Sentenza 15 marzo 2012
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, il vincolo associativo tra il singolo e l'organizzazione si instaura nella prospettiva di una futura permanenza in essa a tempo indeterminato e si protrae sino allo scioglimento della consorteria, potendo essere significativo della cessazione del carattere permanente del reato soltanto l'avvenuto recesso volontario, che, come ogni altra ipotesi di dismissione della qualità di partecipe, deve essere accertato caso per caso in virtù di condotta esplicita, coerente e univoca e non in base a elementi indiziari di incerta valenza, quali quelli della età, del subingresso di altri nel ruolo di vertice e dello stabilimento della residenza in luogo in cui si assume non essere operante una famiglia di "cosa nostra".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/03/2012, n. 25311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25311 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 15/03/2012
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 661
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 43408/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI IC n. Casteldaccia l'8 giugno 1955;
CA AN TO n. Casteldaccia il 27 ottobre 1965;
AL EM n. Cacciamo l'11 luglio 1977;
avverso la sentenza emessa il 3 maggio 2011 dalla Corte di appello di Palermo;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, sost. Proc. Gen. Dott. Salzano Francesco, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
sentito il difensore di CA EM avv. Lo Cascio Antonino del foro di Palermo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso del suo assistito.
OSSERVA
Con sentenza in data 3 maggio 2011 la Corte di appello di Palermo ha riformato parzialmente la sentenza emessa il 10 dicembre 2009 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo con la quale MO IC, RB AN TO e CA EM - all'esito del giudizio abbreviato - erano stati dichiarati colpevoli del reato di partecipazione all'associazione mafiosa "cosa nostra" per essersi sistematicamente occupati, nell'interesse della famiglia mafiosa di appartenenza, di attività estorsive ai danni di imprenditori e commercianti, di realizzazione di rapine, di procacciamento di armi da fuoco, dell'organizzazione di omicidi, con la recidiva reiterata specifica per RB e CA (in Palermo sino alla data della richiesta di rinvio a giudizio 29 maggio 2009). Con la sentenza di primo grado, escluse le aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6 e con la diminuente per il rito, erano stati condannati il MO alla pena di anni sei, mesi otto di reclusione e il RB e il CA, con la contestata recidiva reiterata e specifica, alla pena di anni sette, mesi nove, giorni dieci di reclusione ciascuno, con le pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena e con la misura di sicurezza, a pena espiata, della libertà vigilata per anni due.
La Corte territoriale, esclusa la natura specifica della recidiva contestata al CA, ha ridotto la pena nei confronti del predetto imputato ad anni sette di reclusione, confermando le restanti statuizioni.
Avverso la predetta sentenza il MO, il RB e il CA hanno proposto, tramite i rispettivi difensori, ricorso per cassazione.
Con l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse del MO si deduce la violazione e falsa applicazione di legge e la manifesta illogicità, erroneità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 416 bis c.p. essendo l'affermazione di responsabilità fondata essenzialmente sulle conversazioni intercettate tra il ricorrente e i coimputati RB e CA e, segnatamente, sull'intercettazione del 20 giugno 2008 in cui il MO e il coimputato RB parlavano del progetto di uccidere Lo AC PI, esponente di vertice della famiglia di HE, progetto non tradottosi tuttavia in attività punibili nemmeno a titolo di tentativo;
attraverso una lettura parcellizzata di tale conversazione sarebbe stata desunta la partecipazione al sodalizio mafioso del MO, il quale in realtà avrebbe solo aspirato a farvi parte attraverso la commissione dell'omicidio mettendo in atto una sorta di "tentativo di partecipazione" eventualmente rilevante ex art. 115 c.p., comma 3; mancando la prova di una formale affiliazione, il giudice di merito avrebbe dovuto individuare l'effettivo contributo, stabile e non occasionale, fornito dal MO al raggiungimento dei fini illeciti dell'associazione mafiosa.
