Sentenza 23 aprile 2008
Massime • 1
Gli operatori obitoriali rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio, in quanto le loro mansioni non si esauriscono in prestazioni meramente manuali o d'ordine, ma implicano conoscenze del regolamento di polizia mortuaria che comportano un'attività di collaborazione, complemento ed integrazione delle funzioni pubbliche devolute alle competenti autorità sanitarie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/04/2008, n. 27933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27933 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 23/04/2008
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 732
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 33117/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BE IL, nato l'[...], LE AN nato il [...], BO AR, nato il [...], LO UC OR, nato il [...], EN AL, nato l'[...], RA CA, nato il [...], DI VI LI nato il [...];
avverso la sentenza in data della Corte di appello di Torino, in data 19 gennaio 2006, che ha ribadito le statuizioni di responsabilità degli imputati di cui alla sentenza 20 ottobre 2004 del G.U.P. del Tribunale di Torino, riducendo la sola sanzione, con riferimento ai reati loro rispettivamente ascritti ex artt. 416, 318, 319 c.p.. Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso.
Sentita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LANZA Luigi.
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, nonché l'avv. RAPOTTI Claudio difensore della parte civile a.s.l. di Torino che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, depositando conclusioni e nota spese;
l'avv. BERARDI per DI VI, l'avv. BATTISTA per EN, l'avv. BASSO per BE LE, BO e RA, i quali tutti hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi con annullamento della gravata sentenza.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza in data 20 ottobre 2004 il GUP Tribunale di Torino:
1) assolveva RU, RA, EN e DI VI dal reato di cui all'art. 318 c.p., (perché il fatto non sussiste) e BO, LO UC e PE dalla stessa imputazione, limitatamente ai fatti commessi fino al gennaio 01 (perché il fatto non sussiste);
2) dichiarava tutti gli imputati responsabili degli altri reati, loro rispettivamente ascritti (artt. 318, 319 e 416 c.p.), unificati con la continuazione, e, concesse a tutti le attenuanti generiche, e a BE e LE anche l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, condannava RE alla pena di anni 1, mesi 8 di reclusione, DE OS, BO, LO UC, PE, RU, RA alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ciascuno, BE alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione, LE alla pena di mesi 4 di reclusione, DI VI alla pena di mesi 6 di reclusione;
3) applicava a tutti la pena accessoria di cui all'art. 31 c.p.;
4) concedeva a tutti i doppi benefici;
5) condannava RE, DE OS e DI VI al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio civile, in favore delle pp.cc. rispettivamente costituite contro di loro. Tutti gli imputati proponevano appello, ad esclusione di RE e PE.
La Corte di appello di Torino, con sentenza 19 gennaio 2006:
a) riduceva la pena inflitta a BE IL a mesi 10 di reclusione, a RU PA ad anni i mesi 3 giorni 10 di reclusione a RA CA ad anni 1 mesi 3 giorni 10 di reclusione, a EN AL ad anni 1 mesi 3 giorni 10 di reclusione, a BO AR ad anni 1 mesi 5 giorni 10 di reclusione ed a LO UC OR ad anni 1 mesi 5 giorni 10 di reclusione;
b) confermava nel resto e condannava gli appellanti DE OS EP, LE AN e DI VI LI al pagamento in solido delle ulteriori spese processuali.
Avverso detta ultima sentenza hanno ricorso per Cassazione tutti gli appellanti ad esclusione di RU PA.
Sinossi delle imputazioni dei ricorrenti per cassazione e nosocomio di appartenenza:
BE IL ausiliario sociosanitario addetto alla camera mortuaria (capi 4, art. 416 c.p.; 5) artt. 319 - 318 - 320 c.p.) ospedale Martini;
LE AN ausiliario socio - sanitario, infermiere ausiliario presso la sala mortuaria (capo 6, artt. 318 - 320 c.p.) ospedale Martini;
BO AR infermiere addetto alle sale mortuarie (capi 7, art. 416 c.p., e art. 8 c.p., artt. 319 - 318 - 320 c.p.) ospedale S.Giovanni Bosco;
LO UC OR ausiliario sociosanitario addetto alla camera mortuaria (capi 7, art. 416 c.p., e art. 8, artt. 319 - 318 - 320 c.p.) ospedale S.Giovanni Bosco;
EN AL infermiere, addetto alla camera mortuaria, disinfettore necroforo (pulizia e lavaggio salme) (capi 9, art. 416 c.p., e art. 10, artt. 319 - 318 - 320 c.p.) ospedale Mauriziano
RA CA operatore tecnico addetto alla camera mortuaria (capi 9, art. 416 c.p., e art. 10, artt. 319 - 318 - 320 c.p.) ospedale Mauriziano DI VI LI infermiere generico addetto alla sala mortuaria (capo 11, artt. 319 - 318 - 320 c.p.) ospedale Maria Vittoria;
Per ragioni di opportunità espositiva i motivi di censura sono stati accorpati nelle quattro tematiche che articolano la pronuncia di responsabilità (A: qualità o meno di incaricato di pubblico servizio;
B: sussistenza del delitto ex art. 318 c.p., per le vestizioni dei cadaveri;
C: delitto ex art. 319 c.p., per le segnalazioni alle imprese di onoranze funebri;
D: delitto ex art. 416 c.p., per i condannati per tale titolo), indicando preliminarmente gli elementi comuni di ogni deduzione difensiva e lasciando infine ad ogni singola posizione l'illustrazione delle peculiarità di ciascun ricorrente.
A) QUALIFICA DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO EX ART. 358 COD. PEN. Il tema è diffusamente trattato nella sentenza impugnata da pag. 15 a pag. 25 ed è oggetto di ricorso da parte BE IL (motivo n. 1), LE AN (motivo n. 1), BO AR (motivo n. l), LO UC OR (motivo n. 1), EN AL (motivo n. 2), RA CA (motivo n. 2), DI VI LI (motivo n. 1).
