Sentenza 6 maggio 2004
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 411 cod. pen.(distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere) pur realizzandosi con il nascondimento di un cadavere si differenzia dal reato di cui all'art. 412 cod. pen. (occultamento di cadavere) in quanto l'occultamento è considerato come un nascondimento temporaneo che postula a priori la certezza del ritrovamento, mentre la soppressione o sottrazione vanno intese quale nascondimento effettuato in modo tale che il cadavere venga definitivamente sottratto alle ricerche. Peraltro la sottrazione va valutata non in senso assoluto bensì relativo, sulla base di presunzioni fondate su elementi obiettivi, quali il luogo prescelto e le modalità adottate, con apprezzamento ex ante, non rilevando in proposito che il cadavere venga eventualmente ritrovato fortuitamente o a seguito di difficili ricerche, atteso che la durata effettiva del nascondimento non costituisce elemento di distinzione fra le due ipotesi di reato.
Commentario • 1
- 1. Cause di giustificazione, difesa legittima, pericolo attuale e necessità di difesa, introduzione o trattenimento di altri nel proprio domicilio, uso di un'arma,…Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 settembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/2004, n. 27290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27290 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 06/05/2004
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 896
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 30530/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC RE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 10 aprile 2003 dalla corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano;
udita nella Pubblica udienza del 6 maggio 2004 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il tribunale di Bolzano, con sentenza del 19 luglio 2002, dichiarò IC RE colpevole del delitto di cui all'art. 411 cod. pen., per avere sottratto il cadavere di De IL CH, avere cercato di bruciarlo, averne tagliato gli arti inferiori ed averlo occultato sotto un mucchio di letame affinché si decomponesse, e lo condannò alla pena di anni sei e mesi due di reclusione, oltre pene accessorie, ed il risarcimento dei danni in favore delle parti civili.
La corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 14 aprile 2003, riconobbe le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva e rideterminò la pena in anni cinque di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado. L'imputato propone ricorso per Cassazione deducendo:
a) violazione degli artt. 429 e 431 cod. proc. pen. in relazione all'art. 111 Cost. Lamenta che erroneamente la corte d'appello ha rigettato l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio emesso dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Bolzano, nullità derivante dal fatto che esso conteneva una diffusissima esposizione di argomenti, considerazioni, riferimenti probatori, che nel loro insieme violavano il principio secondo cui il giudice deve fornire un'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono, in tal modo violando il principio di parità tra accusa e difesa ed il divieto di ingresso nel processo di elementi provenienti dalle indagini preliminari di cui il giudice del dibattimento non deve sapere nulla. Nella specie invece il decreto elenca tutto quanto accaduto nelle indagini preliminari, portandolo indebitamente a conoscenza del giudice del dibattimento. Da ciò deriva la nullità del decreto di citazione a giudizio per violazione non solo dell'art. 429, lett. d), cod. proc. pen. ma anche dell'art. 111 Cost.. b) violazione dell'art. 415 bis cod. proc. pen. per mancata trasmissione di tutti gli atti di indagine unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio e violazione dell'art. 416 cod. proc. pen. Lamenta che il pubblico ministero all'udienza preliminare depositò una serie di verbali di sommarie informazioni testimoniali della cui esistenza e della volontà del pubblico ministero di utilizzarli la difesa non sapeva nulla. Di qui l'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio con il consequenziale regresso del procedimento alla fase prevista dall'art. 415 bis cod. proc. pen., dovendo anche per la nuova documentazione valere il rispetto dei termini previsti dal terzo comma di detta disposizione, a pena di violazione dell'art. 416 cod. proc. pen. Erroneamente l'eccezione è stata respinta perché la introduzione dei suddetti verbali ha inciso sul quadro probatorio cristallizzato all'atto della redazione dell'avviso previsto dall'art. 415 bis cod. proc. pen., riverberando inevitabilmente effetti sulle scelte difensive. Il giudice dell'udienza preliminare avrebbe quindi dovuto ritenere non utilizzabile la documentazione depositata successivamente alla conclusione delle indagini preliminari, mentre non solo l'ha ammessa ma ha addirittura posto tali risultanze alla base della decisione di rinvio a giudizio. Erroneamente l'eccezione è stata di nuovo respinta nel dibattimento perché tali documenti erano già stati dismessi in occasione del riesame presentato in occasione di altro procedimento. Nè può essere invocato l'art. 421 cod. proc. pen. perché si trattava di verbali realizzati in data anteriore alla richiesta di rinvio a giudizio e quindi avrebbero dovuto essere tempestivamente depositati ai sensi dell'art. 415 bis cod. proc. pen. Erroneamente inoltre è stata rigettata la questione, eccepita dinanzi al giudice del dibattimento, secondo cui in sede di udienza preliminare avrebbe dovuto essere concesso un termine a difesa contestualmente all'introduzione dei nuovi documenti ed alla modifica del capo di imputazione.
