Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2009, n. 11472
CASS
Sentenza 2 dicembre 2009

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Massime2

Nel corso delle indagini preliminari il P.M. - salvi i casi di mutamento della qualificazione giuridica del fatto o dell'accertamento di circostanze aggravanti - deve procedere a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato previsto dall'art. 335 cod. proc. pen., quando acquisisce elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona. Ne consegue che il termine per le indagini preliminari previsto dall'art. 405 cod. proc. pen. decorre in modo autonomo, per la persona originariamente sottoposta ad indagini, da ciascuna successiva iscrizione nell'apposito registro. (Fattispecie relativa a successive iscrizioni autonome di vari episodi di corruzione, di volta in volta effettuate nei confronti del medesimo indagato).

In tema di intercettazioni di conversazioni, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270, comma primo, cod. proc. pen., il concetto di "diverso procedimento" non equivale a diverso reato e in esso non rientrano le indagini strettamente connesse e collegate, sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico, al reato in ordine al quale il mezzo di ricerca della prova è stato disposto, sicchè la diversità del procedimento assume un rilievo soltanto sostanziale, non ricollegabile a dati puramente formali, quali l'apparente autonomia e la mancanza di collegamento tra reati diversi.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2009, n. 11472
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11472
Data del deposito : 2 dicembre 2009

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