Sentenza 4 febbraio 1999
Massime • 1
Le attività inerenti ai servizi cimiteriali rientrano tra quelle di pertinenza della pubblica amministrazione e sono regolate da norme di diritto pubblico (artt. 337 ss. del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265; d.p.r. 21 ottobre 1975, n. 803, d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285). In particolare, dalle disposizioni contenute nelle norme anzidette discende che al custode del cimitero sono attribuiti compiti di vigilanza del cimitero medesimo e di tenuta del registro delle operazioni relative ai cadaveri. Tali compiti, se non valgono all'attribuzione della qualità di pubblico ufficiale al custode, implicano ambiti concettuali di responsabilità e cognizione normativa, onde, dovendosi escludere tali attività dal quadro delle semplici mansioni di ordine o di prestazioni di opera meramente materiale, deve concludersi che al detto custode va riconosciuta la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p. (Fattispecie in tema di reato di cui all'art. 323 c.p.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/1999, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Giovanni Tranfo Presidente del 04.02.1999
1. Dott. Luigi Sansone Consigliere SENTENZA
2. " Bruno Oliva " N. 443
3. " Tito Garribba " REGISTRO GENERALE
4. " Arturo Cortese " N. 20689/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo nei confronti di
Di NO DI, n. 08.05.1953
avverso la sentenza emessa il giorno 11.01.1998 dal GIP del Tribunale di Teramo;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Arturo Cortese;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'annullamento della sentenza.
FATTO
Con sentenza emessa ex art. 425 cpp. il giorno 11.01.1998 il GIP del Tribunale di Teramo dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Di NO DI in ordine al delitto di cui agli artt. 81 e 323 cp., per avere ripetutamente abusato a fini patrimoniali del suo ufficio di custode cimiteriale del Comune di Tortoreto, provvedendo ad operazioni di trasferimento bare non di sua pertinenza ed omettendo di redigere i verbali di esumazione e di estumulazione prescritti dall'art. 86 del Regolamento di Polizia mortuaria.
Il proscioglimento era motivato dal GIP col rilievo che l'imputato, nella sua qualità di custode del cimitero, non era ne' pubblico ufficiale, in quanto privo, all'evidenza, dei poteri tipici della pubblica funzione, ne' incaricato di pubblico servizio, in quanto svolgente mansioni di mero ordine, conformi al suo inquadramento professionale nella III qualifica funzionale del pubblico impiego, contemplante un'autonomia limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate", con responsabilità "limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro".
Ricorre per saltum il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, deducendo che il prevenuto, quale custode cimiteriale del Comune di Tortoreto, svolgeva sicuramente compiti di incaricato di pubblico servizio, se non addirittura di pubblico ufficiale. Tali compiti, infatti, sono disciplinati da specifiche norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, contenute negli artt. 90 ss. Del Regolamento di Polizia mortuaria adottato dal prefato Comune con delibera consiliare n. 11 del 14.02.1977 sulla base di quanto disposto dal DPR 21.10.1975, n. 803 e dal TULCP, e consistono nel fornire esecuzione ai provvedimenti del Sindaco di autorizzazione alla estumulazione e alla esumazione delle salme, nell'attestare in pubblici registri, periodicamente rimessi al Comune, le operazioni di polizia mortuaria eseguite, nell'esercitare la vigilanza sui visitatori delle aree cimiteriali, nell'impedire la materiale esecuzione di tutte le opere non specificamente autorizzate dall'Amministrazione, nel segnalare all'Amministrazione eventuali danni cagionati da terzi, nel prelevare e consegnare agli uffici comunali oggetti preziosi rinvenuti.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Premesso, invero, che non c'è dubbio che le attività inerenti ai servizi cimiteriali rientrino fra quelle di pertinenza della pubblica amministrazione e siano regolate da norme di diritto pubblico (v. in particolare artt. 337 ss del RD 27.07.1934, n. 1265, DPR. 21.10.1975, n. 803, DPR 10.09.1990, N. 285), il problema che si pone in causa è quello della qualificazione agli effetti penali del custode di cimitero, tale essendo la posizione del prevenuto. Al riguardo vengono in rilievo le disposizioni di cui al DPR 21.10.1975. n. 803 (successivamente sostituito dal DPR 10.09.1990, N.285), posto a base del Regolamento di Polizia mortuaria adottato del
Comune di Tortoreto con delibera consiliare n. 11 del 14.02.1977, con la correlativa previsione di attribuzione al custode di cimitero, fra l'altro, di compiti di vigilanza del cimitero e di tenuta del registro delle operazioni relative ai cadaveri. Tali compiti, se, da un lato, non valgono all'attribuzione della qualità di pubblico ufficiale, non essendo diretti a formare o manifestare la volontà della P.A., ne' connotati dall'esercizio di autonomi poteri autoritativi o fidefacienti, dall'altro impongono il riconoscimento di quella di incaricato di pubblico servizio, in quanto, implicando senza dubbio ambiti concettuali di responsabilità e cognizione normativa, non appaiono riducibili al livello di "semplici" mansioni di ordine o prestazioni di opera "meramente" materiale, agli effetti dell'esclusione di cui all'ultima parte del cpv. art. 358 cp. Nè, ovviamente, su tali rilievi di ordine sostanziale, decisivi agli effetti della legge penale, può considerarsi assorbente in senso contrario il dato in sè dell'inquadramento professionale dell'imputato nella III qualifica funzionale del pubblico impiego. L'impugnata sentenza, che ha escluso la qualità di incaricato di pubblico servizio del Di NO sulla base del semplice inquadramento professionale, deve, pertanto, essere annullata, con rinvio, ex artt. 428, comma 4, e 569, comma 4, cpp., alla Corte d'appello dell'Aquila, che si atterrà ai principi di cui sopra.
P. Q. M.
Visti gli artt. 615 e 623 cpp., annulla l'impugnata sentenza e rinvia ai sensi dell'art. 569, ultimo comma, cpp. alla Corte d'appello dell'Aquila. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 1999