c) erronea applicazione dell'art. 411 cod. pen. ed errata mancata derubricazione nell'ipotesi di cui all'art. 412 cod. pen. Lamenta che manca la prova della finalità di occultamento del cadavere. In ogni caso l'imputato indicò ai carabinieri il posto dove scavare, nel che è configurabile un ravvedimento operoso finalizzato ad una desistenza volontaria ai sensi dell'art. 56 cod. pen. Egli quindi doveva comunque rispondere solo per gli atti compiuti e quindi per il solo reato di cui all'art. 412 cod. pen. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato. Esattamente, infatti, la corte d'appello ha ritenuto che la circostanza che il decreto che dispose il giudizio si sia effettivamente soffermato in modo dettagliato sugli elementi di accusa, con una motivazione più ampia rispetto a quella "concisa" prevista dall'art. 429, lett. d), cod. proc. pen., non genera alcuna nullità, non essendo questa prevista dalla legge e non potendo certamente qualificarsi il decreto stesso come atto abnorme, rientrando comunque nello schema tipico dei provvedimenti che il giudice emette all'esito dell'udienza preliminare ed essendo idoneo a determinare la progressione del processo alla fase del giudizio.
Nè è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 111 Cost. o del principio della terzietà ed imparzialità del giudice o di quello della parità tra accusa e difesa.
Questa Corte, del resto, ha già risolto la questione prospettata, affermando il principio che "non è nullo il decreto che dispone il giudizio, qualora contenga un'indicazione più che sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono. Tale nullità non è prevista dall'art. 429, comma secondo, cod. proc. pen. cosicché l'esigenza dell'indicazione sommaria costituisce un limite minimo. Nè è violato il principio della formazione della prova nel dibattimento perché esclusivamente al giudice dello stesso è riservata la valutazione delle fonti di prova e dei fatti, con esclusione della utilizzazione di quelli ritenuti ininfluenti" (Sez. 4^, 29 marzo 1993, Calligaris, m. 193.886); e che "il decreto di rinvio a giudizio pronunciato dal giudice di appello, in caso di non conferma della sentenza di non luogo a procedere, non è abnorme anche se la motivazione sia esuberante e non strettamente funzionale alla vocatio in jus, potendosi in tal caso, a norma degli artt. 431 e 491 cod. proc. pen., disporre lo stralcio di parti di tale motivazione" (Sez. 6^, 16 novembre 2001, Acampora, m. 221.307). Il secondo motivo è innanzitutto generico. Come già rilevato dalla corte d'appello, infatti, l'imputato non ha specificato (nè i giudici del merito erano in grado di individuare dal momento che gli atti ed i documenti relativi all'udienza preliminare non sono acquisiti al fascicolo per il dibattimento) quale era la documentazione allegata alla richiesta di rinvio a giudizio e quale ulteriore documentazione sia stata prodotta successivamente senza concedere un termine a difesa, ne' più in generale quale attività processuale sia stata svolta in tale udienza. D'altra parte, il ricorrente neppure allega che se pure il giudice dell'udienza preliminare avesse dichiarato inutilizzabili gli atti ed i documenti prodotti dal pubblico ministero all'udienza, posteriormente alla richiesta di rinvio a giudizio, l'esito di detta udienza sarebbe stato diverso dal rinvio al giudizio del IC. Come esattamente rileva la sentenza impugnata, infatti, tale esito poteva considerarsi scontato in presenza di un imputato reo confesso in ordine all'occultamento del cadavere nel letamaio. In ogni caso il motivo è infondato perché, come esattamente già evidenziato dalla sentenza impugnata, "l'obbligo del P.M. sancito dall'art. 416 secondo comma, cod. proc. pen. di trasmettere con la richiesta di rinvio a giudizio tutta la documentazione relativa alle indagini espletate ed i verbali degli atti compiuti davanti al G.I.P. nel momento in cui, caduta la segretezza delle indagini, viene portata, ai sensi dell'art. 419 cod. proc. pen., a conoscenza dell'imputato il materiale probatorio raccolto dal P.M. (cosiddetta 'discovery'), concerne soltanto le indagini ed i verbali riguardanti la persona indagata di cui si chiede il rinvio a giudizio;
tale obbligo non si riferisce pertanto alle indagini riguardanti coindagati o lo stesso imputato in un procedimento diverso da quello in relazione al quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio" (Sez. 1^, 12 aprile 1995, Arena, m. 202.299). Nel caso di specie gli atti ed i documenti prodotti dal pubblico ministero all'udienza provenivano incontestatamente dal parallelo e separato procedimento che vedeva il medesimo IC indagato per il reato di omicidio in danno della De IL, ed erano oltretutto atti e documenti già conosciuti dall'imputato e dalla sua difesa, in quanto erano già stati prodotti in sede di riesame della disposta misura coercitiva, sicché non può ritenersi che si sia in concreto verificata nessuna lesione del diritto di difesa.
