Sentenza 8 luglio 2013
Massime • 2
In tema di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, l'aggravante prevista dal comma quarto dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta in capo ai partecipi del sodalizio solo se può postularsi una loro colpevolezza anche in relazione a tale aspetto che richiede, in base a quanto previsto dal comma secondo dell'art. 59 cod. pen., quantomeno un coefficiente di prevedibilità concreta da parte loro della disponibilità delle armi da parte dell'associazione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito che aveva applicato l'aggravante in parola nei confronti di un partecipe sulla scorta di un'attività continuativa di spaccio da lui svolta alle dirette dipendenze di un soggetto, con lui imparentato, che conservava le armi in uso all'organizzazione).
La violazione del principio di legalità della pena è rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di cassazione a condizione che il ricorso non sia inammissibile e l'esame della questione rappresentata non comporti accertamenti in fatto o valutazioni di merito incompatibili con il giudizio di legittimità. (Fattispecie in cui la Corte ha rilevato l'illegittimità della pena, per essere stata la riduzione del giudizio abbreviato applicata senza effettuare il previo temperamento previsto dall'art. 78 cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/07/2013, n. 44667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44667 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO IO - Presidente - del 08/07/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO IO - Consigliere - N. 1820
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere - N. 45979/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VE RE n. Napoli il 3 maggio 1984;
2) VE EL n. Napoli l'8 settembre 1981;
3) NT CA n. Napoli il 27 giugno 1975;
4) D'AN AL n. Napoli il 4 aprile 1984;
5) NO EM n. Arzano il 4 novembre 1971;
6) RC AL n. Napoli il 18 febbraio 1972;
7) SE NN n. Napoli il 25 giugno 1977;
8) SC IA n. Frattamaggiore il 13 luglio 1970;
9) GI ZO n. Napoli il 13 dicembre 1983;
10) SS DO n. Napoli il 29 settembre 1961;
11) SS IA n. GR NO l'11 agosto 1976;
12) LE DO n. Napoli il 5 marzo 1933;
13) OR IS CA n. Napoli il 4 dicembre 1980;
14) CA AR n. Napoli il 5 febbraio 1952;
15) NU TA n. GR NO il 19 giugno 1972;
16) ER IO n. Sant'AN il 10 maggio 1952;
17) ER IO n. Sant'AN il 14 gennaio 1960;
avverso la sentenza emessa il 6 dicembre 2011 dalla Corte di appello di Napoli;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, sost. Proc. Gen. Dott. Riello Luigi, che ha chiesto per tutti i ricorrenti l'inammissibilità del ricorso, in subordine il rigetto;
sentiti i difensori avv. Appolloni Eleonora del foro di Roma, avv. PO PI del foro di Roma, avv. Di Virgilio Pier GI del foro di Roma in sostituzione dell'avv. Melillo Fulvio, avv. Montanino ZO del foro di S. IA Capua Vetere, avv. Basile CH A. del foro di S. IA Capua Vetere anche in sostituzione dell'avv. Sperlongano Paolo, avv. Aricò NI del foro di Roma, avv. Cappuccio NI del foro di Napoli, avv. Placanica Cesare del foro di Roma e avv. Gianzi GI del foro di Roma che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi dei rispettivi assistiti. OSSERVA
Con sentenza in data 6 dicembre 2011 la Corte di appello di Napoli, pronunciandosi sull'appello del pubblico ministero e di ventisette imputati, ha riformato la sentenza emessa il 6 maggio 2010 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, all'esito del giudizio abbreviato, con la quale erano state emesse condanne per plurime violazioni della normativa in materia di stupefacenti, per i delitti associativi previsti dall'art. 416 bis c.p. e dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e per reati minori.
All'esito del giudizio di appello la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appello del pubblico ministero relativo all'esclusione dell'aggravante prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7 nei confronti di alcuni imputati, l'ha accolto quanto all'assoluzione di ER IO cl. 1960 dal reato ascrittogli al capo B (al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 commi 1, 2, 3 e 4) ed ha ridotto o rideterminato in determinati casi la pena, confermando le restanti statuizioni.
Avverso la predetta sentenza gli imputati VE RE, VE EL, NT CA, D'AN AL, NO EM, RC AL, SE NN, SC IA, GI ZO, SS DO, SS IA, LE DO, OR IS CA, CA AR, NU TA, ER IO cl. 1952 e ER IO cl. 1960 hanno proposto - personalmente LE DO e NU TA e tramite il difensore gli altri - ricorso per cassazione. Il presente procedimento trae origine dall'attività di intercettazione telefonica ed ambientale e dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia (SE RU, SE NN, VE EL, TA DO) che avevano consentito - unitamente alle sentenze passate in giudicato attestanti la preesistenza delle associazioni camorristiche clan ER e clan VE e l'operatività in epoche precedenti di un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti nel parco ICE SNEI (c.d. palazzine) del comune di GR NO e nei comuni limitrofi - di ricostruire l'attività di spaccio svolta da numerosi soggetti operanti nel territorio in questione, in una zona a rigido controllo camorristico, in cui la piazza di spaccio era contesa dai due gruppi (clan ER e clan VE) che si alternavano nel predominio anche a prezzo di scontri e intimidazioni. Per comodità espositiva saranno prese in considerazione distintamente le posizioni dei singoli ricorrenti.
1. VE RE:
In appello è stata confermata la sentenza di primo grado con la quale VE RE era stato dichiarato colpevole del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2, 3 e 4 (capo B), esclusa l'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, ed era stato condannato, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle residue aggravanti, alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione (pena base anni dodici, con la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche anni sei, mesi nove di reclusione, ridotta per il rito abbreviato di un terzo).
Con i motivi di ricorso, presentati dall'avv. CH A. Basile del foro di S. IA Capua Vetere, si deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4 (associazione armata), pur in mancanza della prova della conoscenza da parte del ricorrente del fatto che altri sodali avessero la disponibilità di armi e, comunque, della prova che le armi fossero funzionali rispetto agli scopi dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti;
non si era tenuto conto che il ricorrente era dedito allo spaccio "su strada" e aveva una posizione marginale nell'ambito dell'associazione.
Il ricorso è inammissibile.
Le censure sono generiche e non tengono conto della motivazione della sentenza impugnata (f.99 ss.) che puntualizza in maniera adeguata e giuridicamente corretta le condizioni, ritenute sussistenti nel caso di specie, per configurare l'aggravante dell'associazione armata. La Corte territoriale ha fatto riferimento ad un numero elevatissimo di conversazioni intercettate da cui si desume la disponibilità di armi da parte degli associati (tra cui le conversazioni nn. 8 e 10 del 28 ottobre 2003 tra NU TA e il padre NU EL circa il possesso di armi da parte di Di AR FR;
la conversazione tra SS IA, depositaria di armi del fratello SS DO, e il marito RC AL;
la conversazione del 17 febbraio 2004 tra SS DO e SE NN in cui si parla di "pistole parcheggiate"; conversazione n.132 tra NU EL e AV EL;
la conversazione n. 186 del 5 dicembre 2003 tra LE DO e il figlio AE circa il possesso di armi da parte del Di AR;
le conversazioni del 21 gennaio 2004 tra De LU GI e TA DO) e alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia TA DO e SE NN, i quali avevano ammesso di aver detenuto armi.
È consolidata la giurisprudenza di questa Corte nel senso che, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, la circostanza aggravante dell'associazione armata, prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4, diversamente da quella analoga ipotizzata dall'art. 416 bis c.p., comma 5 quanto all'associazione per delinquere di stampo mafioso, richiede unicamente la disponibilità di armi, non esigendo anche la correlazione tra queste ultime e gli scopi perseguiti dall'associazione criminosa (Cass. sez. 1, 12 maggio 2010, P.G. in proc. De Vivo e altri;
sez. 2, 8 gennaio 2009 n. 13682, Aveta e altri;
sez. 5, 13 marzo 1996 n. 4750, Rizzo e altri;
sez. 1, 8 giugno 1994 n. 9370, Morabito e altri). Questa Corte ha inoltre affermato - ai fini dell'ascrivibilità dell'aggravante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4, dell'essere l'associazione armata- il principio secondo il quale l'aggravante in questione va valutata a carico dell'agente secondo il disposto dell'art. 59 c.p., comma 2, (analogamente si è ritenuto quanto alla sussistenza dell'aggravante inerente alla consegna delle sostanze stupefacenti a persona di minore età: Cass. sez. 6, 29 gennaio 2008 n. 20663, Cassoni e altro;
sez. 6, 9 luglio 2010 n. 41306, A.) e che non è possibile desumere la consapevolezza dell'esistenza dell'armamento o, in alternativa, la sua colpevole misconoscenza in base alle semplici dimensioni del traffico di stupefacenti gestito dalla organizzazione (Cass. sez. 1, 8 giugno 1994 n. 9370, Morabito). Il regime di imputazione soggettiva delle circostanze aggravanti previsto dall'art. 59 c.p., comma 2, come modificato dalla L. 7 febbraio 1990, n. 3, art. 11, ha inteso escludere che per l'operatività delle circostanze sia sufficiente la loro obiettiva esistenza, ritenendo invece necessaria l'esistenza di un coefficiente psicologico di imputazione all'autore, seppure richiedendo un legame meno intenso rispetto a quello necessario per gli elementi essenziali del reato. Ne consegue che per attribuire l'evento aggravato al soggetto agente debba necessariamente postularsi la sua "colpevolezza" anche in relazione alla circostanza contestata, che per essere accollata all'agente deve ancorarsi a un coefficiente di prevedibilità concreta.
Il giudice di merito nel caso del ricorrente (f. 107 e ss.) non si è discostato dalla giurisprudenza di legittimità anche relativamente all'imputazione dell'aggravante dell'associazione armata ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, avendo evidenziato l'attività continuativa di spaccio svolta dall'imputato, pienamente inserito nel contesto associativo come si desumeva dal contenuto delle conversazioni intercettate specificamente riportate, insieme con il fratello VE EL e alle dipendenze dello zio Di AR FR, significativamente soprannominato UC sette pistole. Costui, come risulta dal contenuto delle conversazioni intercettate (ff. 99, 101), era uno dei soggetti da cui il ricorrente riceveva direttive e con il quale aveva frequenti contatti non solo telefonici, per cui era concretamente prevedibile che VE RE fosse a conoscenza che lo zio-datore di lavoro disponesse di armi.
2. VE EL:
In appello è stata confermata la sentenza di primo grado con la quale VE EL era stato dichiarato colpevole del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 commi 1, 2, 3 e 4 (capo B) a partire dal 22 ottobre 2003 e - riconosciuta l'attenuante prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 8, con conseguente disapplicazione dell'aggravante prevista dal cit. D.L., art. 7, nonché l'attenuante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 7 ritenute prevalenti sulle residue aggravanti e ritenuto il vincolo della continuazione con i delitti oggetto della sentenza della Corte di appello di Napoli in data 13 aprile 2005, divenuta irrevocabile il 19 dicembre 2006 - era stato condannato alla pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione (pena base per il più grave reato D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 di cui alla precedente condanna Corte di appello di Napoli
anni quattro, mesi otto di reclusione, aumentata di un anno per la continuazione, valutate le circostanze attenuanti descritte, ridotto l'aumento per il rito abbreviato a mesi otto).
Con i motivi di ricorso, presentati dall'avv. Luigi A. M. Ferrone del foro di Salerno, si deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 7, e al D.L. n. 152 del 1991, art. 8 e il difetto di motivazione quanto al mancato riconoscimento della massima riduzione di pena prevista per la c.d. dissociazione attuosa, pur essendosi dato atto nella sentenza impugnata dell'ampia collaborazione prestata dal ricorrente (il quale aveva chiamato in correità anche il fratello andrea) e pur dovendosi escludere che la gravità del reato possa incidere nel calcolo della pena sulla misura della riduzione per effetto dell'attenuante speciale;
si rileva, inoltre, che diverso trattamento era stato riservato al coimputato SE NN, per il quale la pena era stata ridotta operando la massima riduzione prevista dall'attenuante del cit. D.P.R., art. 74, comma 7.
Il ricorso è inammissibile.
Al ricorrente, collaboratore di giustizia, era stata riconosciuta sin dal giudizio di primo grado la continuazione con il reato oggetto di una precedente condanna, divenuta irrevocabile, in ordine ad un reato (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74) analogo a quello oggetto del presente processo ed era stata applicata, sulla pena per il reato già giudicato, l'aumento per la continuazione nella misura di un anno di reclusione, ridotto per il rito ad otto mesi. Le doglianze formulate con il ricorso riproducono sostanzialmente gli argomenti prospettati nell'appello, ai quali la Corte territoriale ha dato adeguata e argomentata risposta, giuridicamente corretta, che il ricorrente non considera ne' specificatamente censura. Il giudice di appello ha infatti ritenuto che, "valutati tutti i criteri dettati dall'art. 133 c.p. e le risultanze processuali", la pena non fosse "improntata ad eccessiva severità" e non fosse, pertanto, ulteriormente riducibile. Del resto il giudice di primo grado aveva solo stabilito un aumento per la continuazione sulla pena per il reato ritenuto più grave, tenendo conto delle attenuanti riconosciute. Non risulta che il giudice di merito abbia compiuto, nel determinare l'aumento per la continuazione, una specifica valutazione della gravità del reato, della capacità a delinquere dell'imputato e delle ragioni che avevano determinato la sua collaborazione, ne' che nella determinazione dell'aumento per la continuazione l'incidenza delle attenuanti per la collaborazione prestata dal ricorrente sia stata considerata in misura inferiore al massimo.
