Sentenza 3 febbraio 2015
Massime • 6
Sussiste la legittimazione della Consob a costituirsi parte civile nei procedimenti relativi al delitto di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, trattandosi di ente pubblico dotato di soggettività, 'esponenzialè per la rappresentanza degli interessi diffusi propri del mercato mobiliare, affidati alla sua tutela e costituiti dalla salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario, dalla tutela degli investitori, dalla stabilità e buon funzionamento del sistema finanziario, dalla competitività di esso e dall'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria in ordine ai quali il legislatore le ha affidato compiti di vigilanza informativa previsti dall'art. 8 T.U.F.
Non può assumere la veste di responsabile civile, ex art. 185 cod. pen., il soggetto che, versando in colpa, abbia un titolo diretto di responsabilità per i danni lamentati dalla parte civile, in quanto la legittimazione del responsabile civile sussiste solo se nel processo penale è presente un imputato del cui operato egli debba rispondere per legge, ex art. 185 cod. pen., e non a titolo contrattuale. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha escluso la natura di responsabile civile di una banca, non essendovi nell'ambito del relativo procedimento penale un imputato del quale, in quanto parte di un rapporto di immedesimazione organica, il predetto istituto bancario fosse chiamato a rispondere, a norma delle leggi civili).
Il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria ha natura plurioffensiva e protegge, pertanto, non solo l'interesse pubblico alla tutela della concorrenza, del risparmio e dei mercati finanziari, ma anche quello alla sicura professionalità dei soggetti cui si rivolgono, per le loro operazioni sui mercati mobiliari, i privati investitori, i quali sono, quindi, legittimati a costituirsi parte civile; dovendosi, peraltro, considerare che il danno patrimoniale subito dai clienti del promotore abusivo è estraneo alla struttura del reato in questione e che, pertanto, particolarmente incisivo deve essere l'accertamento del danno concreto arrecato ai clienti dalla condotta criminosa, eventualmente anche solo in relazione ai danni morali.
Integra il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria la conclusione di contratti aventi ad oggetto operazioni su strumenti finanziari per conto dei clienti sottoscrittori, percependo le somme destinate a tali fini, dovendosi intendere per investimento di natura finanziaria ogni conferimento di una somma di denaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profitto o remunerazione ovvero di utilità, unita ad un rischio, a fronte delle disponibilità impiegate in un dato intervallo temporale. Né rileva, a tal fine, l'effettivo impiego di quanto versato dal cliente nello strumento finanziario prospettato dal promotore abusivo che costituisce un post factum estraneo alla struttura del reato in questione.
Il termine ultimo per la costituzione di parte civile deve individuarsi, ex art. 79, comma primo e 484, comma primo, cod. proc. pen., nel momento antecedente all'apertura del dibattimento allorché il giudice ha esaurito l'accertamento della regolare costituzione delle parti, dopo avere deciso le eventuali questioni sollevate al riguardo, ai sensi dell'art. 491, comma primo, cod. proc. pen.
Il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria è un reato di pericolo che tutela il corretto svolgimento, nell'interesse degli investitori, dei mercati mobiliari per il tramite di operatori abilitati, garantendo, da un lato, nell'interesse del mercato, l'esclusione della concorrenza di intermediari non abilitati, dall'altro assicurando agli investitori l'affidabilità di soggetti che operano professionalmente in tale settore; è, inoltre, un reato plurioffensivo in quanto preordinato a tutelare una pluralità di beni giuridici costituiti dall'interesse pubblico alla tutela della concorrenza, del risparmio e dei mercati finanziari, nonché dall'interesse privato degli investitori e dei soggetti che operano in tali mercati, all'ordinato e sereno svolgimento delle attività di investimento del risparmio; infine, è un reato eventualmente permanente in quanto la sua consumazione si protrae per tutto il tempo in cui il soggetto privo della necessaria legittimazione pone in essere atti tipici della funzione di intermediazione finanziaria idonei a porre in pericolo i beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice, potendo rimuovere la situazione antigiuridica e determinare la riespansione del bene protetto.
Commentari • 8
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
FATTI DI CAUSA La Consob (Commissione nazionale per le società e la borsa) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano, depositata il 21 gennaio 2014, la quale ha accolto l'opposizione formulata da Marco F. e da Ivano V. contro la delibera della Commissione n. 18517 del 3 aprile 2013, che aveva inflitto agli opponenti la sanzione pecuniaria di Euro 50.000,00 per violazione dell'art. 10 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). La contestazione assumeva che Marco F. e Ivano V., in qualità, rispettivamente, di Responsabile della Direzione Controlli di Rete e Compliance e di Responsabile del Servizio di Compliance …
Leggi di più… - 2. Chiaroscuri della Cassazione in tema di abusivismo bancario eEnrico Basile · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 3. Art. 606 - Casi di ricorsohttps://www.filodiritto.com/
- 4. Art. 609 - Cognizione della corte di cassazionehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Cognizione della corte di cassazione (art. 609) Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 3, 33879/2018). Non compete alla Corte di Cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di …
Leggi di più… - 5. I delitti di false informazioni e di ostacolo alle funzioni delle Autorità di vigilanzaMarco Gambardella · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario: 1. I soggetti attivi. Le Autorità di vigilanza. – 2. Le false informazioni all'Autorità di vigilanza. – 3. L'ostacolo alle funzioni dell'Autorità di vigilanza. – 4. Concorso di reati. Rapporto con gli illeciti amministrativi. 1. I soggetti attivi. Le Autorità di vigilanza Una crescente importanza nella prassi giudiziaria ha assunto negli ultimi anni il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza, contenuto nell'art. 2638 c.c. (si veda ad es. A. Nisco, Il caso Bnl-Unipol: abuso di informazioni privilegiate e ostacolo alle funzioni di vigilanza, in Casi di diritto penale dell'economia, a cura di L. Foffani-D. Castronuovo, il Mulino, 2015, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/2015, n. 28157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28157 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA GE - Presidente - del 03/02/2015
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - N. 454
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 23890/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA GI - parte civile -;
NI LI - parte civile -;
contro
:
DE NC N. IL 05/02/1962 - anche ricorrente -;
avverso la sentenza n. 5881/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del 17/12/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/02/2015la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO GUARDIANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi e annullamento agli effetti civili con rinvio al giudice civile;
Udito, per le parti civili ricorrenti: l'avv. Antonio Miriello;
Udito, per le parti civili non ricorrenti avv.ti: Maurizio Sangermano;
Lorenzo Contrada;
Eleonora Ciliberti;
Emanuela Di Lazzaro;
Bruno Andreozzi;
RI GU;
GO NT;
AR BO;
Simone EL;
AN OR;
DR MI TT;
MA De RE;
DR OL;
AN CH EN e CA MA;
udito per il responsabile civile avv.ti: Deborah Spediacati;
Stefania Rita AR R. Ceci;
Luca Sirotti e Lucente Giovanna Corrias;
Udito il difensore Avv. Susanna Carraro.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 17.12.2013 la corte di appello di Roma in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Roma aveva condannato AN ANfranco alle pene ritenute di giustizia, in relazione ai reati di cui agli artt. 416 e 110 c.p., D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 166, L. n. 146 del 2006, art. 4; artt. 81 cpv. e 110,
c.p., art. 2638 c.c., comma 1 ed ultimo comma, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato (condanna, quest'ultima, che veniva parzialmente estesa anche ai responsabili civili "CARIPAQ PA" ed "EGP PA"), rigettando tutte le richieste di provvisionale e le domande risarcitorie di alcune parti civili (GN GI, GN LA e GN FA;
PA AR IA e AN IC GI), nonché tutte le richieste avanzate dalle parti civili nei confronti dei responsabili civili AN d'IA e CO, così provvedeva: 1) escludeva la menzionata circostanza aggravante, di cui alla L. n. 146 del 2006, art. 4; 2) dichiarava inammissibili le domande risarcitorie proposte da una serie di soggetti;
3) condannava il AN ANfranco al risarcimento dei danni derivanti da reato, da liquidarsi in separato giudizio, nei confronti di GN GI, GN LA e GN FA;
PA AR IA e AN IC GI;
4) condannava ilAN ANfranco e la EGP PA al pagamento delle spese del grado in favore delle parti civili;
5) compensava le spese fra le parti civili appellanti e la CO, la AN d'IA e la CARIPAQ PA;
6) condannava la EGP PA al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore di fiducia, le parti civili GE NI e IN LI, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui la corte territoriale ha escluso la responsabilità civile della CARIPAQ per i danni derivanti da reato subiti dalle anzidette parti civili, sul presupposto che nessuna disposizione civilistica stabilisce un vincolo di solidarietà tra la banca in questione e l'autore del reato in relazione all'obbligazione civilistica nascente dal fatto illecito di quest'ultimo, posto che nessun rapporto di immedesimazione organica sussiste tra i suddetti soggetti;
al contrario le parti civili individuano il fondamento dell'obbligazione risarcitoria della banca nel principio della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., in quanto la banca aveva il dovere di adottare tutte le precauzioni possibili per evitare che venissero poste in essere le condotte illecite commesse dal AN ANfranco, mentre ha contravvenuto all'obbligo di completa e veridica identificazione delle società accomunate dall'acronimo EIM, previsto dalla L. n. 197 del 1991, art. 2, ed all'obbligo di adeguata verifica della clientela, introdotto dal D.Lgs. n. 231 del 2007, artt. 15, 18, 19, 20, 23 anche omettendo di esercitare il dovuto controllo al riguardo nei confronti dei propri dipendenti, nei confronti di alcuni dei quali pende separato procedimento penale.
