Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2013, n. 269
CASS
Sentenza 5 novembre 2013

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Massime2

La facoltà di presentare al giudice memorie o richieste scritte in ogni stato e grado del procedimento, in mancanza di diversa previsione, deve ammettersi anche nell'ambito del procedimento "de plano" per la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ricusazione per manifesta infondatezza avanzata dall'imputato nei confronti dei componenti il collegio.

L'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, ma può influire sulla congruità e correttezza logico - giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2013, n. 269
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 269
Data del deposito : 5 novembre 2013

Testo completo