Con un primo motivo di impugnazione le difese di tutti gli imputati deducono la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione per vizio risultante dal testo del provvedimento impugnato, in relazione alla ritenuta qualifica di incaricato di pubblico servizio avuto riguardo alla nozione desumibile dall'art. 358 c.p.. I punti di doglianza comuni possono essere così riassunti:
1. la Corte, nell'affermare l'obbligo di custodia ed il connesso e derivato obbligo di osservazione delle salme, per verificare casi di morte apparente, avrebbe posto in essere valutazioni inesatte ed organizzato arbitrariamente il materiale probatorio (BE, LO UC, LE), attribuendo, in modo indifferenziato a tutti gli imputati, e a prescindere dalle singole qualifiche professionali, compiti eccedenti le mansioni esecutive (EN, LE); omettendo di valutare che gli addetti alle camere mortuarie hanno "contiguità" con le salme, solo durante l'orario di lavoro ed in funzione delle operazioni materiali di lavaggio, ricomposizione e vestizione del cadavere (LO UC);
2. ancora, sul punto specifico della "custodia della salma", si lamenta che esso sia stato affermato in termini di imprescindibile presupposto deontologico e teleologico di tutta l'attività demandata al personale addetto alla sala mortuaria, senza che vi sia una esplicita previsione in regolamenti od ordini di servizio (BO- RA, LE), tenuto conto che persino il custode di un motorino sequestrato abbisogna di un formale e funzionale atto di nomina;
3. sempre sul punto della custodia, si rileva un preteso paradosso logico di un obbligo di custodia della salma che (quanto meno per l'Ospedale Mauriziano) si interrompeva e si concludeva alle ore 16,30, senza previsioni di servizio a notturno, tenuto conto che le chiavi della sala venivano a quell'ora messe a disposizione del custode e del sacerdote (RA);
4. sotto altro profilo (DI VI) si deduce insufficienza e contraddittorietà della motivazione nel senso che, se è vero che l'osservazione di eventuali manifestazioni di vita, costituisce compito esclusivo del medico necroscopo, è altrettanto vero che la prestazione di custodia, sia pure così intesa, non implica affatto un'attività di tipo intellettuale e relazionale, dato che essa di risolve in un comportamento tipicamente materiale estraneo alla fattispecie di cui all'art. 358 c.p.;
5. comunque, tale incombenza era semmai da attribuire in modo esclusivo alla caposala, RU PA (non appellante), la quale, tra l'altro, organizzava anche i turni di lavoro (EN), e si osserva altresì che la custodia della salma (per la ricomposizione, il lavaggio e la vestizione) è attività accessoria al fondamentale dovere di custodia, che incombe alla Direzione sanitaria, e che non può prevalere sulle mansioni principali dell'addetto, agli effetti della valutazione ex art. 358 c.p., (EN);
6. non corretta sarebbe inoltre l'equiparazione tra infermieri generici e professionali con gli ausiliari, sia pure ai fini che qui interessano e comunque essa doveva essere diversamente motivata (BE);
7. in ogni caso l'ausiliario socio - sanitario (BE, LO UC, LE), le cui prestazioni in base a tabella sono di natura prevalentemente materiale (Cass. Penale sez. 6^, 11 dicembre 1995 n. 2996), mai può essere qualificato come incaricato di pubblico servizio, tenuto altresì conto che il dovere di custodia, che sostanzia un obbligo di pulizia e decoro, non comporta mai lo svolgimento di attività dotate di quella autonomia di gestione, che deve invece connotare l'azione dell'incaricato di pubblico servizio, in quanto non vi sono compiti di assistenza diretta del malato, non vi è alcuna autonomia nello svolgimento della attività di composizione della salma, ne' vi è alcun legame collaborativo con il medico (LE);
8. censurabile risulterebbe poi (BO) l'utilizzo fatto dalla Corte distrettuale del "criterio teleologia) incentrato sulla finalizzazione dell'attività al raggiungimento di un interesse pubblico (pag. 17 sentenza)" che porterebbe ad una interpretazione abrogante dei disposti dell'art. 358 c.p., nella misura in cui qualsiasi mansione d'ordine, inquadrata in tale contesto finalistico, realizzerebbe la qualità di incaricato di pubblico servizio, allargando a dismisura la nozione dogmatica applicabile;
9. è errata l'attribuzione agli accusati degli obblighi di prima accoglienza, nonché dell'approccio relazionale, sia con i parenti del defunto e le imprese di onoranze funebri, ben potendo tale evenienza rientrare nello svolgimento di mansioni d'ordine ex art.358 c.p., comma 2, (LO UC-EN): ne' la contribuzione, con le proprie mansioni, alla realizzazione delle finalità del pubblico servizio può essere idonea ad escludere il carattere materiale delle incombenze, quali: l'impedire l'accesso e lo stazionamento di operatori funebri privi di mandato;
lo scoraggiare la prassi di negoziare il servizio funebre nella struttura ospedaliera;
il consegnare ai parenti del deceduto il modulo informativo;
il segnalare alla Direzione sanitaria eventuali trasgressioni (Lo Duca);
10. criticata è ancora la struttura motivazionale della sentenza nel punto in cui individua una serie di incombenze operative del personale, cui si è attribuita la qualità di incaricato di pubblico servizio, considerandole applicabili a tutti i nosocomi interessati alla vicenda, senza tener conto delle specificità dei singoli enti (BO-RA-Di Virgilio), specificità che in alcuni casi e con riferimento all'Ospedale Mauriziano hanno proprio consentito l'assoluzione degli operatori RU, EN e RA, dall'accusa ex art. 318 c.p., (vestizione);
11. ulteriore errore logico è fatto derivare dalla motivazione impugnata nella parte cruciale dell'argomentare in cui si sostituiscono quelle che sono le mansioni svolte in concreto, con pretesi "doveri" o "compiti" del singolo agente, facendo uso di letture congetturali (RA);
In buona sostanza ed in conclusione, si addebita alla Corte distrettuale un doppio errore, in diritto ed in fatto:
- l'errore in diritto sarebbe consistito nell'aver scorrettamente inquadrato, nello schema legale che porta alla qualifica funzionale di incaricato di pubblico servizio, un complesso di mansioni d'ordine (lavaggio - ricomposizione - trasporto - vestizione della salma) di prevalente natura applicativa ed esecutiva, prive di autonomia e discrezionalità decisionale, di contenuto generico e semplice, poste in essere per il tramite del dispiegamento della forza fisica e, come tali, fuori della portata applicativa dell'art. 358 c.p.;
- l'errore in fatto si sarebbe invece determinato nella generica applicazione a tutti i nosocomi di un'unica ed indifferenziata regola.
I motivi, per come prospettati ed articolati, appaiono tutti infondati a fronte di una sentenza che si connota per una motivazione ineccepibile ed esente da vizi che ne comportino annullamento, in quanto: fondata su uno sviluppo argomentativo logico - giuridico assolutamente corretto;
completa in relazione alle prospettazioni critiche degli imputati e nel suo rapporto con la decisione;
articolata con scansioni ed inferenze logico - deduttive, anche in tema di valutazione della prova (interpretata nel rispetto dei criteri legali codificati), le quali si sottraggono ad ogni censura, avendo i giudici di merito fornito l'esigibile giustificazione razionale delle conclusioni assunte in punto di responsabilità degli accusati.
Tanto premesso, va ora esaminato il prioritario motivo che concerne la qualifica degli accusati, avuto riguardo alla censura, comune a tutti i ricorrenti, incentrata sulla qualità di incaricato di un pubblico servizio, contestata seguendo significativamente un identico filo argomentativo, non soltanto da chi (come il Bellia, il Lo Duca, il RA, a prescindere dalla specifica denominazione entro ciascun apparato) rivestiva la qualifica di addetto o di operatore presso la camera mortuaria, ma anche da chi era inquadrato nell'apparato stesso con la qualifica di infermiere, sostenendosi da parte di tutti costoro, lo svolgimento di compiti materiali ed esecutivi, espressamente esclusi ai fini dell'attribuzione della qualità di incaricato di un pubblico servizio, dall'art. 358 c.p.. La qualità di incaricati di un pubblico servizio di tali soggetti è stata, in effetti, riconosciuta dalla sentenza impugnata sulla base del complementare richiamo alla normativa che regolamenta talune delle mansioni affidate ed ai compiti concretamente esercitati dai ricorrenti. La disciplina di diritto pubblico sembra riferirsi (soprattutto ma, come si vedrà, non esclusivamente) al regolamento di polizia mortuaria e, più in particolare, alla specifica indicazione delle mansioni di custodia (con riverberi pubblicistici di chiaro rilievo) svolte dagli imputati.