La riconosciuta significatività da parte del giudice di appello del contributo alle indagini prestato dal ricorrente non avrebbe peraltro potuto comportare automaticamente la riduzione di pena nella misura massima prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 8, rientrando la determinazione dell'entità della riduzione nell'ambito di valutazione discrezionale del giudice di merito il quale nel caso di specie risulta aver preso in considerazione sia i criteri previsti dall'art. 133 c.p. (tra cui il comportamento collaborativo successivo alla commissione del reato) sia le risultanze processuali per confermare la misura, ritenuta sostanzialmente congrua, dell'aumento di pena per la continuazione indicato dal giudice di primo grado. Improponibile è, infine, il confronto con il trattamento sanzionatorio riservato al coimputato SE il cui contributo collaborativo, per l'acquisizione di elementi specifici ed efficaci per la prova in ordine al reato associativo, è stato oggetto di autonoma valutazione.
3. NT CA:
In appello è stata confermata la sentenza di primo grado con la quale NT CA era stato dichiarato colpevole del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2, 3 e 4 (capo B), con l'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e con l'aumento per la recidiva secondo il precedente regime, ed era stato condannato alla pena di anni undici di reclusione (pena base anni dodici, aumentata per il D.L. n. 152 del 1991, art. 7 ad anni sedici ed aumentata di mesi sei per la recidiva, ridotta per il rito abbreviato di un terzo).
Con i motivi di ricorso, presentati dall'avv. CH A. Basile del foro di S. IA Capua Vetere, si deduce:
1) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all'aggravante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4 (associazione armata), pur in mancanza della prova della conoscenza da parte del ricorrente del fatto che altri sodali avessero la disponibilità di armi;
.
2) l'erronea applicazione di legge in relazione al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 in quanto l'agevolazione dell'attività
dell'associazione camorristica denominata "clan Aversano" non sarebbe stata ravvisabile nella condotta ascritta al ricorrente il quale, rientrato nel paese di origine, era stato "assunto" da LO NO prima quale "tagliatore" di droga e poi come cassiere e, dopo breve tempo, si era allontanato dalla zona appropriandosi di una discreta somma di denaro dell'associazione criminosa;
in questo ristretto spazio temporale il ricorrente non avrebbe compiuto alcuna attività diretta a favorire il "clan VE", ormai tramontato anche se alcuni componenti superstiti continuavano ad agire illecitamente nel perseguimento di personali interessi economici;
peraltro il NT non ricopriva un ruolo apicale e, comunque, identiche posizioni processuali di coimputati erano state valutate diversamente.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è generico e, comunque, manifestamente infondato. La Corte non può che riportarsi a quanto osservato nell'esaminare l'analogo motivo di ricorso del coimputato VE RE. Con particolare riferimento alla consapevolezza della disponibilità di armi, la Corte rileva che dal contesto della motivazione (ff. 123, 124) si desume, attraverso specifici riferimenti tratti dal contenuto delle conversazioni intercettate oltre che dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia VE EL e SE NN, lo stretto rapporto di collaborazione del ricorrente con Di AR FR detto sette pistole, che abitualmente (come si desumeva dalle conversazioni intercettate) aveva la disponibilità di armi.
Il secondo motivo è generico e, comunque, introduce questioni di fatto improponibili in questa sede. Nel caso in esame il giudice di merito ha ineccepibilmente osservato che il forte legame di NT CA con il clan VE era dimostrato dal tenore dei colloqui in carcere tra LO NO e la UO AL IS CA (da cui si desumeva il pieno inserimento nell'ambito dell'attività organizzata dal LO nel parco di GR NO del NT, il quale si era reso irreperibile non per allontanarsi dal sodalizio ma per timore di essere arrestato a seguito delle dichiarazioni accusatorie rese nei suoi confronti da RR IR;
i riferimenti del LO ad un'appropriazione di denaro da parte del NT era dimostrativa dell'appartenenza del ricorrente al gruppo) nonché dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia SE NN e VE EL, i quali avevano entrambi indicato l'imputato come un affiliato al clan VE deputato al settore degli stupefacenti che per conto del D'AN e del Di AR nel periodo in cui il LO era detenuto, collaborava come cassiere e addetto al taglio delle sostanze stupefacenti. Le conclusioni circa la sussistenza dell'aggravante prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7 risultano quindi congruamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione della condotta nell'ambito associativo del ricorrente esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile sul punto non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. Le censure difensive sono fondate su una diversa lettura degli elementi di fatto e una conseguente diversa valutazione delle risultanze processuali, ma non evidenziano nella motivazione della sentenza impugnata specifiche violazioni di legge che possano integrare il vizio di legittimità.
4. D'AN AL:
In appello è stata confermata la sentenza di primo grado con la quale D'AN AL, assolto dal reato associativo contestato al capo A (art. 416 bis c.p.), era stato dichiarato colpevole del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2, 3 e 4 (capo B), esclusa l'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e, valutata la recidiva secondo il precedente regime, era stato condannato alla pena di anni otto, mesi quattro di reclusione (pena base anni dodici, aumentata di mesi sei per la recidiva, ridotta per il rito abbreviato di un terzo).
Con i motivi di ricorso, presentati dall'avv. PI PO del foro di Roma, si deduce:
1) la violazione ed erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e il vizio della motivazione in quanto si era ritenuta sussistente la contestata associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti sulla base di una serie di sentenze di condanna emesse in procedimenti nei quali il ricorrente non era imputato;
la motivazione sarebbe carente in particolare quanto all'apporto individuale del D'AN al sodalizio e alla sua volontà e consapevolezza di farne parte;
emergerebbe anzi dalla motivazione della sentenza impugnata la situazione conflittuale del D'AN nei confronti del AT (LO NO);
2) la violazione ed erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., commi 2 e 3 quanto alla valutazione dell'attendibilità dei chiamanti in correità SE e VE, le cui dichiarazioni erano state erroneamente ritenute convergenti e tali da riscontrarsi reciprocamente;
del tutto generico sarebbe, comunque, il richiamo al riscontro costituito dalle conversazioni intercettate, che integrerebbero peraltro dei meri indizi;
3) la violazione ed erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4 e il difetto di motivazione per la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata, pur in mancanza della prova della conoscenza da parte del ricorrente del fatto che altri sodali avessero la disponibilità di armi e, comunque, della prova che le armi in questione fossero nella disponibilità dell'associazione e non dei singoli;
4) la violazione ed erronea applicazione degli artt. 62 bis e 99 c.p. e il difetto di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giustificato nella sentenza impugnata con un mero richiamo per relationem alle valutazioni del giudice di primo grado, e alla richiesta di esclusione della recidiva contestata che i precedenti dell'imputato non avrebbero potuto far ravvisare.
È stata depositata nell'interesse del ricorrente una memoria difensiva con la quale si ribadiscono i motivi oggetto del ricorso principale, con riferimento in particolare alla ritenuta partecipazione del D'AN all'associazione criminosa pur in mancanza da parte del ricorrente di condotte significative che denotassero l'organico inserimento nel sodalizio criminoso e in presenza, per contro, di elementi circa i rapporti conflittuali tra il D'AN e il AT.
Il ricorso è inammissibile.
Con il primo e il secondo motivo si prospettano censure fondate su una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito ed è inammissibile in questa sede, essendo stato comunque l'obbligo di motivazione esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità.
Va innanzitutto puntualizzato che nella motivazione della sentenza impugnata il contenuto di sentenze irrevocabili acquisite ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p. è stato valutato, al pari delle dichiarazioni dei coimputati nel medesimo procedimento, attraverso la verifica dei necessari riscontri che possono consistere in elementi di prova sia rappresentativa che logica (Cass. sez. 6, 30 settembre 2008 n. 42799, Campesan;
sez. 2, 28 febbraio 2007 n. 16626, Guarnieri).
Infatti, con particolare riferimento alla valutazione della posizione del D'AN, è stato valorizzato il contenuto delle conversazioni intercettate e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia VE EL e SE NN.
Quanto alle dichiarazioni dei predetti collaboratori di giustizia, le stesse si caratterizzano, come rilevato nella motivazione della sentenza impugnata attraverso un'approfondita analisi comparativa dei riferimenti al D'AN fatti dai due collaboratori (contestando, tra l'altro, l'assunto difensivo secondo il quale il SE aveva detto che il D'AN era stato capopiazza ininterrottamente dal 2002 al 2004), per la loro sostanziale convergenza in ordine all'attività e al ruolo svolto dal ricorrente, per l'indipendenza da suggestioni o condizionamenti, per la specificità, costituendo nel loro complesso narrazioni individualizzanti che riguardano sia la persona dell'imputato che le condotte ascritte. La convergenza del molteplice è stata pertanto correttamente ravvisata in sede di merito, non potendosi peraltro pretendere la completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti e dovendosi privilegiare l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (Cass. sez. 2, 4 marzo 2008 n. 13473, Lucchese;
sez. 2, 17 dicembre 1999 n. 3616, Calascibetta).
Quanto all'interpretazione delle conversazioni intercettate in carcere tra LO NO, la moglie RA ET e la UO AL IS CA e alle altre conversazioni intercettate, telefoniche e ambientali, specificamente indicate a ff. 159-165 della sentenza impugnata, va rilevato che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (tra e tante, cfr. Cass. sez. 6, 11 febbraio 2013 n. 11794, Melfi;
sez. 6, 11 dicembre 2007 n. 15396, Sitzia e altri;
sez. 4, 28 ottobre 2005 n. 117, Caruso). Peraltro in tema di ricorso per cassazione, è onere del ricorrente, che lamenti l'omessa o travisata valutazione dei risultati delle intercettazioni effettuate, indicare l'atto asseritamente affetto dal vizio denunciato, curando che esso sia effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità o anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione (Cass. sez. 2, 20 marzo 2012 n. 25315, Ndreko e altri;
sez. 1, 22 gennaio 2009 n. 6112, Bouyahia;
sez. 1, 18 marzo 2008 n. 16706, Falcone).
Gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni possono, inoltre, costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano: a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti;
b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile;
c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi (Cass. sez. 6, 4 novembre 2011 n. 3882, Annunziata;
sez. 6, 3 maggio 2006 n. 29350, Rispoli;
sez. 4, 25 febbraio 2004 n. 21726, Spadaro;
sez. 4, 2 aprile 2003 n. 22391, Qehalliu). Nel caso di specie le censure relative al rilievo attribuite alle intercettazioni coinvolgenti la persona del D'AN sono del tutto generiche e, risolvendosi in una serie di doglianze prive di contenuto specifico, non consentono il controllo di legittimità. Va, infine, ribadito che il sindacato di legittimità sulla gravità, precisione e concordanza della prova indiziaria non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nella verifica della correttezza del ragionamento probatorio del giudice di merito, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192 c.p.p., comma 2 e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori (Cass. sez. 4, 12 novembre 2009 n. 48320, Durante;
sez. 4, 19 marzo 2009 n. 19730, Pozzi;
sez. 1, 25 settembre 2008 n. 42993, Pipa;
sez. 4, 15 novembre 2002 n. 20474, Caracciolo). Il terzo motivo è generico e, comunque, manifestamente infondato per le ragioni indicate nell'esaminare l'analoga censura proposta nell'interesse dei coimputati VE RE e NT CA. Anche il D'AN era stato, nella ricostruzione del giudice di merito, stretto collaboratore del Di AR, che aveva la disponibilità di armi.
Il quarto motivo è del pari manifestamente infondato. Le circostanze attenuanti generiche sono state negate con riferimento alla gravità dei fatti e ai precedenti penali. Va a questo riguardo osservato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass. sez. 6, 24 settembre 2008 n. 42688, Caridi;
sez. 6, 4 dicembre 2003 n. 7707, Anaclerio). Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri (Cass. sez. 6, 28 maggio 1999 n. 8668, Milenkovic). Nel caso in esame il giudice di primo grado, la cui motivazione la Corte territoriale ha espressamente richiamato quanto al trattamento sanzionatorio, aveva peraltro dato rilievo all'assoluta pericolosità del D'AN desunta dall'intensità e gravità della condotta posta in essere e alla latitanza prolungata, dimostrando di aver valutato positivamente anche la persistente pericolosità dell'imputato che avrebbe impedito l'esclusione della recidiva.
5. NO EM:
In appello è stata confermata la sentenza di primo grado con la quale NO EM era stato dichiarato colpevole del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2, 3 e 4 (capo B), esclusa l'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, ed era stato condannato, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle residue aggravanti, alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione (pena base anni dodici, con la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche anni sei, mesi nove di reclusione, ridotta per il rito abbreviato di un terzo).
