Sentenza 26 marzo 2009
Massime • 1
Non sussiste la violazione del principio di oralità - al quale è ispirata la doverosa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel caso di mutata composizione del collegio - qualora il teste riconvocato si limiti a confermare, senza opposizione di alcuna parte, le dichiarazioni in precedenza rese innanzi a diverso collegio, considerato che i verbali contenenti tali dichiarazioni fanno regolarmente parte del fascicolo per il dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/03/2009, n. 21710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21710 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 26/03/2009
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 749
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 6500/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
il 14 ottobre 2008 dall'avv. ZANASI Danilo, difensore di DI GR PO, nato a [...] il [...]; il 6.11.2008 dall'avv. Paolo Angona, difensore di OL NI, nato a [...] il 30.5.1947, il [...] dall'avv. Giovanni Melillo, difensore di NE IA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 13 maggio 2008. Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo NI BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. Gioacchino Izzo, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi.
Sentito, altresì, l'avv. Carla Gambardella, difensore del MB, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione per alcuni reati e l'annullamento con rinvio per altri.
Sentito, inoltre, l'avv. Zanasi ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'11 febbraio 2003, il Tribunale di Piacenza dichiarava gli imputati colpevoli del reato di cui al capo a) del proc. n. 2498/03 TG (bancarotta fraudolenta documentale, ai sensi dell'art. 110 c.p., L. Fall., 216, comma 1, nn. 1 e 2 con riferimento al fallimento di Free-Time s.r.l.: Di IO ed EL quali amministratori di fatto e, comunque, quali concorrenti esterni nel reato proprio dell'amministratore e del liquidatore;
e concessi a tutti le attenuanti generiche, esclusa l'aggravante di cui alla L. Fall., art. 219, li condannava alla pena di anni due di reclusione ciascuno, oltre consequenziali statuizioni, con la sospensione condizionale per il Di IO.
Assolveva MB, Di IO ed EL dal reato di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui allo stesso capo a) per non aver commesso il fatto. Li assolveva, inoltre, dai restanti addebiti di cui ai capi b) e c) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Condannava gli stessi imputati, in solido fra loro, al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita Fall. Free Time s.r.l., liquidati in via equitativa in complessive Euro 5.500,00 oltre consequenziali statuizioni. Con successiva sentenza dell'11 marzo 2003, lo stesso Tribunale dichiarava Di IO PO, MB NI ed EL IA responsabili dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta per distrazione di cui ai capi a) e b) del procedimento n. 165/96, relativamente al fallimento dell'MM DU S.p.A.; dichiarava MB NI responsabile del reato di cui al capo c) dello stesso procedimento. Con la stessa pronuncia dichiarava il Di IO responsabile del reato di bancarotta documentale relativamente ad altro fallimento, quello dell'TA, di cui al procedimento n. 87/96 ed il MB NI colpevole del reato di bancarotta per distrazione contestato con riferimento allo stesso fallimento;
e, per l'effetto, con il vincolo della continuazione fra i reati contestati a Di IO e MB, e concesse a tutti le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante di cui alla L. Fall., art.219, condannava il Di IO alla pena di anni tre, mesi tre di reclusione;
il MB a quella di anni tre, mesi due di reclusione;
l'EL a quella di anni tre di reclusione. Assolveva, invece, il Di IO dal reato di bancarotta per distrazione di cui fasc. n. 87/96 per non aver commesso il fatto;
il MB dai reati di bancarotta documentale e per distrazione per le altre somme diverse da quelle per cui è pronunciata condanna, di cui al fasc. n. 87/96 per non aver commesso il fatto;
Di IO ed EL dal reato di bancarotta distrattiva di cui al capo c) del fasc. n. 165/96 per non aver commesso il fatto. In particolare, per quanto riguarda la vicenda relativa al fallimento TA (pronunciato con sentenza del tribunale di Piacenza del 31 luglio 1992), il Di IO era ritenuto responsabile nella qualità di amministratore fino al 28.6.1991; il MB come liquidatore della stessa dal 27.2.1992 al 31.7.1992. Quanto al fallimento MM DU (dichiarato con sentenza del Tribunale di Piacenza del 9 settembre 1993), il Di IO, EL e MB erano ritenuti amministratori di fatto (il MB anche come sindaco). Gli addebiti di cui al procedimento relativo (n. 165/96 RG) riguardavano:
a) bancarotta fraudolenta documentale;
b) bancarotta fraudolenta per distrazione (con riferimento ad una somma non esattamente quantificabile, prossima a L. 500.000.000, pari all'importo del denaro raccolto dall'MM a seguito dell'integrale sottoscrizione di prestito obbligazionario in favore della stessa società;
c) bancarotta fraudolenta per distrazione con riferimento all'importo di oltre L. 1.700.000 (MB anche come liquidatore). MB, Di IO ed EL erano, inoltre, condannati al risarcimento danni in favore della curatela fallimentare Fall. MM DU, costituitasi parte civile, da determinarsi in separata sede;
il MB al risarcimento dei danni in favore della parte civile Fall. TA, liquidati in Euro 1.681,28; con provvisionale immediatamente esecutiva. Infine, MB, Di IO ed EL al risarcimento danni in favore parti civili costituite MB AN e RC MA, da determinare il separata sede.