La precisazione pare assolutamente corretta, solo ricordando che - almeno di fatto - non può distinguersi tra personale medico o infermieristico e addetti alla camera mortuaria. Certo, le mansioni materiali ed esecutive degli addetti (operatori) non può essere trascurata, ma il rilievo pubblicistico della concreta attività svolta (meglio, da svolgere) - e peraltro molto bene segnalata dalla Corte di appello - pare insuperabile.
Se è vero che il regolamento di polizia mortuaria rappresenta il tessuto normativo di base per assegnare a taluni compiti natura esclusivamente pubblicistica perché diretti, con la custodia del cadavere, a contribuire al perseguimento di fini propri dello Stato (o connessi ad eventuali interventi dell'autorità giudiziaria in fase di indagine ovvero a prevenire la consumazione di reati, come fatti di cronaca da cui il presente processo non è immune, ci fanno comprendere) qualche perplessità potrebbe insorgere nell'evocazione dell'ulteriore disciplina.
Le altre normative richiamate, che definiremo complementari (quella che fa divieto di accesso degli impresari nelle camere mortuarie, quella che fa divieto di segnalare ai parenti gli impresari di cui servirsi per le esequie e di rivelare il nominativo dei deceduti agli impresari;
derivanti da circolari, ordini di servizio, etc.), esprimendo la risultante di una comune sensibilità, parrebbero perseguire nel loro complesso l'esigenza di ottimizzare operazioni, non travalicanti attività di tipo materiale ed esecutiva, si prestano però ad una verifica interpretativa di più ampio contesto, da ricollegare direttamente al tipo di attività espletata dagli odierni ricorrenti.
Certo pare arduo scorgere un dovere non "esecutivo" che derivi da una norma di comportamento piuttosto che dai compiti affidati, potendosi inferirne che il dovere (di norma, negativo) corrispondente alla regola di comportarsi secondo correttezza, ricavabile dalla normativa sub primaria, non farebbe elevare i compiti degli addetti ad un ruolo "superiore" al compimento di attività materiali ed esecutive (il che varrebbe, non soltanto per gli addetti ma anche per gli infermieri, una volta accertato che la qualità va ricavata dalla funzione in concreto esercitata), ma la lettura delle norme in parola non può compiersi diversamente se non perseguendo lo scopo di ricavare la natura dell'attività dalla norma e dai conseguenti doveri che la norma stessa impone ai destinatari di essa;
tanto da far ritenere che al dovere (conformato in termini negativi) non può non corrispondere almeno un frammento dell'attività complessiva demandata al soggetto e che, per questa parte, trascende l'ambito meramente materiale ed esecutivo.
In tale prospettiva, solo ipotizzando che partecipi della "contrattazione" siano addirittura soggetti qualificati come pubblici ufficiali (ad esempio, i medici) perseguibili - a differenza degli operatori - perché i doveri deontologici diverrebbero, per la qualità soggettiva, doveri di ordine giuridico, pur essendo entrambi in grado di violare, nelle medesime situazioni di fatto, le identiche norme di comportamento.
In realtà, la particolare delicatezza dei compiti gravanti sugli addetti è argomento sufficiente per qualificare l'opera degli imputati come non meramente materiale ed esecutiva;
essendo ad essi demandato il compito di assicurare ai familiari la tranquillità necessaria per piangere il loro congiunto e di non approfittare di tale delicato compito per trarre un profitto economico per sè e per gli imprenditori.
Non solo, ma a parte l'attività appropriativa e quella che si eserciti mediante violenza o minaccia (che per le persone non qualificabili ex artt. 357 e 358 c.p., assumono comunque rilevanza fuori dello statuto penale della pubblica amministrazione), pare che proprio nella corruzione sia da individuare il momento più complesso, al fine di operare un vero e proprio discrimine tra le qualità soggettive, non potendo profilarsi, prima ancora sul piano logico che sul piano giuridico, una corruzione astrattamente ipotizzabile, ma mai possibile per l'assenza di un soggetto che possa rivestire la qualità di corrotto perché chi viene retribuito (o accetta la promessa di una prestazione) svolge attività meramente materiali ed esecutive.
Ed allora se una simile illecita contrattazione è possibile, significa che un segmento dei compiti assegnati fa assumere all'interessato una qualità soggettiva in grado di qualificare la contrattazione (proprio perché possibile) come corruzione, non potendo dissociarsi l'illecito dalle mansioni esercitate. Fermo restando - ma ci si esprime ora solo problematicamente in quanto la tematica esula dal tema processuale in esame - che per tali soggetti il reato proprio è ipotizzabile solo per la violazione di quelle regole di comportamento che sono espressione del pubblico servizio esercitato (si pensi alla sottrazione degli effetti personali del defunto, da qualificare probabilmente non peculato ma furto).
Una volta riconosciuta tale natura delle mansioni, è agevole superare le obiezioni mosse circa la qualifica formale degli addetti, comunque di fatto esplicanti un compito eccedente mere attività materiali ed esecutive.
Proprio richiamando il dovere di osservanza del regolamento di polizia mortuaria, questa Corte ha riconosciuto la qualità di incaricato di un pubblico servizio all'operatore obitoriale (Sez. 6^, 7 maggio 2003, Brambilla, pres. Trojano, rel. Agro) in un caso del tutto analogo a quello odierno, e nel quale sembra proprio darsi risposta alle perplessità che si sono prima avanzate e superate circa la natura disciplinare degli addebiti derivanti dalla violazione di regole, che si sono definite deontologiche, e che riguardano soprattutto la riservatezza, il cui mercimonio si ricollega proprio allo sfruttamento dei compiti affidati e vale a designare l'attività come eccedente i limiti imposti dall'art. 358 c.p., (vds. anche, sotto diversi profili: Sez. 6^, 26 febbraio 2007,
Maggiore, pres. Lattanzi, est. Conti;
Sez. 6^, 22 settembre 2006, Fusco, pres. De Roberto, est. Colla;
Sez. 2^, 2 novembre 1992, Muscas, pres. De Nictolis, est. Nappi;
Sez. 6^, 11 dicembre 1995, Preconia, pres. Suriano, est. Caso).
Tanto premesso e richiamate per le parti comuni delle deduzioni difensive, vanno ora esaminati i profili di specificità delle singole posizioni, in punto di applicazione dell'art. 358 c.p., considerato quanto i ricorsi deducono nei termini che seguono:
Ricorso BE (ausiliario socio sanitario presso l'Ospedale Martini): manifesta illogicità della motivazione dato che gli sono state attribuite funzioni che non gli competevano, trattandosi nella specie di un semplice ausiliario socio - sanitario, privo di istruzione sanitaria tant'è che i turni di servizio erano fissati in modo tale da affiancare agli ausiliari personale infermieristico qualificato e competente.