Con i motivi di ricorso, presentati dall'avv. Paolo Sperlongano del foro di S. IA Capua Vetere, si deduce:
1) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 in quanto la partecipazione del ricorrente all'associazione criminosa era stata desunta da appena dieci conversazioni telefoniche intercettate nel breve periodo dal 3 dicembre 2003 al 23 gennaio 2004, in cui l'interlocutore era Di AR FR, in un solo caso unitamente ad VE EL;
in dette conversazioni si percepiva l'esigenza del ricorrente di avere sostanza stupefacente destinata al suo personale consumo, lo stesso collaboratore di giustizia VE EL aveva accreditato l'ipotesi che il NO fosse tossicodipendente e il Di AR nel suo memoriale aveva escluso che facesse parte del contesto associativo;
gli altri collaboratori di giustizia avevano del pari escluso che il NO fosse partecipe dell'associazione;
2) la violazione di legge in relazione al cit. D.P.R., art. 74, comma 4 per la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata, pur in mancanza della prova della conoscenza da parte del ricorrente del fatto che altri sodali avessero la disponibilità di armi e, comunque, della prova che le armi fossero funzionali rispetto agli scopi dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.
Il ricorso è inammissibile.
Con il primo motivo si tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Nel caso in esame il giudice di merito ha ineccepibilmente osservato che la prova della responsabilità dell'imputato si desumeva dalle dichiarazioni di VE EL, dal tenore delle conversazioni intercettate dal 3 dicembre 2003 al 24 gennaio 2010 (da cui risultava che il ricorrente coadiuvava Di AR FR, dirigente dell'associazione ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 contestata al capo B, nella distribuzione della droga,
accompagnandolo nei suoi spostamenti e controllando l'andamento della "piazza"; si trattava peraltro di telefonate intercorse anche con altri componenti dell'associazione) e dalle modalità dell'arresto del Di AR (sfuggito il giorno precedente all'arresto puntando la pistola ed esplodendo alcuni colpi all'indirizzo dei Carabinieri) avvenuto nell'abitazione del NO, che denotavano il grado di consapevolezza di quest'ultimo circa il suo inserimento nel contesto associativo. Il giudice di appello ha ritenuto con argomentazione logicamente coerente che, nel contesto sopra evidenziato, la circostanza che in alcune occasioni il ricorrente avesse richiesto sostanza stupefacente per il suo personale consumo risultasse irrilevante. La conclusione circa la responsabilità del ricorrente risulta quindi adeguatamente giustificata dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove e una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo verificare se la valutazione dei fatti sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30-4- 1997 n. 6402, Dessimone). La (relativa) brevità del periodo in cui sono state intercettate le telefonate coinvolgenti il NO non può essere ritenuta significativa, ben potendo essere riconducibile al sopravvenuto arresto del Di AR e non essendo comunque necessario, ai fini della configurabilità del reato di partecipazione a un'associazione per delinquere comune o di tipo mafioso, che il vincolo tra il singolo e l'organizzazione si protragga per una certa durata, ben potendo, al contrario, ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo (Cass. sez. 1, 18 marzo 2011 n. 31845, D. e altri;
sez. 6, 17 novembre 1998 n. 3685, Cortes J.)
Il secondo motivo è generico e, comunque, manifestamente infondato per le ragioni indicate nell'esaminare l'analoga censura dei coimputati VE RE, NT e D'AN. Peraltro lo stretto legame con il Di AR, che il NO non aveva esitato ad ospitare dopo che lo stesso si era sottratto all'arresto sparando all'indirizzo dei carabinieri, costituiva un concreto elemento circa la conoscenza dell'imputato circa la disponibilità di armi dell'associazione criminosa per la quale "lavorava".
6. RC AL:
In appello è stata confermata la sentenza di primo grado con la quale RC AL, assolto dal delitto contestato al capo N1, era stato dichiarato colpevole del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2, 3 e 4 (capo B), esclusa l'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, ed era stato condannato, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle residue aggravanti, alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione (pena base anni dodici, con la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche anni sei, mesi nove di reclusione, ridotta per il rito abbreviato di un terzo).
Con i motivi di ricorso, presentati dall'avv. DO Di Donato del foro di Napoli, si deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione al valore attribuito nella sentenza impugnata alle intercettazioni ambientali e telefoniche, il cui contenuto non sarebbe chiaro;
si tratterebbe peraltro di conversazioni tra soggetti legati da rapporti di parentela, di cui non sarebbe stata adeguatamente verificata l'effettiva riconducibilità al ricorrente;
i collaboratori di giustizia, la cui attendibilità non sarebbe stata valutata correttamente, non avevano del resto fornito elementi a carico del ricorrente.
Il ricorso è inammissibile perché generico e perché introduce censure in fatto inammissibili in questa sede.
Va peraltro ribadito quanto detto nell'esaminare il ricorso del D'AN circa l'onere del ricorrente, che lamenti l'omessa o travisata valutazione dei risultati delle intercettazioni effettuate, di indicare l'atto asseritamente affetto dal vizio denunciato, curando che esso sia effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità o anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione (Cass. sez. 2, 20 marzo 2012 n. 25315, Ndreko e altri;
sez. 1, 22 gennaio 2009 n. 6112, Bouyahia;
sez. 1, 18 marzo 2008 n. 16706, Falcone). Quanto alla riconducibilità al ricorrente dei colloqui intercettati all'interno dell'autovettura Volkswagen il giudice di merito ha contestato con adeguata motivazione, facendo riferimento ad altro colloquio intercettato tra il RC e la moglie SS IA, i rilievi difensivi.
Dal contenuto delle intercettazioni (ff. 214-219), ha rilevato la Corte territoriale, erano risultati i contatti del RC e della moglie SS IA non solo con SS DO, fratello della donna, ma anche con SC IA (moglie di SS DO e, come il marito, componente dell'organizzazione delittuosa dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti), contatti inequivocabilmente connessi al traffico di sostanze stupefacenti svolto nell'ambito dell'associazione criminosa contestata al capo B ed esulanti dai meri rapporti familiari. L'esito della perquisizione domiciliare svoltasi il 10 marzo 2004, che aveva condotto al sequestro di sostanze stupefacenti e di materiale idoneo al loro confezionamento in dosi, costituiva nella ricostruzione del giudice di merito una conferma certa di quanto già era emerso dalle intercettazione circa il coinvolgimento dei coniugi nella struttura associativa.
7. SE NN:
Con la sentenza di primo grado SE NN era stato dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8 (capo A), del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2, 3 e 4 (capo B) e del delitto di cui alla
L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 14 (capo B2) ed era stato condannato - riconosciute l'attenuante del D.L. n. 203 del 1991, art. 8, con conseguente disapplicazione dell'aggravante dell'art. 7 D.L. cit, e l'attenuante prevista dall'art. 74, comma 7, D.P.R. cit., ritenute prevalenti sulle residue aggravanti contestate, ritenuta inoltre la continuazione - alla pena di anni tre, mesi otto di reclusione (pena base per il più grave reato al capo B anni dodici, ridotta ex art. 74, comma 7 ad anni sei, ridotta ex art. 63 c.p., comma 5 per il D.L. n. 152 del 1991, art. 8 ad anni quattro, aumentata per la continuazione ad anni cinque, mesi sei, ridotta per il rito abbreviato di un terzo).
Con la sentenza di appello la pena è stata ridotta ad anni due, mesi, giorni dieci di reclusione e sono state revocate le pene accessorie.
Con i motivi di ricorso, presentati dall'avv. Eleonora Appolloni del foro di Roma, si deduce la violazione ed erronea applicazione degli artt. 62 bis e 133 c.p. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate per la gravità dei fatti e per i plurimi, reiterati e gravi precedenti penali senza tener conto del mutato stile di vita e del ravvedimento interiore del ricorrente. È stata depositata nell'interesse del ricorrente una memoria difensiva con la quale si fa presente che in altra sentenza, a seguito di giudizio di rinvio, al SE sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche (sentenza della Corte di appello di Napoli sez. 6, 14 dicembre 2012, allegata alla memoria). Il ricorso è inammissibile.
Il richiamo alla gravità dei fatti e ai plurimi e reiterati precedenti "di una certa gravità" costituisce un'adeguata motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, mentre è irrilevante il riconoscimento delle medesime circostanze attenuanti nell'ambito di un diverso procedimento.
La concessione o meno delle attenuanti generiche rientra, infatti, nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Cass. sez. 6, 28 ottobre 2010 n. 41365, Straface). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è quindi nemmeno necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Cass. sez. 6, 16 giugno 2010 n. 34364, Giovane). Peraltro, in tema di reati di criminalità organizzata, il riconoscimento della circostanza attenuante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8 non implica necessariamente, data la diversità dei relativi presupposti, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, le quali si fondano su una globale valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere del colpevole (Cass. sez. 6, 15 aprile 2010 n. 20145, Cantiello). Non è consentito, del resto, utilizzare gli elementi posti a fondamento della concessione della circostanza attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa", prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 8, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203
(provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa) una seconda volta anche per giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, perché ciò condurrebbe a un'inammissibile ripetuta valorizzazione dei medesimi elementi (Cass. sez. 5, 13 luglio 2010 n. 34574, SS).
8. SC IA:
Con la sentenza di primo grado SC IA era stata dichiarata colpevole del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2, 3 e 4 (capo B), esclusa l'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, ed era stata condannata alla pena di anni otto di reclusione (pena base anni dodici, ridotta per il rito abbreviato di un terzo).
Con la sentenza di appello la pena è stata rideterminata, con le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti, in anni quattro, mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed è stata sostituita la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per la durata di anni cinque. Con i motivi di ricorso, presentati dall'avv. Fernando Rossi del foro di Napoli, si deduce la violazione di legge e l'illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 8 e delle attenuanti previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7 e art. 74, comma 7, essendo la SC divenuta collaboratrice di giustizia, sottoposta a programma di protezione, subito dopo la pronuncia di primo grado;
nel ricorso si fa notare che la difesa aveva ottemperato al deposito presso la Procura Generale dei verbali d'interrogatorio resi dalla SC e dal marito SS DO, coimputato, come disposto dalla Corte territoriale nell'originaria composizione, (in considerazione della richiesta difensiva di riapertura dell'istruzione dibattimentale), ma che dopo il mutamento del collegio giudicante la Corte aveva ritenuto non indispensabile l'esame dei predetti imputati;
con la sentenza impugnata la pena era stata ridotta, ma non si era dato conto in motivazione ne' della mancata audizione degli imputati suddetti, ne' del mancato riconoscimento delle attenuanti speciali per i collaboratori di giustizia che si chiede a questa Corte di riconoscere. Si deduce altresì la nullità ex art. 420 ter c.p.p. e art. 420 quinquies c.p.p.. In data 12 marzo 2012 è stata depositata dall'avv. CA Ziino presso la cancelleria della Corte di appello di Napoli la dichiarazione, sottoscritta dall'imputata con firma autenticata dal difensore, di rinuncia al ricorso per cassazione.
L'intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina una causa di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d).
9. GI ZO:
In appello è stata confermata la sentenza di primo grado con la quale GI ZO, assolto dal reato di cui all'art. 416 bis c.p. contestato al capo A, era stato dichiarato colpevole del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 commi 1, 2, 3 e 4 (capo B), con l'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, ed era stato condannato, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni undici, mesi quattro di reclusione (pena base anni ventiquattro aumentata ex D.L. n. 152 del 1991, art.
7 - nel limite dell'art. 63 c.p., comma 4 per le aggravanti del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e non per la recidiva che non è ad effetto speciale - ad anni ventiquattro e mesi sei, ridotta per le circostanze attenuanti generiche ad anni diciassette, ridotta per il rito abbreviato di un terzo).