Pronunciando sugli appelli proposti in favore degli imputati avverso le pronunce anzidette, riuniti i due procedimenti, la Corte di Appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma delle stesse, dichiarava non doversi procedere dei confronti di un coimputato in ordine al reato ascrittogli per intervenuta prescrizione;
con riferimento agli altri imputati, esclusa l'aggravante del danno di rilevante gravità quanto al reato su b) dell'originario procedimento n. 165/96 RG, concessa l'attenuante di cui alla L. Fall., art. 219, u.c., con riferimento alle bancarotte per distrazione di cui all'originario procedimento n. 87/96 RG e al capo C) dell'originario procedimento n. 165/96 RG per cui è intervenuta condanna a carico del MB, confermata l'equivalenza delle concesse attenuanti generiche con la residua aggravante, ritenuta la continuazione fra i reati di cui alle sentenze in oggetto, rideterminava la pena in anni 3, mesi 10 di reclusione per Di IO PO;
in anni 3, mesi 7 di reclusione per l'EL ed in anni 3, mesi 8 di reclusione per il MB. Confermava nel resto le impugnate sentenze, con ulteriori statuizioni di legge.
Avverso la pronuncia anzidetta, i difensori degli imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, ciascuno affidato alle ragioni indicate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con unico motivo d'impugnazione, il difensore del Di IO lamenta la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), sul rilievo che, nonostante la mutata composizione del collegio giudicante, il Tribunale di Piacenza non aveva disposto la rinnovazione totale dell'escussione testimoniale, limitandosi a chiedere ai testi, già in precedenza sentiti, se confermavano quanto in precedenza dichiarato. In mancanza di consenso delle parti all'acquisizione delle dichiarazioni precedentemente rese, era onere del nuovo collegio riassumere la prova. Ulteriore violazione di legge consisteva nella determinazione delle pene da irrogare, non avendo il giudice di appello motivato con sufficienza il diverso trattamento sanzionatorio applicato a fattispecie identiche per imputati diversi. Insufficiente, poi, era la motivazione in ordine alla qualità di amministratore di fatto attribuita all'imputato. Inoltre, era inidonea la motivazione sul diniego di prevalenza delle concesse attenuanti generiche.
Il ricorso in favore del MB deduce, con il primo motivo, erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b); violazione dell'art. 158 c.p. nella prospettiva dell'art. 2 c.p. e con riferimento alla L. Fall., artt.216 e 223. Deduce, in particolare, che con riferimento al fallimento TA l'imputato era stato condannato solo per la bancarotta per distrazione di L. 3.225.423, come liquidatore, mentre era stato assolto dagli altri reati. Questo significava che non poteva sussistere l'aggravante di cui alla L. Fall., art. 219 della pluralità dei fatti di bancarotta, di talché, mancando ogni altra aggravante ed essendo state già concesse le attenuanti generiche, il reato era prescritto. Il vincolo della continuazione doveva, dunque, risolversi, in applicazione della nuova disciplina in tema di prescrizione, applicabile al caso di specie, in mancanza di norma transitoria derogatoria.
Il secondo motivo deduce contraddittorietà e manifesta illogicità di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), nella parte in cui l'imputato era stato condannato come liquidatore per il reato di bancarotta patrimoniale. Si trattava, peraltro, di un residuo contabile cui non corrispondeva una somma effettiva nelle casse della società. Con riferimento al fallimento MM DU deduce, con il primo motivo, erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), violazione dell'art. 2639 c.c. in relazione alla L. Fall., art. 223 ed omessa motivazione sul punto;
contraddittorietà e manifesta illogicità di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), con riferimento all'attribuzione all'imputato della qualità di amministratore di fatto, nonostante fosse privo di poteri di gestione e gli fosse stato imputato un solo episodio, ossia la firma di un assegno per pagare interessi di un prestito obbligazionario. Non era stato provato un suo coinvolgimento nelle vicende sostanziali oggetto di giudizio ed erronea, pertanto, era la valutazione delle risultanze processuali, segnatamente delle raccolte testimonianze, dalle quali emergeva solo il ruolo di contabile svolto dallo stesso imputato.
