Cass. pen., sez. II, sentenza 15/03/2012, n. 25311
CASS
Sentenza 15 marzo 2012

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Ai fini della configurabilità del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, il vincolo associativo tra il singolo e l'organizzazione si instaura nella prospettiva di una futura permanenza in essa a tempo indeterminato e si protrae sino allo scioglimento della consorteria, potendo essere significativo della cessazione del carattere permanente del reato soltanto l'avvenuto recesso volontario, che, come ogni altra ipotesi di dismissione della qualità di partecipe, deve essere accertato caso per caso in virtù di condotta esplicita, coerente e univoca e non in base a elementi indiziari di incerta valenza, quali quelli della età, del subingresso di altri nel ruolo di vertice e dello stabilimento della residenza in luogo in cui si assume non essere operante una famiglia di "cosa nostra".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 15/03/2012, n. 25311
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25311
    Data del deposito : 15 marzo 2012

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