Con il ricorso, presentato dall'avv. ZO Montanino del foro di S. IA Capua Vetere, si deduce:
1) la contraddittorietà, illogicità e mancanza di motivazione e l'erronea applicazione di legge quanto alla ritenuta appartenenza del GI all'associazione ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 contestata al capo B e al ruolo che egli avrebbe svolto nell'ambito del sodalizio;
l'affermazione di responsabilità era basata sulle dichiarazioni, contraddittorie, dei collaboratori di giustizia SE NN e VE EL che secondo il giudice di merito, invece, si riscontravano reciprocamente e trovavano conferma nell'esito delle intercettazioni;
la Corte territoriale si sarebbe tuttavia contraddetta nell'affermare che le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia si riferivano a periodi diversi, giungendo però alla conclusione che le dichiarazioni del SE, secondo il quale il GI aveva avuto il compito di consegnare il denaro provento di spaccio a NU EL nel periodo di gestione della piazza da parte del Di AR, non escludevano che lo stesso GI potesse essere stato, prima o dopo, il gestore della piazza e trovavano riscontro nelle dichiarazioni dell'VE il quale tuttavia, si puntualizza nel ricorso, aveva attribuito al GI un ruolo diverso da quello di gestore della piazza di spaccio e aveva anzi sostenuto che prima del Di AR la piazza era gestita da NU TA e non da altri soggetti;
la Corte territoriale, inoltre, avrebbe trascurato il rilievo difensivo riguardante le dichiarazioni del collaboratore di giustizia TA DO, il quale aveva confermato quanto riferito sul punto dall'VE contestando le affermazioni del SE circa la gestione della piazza prima del Di AR (f.164 della motivazione della sentenza di primo grado); il giudice di appello non avrebbe poi considerato l'altro rilievo difensivo relativo alla mancanza nelle conversazioni intercettate di riferimenti al GI fino all'avvento, nel novembre 2003, del Di AR, che il GI neppure conosceva (v. conversazione n. 30 del 28 ottobre 2003); la Corte territoriale aveva menzionato a carico del GI solo la conversazione n. 863 del 2 gennaio 2004 da cui risultava che NU EL informava il GI che il Di AR gli aveva portato 500,00 Euro;
l'interpretazione di detta conversazione da parte del giudice di merito sarebbe apodittica e, comunque, contraddetta da altre intercettazioni indicate nell'atto di appello;
richiamando genericamente tutte le conversazioni riportate nella sentenza di primo grado, la Corte territoriale non avrebbe assolto all'obbligo della motivazione specifica sul fatto che il GI fosse il collettore del denaro provento dello spaccio e sull'accordo tra lo stesso GI e lo NU per allontanare Di AR dalla gestione della piazza di spaccio;
si contesta, infine, l'interpretazione data nella sentenza impugnata ad altre conversazioni intercettate da cui, secondo il difensore, si evincerebbe che autore della piazza di spaccio era solo D'AN AL e non anche il GI, il quale non aveva la disponibilità dei proventi dello spaccio;
il ricorrente si duole, infine, della mancata valutazione della conversazione intercorsa tra SE NN e SS DO, intercettata all'interno di un'autovettura il 17 febbraio 2004, che era rilevante per la difesa, della deduzione della prova a carico del ricorrente "per mancata esclusione", rilevando che anche secondo il collaboratore VE EL non era il GI a rifornire la piazza nel periodo di gestione del Di AR e a raccogliere la quota dei proventi da versare allo NU, essendosi l'imputato limitato a promettere aiuto a quest'ultimo per il recupero della sua quota;
il contributo del GI, cui non avrebbe potuto comunque attribuirsi il ruolo di organizzatore dell'associazione criminale, sarebbe legato a quest'unico episodio, relativo ad un'attività svolta nell'interesse di un singolo soggetto e non per l'associazione;
2) il vizio della motivazione e l'erronea applicazione della legge quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7 sulla base delle dichiarazioni del SE e del contenuto dell'intercettazione a ff.239, 240 della sentenza di primo grado, da cui si evincevano i contatti del GI con esponenti del "clan ER" per ottenere il permesso di gestire la piazza di spaccio;
l'intercettazione in questione sarebbe generica e non avrebbe consentito, comunque, di riconoscere un ruolo paritetico tra il GI e i ER ne', tanto meno, di ravvisare nel pagamento della "quota" imposta dal clan ER, da parte del gestore della piazza, la finalità di agevolare l'associazione camorrista;
non era risultato, infine, che NU EL usasse dividere la propria "quota" con i congiunti.
Il ricorso va rigettato.
Le doglianze formulate con il primo motivo riproducono infatti pedissequamente gli argomenti prospettati nell'appello (ff. 250-254 motivazione sentenza appello), ai quali la Corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente si limita a contestare riproponendo la propria interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate e ravvisando contraddizioni ritenute, nella motivazione della sentenza impugnata, insussistenti sulla base di ragionamenti logicamente coerenti. In particolare il giudice di merito, con argomentazioni ineccepibili anche sotto il profilo della correttezza giuridica, ha evidenziato che non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni "de relato" quelle con le quali un intraneo (come il SE) riferisca notizie assunte nell'ambito associativo, costituenti un patrimonio comune, derivante da un flusso circolare di informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati (Cass. sez. 1, 13 marzo 2009 n. 15554, Lo SS;
sez. 5, 8 ottobre 2009 n. 4977, Finocchiaro;
sez. 1, 6 maggio 2010 n. 23242, Ribisi);
che comunque le dichiarazioni del SE, il quale rivestiva un ruolo di spicco nell'ambito del clan VE, circa il ruolo del GI nell'ambito associativo avevano trovato riscontro nelle conversazioni intercettate e nelle dichiarazioni dell'altro collaboratore di giustizia VE EL;
che il SE e l'VE avevano affermato che il GI prendeva parte attiva nella gestione della piazza di spaccio di grumo NO, su incarico dello zio NU EL e con il placet dei ER;
che la lamentata contraddittorietà tra il SE e l'VE era inesistente in quanto il SE aveva parlato del GI allorché gli era stato chiesto del ruolo di Di AR FR (a questo proposito, pur usando l'inadeguata espressione "non è possibile escludere", la Corte sostanzialmente individua come inequivoci riferimenti alla persona del GI e al suo ruolo nell'ambito del traffico di sostanze stupefacenti le allusioni contenute nelle conversazioni telefoniche n. 419 del 24 dicembre 2003 e n. 637 del 25 dicembre 2003 al "cugino" da parte del Di AR e a "enzuccio" da parte di NU TA che parlava con il padre del mancato rifornimento di droga); che la riluttanza ad effettuare i pagamenti a NU EL da parte del Di AR, emergente da alcune conversazioni intercettate, non era in contraddizione con quanto dichiarato dall'VE circa il ruolo di collettore dei pagamenti svolto dal GI, che trovava invece conferma nella conversazione n.863 del 2 gennaio 2004 in cui NU informava il TE di un modesto versamento effettuato dal Di AR che entrambi gli interlocutori progettavano di allontanare per fare posto allo stesso GI e a "Totore" (D'AN AL); che le conversazioni indicate dalla difesa dimostravano, contrariamente a quanto prospettato nell'appello, il pieno coinvolgimento del GI con il ruolo di organizzatore della piazza di spaccio unitamente al D'AN, del cui comportamento il GI si lamenta con NU.
Nonostante la specifica e dettagliata motivazione il ricorrente si duole della contraddittorietà, illogicità e mancanza di motivazione e dell'erronea applicazione di legge, limitandosi a ribadire le tesi già esposta nei motivi di appello e confutate, con diffuse e ragionevoli argomentazioni, nella sentenza impugnata. Il secondo motivo è infondato.
La sussistenza dell'aggravante prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7 è stata ritenuta sussistente sulla base delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioni di SE NN da cui si evinceva che il GI, come lo zio NU EL, era in stretto contatto con i vertici del clan ER dai quali dipendeva il suo ruolo di gestore della piazza di spaccio. Nel versamento di una "quota" ai vertici del clan ER, in cambio del benestare per la gestione della piazza di spaccio, è stata ravvisata l'agevolazione dell'associazione camorristica. Nel caso di GI ZO e NU TA il giudice di primo grado aveva infatti rilevato che (a differenza dei coimputati VE RE, D'AN NI, D'AN AL, Di AR GI, NO EM, RC AL, NE ZO, SC IA, IS CH, SS IA, LE DO, LE DO, AL IS CA) non si era colta alcuna intimidazione o necessità di sottostare al versamento della "quota" trattandosi di soggetti assunti al seguito di NU EL (deceduto nel gennaio 2006), il quale traeva vantaggio per sè e i suoi parenti dall'incarico di direzione e che, dunque, si muoveva in posizione contrattualmente paritetica rispetto ai ER i quali, nella fase di espansione del loro clan in concomitanza con la crisi del clan VE, avevano inteso concedergli un riconoscimento per il silenzio mantenuto durante la detenzione per un omicidio commesso per loro conto. La condotta del GI e di NU TA, anche per i rapporti diretti avuti con IO ER 'o furnaro e altri esponenti dell'omonimo clan, e' stata ritenuta agevolatrice del clan ER, perché dal mantenimento di tale sponsor derivava il proprio coinvolgimento nell'affare della gestione della piazza di spaccio del rione ICE SNEI di GR NO, nella piena consapevolezza che il venir meno del controllo da parte dei ER avrebbe voluto dire perdere la gestione della piazza di spaccio e il guadagno conseguente. Tale conclusione appare razionalmente giustificata e non si discosta dai principi della giurisprudenza di legittimità secondo la quale il perseguimento, da parte dell'agente, dell'ulteriore scopo di trarre anche un vantaggio patrimoniale diretto dal fatto criminoso, è astrattamente compatibile con la finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa, integrante la circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 7 D.L. cit. ( Cass. sez. 1, 24 maggio 2012 n. 49086, Acanfora), circostanza che può qualificare anche la condotta di chi, senza essere organicamente inserito in un'associazione mafiosa, offra un contributo al perseguimento dei suoi fini, a condizione che tale comportamento risulti assistito, sulla base di idonei dati indiziari o sintomatici, da una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale (Cass. sez. 6, 12 luglio 2012 n. 31437, Messina e altro;
sez. 6, 13 novembre 2008 n. 2696, P.M. in proc. D'RE; sez. 2, 27 settembre 2004 n. 44402, Colicchia). 10. SS DO:
Con la sentenza di primo grado SS DO era stato dichiarato colpevole dei delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 commi 1, 2, 3 e 4 (capo B), di cui all'art. 81 cpv., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capo B 1), ritenuto unico episodio quello del 27 e 3
gennaio 2004 ed escluso quello del 26 febbraio 2004, nonché dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1 e 2 (capo D), L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14 (capo N), L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14 (capo N 1), D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
(capo V;
capo A10) ed era stato condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di anni diciotto, mesi otto di reclusione (pena base per il più grave reato al capo B anni ventiquattro di reclusione aumentata per la L. n. 203 del 1991, art.
7 - nel limite ex art. 63 c.p., n. 4 e non per la recidiva che non è ad effetto speciale per la precedente disciplina - ad anni ventisei, aumentata per la continuazione ad anni ventotto, mesi quattro per ognuno dei sei reati satellite, ridotta per il rito).
Con la sentenza di appello la pena è stata rideterminata, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti ed esclusa quella di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, in anni undici, mesi dieci e giorni venti di reclusione. Con il ricorso, presentato dall'avv. Fernando Rossi del foro di Napoli, si deduce la violazione di legge e l'illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 8 e delle attenuanti previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7 e art. 74, comma 7, essendo il SS divenuto collaboratore di giustizia, sottoposto a programma di protezione, subito dopo la pronuncia di primo grado;
nel ricorso si fa notare che la difesa aveva ottemperato al deposito presso la Procura Generale dei verbali d'interrogatorio resi nell'arco dei centottanta giorni previsti dalla L. n. 45 del 2001 dal SS e dalla moglie SC IA, coimputata, come disposto dalla Corte di appello nell'originaria composizione (in considerazione della richiesta difensiva di riapertura dell'istruzione dibattimentale), ma che dopo il mutamento del collegio giudicante la Corte aveva ritenuto non indispensabile l'esame dei predetti imputati;
con la sentenza impugnata la pena era stata ridotta, ma non si era dato conto in motivazione ne' della mancata audizione degli imputati suddetti (in altri procedimenti si era invece proceduto all'audizione del SS), ne' del mancato riconoscimento delle attenuanti speciali per i collaboratori di giustizia e si chiede a questa Corte di riconoscerle o, quanto meno, l'annullamento con rinvio in ordine al trattamento sanzionatorio. Si deduce anche la nullità ex artt. 420 ter e 420 quinquies c.p.p. in quanto il SS, pur avendo rinunciato a comparire all'udienza del 26 settembre 2011, non era stato tradotto alle successive udienze "seppure richiesto" ed era stato presente solo all'udienza in cui era stato letto il dispositivo;
si deduce, infine, la violazione dell'art. 3 Cost.. Il ricorrente è deceduto in Monza il 21 novembre 2012. come risulta dalla documentazione trasmessa dalla direzione della casa circondariale di Monza. Si impone pertanto, nei suoi confronti, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto, ai sensi dell'art. 150 c.p., per morte dell'imputato. 11. SS IA:
In appello è stata confermata la sentenza di primo grado con la quale SS IA era stata dichiarata colpevole del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2, 3 e 4 (capo B) e del delitto di cui agli artt. 110 e 81 cpv., L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 12 (capo N1), esclusa l'aggravante della L. n. 152 del 1991, art. 7, ed era stata condannata, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle residue aggravanti contestate, ritenuta la continuazione, alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione (pena base per il più grave reato al capo B anni dodici, con la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche anni dieci e dunque anni sei, mesi nove di reclusione, ridotta per il rito abbreviato di un terzo).
Con i motivi di ricorso, presentati dall'avv. DO Di Donato del foro di Napoli, si deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione al valore attribuito nella sentenza impugnata alle intercettazioni ambientali e telefoniche il cui contenuto non sarebbe chiaro;
si tratterebbe peraltro di conversazioni tra soggetti legati da rapporti di parentela, senza adeguata verifica dell'effettiva riconducibilità alla ricorrente e senza prova della loro presenza nelle autovetture in cui sono state intercettate conversazioni tra presenti;
i collaboratori, la cui attendibilità non sarebbe stata valutata adeguatamente, non avevano fornito elementi a carico del ricorrente.