Il motivo è infondato per le ragioni dianzi prospettate, ed inoltre sulla qualità di incaricato di un pubblico servizio, correttamente la Corte di appello non ha tenuto conto delle qualifiche formali, prestando attenzione esclusivamente alle mansioni in concreto espletate, così trascurando i c.d. protocolli ospedalieri, peraltro - comunque - implicitamente includenti i doveri pubblicistici prima considerati, ivi compresi quelli di "custodia" delle salme, oltre tutto di specifico rilievo proprio alla stregua del regolamento di polizia mortuaria.
Ricorso LE (ausiliario in servizio presso la sala mortuaria dell'ospedale Martini): violazione e falsa applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in quanto, nonostante lo svolgimento saltuario delle mansioni di ricomposizione e vestizione del cadavere (di competenza degli infermieri), gli è stata riconosciuta la qualità ex art. 358 c.p., con una motivazione di rimando alle argomentazioni utilizzate per il BE. Anche per questo ricorrente valgono le premesse in diritto e le valutazioni sviluppate nella parte precedente della motivazione che consentono di attribuirgli senza difficoltà la qualità di incaricato di pubblico servizio.
Ricorso BO (infermiere generico addetto alle sale mortuarie dell'ospedale San Giovanni Bosco): manifesta illogicità della motivazione, considerato che il regolamento dell'Ospedale S. Giovanni Bosco è entrato in vigore soltanto nel febbraio 2001 e per renderlo retroattivamente operante il giudice ha formulato l'ipotesi che presuntivamente anche il precedente regolamento conteneva disposizioni similari, ragionamento del tutto contrario alla regola diversa applicata per le vestizioni, per le quali il BO è stato assolto per mancanza di fonte scritta dei doveri attributivi del servizio. Sulla qualità incaricato di un pubblico servizio, si rimanda a quanto già argomentato, irrilevante apparendo la qualità di infermiere e non si semplice "addetto" dell'imputato, perché è dalle mansioni specifiche in concreto esercitate che è ricavabile la sottoponibilità del ricorrente allo statuto della pubblica amministrazione, il tutto secondo l'interpretazione, ragionevole e corretta, che si desume dalla sentenza impugnata. Pertanto il richiamo ai "protocolli" interni è al di fuori di ogni rilievo giuridico. In tale ottica priva di significato è la deposizione della direttrice sanitaria (il cui contenuto riduttivo è stato in altra parte contestato dalla sentenza), secondo cui "i compiti degli addetti alla sala mortuaria, così come previsti dal regolamento di servizio, sono il lavaggio della salma, la ricomposizione della stessa nonché la vestizione". Vale a dire - e qui è l'errore del ricorrente - nessun dovere di custodia. Inconferente, dunque, il richiamo al regolamento di servizio dell'ospedale da cui peraltro si ricava - correttamente inteso - la responsabilità degli addetti alla direzione sanitaria anche, eventualmente, ex art. 40 c.p., comma 2. Ricorso LO UC (ausiliario socio sanitario presso l'Ospedale S. Giovanni Bosco): manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla qualifica di incaricato di pubblico servizio, atteso che l'incombenza di sorveglianza e custodia delle salme era compito non enunciato in regolamenti o ordini di servizio e, soprattutto non delegabile da parte della Direzione sanitaria, e che i contatti con i parenti del defunto e le imprese di pompe funebri non esulano dallo svolgimento delle funzioni d'ordine di cui dell'art. 358 c.p., comma 2 u.p.. Il motivo è radicalmente infondato: che la sorveglianza dei cadaveri spettasse (esclusivamente) alla direzione sanitaria è argomento che proprio in base alle più elementari massime di esperienza non tiene, pure considerando che una responsabilità concorrente per omissione di vigilanza della direzione sanitaria non esclude quella degli infermieri e degli addetti (anzi, meglio, degli addetti alla sorveglianza senza alcuna distinzione, perché è l'attività concretamente espletata a qualificare il soggetto ex art. 358 c.p.). Ricorso EN (infermiere addetto alla sala mortuaria dell'ospedale Mauriziano Umberto I): illogicità e carenza della motivazione sul punto dell'attribuzione di compiti eccedenti le mansioni esecutive, delle quali vengono caricati in modo indifferenziato tutti gli imputati, solo perché non sarebbero emersi elementi dai quali evincere rigide ripartizioni di compiti tra i vari soggetti presenti presso la camere mortuarie;
sul punto dell'omesso accertamento in concreto delle singole mansioni in capo ad ogni accusato (emblematico sarebbe l'episodio della richiesta di un prelievo non autorizzato di cute da un cadavere che ha coinvolto la caposala RU, l'ausiliario RA ma non invece l'EN) e sull'ulteriore questione dell'obbligo di custodia della salma.
Ricorso RA (operatore presso l'ospedale Mauriziano Umberto I): erronea applicazione di legge penale, mancanza, insufficienza, manifesta illogicità della motivazione risultante dalla sentenza considerato che l'imputato non era un infermiere ma solo un operatore tecnico, il quale svolgeva solo mansioni materiali di sistemazione, cura, composizione e vestizione della salma, neppure stabilite dal relativo regolamento e/o ordini di servizio, con esclusione di ogni altro dovere e di ogni altra mansione.
Le critiche dell'EN e quelle del RA, praticamente sovrapponibili, trovano esaustiva risposta nella doppia argomentazione dei giudici di merito ed avuto riguardo alle considerazioni dianzi sviluppate in punto di qualità ex art. 358 c.p., considerata l'assorbente osservazione che è dalle mansioni specifiche in concreto esercitate che va ricavata l'assoggettabilità dei ricorrenti allo statuto della pubblica amministrazione, e ad essa non può certo sottrarsi l'infermiere addetto alla sala mortuaria, nè l'operatore addetto alla sistemazione, cura, composizione e vestizione del cadavere.
Ricorso DI VI (Infermiere generico addetto all'Ospedale Maria Vittoria) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione nelle individuazione delle concrete mansioni svolte, ed erronea applicazione della legge penale in punto di qualifica di incaricato di pubblico servizio, avuto riguardo all'assenza di discrezionalità rispetto alla esecuzione dei compiti materiali affidati e legati alle prescrizioni ed istruzioni impartite dal personale e che comunque il controllo di eventuali manifestazioni di vita, nell'ambito dell'obbligo di custodia, non implica attività di tipo intellettuale e relazionale.
Sulla qualità di incaricato di pubblico servizio, a parte le osservazioni ut supra, va rilevato come il ricorrente insista sulla sua qualità di infermiere generico, adducendo la mancanza di una indicazione sulle specifiche attribuzioni a lui conferite: peraltro nella sentenza è individuabile una puntuale indicazione del suo ruolo in seno all'apparato.
Esaminata e valutata quindi l'infondatezza dei rilievi in ordine all'applicazione dei disposti dell'art. 358 c.p.. sulla qualità di pubblico ufficiale dei ricorrenti, vanno ora partitamente esaminate le ipotesi corruttive e il reato associativo avuto riguardo al tenore delle singole impugnazioni.
