Sentenza 2 dicembre 2009
Massime • 2
Nel corso delle indagini preliminari il P.M. - salvi i casi di mutamento della qualificazione giuridica del fatto o dell'accertamento di circostanze aggravanti - deve procedere a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato previsto dall'art. 335 cod. proc. pen., quando acquisisce elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona. Ne consegue che il termine per le indagini preliminari previsto dall'art. 405 cod. proc. pen. decorre in modo autonomo, per la persona originariamente sottoposta ad indagini, da ciascuna successiva iscrizione nell'apposito registro. (Fattispecie relativa a successive iscrizioni autonome di vari episodi di corruzione, di volta in volta effettuate nei confronti del medesimo indagato).
In tema di intercettazioni di conversazioni, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270, comma primo, cod. proc. pen., il concetto di "diverso procedimento" non equivale a diverso reato e in esso non rientrano le indagini strettamente connesse e collegate, sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico, al reato in ordine al quale il mezzo di ricerca della prova è stato disposto, sicchè la diversità del procedimento assume un rilievo soltanto sostanziale, non ricollegabile a dati puramente formali, quali l'apparente autonomia e la mancanza di collegamento tra reati diversi.
Commentari • 5
- 1. Utilizzazione in altri procedimenti dei risultati delle intercettazioni. Art. 270 c. 1 c.p.p.: questioni interpretative e prospettive di riformaMarco Cultrona · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. Cenni introduttivi – 2. Dall'abrogato art. 226-quater c. 6 c.p.p. all'attuale art. 270 c.p.p. – 3. Ratio del divieto previsto dall'art. 270 c. 1 c.p. – 4. L'interpretazione della locuzione “procedimenti diversi” – 5. Considerazioni conclusive 1. Cenni introduttivi La disciplina sull'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in altri procedimenti penali di cui all'art. 270 c.p.p. – modificato dal d.l. n. 161/2019, convertito in L. n. 7/2020 – è frutto di scelte legislative volte a bilanciare diversi interessi: da un lato, l'accertamento e la repressione dei reati; dall'altro, la libertà e la segretezza di ogni forma di comunicazione, la cui inviolabilità è sancita …
Leggi di più… - 2. Abuso d'ufficio: professore universitario condannato per aver favorito alcuni candidatiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 agosto 2023
La massima In tema di abuso di ufficio, il requisito della violazione di legge può essere integrato anche dalla inosservanza dei doveri funzionali del pubblico dipendente che traggono fondamento dall' art. 13 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , norma ancora in vigore con riguardo ai docenti universitari, per i quali la contrattazione collettiva non ha mai disciplinato diversamente il rapporto di impiego. (Fattispecie relativa a docenti universitari accusati del reato di cui all' art. 323 cod. pen. per aver favorito illecitamente alcuni candidati, preventivamente individuati, nell'assegnazione di borse di studio. Vuoi saperne di più sul reato di abuso d'ufficio? La sentenza integrale …
Leggi di più… - 3. La diversità di procedimento di cui all’art. 270 c.p.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 13 maggio 2023
2. La soluzione adottata dalla Cassazione La Suprema Corte riteneva l'argomentazione appena esposta non meritevole di accoglimento. In particolare, gli Ermellini addivenivano a siffatta conclusione sulla scorta delle seguenti considerazioni. Si osservava, in via preliminare, che l'art. 270 c.p.p., comma 1, stabilisce, innanzitutto, il principio del divieto di utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte in procedimenti diversi, salvo che qualora esse siano indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, rilevandosi al contempo che, a tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la valutazione della …
Leggi di più… - 4. Intercettazioni corpo del reato solo se .. (Cass., 32697/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 aprile 2021
- 5. Intercettazione, corpo del reato, utilizzabilità, diverso processo penaleAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 settembre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2009, n. 11472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11472 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2009 |
