Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/2004, n. 27290
CASS
Sentenza 6 maggio 2004

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Massime1

Il reato di cui all'art. 411 cod. pen.(distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere) pur realizzandosi con il nascondimento di un cadavere si differenzia dal reato di cui all'art. 412 cod. pen. (occultamento di cadavere) in quanto l'occultamento è considerato come un nascondimento temporaneo che postula a priori la certezza del ritrovamento, mentre la soppressione o sottrazione vanno intese quale nascondimento effettuato in modo tale che il cadavere venga definitivamente sottratto alle ricerche. Peraltro la sottrazione va valutata non in senso assoluto bensì relativo, sulla base di presunzioni fondate su elementi obiettivi, quali il luogo prescelto e le modalità adottate, con apprezzamento ex ante, non rilevando in proposito che il cadavere venga eventualmente ritrovato fortuitamente o a seguito di difficili ricerche, atteso che la durata effettiva del nascondimento non costituisce elemento di distinzione fra le due ipotesi di reato.

Commentario1

  • 1Cause di giustificazione, difesa legittima, pericolo attuale e necessità di difesa, introduzione o trattenimento di altri nel proprio domicilio, uso di un'arma,…Accesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 settembre 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/2004, n. 27290
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27290
Data del deposito : 6 maggio 2004

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