Il ricorso è inammissibile per le stesse ragioni indicate nell'esaminare il comune ricorso del coimputato RC. 12. LE DO:
In appello è stata confermata la sentenza di primo grado con la quale LE DO era stato dichiarato colpevole del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2, 3 e 4 (capo B), esclusa l'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, ed era stato condannato alla pena di anni otto, mesi quattro di reclusione (pena base anni dodici, aumentata di mesi sei per la recidiva, ridotta per il rito abbreviato di un terzo).
Con il ricorso, presentato personalmente, l'imputato deduce:
1) la violazione del principio del ne bis in idem, essendo stato già giudicato nel processo "Terra bruciata" fondato sugli stessi fatti;
2) l'illogicità o contraddittorietà della motivazione in quanto gli sarebbe attribuita la "continuazione" nella gestione della piazza di spaccio, mentre da un colloquio intercettato risulterebbe che l'imputato commentava con NU TA la gestione da parte del coimputato Di AR.
È stata presentata nell'interesse del ricorrente una memoria difensiva in cui si sostiene la fondatezza dei motivi di ricorso. Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico. La censura relativa alla violazione del principio ne bis in idem è infatti formulata in modo stereotipato, senza riferimenti alla fattispecie concreta contestata e senza alcun collegamento con i passaggi della motivazione della sentenza impugnata, in cui si puntualizza che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia SE NN relative alla condotta del LE si riferivano al periodo dal settembre 2003 al 2004, in cui nella reggenza della piazza di spaccio si erano succeduti NU TA e VI IO, che VE EL aveva reso dichiarazioni convergenti e che le conversazioni intercettate, estesamente riportate nella motivazione della sentenza di primo grado legittimamente richiamata per relationem dalla Corte territoriale, confermavano ulteriormente il coinvolgimento del ricorrente nell'ambito associativo finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti nella piazza di GR NO. Quanto alle ulteriori generiche doglianze, la Corte rileva che nella motivazione della sentenza impugnata viene in particolare citata la conversazione svoltasi tra il LE e NU TA il 29 novembre 2003 all'interno della vettura dell'imputato, il quale esplicitamente riconosce di fare ancora parte della piazza di spaccio gestita all'epoca da Di AR FR.
13. OR IS CA:
In appello è stata confermata la sentenza di primo grado con la quale AL IS CA, assolta per non aver commesso il fatto dal reato contestato al capo A (art. 416 bis c.p.), era stata dichiarata colpevole del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2, 3 e 4 (capo B), esclusa l'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, ed era stata condannata, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle residue aggravanti contestate, alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione (pena base anni dodici, con la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche anni dieci e dunque anni sei, mesi nove di reclusione, ridotta per il rito abbreviato di un terzo).
Con il ricorso, presentato dall'avv. Carlo Fabbozzo del foro di Napoli, si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione della ricorrente al reato associativo sulla base di intercettazioni ambientali, da cui emergeva solo che la AL era un soggetto sprovveduto alla ricerca di denaro dopo l'arresto dei familiari;
i collaboratori SE e VE EL non avevano riferito a suo carico episodi specifici di rilevanza penale;
si contesta anche il riconoscimento dell'aggravante dell'associazione armata, non potendo avere l'imputata consapevolezza della disponibilità di armi da parte di eventuali sodali.
Il ricorso è inammissibile perché introduce, in maniera peraltro del tutto generica, questioni di fatto che rientrano nell'esclusiva competenza del giudice di merito che le ha già compiutamente valutate nella sentenza impugnata in cui si è evidenziato il ruolo non meramente passivo svolto dalla AL che, come si desumeva dalle intercettazioni dei suoi colloqui con i suoceri LO NO e RA ET, si rendeva portavoce di informazioni, ordini e "imbasciate" necessari per la sopravvivenza dell'organizzazione e si occupava, su espresso incarico del suocero detenuto, della contabilità dello spaccio. Il giudice di appello ha legittimamente richiamato per relationem le argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza di primo grado per giustificare l'affermazione di responsabilità della AL, che era stata assolta per non aver commesso il fatto dal giudice per le indagini preliminari in data 21 ottobre 2003 in ordine a due episodi di spaccio ma non era stata giudicata in ordine al reato associativo. La Corte territoriale ha evidenziato, inoltre, la portata delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia SE, esponente di spicco del clan VE (cui apparteneva anche LO NO), il quale aveva riconosciuto in fotografia la AL, aggiungendo di non aver mai avuto a che fare con la donna ma di sapere che "si occupava" di droga. Il giudice di appello ha altresì sottolineato che, secondo quanto riferito dal collaboratore di giustizia VE EL, la AL talvolta si recava "sulle palazzine a prendere le quote spettanti al marito", attività in cui con coerenza logica il giudice di primo grado aveva ravvisato un contributo non secondario al funzionamento sodalizio criminoso.
14. CA AR:
Con la sentenza di primo grado CA AR, assolto dalle imputazioni ascritte ai capi A3 e A7, era stato dichiarato colpevole dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capi V, Z, A1, A2, A4, A5,A6, A8, A9), esclusa per tutti l'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, ed era stato condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di anni cinque, mesi sei di reclusione ed Euro 38.000,00 di multa (pena base per il più grave reato al capo A8 anni sei ed Euro 30.000,00, aumentata per la recidiva ad anni sei, mesi tre ed Euro 33.000,00, aumentata per la continuazione ad anni otto, mesi tre ed Euro 57.000 - mesi tre ed Euro 3.000,00 per ciascuno degli otto reati satellite - e ridotta per il rito). Con la sentenza di appello la pena è stata rideterminata in anni cinque, giorni venti di reclusione ed Euro 26.000,00 di multa. Con il ricorso, presentato dall'avv. Raffaele Leone del foro di Napoli, si deduce l'omessa o manifesta illogicità della motivazione sia in ordine all'interpretazione delle intercettazioni telefoniche, sia alle censure relative alla violazione del principio del ne bis in idem parziale in relazione ad una vicenda ancora sub indice dinanzi alla sezione distaccata di Frattamaggiore del Tribunale di Napoli, sia ai motivi di gravame relativi alla rideterminazione della pena e alla comparazione delle attenuanti.
Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico. Le censure sono infatti formulate in modo stereotipato e assertivo, senza riferimenti alla fattispecie concreta e senza alcun collegamento con i passaggi della motivazione della sentenza impugnata, risolvendosi in una serie di doglianze prive di contenuto specifico che non consentono il controllo di legittimità. Le censure relative alla pretesa genericità della sentenza impugnata sono quindi a loro volta superficiali e prive di concretezza, pur avendo la Corte territoriale compiuto un'approfondita e puntuale disamina del contenuto delle conversazioni intercettate (ff. 306-311), sulle quali era fondata l'affermazione di responsabilità del CA in ordine ai plurimi episodi di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti ascritti, e ridotto sensibilmente la pena, negando tuttavia il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per le condivise ragioni esposte nella motivazione della sentenza di primo grado espressamente richiamata sul punto. 15. NU TA:
In appello è stata confermata la sentenza di primo grado con la quale NU TA, era stata dichiarata colpevole del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2, 3 e 4 (capo B) e del delitto di cui agli artt. 110 e 81 c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14 (capo L) ed era stata condannata, ritenuta la continuazione, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni undici, mesi quattro di reclusione (pena base anni ventiquattro, aumentata ex D.L. n. 152 del 1991, art.
7 - nel limite dell'art. 63 c.p., comma 4 per le aggravanti del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e non per la recidiva che non è ad effetto speciale dovendosi applicare il più favorevole regime previdente - ad anni ventiquattro e mesi sei, ridotta per le circostanze attenuanti generiche ad anni sedici, mesi sei, aumentata per la continuazione al capo L ad anni diciassette, ridotta per il rito abbreviato di un terzo). Con il ricorso, presentato personalmente, l'imputata deduce:
1) la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'art. 268 c.p.p., comma 3 e l'erronea applicazione di legge in quanto le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate erano avvenute in locali diversi da quelli della Procura della Repubblica in assenza o insufficienza della motivazione, con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni;
2) la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 non essendo stato individuato il ruolo svolto nell'ambito della compagine associativa dalla ricorrente e non sussistendo nemmeno i presupposti dell'associazione criminosa contestata, potendosi dalle conversazioni intercettate desumere al massimo il concorso di persone nel reato di spaccio di sostanze stupefacenti e non emergendo elementi significativi in ordine al perseguimento di un fine comune tra la ricorrente e i suoi fornitori;
3) la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e, comunque, in ordine alla consapevolezza da parte della ricorrente che l'organizzazione criminosa agisse con modalità mafiose;
4) la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è del tutto generico perché reiterativo di analoga doglianza, motivatamente disattesa dalla Corte territoriale. Nella motivazione della sentenza impugnata infatti si legge: "...Le doglianze espresse dal difensore circa l'inutilizzabilità delle intercettazioni riversate in atti sono infondate. La difesa assume, genericamente, che tutte le conversazioni captate nell'ambito del presente giudizio sono inutilizzabili perché i decreti autorizzativi non sono motivati e non sono adeguatamente indicate le ragioni della scelta di effettuare l'attività di captazione presso una sede diversa dai locali della procura. Tali circostanze non risultano dalla lettura dei provvedimenti autorizzativi, come ha osservato pure il giudice dell'udienza preliminare alle pagine 38 e ss. dell'appellata sentenza, al cui contenuto si rinvia. Pertanto l'eccezione sollevata dalla difesa deve essere respinta". La ricorrente si è limitata a riproporre l'eccezione, senza aggiungere alcun elemento di concretezza alla censura. Il secondo motivo è generico essendo le doglianze manifestate in forma assolutamente astratta senza prendere in considerazione l'ampio spazio riservato nella motivazione della sentenza impugnata - sia nella parte generale (ff.86-97) che nell'esame dell'appello (ff.313 - 316) - al coinvolgimento diretto della ricorrente nella gestione della piazza di spaccio di GR NO, unitamente a D'AN AL e a GI ZO, e al nutrito compendio probatorio a suo carico costituito dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia VE EL e SE TO e, soprattutto, dalle innumerevoli conversazioni intercettate che la riguardano. Emblematicamente, tra le conversazioni intercettate, la Corte territoriale ha evidenziato quella di NU TA con il padre NU EL del 28 ottobre 2003 da cui risultava che la ricorrente "...aveva mansioni di organizzatrice dell'associazione, con compiti di direzione della piazza di spaccio;
che la stessa era in contatto con i vertici dell'associazione dei ER a cui portava personalmente la "quota" dovuta per la gestione della piazza di spaccio;
che ai suoi ordini si muoveva un esercito di piccoli spacciatori in numero superiore a dieci;
che l'associazione era armata;
che nella piazza di GR NO l'attività dello spaccio era incessante".
Il terzo motivo è generico e, comunque, manifestamente infondato. La Corte non può che richiamare quanto esposto nell'esaminare l'analogo motivo del coimputato GI ZO.
Il quarto motivo è manifestamente infondato, essendo state le circostanze attenuanti generiche già riconosciute dal giudice di primo grado.