Con il ricorso presentato nell'interesse di RB si deduce:
1) la violazione di legge in relazione agli artt. 187 e 192 c.p.p. per la mancata acquisizione di una prova decisiva relativamente al reato previsto dall'art. 416 bis c.p.; dalle conversazioni intercettate il 10, 20, 22, 26 e 30 giugno 2008 il giudice di merito aveva erroneamente tratto il convincimento che il progetto di omicidio derivasse da un ordine impartito agli imputati da soggetti genericamente sovraordinati, peraltro mai nominati ne' identificati;
difetterebbero, inoltre, nella conversazione intercettata il 30 giugno 2008 - in relazione ai propositi estorsivi, alle rapine e alle imposizioni di manodopera oggetto, tra l'altro, del colloquio - elementi in ordine al metodo mafioso utilizzato per la commissione di detti reati;
2) il difetto o la mera apparenza della motivazione per avere il giudice di merito illegittimamente utilizzato, al fine di inserire l'oggetto delle conversazioni intercettate in un contesto mafioso, atti del procedimento c.d. Perseo e, inoltre, sopravvalutato, nell'interpretazione dei colloqui intercettati, semplici locuzioni verbali, peraltro di uso comune nel dialetto locale, e travisato quanto effettivamente emerso dall'attività di indagine;
3) la violazione di legge per il difetto di congrua motivazione circa l'utilizzo, per l'esecuzione delle intercettazioni, di apparecchiature esterne alla Procura in dotazione a ditte esterne;
4) la violazione di legge in relazione all'art. 530 c.p.p., per non essere stata emessa pronuncia assolutoria pur essendo rimasto il progetto di omicidio del Lo AC (da cui era derivata la contestazione dell'art. 416 bis c.p., per il mero e presunto inserimento in un contesto mafioso della vittima designata) solo alla fase "embrionale";
5) la violazione di legge in relazione all'art. 2 c.p., comma 4, alla L. n. 251 del 2005 e all'art. 99 c.p. per essere stato applicato il trattamento sanzionatorio deteriore previsto dalla L. n. 125 del 2008 (che ha aumentato la pena per il delitto di associazione mafiosa), non ancora entrata in vigore alla data di inizio della custodia cautelare (il fermo di polizia giudiziaria era stato eseguito il 3 luglio 2008) e per essere stato applicato l'aumento per la recidiva specifica, oltre che reiterata, pur non risultando il RB gravato da precedenti penali della stessa specie.
Con i motivi aggiunti depositati il 25 ottobre 2011 si deduce:
1) l'inutilizzabilità dell'intercettazione autorizzata con decreto "n. 1038/08 proveniente dal processo ed Perseo", per mancanza di motivazione in relazione all'indisponibilità degli impianti presenti nei locali della Procura;
2) L'inutilizzabilità delle intercettazioni sulle quali si fonda la sentenza impugnata e, inoltre, l'inidoneità della sentenza n.3393/05 della Corte di appello di Palermo in ordine al reato previsto dall'art. 416 bis c.p. a carico di Lo AC, annullata in appello per vizio di forma, a confermare la tesi accusatoria della partecipazione del RB all'associazione mafiosa;
in particolare la caratura mafiosa di IN EO e dei GR, citati nella conversazione intercettata, sarebbe stata desunta dall'informativa del 25 aprile 2009 in atti, proveniente dal proc. Perseo e basata sull'intercettazione disposta con decreto del pubblico ministero n. 1873/08, avvenuta in HE il 10 settembre 2008 e ritenuta inutilizzabile "per gravi violazioni della legge che ne stabilisce l'attuazione";
3) l'illegittimità dell'applicazione della recidiva, contestata quando era già stato instaurato il giudizio abbreviato, nell'ambito del quale sono precluse ai sensi dell'art. 441 c.p.p., comma 1 le contestazioni suppletive anche se concernono circostanze aggravanti (Corte costituzionale 26 novembre 1997 n. 378, Sinesi); erroneamente sarebbe stato applicato l'aumento di pena di due terzi per la recidiva reiterata e specifica, pur essendo stato il ricorrente condannato per il reato di associazione per delinquere semplice (art.416 c.p.) e non per il reato associativo previsto dall'art. 416 bis c.p.;
4) l'erronea applicazione del trattamento sanzionatorio previsto dalla L. n. 125 del 2008 poiché nell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. la data di commissione del reato era individuata con la locuzione "fino alla data del fermo", mentre nella richiesta di rinvio a giudizio la data di commissione del reato ("fino ad oggi") coincideva con quella (29 maggio 2009) della richiesta;
nessuna prova vi sarebbe circa la prosecuzione da parte dell'imputato, dopo il fermo, della condotta di partecipazione all'associazione mafiosa. Con il ricorso presentato nell'interesse del CA si deduce:
1) l'inosservanza di norme processuali e il vizio della motivazione in relazione agli artt. 14 e 15 Cost., artt. 142,189, 266, 267, 268, 269, 270 e 271 c.p.p. e art. 416 bis c.p. e, in particolare, - a) l'inutilizzabilità delle videoriprese, effettuate in assenza di idoneo provvedimento autorizzativo dell'Autorità giudiziaria nelle pertinenze dell'abitazione di proprietà dei figli di UT GE, sita nel comune di Santa Flavia, ove sono state captate le conversazioni poste a fondamento dell'imputazione ex art. 416 bis c.p.; le videoregistrazioni avrebbero captato comportamenti non comunicativi nell'ambito domiciliare e, peraltro, la presenza del CA sul posto risulterebbe unicamente alla data del 30 giugno 2008; attraverso le videoriprese era stata rilevata la presenza di autovetture all'interno del viale privato di accesso all'immobile, non comportamenti che registrassero visivamente la comunicazione tra i soggetti intercettati;
i luoghi videoripresi costituivano inoltre privata dimora degli UT, in quanto anche l'area esterna al vialetto di accesso sarebbe privata;
nel ricorso si ripercorre l'evoluzione giurisprudenziale in materia di videoregistrazioni, anche con riferimento alla sentenza n. 135/2002 della Corte costituzionale in materia che ritiene inammissibili le riprese di comportamenti domiciliari non comunicativi, trattandosi di un mezzo investigativo lesivo dell'inviolabilità del domicilio;
il ricorrente si riporta inoltre alla sentenza delle Sezioni Unite n. 26795/06, Prisco, secondo la quale sostanzialmente la disciplina delle videoriprese occulte di atti non comunicativi è in funzione del grado di protezione assicurato dall'ordinamento al luogo oggetto di osservazione (spazi pubblici, ambiti non domiciliari ma meritevoli di salvaguardia, domicilio); l'inutilizzabilità delle videoriprese per il CA, che sarebbe stato visto sul posto e avrebbe partecipato ad una conversazione intercettata solo il 30 giugno 2008, comporterebbe il venir meno di ogni elemento di responsabilità;
erroneamente, infine, il giudice di appello non avrebbe ritenuto privata dimora il vialetto, inquadrato peraltro da una telecamera collocata non in un luogo di passaggio, ma su un traliccio in cima ad una collina;
b) l'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte nel procedimento c.d. perseo il 12 maggio 2008 e il 10 settembre 2008, per l'omesso deposito entro la data della richiesta di rinvio a giudizio dei verbali e delle registrazioni;
la Corte di appello aveva già ritenuto inutilizzabile la conversazione del 10 settembre 2008 (avvenuta al di fuori degli impianti della Procura, senza il rispetto nel provvedimento autorizzativo delle prescrizioni di legge), ma anche quella del 12 maggio 2008 avrebbe dovuto essere ritenuta inutilizzabile;
c) l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali da decreto urgente n. 1570/08 emesso il 28 maggio 2008, essendo il verbale sottoscritto con firma illeggibile;
2) la violazione di legge e il vizio della motivazione perché la recidiva era stata contestata nel corso del giudizio abbreviato;
erroneamente tale contestazione era stata considerata una nullità a regime intermedio ed erroneamente, peraltro, era stata contestata la recidiva reiterata ad un soggetto che non era mai stato dichiarato recidivo;
comunque la nullità era stata già eccepita nelle conclusioni del giudizio di primo grado;
erroneamente il giudice di appello avrebbe assimilato l'art. 517 c.p.p., applicabile solo al dibattimento, all'art. 423 c.p.p. che non può essere applicato al giudizio abbreviato peraltro non condizionato ma disposto a seguito di giudizio immediato.
3) l'illegittimità dell'adozione del trattamento sanzionatorio più sfavorevole e l'allungamento del termine di cessazione della permanenza fino alla data del rinvio a giudizio anziché a quella del fermo (3 luglio 2008), senza l'indicazione dei dati in base ai quali la partecipazione all'associazione non si riteneva cessata alla data del fermo;
4) la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione agli artt. 187 e 192 c.p.p., 416 bis c.p. in quanto dalle videoriprese risultava unicamente la presenza sul posto dell'autovettura del CA, mentre il conducente non era stato individuato anche per la scarsa nitidezza delle immagini;
inoltre non era stato attivato un servizio di captazione audiovisiva che consentisse di monitorare le conversazioni e la presenza degli interlocutori, per cui non poteva esservì certezza che il "Manuele" della conversazione del 30 giugno 2008 fosse proprio il CA il quale non risultava presente ad altri incontri di interesse investigativo da cui potesse desumersi la sua partecipazione a reati-fine, mentre la mera disponibilità all'esecuzione dell'omicidio nell'interesse dell'associazione mafiosa di cui si parlava nella conversazione intercettata del 30 giugno 2008 non sarebbe stata comunque sufficiente a configurare la partecipazione del CA all'associazione mafiosa;
l'identificazione del soggetto da uccidere in Lo AC PI sarebbe fondata peraltro su mere congetture, non avendo il Lo AC un figlio di nome PP ed essendo comunque il figlio del Lo AC (LO) solo uno degli ottanta soci della cooperativa oggetto di un atto intimidatorio.
Il ricorso presentato nell'interesse del MO è inammissibile per la sua genericità.