3. Avverso la sentenza della corte territoriale, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione anche il AN ANfranco, a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando plurimi motivi di ricorso, in cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento: 1) alla mancata dichiarazione di nullità dell'ordinanza con cui il tribunale, in data 6.10.2011, ha rigettato l'eccezione tempestivamente sollevata dalla difesa, volta a far valere la nullità del decreto di giudizio immediato emesso prima della conclusione definitiva della fase cautelare, in violazione di quanto previsto dall'art. 453 c.p.p., comma 1 ter, in quanto nel caso in esame il suddetto decreto è stato emesso l'11.7.2011, quando pendeva ancora il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame, per cui non può dirsi che il rito immediato sia stato instaurato dopo la definizione del procedimento di cui all'art. 309 c.p.p., che può ritenersi definito solo quando l'intero iter procedimentale si è concluso con una decisione non più suscettibile di modifiche o riforme, il che si verifica: o con l'adozione di una pronuncia del Supremo Collegio ex art. 311 c.p.p., che sancisca la legittimità o meno del provvedimento del tribunale del riesame, ovvero, nel caso in cui tale provvedimento non abbia formato oggetto di impugnazione, come si evince anche dalla previsione di cui all'art. 455 c.p.p., comma 1 bis, secondo cui, in caso di sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il giudice non può accogliere la richiesta di giudizio immediato, dovendosi interpretare tale norma in senso costituzionalmente orientato, nel senso cioè di imporre la revoca del decreto di giudizio immediato emesso prima della sentenza della corte di Cassazione di annullamento dell'ordinanza del tribunale del riesame per difetto di gravi indizi di colpevolezza, altrimenti si avrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra due fattispecie ispirate alla medesima ratio;
2) alla ritenuta ammissibilità delle costituzioni di parte civile dei risparmiatori che hanno investito nelle società facenti capo al AN ANfranco ed all'intervenuto riconoscimento della sussistenza di un danno in capo ai suddetti investitori, doglianze sulle quali la corte di appello ha omesso di rispondere, non comprendendo che l'oggetto della censura riguardava l'impossibilità di configurare, in relazione alle fattispecie di reato oggetto del presente procedimento (associazione a delinquere, abusivismo finanziario e ostacolo alle funzioni di vigilanza) l'esistenza di un danno risarcibile in capo alle costituite parti civili, il cui patrimonio non è stato intaccato dalle condotte oggetto di contestazione nel presente procedimento, che, invece, hanno arrecato danno a beni della collettività, essendo, le condotte in questione, previste e sanzionate da norme di carattere sovraindividuale, dovendosi, per tale ragione, le suddette parti civili ritenere prive di legittimazione attiva, come del resto affermato dallo stesso procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Roma nelle sue note di udienza;
3) alla mancata dichiarazione di nullità delle ordinanze con cui il tribunale, in data 6.10.2011 e 15.10.2011, ha rigettato l'eccezione tempestivamente sollevata dalla difesa, all'udienza del 27.9.2011,volta a far valere l'inammissibilità delle costituzioni di parte civile, fondata sulla tardività delle stesse, in quanto, con particolare riferimento alle parti civili la cui costituzione è stata ammessa il 6.10.2011 ed il 15.10.2011, di cui il ricorrente chiede l'estromissione, era ormai perento il termine previsto dall'art. 79 c.p.p., secondo cui, come è noto, la costituzione di parte civile può avvenire fino a che non siano compiuti per la prima volta gli adempimenti previsti dall'art. 484 c.p.p., relativi alla regolare costituzione delle parti;
già nel corso dell'udienza del 27.9.2011, invero, rileva al riguardo il ricorrente, la difesa dell'imputato aveva sollevato le questioni preliminari ex art. 491 c.p.p., per cui il processo era già entrato nella fase successiva rispetto alla verifica della regolare costituzione delle parti, a nulla rilevando il rinvio disposto dal tribunale, su istanza del AN ANfranco, per esaminare la regolarità delle costituzioni di parte civile intervenute alla suddetta udienza, alla successiva udienza del 6.10.2011; 4) alla mancata dichiarazione di nullità dell'ordinanza con cui il tribunale, in data 19.12.2011, ha rigettato l'eccezione tempestivamente sollevata dalla difesa, volta a far valere l'inammissibilità della lista testimoniale integrativa depositata dal p.m. in data 1.10.2011, per tardività della stessa, rispetto al termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 468 c.p.p., comma 1, posto che la fase degli atti introduttivi si era già esaurita nel corso della prima udienza dibattimentale del 27.9.2011, sicché la violazione della menzionata disposizione, pur non comportando l'inutilizzabilità delle prove assunte (l'esame dei coimputati), ha determinato la violazione del diritto della difesa alla prova, "con una totale compressione del tempo istruttorie concesso dal tribunale alla difesa dell'imputato per l'escussione dei testi della propria lista"; 5) alla mancata dichiarazione di nullità delle ordinanze con cui il tribunale, in data 22.5.2012 e 5.6.2012, ha rigettato l'eccezione tempestivamente sollevata dalla difesa, volta a far valere l'illegittimità della revoca dei testi della difesa già regolarmente ammessi ed ordinati in gruppi contraddistinti da lettere dell'alfabeto, dalla "A" alla "H", a seconda del ruolo rivestito all'interno del procedimento, che non si giustifica, trattandosi di testi già ammessi, regolarmente citati dalla difesa, rilevanti ai fini della dimostrazione dell'assunto difensivo, laddove all'accusa è stato consentito escutere ben quarantasei testi, con evidente squilibrio delle posizioni processuali: 6) alla mancata dichiarazione di nullità dell'ordinanza con cui il tribunale, in data 5.6.2012, ha rigettato la richiesta di escutere una serie di testi, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., assolutamente indispensabili ai fini della decisione, coincidenti con gli stessi testi di cui il tribunale aveva revocato l'ammissione; 7) alla mancata dichiarazione di nullità delle ordinanze con cui il tribunale, in data 23.4.2012 e 5.6.2012, ha rigettato le richieste difensive volte a far valere l'inutilizzabilità della consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero ed a disporre una perizia tecnica sui flussi finanziari oggetto delle imputazioni, omettendo di fornire risposta al rilievo già formulato innanzi al tribunale secondo cui la consulenza tecnica disposta dal p.m. era inutilizzabile, al pari della documentazione esaminata dai consulenti del p.m. ai fini dell'integrazione disposta ex art. 430 c.p.p., poiché basata su atti e documenti prodotti dagli investitori stessi senza che la difesa del AN ANfranco, in violazione del principio del contraddittorio, ne avesse potuto conoscere preventivamente il contenuto, ragione per la quale il tribunale era stato sollecitato a disporre una perizia contabile ex art. 507 c.p.p., richiesta rigettata sul presupposto che il tribunale avrebbe potuto affrontare il thema decidendum attraverso una valutazione comparata delle consulenze di parte in atti, in considerazione della omogeneità delle stesse, in realtà per i motivi indicati, insussistente;
8) alla mancata rinnovazione del dibattimento ex art. 603 c.p.p., per procedere all'escussione dei testi ed all'espletamento della perizia in precedenza indicati;
9) alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 416 c.p., difettando in motivazione la prova della sussistenza degli elementi costitutivi di tale reato, a partire dalla presenza di una struttura organizzata, la cui esistenza non può essere dimostrata dalla prova dei reati- fine, e che nel caso in esame è stata ritenuta configurabile solo sulla base di argomentazioni molto generiche, confuse e meramente assertive. Infatti AN ANfranco, che si è limitato a svolgere attività di gestione finanziaria sui mercati, prestando consulenze al riguardo, e OR, che nell'impostazione accusatoria, sono componenti del medesimo sodalizio criminoso, sin dalla metà degli anni 90 hanno preso strade diverse, costituendo il primo, unitamente alla PI FA, il gruppo regolare DHARMA-EGP, l'altro la EIM inc..
Nella prospettiva difensiva la EGP ha sempre operato regolarmente, fornendo agli organi di vigilanza tutte le informazioni dovute, operando sempre autonomamente rispetto alla EIM di OR, società con cui il AN ANfranco entra in contatto solo nel momento in cui la EGP in conseguenza del rientro dei capitali dovuto al c.d. "scudo fiscale", aveva acquistato nuovi clienti provenienti proprio dalla EIM, i cui portafogli, all'insaputa del AN ANfranco, erano per lo più illiquidi, per cui la condotta dell'imputato, che, inserendo i dati della clientela proveniente da EIM nell'Archivio Unico Informatico, ha consentito l'emersione di investitori che sino a quel momento erano sconosciuti agli organi di controllo, appare assolutamente incompatibile con la sua partecipazione ad un'associazione a delinquere, quale quella contestatagli nel capo A).
Il ricorrente sottopone a serrata critica anche il contenuto della relazione del commissario liquidatore della filiale italiana della EGP, prof. Brancadoro, utilizzata dai giudici di merito per la propria decisione, evidenziando come la sua affermazione secondo cui esiste un unico soggetto "EIM", costituito da una sorta di galassia di società tutte riconducibili ad un unico soggetto, vale a dire al AN ANfranco, risulta smentito dalle risultanze processuali, dalle quali si evince l'esistenza di società autonome, ben individuate ed individuabili, ognuna dotata di una propria realtà giuridica ed operativa;
, senza tacere, peraltro, che la relazione del prof. Brancadoro ha fatto proprio passivamente e senza alcuna verifica diretta un documento elaborato da altri all'interno dello studio legale EM di Roma, che aveva ricevuto incarico da alcuni clienti della EGP di effettuare delle verifiche;
sottolinea ancora il ricorrente l'errore in cui incorse la stessa Carispaq e la Guardia di Finanza nell'attribuire alla EIM inc., società non operante in IA, un numero di partita IVA, corrispondente al codice fiscale della cessata EIM ltd. irlandese;
evidenzia il ricorrente, altresì, il travisamento della prova in ordine alle dichiarazioni della teste RA AB, segretaria del OR, con riferimento all'affermazione del giudice di secondo grado, secondo cui quest'ultima riferiva che il AN ANfranco prendeva periodicamente visione dello stato del conto corrente acceso presso la CARIPAQ, laddove quest'ultima ha invece dichiarato di avere avuto rapporti continuativi con il OR e non con il AN ANfranco, nonché il medesimo vizio da parte del tribunale che pure aveva affermato che il AN ANfranco era il titolare del conto e ne aveva la gestione unitamente al OR, laddove numerosi testi hanno riferito che il titolare del conto era invece il OR, che lo gestiva autonomamente;
10) alla ritenuta sussistenza del delitto di abusivismo finanziario, in relazione al quale la difesa evidenzia l'insussistenza degli elementi costitutivi, in quanto non è stata dimostrata, da un alto l'instaurazione formale di un rapporto effettivo, attraverso, ad esempio, la stipula di un contratto, come richiesto dall'art. 166 T.U.F., tra cliente e soggetto non abilitato, dall'altro l'effettività dell'investimento operato, ulteriore elemento necessario per l'integrazione della fattispecie di cui si discute, prevista a protezione del corretto svolgimento dei mercati mobiliari, avendo i giudici di merito confuso l'attività di investimento con quella di mera gestione di un conto corrente bancario, risultando, peraltro, dalle evidenze probatorie, ed in particolare dalla consulenza disposta dal p.m. solo movimentazioni di denaro verso l'estero, ma non investimenti in senso tecnico, in relazione ai quali l'unica prova documentale acquisita riguarda i conti aperti con il broker AMT FUTURE, di cui la EIM INC, cioè la galassia imputata al AN ANfranco, non era cliente;
