Sentenza 8 novembre 2012
Massime • 1
Nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera e diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, che sia caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di condanna del giudice di appello che, riformando una sentenza di assoluzione di primo grado per il delitto di truffa per l'incertezza sulla sussistenza del dolo, aveva valorizzato circostanze di fatto già esistenti, ma pretermesse dal primo giudice, idonee a dimostrare con certezza il carattere doloso della condotta).
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/11/2012, n. 11883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11883 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 08/11/2012
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 2676
Dott. TADDEI Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 11506/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RL RI N. IL 14/09/1982;
avverso la sentenza n. 4835/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 17/01/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Lettieri Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Chindemo Domenico Marco Maria, che insiste per l'accoglimento.
OSSERVA
1. Con sentenza del 29.07.2010 il Tribunale di Lodi assolveva, perché il fatto non costituisce reato, RL ST dal delitto di truffa perché con artifici e raggiri consistiti nel consegnare a OL Ernesto, in pagamento dell'acquisto di circa 24 quintali di rame, l'assegno bancario n. 0708741267-00 del MPS, recante la firma di AL ND, titolo che risultava emesso dopo la chiusura del relativo conto corrente da parte dell'intestatario e dunque traendo in inganno, in ordine alla validità del titolo di pagamento, conseguiva l'ingiusto profitto corrispondente al valore del rame consegnato e pari a Euro 5000,00. In Cavenago d'Adda il 14.6.2007.
1.1. Rilevava in particolare il Tribunale che, certa la materialità del reato, dubbi sussistevano sull'elemento psicologico, non essendo possibile affermare con certezza che RL, al momento della dazione alla ON dell'assegno fosse consapevole della irregolarità dello stesso, sia in considerazione del fatto che l'assegno era stato emesso dal cognato dell'imputato sul proprio conto corrente e che la chiusura del conto corrente poteva pertanto, non essere nota al prevenuto sia in considerazione del precedente regolare comportamento, tenuto dall'imputato nel rapporto commerciale intercorso con ON OL, suocero della parte lesa.
1.2 La sentenza del Tribunale veniva appellata dal P.M. sul rilievo che l'assegno era stato consegnato con la sola firma di traenza ed incompleto degli altri dati sicché appariva inverosimile che lo stesso fosse stato consegnato dal titolare del conto corrente privo dell'indicazione dell'importo.
1.3 Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano dichiarava RL ST colpevole del reato ascrittogli, condannandolo alla pena di legge.
1.4 Ricorre la difesa del RL, chiedendo l'annullamento della sentenza e deducendo l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche delle quali si deve tener conto. Osserva in proposito il ricorrente che i giudici dell'appello hanno fondato la diversa valutazione della responsabilità di RL solo sull'elemento del rapporto di parentela del teste portato dalla difesa con colui che spese il titolo mentre tutti gli altri elementi di valutazione sono rimasti immutati e nulla di nuovo si è aggiunto al materiale probatorio. Ciò contrasta con i principi giurisprudenziali dettati dalla Corte di legittimità riguardo alla motivazione della sentenza di condanna che riformi quella di assoluzione, non essendo sufficiente una mera diversa interpretazione del fatto reato. Con il secondo motivo il ricorrente contesta la quantificazione del danno, ritenuta eccedente rispetto al danno effettivamente patito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso non è fondato.
2.1 La Corte d'appello ha motivato l'affermazione di responsabilità non solo valutando inattendibile la testimonianza resa dal teste della difesa RO IM perché "alquanto generica ed approssimativa, tanto da indurre fondati dubbi sul fatto che l'episodio riferito sia proprio quello per cui è processo... " avendo fatto riferimento il teste, a circostanze di fatto affatto diverse da quelle indicate dagli altri testi, ma anche ritenendo fatto accertato che il RL non pagò in contanti e che l'assegno fu consegnato con la sola firma del traente alla ON, circostanze valutate tali da escludere la buona fede di chi ha posto in circolazione il titolo, non essendo realisticamente ipotizzabile che l'assegno sia stato messo in circolazione dal titolare del conto senza l'indicazione dell'importo.
2.2 A parere di questo Collegio, la motivazione adottata dalla Corte di merito è sicuramente rispettosa dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte che con la sentenza delle Sezioni Unite n. 33748 del 2005 già aveva affermato che per la riforma di una sentenza assolutoria è necessario dimostrare in modo rigoroso l'incompletezza o l'incoerenza della prima e che più di recente ha ribadito che sarebbe illegittima una pronuncia riformatrice dell'assoluzione che, in assenza di elementi sopravvenuti, si limiti ad una mera e diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito ritenuto inidoneo in primo grado a giustificare una pronuncia di colpevolezza, che sia caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio (sentenza n. 86847 del 2012 rv 253718; Sentenza n. 40159 del 2011 rv 251066). La sentenza da ultimo citata ha messo opportunamente in evidenza che occorre una "forza persuasiva superiore, tale da far cadere "ogni ragionevole dubbio", in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto. La condanna, invero, presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza...".
2.3 La motivazione della Corte di merito, che si basa non solo sul fallimento della prova difensiva ma anche sulla provata circostanza che non vi fu pagamento in contanti della partita di metallo, è congrua e logicamente motivata e, rispondendo ai canoni della giurisprudenza di legittimità in subjecta materia, va ad azzerare l'indeterminatezza insita nella valutazione dei primi giudici, che avevano espresso dubbi sulla consapevolezza del raggiro da parte dell'imputato, senza affrontare concretamente le circostanze di fatto evidenziate nel giudizio di appello.
2.4 Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché relativo ad aspetti fattuali che non possono formare oggetto di valutazione in sede di legittimità.
3. Il ricorso, per i motivi che precedono, deve essere rigettato;
al rigetto consegue, per norma, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2013