Sentenza 13 maggio 2003
Massime • 2
In tema di reato di abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.), le disposizioni contenute nelle circolari ministeriali atte a regolamentare l'uso delle auto di servizio non assumono ne' il carattere formale e sostanziale di cogenza autonoma "uti universi", tipicizzante le norme di legge ne' quello del regolamento, per difetto di contenuto di efficacia primaria o secondaria erga omnes, risolvendosi in disposizioni regolamentanti il funzionamento interno dell'ufficio e, come tali, correttamente qualificabili come normativa ad efficacia interna che non può essere ricompresa nella sfera di tipica violazione di legge e regolamento di cui all'art. 323 cod. pen.
Non è configurabile l'appropriazione, quale elemento materiale integrante il reato di peculato (art. 314 cod. pen.), nell'uso da parte del pubblico ufficiale delle vetture di servizio, in difetto delle condizioni che ne prevedono l'autorizzazione fuori dall'ambito comunale, qualora tale uso sia esclusivamente preordinato alle esigenze di servizio, in quanto, in tal caso, il bene di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità, per ragioni del suo ufficio, rimane, comunque, nell'ambito della sua normale destinazione giuridica, e cioè nella sfera della Pubblica Amministrazione, fermo restando che trattasi di condotta avente rilievo sul piano disciplinare. (In applicazione di tale principio la S.C. ha escluso che integrasse il reato di cui all'art. 314 cod. pen. la condotta del magistrato che - in qualità di Presidente del Tribunale - utilizzava l'auto di servizio esclusivamente per il percorso casa - ufficio, pur trattandosi di percorsi extra-comunali in quanto le abitazioni del magistrato erano poste fuori dal Comune in cui aveva sede l'ufficio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/05/2003, n. 27007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27007 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Renato FULGENZI Presidente
Dott. Giangiulio AMBROSINI Consigliere
Dott. Bruno OLIVA "
Dott. Francesco SERPICO "
Dott. Nicola MILO "
ha pronuncialo la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE della REPUBBLICA presso il Tribunale di Ancona;
avverso la sentenza del Tribunale di Ancona del 10/01/2002;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. SERPICO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del SPG dott. G. VIGLIETTA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. A. ANGELUCCI che ha concluso per il rigetto del ricorso e rettifica della formula assolutoria.
OSSERVA
Con sentenza del 10/01/2002 il Tribunale di Ancona assolveva perché il fatto non costituisce reato SI AL dal reato di cui all'art. 314 co. 1^ c.p., contestatogli perché, essendo Presidente del Tribunale di Reggio Emilia, si appropriava delle auto destinate al Tribunale stesso, facendone uso per fini personali e condizionando, in tal modo, il regolare funzionamento dell'Ufficio, con l'utilizzazione di tali vetture - con i rispettivi autisti - per farsi condurre dalla propria abitazione in Parma ovvero in Bettola (PC) all'Ufficio di Reggio Emilia e viceversa, o in altre località (Piacenza e Correggio), con contestuale pari danno dell'Amministrazione, derivante dall'utilizzo degli autisti, dal distoglimento dei mezzi dagli scopi di servizio, dall'usura di tali mezzi, dal consumo di carburante e lubrificante e dal pagamento delle tariffe autostradali (fatti commessi nel corso del 1999). In proposito, i giudici anconetani rilevavano che la istruttoria dibattimentale aveva consentito di accertare che, comunque, l'utilizzo delle autovetture di servizio non era "mai avvenuto per ragioni di carattere personale e privato, posto che l'utilizzo stesso, essendo esclusivamente relativo al percorso casa-ufficio, è da ritenersi riguardante l'espletamento delle funzioni proprie dell'imputato; sicché non può di certo definirsi personale e privato l'uso in questione".
Rilevato, inoltre, che, alla stregua delle deposizioni testimoniali, era emerso che il comportamento dell'imputato non aveva, comunque, comportato alcun intralcio all'interno del Tribunale i cui servizi erano stati tutti assicurati, i giudici anconetani concludevano ritenendo che tale comportamento del SI non potesse integrare il reato di peculato, tenuto conto del fatto che il predetto utilizzo di vetture con autisti, seppur avvenuto in termini non ortodossi rispetto alle circolari ministeriali emanate in materia, era avvenuto pur sempre per ragioni di servizio, "segnatamente per consentire gli spostamenti dell'imputato dalle proprie abitazioni all'Ufficio, con la conseguenza che la fattispecie al vaglio del Tribunale non si ritiene costituisca un illecito di natura penale, bensì un grave fatto disciplinarmente rilevante".