Il giudice di merito ha esaminato unitamente le posizioni degli imputati MO e RB, richiamando la motivazione della sentenza di primo grado in cui le conversazioni intercettate (da cui si desumeva che i due stavano concertando l'omicidio del Lo AC, il quale era un esponente di primo piano della famiglia mafiosa di HE) erano state riportate quasi per esteso ed analizzando specificamente il contenuto della conversazione intercettata alle ore 20,30 del 20 giugno 2008 nella quale gli interlocutori citavano espressamente il Lo AC quale vittima designata. Altri elementi di individuazione del Lo AC, preposto a sovrintendere la cellula di HE dal boss AN NA di cui era uomo di fiducia e plenipotenziario, erano desumibili secondo la Corte di appello da altre conversazioni intercettate in precedenza, per gli inequivocabili riferimenti alla sua persona. Non ha mancato il giudice di appello - per evidenziare lo scenario mafioso in cui si collocavano, sia pure a livello meramente preparatorio, i ragionamenti del MO e del RB sulle modalità di esecuzione dell'omicidio - di sottolineare che il Lo AC era stato condannato in primo grado per il reato previsto dall'art. 416 bis c.p., comma 2, con sentenza che, pur annullata in appello per mero vizio di forma, consentiva comunque "di documentare, quanto meno, l'esistenza di una seria ipotesi investigativa e di copioso materiale probatorio al riguardo". Il giudice di appello inoltre, inserendo il progettato omicidio ai danni del Lo AC nel particolare momento storico dell'articolazione di Cosa nostra nel territorio di HE desumibile dalle emergenze investigative del procedimento c.d. Perseo di cui erano stati acquisiti agli atti alcune conversazioni intercettate, ha posto in risalto come il progetto di omicidio di un capocosca come il Lo AC, omicidio che avrebbe determinato la destabilizzazione delle articolazioni mafiose locali, non potesse che essere affidato, secondo una regola "storica" di "cosa nostra" palermitana, a soggetti già inseriti nel sodalizio criminoso che assicurassero affidabilità nell'esecuzione dell'azione criminosa e rispetto della regola di omertà interna. Nella motivazione della sentenza impugnata vengono inoltre individuati, quali elementi di inequivocabile conferma dell'intraneità all'associazione mafiosa del MO e del RB, il riferimento nella conversazione intercettata del 20 giugno 2008 alla consegna di un "pizzino" che, nota la Corte territoriale, è "lo strumento principe di comunicazione mafiosa", all'evocazione da parte del MO di "ammonizioni" che avrebbero subito per l'eventualità in cui l'omicidio non fosse stato realizzato e di una sorta di ascesa nella considerazione criminale di esponenti storici della cosca mafiosa bagherese (i EO, i GR che erano in rapporti con UT PP, capomandamento di HE del quale erano stati accertati i contatti con il MO) nel caso in cui l'omicidio fosse stato realizzato. Il giudice di appello ha desunto dal contenuto della conversazione del 30 giugno 2008 -alla quale aveva partecipato nella ricostruzione accusatoria anche CA EM, designato quale esecutore materiale del progettato omicidio del Lo AC - ulteriori elementi di conferma circa l'intraneità operativa, già conquistata sul campo e ricca di valenza criminale all'interno di un'unica organizzazione di cui...gli imputati si sentono già parte, senza che sia appunto necessaria un'ulteriore prova di ammissione o una selezione"". In particolare dalla comunicazione del MO ai suoi interlocutori dell'esistenza di vai"ordinazione" (in relazione all'omicidio del Lo AC) viene tratta, con argomentazione immune da vizi logici, la conferma del ruolo svolto dal ricorrente di anello di congiunzione tra soggetti gerarchicamente sovraordinati e i sodali nell'ambito di un'unica struttura organizzativa. Elemento di segno conforme viene desunto inoltre dal timore espresso dal RB circa i possibili effetti negativi delle condotte criminose sue e dei suoi interlocutori per altri soggetti inseriti in un medesimo circuito operativo criminale e circa la necessità che l'omicidio fosse commesso da chi nella zona territoriale aveva la supremazia tipica di una cellula mafiosa. Anche i riferimenti alla continuità operativa delle condotte estorsive degli interlocutori ai danni di imprenditori rispetto a quelle svolte prima del suo arresto da RR NO (condannato con sentenza irrevocabile per reati di stampo mafioso consumati nel contesto territoriale di HE) sono stati individuati dal giudice di merito come elemento di riscontro alla tesi accusatoria dell'attuale appartenenza del MO e dei coimputati all'associazione mafiosa. A fronte di una motivazione complessa dal punto di vista argomentativo e densa di riferimenti concreti, emergenti dalle conversazioni intercettate in cui gli interlocutori si esprimevano in maniera del tutto spontanea, le doglianze del ricorrente risultano del tutto superficiali e meramente assertive.
Quanto al ricorso principale presentato nell'interesse del RB si osserva quanto segue.
Il primo motivo è manifestamente infondato, per la stessa genericità che connota il ricorso del coimputato MO a fronte dell'esauriente e argomentata motivazione della sentenza impugnata quanto al contesto associativo mafioso in cui il RB (cognato del MO), al pari dei suoi interlocutori, agiva.
Il secondo motivo è del tutto generico.
Nessuna argomentazione è addotta a sostegno della pretesa illegittimità dell'utilizzazione di atti del processo c.d. Perseo e del tutto inconsistenti sono le doglianze sull'interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, doglianze peraltro inammissibili essendo possibile in sede di legittimità prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile, mentre l'interpretazione del linguaggio, eventualmente criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito (Cass. sez. 6, 8 gennaio 2008 n. 17619, Gionta;
sez. 6, 11 dicembre 2007 n. 15396, Sitzia;
sez. 4, 28 ottobre 2005 n. 117, Caruso). Il terzo motivo è anch'esso generico.