11) alla intervenuta estinzione per prescrizione di tutte le condotte di abusivismo finanziario antecedenti al 28 dicembre del 2005, in quanto, trattandosi di reato punito originariamente con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, che veniva raddoppiata solo a partire dall'intervento riformatore della L. n. 262 del 2005, dovendosi applicare, alla luce della previgente disciplina in materia di prescrizione, il termine di 5 anni ed in assenza di atti interruttivi sino alla richiesta di misura cautelare del 2011, tali condotte devono ritenersi estinte per prescrizione;
12) alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 2638 c.c., comma 1, in quanto tenuto conto che il bene giuridico protetto dalla norma in questione è rappresentato dal regolare svolgimento delle funzioni di vigilanza, non può affermarsi che la comunicazione inviata dalla società EGP in data 1.4.2010 alla CO di cui al capo n. 2) dell'imputazione, rientri in una delle condotte alternativamente tipizzate nel primo comma dell'art. 2638 c.c. (nè tantomeno in quella, non contestata, di cui al comma 2). La corte territoriale, ad avviso del ricorrente, sarebbe incorsa in un vero e proprio vizio di travisamento della prova, omettendo di considerare che è stata proprio la EGP con la comunicazione del 5 marzo 2010, cui seguiva la richiesta di chiarimenti della CO, a far emergere ed a rendere visibili agli organi di vigilanza posizioni di soggetti sino a quel momento ad essi del tutto ignoti, comunicando l'apertura nel periodo compreso tra il 15 settembre del 2009 ed il 15 dicembre del 2009 l'apertura di nuovi rapporti con clientela interessata alla scudo fiscale, che, peraltro, non erano nemmeno definitivi, essendo sottoposti ad una clausola sospensiva espressa, in virtù della quale fino a quando il denaro o i titoli non fossero effettivamente pervenuti sul conto corrente di ciascuno dei clienti interessati, il contratto con l'EGP non si sarebbe perfezionato. Per cui, rileva il ricorrente, una volta chiarito, alla luce della testimonianza del teste Spada, travisata dai giudici di merito, che la CO, sino a quando i contratti tra l'EGP ed i suoi clienti non si fossero perfezionati, non aveva alcun potere di interloquire, non essendo i relativi rapporti ancora esistenti in IA, e che il reale obiettivo dell'organo di vigilanza, una volta perfezionati tali rapporti, era quello di verificare che l'attività di EGP fosse ispirata a criteri di correttezza e di diversificazione dell'interesse dei clienti, deve ritenersi che la suddetta società nulla abbia nascosto alla CO, con cui, anzi, ha collaborato nella ricerca della verità, e che la risposta fornita dalla EGP sulla provenienza dei suoi clienti non rileva in alcun modo sul piano patrimoniale della società ovvero non riguarda i portafogli dei clienti, che sono stati fatti emergere proprio per il tramite della EGP con l'operazione di scudo fiscale. La CO, peraltro, rileva ancora il ricorrente, non aveva una vigilanza su EGP assoluta, bensì limitata alla verifica della trasparenza e della adeguatezza dei servizi svolti in IA e per i rapporti contrattuali con la clientela italiana, rimanendo nel resto la società sottoposta al controllo degli organi di vigilanza francesi, che non hanno mai mosso rilievi nei suoi confronti. Infine il ricorrente evidenzia la correttezza, a differenza di quanto ritenuto dalla corte territoriale, della comunicazione del 15.10.2009 (non formante oggetto di imputazione), con cui l'E.G.P. comunicava alla CO che effettivamente la EIM Ltd., con sede alle Bahamas, nessuna attività svolgeva in IA e che nessun rapporto professionale intercorreva tra la E.G.P. ed il EL Giampiero;
13) al trattamento sanzionatorio, in quanto i giudici di merito hanno fissato la pena base per il reato più grave, individuandolo in quello ex art. 166 T.U.F., in anni cinque di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa, applicando la nuova disciplina sanzionatoria introdotta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, che ha raddoppiato l'entità della pena originariamente prevista, non tenendo conto che tale pena non può applicarsi alle condotte antecedenti al 28 dicembre del 2005, data di promulgazione della legge innanzi indicata;
inoltre risulta priva di motivazione la sentenza anche con riferimento alla determinazione dell'entità della pena e degli aumenti operati a titolo di continuazione, nonché al mancato riconoscimento delle generiche.
4. In data 22.1.2015 veniva depositata memoria dell'avv. Emanuela Di Lazzaro, nell'interesse della CO, con cui si chiede, illustrandone i motivi, che venga dichiarato inammissibile o, comunque, sia rigettato il ricorso del AN ANfranco, con conferma della sentenza della corte territoriale, ribadendo la legittima costituzione di parte civile della CO.
5. Il 20.1.2015 venivano, altresì, depositate conclusioni scritte nell'interesse delle parti civili NS CE e HA FR, con le quali le suddette parti civili, chiedono, illustrandone le ragioni, da un lato che il ricorso del AN ANfranco sia dichiarato inammissibile o rigettato, dall'altro che il ricorso del GE NI e della IN LI sia accolto, con conseguente condanna della CARIPAQ S.p.a., ora AN Popolare dell'Emilia Romagna S.p.a., in solido con il AN ANfranco e con la responsabile civile EGP S.a., al risarcimento dei danni, in qualità di responsabile civile, in favore delle anzidette parti civili.
6. Venivano, infine, depositate note illustrative della discussione svolta in udienza dall'avv. Luca Sirotti, in qualità di difensore della CARIPAQ S.p.a., con cui il suddetto difensore ha chiesto che venisse dichiarato inammissibile o comunque rigettato il ricorso proposto nell'interesse delle parti civili IN LI e GE NI.
7. Nell'affrontare le questioni poste all'attenzione di questo Collegio dai ricorrenti innanzi indicati in premessa, va innanzitutto preso in esame il ricorso del AN ANfranco.
7.1. Si tratta di un ricorso parzialmente fondato agli effetti civili, mentre agli effetti penali non può essere accolto.
7.2. Iniziando ad esaminare il primo motivo di ricorso, se ne deve rilevare l'infondatezza, in quanto esso si fonda su di un erroneo presupposto.
Come affermato, infatti, dall'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, in tema di giudizio immediato c.d. "cautelare", quale previsto dall'art. 453 c.p.p., comma 1 bis, la condizione costituita, ai sensi del successivo comma 1 ter, dall'avvenuta definizione del procedimento di cui all'art. 309 c.p.p., non richiede, per essere soddisfatta, che sia anche intervenuta la decisione sul ricorso per cassazione eventualmente proposto avverso il provvedimento del tribunale del riesame, imponendo soltanto che si debba attendere la pronuncia del tribunale del riesame e non anche che la stessa abbia acquisito il carattere della definitività (Cass., sez. 2^, 15/06/2012, n. 35613, Cass., sez. 2^, 15/06/2012, n. 35613, rv. 253896; Cass., sez. 5^, 12/07/2012, n. 42483).
7.3. Con riferimento al motivo di ricorso sub n. 3), va rilevato che l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice competente per valore in grado di appello, limitatamente alle statuizioni in favore delle costituite parti civili, con l'unica eccezione della CO, di cui si dirà in seguito rende pressocché prive di rilievo le doglianze difensive sulla tardiva costituzione delle suddette parti civili in un processo penale in cui esse, ormai, non sono più presenti.
Rimarrebbe, invero, pur sempre la parte civile CO, ma, con riferimento ad essa, il motivo di ricorso non può essere accolto. La Consob, invero, risulta essersi costituita all'udienza del 6.10.2011, immediatamente successiva all'udienza di prima comparizione del 27.9.2011 innanzi al giudice di primo grado.
Orbene la corte territoriale, nel ricostruire l'intera sequenza procedimentale che ha condotto all'ammissione della costituzione di alcune parti civili ed all'esclusione di altre, ha evidenziato come all'udienza del 27.9.2011 il tribunale aveva rinviato "in prosecuzione" la trattazione del processo alla successiva udienza del 6.10.2011 su istanza della difesa dell'imputato, che, dopo avere sollevato una serie di eccezioni di nullità in ordine al decreto di giudizio immediato, aveva chiesto ed ottenuto (al pari del pubblico ministero) un termine a difesa "per esaminare la documentazione oggi depositata dai soggetti danneggiati", riservando la decisione riguardante le eccezioni sollevate in merito al decreto di giudizio immediato.
Tale essendo stata la sequenza procedimentale che ha condotto alla costituzione di parte civile della CO, nel caso in esame non è ravvisabile nessuna violazione del termine previsto a pena di decadenza dall'art. 79 c.p.p., comma 1, secondo cui la costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484, c.p.p., norma, quest'ultima, secondo cui, prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti, che va letta unitamente a quanto previsto dagli artt. 491 e 492 del codice di rito.
L'art. 491 c.p.p., comma 1, in particolare, stabilisce, tra l'altro, che le questioni concernenti la costituzione di parte civile sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione della parti.
Secondo l'art. 492 c.p.p., infine, il presidente, compiute le attività indicate negli artt. 484 c.p.p. e ss., dichiara aperto il dibattimento.
Dalle norme sopra indicate, come è stato opportunamente evidenziato da un condivisibile arresto del Supremo Collegio, richiamato dalla corte territoriale, risulta chiaramente che la costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, "in limine litis", vale a dire fino a che non siano compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti. È in tale fase infatti che bisogna stabilire quali siano le parti "legittimate" a stare in giudizio (cfr. Cass., sez. 3^, 15/04/2009, n. 25133, rv. 243906). Se ne deduce che, come affermato dai più recenti arresti del Supremo Collegio, la costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, fino a che non siano stati compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti, e non fino al diverso termine coincidente con l'apertura del dibattimento (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 6^, 24.2.2015, n. 10958, rv. 262988). Deve, pertanto escludersi che la costituzione di parte civile possa avvenire in coincidenza con l'apertura del dibattimento ovvero prima dell'apertura del dibattimento, ma dopo che si siano esauriti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti. Resta, tuttavia, da chiarire quando debbano ritenersi conclusi gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti, proprio perché tale momento rappresenta il termine ultimo, oltre il quale non può intervenire la costituzione di parte civile. Orbene, ad avviso del Collegio, gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti possono considerarsi conclusi nel momento in cui il giudice ha verificato positivamente il rispetto delle regole (la "regolarità") che disciplinano la partecipazione al processo dei diversi soggetti cui l'ordinamento riconosce il relativo diritto, anche alla luce delle eventuali questioni che, al riguardo, gli siano state eventualmente prospettate, ai sensi dell'art. 491 c.p.p., comma 1. Tale conclusione appare conforme al dettato normativo, che differenzia "la regolare costituzione delle parti", oggetto dell'accertamento che il giudice deve necessariamente effettuare prima di dichiarare aperto il dibattimento, ai sensi dell'art. 484 c.p.p., comma 1, richiamato dall'art. 79 c.p.p., comma 1, dal semplice "accertamento della costituzione delle parti" previsto dall'art. 491 c.p.p., comma 1, che, dunque, ha il valore di semplice ricognizione dei soggetti interessati al processo, propedeutica alla ben più pregnante verifica della regolare costituzione del rapporto processuale, alla quale il giudice procederà, dopo avere deciso "immediatamente" le questioni che al riguardo gli siano state prospettate.
La tesi che non distingue tra i due "accertamenti" non sembra cogliere nel segno, in quanto, nel ritenere compiuto l'accertamento sulla regolare costituzione delle parti prima che vengano proposte le relative questioni sulla costituzione, si espone alla insanabile contraddizione di considerare come regolare (cioè conforme alla legge processuale) una costituzione, come quella della parte civile, che, ove venisse accolta dal giudice una questione volta a contestare l'ammissibilità della sua presenza nel giudizio, non sarebbe più regolare.