B) LE IPOTESI CORRUTTIVE E IL REATO ASSOCIATIVO.
Le ipotesi corruttive sono state precisate nelle violazioni dell'art.318 c.p., (corruzione per un atto d'ufficio: vestizioni delle salme)
e dell'art. 319 c.p., (corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio: segnalazione dei decessi alle imprese). Dalla prima accusa sono stati assolti gli imputati RU, RA, EN e DI VI perché il fatto non sussiste;
BO, LO UC e PE dalla stessa imputazione e con la stessa formula, limitatamente ai fatti commessi fino al gennaio 2001. I condannati per il reato associativo sono stati invece: BE IL (capo 4), EN AL (capo 9), RA CA (capo 9), BO AR (capo 7), LO UC OR (capo 7). Il quadro delle imputazioni per cui vi è ricorso per cassazione è quindi quello che segue.
1. accusa ex art. 318 c.p., corruzione impropria per un atto d'ufficio (vestizioni delle salme) ricorrenti: BE IL capo 5, LE AN capo 6, BO AR capo 8, LO UC
OR capo 8;
2. imputazione ex art. 319 c.p., corruzione propria per atto contrario ai doveri di ufficio (segnalazione dei decessi alle imprese di onoranze funebri), ricorrenti: BE IL capo 5, BO AR capo 8, LO UC OR capo 8, DI VI LI capo 11, EN AL capo 10, RA CA capo 10;
3. reato associativo ex art. 416 c.p., ricorrenti: BE IL capo 4, EN AL capo 9, RA CA capo 9, BO AR capo 7, LO UC OR capo 7 BE IL (Ospedale Martini: capi 41 e 5)
BE, all'epoca dei fatti addetto alla camera mortuaria dell'Ospedale Martini con qualifica di ausiliario socio-sanitario, è stato ritenuto responsabile sia di corruzione continuata, propria ed impropria (capo 5), sia di partecipazione all'associazione a delinquere (capo 4) costituita presso detto nosocomio, appunto per la commissione dei reati di corruzione.
Per queste stesse imputazioni sono stati giudicati separatamente con rito ex art. 444 c.p.p., TO e RI. Per il ricorrente la motivazione sulla sussistenza delle due ipotesi corruttive è illogica ed incompleta per non aver il giudice di merito valutato compiutamente il quadro probatorio a favore dell'imputato e nel non aver escluso il profilo soggettivo del dolo, trattandosi non di tangenti ma di una forma di riconoscimento, dettata dall'emozione per l'esecuzione di un lavoro ingrato e deprimente, umanamente comprensibile e tanto frequente da non essere ritenuta insolita od ingiustificata, e di non aver considerato che la "mancia" proveniva dalle imprese e non dai parenti.
Quanto al reato associativo si attribuisce alla Corte distrettuale (motivazione sentenza pagg. 31 - 44) di aver valorizzato nelle intercettazioni telefoniche le dichiarazioni di LE AN, persona estranea al delitto ex art. 416 c.p., e di non aver altresì motivato in ordine ad un'altra serie di circostanze che furono oggetto di doglianze difensive. In realtà, e a contrario, la motivazione della sentenza della Corte distrettuale (pagg. 39 e segg.) è davvero stringente, per la sua coerenza ed incontestabile persuasività, soprattutto quando insiste sulla fungibilità delle persone degli associati, sulla sistematicità dei corrispettivi delle prestazioni illecite (a parte la "cassa comune", i foglietti, etc), sull'esistenza di un accordo di ripartizione dei proventi illeciti che riguardava, indistintamente, tutte le vicende corruttive facenti capo alla sala mortuaria ed andava quindi ben oltre l'intesa finalizzata alla commissione di una o più corruzioni determinate. Entrambi i motivi sono, comunque, inammissibili perché si sostanziano in censure di mero fatto in ordine alla ricostruzione del risultato delle prove e della loro valutazione, non proponibili in questa sede (v. per tutte Cass. Sez. Un. 19.6.1996, Di Francesco), avuto riguardo alla presenza di una argomentazione che risulta condotta e sviluppata con rigore logico dai giudici di merito - le cui sentenze, essendo la seconda confermativa della prima, si integrano a vicenda - e che, in base ad una giurisprudenza consolidata e del tutto condivisibile, non può essere alterata da una diversa ricostruzione, magari di equivalente logicità, ma che non vale tuttavia a dimostrare la manifesta illogicità della motivazione richiesta, per l'annullamento della sentenza impugnata su tale punto, dall'art. 606 c.p.p., lett. e), e ciò anche dopo la riforma introdotta con la L. 20 febbraio 2006, n. 46 (Cass. Penale sez. 2^, 5 maggio - 7 giugno 2006, in ric. Capri). Esula invero dal controllo della Suprema Corte la rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, e non costituisce vizio - comportante controllo di legittimità- la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più favorevole valutazione delle emergenze processuali (cfr. ex plurimis: Cass. Pen. sez. 5^ 0 7569/1999 in ricorso Jovino;
asn 199610751 riv. 206335 - conf. Asn 199801354 riv. 210658 - conf. asn 199707113 riv. 208241 - conf. asn 199800803 riv. 210016 - conf. SS.UU. asn 199600930 riv. 203428 - vedi SS.UU. asn 199706402 riv. 207944).
LE IV (Ospedale Martini): capo 6)
LE è stato ritenuto responsabile (pagg. 44 - 46 sentenza impugnata), come ausiliario socio sanitario addetto alla camera mortuaria del Martini, del solo delitto di corruzione impropria continuata (capo 6), essendosi escluso, già all'esito delle indagini disciplinari, un suo coinvolgimento diretto nel sodalizio criminoso composto da BE, RI e TO. Il ricorso deduce falsa applicazione degli artt. 318 e 320 c.p., sotto il profilo del dolo, tenuto conto che la ricezione della regalia in denaro era considerata una sorta di riconoscimento alla professionalità del lavoro svolto e considerato altresì che non vi sarebbe prova che l'imputato avesse avuto contezza del comunicato della Direzione sanitaria che vietava tassativamente la percezione di qualsiasi compenso. Il motivo è del tutto infondato ed al limite dell'inammissibilità, tenuto in particolare conto che dal collegamento con le "tangenti" per le "segnalazioni" sembrerebbe trattarsi più di corruzione propria che di corruzione impropria;
se è vero come argomentato a pag. 46 della sentenza che "non di spontanee regalie o mance si trattava bensì di tangenti pretese dagli addetti alla sala mortuaria e dovute alle IOF in virtù del patto corruttivo vigente da tempo". È di tutta evidenza - in ogni caso ed agli effetti del presente procedimento - che in tal modo non potrebbe negarsi il contributo causale del LE alla corruzione propria dei colleghi, inserendosi egli, a pieno titolo e con assoluta consapevolezza della condotta degli altri, nel contesto spartitorio, vigente nell'ospedale Martini, di cui erano momento determinante anche le elargizioni per le vestizioni.