Il ricorrente si duole della mancanza di una congrua motivazione circa l'utilizzo di apparecchiature esterne alla Procura e in dotazione a ditte private nei decreti autorizzativi delle intercettazioni adottati in via di urgenza dal pubblico ministero, senza indicare specificamente e allegare i decreti autorizzativi e di proroga delle intercettazioni in questione come sarebbe stato suo onere in forza del principio di autosufficienza del ricorso operante anche in sede penale (Cass. sez. 6, 2 dicembre 2010 n. 45036, Damiano;
sez. 6, 8 luglio 2010 n. 29263, Cavanna;
sez. 5, 22 gennaio 2010 n. 11910, Casucci;
sez. 1, 22 gennaio 2009 n. 6112, Bouyahia;
sez. 4, 26 giugno 2008 n. 37982, Buzi;
sez. 1, 18 marzo 2008 n. 16706, Falcone;
sez. feriale 13 settembre 2007 n. 37368, Torino;
sez. 6, 19 dicembre 2006 n. 21858, Tagliente;
sez. 1, 18 maggio 2006 n. 20344, Sala). Dalla motivazione della sentenza impugnata (ff. 20 - 24) risulta, comunque, l'assoluta regolarità delle intercettazioni eseguite dal 7 giugno al 16 luglio 2008 nella sala intercettazione della Questura, con l'ausilio dei mezzi della ditta al cui impiego la polizia giudiziaria era stata autorizzata dal pubblico ministero nel decreto urgente, contenente tra l'altro una specifica ed esauriente motivazione delle ragioni del ricorso ad impianti esterni alla Procura della Repubblica la cui insufficienza era attestata dall'allegata certificazione di cancelleria.
Il quarto motivo è generico e, comunque, manifestamente infondato. Va ribadito quanto affermato nell'esaminare il ricorso del coimputato MO e il primo motivo del ricorso principale presentato nell'interesse del RB circa l'importanza fondamentale attribuita, nel contesto della motivazione della sentenza impugnata, al progetto di omicidio del Lo AC che, al di là della mancanza di una condotta concretamente idonea alla realizzazione dell'azione criminosa, costituiva un elemento particolarmente significativo in ordine all'affermata partecipazione degli imputati all'associazione mafiosa.
Il quinto motivo è infondato.
Correttamente il giudice di appello ha ritenuto applicabile nel caso di specie il trattamento sanzionatorio previsto, in ordine al reato previsto dall'art. 416 bis c.p., dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n. 92. Con puntuali riferimenti normativi e giurisprudenziali nella motivazione della sentenza impugnata si è infatti affermato che il reato contestato è un reato permanente e che la condotta del reato permanente, tranne nel caso in cui il capo d'imputazione contenga la delimitazione temporale del fatto, perdura almeno fino alla sentenza di primo grado. Non può dubitarsi che, nel caso di reato permanente, la delimitazione del fatto contestato sotto il profilo della sua durata nel tempo dipende dalle indicazioni contenute nel capo d'accusa, nel senso che l'individuazione della sola data di inizio o di accertamento della condotta comporta la pertinenza dell'addebito al tempo intercorrente fino alla sentenza di primo grado senza alcuna necessità di contestazioni suppletive da parte del titolare dell'azione penale, mentre l'indicazione di una data finale (come l'espressione "fino ad oggi") implica che la contestazione comprenda la sola porzione del fatto antecedente al rinvio a giudizio (Cass. Sez. 5, 9 dicembre 2010 n. 4554, Cambria Scimone;
sez. 3, 23 febbraio 2005 n. 13168, Stoia;
sez. 6, 24 settembre 2003 n. 49525, Tasca;
Sez. Un. 13 luglio 1998 n. 11021, Montanari). Nel caso di specie il giudice di appello ha puntualmente osservato che nell'imputazione la data di cessazione della permanenza è individuabile sulla base dell'indicazione "fino alla data della richiesta di rinvio a giudizio" (29 maggio 2009) contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio, che è l'atto con il quale la contestazione viene specificamente formulata, mentre nella contestazione contenuta nell'ordinanza di custodia cautelare emessa il 7 luglio 2008, a seguito della convalida del fermo, era enunciata solo provvisoriamente la data del commesso reato con la locuzione "fino alla data odierna (e comunque almeno dall'aprile al luglio 2008)".
