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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 482. Diritto delle parti in ordine alla documentazione 1. Le parti hanno diritto di fare inserire nel verbale, entro i limiti strettamente necessari, ogni dichiarazione a cui abbiano interesse, purche' non contraria alla legge. Le memorie scritte presentate dalle parti a sostegno delle proprie richieste e conclusioni sono allegate al verbale.
2. Il presidente puo' disporre, anche di ufficio, che l'ausiliario dia lettura di singole parti del verbale al fine di verificarne la fedelta' e la completezza. Sulla domanda di rettificazione o di cancellazione nonche' sulle questioni relative a quanto previsto dal comma 1, il presidente decide con ordinanza.
2. Il presidente puo' disporre, anche di ufficio, che l'ausiliario dia lettura di singole parti del verbale al fine di verificarne la fedelta' e la completezza. Sulla domanda di rettificazione o di cancellazione nonche' sulle questioni relative a quanto previsto dal comma 1, il presidente decide con ordinanza.
Commentari • 5
- 1. Cassazione penale n. 123/1994https://www.brocardi.it/ · 124.1721
[…] Pertanto, le contestazioni circa l'attendibilità dei processi verbali e delle altre forme consimili di documentazione vanno risolte nell'ambito del processo principale, alla stregua di ogni altra questione, sia pure con i limiti di cui all'art. 2, secondo comma, c.p.p. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha statuito che non occorreva impugnare di falso il processo verbale d'udienza, poiché la verifica in ordine alla fedeltà ed alla completezza dello stesso doveva ottenersi mediante l'esplicazione dei poteri ordinatori del presidente del collegio giudicante, ai sensi dell'art. 482, secondo comma, c.p.p., applicabile anche al procedimento pretorile per effetto dell'art. 549 c.p.p.).
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Giurisprudenza • 81
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2018, n. 41424Provvedimento: […] sia all'inaffidabilità della perizia grafologica, stante la mancata indagine su circostanze ritenute decisive dalla difesa. Deduce, inoltre, violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, che dovrebbe essere ricondotto nell'alveo dell'art. 482 cod. proc. pen., poiché non potrebbe attribuirsi all'imputato la qualifica di pubblico ufficiale, trattandosi invece di un privato cittadino privo di potere certificativo.Leggi di più...
- art. 476 cod. pen.·
- giurisdizione penale·
- illegittimità costituzionale·
- art. 69 cod. pen.·
- atto pubblico fidefacente·
- vizio di motivazione·
- determinazione della pena·
- recidiva specifica·
- falsificazione di firma·
- pubblico ufficiale