Sentenza 12 marzo 2013
Massime • 1
In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su prassi e consuetudini invalse in un ufficio determinato, che consentono al soggetto di avere di fatto la disponibilità della cosa mobile della P.A. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sussistente il peculato per l'appropriazione di medicinali da parte di un operatore socio sanitario, che aveva la disponibilità di fatto di materiale transitante dalla farmacia ospedaliera).
Commentario • 1
- 1. Operatore socio sanitario: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 22 dicembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/2013, n. 34490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34490 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 12/03/2013
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 509
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 6987/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BR OV N. IL 02/01/1953;
avverso la sentenza n. 9484/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 18/02/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stabile Carmine, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito il difensore avv. Pellegrino G., che ha concluso come in ricorso.
FATTO
Con sentenza in data 27/11/2007 il GUP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava AB NI colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 314 c.p. e lo condannava alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione. Al AB si era addebitato di essersi appropriato, nella qualità di operatore socio-sanitario in servizio presso l'Ospedale G. Moscati di Aversa (quindi incaricato di pubblico servizio), di svariare confezioni di medicinali e dispositivi medico chirurgici (come descritti nel verbale di sequestro del 04/04/2006), di cui aveva la disponibilità per ragioni di servizio.
Su appello del prevenuto, la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza 21/02/2010, ne confermava la penale responsabilità per il peculato limitatamente ai medicinali e dispositivi medico chirurgici transitati per la Farmacia dell'Ospedale e, ritenuta l'ipotesi di ricettazione per la merce residua caduta in sequestro, determinava la pena in anni tre di reclusione. Propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, deducendo:
- che la Corte d'appello, pur avendo riqualificato parte della condotta come ricettazione non ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto ancora sussistente, per la residua parte, il peculato, respingendo altresì illogicamente la richiesta di audizione dei testi ER e IN, che ben avrebbero potuto chiarire in maniera precisa se e quali degli articoli in sequestro fossero effettivamente provenienti dall'Ospedale in cui prestava servizio il prevenuto;
- che non risultano adeguatamente motivati il riconoscimento della continuazione interna al peculato e il diniego delle attenuanti generiche.
DIRITTO
Il ricorso è infondato in punto responsabilità.
Risulta in atti che il AB, all'epoca del fatto, rivestiva la qualifica e prestava l'attività di operatore socio-sanitario in servizio all'Ospedale G. Moscati di Aversa, onde non può essere messa in dubbio la sua qualità di incaricato di pubblico servizio (cfr. Sez. 6, n. 34359 del 04/06/2010, dep. 2010, Ragazzo, Rv. 248269). In ragione di tanto egli, come risulta chiaramente dalle dichiarazioni rese in altro procedimento (e acquisite in atti) dalla dott.ssa ER, responsabile del Servizio Farmacia dell'Ospedale Moscati, aveva certamente la disponibilità di fatto del materiale transitante per la Farmacia dell'Ospedale. Com'è noto, il possesso qualificato dalla ragione di servizio non è solo quello che rientra nella specifica competenza funzionale dell'incaricato del pubblico servizio, ma ha come unico riferimento un rapporto fondato (oltre che sulle norme regolamentari) anche sulla prassi o su consuetudini invalse in un determinato ufficio, in forza delle quali al soggetto agente è consentito di inserirsi nella disponibilità materiale della cosa, cogliendo l'occasione offertagli dal pubblico servizio esercitato (v., fra le altre, Sez. 6, n. 11902 del 11/05/1994, dep. 1994, Capponi ed altro, Rv. 200199). Riguardo alla concreta sottrazione e appropriazione dei beni - integrante precisamente, alla luce di quanto sopra osservato, il delitto di peculato - correttamente il giudice di appello ha ritenuto che parte della merce rinvenuta in possesso dell'imputato provenisse dalla Farmacia dell'Ospedale Moscati. Al riguardo, invero, sono state richiamate anzitutto le ammissioni fatte dallo stesso AB, corroborate dalle indicazioni di cui alla missiva 18.04.2006 della dott.ssa ER, da leggere ovviamente alla luce di dette ammissioni, oltre che della circostanza, emergente dalla sentenza di primo grado, che alcuni dei contenitori trovati nell'abitazione dell'imputato recavano la scritta "Ospedale G. Moscati". Alla stregua di tanto, e considerato il rito prescelto, non appare censurabile la scelta della Corte d'appello di non dare corso agli ulteriori adempimenti istruttori (audizione della predetta ER e di IN Egidio, coordinatore infermieristico della Chirurgia) sollecitati dalla difesa nel corso del giudizio di secondo grado. Generica e sostanzialmente valutativa è poi la doglianza relativa al diniego delle attenuanti generiche, su cui la Corte di merito ha reso specifica e non manifestamente illogica motivazione.
Premesso che la pena base è stata irrogata nel minimo edittale, rilevasi che è fondato il motivo inerente alla contestata continuazione interna al delitto di peculato. La diversità delle date di scadenza dei medicinali, richiamata nella sentenza impugnata, non può infatti costituire prova della pluralità temporale delle sottrazioni. Per l'effetto, va eliminata la pena di otto mesi di reclusione relativa a detta continuazione interna.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine all'aumento per continuazione interna al reato ex art. 314 c.p. e per l'effetto ridetermina la pena in anni due e mesi quattro di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2013