A parere della Corte deve ritenersi irrilevante anche la circostanza, dedotta dal ricorrente, che nell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. la data di commissione del reato fosse individuata con la locuzione "fino alla data del fermo". La richiesta di rinvio a giudizio e l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. non sono infatti sovrapponibili perché hanno diversa funzione (Cass. Sez. 5, 14 giugno 2007 n. 28548, P.M. in proc. Mitrano;
sez. 1, 30 gennaio 2004 n. 11405, P.M. in proc. Marastoni). L'enunciazione del fatto nella richiesta di rinvio a giudizio (e nel decreto di citazione diretta a giudizio, ex art. 552 c.p.p.) deve avere, ai sensi dell'art. 417 c.p.p., i requisiti della chiarezza e della precisione, trattandosi di un atto diretto a contestare all'imputato il fatto-reato di cui deve rispondere. Per l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. è invece sufficiente la "sommaria enunciazione del fatto", costituendo l'avviso in questione un atto avente uno scopo eminentemente informativo con il quale il pubblico ministero rende l'indagato edotto della conclusione delle indagini relative ad una determinata vicenda mettendogli a disposizione la relativa documentazione affinché possa apprestare la sua difesa ed evitare, esponendo immediatamente le sue ragioni, un inutile processo. Le finalità completamente diverse dei due atti legittimano e giustificano, quindi, una diversità di contenuto degli stessi anche con riferimento alla puntualizzazione del riferimento temporale del fatto.
Va ribadito che nel reato di associazione per delinquere di stampo mafioso il vincolo associativo tra il singolo e l'organizzazione si instaura nella prospettiva di una futura permanenza in essa a tempo indeterminato e si protrae sino allo scioglimento della consorteria, potendo essere significativo della cessazione del carattere permanente del reato soltanto l'avvenuto recesso volontario, che, come ogni altra ipotesi di dismissione della qualità di partecipe, deve essere accertato caso per caso in virtù di condotta esplicita, coerente e univoca e non in base a elementi indiziari di incerta valenza, quali quelli della età, del subingresso di altri nel ruolo di vertice e dello stabilimento della residenza in luogo in cui si assume non essere operante una famiglia di "cosa nostra" (Cass. Sez. 5, 21 maggio 1998 n. 3089, Caruana, sez. 6, 23 gennaio 2002 n. 21174, Mannino). Il giudice di appello ha correttamente escluso che la privazione della libertà personale possa in astratto costituire un ostacolo insuperabile al mantenimento del vincolo associativo, conformandosi ad un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità ed anche recentemente riaffermato (Cass. Sez. 2, 22 marzo 2011 n. 17100, Curtopelle;
sez. 4, 7 dicembre 2005 n. 2893, Attolico;
sez. 6, 17 gennaio 2003 n. 6262, Agate), osservando che nel caso in esame nessuno degli imputati all'atto dell'esecuzione del fermo aveva espresso una volontà di recesso dall'esecuzione mafiosa. Conseguentemente, essendosi protratto il periodo consumativo del reato permanente fino alla data della richiesta di rinvio a giudizio (29 maggio 2009), legittimamente al RB e agli altri ricorrenti è stato applicato il trattamento sanzionatorio, più severo, previsto dalla legge penale nel cui ambito temporale si era esaurita la consumazione (Cass. sez. 3, 3 novembre 1993 n. 11043, Rizzi;
sez. 1, 21 febbraio 1995 n. 3376, Gullo;
sez. 3, 5 febbraio 2008 n. 13225, P.M. in proc.Spera).
Quanto, infine, ai rilievi relativi all'applicazione della recidiva, la Corte osserva che nella motivazione della sentenza impugnata si è data adeguata giustificazione dell'applicazione nei confronti del RB della recidiva non solo reiterata, ma anche specifica. La Corte territoriale ha infatti evidenziato che l'imputato non solo era stato già dichiarato recidivo, ma aveva riportato condanna per associazione per delinquere semplice (sentenza n. 7 del casellario in atti, emessa l'11 ottobre 2001 della Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese in data 10 giugno 1998, irrevocabile il 12 dicembre 2003), "costituente anch'esso reato lesivo dell'ordine pubblico, come quello oggi in contestazione, e connotato da prossimità di struttura e di modalità operative, consistenti nell'adesione ad un organismo volto alla commissione di più reati". Il ricorrente non contesta specificamente detta motivazione. Peraltro deve ritenersi incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata come nel caso in esame alla stregua dei principi giurisprudenziali in materia di "reati della stessa indole" (Cass. sez. 2, 21 ottobre 2010 n. 40105, Apostolico), la valutazione discrezionale del giudice circa l'esistenza o meno dell'omogeneità tra fatti pregressi e reato giudicando, ai fini del riconoscimento della recidiva specifica, che implica il riscontro della identità di modello dei delitti (Cass. sez. 3 16 dicembre 2010 n. 11954, L.). Circa i motivi nuovi dedotti nell'interesse del RB, la Corte rileva quanto segue.
Il primo motivo è del tutto generico. Vanno a questo proposito ribadite le ragioni espresse per ritenere generico il terzo motivo del ricorso principale.
Generico è anche il secondo motivo, per le ragioni già esposte nell'esaminare il ricorso del coimputato MO e il primo motivo del ricorso principale del RB.
Il terzo motivo è infondato.