Nè, ad avviso del Tribunale decidente, la condotta dell'imputato poteva integrare il reato di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p., come novellato, dalla L. 234/97, non potendosi ravvisare in tale condotta "una tipica violazione di legge o di regolamento ..., atteso che il divieto di utilizzare le autovetture di servizio per il percorso extracomunale casa-ufficio, in assenza di forme specifiche di tutela, non è contenuto in alcun atto normativo primario o secondario, ma solo in atti ad efficacia interna, quali le circolari devono correttamente essere considerate".
Avverso tale sentenza il PROCURATORE della REPUBBLICA presso il Tribunale di Ancona ha proposto ricorso immediato per cassazione ex art. 569 c.p.p., deducendo a motivi del gravame:
1) Violazione dell'art. 314 c.p. in relazione all'art. 606 lett. b) c.p.p., posto che l'utilizzazione delle vetture di servizio al di fuori dell'ambito di cui alla normativa in materia che ne "perimetra" l'uso di auto pubblica in termini di ragioni di ufficio, vale a configurare un evidente "interversione del possesso, perché consente di usare una vettura pubblica come personale, lucrando i vantaggi patrimoniali derivanti dal risparmio di mezzi propri con pari aggravio per l'Amministrazione pubblica".
Infatti, secondo il ricorrente, il regime desumibile dal complesso delle norme regolanti la materia in esame consente l'utilizzo delle auto pubbliche per il trasporto dei magistrati non protetti nei tragitti casa-ufficio "solo con uso promiscuo, nell'ambito dei piani di utilizzazione intensiva che lo consentono ed esclusivamente in ambito comunale", condizioni, queste, non riscontrabili nel caso in esame, difettando: la disposizione di un piano di utilizzazione intensiva dei mezzi in dotazione al Tribunale;
l'autorizzazione a risiedere fuori sede;
provvedimento di sottoposizione a misure individuali di protezione, sicché l'uso delle vetture di servizio, fuori dell'ambito comunale di Reggio Emilia, si risolve in uso con esclusività e quindi interversione del possesso o della detenzione, integrante il contestato delitto di peculato, alla cui configurabilità è estranea la finalità dell'utilizzo delle vetture che, fuori dai limiti imposti dalla normativa in materia, configura un uso dominicale illegittimo ed illecito, ne' alcuna incidenza può avere il fatto che l'uso delle vetture non avesse asseritamente comportato particolari intralci nel servizio del Tribunale, elemento che avrebbe potuto essere rilevante solo se si fosse contestato il reato di cui all'art. 331 c.p. ma non per il peculato;
2) Violazione dell'art. 314 c.p. in relazione all'art. 606 lett. b) c.p.p., avendo il Tribunale erroneamente ritenuto il peculato un reato abituale, con la conseguenza, altrettanto errata, che un'unica violazione non valesse a configurare l'illecito contestato;
3) Violazione dell'art. 323 c.p. in relazione all'art. 606 lett. b) c.p.p., posto che il precetto limitativo all'uso delle vetture di servizio "va collocato non nelle circolari esplicative, ma nelle norme primarie ricordate (dallo stesso Tribunale n.d.r.), rispetto alle quali le circolari non potrebbero, come fonti subordinate (e ammesso che siano fonti) configurare alcuna innovazione precettiva (come sembra aver ragionato il Tribunale), ma solo una specificazione ed una integrazione di fonti normative rinvenibili aliunde, la cui violazione costituirebbe, allora, in presenza degli altri requisiti pure rinvenuti dal Tribunale, il reato di abuso di ufficio, configurabile in via subordinata a quello di peculato. Con memoria difensiva di replica, ritualmente depositata in atti nelle more del presente giudizio, il SI , nel richiamarsi alla stessa giurisprudenza di questa Corte di legittimità, ha ribadito che, agli effetti del concetto di "appropriazione", costituente uno degli elementi tipicizzanti il reato di peculato, per verificare la legittimità o meno dell'utilizzo dell'autovettura pubblica, va tenuto riguardo - quale parametro di discrimine - al divieto assoluto dell'uso per ragioni personali di carattere privato che, solo, determina un mutamento della destinazione giuridica della cosa appartenente alla P.A., quale terzo e vale a configurare un uso "uti dominus" del bene oggetto del reato in contestazione. Ciò posto, ad avviso della difesa, non è dato comprendere il preteso travisamento del concetto di "appropriazione", asserito dal P.M. ricorrente, posto che, nella specie, l'utilizzo dell'automezzo è stato fatto all'interno del pubblico servizio, essendo tale uso sempre ed esclusivamente avvenuto per ragioni di servizio e giammai per finalità privata del magistrato, sicché il bene "è sempre oggettivamente rimasto nell'ambito della sua normale destinazione giuridica e cioè nel possesso della pubblica amministrazione". Nè è dato configurare, nella condotta del ricorrente, il reato di abuso di ufficio, posto che la normativa in materia di regolamentazione dell'uso delle vetture di servizio non solo risulta priva di sanzione penale, ma non contiene "la descrizione di un'ipotesi criminosa ad integrazione della particolare fattispecie", sicché "la citata normativa è destinata a regolare rapporti giuridici di natura diversa da quella penale" e quindi collegabili neppure implicitamente nella fattispecie criminosa dell'abuso di ufficio.