16. ER IO cl. 1952;
In appello è stata confermata la sentenza di primo grado con la quale ER IO cl. 1952 era stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi A (art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5 e art. 8 c.p., quale promotore) e B (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, quale promotore) ed era stato condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di anni venti di reclusione (pena base per il più grave reato al capo B anni 24, aumentata ex D.L. n. 152 del 1991, art. 7 nei limiti di cui all'art. 63 c.p., comma 4 ad anni 29, aumentata per la continuazione ad anni 30, ridotta di un terzo per il rito). Con il ricorso, presentato dall'avv. Cesare Placanica, si deduce:
1) la violazione di legge in relazione all'art. 416 bis c.p. e la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione essendo stata trascurata nella sentenza impugnata l'analisi delle condotte in concreto contestate;
la sentenza - fondata sulle conversazioni, telefoniche e tra presenti, intercettate, sulle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, sul contenuto di sentenze passate in giudicato attestanti la preesistenza in GR NO, Sant'AN e paesi limitrofi del clan VE e del clan ER, sull'operatività in epoche precedente a quella in contestazione di un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti nelle palazzine del parco ICE di GR NO - ometterebbe di dimostrare la sussistenza di un"associazione caratterizzata dai requisiti dell'assoggettamento e dell'omertà negli anni 2003-05 e il contributo del ricorrente;
irrilevanti sarebbero le "frequentazioni mafiose" (sentenza Sezioni Unite Mannino) e confusa sarebbe l'analisi nella motivazione circa la coesistenza delle due associazioni (art. 416 bis c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74); nella conversazione intercettata in carcere in data 17 giugno 2003 tra LO NO (clan VE), detenuto, e la UO AL IS CA sostanzialmente si esclude la forza intimidatrice del clan ER, che nella ricostruzione accusatoria contendeva all'altro clan il controllo della piazza di spaccio della droga;
al ricorrente non erano contestati specifici atti di intimidazione o violenza e nemmeno dalle dichiarazioni dei coimputati si evinceva la sua compenetrazione nell'organizzazione del sodalizio;
2) la violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in quanto i collaboratori di giustizia non avevano attribuito al ricorrente alcun ruolo specifico nell'ambito dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti e la sola affiliazione mafiosa, se sussistente, non sarebbe stata sufficiente a dimostrare anche la partecipazione all'associazione ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74; del resto la semplice corresponsione di una quota fissa, peraltro esigua rispetto al "volume di affari" della piazza di spaccio, all'associazione camorristica non avrebbe potuto comportare automaticamente la responsabilità degli affiliati a quest'ultima associazione in ordine al traffico di sostanze stupefacenti;
ne' nella condotta del ricorrente sarebbero ravvisabili facta concludentia o, comunque, l'impegno permanente volto alla realizzazione dei fini dell'associazione ex art. 74 D.P.R. cit.; sul punto le dichiarazioni dei collaboratori LA, SE, TA e VE EL sarebbero generiche;
le intercettazioni non erano riferibili al ricorrente e riguardavano solo la quota mensile (5.000,00 Euro) di spettanza del clan ER, che non riforniva di droga gli spacciatori ma si limitava a percepire solo una sorta di "pizzo":
3) la violazione di legge in relazione all'art. 416 bis c.p., comma 2, e D.P.R. n. 309 del 1990, 74, comma 1 e la mancanza,
contraddittorietà e illogicità della motivazione circa il ruolo di promotore, dirigente e organizzatore dei due sodalizi attribuito al ricorrente, senza l'individuazione delle funzioni in concreto esercitate e solo sulla scorta del cognome e della "fama"; anzi emergerebbe il disinteresse del ricorrente alle vicende di GR NO e la mancanza di un suo potere decisionale, ne' sarebbe sufficiente a configurare le aggravanti in questione il rispetto dimostrato nei suoi riguardi, nelle conversazioni intercettate, dagli interlocutori;
4) la violazione di legge in relazione all'art. 416 bis c.p., comma 4, al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 3 e 4 e al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e la mancanza, contraddittorietà e illogicità
della motivazione quanto all'associazione armata;
il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4 presuppone l'esistenza di un vero e proprio armamentario a disposizione degli aderenti al sodalizio;
l'art. 416 bis c.p. richiede una disponibilità di armi costante, e non in relazione ai singoli episodi, ed è inoltre configurabile solo per il compartecipe che di tale disponibilità sia consapevole;
la motivazione sul punto sarebbe del tutto generica, così come sul numero delle aggravanti superiore a dieci;
non sussisterebbe l'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, la cui stessa contestazione sarebbe del tutto generica;
5) la violazione di legge in relazione all'art. 2 c.p. e la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in quanto gli elementi a sostegno della responsabilità del ricorrente sarebbero tutti risalenti all'anno 2004 e si sarebbe quindi dovuto applicare il trattamento sanzionatorio dell'art. 416 bis c.p. vigente prima dell'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005; comunque in caso di dubbio si sarebbe dovuto fare applicazione della legge più favorevole;
ER è stato detenuto dal 5 aprile 2005 al 14 febbraio 2008 e non era stato positivamente accertato che durante lo stato di detenzione avesse continuato ad esercitare il ruolo di vertice nell'ambito dell'associazione criminosa. Con il ricorso presentato dall'avv. Claudio Davino si deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1 e dell'art. 416 bis c.p., comma 2 e, inoltre, la violazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione alla valutazione dell'attendibilità
intrinseca ed estrinseca delle chiamate in correità; l'ampio richiamo per relationem della sentenza di primo grado non sarebbe giustificato non avendo il giudice di appello tenuto conto delle specifiche censure difensive, ne' fornito una corretta interpretazione degli elementi a sua disposizione, esaminati solo superficialmente, così pervenendo alla condanna sulla base di un accertamento non sostenuto dalla certezza razionale;
i fatti oggetto del presente processo sarebbero l'evoluzione di quelli oggetto della sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 21 ottobre 2003, che riconosceva l'esistenza di un'autonoma associazione organizzata per la gestione della piazza di spaccio nel rione ICE di GR NO e la responsabilità, in particolare, di LO NO e della moglie RA ET i quali, come emergeva dalla conversazione intercettata nella sala colloqui della casa circondariale Poggioreale il 17 giugno 2003, continuavano la loro illecita attività nonostante lo stato di detenzione, cercando di fronteggiare il sopravvento assunto da NU EL, coadiuvato dalla figlia SO TA, dal TE GI ZO e da D'AN AL (figliastro di LO) finché NU TA non era stata sostituita, dopo la scarcerazione, da Di AR FR;
secondo i giudici di merito, la gestione della piazza di spaccio era stata tenuta nell'interesse di clan camorristici, in particolare del clan ER di Sant'AN cui spettava una quota fissa dei proventi dello spaccio;
la difesa aveva tuttavia rappresentato alla Corte territoriale che dalle intercettazioni telefoniche e ambientali non risultava alcuna ingerenza di ER 'o furnaro nella gestione della piazza, ne' nel periodo in cui se ne era occupato LO ne' in quello in cui si erano succeduti NU e Di AR;
sul punto le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata non sarebbero adeguate e coerenti;
le dichiarazioni di SE NN e VE EL, secondo la Corte territoriale, troverebbero riscontro in una conversazione intercettata il 23 gennaio 2004 nella vettura di De LU tra quest'ultimo e il ricorrente, ma si tratterebbe di un falso riscontro;
il contenuto di alcune conversazioni intercettate, ritenute rilevanti in sede di merito, non comproverebbe l'interessamento e l'intervento del ricorrente nella direzione della gestione della piazza;
illogica sarebbe la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Marsella (de relato) e VE EL;
non sarebbe stata valutata l'attendibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia, i quali avrebbero reso dichiarazioni non convergenti ne' specifiche;
non sarebbero stati indicati specifici elementi di riscontro individualizzante.
Con i motivi nuovi, depositati in data 11 giugno 2013 e sottoscritti dagli avv.ti Gianzie e Placanica vengono ribadite, in forma sintetica, le doglianze formulate con i due ricorsi. Quanto al ricorso presentato dall'avv. Placanica la Corte osserva quanto segue.
Il ricorso ripropone gran parte dei motivi di appello ai quali nella motivazione della sentenza impugnata è stata data adeguata risposta, esaustiva in fatto e corretta in diritto.
In particolare, quanto al primo e al secondo motivo riguardanti i due reati associativi contestati ai capo A e B, nella motivazione della sentenza impugnata si è dato conto non solo della storica esistenza, fin dagli anni 80, del clan ER nella zona di San'AN, GR NO, Calandrino e comuni limitrofi (ff.781 ss. della motivazione della sentenza di primo grado, richiamata per relationem) - desunta dalle sentenze passate in giudicato che dimostravano la compresenza sul territorio di due organizzazioni camorristiche, l'una denominata clan VE e l'altra denominata clan ER - ma anche dell'accertata ingerenza del clan ER, nel periodo di crisi del clan VE i cui esponenti di spicco erano detenuti, nell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti nella piazza di GR NO che era uno dei settori illeciti di cui l'organizzazione si occupava. Dalle numerosissime conversazioni intercettate - tra le quali particolarmente significativa il giudice di appello riteneva quella tra NU EL, che del clan ER poteva considerarsi un affiliato, il suo stretto collaboratore De LU GI e la figlia NU TA - si è desunto che si trattava "di un'organizzazione molto potente, dedita alle attività di estorsione ed al traffico di sostanze stupefacenti, dotata di uomini, mezzi e armi, di cui fanno parte con ruolo di capi e dirigenti ER CE detto il Negus, ER IO classe 1952 detto 'o furnaro, ER IO classe 1960 detto EL, ZZ NZ detto l'elettrauto (si vedano a questo proposito le dichiarazioni del collaboratore RA AN riportate in nota, dal giudice dell'udienza preliminare, a pagina 86 della sentenza)". La Corte territoriale ha puntualmente evidenziato le numerosissime conversazioni intercettate da cui risultava la forza e la vitalita' del clan ER nel periodo in contestazione (ff. 80 ss.; f.330), attribuendo particolare rilievo al colloquio tra De LU GI, stretto collaboratore di NU EL, e TA DO in cui il primo descriveva in maniera eloquente la potenza del clan ER da lui direttamente constatata allorché si era recato da 'o fornaro a Sant'AN. Da altre intercettazioni e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia SE NN e VE EL risultavano, inoltre, il diretto coinvolgimento del clan ER nell'attivita' della piazza di spaccio di GR NO e il ruolo di collegamento svolto da AL IS CA, nel periodo in cui il suocero LO NO era detenuto, con esponenti di spicco del clan al quale veniva versata la contribuzione periodica per conto del LO prima da D'AN NI, poi da D'AN AL, poi da NU EL (ff. 81, 82; ff. 327,328 sentenza impugnata).
Il clan ER nelle persone di 'o fornaio (ER IO cl. 1952) e EL (ER IO cl. 1960) aveva assunto il pieno controllo dell'organizzazione delineata al capo B "sia tenendosi pronti ad intervenire con uomini e mezzi, in caso di attacchi esterni (come dimostra la conversazione n. 8 del 28 ottobre 2003), sia scegliendo direttamente i gestori della piazza o manifestando il loro consenso ai vari cambi di guardia nella gestione della piazza" (a questo proposito si citano le dichiarazioni del collaboratore di giustizia SE NN, la conversazione intercettata il 23 gennaio 2004 tra De LU e "don IO", identificato in 'o fornaio con il quale il De LU aveva avuto precedenti incontri, per proporgli il figlio del LO quale nuovo gestore della piazza di spaccio, la conversazione tra lo stesso De LU e TA FR del 12 gennaio 2004 in cui il De LU ammetteva di essersi recato da 'o fornaio per parlare della "guerra" che agitava la piazza).
Il terzo motivo e' infondato.
Il ruolo di promozione e direzione svolto dal ricorrente e' adeguatamente delineato nella motivazione della sentenza impugnata con riferimento al contenuto delle conversazioni intercettate e alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia SE NN e attraverso l'ampio e legittimo richiamo alla sentenza di primo grado, che sul punto si sofferma specificamente (ff. 790, 791;
ff.218, 223 e ss.) per arrivare alla conclusione che ER IO detto 'o fornaio era l'esponente del clan ER ripetutamente contattato da NU TA durante la sua gestione, da De LU nel periodo critico della gestione del Di AR, dal GI all'inizio della sua gestione e che gli era attribuita "la delega che si esprime in una pluralita' di attivita' tipiche della dirigenza contestata: assegnazione del gestore (NU), autorizzazione ai cambi dei dirigenti operanti sulla piazza (NU TA, Di AR, GI, D'AN), ricezione della quota di profitto" (f.244 sentenza primo grado).
Il quarto motivo è infondato.
Il giudice di appello ha fornito adeguata motivazione, per le ragioni indicate nell'esaminare l'analoga doglianza di altri ricorrenti, circa la sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata ed anche nella motivazione della sentenza di primo grado (ff.340-344) viene riservato ampio spazio ai numerosi elementi, tratti principalmente dal contenuto delle intercettazioni, circa la disponibilità di armi da parte di tutti coloro che rivestivano nell'ambito associativo ruoli di organizzazione e gestione, armi disponibili anche al fine di risolvere i conflitti interni all'associazione. Quanto all'aggravante del numero di associati superiori a dieci è stata fornita ugualmente motivazione adeguata e giuridicamente corretta (ff. 105,106 motivazione della sentenza di appello e ff.339-340 motivazione della sentenza di primo grado). Quanto infine all'aggravante prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7 il giudice di appello ha legittimamente richiamato le osservazioni svolte dal giudice di primo grado (ff.331 ss. in generale e, con specifico riferimento alla posizione di ER IO cl. 1952, a f. 339) il quale aveva rilevato, con argomentazioni del tutto logiche, che "...il suo coinvolgimento come dirigente e referente per il proprio clan della piazza di spaccio del rione Ice Snei nel periodo della gestione NU comprova la sussistenza dell'aggravante dell'art. 7 nelle due forme. Quella di agevolare il clan omonimo, in quanto è evidente che la gestione condizionata al versamento di una quota di denaro mensile nella misura di 5.000 Euro risulti funzionale agli interessi del clan di appartenenza, del quale ER è dirigente;
per altro verso, anche le modalità operative attraverso le quali è stato commesso il delitto contestato al capo B, vale a dire a seguito di una imposizione conseguente alla crisi del clan Aversano, esprimono proprio la modalità di azione tipica delle associazioni ex art. 416 bis c.p.: il controllo del territorio, l'esazione su qualunque fonte di reddito, lecita o illecita, che SE figurativamente chiama la camorra, l'ottenere la gestione ed il controllo economico di tali attività...". A fronte di tale motivazione, argomentata ed esaustiva, le doglianze difensive risultano generiche.
Il quinto motivo è infondato.