Può, in definitiva, affermarsi che il termine ultimo previsto per la costituzione di parte civile va individuato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 79 c.p.p., comma 1, e art. 584 c.p.p., comma 1, nel momento, antecedente alla dichiarazione di apertura del dibattimento, in cui il giudice ha esaurito l'accertamento sulla regolare costituzione delle parti, dopo avere deciso le eventuali questioni sollevate al riguardo ai sensi dell'art. 491 c.p.p., comma 1, (cfr., per un diverso orientamento, Cass., sez. 5^, 16.7.2013, n.
38982, rv. 257763, secondo cui è inammissibile la costituzione di parte civile che sia avvenuta successivamente al compimento degli adempimenti per la verifica della regolare costituzione delle parti, pur se siano ancora proponibili le questioni previste dall'art. 491 c.p.p., le quali, invece, la presuppongono).
Alla luce dei principi innanzi indicati, pertanto, la costituzione della CO non può ritenersi tardiva, in ogni caso, essendo avvenuta prima del compimento delle attività volte ad accertare la regolare costituzione delle parti, che, con riferimento alle parti civili non erano nemmeno iniziate, in considerazione del rinvio all'udienza del 6.10.2011 disposto su istanza dello stesso imputato, proprio allo scopo di esaminare la documentazione su cui si fondava la richiesta dei soggetti danneggiati di costituirsi parte civile all'udienza del 27.9.2011, per verificare la regolarità di tale richiesta.
E ciò a prescindere dall'ulteriore rilievo, correttamente evidenziato dal difensore della CO, che, essendo quest'ultima persona offesa in relazione al reato di cui all'art. 2638 c.c., non essendo stata citata in tale qualità per l'udienza del 27.9.2011, le era consentito costituirsi parte civile all'udienza del 6.10.2011, conformemente al principio, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è ammissibile la costituzione della parte civile nell'udienza successiva a quella rinviata per consentire di sanare una nullità attinente al corretto instaurarsi del rapporto processuale (cfr. Cass., sez. 5^, 4.10.2012, n. 3205, rv. 254383;
Cass., sez. 3^, 16.6.1998, n. 8880, rv. 211690).
7.4. Inammissibile perché aspecifico, sotto un duplice profilo, deve ritenersi il motivo di ricorso sub n. 4).
Tale motivo, invero, si fonda sull'erroneo presupposto che all'udienza del 27.9.2011 si fosse esaurita la fase degli atti introduttivi, che, come si è detto affrontando il tema della costituzione di parte civile della CO, non si era affatto conclusa, non essendo intervenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento.
La corte territoriale, nel rigettare il motivo di appello sul punto, si è riportata al condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di termine per il deposito della lista testimoniale, nell'ipotesi in cui sia disposto il rinvio del dibattimento a udienza fissa prima che sia esaurita la fase degli atti introduttivi è consentito il deposito di nuova lista testimoniale, in quanto tale rinvio va equiparato a quello a nuovo ruolo, comportando l'obbligo del rinnovo della citazione a giudizio, di cui tiene luogo, per i presenti, l'avviso orale della nuova udienza (cfr. Cass., sez. 2^, 14/10/2010, n. 42058, rv. 248874). Il giudice di secondo grado, tuttavia, ha trascurato di rilevare che, come affermato dal menzionato arresto giurisprudenziale, è proprio in relazione all'udienza di rinvio che va computato il termine finale di sette giorni di cui all'art. 468 c.p.p., comma 1, che, dunque, nel caso in esame, non sarebbe stato rispettato, in quanto il p.m. ha depositato la nuova lista testimoniale in data 1.10.2011, quindi non sette, ma cinque giorni prima rispetto all'udienza di rinvio del 6.10.2011.
Tale questione, tuttavia, non è stata prospettata nei suoi esatti termini dal difensore del ricorrente, che ha impostato il motivo di ricorso di cui si discute su di un evidente errore di diritto. Va, inoltre, rilevato che la stessa difesa del AN ANfranco concorda con il principio affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'ammissione di prove non tempestivamente indicate dalle parti nelle apposite liste non comporta alcuna nullità, ne' le prove in questione, dopo essere state assunte, possono essere considerate inutilizzabili, posto che l'art. 507 c.p.p. consente al giudice di assumere d'ufficio anche prove irregolarmente indicate dalle parti, ed in ogni caso non sussiste un divieto di assunzione che possa attivare la sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 191 c.p.p., con la conseguenza che la prova tardivamente indicata ed espletata deve ritenersi ammessa d'ufficio (cfr. Cass., sez. 5^, 02/10/2013, n. 8394, rv. 259049; Cass., sez. 5^, 10/02/2010, n. 15325, rv. 246873). Ciò posto, emerge in tutta evidenza la vaghezza (e, quindi, l'evidente inammissibilità) della censura difensiva su di una pretesa lesione del diritto di difesa, derivante dalla asserita "compressione" del tempo concesso al difensore del AN ANfranco per l'escussione dei propri testi di lista, in conseguenza dell'assunzione delle prove non tempestivamente indicate dal p.m., trattandosi di circostanza del tutto indimostrata ed indimostrabile.
7.5. Anche in ordine al motivo di ricorso sub. n. 5) le censure difensive appaiono non solo manifestamente infondate, ma anche generiche, perché non indicano illogicità manifeste o contraddittorietà nella motivazione con cui il giudice di secondo grado ha rigettato il motivo di impugnazione relativo alla revoca dell'ammissione di una serie di prove testimoniali indicate nella lista presentata dalla difesa del AN ANfranco, disposta dal tribunale, risolvendosi, in definitiva, in una mera critica rivolta al giudice di primo grado di non avere proceduto alla integrale escussione delle prove testimoniali articolate nell'interesse del AN ANfranco, in tal modo privilegiando la pubblica accusa, cui è stato, invece, consentito non solo l'escussione di ben quarantasei testi, rispetto ai quindici sentiti su richiesta della difesa dell'imputato, ma anche il deposito di una lista testimoniale integrativa.
Nel respingere il motivo di impugnazione sul punto la corte territoriale ha fatto buon governo dei principi affermati in subiecta materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il diritto alla prova riconosciuto alle parti implica la corrispondente attribuzione del potere di escludere le prove manifestamente superflue ed irrilevanti, secondo una verifica di esclusiva competenza del giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità ove abbia formato oggetto di apposita motivazione immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass., sez. un., 25/02/2010, n. 15208), principio ribadito in una serie di più recenti arresti, in cui si è evidenziato come debba considerarsi nulla l'ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi della difesa, in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495 c.p.p., comma 2 corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma 3. lett. d) Cedu, al quale si richiama l'art. 111 Cost., comma 2 in tema di contraddittorio tra le parti (cfr. Cass., sez. 5^, 30/09/2013, n. 51522, rv 257892). Orbene il giudice di primo grado ha adempiuto specificamente ed in modo convincente a tale onere motivazionale. Come si evince, infatti, dalla stessa lettura del ricorso, in cui sono riportati ampi brani delle ordinanze di revoca adottate in primo grado, in relazione ad ogni "categoria", contrassegnata da diverse lettere dell'alfabeto, in cui la difesa ha raggruppato i propri testi indicati nella lista depositata, il tribunale ha spiegato la ragione per cui ne disponeva la parziale revoca, individuandola proprio nella superfluità dell'escussione testimoniale, derivante dalla completezza delle prove, testimoniali e documentali, assunte, ai fini della decisione, evidenziando, con particolare riferimento alle prove testimoniali, di avere proceduto già ad ascoltare, per ognuna delle suddette "categorie", alcuni dei testi indicati dalla difesa, sulle medesime circostanze su cui avrebbero dovuto deporre i testimoni la cui ammissione è stata revocata (cfr. pp. 25; 27-28 del ricorso).
7.6. Inammissibile perché generico e manifestamente infondato appare il motivo di ricorso sub n. 6), con il quale, in definitiva, il ricorrente ritorna, sotto diverso profilo, sul tema, affrontato nel paragrafo precedente, della mancata escussione dei propri testi di lista, di cui il tribunale, ritenendola superflua ai fini della decisione, da un lato ha revocato la precedente ammissione, dall'altro ha rigettato la richiesta di assunzione ex art. 507 c.p.p.. Anche in questo caso nessun vizio è riscontrabile nella decisione dei giudici di merito.
L'art. 507 c.p.p., infatti, conferisce al giudice un potere e non un dovere di integrazione probatoria, che, come chiarito dal Supremo Collegio nella sua espressione più autorevole, può essere esercitato pur quando non vi sia stata precedente acquisizione di prove, e anche con riferimento a prove che le parti avrebbero potuto chiedere e non hanno chiesto, ma sempre che l'iniziativa probatoria sia assolutamente necessaria e miri, pertanto, all'assunzione di una prova decisiva nell'ambito delle prospettazioni delle parti (cfr. Cass., sez. un., 17/10/2006, n. 41281), carattere, quello della decisività, che, per l'appunto, il tribunale ha escluso, con motivazione ne' manifestamente illogica, ne' contraddittoria.
7.7. Manifestamente infondati sono gli ulteriori rilievi sviluppati nei punti sub n. 7) e n. 8).
Premesso che la sanzione della inutilizzabilità colpisce solo quelle prove che sono illegittime in sè, acquisite in violazione dei divieti previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 191 c.p.p. (cfr. Cass., sez. 1^, 9.3.1995, n. 3385, rv. 200703; Cass., sez. 4^, 13.1.1999, n. 7926, rv. 214247), appare destituita di fondamento la tesi difensiva in ordine alla pretesa inutilizzabilità della consulenza tecnica disposta dal p.m., derivante dalla asserita (ma non dimostrata) circostanza che tale consulenza si sarebbe fondata su atti e documenti provenienti da investitori, il cui contenuto non era preventivamente conosciuto dalla difesa del AN ANfranco. Del resto il contraddittorio, di cui il ricorrente lamenta la violazione, nel caso di consulenza tecnica non si forma sui documenti eventualmente messi a disposizione del consulente nominato dalle parti, ma sull'assunzione della prova, rappresentata dall'esame del consulente stesso, seguito dall'acquisizione del relativo elaborato, ove a ciò quest'ultimo abbia provveduto, in cui sono descritte le attività svolte ed i risultati cui il consulente medesimo è pervenuto sulla base degli elementi di fatto portati alla sua attenzione.
