Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/2015, n. 28157
CASS
Sentenza 3 febbraio 2015

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Sussiste la legittimazione della Consob a costituirsi parte civile nei procedimenti relativi al delitto di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, trattandosi di ente pubblico dotato di soggettività, 'esponenzialè per la rappresentanza degli interessi diffusi propri del mercato mobiliare, affidati alla sua tutela e costituiti dalla salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario, dalla tutela degli investitori, dalla stabilità e buon funzionamento del sistema finanziario, dalla competitività di esso e dall'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria in ordine ai quali il legislatore le ha affidato compiti di vigilanza informativa previsti dall'art. 8 T.U.F.

Non può assumere la veste di responsabile civile, ex art. 185 cod. pen., il soggetto che, versando in colpa, abbia un titolo diretto di responsabilità per i danni lamentati dalla parte civile, in quanto la legittimazione del responsabile civile sussiste solo se nel processo penale è presente un imputato del cui operato egli debba rispondere per legge, ex art. 185 cod. pen., e non a titolo contrattuale. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha escluso la natura di responsabile civile di una banca, non essendovi nell'ambito del relativo procedimento penale un imputato del quale, in quanto parte di un rapporto di immedesimazione organica, il predetto istituto bancario fosse chiamato a rispondere, a norma delle leggi civili).

Il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria ha natura plurioffensiva e protegge, pertanto, non solo l'interesse pubblico alla tutela della concorrenza, del risparmio e dei mercati finanziari, ma anche quello alla sicura professionalità dei soggetti cui si rivolgono, per le loro operazioni sui mercati mobiliari, i privati investitori, i quali sono, quindi, legittimati a costituirsi parte civile; dovendosi, peraltro, considerare che il danno patrimoniale subito dai clienti del promotore abusivo è estraneo alla struttura del reato in questione e che, pertanto, particolarmente incisivo deve essere l'accertamento del danno concreto arrecato ai clienti dalla condotta criminosa, eventualmente anche solo in relazione ai danni morali.

Integra il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria la conclusione di contratti aventi ad oggetto operazioni su strumenti finanziari per conto dei clienti sottoscrittori, percependo le somme destinate a tali fini, dovendosi intendere per investimento di natura finanziaria ogni conferimento di una somma di denaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profitto o remunerazione ovvero di utilità, unita ad un rischio, a fronte delle disponibilità impiegate in un dato intervallo temporale. Né rileva, a tal fine, l'effettivo impiego di quanto versato dal cliente nello strumento finanziario prospettato dal promotore abusivo che costituisce un post factum estraneo alla struttura del reato in questione.

Il termine ultimo per la costituzione di parte civile deve individuarsi, ex art. 79, comma primo e 484, comma primo, cod. proc. pen., nel momento antecedente all'apertura del dibattimento allorché il giudice ha esaurito l'accertamento della regolare costituzione delle parti, dopo avere deciso le eventuali questioni sollevate al riguardo, ai sensi dell'art. 491, comma primo, cod. proc. pen.

Il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria è un reato di pericolo che tutela il corretto svolgimento, nell'interesse degli investitori, dei mercati mobiliari per il tramite di operatori abilitati, garantendo, da un lato, nell'interesse del mercato, l'esclusione della concorrenza di intermediari non abilitati, dall'altro assicurando agli investitori l'affidabilità di soggetti che operano professionalmente in tale settore; è, inoltre, un reato plurioffensivo in quanto preordinato a tutelare una pluralità di beni giuridici costituiti dall'interesse pubblico alla tutela della concorrenza, del risparmio e dei mercati finanziari, nonché dall'interesse privato degli investitori e dei soggetti che operano in tali mercati, all'ordinato e sereno svolgimento delle attività di investimento del risparmio; infine, è un reato eventualmente permanente in quanto la sua consumazione si protrae per tutto il tempo in cui il soggetto privo della necessaria legittimazione pone in essere atti tipici della funzione di intermediazione finanziaria idonei a porre in pericolo i beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice, potendo rimuovere la situazione antigiuridica e determinare la riespansione del bene protetto.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/2015, n. 28157
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28157
Data del deposito : 3 febbraio 2015

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