È infine infondato anche il terzo motivo. Va precisato che la corte d'appello ha rilevato, in punto di fatto, che la sentenza di primo grado ha escluso la sussistenza del contestato seppellimento del cadavere nel meleto e quindi il suo successivo disseppellimento, ed ha precisato che l'imputato deve ritenersi responsabile della condotta consistente nell'abbruciamento, nel taglio degli arti inferiori e nell'occultamento del cadavere della De IL. Ciò posto, è evidente come del tutto esattamente nella specie sia stata ravvisata l'ipotesi criminosa di cui all'art. 411 cod. pen. (distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere) e non quella di cui all'art. 412 cod. pen. (occultamento di cadavere). Infatti, il reato di cui all'art. 411 cod. pen., nelle ipotesi di soppressione e di sottrazione di cadavere, si realizza, come quello meno grave di occultamento di cadavere previsto dall'art. 412 cod. pen., con un nascondimento del cadavere. Ma, nello spirito informatore delle due norme, mentre l'occultamento è considerato come un nascondimento temporaneo, operato in modo che il cadavere sia certamente ritrovato e restituito, ossia postula "a priori" la certezza del ritrovamento, al contrario, la soppressione e la sottrazione vanno intese come nascondimento effettuato in maniera tale che il cadavere venga definitivamente sottratto, con elevato grado di probabilità, alle ricerche altrui secondo l'intenzione dell'agente, ossia in un nascondimento potenzialmente permanente, consistente in una sottrazione definitiva dello stesso alle altrui ricerche. Tale definitività della sottrazione, peraltro, deve essere valutata non in senso assoluto, ma relativo, sulla base, cioè, di attendibili presunzioni fondate su elementi obiettivi (luogo prescelto, modalità adottate) con apprezzamento ex ante, sicché a nulla rileva, in proposito, che il cadavere venga ritrovato fortuitamente o a seguito di difficili ricerche: la durata del nascondimento, infatti, non costituisce elemento indefettibile di distinzione fra le ipotesi criminose considerate (cfr. Sez. 5^, 11 gennaio 1985, Carracoi, m. 168.502; Sez. 1^, 3 ottobre 1981, Pan, m. 150.76 2; Sez. 1^, 11 maggio 1981, Sanfilippo, m. 149.333; Sez. 1^, 28 maggio 1976, D'Achille, m. 134.664). Nel caso in esame è stato accertato dai giudici del merito che l'imputato nascose il cadavere, dopo averlo parzialmente bruciato e mutilato, sul fondo di un letamaio (ove il processo putrefattivo della salma sarebbe stato oltremodo accelerato) sicché le stesse modalità oggettive del nascondimento non lasciano dubbi di sorta, sulla scorta di un apprezzamento ex ante, che il nascondimento stesso avrebbe dovuto essere definitivo e non temporaneo, e che di conseguenza la condotta integra il reato di cui all'art. 411 cod. pen.. Palesemente infondata è poi l'ipotesi di una pretesa desistenza o di un recesso attivo, ai sensi dell'art. 56 cod. pen., dal momento che, come già messo in evidenza dalla sentenza impugnata, il fatto di rivelare dopo due mesi, pressato dalle forze dell'ordine, il luogo di nascondimento del cadavere non può certo integrare una desistenza o un recesso attivo, essendosi pacificamente già completato l'iter criminis, cioè il reato in tutti i suoi elementi costitutivi. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 6 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2004