RA ARCANGELO. EN LB (Ospedale Mauriziano: capi 9) e 10)
RA e EN, con RU PA non appellante, sono stati ritenuti responsabili (pagg. 46 - 62 sentenza impugnata), in concorso tra loro, quali addetti alla sala mortuaria dell'Ospedale Mauriziano, del delitto di corruzione propria continuata (capo 10), nonché del delitto di cui all'art. 416 c.p., (capo 9), per aver partecipato ad un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti di corruzione, per atti contrari ai doveri di servizio. Sono stati invece assolti dal delitto di corruzione impropria, avendo il primo giudice ritenute che l'attività di vestizione del cadavere (in corrispettivo della quale sarebbero state elargite somme di denaro da parte delle IOF) non costituisse oggetto di un dovere di servizio (sentenza appellata, p. 67). La RU, caposala, non ha presentato ricorso per cassazione. Dalla gravata sentenza (pag. 52), e dallo svolgimento del giudizio di appello, risulta che le censure difensive di maggiore consistenza attengono al delitto associativo di cui al capo 9), il quale, per effetto della intervenuta assoluzione degli imputati dal reato di corruzione impropria - per insussistenza del fatto - deve essere riferito solamente all'accordo finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di delitti di corruzione propria. In sintesi si era sostenuto: a) che l'attività di segnalazione (nelle due modalità contestate) e di percezione delle relative "mance" sarebbe stata del tutto occasionale e sporadica, mentre una qualche continuità sarebbe semmai da ravvisare solo nelle dazioni di denaro correlate alle vestizioni, dazioni ritenute però dal primo giudice non punibili ai sensi dell'art. 318 c.p., e quindi non rilevanti ai fini della contestazione associativa (difese EN, RU e RA); b) che mancherebbe la prova di un accordo preventivo di massima tra gli addetti alla sala mortuaria e le imprese funebri per l'assegnazione dei funerali (difesa RU); c) che sarebbe del tutto incerta la prova di una sia pur minima struttura organizzativa e comunque dell'esistenza di una cassa comune e di una contabilità dei proventi illeciti derivanti dalle segnalazioni (difesa RU); d) che la suddivisione in parti uguali dei proventi non sarebbe indice decisivo dell'esistenza di un'associazione, essendo tale circostanza compatibile anche con il semplice concorso di persone nel reato di corruzione (difesa RU); e) che non vi sarebbe alcuna prova di un ruolo gerarchicamente sovraordinato della RU (difesa RU); f) che nel fare le segnalazioni, gli imputati non sarebbero stati consapevoli di commettere un reato, e comunque non avrebbero agito con la coscienza e volontà di apportare un contributo causale al perseguimento degli scopi propri di un'associazione criminosa (difesa RA).
Orbene, in tale quadro di censure di merito, prospettate al giudice di secondo grado che le motivatamente respinte, il ricorso del RA sostiene che il vizio della gravata sentenza va individuato nella mancata considerazione e conseguente valorizzazione -rispetto alla fattispecie concreta dell'art. 416 c.p., di tutte le implicazioni connesse a quella che è stata ritenuta la penale irrilevanza, per gli operatori dell'Ospedale Mauriziano, delle vicende connesse alla "vestizione delle salme". Direttamente connessa a tale censura vi è poi la doglianza circa una pretesa assenza di prova della sistematicità delle segnalazioni le quali, quando verificatesi, lo sono state senza iniziativa degli operatori e senza nessuna aspettativa di lucro.
Il ricorso di EN, sul reato associativo riprende lo schema del RA, lamentando in sostanza un'erronea valutazione della prova la quale è stata basata su elementi indiziari privi dei requisiti di cui al capoverso dell'art. 192 c.p.p., in quanto non si è adeguatamente motivato sull'affectio societatis scelerum, sulla stabilità dell'organizzazione, la ripartizione dei compiti, la predisposizione dei mezzi, l'ultrattività e la persistenza rispetto dopo la consumazione dei reati programmati. In particolare si prospetta una contraddittorietà della motivazione in merito alla distribuzione dei compensi la cui immediatezza rendeva palesemente incompatibile la sussistenza di un vincolo inteso ad attuare un programma criminoso indeterminato destinato a sopravvivere anche dopo la commissione dei singoli reati.
I motivi per come profilati non meritano accoglimento e vanno unitariamente trattati.
Innanzitutto, del tutto infondato è il motivo secondo cui la sentenza impugnata avrebbe ricavato dai reati fine il reato associativo. A parte la considerazione che è pacifico che la sistematicità della realizzazione dei reati può correttamente costituire la prova che essi rappresentano l'attuazione del programma criminoso dell'associazione, va precisato che la Corte ha rigorosamente puntualizzato, in base agli elementi di prova di volta in volta enunciati, e con ragionamento inconfutabile:
a) la sistematicità delle segnalazioni (le sole ritenute rilevanti ex art. 319 c.p., e, dunque, anche ex art. 416 c.p., (pag. 53 - 59);
b) la "compattezza, anche all'esterno (vale a dire per le imprese) del gruppo operante nell'ospedale e, cioè la fungibilità dei singoli operatori;
c) l'accordo stabile per le vestizioni che segnala (in base al contesto probatorio complessivo) l'accordo stabile per le segnalazioni;
la perdurante attività degli imputati nell'ospedale. Quindi: sicura esistenza dell'accordo associativo avente tutte le connotazioni richieste sia sotto il profilo esecutivo che sotto quello psicologico.
Quanto alla critica sulla ritenuta sistematicità delle retribuzioni non dovute, si incorre, anche qui, nel catalogo delle cause di inammissibilità previste dall'art. 606 c.p.p., comma 3, trattandosi di motivi non consentiti.