Ne consegue che nessuna violazione del principio del contraddittorio è ravvisabile nel caso in esame, dovendosi condividere al riguardo la valutazione operata dal giudice di primo grado nell'ordinanza con cui, in data 5.6.2012, nel rigettare richiesta di perizia contabile formulata dalla difesa del AN ANfranco, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., ha evidenziato come le consulenze contabili del p.m. e della difesa, fondate sulla documentazione agli atti del processo, possono essere adeguatamente vagliate nel loro rapporto dialettico alla luce dei documenti acquisiti, di cui il tribunale ha piena cognizione ai fini della difesa. Manifestamente infondato risulta anche il rilievo sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p., avente ad oggetto la suddetta perizia contabile, in quanto la prova di cui il ricorrente lamenta la mancata assunzione, non assume il carattere decisivo che il ricorrente stesso le attribuisce al fine di contrastare l'assunto accusatorio. Come chiarito, infatti, dall'orientamento da tempo dominante in sede di legittimità, condiviso dal Collegio, la mancata assunzione di una prova decisiva può costituire motivo di ricorso per cassazione solo quando essa, confrontata con le argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della decisione, risulti determinante per un esito diverso del processo (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 2^, 20/03/2013, n. 21884, rv. 255817). Stante l'eccezionalità dell'istituto processuale contemplato nell'art. 603 c.p.p., peraltro, il mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale può essere censurato in sede di legittimità solo quando risulti dimostrata, indipendentemente dall'esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, la oggettiva necessità dell'adempimento in questione e, quindi, l'erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di "decidere allo stato degli atti", come previsto dall'art. 603 c.p.p., comma 1. In altri termini va dimostrata l'esistenza, nel tessuto motivazionale che sorregge la decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità ricavabili dal testo del medesimo provvedimento (come previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello, (cfr. Cass., sez. 3^, 23/05/2013, n. 45647). Nel giudizio d'appello, dunque, trattandosi di un procedimento critico che ha per oggetto la sentenza impugnata, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è un istituto di carattere eccezionale, rispetto all'abbandono del principio di oralità del secondo grado, nel quale vale la presunzione che l'indagine istruttoria abbia ormai raggiunto la sua completezza nel dibattimento svoltosi innanzi al primo giudice.
In una tale prospettiva, l'art. 603 c.p.p., comma 1, non riconosce carattere di obbligatorietà all'esercizio del potere del giudice d'appello di disporre la rinnovazione del dibattimento, anche quando è richiesta per assumere nuove prove, ma vincola e subordina tale potere, nel suo concreto esercizio, alla rigorosa condizione che il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. Con la conseguenza che, se è vero che il diniego dell'eventualmente invocata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale deve essere spiegato nella sentenza di secondo grado, la relativa motivazione (sulla quale nei limiti della illogicità e della non congruità è esercitabile il controllo di legittimità) può anche ricavarsi per implicito dal complessivo tessuto argomentativo, qualora il giudice abbia dato comunque conto delle ragioni in forza delle quali abbia ritenuto di potere decidere allo stato degli atti (cfr., con particolare riferimento alla rinnovazione di una perizia in appello, Cass., sez. 2^, 15.5.2013, n. 36630, rv. 257062; Cass., sez. 2^, 7.5.2013, n. 34900, rv. 257086). A tale principi si è puntualmente attenuta la corte territoriale, che ha evidenziato con logica coerenza come l'inutilità di procedere ad una rinnovazione dell'attività istruttoria discende dal carattere non decisivo della prova testimoniale e della perizia richieste "al fine di dimostrare che alcuni testi non hanno subito danni o hanno addirittura guadagnato e/o di accertare il quantum del danno subito dalle parti civili costituite, attraverso la ricostruzione contabile e dei flussi finanziari", trattandosi di prove inconferenti rispetto all'accertamento dei reati per cui si procede, la cui sussistenza prescinde, trattandosi di delitti di pericolo, dal verificarsi di un danno patrimoniale nei confronti degli investitori (cfr. p. 104 della sentenza oggetto di ricorso).
A fronte di questo esaustivo percorso argomentativo, il ricorso del AN ANfranco non coglie nel segno, in quanto il ricorrente non ha dimostrato l'erroneità del ragionamento seguito dal giudice circa la possibilità di "decidere allo stato degli atti" sulla base delle risultanze processuali acquisite e valutate dalla corte territoriale nel senso innanzi indicato, limitandosi ad insistere per l'assunzione delle nuove prove innanzi indicate, che egli invoca senza dimostrarne la decisiva rilevanza ai fini della decisione.
7.9. Inammissibile deve ritenersi il motivo di ricorso sub n. 9). Ed invero con esso il ricorrente espone, peraltro in modo generico, attraverso una lettura parcellizzata e non unitaria del materiale probatorio, censure che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione, in quanto tali, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. 5^, 22.1.2013, n. 23005, rv. 255502; Cass., sez. 1^, 16.11.2006, n. 42369, rv. 235507; Cass., sez. 6^, 3.10.2006, n. 36546, rv. 235510; Cass., sez. 3^, 27.9.2006, n. 37006, rv. 235508). Ed invero non può non rilevarsi come il controllo del giudice di legittimità, anche dopo la novella dell'art. 606 c.p.p., ad opera della I. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo, e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Cass., sez. 6^, 26.4.2006, n. 22256, rv. 234148).
Sicché il sindacato della Cassazione resta quello di sola legittimità, esulando dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente, come nel caso in esame, una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali (cfr. Cass., sez. 2^, 23.5.2007, n. 23419, rv. 236893). Nè va taciuto come, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, appare del tutto conforme ai principi in tema di valutazione della prova affermati dalla giurisprudenza di legittimità, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 2^, 19/12/2012, n. 2740, rv. 254233).
7.10. Infondati appaino i motivi di ricorso sub n. 10) e n. 11). La corte territoriale ha condiviso la valutazione effettuata dal tribunale sulla colpevolezza del AN ANfranco, ritenendo dimostrato che quest'ultimo abbia svolto "in modo professionale nei confronti del pubblico, servizi e attività d'investimento e di gestione collettiva del risparmio, servendosi delle compagini societarie a lui riconducigli, non abilitate a svolgere dette attività".
Il AN ANfranco, in particolare, secondo l'impostazione accusatoria fatta propria dai giudici di merito, in concorso con altri soggetti, in qualità di rappresentante e/o di amministratore delle compagini societarie indicate nel capo 1 dell'imputazione - compagini, non abilitate ad operare sul mercato ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 18, che hanno, di fatto, dato vita ad un unico "soggetto economico, trasversale e portatore di denominazione mutevole e variabile, comunque riconducibile all'acronimo E.I.M. e come tale percepito dalla clientela" - da un lato ha gestito, "investendo all'estero per il tramite di altri comparti societari nel quadro di un disegno strategico condiviso in larga parte con OR ER, le somme di denaro raccolte da numerosissimi clienti", dall'altro "ha seguito personalmente, effettuando attività di raccolta mediante sottoscrizione di contratti di investimento e di consulenza in materia di investimenti, non meno di venti clienti/investitori".
In tal modo, dunque, il AN ANfranco, unitamente agli altri imputati, ha svolto "in maniera professionale nei confronti del pubblico servizi e attività d'investimento e di gestione collettiva del risparmio, consistenti nell'espletamento, attraverso la raccolta di denaro realizzata mediante conclusione dei contratti con i clienti/investitori, di diversi tra i servizi e le attività disciplinate dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, artt. 1 e 18" (cfr. p. 88 della sentenza oggetto di ricorso).
Tanto premesso, i rilievi difensivi impongono alcune brevi considerazioni sulla struttura del reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ex art. 166, comma 1, lett. a), come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39, comma 1, n. 1, secondo cui "è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da L. quattro milioni a lire venti milioni chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto, svolge servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio" (le ulteriori ipotesi di cui al menzionato art. 166, lett. b e c del medesimo comma e del comma 2 non rilevano ai fini della presente decisione, in quanto al AN ANfranco è stata contestata solo la condotta di cui alla lettera a).
Va, innanzitutto, chiarita la natura del bene giuridico tutelato dalla menzionata previsione normativa, che va individuato, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, nel corretto svolgimento, nell'interesse degli investitori, dei mercati mobiliari per il tramite di operatori abilitati (cfr. Cass, sez. 5^, 24.9.2009, n. 43026, rv. 245433;
Cass., sez. 2^, 9.11.2010, n 42085, rv. 248510). Centrale, dunque, nella previsione normativa, appare la tutela dei mercati mobiliari, che si realizza sotto un duplice profilo: da un lato garantendo, nell'interesse del mercato, considerato nel suo complesso e nei suoi singoli operatori, l'esclusione della concorrenza di intermediari non abilitati;
dall'altro assicurando a coloro che nel mercato investono i propri risparmi (gli investitori), l'affidabilità dei soggetti che operano professionalmente in tale settore economico-finanziario (cfr., Cass., sez. 5^, 2.4.2003, n. 22419, rv. 224951). Si tratta, dunque, di una tutela penale apprestata a due valori di rango costituzionale, che contribuiscono a definire il contenuto dei rapporti economici disciplinati dal Titolo III, della Parte I della Costituzione e, quindi, di quella che, con formula efficace, è stata chiamata la "Costituzione economica": la concorrenza tra privati, la cui tutela rappresenta uno specifico obiettivo della legislazione statale, cui è affidata in via esclusiva, come espressamente statuito dall'art. 117 Cost., comma 1, lett. e), coerentemente con quanto previsto nel sistema giuridico comunitario e dallo stesso art. 41 Cost., comma 1, in tema di libertà dell'iniziativa economica privata, obiettivo da perseguire, come evidenziato dalla Corte costituzionale, attraverso misure legislative di varia natura, anche di tipo sanzionatorio, allo scopo di assicurare l'assetto concorrenziale dei mercati, anche in una prospettiva di trasparenza degli operatori che vi agiscono (cfr. Corte Cost., n. 430/2007; Corte cost., n. 401 del 2007); il risparmio, che, come recita l'art. 46 Cost., comma 1, la Repubblica incoraggia e tutela "in tutte le sue forme", accogliendo una nozione di risparmio, come indicato dalla migliore dottrina, condivisa dal Collegio, sia come componente, correlato al credito, della liquidità monetaria, sia come qualsiasi forma di surplus monetario di carattere volontario, in qualunque modo indirizzato verso un'attività vantaggiosa o remunerativa in termini di incremento di valore (come nei casi specificamente previsti dallo stesso art. 47 Cost., comma 2), non coincidente, dunque, con il mero accantonamento di denaro.
