Versione
24 ottobre 1989
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8 novembre 2002
8 novembre 2002
Art. 45.
(( (Casi di rimessione).
1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumita' pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11.
(( (Casi di rimessione).
1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumita' pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11.
Commentari • 77
- 1. Art. 45 c.p.p. Casi di rimessionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 209.71141
[…] III , 08/03/2022 , n. 14550 La proposizione dell'istanza di rimessione ai sensi dell' art. 45 c.p.p. non preclude l'adozione di determinazioni in tema di misure cautelari, attenendo strutturalmente la stessa all'assunzione di atti urgenti. […]
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Giurisprudenza • 436
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2026, n. 34093Provvedimento: […] Con richiesta presentata l'8 aprile 2026 ER IO proponeva, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., istanza di rimessione del procedimento penale, iscritto a ruolo con il n. 14/25 R.G., […] nel quale si svolgeva il procedimento penale in cui ER IO era 3 imputato, concretizzando quella “grave situazione locale” richiesta dall'art.45 cod. proc. pen. per l'accoglimento dell'istanza di rimessione Nel commentare la missiva del Dott. […] Naturale corollario di questo principio è che il giudice di merito al quale sia stata presentata una richiesta di rimessione del processo, ai sensi degli artt. 45 e 46 cod. proc. pen., essendo funzionalmente incompetente a pronunciarsi, […]Leggi di più...
- nullità della richiesta·
- notificazione alle parti·
- art. 46 cod. proc. pen.·
- legittimo sospetto·
- rimessione del processo·
- imparzialità del giudice·
- parti civili·
- grave situazione locale·
- inammissibilità dell'istanza·
- art. 45 cod. proc. pen.