Circa, poi, il discrimine tra concorso di persone e reato associativo va richiamata per l'immediata applicabilità all'odierna realtà, una non recente decisione della Suprema Corte la quale ha precisato che, pur se l'accordo può costituire elemento comune sia al concorso di persone nel reato sia all'associazione per delinquere, i due fenomeni restano caratterizzati da aspetti strutturali e teleologia profondamente differenziati. Dal primo punto di vista, l'accordo che designa la fattispecie plurisoggettiva semplice (sia essa necessaria ovvero eventuale) è funzionale alla realizzazione di uno o più reati, consumati entro i quali l'accordo si esaurisce o si dissolve. Del resto, l'accordo, in tanto diviene rilevante nei confini della mera ipotesi concorsuale in quanto pervenga ad una concreta realizzazione dell'assetto divisato, ad un' attività esecutiva, dunque, che non si arresti alle soglie del tentativo. Di conseguenza, il mero accordo allo scopo di commettere un reato, non traducendosi in un' attività di partecipazione al reato stesso resta assoggettato al principio di ordine generale stabilito dall'art. 115 c.p.. A tale regola dell'art. 115 c.p., comma 1, enuncia un' espressa eccezione ma sempre relativa all'ipotesi in cui "due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato e questo non sia commesso";
cosicché i criteri interpretativi destinati a risolvere le (solo apparenti) antinomie tra accordo non punibile e reato associativo non possono essere compiutamente individuati chiamando in causa il solo principio di specialità. E ciò per la mancanza di un vero e proprio rapporto di genere a specie, postulando il reato associativo una base plurisoggettiva qualificata, non richiesta, invece, nell'ipotesi di accordo. Una constatazione che vale anche ai fini della distinzione tra fattispecie meramente concorsuale e fattispecie associativa, rappresentando il minimum soggettivo richiesto dalla legge relativamente alla seconda categoria di reati un dato non richiesto, invece, per l'attività di mera partecipazione, così da consentire l'utilizzazione del medesimo criterio interpretativo pure - quel che più interessa - nel discriminare le categorie ora ricordate (Sez. 6^, 12 maggio 1995, Mauriello). Inoltre l'associazione per delinquere non è affatto e necessariamente -come sembra evincersi da alcuni passi dei motivi di impugnazione- un organismo formale, sostanziandosi invece essa nell'accettazione, insieme ad almeno altre due persone, di una disponibilità e di un impegno permanenti a svolgere determinati compiti, al fine di realizzare un programma di fatti delittuosi. Basta quindi che tale adesione -nella specie più che argomentata dalla Corte distrettuale con valutazioni che per la loro correttezza logico giuridica sfuggono al sindacato di questo Collegio - dia vita ad un organismo plurisoggettivo che, indipendentemente da eventuali forme esterne, sia in grado di manifestare una volontà autonoma rispetto a quella dei singoli e di svolgere una condotta collettiva, sintesi delle condotte individuali, al fine di realizzare il programma criminoso. Da ciò derivano appunto il danno immediato per l'ordine pubblico ed il pericolo per i beni che i delitti in programma offendono, in quanto l'impegno collettivo, consentendo di utilizzare immediatamente gli uomini disponibili e le strutture appositamente predisposte, agevola la realizzazione dei delitti-scopo determinandone una sorta di modello operativo stabilizzato, quale quello acclarato nella specie, al di là di ogni ragionevole dubbio. Nella vicenda odierna, invero, la di là delle critiche dei ricorrenti (BE IL capo 4, EN AL capo 9, RA CA capo 9, BO AR capo 7, LO UC OR capo 7), risulta che la sentenza impugnata ha recuperato e valorizzato in modo più che adeguato, senza antinomie o discrasie logico-giuridiche gli elementi costitutivi del reato associativo, avendo ben presenti le sue caratteristiche differenziali rispetto al concorso di persone e di reati, correttamente argomentando sulla sussistenza degli elementi fondamentali, del reato stesso che sono stati indicati:
a) nell'accertato vincolo interpersonale, non occasionale, tendenzialmente permanente o comunque stabile tra gli < operatori dello stesso nosocomio, che ha continuato a persistere anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati, con la verificata coscienza di far parte, ognuno e tutti, di un impegno collettivo permanente e di contribuire a svolgere i propri compiti, come determinati, al fine del conseguimento del condiviso obiettivo illecito (cfr.: Sez. 6^, 1174/2008 , Rv. 238403 Presidente: Ambrosini G. Estensore: Conti G. Imputato: Stabile Massime precedenti Conformi:
N. 6790 del 1990 Rv. 184263, N. 2759 del 1993 Rv. 194099, N. 4800 del 1993 Rv. 194539, N. 137 del 1997 Rv. 206856, N. 10077 del 1997 Rv. 208822, N. 11899 del 1997 Rv. 209646, N. 15740 del 2003 Rv. 226813, N. 17348 del 2003 Rv. 224964, N. 23798 del 2003 Rv. 225682, N. 21116 del 2006 Rv. 234288, N. 41717 del 2006 Rv. 235589);
b) nell'indeterminatezza del programma criminoso, che distingue e differenzia tali illeciti dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato, indeterminatezza che non è stata esclusa dalla circostanza - qui emersa - che l'associazione fosse finalizzata esclusivamente alla realizzazione di reati di un medesimo tipo o natura, giacché detta indeterminatezza attiene al numero, alle modalità, ai tempi, agli obiettivi dei delitti integranti eventualmente anche un'unica disposizione di legge, e non necessariamente alla diversa qualificazione giuridico penalistica dei fatti programmati (Cass. Pen. - 14 giugno - 25 novembre 1995 - sez. 4^- Pres. Di Gennaro, rel. Guida, p.m. Scardaccione in ric. Montani). Tanto si giustifica infatti perché è la struttura, anche elementare, del sodalizio che designa la figura associativa così da caratterizzarla, per la necessaria predisposizione del programma criminoso, di dati di assoluta singolarità e tale da rendere, in fondo, ininfluente l'inserimento del reato di associazione per delinquere nella categoria dei reati a concorso necessario, altri risultando gli elementi decisivi ai fini della identificazione dell'essenza stessa di tale reato. Ne consegue che in tale ottica diviene, allora, predominante il profilo teleologia): il particolare allarme sociale derivante dalla struttura giustifica, infatti, la previsione di un'autonoma figura di reato contrassegnata, sul piano delle finalità repressive perseguite dall'ordinamento, dal pericolo per l'ordine pubblico per il cui concretizzarsi la legge non richiede, a differenza di quanto accade per l'accordo, che si inserisca quale momento cruciale del reato meramente plurisoggettivo, che i delitti per la commissione dei quali la "societas sceleris" è stata costituita vengano effettivamente realizzati (cfr. in termini:
Sez. 6^, 9320/1995 Rv. 202037 Presidente: Sudano S. Estensore: De Roberto G. Imputato Mauriello e massime conformi successive);
c) nella esistenza "vitale" di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea, e soprattutto adeguata - come nella specie - a realizzare in modo scorrevole ed abitudinario, gli obiettivi criminosi presi di mira (Cass. Pen. - 14 giugno - 25 novembre 1995 - sez. 6^ - Pres. Di Gennaro, rei. Guida, in ric. Montani); a ciò bastando, come detto, l'esistenza di correlazioni logistiche anche rudimentali, che nella specie sono state ben inferite dai giudici di merito dalla predisposizione di mezzi e di accorgimenti, pur semplici ed elementari, ma funzionali, nella comune coscienza, per il perseguimento del fine comune (Sez. 1^, 14578/1999; Rv. 216124 Presidente: Pirozzi E. Estensore: Silvestri G. Imputato: Calzolaio e altro), il quale, nella specie, si è materializzato e si è progressivamente alimentato dalla consapevolezza di ciascun associato di fare parte del sodalizio e di partecipare, con contributo causale, alla realizzazione di un duraturo programma criminale, al di là della interscambiabilità dei ruoli che ha costituito un'altra delle suggestive ed inequivoche variabili, usualmente ricorrente nelle associazioni costituite - come quella contestata- da un numero non consistente di sodali.
Accertata quindi la sussistenza del reato associativo con i detti profili di elementarietà, è privo di logica richiedere una contabilità complessa di tipo aziendale, avuto riguardo alla pochezza delle operazioni necessarie per il perseguimento dei fini sociali e la conseguente ripartizione degli utili, una volta raggiunto e positivamente sperimentato l'accordo di base. Quanto al richiamo a Sez. 6^, 11 dicembre 1995, Preconia, esso non è pertinente ai fini difensivi, essendosi quella decisione attestata alla regula iuris secondo cui la circostanza che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle U.S.L. sia retta dalle norme del codice civile, non vale a rendere privatistica la natura delle prestazioni dei suddetti soggetti le quali sono inserite nell'attività, certamente di natura pubblica, del servizio sanitario. È da notare che, affermando siffatto principio, la Cassazione ha ritenuto che dovesse riconoscersi la qualifica di incaricati di un pubblico servizio ad infermieri ed operatori tecnici addetti all'assistenza, con rapporto diretto e personale, del malato. La diversità della fattispecie rende inapplicabile il principio nei termini proposti nel ricorso.
