Articolo 45 del Codice di procedura penale
Articolo 53Articolo 54 bis
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
8 novembre 2002
Art. 45.
(( (Casi di rimessione).
1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumita' pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11.
Entrata in vigore il 8 novembre 2002
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