Articolo 482 del Codice di procedura penale
Articolo 415 bisArticolo 415 bis
Versione
24 ottobre 1989
Art. 482. Diritto delle parti in ordine alla documentazione 1. Le parti hanno diritto di fare inserire nel verbale, entro i limiti strettamente necessari, ogni dichiarazione a cui abbiano interesse, purche' non contraria alla legge. Le memorie scritte presentate dalle parti a sostegno delle proprie richieste e conclusioni sono allegate al verbale.
2. Il presidente puo' disporre, anche di ufficio, che l'ausiliario dia lettura di singole parti del verbale al fine di verificarne la fedelta' e la completezza. Sulla domanda di rettificazione o di cancellazione nonche' sulle questioni relative a quanto previsto dal comma 1, il presidente decide con ordinanza.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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