In sostanza, le disposizioni contenute nelle circolari ministeriali non hanno natura di norme regolamentari, da qualificarsi - come erroneamente pretende il ricorrente - come fonti subprimarie in base a provvedimenti di legge, sicché non è configurabile il reato di cui all'art. 323 c.p., anche per evidente difetto del dolo che deve essere specifico, ossia intenzionale, irrilevante essendo il dolo eventuale o diretto, pacifico essendo che la volontà dell'imputato era diretta a "garantire il buon funzionamento dell'organo giudiziario da lui presieduto e quindi era determinato da esigenze del servizio;
non certo da un vantaggio patrimoniale, per di più ingiusto, che apparirebbe incompatibile rispetto all'accertamento di fatto compiuto dal Giudice di merito".
Quanto al motivo sub 2) trattasi di una doglianza infondata perché riguarda un fatto non specificatamente contestato, sicché il silenzio del P.M. al riguardo determina la violazione dell'art. 521 c.p. ove si fosse ritenuto configurabile, per tale episodio, il reato di peculato, a prescindere dal non secondario rilievo che, comunque, si sarebbe trattato di un uso del tutto occasionale ed eccezionale e, come tale, non idoneo ad integrare l'ipotesi di tale reato.
Nel richiedere l'integrale rigetto del ricorso del P.M., la difesa dell'imputato ha invocato che questa Corte, ex art. 619 c.p.p., anche d'ufficio, provvedesse direttamente alla rettificazione della formula di proscioglimento nel senso di insussistenza del fatto di appropriazione della cosa mobile appartenente alla P.A., sostituendo, quindi, alla formula usata dal Tribunale quella "perché il fatto non sussiste".
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ed invero, quanto al motivo sub 1), correttamente il Tribunale decidente ha escluso, nella specie, la configurabilità della interversione del possesso o della disponibilità della cosa mobile di appartenenza della P.A., onde poter ragionevolmente ipotizzare la figura dell'appropriazione, necessaria ad integrare la contestata fattispecie di peculato.
Infatti, stante la motivata e comprovata utilizzazione delle vetture di servizio ad esclusivo uso di ufficio, ancorché in termini non ortodossi quanto a conformità alle disposizioni regolamentari della materia de qua, va esclusa la configurabilità della appropriazione, quale elemento materiale integrante il reato di peculato, ove, come nella specie, difetti l' "interversio possesionis", attraverso un comprovato "animus rem sibi abendi" da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, in relazione alla cosa mobile altrui di cui abbia il possesso o la disponibilità per ragioni del suo ufficio o servizio.