Anche "la tutela del risparmio e dei mercati finanziari", peraltro, costituisce, ai sensi dell'art. 117 Cost., comma 1, lett. e), uno degli obiettivi affidati in via esclusiva alla legislazione statale, che, per l'appunto, lo Stato può perseguire, al pari della "tutela della concorrenza", anche attraverso interventi normativi sanzionatori di natura penale, allo scopo di garantire la trasparenza dei mercati finanziari, necessaria ad assicurare un ordinato e sereno svolgimento delle attività di investimento del risparmio realizzate attraverso la molteplicità degli strumenti finanziari, e delle relative forme di organizzazione e di gestione, che il mercato, in continua evoluzione, fa emergere, di cui un'ampia tipologia è definita e disciplinata proprio nel D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, artt. 1 e ss., (noto anche come "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" o T.U.F.). La trasparenza, la correttezza, la competenza professionale, in una parola l'affidabilità degli operatori cui gli investitori si rivolgono, anche alla luce degli stringenti doveri di informazione previsti a carico degli intermediari finanziari dal T.U.F., art. 21, comma 1, lett. a), e dall'art. 26, comma 1, del regolamento Consob 11522/98, infatti, sono valori necessari ad assicurare "la tutela del risparmio e dei mercati finanziari", evitando che gli investitori siano esposti a rischi maggiori di quelli strettamente connaturati, e perciò insopprimibili, alle operazioni eseguite sul mercato dei valori mobiliari, sottoposto alle regole del libero mercato e, quindi, ai rischi tipici dell'iniziativa economica privata. In questa prospettiva, che distingue, dunque, l'interesse privato dei singoli soggetti (intermediari legittimamente abilitati ad operare nel mercato ed investitori) dall'interesse pubblico alla tutela della concorrenza, del risparmio e dei mercati finanziari, si giustifica, ad avviso del Collegio, la costruzione del reato di cui si discute in termini di reato di pericolo, in grado di offendere una pluralità di beni giuridici, avente la natura di reato permanente. Che si tratti di reato di pericolo non appare revocabile in dubbio, in quanto il Legislatore ha voluto anticipare la soglia di punibilità (e, quindi, la tutela dei beni protetti) ad un momento antecedente al verificarsi di un danno concreto per gli operatori o per gli investitori, ravvisando nell'esercizio abusivo dell'attività di intermediazione un pericolo in sè per il regolare ed ordinato funzionamento del mercato mobiliare, il cui turbamento va scongiurato, proprio allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di danni concreti nei confronti dei soggetti che, a vario titolo, in tale mercato legittimamente agiscono.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è assolutamente univoca, evidenziando, come si è detto, la differenza del reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria, reato di pericolo, da quei reati di danno che possono essere commessi nei confronti degli investitori, come ad esempio, il delitto di truffa, per la cui consumazione, a differenza del primo, occorre, per l'appunto, un danno concreto, cioè l'effettiva diminuzione patrimoniale del soggetto passivo, con cui l'esercizio abusivo di intermediazione finanziaria può, dunque, concorrere in ragione della diversità dei beni giuridici oggetto di protezione penale (cfr. Cass., sez. 5^, 24.09.2009, n. 43026, rv. 245433; cfr. Cass., sez. 2^, 9.11.2010, n 42085, rv. 248510). Alla natura di reato di pericolo si affianca quella di reato plurioffensivo, stante la pluralità dei beni protetti dalla norma penale.
Sotto questo profilo il reato di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 166, comma 1, lett. a), presenta un'evidente analogia con il reato previsto dall'art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali), nella interpretazione, che, vigente la sua formulazione originaria, ne forniva la giurisprudenza di legittimità, distinguendolo dall'ipotesi più grave di cui all'art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali in danno di soci o creditori), sempre nella sua formulazione originaria, proprio per l'assenza, necessaria, invece, ai fini della configurabilità di quest'ultima fattispecie penale, di una diminuzione patrimoniale per i soci o per i creditori, non richiesta per la consumazione del reato (di pericolo) di cui all'art. 2621 c.c., la cui ratio veniva individuata nella tutela della regolarità dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, in quanto interesse della generalità.
Pertanto la tutela sancita dalla legge, come si evidenziava, attesa la pluralità dei beni giuridici immediatamente protetti, riguardava non soltanto la società, i soci "uti singuli", i futuri soci, i possibili creditori e, in genere, i terzi interessati, ma si estendeva (e come si vedrà si estende tuttora) all'interesse generale al regolare funzionamento delle società commerciali nell'ambito dell'economia nazionale, sì che il comportamento incriminato può anche essere lesivo dell'economia pubblica (cfr. Cass., sez. 5^, 21.5.2002, n. 23449, rv. 221919; Cass., sez. 5^, 6.12.2000, n. 6889, rv. 218270; 28.2.1991, n. 3949, rv. 186896). Tale scelta di politica legislativa è stata confermata dal recente intervento riformatore intervenuto con L. 27 maggio 2015, n. 69, che, nel riformulare le disposizioni penali in materia di società e consorzi, ha, tra l'altro, avvicinato le fattispecie previste dagli artt. 2621 e 2622 c.c., attribuendo ad entrambe la natura di delitti ed assimilando il reato di cui all'art. 2622 c.c. (rinominato "False comunicazioni sociali delle società quotate"), a quello ex art. 2621 c.c., attraverso l'eliminazione di ogni riferimento al danno dei soci o dei creditori, per cui entrambe le fattispecie attualmente presentano la natura di delitti di pericolo, di tipo plurioffensivo, in cui assume un ruolo centrale la tutela dell'interesse pubblico al regolare funzionamento delle società commerciali nell'ambito dell'economia nazionale e comunitaria.
Alla medesima scelta legislativa deve farsi risalire la previsione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 166, comma 1, lett. a), in relazione alla pluralità dei beni giuridici immediatamente protetti da tale norma, rappresentati, come si è detto, dall'interesse pubblico alla tutela della concorrenza, del risparmio e dei mercati finanziari, nonché dall'interesse privato degli investitori e dei soggetti che operano in tali mercati, all'ordinato e sereno svolgimento delle attività di investimento del risparmio. Appare, pertanto, evidente che, ai fini della consumazione del delitto di cui si discute, è sufficiente la compressione di uno soltanto dei beni giuridici oggetto di protezione innanzi indicati (come avviene, ad esempio, nel delitto plurioffensivo di peculato), non richiedendosi la lesione di tutti i beni protetti (come, ad esempio, nell'ipotesi del delitto, del pari plurioffensivo, di rapina).
Da tale impostazione deriva la costruzione del delitto di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria anche in termini di reato eventualmente permanente, di reato, cioè, che, nel concreto atteggiarsi della condotta criminosa, può assumere la forma tipica del reato permanente, in cui, come è stato evidenziato dalla migliore dottrina, il soggetto agente ha il potere non soltanto di instaurare la situazione antigiuridica, ma anche di rimuoverla, determinando così la riespansione del bene compresso, sicché il protrarsi dell'offesa al bene protetto, che richiede il mantenimento dello stato antigiuridico per un apprezzabile lasso di tempo, dipende dalla volontà dell'autore del reato.
In questo caso, dunque, la consumazione del reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria si protrae per tutto il tempo in cui vengono posti in essere dal soggetto privo della necessaria legittimazione atti tipici della funzione di intermediazione finanziaria, idonei a mettere in pericolo i beni innanzi indicati, costituendo significativo indice rivelatore della permanenza la sistematica pluralità di azioni di identico o analogo contenuto poste in essere dal soggetto agente, che trovano la loro ragione giustificatrice nel fattore unificante della turbativa delle regole disciplinanti il mercato mobiliare nel suo complesso, conformemente ai tratti salienti del reato eventualmente permanente, come elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. 3^ 25.6.2012 n. 37415, rv. 253359; Cass., sez. 3^, 10.6.2014, n. 30910, rv. 260011; Cass., sez. 6^, 25.9.2014, n. 49226, rv. 261355). Alla luce di tali presupposti occorre verificare la fondatezza dei rilievi difensivi, che, ad avviso del Collegio, si fondano su presupposti che appaiono non condivisibili sotto molteplici profili. Il reato di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 166, comma 1, lett. a) si consuma, infatti, con lo svolgimento da parte del promotore abusivo delle attività riservate ai soggetti che, essendo dotati dei requisiti richiesti dalla legge, sono stati autorizzati ad operare sui mercati mobiliari in qualità di promotori finanziari. Tali attività formano oggetto di definizione normativa da parte del D.lgs. n. 58 del 1998, artt. 1 e ss., e sono state individuate dalla giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento alle operazioni di intermediazione finanziaria e di gestione collettiva del risparmio, considerando non soltanto il servizio di investimento e gestione di valori mobiliari attribuito a banche e "s.i.m." (acronimo di società di intermediazione mobiliare), che comporta la possibilità di disporre dei beni affidati, effettuando discrezionalmente valutazioni circa le opportunità di investimento e predisponendo strumenti idonei per realizzare operazioni di mercato, ma anche la attività diretta alla conclusione del contratto, in cui è possibile ricomprendere la promozione di prodotti finanziari e le connesse attività materiali volte a favorire la conclusione del contratto tra cliente e intermediario, per conto del quale il promotore abusivo eventualmente operi, nonché la limitata attività di consulenza, intesa ad orientare le scelte del risparmiatore (cfr. Cass., sez. 5^, 24/09/2009, n. 43026, rv. 245433; Cass., sez. 5^, 2/4/2003, n. 22419, rv. 224951;). Proprio in applicazione di tali principi si è, pertanto, ritenuto che integri il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria l'attività diretta alla conclusione dei contratti riguardanti strumenti finanziari offerti ai clienti, percependo, tra l'altro, somme destinate agli investimenti (cfr. Cass., sez. 5^, 24/09/2009, n. 43026, rv. 245433) ovvero la condotta del promotore finanziario non abilitato, che stipuli con il cliente un contratto di gestione degli investimenti e percepisca le somme destinate a tal fine, precisandosi, altresì, che l'attività di consulenza prestata allo scopo di reperire un proficuo programma di investimento, accompagnata dal mandato del cliente, non è prodromica all'esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria, consentita solo a soggetti debitamente autorizzati, ma ne è parte integrante (cfr. Cass., sez. 5^, 22/06/2007, n. 31893, rv 237569; Cass. 10/3/04 n. 21065 rv. 229191; Cass., sez. 5^, 2/4/2003, n. 22419, rv. 224951), dovendosi intendere per investimento di natura finanziaria, come chiarito dal Supremo Collegio, ogni conferimento di una somma di danaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profitto o remunerazione ovvero di utilità, unita ad un rischio, a fronte delle disponibilità impiegate in un dato intervallo temporale (cfr. Cass. civ., sez. 2^, 05/02/2013, n. 2736, rv. 625072). Di conseguenza l'effettivo impiego di quanto versato dal cliente nello strumento finanziario prospettato dal promotore abusivo resta un post factum estraneo alla struttura del reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria, come tutte le vicende che riguardano la consistenza del patrimonio dei clienti/investitori, potendosi eventualmente configurare, ove la gestione degli investimenti avvenga in modo infedele, per esempio non destinando le risorse a tal fine raccolte agli impieghi proposti e programmati, un concorso con altra fattispecie di reato, come la truffa.
L'attività svolta dal AN ANfranco rientra, dunque, contrariamente a quanto affermato dal difensore del ricorrente, in tutta evidenza nella fattispecie di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 166, comma 1, lett. a) come innanzi delineata nei suoi elementi costitutivi.