La Corte rileva infatti che l'art. 441 c.p.p., comma 1, stabilisce che nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli artt. 422 e 423 c.p.p. e che, non applicandosi l'art. 423 c.p.p., non è possibile per il pubblico ministero di procedere a modificazioni dell'imputazione o a contestazioni suppletive, neppure se queste ultime concernano esclusivamente circostanze aggravanti (Cass. sez. 6, 19 gennaio 2010 n. 13117, Sghiri Tassine;
sez. 6, 27 novembre 2007 n. 47568, Luddeni;
sez. 4, 14 febbraio 2007 n. 12259, Biasiotto;
cfr. anche Corte Cost. 26 novembre 1997, n. 378). Nel caso in esame il giudice di appello ha riconosciuto che la contestazione della recidiva reiterata e specifica (che pacificamente costituisce una circostanza aggravante ad effetto speciale: v. per tutte Cass. Sez.Un. 24 febbraio 2011 n. 20798, Indelicato) nei confronti degli imputati RB e CA è avvenuta all'udienza del 24 settembre 2009, mentre il giudizio abbreviato (incondizionato) era avvenuto in data precedente (18 giugno 2009). Va, tuttavia, rilevato che correttamente il giudice di appello ha ritenuto che la relativa eccezione di nullità, fondata sul disposto degli artt. 517 e 522 c.p.p., andava proposta "immediatamente dopo" la contestazione della recidiva, come specificatamente previsto dall'art. 182 c.p.p., comma 2, nell'ipotesi in cui "la parte vi assiste". La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra, infatti, una nullità a regime intermedio, non rientrante in quelle assolute ed insanabili di cui all'art. 178 c.p.p. in quanto non attinente al omessa citazione dell'imputato ed all'assenza del suo difensore quando ne è obbligatoria la presenza (Cass. sez. 2, 29 gennaio 2008 n. 9171, De Stefano;
sez. 3, 3 febbraio 2010 n. 16848, Cucumazzo).Nel caso in esame, come si desume dalla motivazione della sentenza impugnata, gli imputati e i loro difensori erano presenti all'udienza del 24 settembre 2009 in cui era stata contestata la recidiva e, come annotato testualmente nel relativo verbale, nulla avevano opposto alla contestazione con conseguente decadenza dal diritto di rilevare in seguito la nullità della contestazione nella parte riguardante la recidiva.
I rilievi circa il riconoscimento al RB della recidiva specifica sono infondati per le ragioni indicate nell'esaminare l'ultima parte del quinto motivo del ricorso principale. Il quarto motivo è infondato per le ragioni espresse nell'esaminare la prima parte del quinto motivo del ricorso principale. Il ricorso del RB va pertanto rigettato.
Ad analoga conclusione la Corte ritiene di pervenire in ordine al ricorso presentato nell'interesse dell'imputato CA. Il primo motivo è infondato.
Quanto al problema riguardante la possibilità di effettuare riprese visive ai fini di indagine in luoghi di privata dimora, la pur approfondita disamina della giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia non consente di ritenere fondata la tesi difensiva dell'inutilizzabilità delle captazioni visive derivate dall'installazione di videocamere sul vialetto, delimitato da un cancello, costituente una pertinenza dell'abitazione degli UT. L'autovettura intestata al CA era stata ripresa mentre il 30 giugno 2008 entrava ed usciva dal parcheggio sito nei pressi dell'officina di autocarrozzeria situata al piano terreno dell'immobile e nella disponibilità del MO (al primo piano abitava l'imputato RB, cognato del MO il quale a sua volta aveva rapporti di affinità con la famiglia UT proprietaria dell'immobile), in un luogo che il ricorrente ritiene essere di privata dimora e come tale oggetto di intrusione visiva con l'intercettazione ambientale priva di autorizzazione. Senonché il giudice di appello ha rilevato che i fotogrammi allegati agli atti ed estrapolati dalle videoregistrazioni ritraggono zone esterne all'abitazione e comunque ai luoghi in cui erano in corso le intercettazioni ambientali regolarmente autorizzate, e precisamente un vialetto di accesso all'abitazione e all'officina. Quest'ultima, ha correttamente rilevato il giudice di merito, non poteva costituire privata dimora essendo un esercizio aperto al pubblico. Le riprese effettuate da una pubblica postazione dei veicoli in entrata e uscita dal parcheggio, esclusivamente durante il transito nell'area esterna e quindi in uno spazio non protetto o sottratto alla vista di estranei, costituivano pertanto la documentazione dei servizi di appostamento in luogo esterno e pubblico, rientrante nella normale attività investigativa anche d'iniziativa della polizia giudiziaria da includere nella categoria delle c.d. prove atipiche soggette alla disciplina dettata dall'art. 189 c.p.p. di cui, trattandosi della documentazione di attività investigativa non ripetibile, è possibile l'allegazione al relativo verbale e l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento (Cass. Sez.Un. 28 marzo 2006 n. 26795, Prisco;
sez. 5, 17 luglio 2008 n. 37698, Stranieri;
sez. 5, 21 ottobre 2008 n. 44156, P.C. in proc. Gottardi;
