Sentenza 6 luglio 2007
Massime • 1
Gli argomenti esposti in una memoria presentata ai sensi dell'art. 121 cod.proc.pen. possono essere disattesi anche per implicito dal giudice.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2007, n. 34531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34531 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 06/07/2007
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 1020
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 008922/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GA AS N. IL 11/03/1974;
2) RA OR N. IL 13/03/1955;
avverso SENTENZA del 27/10/2006 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori avv.ti TRINGALI Marco e COLALEO Luigi che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 17/1/2006 il Tribunale di Catania ha riconosciuto SS GA e RE RA responsabili, in concorso con IO CI e TR IA FA, del reato di cui agli artt. 56, 99, 110 c.p., art. 629 c.p., commi 1 e 2, D.L. n. 152 del 1991, art. 7 per avere tentato, avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p., una estorsione ai danni del titolare di un panificio (NN OR) consistita nell'avere richiesto, tramite telefonate minacciose e colloqui personali a carattere intimidatorio avvenuti in un bar, il pagamento della somma di L.
2.000.000 una tantum e del fisso mensile di L. 300.000. Il Tribunale ha pertanto irrogato al VE la pena di anni sei di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa ed al EM la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e di Euro 800,00 di multa.
Tali decisioni sono state interamente confermate dalla Corte di Appello di Catania con sentenza 27/10/2006 (dep. il 16/12/2006) nella cui motivazione è stato evidenziato:
che la deposizione della parte lesa OR, attendibile, circostanziata e come tale non bisognevole di riscontri esterni, consentiva di ricostruire con esattezza l'intervento degli imputati, diretti a sostituire il precedente "esattore" del "pizzo" ed a farsi liquidare un nuovo importo, previo pagamento di una "liquidazione" per l'estromesso;
che la deposizione era comunque verificata oggettivamente dalle conversazioni intercettate e dai riscontri fotografici ed aveva avuto parziale conferma nelle ammissioni degli imputati (che avevano ammesso di essersi recati in quel bar seppure al solo fine di sistemare la pendenza dello CI con il OR);
che andava certamente riconosciuta nella specie la contestata aggravante, sussistente sol che vengano adottati, per commettere o tentare il delitto, metodi mafiosi (quali il richiamo intimidatorio alla forza di un sodalizio o la giustificazione del pagamento estorto sulla base del contributo ai "carusi in carcere").
Per l'annullamento di tale sentenza i difensori dei due imputati hanno proposto distinti ricorsi.
Il difensore di SS EM ha, con un primo motivo, lamentato il travisamento delle dichiarazioni della parte lesa che, contrariamente a quanto ritenuto, avrebbe essa stessa offerto, per chiudere la trattativa, la somma di L. 2.000.000 (pertanto non pretesa dal EM, come allo stesso ascritto) ed ha, con un secondo motivo, denunziato l'inutilizzabilità ex art. 500 c.p.p. di dichiarazioni estranee alla contestazione. Con un terzo motivo il difensore ha poi denunziato la violazione dell'art. 121 c.p.p. per omessa valutazione delle ragioni addotte nella memoria difensiva del 27/10/2006 e con un quarto motivo ha contestato la possibilità di applicare al delitto tentato (e non, come imposto da lettera e ratio, solo a quello consumato) l'aggravante di cui al contestato art.
7. Il difensore di RE VE, dal canto suo, ha: con il primo motivo, contestato la congruità della affermazione per la quale la prova della presenza del VE ai colloqui con la p.o. sarebbe stata comprovata da riconoscimento fotografico;
con il secondo motivo lamentato la omessa pronunzia sulla sollecitata, decisiva, ricognizione sui luoghi;
con il terzo motivo denunziato che la Corte avesse attribuito al suo comportamento nel bar, avente efficacia solamente "persuasiva", una effettività intimidatoria inesistente o comunque marginale e casualmente irrilevante;
con il quarto motivo contestato la ricorrenza, nel descritto comportamento, della contestata aggravante e comunque negato la sua applicabilità al delitto solo tentato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che - prive di fondamento essendo tutte le censure formulate - i due ricorsi, che si vanno ad esaminare distintamente, debbano essere rigettati.
Ricorso del difensore di SS GA.