BO IN e LO UC SA (Ospedale San Giovanni Bosco): capi 7) e 8).
BO, LO UC e PE sono stati ritenuti responsabili (pagg. 62 - 79 sentenza impugnata), in concorso tra loro, quali addetti alla sala mortuaria dell'Ospedale San Giovanni Bosco, del delitto di corruzione propria ed impropria (per quest'ultimo solo per i fatti commessi dopo il gennaio 01) continuata (capo 8), nonché del delitto di cui all'art. 416 c.p., (capo 7) per aver partecipato ad un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti di corruzione. Sono stati invece assolti dal delitto di corruzione impropria, per il periodo antecedente al gennaio 01, avendo il primo giudice ritenuto che l'attività di vestizione del cadavere (in corrispettivo della quale sarebbero state elargite somme di denaro da parte delle IOF) non costituisse - fino all'entrata in vigore (appunto nel gennaio 01) del nuovo Regolamento del Servizio di Onoranze Funebri - oggetto di un dovere di servizio (sentenza appellata, p. 79). PE non ha proposto appello.
Il ricorso per cassazione di BO si limita a contestare la qualifica di incaricato di pubblico servizio nei termini indicati nella premessa, lamentando i vizi ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e lett. b), nessun motivo è dedicato alla condanna ex art. 416 c.p.. Il ricorso va pertanto rigettato per le ragioni dianzi illustrate.
Il Lo Duca, con il secondo ed il terzo motivo deduce testualmente violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), per inosservanza della legge penale, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione ai delitti ex art.318 e 319 c.p., avendo la Corte distrettuale operato un travisamento delle risultanze processuali nel ritenere che le spontanee regalie, pur sistematicamente reiterate, si collocassero nell'ottica criminosa di somme dovute alle Imprese di Onoranze Funebri in esecuzione di un pactum sceleris, anche se vietate dalla Direzione sanitaria e tenuto conto che si trattava di piccole regalie. Quanto alle segnalazioni alle IOF e alle raccomandazioni dirette ai parenti, lamenta il ricorrente che alla decisione di responsabilità siano giunti i giudici di merito su elementi equivoci e di scarsa validità. Da ultimo quanto al delitto associativo si rileva testualmente che la conclusione di responsabilità è viziata per illogicità ed è contraddetta dalle stesse risultanze processuali, fondandosi su elementi di debolissima portata indiziaria, dato che appaiono incerti tre elementi fondamentali: la sistematicità delle elargizioni da parte delle IOF, la cassa comune, la solidarietà esterna dei singoli associati.
Il motivo è scarsamente comprensibile: se è è un errore di diritto da addebitare alla sentenza impugnata - e non giova certo alle tesi dell'impugnazione - è nel non aver in taluni casi ravvisato nella percezione dei compensi per le "vestizioni" il reato di corruzione propria, una volta affermato che le retribuzioni per tale compito erano "strettamente correlate al compenso per la segnalazione dei decessi" (p. 37).
Quanto al resto, si critica, per la corruzione propria, non il procedimento probatorio, ma il criterio di valutazione della prova e per di più non sono indicati i ed "riscontri probatori" di cui parla la sentenza. È invece evidente l'uso di massime di esperienza insindacabili in questa sede di legittimità, una volta assodato che non si tratti di congetture: in effetti la sentenza non esclude la corruzione propria, ma limita la prova diretta ai soli rapporti con i familiari, che da per pacifici in base alle prove acquisite, mentre per le sole segnalazioni alle imprese (anche considerando il "sistema" instaurato) richiama massime di esperienza. Sotto tale angolazione va tuttavia ribadito, che il controllo della Corte di cassazione sui vizi di motivazione della sentenza di merito, sotto il profilo della manifesta illogicità, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza delle quale il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto, purché - come nella specie - la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento, e la motivazione abbia fornito una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate (pagg. 76 - 79 sentenza Corte d'appello).
Ciò comporta che la censura di illogicità debba ritenersi fondata - evenienza qui non verificata- soltanto quando il ragionamento non si basi realmente su una massima di esperienza, cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze, ma autonomo da esse e valevole per nuovi casi e valorizzi piuttosto una congettura, cioè una ipotesi non fondata sull'id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica, o anche una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità (Cass. Pen. sez. 6^, Pres. Sansone, est. Carcano, 13 febbraio - 4 aprile 2007 in ric. Cassandra).
Da ultimo, per quanto concerne la doglianza riferita all'associazione per delinquere essa è palesemente inammissibile, essendo comunque chiaro, come peraltro già argomentato, che non si potesse pretendere in simili contesti e in tali situazioni una contabilità ragionieristica di tipo societario o aziendale, ne' può essere considerato prova di estraneità dall'accusa la circostanza che il ricorrente o i suoi colleghi non abbiano "mai compiuto atti di sabotaggio od ostruzionismo" nei confronti dei parenti dei deceduti o nei confronti delle I.O.F..
DI VI MI (Ospedale Maria Vittoria): capo 3 DI VI MI, infermiere generico presso la sala mortuaria dell'Ospedale Maria Vittoria, è stato ritenuto colpevole solamente del delitto di corruzione propria continuata (art. 319 c.p.), in concorso con DI RC MI (giudicato separatamente), mentre è stato assolto dal reato di corruzione impropria (pagg. 79 - 84 sentenza impugnata) in quanto all'epoca dei fatti la vestizione del cadavere non costituiva oggetto di un preciso dovere di servizio degli addetti alla sala mortuaria (v. sentenza appellata, p. 110) di quel nosocomio.
Dopo aver censurato la motivazione in punto di riconoscimento della qualità di incaricato di pubblico servizio, il ricorrente deduce l'assenza di prove sulla sussistenza del reato di corruzione propria sul punto concernente la segnalazione delle IOF ai parenti dei defunti, mancando certezza sulla causa delle elargizioni di denaro, per la vestizione delle salme o invece per la segnalazione alle imprese.
Sulla qualità rilevante ex art. 358 c.p., si rimanda alle argomentazioni in precedenza esposte per gli altri imputati;
mentre, per ciò che attiene alla doglianze sulla ricorrenza del disposto normativo dell'art. 319 c.p., si versa in una situazione censoria che pretende un'inammissibile rivalutazione delle prove in questa sede non consentita.
Anche questo ricorso va pertanto rigettato.
I ricorsi sono quindi tutti infondati e le parti proponenti vanno condannate in solido ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Condanna altresì DI VI LI a rimborsare alla parte civile A.S.L. 3 di Torino le spese del grado che liquida in complessivi Euro 4.000,00, di cui Euro 3.000,00, per onorari oltre i.v.a. e c.p.a..
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2008