Il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione alla L. Fall., artt. 216, 217, 223 e 224, con riferimento al mancato riconoscimento,
in luogo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, della meno grave ipotesi della bancarotta di cui alla L. Fall., art. 217. Per quanto riguarda, infine, il fallimento Free Time, il ricorrente lamenta, con unico motivo, l'erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione alla L. Fall., artt. 216, 217, 223 e 224 sul rilievo, ancora una volta, dell'erroneo diniego della meno grave ipotesi di bancarotta semplice, in luogo della bancarotta fraudolenta documentale, unico reato addebitato all'imputato, nonostante facesse difetto il necessario elemento psicologico.
Il ricorso in favore di EL deduce, con il primo motivo, in riferimento al fallimento MM DU s.p.a., mancanza o manifesta contraddittorietà di motivazione in ordine all'attribuzione della qualità di amministratore di fatto, in mancanza di prova univoca ed affidabile, considerato, peraltro, che l'amministratore di diritto, l'avv. Aldo Basile, era persona dotata delle necessarie capacità professionali per il disimpegno dell'incarico ricoperto.
Con il secondo motivo deduce mancanza di motivazione in relazione alla bancarotta documentale fraudolenta documentale e distrattiva e con riferimento all'elemento psicologico. In ordine alla prima fattispecie, il reato era insussistente in quanto la contabilità era stata rinvenuta e, quanto alla bancarotta patrimoniale, mancavano gli estremi oggettivi e soggettivi.
Il terzo motivo deduce erronea applicazione della legge penale con riferimento alla L. Fall., art. 217 e la mancata derubricazione nel reato di cui alla L. Fall., art. 217. Con riferimento al fallimento Free Time s.r.l. sul rilievo dell'insussistenza dei presupposti del reato contestato, tenuto conto che il solo addebito ascritto all'imputato era l'interessamento per consentire l'assunzione del Tranelli, circostanza compatibile con il ruolo di amministratore di EL della società controllante. 2. - Il primo profilo di doglianza in favore del Di IO, con riferimento alla pretesa irritualità della rinnovata istruttoria dibattimentale, è priva di fondamento. Ed infatti, non viola il principio dell'oralità - al quale è ispirata la doverosa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale a fronte di mutata composizione del Collegio - la circostanza che il teste riconvocato si limiti a confermare, senza opposizione di alcuna parte, le dichiarazioni in precedenza rese innanzi a diverso Collegio, considerato che i verbali contenenti tali dichiarazioni fanno regolarmente parte del fascicolo per il dibattimento (cfr., Cass. sez. 1, 21.9.2004, n. 41095, rv. 230624; id. sez. 5, 16.5.2008, n. 35975, rv. 241583). Le censure attenenti al regime sanzionatorio si collocano, invece, in area di inammissibilità, in quanto relative alla sfera di discrezionalità del giudice di merito, il cui esercizio si sottrae, nel caso di specie, alle censure di parte in quanto congruamente motivato. In particolare, l'entità della pena irrogata all'imputato è stata adeguatamente giustificata in riferimento al particolare ruolo svolto nelle vicende che lo hanno visto protagonista, mentre il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche è significativamente spiegato anche con riferimento al rilievo di generosa concessione dello stesso beneficio, da parte del primo giudice, nonostante l'obiettiva gravità dei fatti-reato in contestazione.
Infine, è questione di merito quella relativa all'attribuzione della qualità di amministratore di fatto al Di IO e, come tale, è improponibile in questa sede di legittimità, a fronte di idonea motivazione, che ha dato conto del convincimento del giudice di merito al riguardo, fondato su elementi di fatto e comportamenti di chiara valenza dimostrativa.
Venendo, ora, al ricorso proposto in favore del MB, l'articolata censura che sostanzia il primo motivo, risolvendosi nella richiesta di declaratoria della prescrizione, postula alcune puntualizzazioni sui fatti per i quali l'imputato è stato ritenuto colpevole e sul relativo trattamento sanzionatorio. Orbene l'imputato risulta condannato per cinque reati, precisamente:
bancarotta fraudolenta per distrazione, con riferimento al fallimento TA;
bancarotta fraudolenta documentale e due reati di bancarotta fraudolenta per distrazione, con riferimento al fallimento MM DU;
ed ancora bancarotta fraudolenta documentale con riferimento al fallimento Free Time.
