Articolo 482 del Codice di procedura civile
Articolo 445 bisArticolo 483
Versione
21 aprile 1942
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Versione
21 marzo 1998
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Versione
4 luglio 1998
Art. 482.
(Termine ad adempiere).

Non si puo' iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso; ma il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o un giudice da lui delegato, se vi e' pericolo nel ritardo, puo' autorizzare l'esecuzione immediata, con cauzione o senza. L'autorizzazione e' data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi. (88) ((90)) --------------- AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". --------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
Entrata in vigore il 4 luglio 1998
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