Sentenza 9 luglio 2004
Massime • 1
L'inammissibilità del ricorso non consente l'esercizio del potere-dovere di decidere la questione, rilevabile d'ufficio, concernente la violazione del principio di legalità della pena. (In applicazione di questo principio la Corte, pur rilevando l'illegittimità della pena applicata dal giudice di appello per il reato di lesioni lievissime - che rientra nella competenza del giudice di pace ed è punito con la multa e non con la reclusione, anche nel caso in cui il processo sia celebrato davanti a giudice diverso - e pur ritenendo, in assenza di specifiche doglianze al riguardo da parte del ricorrente, che si tratti di questione rilevabile d'ufficio, ha affermato la prevalenza della declaratoria di inammissibilità sulla declaratoria d'ufficio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2004, n. 36293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36293 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IETTI Guido - Presidente - del 09/07/2004
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 1224
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 2849/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 6.10.2003 da:
avv. Carlo Grilli, difensore di AI CO, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 7 marzo 2003. Letto il ricorso e la sentenza impugnata. Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO.
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del sostituto Dr. Eduardo Scardaccione, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 31 marzo 2000, il GIP de Tribunale di Ascoli Piceno- San Benedetto de Tronto dichiarava IM CO, assieme ad altri imputati, colpevole del delitto di lesioni personali, guarite m giorni dieci, nei confronti di tale RE AN e, con il beneficio della sospensione condizionale, lo condannava alla pena di mesi due di reclusione, sostituita con la pena pecuniaria di L.
4.500.000 di multa, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. Il fatto riguardava l'aggressione fisica posta in essere dal IM, quale buttafuori di una discoteca, nei confronti dell'avventore RE, reo di aver tenuto un comportamento molesto e poco consono.
Pronunciando sull'appello proposto in favore dell'imputato, la Corte di Appello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava l'impugnata decisione, relativamente al IM, con ulteriore consequenziali statuizioni.
Avverso l'anzidetta decisione, il difensore dello stesso IM, propone ora ricorso per Cassazione che affida alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il primo motivo d'impugnazione, parte ricorrente denuncia manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) c.p.p.. Assume, in proposito, che, con motivazione incongrua e palesemente illogica, la Corte di merito aveva ritenuto la sussistenza di elementi di giudizio tali da confermare la riferibilità del fatto- reato al IM, sulla base di un dato di giudizio giuridicamente erroneo, come il preteso riconoscimento in via informale dello stesso IM, posto in essere senza il rispetto delle garanzie difensive di cui all'art. 213 c.p., e dell'erroneo riferimento ad un preteso riconoscimento effettuato anche nel corso del dibattimento, fatto che era incontrovertibilmente inesistente e, peraltro, impossibile stante la contumacia dell'imputato protratta durante il primo e secondo grado di giudizio. Tali anomalie, a dire di parte, si risolvevano nel denunciato vizio motivazionale, che avrebbe dovuto comportare l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza. 2. - La ragione di doglianza è manifestamente infondata. Ed invero, dal testo del provvedimento impugnato, integrato per quanto di ragione dalla motivazione della sentenza di primo grado, risulta puntualmente ed esaustivamente indicata la piattaforma indiziaria in virtù della quale il giudice di merito ha argomentatamente ritenuto la penale responsabilità del IM.
Per quanto riguarda il riconoscimento informale, tale proprio in quanto non sono state osservate le garanzie di legge, non v'è dubbio che lo stesso sia, comunque, suscettivo di essere valutato dal giudice - nell'esercizio del suo prudente apprezzamento e nel suo libero convincimento - in concorso ovviamente con altra risultanze di causa. E nel caso di specie, oltre alle dichiarazioni della persona offesa, confermate dal certificato sanitario in atti attestanti lesioni del tutto compatibili con la dinamica del fatto delittuoso, vi erano pure le dichiarazioni dei testi escussi che avevano confermato lo svolgimento della vicenda sostanziale (testi Canicci e Palestini), offrendo, così, preciso, seppur indiretto, riscontro a quelle stesse dichiarazioni. Per quanto concerne, poi, la pretesa erroneità del rilievo relativo al riconoscimento avvenuto pure in dibattimento, anche tale doglianza è palesemente infondata, posto che, al di là di una certa approssimazione letterale, risultava evidente che la Corte avesse inteso riferirsi non già ad un riconoscimento strictu sensu, peraltro impossibile stante la contumacia del IM, risultante chiaramente dall'intestazione della sentenza di primo grado, quanto piuttosto al fatto che la persona offesa avesse riconosciuto, o meglio ribadito, che a colpirlo era stato proprio il IM, e cioè la persona da lui riconosciuta in fotografia, presso la sede della Guardia di Finanza. 3. - Per quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibili, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
Il rilievo dell'inammissibilità non consente, secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa Sezione (cfr. Cass. Sez. 5^, 3.12.2003, n. 1341), di rilevare d'ufficio l'applicazione per il contestato reato di cui all'art. 582, comma secondo, c.p., di una pena diversa di quella prevista dall'art. 52 comma 2, lett. c) del d.lgs 28 agosto 2000, n. 274 sulla competenza penale del giudice di pace, pur applicabile nel procedimenti svoltisi innanzi a giudice diverso, per fatti pregressi alla stessa novella, in forza della disciplina transitoria di cui all'art. 64 dello stesso decreto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali ed al versamento di euro 500,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 luglio 2004. Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2004