Sentenza 15 novembre 2002
Massime • 1
In tema di processi indiziari, alla Corte di Cassazione spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi nonché la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare l'elemento indiziario, ma non un nuovo accertamento, nel senso della ripetizione dell'esperienza conoscitiva del giudice del merito. Ne discende che l'esame della gravità, precisione e concordanza degli indizi da parte del giudice di legittimità è semplicemente controllo sul rispetto, da parte del giudice di merito, dei criteri dettati in materia di valutazione delle prove dall'art. 192 cod. proc. pen., controllo seguito con il ricorso ai consueti parametri della completezza, della correttezza e della logicità del discorso motivazionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/11/2002, n. 20474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20474 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo Presidente del 15/11/2001
1. Dott. LEONASI Raffaele Consigliere SENTENZA
2. Dott. DE ROBERTO Giovanni Consigliere N. 1350
3. Dott. MARTELLA Ilario Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GRAMENDOLA CO Paolo Consigliere N. 40507/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO CO, avverso la sentenza 22 marzo 2001 della Corte di appello di Messina. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Loreto D'Ambrosio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore dell'imputato, avv. Giovanni Aricò. FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza 22 marzo 2001 la Corte di appello di Messina confermava la decisione 3 febbraio 1999 del locale Tribunale che aveva condannato LO CO, docente di storia economica presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina, concesse le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis c.p., ad anno uno, mesi undici di reclusione in ordine al reato di concussione continuata nei confronti degli studenti ST NU, ST NT, AN FR, LI NT e RI ER, e del reato di tentata concussione nei confronti di altri studenti della predetta facoltà, per avere, apponendo un segno sulla copia dei libri di testo presentati in sede di esame (precisamente, due volumi per chi avesse frequentato, vale a dire "Il processo di industrializzazione" e "Sud, debiti e gabelle", tre testi per chi non avesse frequentato, essendo stati aggiunti "Miseria della mafiologia", ed il libricino "Acume di un ricercatore universitario") adottato e tentato di adottare un meccanismo di verifica circa l'acquisto e l'uso esclusivo (senza possibilità di riutilizzo) da parte di ogni esaminando di detti volumi, così inducendo o tentando di indurre ogni singolo studente ad acquistarli col conseguente vantaggio derivante, per la casa editrice e per se stesso, delle maggiori vendite fondate sulla rinuncia da parte degli studenti, per effetto del metus publicae potestatis esercitato, a canali alternativi.
Rilevava la Corte territoriale come fosse stato accertato che, per un non breve periodo di tempo, il docente fosse solito apporre un puntino sulle prime pagine dei libri che gli studenti erano costretti a portare con sè durante la seduta di esame;
una circostanza ammessa dallo stesso imputato che aveva giustificato il suo comportamento come diretto a rappresentare un segnale preclusivo all'attribuzione della tesi di laurea nella sua materia pure a prescindere dal voto conseguito all'esito dell'esame. La responsabilità del docente sarebbe emersa dalle dichiarazioni degli studenti sopra ricordati. Quanto alla RI ER, nonostante costei avesse ritrattato le accuse, affermando di essere stata indotta in errore dalla polizia giudiziaria, le dichiarazioni rese nel corso delle indagini rendevano tale ritrattazione assolutamente inattendibile, anche perché non sarebbe stato accertato se la teste sia la stessa persona che ebbe a sostenere gli esami il giorno risultante dai documenti dell'Università. In conclusione, secondo la sentenza impugnata, l'unica ragione della condotta realizzata dal prof. LO era quella di indurre gli studenti, per potere affrontare, con elevate possibilità di esito favorevole, l'esame di storia economica, alla necessità di acquistare nuovi i libri dell'imputato.
2. Hanno proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse del LO gli avvocati Giovanni e Aricò e Filippo Pagano, denunciando mancanza e manifesta illogicità della motivazione, violazione della legge processuale e, più in particolare, degli artt. 192, comma 1, 546, lettera e, 598 c.p.p. anche con riferimento all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, con conseguente erronea applicazione dell'art. 317 c.p. Si deduce, più in particolare, come nessuno degli studenti abbia dichiarato di essere stato vittima di una qualsivoglia costrizione espressa, e che, dunque, tutto si incentrava nell'accertamento dell'esistenza di un'implicita induzione degli esaminandi all'acquisto dei volumi. Un accertamento, si afferma, di estrema difficoltà, nascendo l'accusa esclusivamente dall'interpretazione che del contegno del prof. LO era stata data dagli studenti. Nonostante ciò, la sentenza impugnata si sarebbe sottratta al dovere di motivazione, in effetti trascurando le censure che erano state avanzate nell'atto di appello. Tanto più considerando che dalla sentenza di primo grado emerge che erano stati esaminati diciannove testi indicati dalla difesa e che tutti costoro (come i cento firmatari delle dichiarazioni allegate all'atto di appello) avevano affermato di aver superato l'esame senza aver acquistato i libri di testo oppure di non averlo superato malgrado l'acquisto dei libri stessi.
