Articolo 511 del Codice penale
Articolo 452 terArticolo 452 quinquies
Versione
1 luglio 1931
Art. 511.

(Pena per i capi, promotori e organizzatori)

Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono raddoppiate per i capi, promotori od organizzatori; e, se sia stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria, e' aggiunta la reclusione da sei mesi a due anni.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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