Come evidenziato, infatti, dalla corte territoriale, il AN ANfranco, nella sua qualità di dominus delle varie compagini sociali costituenti il "soggetto economico unico E.I.M" e del gruppo "Dharma", non autorizzati ad operare sui mercati mobiliari italiani:
1) ha stipulato, attraverso la "E.I.M.", i contratti denominati "Futures Customer Agreement", sottoscritti unicamente dal cliente ed aventi per oggetto l'esecuzione, in qualità di "broker" o di "principal" di operazioni su strumenti finanziari derivati per conto dei potenziali investitori, che hanno sottoscritto il contratto, il cui oggetto, giusto quanto rilevato nella nota della CO di cui si dirà, ai sensi del T.U.F., art. 18, comma 1, era rappresentato da attività di intermediazione mobiliare riservate alle imprese di investimento ed alle banche all'uopo autorizzate, come si evince, dal contenuto sia della nota CO 101014848 del 28 dicembre 2010, sia delle deposizioni rese da numerosi investitori (il giudice di secondo grado ne indica oltre venti), i quali hanno, inoltre, prodotto anche ricevuta dei versamenti, vale a dire degli investimenti, effettuati su carta intestata della "E.I.M. Inc."; 2) ha utilizzato prima "E.I.M." e, successivamente, "E.G.P." (acronimo di "Europeenne de Gestion Priveè S.A"., l'unica società della "galassia AN ANfranco" autorizzata a svolgere attività finanziaria in IA, a mezzo della sua succursale) allo scopo di collocare presso i risparmiatori italiani le emissioni obbligazionarie della "Dharma" e degli altri prodotti finanziari creati dal gruppo, come affermato nella sua relazione dal commissario liquidatore della "E.G.P. Succursale italiana", Brancadoro, il quale ha, altresì, evidenziato come ciò sia avvenuto a prescindere da ogni elementare norma in materia di tutela degli investitori;
3) si occupava di individuare i prodotti finanziari (come titoli derivati e fondi di investimento) da acquistare con le liquidità versate dai clienti, alcuni dei quali seguiti personalmente dallo stesso AN ANfranco, che predisponeva anche i programmi informatici necessari per i relativi adempimenti, come dichiarato dalla sua collaboratrice RA NA (cfr. pp. 88-98 della sentenza oggetto di ricorso). A fronte di tale approfondita disamina i rilievi difensivi che lamentano un travisamento della prova con riferimento alla deposizione del teste LI (il quale, nel passaggio delle sue dichiarazioni riportato in ricorso, ha riferito di avere ricevuto solo da tre clienti, su ventuno, dopo averli sentiti in qualità di persone informate sui fatti, i contratti "Futures Customer Agreement", utilizzati da "E.I.M.") ovvero la mancanza della prova di effettivi investimenti, in quanto "E.I.M. Inc.", tra l'altro, non ha mai avuto rapporti di clientela con il "broker" "AMT Future", appaiono, oltre che infondati, stante la dimostrazione degli investimenti effettuati da diversi clienti attraverso il AN ANfranco e le compagini sociali a lui riconducibili, anche generici, frutto di una visione parcellizzata delle risultanze processuali ed incentrati su profili fattuali, che non hanno ingresso in questa sede.
La costruzione del delitto di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria come delitto eventualmente permanente, impone il rigetto del motivo di ricorso sub n. 11, in quanto, stante la natura continuativa dell'attività di intermediazione finanziaria abusiva svolta dal AN ANfranco, attraverso una molteplicità di azioni dallo stesso od analogo contenuto ben oltre il 28 dicembre del 2005, non ne è possibile la scomposizione, ai fini della prescrizione, come pretenderebbe il difensore del ricorrente.
7.10. Del pari infondato deve ritenersi il motivo di ricorso sub n. 12, in quanto il difensore del ricorrente sembra non avere compreso che al AN ANfranco, come evidenziato dalla corte territoriale con motivazione approfondita ed immune da vizi, in qualità di soggetto al quale sono riconducibili le attività delle società "Europeenne de Gestion Priveè S.A" e della sua succursale italiana, abilitata a svolgere servizi di investimento finanziario in IA, per tale ragione pacificamente assoggettabile ai poteri di controllo e di vigilanza da parte della CO, si addebita di avere occultato all'autorità di vigilanza la provenienza dei capitali fatti rientrare in IA avvalendosi dello strumento del c.d. "scudo fiscale" dai clienti del soggetto unico "E.I.M." (oltre 600 soggetti su 733), rappresentando falsamente alla suddetta autorità di vigilanza, con nota dell'1.4.2010 ed anche in occasione della riunione svoltasi il 27.5.2010 presso gli uffici di Milano della CO cui aveva partecipato il coimputato del AN ANfranco, PI DR, in qualità di rappresentante legale della succursale italiana della "E.G.P.", che i capitali "scudati" provenivano principalmente dalle attività svolte dalla società "Europeenne de Gestion Priveè (Suisse)" e, solo in via residuale, dalla stessa clientela di "E.G.P. S.A.".
In tal modo, come rileva correttamente il giudice di secondo grado, veniva espressamente celata all'organo di vigilanza l'effettiva natura dell'operazione di rientro di capitali dall'estero curata dalla "E.G.P.", omettendo di fornire le indicazioni al riguardo richieste alla suddetta società dalla CO sin con la nota del 16 settembre 2009, in cui si chiedeva specificamente anche "di fornire ogni informazione utile in ordine alle attività svolte in IA da parte di EIM", avendo l'organo di vigilanza accertato, da un lato che "E.G.P." ed "E.I.M. Ltd." facevano parte del gruppo "Dharma", dall'altro che, quanto meno alla data di ottobre 2007, il "board" della "EIM" era composto da AN ANfranco, PI FA e PI DR, che, al tempo stesso, erano esponenti aziendali della "E.G.P.", e, soprattutto, con la nota del 17 marzo 2010, con cui la CO, proprio nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa riconosciuti dal D.Lgs. n. 57 del 1998, art. 8, chiedeva specificamente ad "E.G.P." di fornire un aggiornamento "sull'attuale numero di clienti italiani, unitamente al relativo patrimonio gestito e amministrato, evidenziando, separatamente, la clientela e le masse derivanti dallo scudo fiscale ter e di illustrare i canali di contatto utilizzati da codesta impresa che hanno avuto come risultato il descritto incremento delle masse operative" (cfr. pp. 100-103 della sentenza oggetto di ricorso).
Risulta, dunque, esaurientemente dimostrata la sussistenza del reato di "ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità di vigilanza", che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, si consuma nel momento in cui viene celata all'organo di vigilanza la realtà economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti a controllo, attraverso le condotte alternative previste dall'art. 2638 c.c., di omessa comunicazione di informazioni dovute o di ricorso a mezzi fraudolenti (cfr. Cass., sez. 5^, 04/07/2013, n. 51897, rv. 258033; Cass., sez. 5^, 07/12/2012, n. 49362, rv. 254065), entrambe poste in essere nel caso in esame.
E ciò a tacere del fatto che, con riferimento, all'affermazione della corte territoriale (cfr. p. 101), secondo cui dalle risultanze processuali emerge che la "EGP", con risposta del 15 ottobre 2009, aveva fornito informazioni non veritiere in relazione al non svolgimento di attività in IA da parte di "E.I.M. Ltd." ed all'assenza di rapporti tra EL ANpiero ed "EGP", su cui pure la CO aveva chiesto lumi con la citata nota del 16 settembre, il ricorrente non indica specificamente le ragioni per cui tale affermazione della corte non risponde al vero.
7.11. Infondato, infine, appare il motivo di ricorso sub n. 13. Trattandosi di reato permanente, infatti, in relazione al quale, come ammesso dallo stesso difensore del ricorrente, la condotta del AN ANfranco si è protratta ben oltre il 28 dicembre del 2005, la disciplina sanzionatoria applicabile è quella prevista dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262.
La corte territoriale, inoltre, (cfr. pp. 109-110) ha fatto buon governo dei principi in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, incentrato sulla gravità delle condotte poste in essere dal AN ANfranco, desunta da una pluralità di elementi sintomatici (i danni cagionati ad un numero elevatissimo di persone;
il ruolo di vertice rivestito dall'imputato nell'ambito del sodalizio criminoso;
la complessa struttura organizzativa realizzata per la consumazione degli illeciti;
l'ampio arco temporale in cui ha operato l'associazione criminosa e sono state poste in essere le molteplici attività integranti il delitto di cui al T.U.F., art. 166, comma 1) e sulla negativa personalità dell'imputato, indicato come soggetto convinto di potere operare al di fuori delle regole. Siffatta valutazione giustifica, da un lato gli aumenti di pena operati a titolo di continuazione sulla pena-base di anni cinque di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa, di cui, peraltro, la corte territoriale evidenzia la contenuta misura, conseguente al ridimensionamento della gravità originariamente ritenuta delle condotte dell'imputato, derivante dall'eliminazione della circostanza aggravante della transnazionalità, operata dalla stessa corte territoriale;
dall'altro il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che, come è noto, il giudice può escludere, come fatto dalla corte di appello, limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 4^, 29/01/2014, n. 8093).
8. Parzialmente fondato, invece, deve ritenersi il motivo di ricorso sub n. 2), con particolare riferimento alle statuizioni relative alle parti civili diverse dalla CO.
Il AN ANfranco, come si è detto, è stato riconosciuto colpevole dei delitti di associazione per delinquere, di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria e di ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità di vigilanza, con contestuale condanna generica al risarcimento dei danni derivanti dai suddetti reati in favore delle costituite parti civili, che il difensore del AN ANfranco impugnava con i motivi di appello, contestando che in relazione alle indicate fattispecie di reato possa essere configurato un diritto al risarcimento del danno in capo alle parti civili costituite, rappresentate dagli investitori che si sono rivolti al AN ANfranco ed alle società da lui controllate, nonché dalla CO. Non si tratta di una questione di poco momento, che possa essere risolta preventivamente nel senso della infondatezza del rilievo, ad eccezione, per quello che si dirà in seguito, della posizione della CO.
Al riguardo si osserva che un orientamento da tempo affermatosi nella giurisprudenza del Supremo Collegio e ribadito di recente ha affermato il principio, condivisibile, secondo cui in tema di risarcimento del danno, il soggetto legittimato all'azione civile non è solo il soggetto passivo del reato (cioè il titolare dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice), ma anche il danneggiato, ossia chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato (cfr. Cass., sez. 2^, 13.1.2015, n. 4380, rv. 262371; Cass., sez. 6^, 4.11.2004, n. 7259, rv. 231210). La condanna al risarcimento dei danni, morali o materiali, derivanti dal reato presuppone, dunque, che sia stata accertata positivamente la titolarità in capo al soggetto in favore del quale la relativa statuizione è pronunciata del bene giuridico protetto dalla norma penale violata, ovvero, nel caso in cui egli non sia titolare del bene giuridico cui viene accordata protezione dall'ordinamento penale, la produzione nella sua sfera giuridica di un danno ascrivibile, secondo le regole della causalità umana, alla condotta del soggetto attivo del reato.
La circostanza, inoltre, che il bene giuridico protetto dalla norma penale sia rappresentato da uno specifico interesse pubblico, diverso dal generale interesse dello Stato all'osservanza dei propri precetti, non esclude, di per sè, che anche interessi privati possano essere lesi o compressi dalla violazione della norma incriminatrice, giustificando, di conseguenza, la costituzione di parte civile nel processo penale di chi di tali interessi è portatore.