Anche in ordine alla rigetto della richiesta di applicazione del trattamento sanzionatorio anteriore all'introduzione della L. n. 251 del 2005 la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione osservando che il ruolo verticistico ricoperto dal ricorrente, in mancanza di gesti significativi di allontanamento dal sodalizio, induceva ad escludere che con la detenzione fossero intervenute la dissociazione o la cessazione della permanenza del vincolo associativo. In tema di associazione per delinquere, il sopravvenuto stato detentivo di un soggetto non determina infatti la necessaria ed automatica cessazione della partecipazione al sodalizio, atteso che la perdurante appartenenza al gruppo di persona della quale sia provata l'affiliazione può essere correttamente ritenuta in qualunque momento ove manchi la notizia di una sua intervenuta dissociazione (Cass. sez. 2, 22 marzo 2011 n. 17100, Curtopelle e altri). Correttamente il giudice di appello ha rilevato che in determinati contesti delinquenziali, i periodi di detenzione sono accettati dai sodali come prevedibili eventualità le quali, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo e alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non fanno cessare la disponibilità a riassumere un ruolo attivo non appena venga meno il forzato impedimento (Cass. sez. 4, 7 dicembre 2005 n. 2893, Attolico). Nel ricorso nessun elemento concreto viene evidenziato circa un'eventuale dissociazione del ricorrente che avrebbe avuto, in considerazione del ruolo di vertice ricoperto nell'ambito associativo, una particolare rilevanza. Va ribadito peraltro che nel reato di associazione per delinquere di stampo mafioso il vincolo associativo tra il singolo e l'organizzazione si instaura nella prospettiva di una futura permanenza in essa a tempo indeterminato e si protrae sino allo scioglimento della consorteria, potendo essere significativo della cessazione del carattere permanente del reato soltanto l'avvenuto recesso volontario, che, come ogni altra ipotesi di dismissione della qualità di partecipe, deve essere accertato caso per caso in virtù di condotta esplicita, coerente e univoca e non in base a elementi indiziari di incerta valenza (Cass. sez. 2, 15 marzo 2012 n. 25311, Modica e altri;
sez. 5, 21 maggio 1998 n. 3089, Caruana, sez. 6, 23 gennaio 2002 n. 21174, Mannino). Il giudice di appello ha pertanto correttamente escluso che la privazione della libertà personale possa in astratto costituire un ostacolo insuperabile al mantenimento del vincolo associativo, conformandosi ad un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità ed anche recentemente riaffermato (Cass. Sez. 2, 22 marzo 2011 n. 17100, Curtopelle;
sez. 4, 7 dicembre 2005 n. 2893, Attolico;
sez. 6, 17 gennaio 2003 n. 6262, Agate). Quanto al ricorso dell'avv. Davino la Corte osserva che sostanzialmente si propone, in forma estremamente analitica e impegnativa, una diversa lettura degli elementi di fatto, in particolare del contenuto delle conversazioni intercettate, posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito ed è inammissibile in questa sede, essendo stato comunque l'obbligo di motivazione esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità. La Corte non può che ribadire quanto detto nell'esaminare i primi due motivi dell'altro ricorso presentato nell'interesse del ER circa l'esaustività della motivazione della sentenza impugnata - che va letta unitamente a quella di primo grado di segno conforme, con la quale si integra - in ordine sia alla partecipazione del ricorrente ai delitti associativi contestati ai capi A e B, sia al ruolo di promotore, dirigente e organizzatore dallo stesso svolto in entrambi i sodalizi. Del resto l'indagine sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30-4-1997 n. 6402, Dessimone). Quanto alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, le doglianze risultano generiche mentre nella motivazione della sentenza impugnata le dichiarazioni del SE (sul punto delle chiamate in correità il giudice di primo grado si era estesamente soffermato a ff.45-55 della sentenza di primo grado) risultano essere state valutate nel rispetto dei principi giurisprudenziali enunciati da questa Corte, anche nella recente sentenza delle Sezioni Unite n. 20804 del 29 novembre 2012, Aquilina e altri, in cui si è puntualizzato che nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192 c.p.p., comma 3, alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale.
17. ER IO cl. 1960;
In primo grado ER IO cl. 1960 era stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 416 bis c.p. (capo A), con condotta permanente, ed era stato condannato alla pena di anni dieci, mesi otto di reclusione (pena base anni dodici, aumentata per la recidiva ex art. 99 c.p., commi 3 e 4, ad anni sedici, ridotta di un terzo per il rito) ed era stato assolto dal reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2, 3, 4 (capo B, organizzatore e promotore) per non aver commesso il fatto.
All'esito del giudizio di appello il ER è stato condannato, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, anche in ordine al reato ascritto al capo B e, ritenuta la continuazione con il capo A e con i fatti di cui alla pregressa sentenza di condanna della Corte di appello di Napoli in data 15 dicembre 2006, divenuta irrevocabile il 30 gennaio 2007, la pena complessiva è rideterminata in anni ventidue di reclusione (pena base per il più grave reato al capo B anni ventiquattro, aumentata ex D.L. n. 152 del 1991, art. 7 nei limiti dell'art. 63 c.p., n. 4 ad anni ventinove, ulteriormente aumentata per la continuazione per il reato al capo A ad anni trenta, ridotta per il rito ad anni venti e aumentata per la continuazione esterna di due anni, mesi tre, ridotta infine di un terzo per il rito).
Con il ricorso, presentato dall'avv. NI Cappuccio, si deduce:
con riferimento al capo A:
1) "violazione/erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p., ritenuta pur in carenza dei requisiti di tipicità; violazione della legge processuale con riferimento all'art. 192 c.p.p., comma 1 e art. 546 c.p.p. per mancata valorizzazione in decisione di tutti gli elementi probatori (anche di segno negativo), acquisiti in atti e per la dichiarata utilizzazione (f.342 sentenza) della regola probatoria secondo la quale - stante la presenza in atti di sentenze inerenti periodi pregressi e contributi dichiarativi di collaboratori di giustizia che riferiscono su fatti passati e pacificamente fuori contestazione (ff. 341-342 sentenza) - sarebbe sufficiente alla statuizione di colpevolezza il "desumere la perduranza di accordi simili a quelli stabiliti in precedenza", così trasferendosi la massima secondo cui id quod plerumque accidit dal piano causale a quello fattuale, per inferirne (non la prova del nesso eziologico, ma) la prova dell'esistenza del fatto illecito in contestazione;
violazione della legge processuale prevista a pena di nullità, in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. c), per omessa delibazione sulle deduzioni difensive formulate con l'appello; vizio di motivazione sub specie della carenza, illogicità manifesta e contraddittorietà, per aver omesso di registrare la significatività probatoria della totale assenza di contatti e relazioni tra il ricorrente, ritenuto capo e promotore dell'associazione, ed alcuno dei numerosi associati (trattandosi di elemento assurto a paradigma sintomatica della sussistenza del vincolo tipico), e per la vistosa incongruenza rappresentata dal mancato coinvolgimento ex art. 110 c.p. del ricorrente nelle pur numerose (capi B2, I, L, N, N 1, S, S 1, S2, S3, S4, S5, A21) ipotesi di reati-scopo (trattandosi di elemento anch'esso assurto a paradigma probatorio sintomatico della fattispecie in contestazione) invece contestate a presunti sodali e ritenute in sentenza, nonché sub specie del travisamento della prova (segnatamente delle trascrizioni delle conversazioni valorizzate in sentenza n. 1884 del 17 febbraio 2004 a f.343, n.2303 dell'8 marzo 2004 a f. 344, n. 444 del 1 aprile 2004 a f. 346, n. 330 del 6 aprile 2004 a f.346, con riserva di successiva produzione in copia) in ordine alla ricorrenza degli elementi di tipicità della fattispecie contestata, con riferimento alla estensione della prova in danno dell'odierni ricorrente in ragione di espressione plurali colte in sede di captazioni telefoniche ed ambientali tra soggetti terzi "con riferimento alla prova a carico del ricorrente, desunta dalle espressioni al plurale colte in sede di captazioni telefoniche e ambientali tra soggetti terzi";
2) "violazione/erronea applicazione della legge processuale penale, con riferimento alla disposizione di cui all'art. 649 c.p.p., in relazione alla omessa dichiarazione di improcedibilità per violazione del principio del ne bis in idem, tenuto conto che la contestazione di cui al capo A veniva elevata con riferimento agli anni 2003, 2004 e 2005, con condotta perdurante, e che - pur rilevando la Corte territoriale l'assenza di comportamenti del ricorrente successivi all'anno 2004 - non veniva conseguentemente rilevata la ostatività ad un secondo giudizio nella sentenza, prodotta in atti, con la quale il G.I.P. di Napoli, in data 21 dicembre 2005 (data alla quale deve, ex lege, ricondursi la cessazione della permanenza, salva la emersione di elementi fattuali in grado di retrodatare il termine), aveva condannato l'odierno ricorrente per identica contestazione;
vizio di motivazione, anche sub specie del travisamento della prova (segnatamente della sentenza G.I.P. 21 dicembre 2005, con riserva di successiva produzione in copia), in ordine alla censura ritualmente dedotta in sede di gravame";
3) "violazione/erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 2 c.p., in relazione alla ritenuta applicabilità del regime sanzionatorio inasprito ex L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 1, nonostante la sentenza non evidenzi alcuna espressione comportamentale sintomatica della persistenza del vincolo in epoca successiva al 2004; nullità della sentenza ex art. 178 c.p.p., lett. c) per elusione del contraddittorio in ragione della mancata rilevazione della censura ritualmente proposta, in argomento, in occasione della predisposizione dei motivi di appello, ed aggirata attraverso il rinvio alle osservazioni del primo giudice, del tutto ignorando che esse erano state oggetto di puntuale critica;
carenza di motivazione sul punto".
Con riferimento al capo B.
4) "violazione della legge processuale prevista a pena di inammissibilità con riferimento alla disposizione di cui all'art. 591 c.p.p., comma 4 in rapporto all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett.
c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) per mancata declaratoria di inammissibilità - in parte qua - del gravame interposto dal pubblico ministero (per il quale è riserva di successivo deposito) per assoluta genericità e mancata indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta;
nullità della sentenza ex art. 178 c.p.p., lett. c) per totale obliterazione delle note difensive - riprese peraltro in sede di discussione - depositate all'attenzione della Corte territoriale sul punto e nemmeno menzionate in sentenza";
5) "violazione/erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, ritenuta pur in carenza dei requisiti di tipicità; violazione della legge processuale con riferimento all'art. 192 c.p.p., comma 1 e art. 546 c.p.p. per mancata valorizzazione in decisione di tutti gli elementi probatori (anche di segno negativo), acquisiti in atti e per la dichiarata utilizzazione (f.342) della regola probatoria secondo la quale - stante la presenza in atti di sentenze inerenti periodi pregressi e contributi dichiarativi di collaboratori di giustizia che riferiscono su fatti passati e pacificamente fuori contestazione (ff. 341 - 342 sentenza) - sarebbe sufficiente alla statuizione di colpevolezza il "desumere la perduranza di accordi simili a quelli stabiliti in precedenza", anche qui trasferendosi la massima secondo cui id quod plerumque accidit dal piano causale a quello fattuale, per inferirne (non la prova del nesso eziologico, ma) la prova dell'esistenza del fatto illecito in contestazione;
vizio di motivazione sub specie della carenza, illogicità manifesta e contraddittorietà, per aver omesso di registrare la significatività probatoria della totale assenza di prova di contatti e relazioni tra il ricorrente, ritenuto capo e promotore dell'associazione, ed alcuno dei numerosi associati (trattandosi di elemento assurto a paradigma sintomatica della sussistenza del vincolo tipico), e per la vistosa incongruenza rappresentata dal mancato coinvolgimento ex art. 110 c.p. del ricorrente nelle pur numerose ipotesi di reati ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (trattandosi di elemento anch'esso assurto a paradigma probatorio sintomatico della fattispecie in contestazione) invece contestate e ritenute in sentenza, nonché sub specie del travisamento della prova (segnatamente della trascrizione della conversazione ambientale progr. n. 8 del 28 ottobre 2003) in ordine alla ricorrenza degli elementi di tipicità della fattispecie contestata, con riferimento alla estensione della prova in danno dell'odierno ricorrente in ragione della interpretazione di espressioni colte in sede di captazione tra soggetti terzi, omettendo peraltro la motivazione rafforzata che pure si imponeva in ragione della necessità di superare e ribaltare precedente decisione, adeguatamente motivata, assolutoria del primo giudice".
Sono stati depositati in data 6 giugno 2013 nell'interesse del ricorrente note difensive e motivi aggiunti cui è allegata copia delle note difensive depositate in appello, si ribadisce la censura relativa alla mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello del pubblico ministero e al travisamento della prova quanto alla condanna in appello in ordine al reato associativo, dal quale il ER era stato assolto in primo grado;
si deduce, infine, la violazione del principio di legalità della pena che, benché non dedotto con i motivi del ricorso principale, la Corte avrebbe potuto rilevare di ufficio;
si sostiene, in particolare, che la Corte territoriale avrebbe fatto erronea applicazione dell'art. 78 c.p., comma 1, n. 1 e dell'art. 442 c.p.p., comma 2 per aver effettuato la riduzione di un terzo per il rito abbreviato prima di determinare l'aumento di pena per la continuazione "esterna" con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 15 dicembre 2006, irrevocabile il 30 gennaio 2007, mentre la riduzione ex art. 442 c.p.p. avrebbe dovuto essere effettuata sulla pena per il reato più
grave, con gli aumenti di pena per la continuazione che, ai sensi dell'art. 78 c.p., comma 1, n. 1, non avrebbero potuto superarela pena complessiva di trenta anni di reclusione.