Quanto al regime sanzionatorio, gli sono state riconosciute l'attenuante di cui alla L. Fall., art. 219, con riferimento alle bancarotte per distrazioni, e le generiche in rapporto di equivalenza rispetto alla contestata aggravante di cui alla L. Fall., art. 219. Infine, con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale, relativa al fallimento Free Time già in primo grado era stata esclusa l'aggravante di cui alla L. Fall., art. 219, di talché le concesse attenuanti generiche, sottratte oramai ad ogni giudizio di bilanciamento, possono spiegarsi pienamente, incidendo di conseguenza sul calcolo della prescrizione (secondo il precedente regime pari, nella massima estensione, ad anni quindici). Orbene, tenuto conto della data del fallimento (22.12.1993, che, peraltro, è la più recente rispetto alle altre dichiarazioni di fallimento), il termine sarebbe maturato il 22.12.2008. Nondimeno, vanno computati i periodi di sospensione secondo i dettami della sentenza Cremonese delle Sezioni Unite di questa Suprema (28.11.2001, n. 1021, rv 220509), che, solo per il giudizio di appello, ammontano a giorni 98 (rinvio dall'udienza 4.12.2007 all'11.3.2008), di talché il termine di prescrizione è, quanto meno, maturato il 30.3.2009, successivamente dunque alla pronuncia della presente sentenza.
Il secondo motivo - relativo alla condanna dell'imputato in qualità di liquidatore, con riferimento ad un preteso residuo contabile privo di effettivo riscontro materiale per mancanza di somme nella cassa sociale - attiene, in tutta evidenza, a profilo di merito, insuscettivo di apprezzamento in questa sede di legittimità, a fronte di motivazione adeguata.
Patimenti è questione di fatto quella che sostanzia il motivo di censura relativo al fallimento MM DU, con riferimento alla contestata attribuzione della qualità di amministratore di fatto, che i giudici di merito hanno riconosciuto sulla base di idonea argomentazione rapportata a significativa emergenza di fatto (sottoscrizione di assegno per il pagamento degli interessi di un prestito obbligazionario) ed alle escussioni testimoniali, correttamente valutate.
Il ricorrente non ha ragione di dolersi, poi, del mancato riconoscimento della meno grave fattispecie delittuosa di cui alla L. Fall., art. 217, in luogo della bancarotta fraudolenta documentale, posto che il giudice di appello, nel rispondere ad identica questione sollevata nei motivi di appello, ha correttamente individuato, anche in relazione al ruolo svolto dal MB, l'elemento psicologico del reato in contestazione, nella consapevolezza di impedire, con l'irregolare tenuta delle scrittura contabili, la ricostruzione del patrimonio della società e del movimento degli affari, segnando tale elemento il discrimine rispetto alla meno grave ipotesi della bancarotta semplice (cfr. Cass. sez. 5,18.10.2005, n. 6769, rv. 233997).
Lo stesso ordine di argomentazioni vale, ovviamente, per l'identica censura che sostanzia la ragione di doglianza relativa al reato di bancarotta fraudolenta documentale relativa al fallimento Free Time, risultando corretta l'individuazione del tipico elemento psicologico della fattispecie delittuosa in contestazione.
Ancora una volta, è questione di fatto improponibile in questa sede l'attribuzione all'imputato EL della qualità di amministratore di fatto con riferimento al fallimento MM DU s.p.a., oggetto di censura con il primo motivo d'impugnazione. La motivazione resa sul punto dalla Corte di merito è ineccepibile, alla luce del riferimento ad univoche circostanze, emerse dalle raccolte testimonianze, dimostrative del ruolo operativo svolto dall'EL in seno alla DU nell'esercizio di significativi poteri di gestione.
Prive di fondamento sono, infine, le doglianze relative agli estremi, soggettivi ed oggettivi, dei contestati reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, risultando ineccepibile la motivazione della Corte di merito che, quanto alla contestata distrazione, ha dato conto di attenta valutazione delle risultanze processuali e buon governo delle regole di giudizio in subiecta materia (mancata giustificazione in ordine alla destinazione di parte della somma riveniente da prestito obbligazionario); e, quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, ha correttamente individuato il peculiare connotato psicologico anche in riferimento ai compiti ed al ruolo svolto nelle vicende riguardanti i fallimenti DU e Free Time.
3. - Per quanto precede, i ricorsi - ciascuno, globalmente considerato - devono essere rigettati, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2009