Proprio alla luce della nozione di parte civile innanzi indicata, non può, dunque, affermarsi che nel reato di associazione per delinquere, essendo l'interesse protetto solo l'ordine pubblico, la persona offesa va individuata esclusivamente nella pubblica amministrazione (come, invece, ritenuto da altro orientamento giurisprudenziale: cfr. Cass., sez. 6^, 16/07/2013, n. 30791, rv. 255863), potendo, invece, rivestire tale qualità anche il soggetto, diverso dalla pubblica amministrazione, che sia stato danneggiato dall'attività associativa, in particolare in quei casi in cui tale soggetto sia vittima di uno dei reati-fine, rientranti nel programma associativo, circostanza, quest'ultima, che legittima la costituzione di parte civile sia per il reato fine che per quello associativo (cfr. Cass., sez. 2^, 13.1.2015, n. 4380, rv. 262371; Cass., sez. 6^, 4.11.2004, n. 7259, rv. 231210). Anche in ordine al reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria la presenza di un rilevante interesse pubblico alla tutela della concorrenza, del risparmio e dei mercati finanziari, non impedisce di individuare, accanto al soggetto pubblico esponenziale di tali interessi, anche in soggetti privati le persone offese dal reato, in quanto, come si è già detto in precedenza, trattando della natura plurioffensiva di tale delitto, la protezione accordata dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 166, comma 1, ha per oggetto anche interessi privati, tra i quali di particolare rilievo, come appare evidente dai fatti per i quali si è proceduto a carico del AN ANfranco, è l'interesse degli investitori alla sicura affidabilità dei soggetti professionali cui essi si rivolgono per le loro operazioni sui mercati mobiliari, con la precisazione, tuttavia, che, essendo estraneo alla struttura del reato il danno patrimoniale eventualmente subito dai clienti del promotore abusivo, particolarmente incisiva dovrà essere l'indagine volta a verificare l'effettività del danno arrecato a questi ultimi, eventualmente anche solo in relazione ai danni morali, che, come è noto, sono autonomamente risarcibili, dall'essersi affidati per le operazioni di investimento ad un soggetto non abilitato ad operare sui mercati finanziari.
Tali questioni sono state completamente eluse dalla corte territoriale, che, con motivazione assolutamente carente, ai limiti della inesistenza, ha ritenuto, con affermazione tautologica, che gli "elementi di fatto esposti nel trattare il reato associativo e quello di abusivismo finanziario, le dichiarazioni rese dai danneggiati dal reato e la documentazione prodotta dalle parti civili hanno appalesato la fondatezza" delle domande risarcitorie, che risultano "provate nell'an" (cfr. p.113).
Si tratta di una evidente omissione, che impone l'annullamento sul punto della sentenza oggetto di ricorso, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, che dovrà procedere a colmare la suddetta lacuna motivazionale, specificando le ragioni di fatto e di diritto che consentono di affermare, in relazione ai reati di associazione a delinquere e di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria, l'esistenza di un danno concreto nei confronti dei soggetti costituiti parti civili, derivanti dalle condotte criminose poste in essere dal AN ANfranco. Con riferimento al reato di cui all'art. 2638, c.c., in relazione al quale la corte territoriale ha riconosciuto l'esistenza di un danno solo in favore della CO, il ricorso non appare fondato. La decisione del giudice di secondo grado al riguardo appare assolutamente condivisibile, non essendo revocabile in dubbio la legittimazione della CO a costituirsi parte civile in relazione al reato di cui all'art. 2638 c.c., ove si tenga conto, alla luce di un orientamento della giurisprudenza di legittimità fatto proprio dalla Suprema Corte nella sua espressione più autorevole, che è ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione, anche non riconosciuta, che avanzi, "iure proprio", la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente (cfr. Sez. un. 24/4/2014, n. 38343, rv. 261110). Non sembra inutile, al riguardo, rammentare il filone giurisprudenziale, al quale l'arresto da ultimo citato si collega, secondo cui determinate associazioni, come, ad esempio, quelle ambientaliste, sono legittimate a costituirsi parti civili "iure proprio" nel processo per reati ambientali, sia come titolari di un diritto della personalità connesso al perseguimento delle finalità statutarie, sia come enti esponenziali degli interessi tutelati dalle norme penali, nell'ambito dei procedimenti sorti per reati destinati a violare le norme poste a protezione degli interessi che costituiscono la ragione sociale dell'ente (cfr. Cass., sez. 5^, 17.11.2010, n. 7015, rv. 249828; Cass., sez. 4^, 8.11.2013, n. 7597, rv. 259120).
Risulta, pertanto, coerente con siffatto orientamento, ormai dominante nella giurisprudenza del Supremo Collegio, riconoscere la stessa legittimazione a costituirsi parte civile alla CO, che da tempo la giurisprudenza di merito e quella di legittimità hanno ritenuto esercizio delle facoltà riconosciute al suddetto organo, quale ente pubblico dotato di soggettività, "esponenziale" per la rappresentanza degli interessi diffusi propri del mercato mobiliare, affidati alla sua tutela (cfr. Cass., sez. 5^, 20/01/2010, n. 8588, rv. 246245), come si evince direttamente dal combinato disposto del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 5, comma 1 e comma 3, e art.
8. Ai fini di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, infatti, individuati dal Legislatore nella salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario;
nella tutela degli investitori;
nella stabilità e nel buon funzionamento del sistema finanziario;
nella competitività del sistema finanziario e nell'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria, T.U.F., art. 5, comma 3, attribuisce una specifica competenza alla CO, proprio sotto il profilo della trasparenza e della correttezza dei comportamenti dei soggetti che operano sui mercati mobiliari, attribuendole i compiti di vigilanza informativa previsti dal T.U.F., art. 8, il cui esercizio il AN ANfranco ha cercato di ostacolare con la condotta integrante gli estremi del delitto di cui all'art. 2638 c.c., in precedenza indicata.
9. Infondato, infine, appare il ricorso delle parti civili GE NI e IN LI, nei confronti del responsabile civile "Carispaq", la cui condanna al risarcimento dei danni derivati da reato pronunciata in primo grado è stata revocata dalla corte territoriale.
Come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, puntualmente richiamato dalla corte territoriale, infatti, in assenza di un imputato del cui operato il responsabile civile deve rispondere, manca il presupposto della presenza nel processo del responsabile stesso.
La legittimazione del responsabile civile sussiste solo se nel processo penale è presente un imputato del cui operato debba rispondere per legge, giusto il disposto dell'art. 185 c.p., non a titolo contrattuale. Va, pertanto esclusa, la responsabilità del responsabile civile basata su altro titolo (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 4^, 13/11/2009, n. 1479; Cass., sez. 4^, 27/05/2011, n. 38704, rv. 251098).
Orbene, già alla luce di questi principi, deve escludersi la natura di responsabile civile della "Carispaq", non essendovi, nell'ambito del presente procedimento dove è stata disposta la citazione di quest'ultima nell'anzidetta qualità, un imputato, diverso dal AN ANfranco, del cui operato il suddetto istituto bancario sia chiamato a rispondere.
Tale ovviamente non è il AN ANfranco, il quale, in qualità di soggetto cui erano riconducibili i conti correnti accesi presso una filiale della "Carispaq", come correttamente rilevato dalla corte territoriale, non era certo parte di un rapporto di immedesimazione organica con il suddetto istituto, in grado di fondare, in base alla legge civile, un'obbligazione solidale di "Carispaq" per il risarcimento dei danni derivanti dalle condotte illecite del AN ANfranco stesso.
Nè coglie nel segno il richiamo operato dai ricorrenti alla decisione adottata dalla Terza sezione penale del Supremo Collegio il 28.4.2010, n. 32941 (rv. 248392), non solo perché si tratta di un precedente isolato, rispetto all'orientamento dominante innanzi indicato, ma anche perché il principio in essa affermato, secondo cui l'amministrazione pubblica, nella specie il Comune, assume la veste di responsabile civile in relazione al fatto criminoso del funzionario che abbia comportato l'adozione di un provvedimento amministrativo illegittimo, da cui sia derivato un danno ad una situazione soggettiva tutelata dall'ordinamento, perché in capo all'amministrazione stessa si configura l'elemento della colpa per violazione delle regole di imparzialità, correttezza e di buona amministrazione, appare incentrato, come sottolineato dalla stessa Corte, su di un obbligo risarcitorio che trova il suo fondamento nella "colpa, non del funzionario agente, bensì dell'Amministrazione come apparato, da intendersi come violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione, alle quali l'esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi e che si pongono come limiti esterni alla discrezionalità", e che, pertanto, prescinde, come affermato in motivazione, "dall'eventuale condanna penale del funzionario comunale", che, nel caso concreto portato all'attenzione del Supremo Collegio, non era imputato nel medesimo procedimento in cui il Comune era stato citato come responsabile civile. Siffatta costruzione teorica appare chiaramente rivolta a configurare una responsabilità ex art. 2043 c.c. della pubblica amministrazione, facendola, tuttavia, derivare dalle modalità tipiche dell'azione dei pubblici poteri, che non si rinvengono nell'operato di "Carispaq", soggetto diverso dalla pubblica amministrazione, per cui non può essere meccanicamente riproposta per giustificare un'analoga responsabilità dell'istituto bancario. Anche il tentativo dei ricorrenti di costruire la responsabilità della "Carispaq" come una responsabilità per fatto proprio, fondata, in definitiva, su di un comportamento colposo, per negligenza, non può trovare, del resto, accoglimento in sede penale. Come affermato da un condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, la responsabilità diretta non si attaglia alla figura del responsabile civile che è il soggetto giuridico tenuto al risarcimento dei danni in quanto obbligato a rispondere per il fatto altrui, ex art. 185 c.p. e art. 83 c.p.p., per cui deve ritenersi illegittima la decisione che affermi la responsabilità diretta, a titolo di colpa, del responsabile civile e non già per fatto altrui. Ne consegue l'impossibilità di far assumere nel processo penale la veste di responsabile civile al soggetto che, versando in colpa, abbia un titolo diretto di responsabilità per i danni lamentati dalla parte civile (cfr. Cass, sez. 4^, 1.2.2012, n. 10701, rv. 252674; Cass., sez. 6^ 27.9.2012, n. 41520, rv. 253810). 10. Il parziale accoglimento dei motivi di ricorso del AN ANfranco, comporta che quest'ultimo non sia condannato al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio, ma solo al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte civile CO, nei confronti della quale il ricorso del AN ANfranco è stato rigettato, che si liquidano in complessivi Euro 1800,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di AN ANfranco agli effetti penali, nonché quelli delle parti civili GE NI e IN LI e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali;
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili in favore delle costituite parti civili, ad eccezione della CO, con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello;
Condanna AN ANfranco a rimborsare le spese sostenute dalla parte civile CO, che liquida in complessivi Euro 1800,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2015