Tanto vale ad opportunamente "picchettare" l'ambito in cui l'uso dell'autovettura di servizio, con l'impiego dell'autista, può correttamente ritenersi esulante da ragioni di servizio (quali inequivocamente invece va ricompresa l'ipotesi di accompagnamento casa-ufficio e viceversa) ove risulti comprovato l'uso, sia pur in via parziale e, comunque, temporalmente e giuridicamente apprezzabile, per mere ragioni personali di carattere privato, la cui valutazione, peraltro, è riservata al potere discrezionale del giudice di merito che, ove accompagnato da sufficiente e non manifestamente illogico supporto motivazionale, è insindacabile in sede di legittimità, come, del resto, questa Corte ha già più volte ribadito (cfr., tra le altre, Cass. pen. Sez. VI, 7/02/1997 n. 1703, Zanella). Se non vi è dubbio, come del resto Io stesso giudice di merito evidenzia, anche con "significativa reprimenda", che la condotta dell'imputato possa eventualmente configurare aspetti rilevanti in altra e competente sede, stante il difetto delle condizioni autorizzanti l'uso delle vetture di servizio fuori dall'ambito comunale, è tuttavia da escludere che tale uso possa ragionevolmente e provatamente inquadrarsi in ambiti diversi dal necessario quadro logico-giuridico qualificante le ragioni di servizio, nel contesto delle intuibili, opportune e necessarie esigenze di servizio perché il funzionamento dell'Ufficio possa essere utilmente, tempestivamente e concretamente assicurato. In tal modo, dovendosi correttamente ritenere che, come esattamente rileva il giudice di merito nella sentenza impugnata e ribadisce l'imputato nella sua memoria difensiva in atti, il bene oggetto della asserita appropriazione è sempre rimasto, per contro, nell'ambito della sua normale destinazione giuridica, ossia è rimasto, in termini sostanziali e di funzionalità, nella sfera di possesso della P.A.
Il motivo sub 2) è manifestamente infondato, posto che il relativo episodio, cui intuibilmente si riferisce il ricorrente (accompagnamento a Sabbioneta per la mostra di Antiquariato), non risulta giammai contestato ne' formalmente, ne' implicitamente in fatto, come è da rilevare anche da una semplice verifica letterale del capo d'imputazione, ne' vi è traccia di iniziativa tempestiva e rituale da parte dell'Ufficio del P.M. agli effetti di una "sanatoria" della lacuna della imputazione, attraverso la procedura della contestazione suppletiva ex artt. 520 e 521 co. 2^ e 3^ c.p.p., come esattamente si è rilevato nell'impugnata sentenza (fol. II ), il tutto a prescindere dalla pur corretta censura in merito alla asserita non configurabilità del reato contestato, stante l'"episodicità" del fatto, in difetto della "reiterazione della condotta".
Parimenti infondato è il motivo sub 3).
Correttamente, infatti, i giudici del Tribunale anconetano (cfr. fol. 12), hanno motivatamente escluso la configurabilità dell'ipotesi di abuso di ufficio, in via subordinata invocata dall'accusa.
In proposito, a prescindere dal non marginale e significativo riferimento al carattere tipicizzante il dolo per la fattispecie in oggetto, che, secondo l'argomentato avviso dell'imputato (cfr. memoria difensiva in atti (cfr. foll. 6-7), va escluso nella specie, la pur accertata violazione di un complesso di disposizioni regolanti a materia (cfr. il puntuale richiamo ai foll. 5 e 6 della sentenza impugnata, ripreso dall'Ufficio ricorrente nel motivo sub 3), non può valere ad integrare i necessari caratteri di violazione di norme di legge o di regolamento, richiesta ad substantiam per la configurabilità del reato di abuso di ufficio, a titolo di "mezzo" per la perpetrazione di detto reato, posto che i decreti presidenziali e le relative circolari in materia non assumono ne' il carattere formale e sostanziale di cogenza autonoma "uti universi" tipicizzante le norme di legge, anche agli effetti della rilevanza penale delle condotte in violazione delle cennate disposizioni (come puntualmente rileva la difesa dell'imputato ai foll.
6-7 cit. della memoria in atti), ne' quello del regolamento, per difetto di contenuto di efficacia primaria o secondaria erga omnes, risolvendosi in disposizioni regolamentanti il funzionamento "interno" dell'Ufficio e, come tali, correttamente qualificabili come normativa ad efficacia interna che non può essere ricompresa nella sfera di "tipica" violazione di legge e regolamento, cui si richiama l'art. 323 c.p. Di qui l'inconfigurabilità della figura delittuosa prospettata dall'accusa in via subordinata.
Non merita accoglimento la richiesta fatta dalla difesa dell'imputato a conclusione della sua memoria in atti, posto che, pur essendo sostanzialmente fondata, avuto riguardo al tenore della decisione in esame, non può trovare accoglimento in questa sede, non potendo operare il disposto di cui all'art. 619 c.p.p., in difetto di impugnazione da parte del SI sulla formula di assoluzione ex art. 593, in combinato disposto con l'art. 529 ss. c.p.p. In conclusione alla stregua delle anzidette argomentazioni, le censure dedotte in ricorso dal P.M. sono infondate e, pertanto, il gravame va rigettato.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20 GIUGNO 2003.