Quanto al primo motivo, se va subito evidenziato che la deposizione OR è elemento centrale ma non unico del compendio probatorio utilizzato dai Giudici del merito (vd. infatti a pag. 4 della sentenza della Corte di merito), va certamente negato pregio alla tesi del valore decisivo della offerta spontanea della somma ai propri interlocutori, dato che non si scorge quale elemento a discarico possa individuarsi nel fatto che la vittima della estorsione abbia, nel corso della "libera trattativa", fatto una offerta della somma una tantum nella speranza di evitare ulteriori rialzi della pretesa.
Del tutto inconsistente è, poi, la pretesa, articolata nel secondo motivo, di ritenere inutilizzabili tutte le dichiarazioni del OR diverse da quelle afferenti la "contestata" entità della somma, posto che, alla lettura degli atti, emerge che il teste all'atto di essere sottoposto a contestazione di una dichiarazione ritenuta imprecisa si vide richiamare quanto, sull'intera vicenda, aveva a suo tempo dichiarato al P.M..
Priva di pregio è la eccezione sviluppata al terzo motivo, posto che la nullità di cui all'art. 178 c.p.p., lett. c) discende non già dall'avere il Giudice del merito disatteso, anche per implicito (come nella specie avvenuto), la tesi fatta propria in memoria dal difensore e proposta alla sua attenzione bensì soltanto dall'avere impedito la acquisizione di detta memoria negando ogni opportunità di considerazione alle sue ragioni. In tal senso devesi intendere quanto statuito dalle sentenze Cass. 45104/05 e 23789/05, la prima delle quali ha avuto cura di precisare che la valutazione deve riguardare direttamente od indirettamente l'argomento proposto in memoria. Opinare come intende il ricorrente nel senso che ad ogni argomento formulato in una memoria debba trovare matematica corrispondenza una statuizione del Giudice vuoi dire accettare l'ipotesi, estranea alle norme del processo ed a principi costituzionali, che i contenuti logico-giuridici della motivazione siano imposti dalla attività difensiva delle parti. Infondato è infine quanto esposto al quarto motivo, posto che l'aggravante speciale di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, e come esattamente già rilevato da questa Corte (cfr. Cass. sent. n. 809/00), si attaglia a tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. e quindi, in difetto di alcuna ragionevole esclusione esplicita, anche ai delitti tentati (e men che meno la asserita necessaria consumazione potendosi desumere dall'uso della parola "commessi", afferente alla semplice e storica verificazione della condotta).
Ricorso del difensore di RE RA.
Infondata è la censura esposta nel primo motivo, posto che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la prova della sua partecipazione ai colloqui estorsivi non deriva affatto dal solo riconoscimento fotografico ma dal richiamo alle articolate dichiarazioni rese dalla p.o. all'udienza del 18/7/2005 (con particolare riguardo al significativo richiamo alla sua presentazione come fratello di IO VE), nonché dalle ammissioni significative dell'imputato e dalle dichiarazioni dello stesso EM.
Priva di alcuna conducenza è la censura di cui al secondo motivo, dato che la Corte di Appello, con la testè richiamata ampia e logica motivazione, ha ritenuto indiscutibile la partecipazione del VE e quindi, per implicito, affatto inutile l'espletamento in dibattimento della sollecitata ricognizione.
Quanto alla pretesa partecipazione inutile o marginale del VE alla tentata estorsione (di cui al terzo motivo) essa è proposta con argomentare che non sottolinea la scorrettezza giuridica o la incongruità logica della decisione della Corte di merito ma soltanto la scarsa plausibilità della stessa, essendo preferibile interpretare il suo intervento in corso d'opera come contributo superfluo o assai modesto, anziché come efficace segmento concorrente alla altrui azione. E non è - all'evidenza - discutibile la inammissibilità di tale tentativo.
Con riguardo infine alla contestazione esposta nel quarto motivo, si rileva da un canto che la motivazione del ricorrere del metodo intimidatorio mafioso nell'azione dei due concorrenti nel tentativo di estorsione è stata dalla Corte di merito effettuata con adeguata e mai illogica sequenza e che, dall'altro canto, al dubbio sulla possibilità di applicare l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 anche al delitto tentato si è già data risposta nella disamina del quarto motivo del ricorso EM.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti SS EM e RE VE, tra loro in solido, al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 6 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2007