Sentenza 5 novembre 2013
Massime • 2
La facoltà di presentare al giudice memorie o richieste scritte in ogni stato e grado del procedimento, in mancanza di diversa previsione, deve ammettersi anche nell'ambito del procedimento "de plano" per la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ricusazione per manifesta infondatezza avanzata dall'imputato nei confronti dei componenti il collegio.
L'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, ma può influire sulla congruità e correttezza logico - giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2013, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 05/11/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO F. - rel. Consigliere - N. 1647
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 20712/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AF RO IO, n. a Barcellona P.G. il 06/01/1952;
contro l'ordinanza della corte d'appello di Messina, emessa in data 05/04/2013;
- letti il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del cons. F. Ippolito;
- letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale, FODARONI Giuseppina, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di AF RO IO ricorre per cassazione avvero l'ordinanza sopra indicata, con cui la Corte d'appello di Messina ha dichiarato l'inammissibilità della ricusazione proposta nei confronti dei componenti del collegio del Tribunale del riesame, per avere essi in precedenza, nel corso di procedimento di prevenzione, emesso valutazioni di merito sulla posizione processuale del AF.
2. Il ricorrente deduce, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. a), b), c) ed e):
a) violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 121 e 127 c.p.p., per avere la Corte d'appello deciso sulla ricusazione senza fissare l'udienza ex art. 127 c.p.p.;
b) violazione dell'art. 125 Cost., comma 3, art. 111 Cost., comma 6, artt. 121, 127 e 37 c.p.p., e art. 178 c.p.p., lett. c), per avere la predetta Corte ritenuto inammissibile la memoria difensiva, depositata ex art. 121 c.p.p., con cui era stata sollevata questione di costituzionalità;
c) violazione dell'art. 125.3, 124 e 36 c.p.p., per avere i giudici d'appello omesso di accogliere la ricusazione dei tre giudici che avevano espresso nel decreto di prevenzione un "deleterio profilo personologico" del AF.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
2. Il ricorrente ha ragione (ma ciò non incide sulla correttezza delle decisione impugnata) nel criticare la Corte d'appello nella parte in cui ha ritenuto irrituale la presentazione della memoria ex art. 121 c.p.p., "posto che il deposito di memorie è consentito solo ove venga fissata l'udienza camerale ex art. 41 c.p.p., comma 3, e art. 127 c.p.p., sul presupposto dell'ammissibilità della dichiarazione di ricusazione".
Come espressamente prevede l'art. 121 c.p.p., le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria, "in ogni stato e grado del procedimento". Trattasi di facoltà valevole in via generale, che - in mancanza di diversa previsione - si applica anche al procedimento de plano, ripetutamente ritenuto legittimo in tema di dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ricusazione avanzata dall'imputato nei confronti dei componenti il collegio e fondata su motivi manifestamente infondati.
3. Va, tuttavia, precisato che l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive (Cass. Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo, Rv. 252713).
In proposito si rileva che la doglianza di mancata acquisizione e valutazione della memoria difensiva è stata formulata sotto il profilo della mancata considerazione della questione di costituzionalità dell'art. 37 c.p.p., che invece è stato espressamente esaminato dall'ordinanza impugnata. Risulta da essa, infatti, che il ricusante aveva invocato l'applicazione della sentenza della Corte cost. n. 283/2000, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 c.p.p., comma 1, nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto.
Correttamente il Tribunale ha escluso che la situazione invocata dal ricorrente possa rientrare nella previsione dell'art. 37 c.p.p., nella formulazione del testo successiva alla ricordata dichiarazione di incostituzionalità, avendo la Corte costituzionale, espressamente precisato che "la funzione pregiudicata va individuata in una decisione attinente alla responsabilità penale, essendo necessario, perche si verifichi un pregiudizio per l'imparzialità, che il giudice sia chiamato ad esprimere una valutazione di merito collegata alla decisione finale della causa" (Corte cost., n. 283 del 2000).
4. Nel caso in esame, si osserva, per un verso, che il negativo profilo "personologico" del AF delineato nel decreto di prevenzione non è pregiudicante ai fini della penale responsabilità penale e, per altro verso, che la valutazione dei giudici ricusati riguardava profili cautelari e non era attinente alla responsabilità penale collegata alla decisione finale della causa (v. Cass. Sez. 6, n. 47798 del 06/11/2003, Gonella, rv. 228438).
5. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che appare adeguata, di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2014