Il ricorso passa poi a contestare la sentenza impugnata nella parte in cui ha stigmatizzato l'atteggiamento dibattimentale della teste RI, per giunta indicata dall'accusa, dando rilievo alla certificazione del Rettore senza in alcun modo accertare che la persona di cui alla detta certificazione è persona diversa dalla testimone.
2. Il ricorso è fondato.
Le verifiche descritte in narrativa non sono in grado di fornire nei confronti dell'imputato un quadro indiziario grave, preciso e concordante così come richiesto dall'art. 192, comma 2, c.p.p. Gli assoluti limiti delle indagini, espletate quasi "a campione" ed il numero degli studenti che hanno negato qualsiasi sorta di induzione del LO, non paiono far eccedere la statuizione di condanna dall'ambito delle pure ipotesi. Voler trarre da esse la prova della colpevolezza dell'imputato appare un'operazione non consentita dal sistema;
tanto più in presenza di altri elementi non ipotetici atti a dimostrare l'assenza di prova della responsabilità. Il giudice, infatti, in presenza di un quadro probatorio così designato, ha il dovere di affrontare l'esame delle risultanze che si assumano potenzialmente idonee a vanificare la loro valenza esplicitando un assetto dimostrativo in grado di superare gli elementi probatori addotti dalla difesa. Di fronte ad un simile assetto, il giudice altro non potrà ne' dovrà fare se non verificare, ricorrendo necessariamente a delle ipotesi, se le dette risultanze siano in effetti compatibili o meno con la ricostruzione dei fatti in chiave accusatoria, la quale, peraltro, anche in caso di esito positivo di detta verifica, rimarrà comunque basata esclusivamente sulle prove acquisite e non sulle ipotesi formulate in funzione della verifica stessa (Sez. 1^, 13 marzo 1992, Di Lorenzo).
L'assoluta ipoteticità dell'apparato argomentativo si traduce in una mancanza assoluta della motivazione ed in una corrispondente irrimediabile violazione della legge processuale.
Considerato che
il vizio di mancanza di motivazione è costituito, non solo dalla totale carenza della parte espositiva, ma anche dalla mancanza di singoli momenti esplicativi, sempre però che questi siano ineliminabili nel rapporto tra i temi sui quali si deve esercitare il giudizio ed il contenuto di questo. L'espressione manifesta illogicità, che si contrappone a quella "se è contraddittoria la motivazione" di cui all'art. 475, comma 1, n. 3, dell'abrogato codice di rito, chiarisce che il sindacato della Corte di Cassazione si estende alla logicità della motivazione ma non può spingersi oltre la soglia della macroscopica illogicità, cioè non può giustificare la sostituzione dei criteri e delle massime di esperienza adottati dai giudici di merito con quelli prescelti invece del giudice di legittimità. La illogicità, quale vizio denunciabile, deve essere evidente cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi in modo da restringere il sindacato della Corte. Il controllo di logicità, per sua natura, rimane all'interno del documento con cui si esterna la decisione, senza necessità di riscontro con gli atti processuali (Sez. 2^, 9 marzo 1993, Mariani). Orbene, già l'endiadi costruita tra soggetti concussi e soggetti nei confronti dei quali il LO aveva soltanto tentato la concussione appare assolutamente sfornita di ogni apparato argomentativo trascinando con sè irrimediabilmente l'intero assetto probatorio.
Vero è che in tema di processi indiziari, alla Corte di cassazione spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi la verifica sulla correttezza logico- giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare l'elemento indiziario, ma non un nuovo accertamento, nel senso della ripetizione dell'esperienza conoscitiva del giudice del merito;
con la conseguenza che l'esame della gravita, precisione e concordanza degli indizi da parte del giudice di legittimità è semplicemente controllo sul rispetto, da parte del giudice di merito, dei criteri dettati dal legislatore in materia di valutazione delle prove dall'art. 192 c.p.p., controllo seguito con il ricorso ai consueti parametri della completezza, della correttezza e della logicità del discorso motivazionale (Sez. 1^, 5 dicembre 1994, Colonnetti). Ma è vero anche che proprio da una simile tipologia di controllo emerge l'assoluta carenza di un puntuale quadro indiziario in tal modo designato, tanto da addebitare alla sentenza impugnata, oltre che una motivazione soltanto apparente, anche la violazione del precetto dell'art. 192, comma 2, c.p.p. Una conclusione che non può condurre ad epilogo diverso dall'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2003