Testo completo
11472/ 1 0 Men-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UDIENZA CAMERA DI
SESTA SEZIONE PENALE CONSIGLIO
DEL 02/12/2009
SENTENZA
N. 2100 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente - Dott. ANTONIO AGRO' REGISTRO GENERALE
- Rel. Consigliere - N. 33561/2009 Dott. NICOLA MILO
- Consigliere - Dott. ARTURO CORTESE
- Consigliere - Dott. CARLO CITTERIO
- Consigliere - Dott. GIORGIO FIDELBO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA sul ricorso proposto da:
1) AN NT SA N. IL 02/01/1953
avverso l'ordinanza n. 536/2009 TRIB. LIBERTA' di PERUGIA, del 07/08/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NICOLA MILO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. V. Martusiello, che ha chiesto il rigetto See ricorso;
Udit i difensor Avv.F. Loiacono, che ho chiesto l'accoglimento Sel ricorso-
GS
Fatto e diritto
Il Tribunale di Perugia, con ordinanza 7/8/2009, decidendo in sede di riesame ex art. 309
c.p.p., confermava la misura cautelare della custodia in carcere adottata, il 17 luglio precedente, dal Gip del Tribunale di ET nei confronti di SA AT NI, indagato in ordine ad episodi di corruzione del dirigente sanitario del carcere di ET, dr. Silvio Fiorani (capi A ed F).
Il Giudice del riesame riteneva che il quadro di gravità indiziaria a carico dell'indagato era integrato dagli esiti delle intercettazioni ambientali e telefoniche, dai servizi di osservazione, pedinamento e controllo espletati dalla Polizia giudiziaria, dalle dichiarazioni di persone informate dei fatti, risultanze queste che avevano confermato la prospettazione d'accusa. Ripercorreva i vari passaggi dell'iter procedimentale e dava atto che la Procura della Repubblica di Milano, indagando su un grosso traffico di droga in cui erano coinvolte anche persone ristrette presso il carcere di ET, si era occupata anche dei fatti corruttivi in esame, emersi dalla disposta attività captativa di conversazioni e che inizialmente apparivano strettamente connessi all'indagine principale;
gli atti relativi agli episodi di corruzione, però, erano stati successivamente stralciati e trasmessi per competenza alla Procura di ET, che aveva proseguito nelle indagini. Riteneva che gli esiti delle intercettazioni disposte dalla Procura milanese erano utilizzabili nel presente procedimento, che, in quanto diretta derivazione di quello inizialmente instaurato presso il detto Ufficio Giudiziario, non poteva considerarsi sostanzialmente “diverso". Aggiungeva, inoltre, che l'utilizzabilità di tale fonte di prova non poteva essere esclusa, come sostenuto dalla difesa dell'indagato, per superamento del termine di durata massima delle indagini preliminari, posto che tale termine non era stato mai superato, in quanto, man mano che gli episodi corruttivi emergevano, si era provveduto alle relative iscrizioni e le corrispondenti indagini, con riferimento a ciascuno di essi, erano state contenute nel termine di legge. Riteneva, infine, che, avuto riguardo alla gravità dei fatti e alla personalità dell'indagato, sussistevano le esigenze cautelari di scongiurare il pericolo di recidiva e quello di inquinamento probatorio.
2- Ha proposto ricorso per cassazione, con due distinti atti, uno a firma personale e un altro sottoscritto dal proprio difensore, l'indagato e ha dedotto: 1) violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p., per non essergli stato consentito di partecipare all'udienza camerale di riesame;
2) erronea applicazione degli art. 267 e 270 c.p.p. e vizio di motivazione sulla ritenuta utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni disposte ed espletate nel diverso procedimento per violazione della normativa sugli stupefacenti, non connesso al presente procedimento;
2) inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale (art. 407 c.p.p.), con conseguente inutilizzabilità di quelle intercettazioni espletate dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari;
3) inosservanza dell'art. 273 c.p.p. e vizio di motivazione, perché, stante l'inutilizzabilità delle intercettazioni, venivano meno i gravi indizi di colpevolezza;
4) violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità del reato di corruzione propria, non essendo stato espletato alcun accertamento sulle asserite certificazioni di favore, che tali non potevano considerarsi;
5) inosservanza della legge penale e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari.
3- Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Palesemente infondato è il primo motivo di ricorso, considerato che la mancata partecipazione all'udienza camerale del NI è da addebitarsi unicamente al suo ingiustificato rifiuto di essere tradotto con i mezzi ordinari. La pretesa, infatti, di essere tradotto a mezzo di ambulanza venne ritenuta dal sanitario del carcere priva di qualsiasi seria giustificazione.
2 3a- Gli esiti delle intercettazioni, su cui prevalentemente si fonda il quadro di gravità indiziaria a carico dell'imputato, sono utilizzabili. Il concetto di diverso procedimento nel quale, ai sensi dell'art. 270/1° c.p.p., è vietata l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza) non si estende fino ad escludere la possibilità di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti concernenti indagini strettamente connesse e collegate, sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico, al reato in ordine al quale il mezzo di ricerca della prova è stato disposto. La diversità del procedimento deve assumere rilievo di carattere sostanziale e non può essere ricollegata a dati meramente formali, quali l'apparente autonomia e la mancanza di collegamento tra reati diversi. Non va sottaciuto che, nel caso in esame, le ipotesi di corruzione presentavano uno stretto collegamento con l'indagine condotta inizialmente dalla Procura della Repubblica di Milano in ordine ai reati di cui agli art. 73 e 74 dpr n. 309/'90, nei quali apparivano coinvolte persone detenute a ET (tra le quali il ricorrente), interessate a procurarsi, attraverso la corruzione del Fiorani, benefici penitenziari proprio nella prospettiva di guadagnare una qualche libertà di azione nel settore del traffico di droga. La contestata attività captativa di conversazioni deve, quindi, ritenersi eseguita nell'ambito di un unico procedimento e non si pone, quindi, la questione relativa all'operatività del disposto del primo comma dell'art. 270 c.p.p.. 3b- Va esclusa, inoltre, l'eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione dell'art. 407 c.p.p..
Nel corso delle indagini preliminari, infatti, il P.M. deve procedere a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato previsto dall'art. 335 c.p.p. quando acquisisce elementi in ordine a ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona. Ne consegue che il termine per le indagini preliminari previsto dall'art. 405 c.p.p. decorre in modo autonomo da ciascuna successiva iscrizione. Deve aversi riguardo al criterio di ordine sostanziale desumibile dall'art. 335/2° c.p.p., secondo cui, quando non si tratti di mutamento della qualificazione giuridica del fatto né di diverse circostanze del medesimo fatto, non può parlarsi di aggiornamento dell'iscrizione, ma di iscrizione autonoma. Ciò posto, nel caso in esame vi sono state successive iscrizioni autonome dei vari episodi corruttivi, man mano che essi emergevano, e le corrispondenti indagini sono state contenute nel termine di legge, computato con decorrenza da ciascuna nuova iscrizione. 3c- L'iter argomentativo seguito dalla pronuncia di riesame a giustificazione della sussistenza, a carico dell'indagato, del quadro di gravità indiziaria è adeguato ed immune da vizi logici e non è censurabile sotto il profilo della legittimità. I fatti, per così come ricostruiti, correttamente sono stati ricondotti nel paradigma della corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, non emergendo, allo stato, elementi che possano indurre a ravvisare la meno grave ipotesi della corruzione impropria o meno che mai quella della concussione, di cui il ricorrente sarebbe stato vittima.
3d- Anche la doglianza relativa alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari è infondata, considerato che pure questo aspetto è correttamente e logicamente motivato dalla pronuncia di riesame.
4- Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94/1ter disp. att. c.p.p..
p.q.m.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla CANCELLIERE SUPER CT cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94/1ter disp. att. c.p.p.. Lidia Scalia Cosi/deciso in Roma il 2/12/200 Il Consigliere est. Depositato in Cancelleria дей 25 MAR 2010 oggi IL CANCELLIERE C1 SUPER
д