Il ricorso è fondato unicamente in relazione alla censura, formulata nei motivi aggiunti, che riguarda la determinazione della pena, la quale va ridotta ad anni venti di reclusione, e va rigettato nel resto.
Quanto ai motivi relativi al capo A la Corte osserva quanto segue. Il primo e il quinto motivo sono infondati avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato il ritenuto coinvolgimento dell'imputato nei reati associativi contestati ai capi A e B, con ruolo di organizzatore, anche a far data dall'anno 2003 e quindi oltre il periodo (fino a novembre 2002, risultante dalla contestazione) oggetto della sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 15 dicembre 2006, irrevocabile il 30 gennaio 2007, con la quale il ER era stato condannato quale promotore e organizzatore del clan ER. Il giudice di appello ha legittimamente richiamato la motivazione del giudice di primo grado che a ff. 792 ss. aveva specificamente esaminato la posizione del ricorrente con riferimento alla sua perdurante appartenenza al clan ER, emergente dalle intercettazioni in cui venivano accomunati il ricorrente e 'o fornaio quali soggetti, tra loro interscambiabili e aventi posizione paritaria, ai vertici del sodalizio camorristico (conversazione 25 novembre 2003 tra NU TA e Di AR FR;
conversazioni 6 e 11 gennaio 2004 tra De LU GI e TA DO;
conversazione n.8 del 28 ottobre 2003 tra NU TA e il padre, in cui si parla specificamente di EL come soggetto che doveva intervenire a seguito della scarcerazione del Di AR). Pur riconoscendo che gli episodi narrati dal collaboratore di giustizia SE si riferivano a periodi fuori contestazione, la Corte territoriale ha evidenziato, a confutazione delle censure difensive, che il contributo conoscitivo dei collaboratori relativo all'attivita' delinquenziale svolta da EL, identificato come soggetto posto al vertice del gruppo indicato come "i ER di Sant'AN" era valido per il periodo contestato nel presente procedimento (in particolare nella motivazione si citano le conversazioni in data 17 febbraio 2004 e in data 8 marzo 2004, in cui lo stesso collaboratore SE era uno degli interlocutori) e trovava conferma nelle conversazioni n. 444 e n.330, rispettivamente del 1 e del 6 gennaio 2004, tra De LU GI e TA DO i quali espressamente si erano riferiti all'allora attuale posizione paritaria nella spartizione dei proventi da parte dei dirigenti del clan ER (tra cui EL). Nella motivazione della sentenza impugnata sono state quindi riesaminate le conversazioni intercettate oggetto dei rilievi difensivi, di cui è stata data un'interpretazione coordinata e logicamente coerente con specifico e inequivocabile riferimento al dato temporale contenuto nella contestazione. Quanto, in particolare, alla partecipazione all'associazione contestata al capo B, da cui il ricorrente in primo grado era stato assolto, il giudice di appello ha efficacemente contrastato la conclusione cui era pervenuto il giudice di primo grado, mettendo in luce le conversazioni da cui risultava l'effettivo coinvolgimento, anche nell'associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti nella piazza di GR NO, di EL, indicato nella conversazione n.8 del 28 ottobre 2003 come colui che doveva ricevere la "quota" della piazza e doveva intervenire manu militari in caso di attacchi. Quanto all'assenza di contatti e relazioni tra il ricorrente, ritenuto capo e promotore dell'associazione, e i numerosi associati e all'incongruenza rappresentata dal mancato coinvolgimento del ricorrente nei reati scopo contestati ai presunti sodali, la Corte osserva che, in tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia (Cass. sez. 5, 15 novembre 2012 n. 8033, Barbetta), quali, come nel caso di specie, l'autorizzazione al reclutamento dei gestori della piazza di spaccio, le forme organizzative utilizzate per la riscossione degli introiti, la "protezione" offerta a coloro che in prima persona svolgevano attività di spaccio.
Il secondo motivo è infondato.
Nella motivazione della sentenza impugnata non si è lapidariamente affermato, come sostenuto dal ricorrente, che la condotta oggetto della sentenza del giudice dell'udienza preliminare si era protratta fino all'anno 2002. La Corte territoriale ha invece puntualizzato che la sentenza passata in giudicato riguarda un periodo diverso da quello in contestazione, essendosi la condotta ivi giudicata protrattasi fino al 2002. Nella motivazione della sentenza di primo grado è inoltre specificato (f.800) che la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 21 dicembre 2005 era relativa a fatti commessi "fino al novembre 2002". La Corte osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'identità del fatto che rileva ai fini dell'operatività del principio del "ne bis in idem", non sussiste con riguardo ad uno stesso reato permanente contestato in relazione a periodi diversi, anche se parzialmente sovrapposti, poiché in tal caso il fatto, pur essendo naturalisticamente unico, risulta giuridicamente scomponibile in due fatti diversi in considerazione delle diverse circostanze di tempo (Cass. sez. 2, 12 luglio 2011 n. 33838, Blandina;
sez. 5, 9 dicembre 2010 n. 4554, Cambria Scimone;
sez. 5, 1 luglio 2010 n. 28548, Carbognasi;
Sez.Un. 28 giugno 2005 n. 34655, P.G. in proc. Donati). Il terzo motivo è del pari infondato.
Nella motivazione della sentenza impugnata è legittimamente richiamata - quanto alla dedotta mancanza di elementi che consentano di ravvisare la persistenza del vincolo associativo in epoca successiva al gennaio 2004 e alla conseguente necessità di adottare il trattamento sanzionatorio più favorevole previsto dalla disciplina anteriore all'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005 e della L. n. 125 del 2008 - la motivazione emessa dal giudice di primo grado in cui (ff.800-802) si esclude che le conversazioni allegate dalla difesa (del 3 gennaio 2008 e in data successiva) fossero idonee a provare la dissociazione del ricorrente o, comunque, la cessazione della permanenza. In particolare, con argomentazione del tutto logica, il giudice di primo grado faceva rilevare che il ER in occasione dei colloqui in carcere parlava a bassa voce per evitare di essere intercettato, si avvicinava al vetro di protezione e parlava nell'orecchio alla moglie, aveva tentato in un'occasione di consegnare un bigliettino ai parenti, impartiva direttive ai familiari e si informava dei parenti detenuti e comunque affiliati, mantenendo un atteggiamento che induceva ad escludere la decisione di dissociarsi, al di là dei maldestri tentativi di dichiararsi ormai estraneo al sodalizio criminoso. Si tratta di una valutazione del giudice di merito che non può essere sindacata in questa sede essendo stata fornita una motivazione, in ordine all'esclusione dell'addotta cessazione della permanenza del vincolo associativo, dettagliata e immune da vizi logici. Nel delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, il vincolo associativo tra il singolo e l'organizzazione si instaura infatti nella prospettiva di una futura permanenza in essa a tempo indeterminato e si protrae sino allo scioglimento della consorteria, potendo essere significativo della cessazione del carattere permanente del reato soltanto l'avvenuto recesso volontario, che, come ogni altra ipotesi di dismissione della qualità di partecipe, deve essere accertato caso per caso in virtù di condotta esplicita, coerente e univoca. Ne consegue che in relazione al reato permanente contestato legittimamente si è ritenuta applicabile nei confronti del ricorrente la disciplina sanzionatoria vigente alla data della pronuncia della sentenza di primo grado.
Anche il quarto motivo è infondato.
La Corte rileva che, nonostante qualche isolata pronuncia lo abbia sostenuto, dalla omessa considerazione di una memoria difensiva non consegue di per sè alcuna nullità, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge e le conseguenze di una mancata considerazione possono riverberarsi sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che chiude la fase o il grado nel cui ambito le ragioni difensive siano stati espresse (Cass. sez. 6, 28 febbraio 2012 n. 18453, Cataldo). Peraltro gli argomenti esposti in una memoria presentata ai sensi dell'art. 121 c.p.p.. possono essere disattesi anche per implicito dal giudice (Cass. sez. 1, 6 luglio 2007 n. 34531, Gangemi), in quanto non necessariamente ad ogni argomento prospettato in una memoria (e non, nel caso del giudizio di appello e di cassazione, nei motivi di impugnazione) deve corrispondere un'espressa statuizione del giudice. Nel caso in esame deve quindi ritenersi che l'appello del pubblico ministero sia stato ritenuto implicitamente ammissibile, al di là delle valutazioni espresse dal ricorrente nelle note difensive apparentemente predisposte per l'udienza del 13 giugno 2011 svoltasi dinanzi alla 6 sezione penale della Corte di appello di Napoli, che sono state allegate dalla difesa alle note difensive e motivi aggiunti depositati nella cancelleria di questa Corte in data 6 giugno 2013. Peraltro le censure difensive sul punto non risultano corredate dall'atto di appello del pubblico ministero, asseritamente inammissibile per genericità, il cui contenuto risulta, comunque delineato con precisione nella sintesi fatta dal giudice di appello a f.31 della sentenza impugnata.
Quanto ai motivi aggiunti, la Corte rileva che la dedotta violazione del principio di legalità della pena, pur non costituendo oggetto del ricorso principale che riguarda capi e punti della decisione non aventi ad oggetto il trattamento sanzionatorio, è rilevabile d'ufficio anche nell'ambito del giudizio di Cassazione, non essendo il ricorso inammissibile e non comportando l'esame della questione rappresentata accertamenti in fatto o valutazioni di merito incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità (Cass. sez. 1, 14 aprile 1994 n. 1711, P.M. in proc. RC;
sez. 5, 13 novembre 2002 n. 3945, De Salvo;
sez. 5, 13 novembre 2002 n. 3945, De Salvo;
sez. 5, 3 dicembre 2003 n. 24926, Marnilo;
sez. 5, 9 luglio 2004 n. 36293, Raimo). Nel caso di specie la Corte territoriale ha affermato, in riforma della sentenza di primo grado, la responsabilità del ER anche in ordine al reato associativo contestato al capo B e, ritenuta la continuazione con il reato contestato al capo A e con i fatti di cui alla pregressa sentenza di condanna della Corte di appello di Napoli in data 15 dicembre 2006, divenuta irrevocabile il 30 gennaio 2007, ha rideterminato la pena complessiva in anni ventidue di reclusione sulla base del seguente calcolo: pena base per il più grave reato ascritto al capo B anni ventiquattro di reclusione, aumentata ex D.L. n. 152 del 1991, art. 7 nei limiti dell'art. 63 c.p., n. 4 ad anni ventinove, ulteriormente aumentata per la continuazione per il reato al capo A ad anni trenta, ridotta per il rito ad anni venti e aumentata per la continuazione esterna di due anni, mesi tre, ridotta infine di un terzo per il rito). La Corte ritiene che il giudice di appello abbia errato nell'applicare la riduzione per il rito abbreviato sulla pena di anni trenta di reclusione risultante dall'applicazione dell'aumento per la sola continuazione interna, tra i capi A e B, applicando un ulteriore aumento (ridotto anch'esso di un terzo per il rito) per effetto della continuazione con i reati oggetto della sentenza passata in giudicato. Questa Corte ha più volte affermato il principio che la riduzione di pena, nella misura prevista dall'art. 442 c.p.p., comma 2 in caso di condanna nel giudizio abbreviato, deve essere effettuata dal giudice dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dall'art. 71 c.p., ss., fra le quali vi è anche la disposizione dell'art. 78, limitativa del cumulo materiale, per cui la pena della reclusione, in tal caso, non può essere superiore ad anni trenta (Cass. sez. 5, 9 dicembre 2003 n. 18368, Bajtrami;
Sez. Un.25 ottobre 2007 n. 45583, Volpe). La riduzione finale di un terzo opera, quindi, sulla pena determinata in concreto per tutti i reati che hanno formato oggetto del giudizio abbreviato e che hanno dato luogo alla configurazione del reato continuato. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di ER IO cl. 1960 limitatamente alla determinazione della pena, che riduce ad anni venti di reclusione.
Alla inammissibilità dei ricorsi di VE RE, VE EL, NT CA, D'AN AL, NO EM, RC AL, SE NN, SC IA, SS IA, LE DO, AL IS CA, CA AR, NU TA consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e di ciascuno al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
Al rigetto dei ricorsi di GI ZO e ER IO cl. 1952 consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di SS DO per essere i reati a lui ascritti estinti per morte dell'imputato;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ER IO cl. 1960 in ordine alla determinazione della pena, che riduce ad anni venti di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso del predetto ER IO;
dichiara inammissibili i ricorsi di VE RE, VE EL, NT CA, D'AN AL, NO EM, RC AL, SE NN, SC IA, SS IA, ME DO, AL IS CA, CA AR, NU TA e li condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende;
rigetta i ricorsi di GI ZO e ER IO cl. 1952 e li condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2013