sez. 1, 18 dicembre 2008 n. 4422, Galati Sansone). Va ribadito pertanto quanto affermato in altra pronuncia di questa Corte, sempre con riferimento alla posizione del CA (Cass. sez. 1, 16 dicembre 2008 n. 8431, CA), in ordine all'esclusione di "una intrusione tanto nella privata dimora quanto nel domicilio con riferimento a luoghi aventi ad oggetto comportamenti tenuti in spazi di pertinenza di un'abitazione ma di fatto non protetti alla vista di estranei, giacché...tali spazi sono assimilabili a luoghi aperti al pubblico, la percettibilità all'esterno dei comportamenti in essi tenuti facendo venire meno le ragioni della tutela domiciliare". Anche in ordine all'omesso deposito dei verbali e delle registrazioni relativi alle conversazioni tra presenti captate il 12 maggio 2008 alle ore 17,25 (decreto intercettazione ambientale n. 1083/08) e il 10 settembre 2008 alle ore 9,00 (decreto intercettazione ambientale 1873/08) nell'ambito del procedimento c.d. Perseo, la Corte ritiene le doglianze difensive infondate. Come riconosciuto dallo stesso ricorrente la Corte territoriale ha già ritenuto inutilizzabile "con cognizione evidentemente incidentale e limitata al presente giudizio ad quem" delle captazioni dipendenti dal decreto intercettazione ambientale n. 1873/08, e segnatamente della conversazione in data 12 settembre 2008, per difetto dell'attestazione relativa all'inidoneità o indisponibilità degli impianti installati nei locali della Procura. Quanto alla conversazione la cui intercettazione era stata autorizzata con il decreto di intercettazione ambientale n. 1083/08, la Corte rileva che nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibile nel fascicolo processuale (perché appartenenti ad altro procedimento o anche, qualora si proceda con le forme del dibattimento - al fascicolo del pubblico ministero), al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l'eccezione si accompagna l'ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali, positive o negative, addotte a fondamento del vizio processuale (Cass. sez.Un. 16 luglio 2009 n. 39061, De Iorio;
sez. 6, 8 marzo 2007 n. 35043, De Meo), onere che nel caso di specie non risulta essere stato assolto dal ricorrente.
Quanto, infine, all'indecifrabilità della sottoscrizione del verbale di operazione di intercettazione relativo al decreto n. 1570/08, la doglianza è manifestamente infondata poiché è consolidata la giurisprudenza di legittimità nel senso di ritenere che la non decifrabilità della firma in calce ad atto di un procedimento penale non ne determina l'invalidità, allorché la sottoscrizione sia suscettibile di essere abbinata, anche sulla base di elementi esterni di identificazione, a una determinata persona fisica (cfr., con riferimento alla sottoscrizione del verbale relativo alle operazioni di intercettazione e di trascrizione di conversazioni telefoniche intercettate, Cass. sez. 1, 4 marzo 2010 n. 21054, Bruno;
sez. 2, 9 febbraio 2007 n. 7951, Monteleone). La dettagliata motivazione sul punto della sentenza impugnata non viene specificamente contestata. Il secondo motivo è infondato.
Va ribadito quanto detto nell'esaminare l'analogo motivo presentato nell'interesse del coimputato RB (terzo dei motivi nuovi). Va solo aggiunto che la pretesa abnormità costituita dalla tardiva contestazione della circostanza aggravante della recidiva da parte del pubblico ministero nell'ambito del giudizio abbreviato incondizionato è da escludersi, potendosi al più definire tale contestazione illegittima mentre il relativo provvedimento del giudice che nel trattamento sanzionatorio tenga conto della recidiva contestata illegittimamente non si colloca al di fuori del sistema organico della legge processuale ne' determina l'impossibilità di neutralizzarne l'efficacia, posto che detta illegittimità può essere dedotta dalla difesa (cosa che nel caso di specie non è avvenuto tempestivamente, avendo anzi gli imputati RB e CA e i loro difensori prestato acquiescenza alla contestazione dell'aggravante) senza dare luogo ad alcuna stasi processuale. Quanto, infine, alla circostanza che il CA non fosse stato in precedenza dichiarato recidivo, la Corte osserva che è ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità nel senso che la recidiva reiterata possa essere riconosciuta in sede di cognizione anche quando in precedenza non sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice (Cass. sez. 2, 7 maggio 2010 n. 18701, P.G. in proc. Arullani;
sez. 5, 25 settembre 2008 n. 41288, Moscia;
sez. 1, 6 maggio 2003 n. 24023, P.G. in proc. Andreucci;
sez. 3, 20 maggio 1993 n. 6224, Mighetto). Il terzo motivo è infondato per le ragioni esposte nell'esaminare il quinto motivo del ricorso principale del coimputato RB. Il quarto motivo è del tutto generico e, comunque, fondato su una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito ed è inammissibile in questa sede, essendo stato comunque l'obbligo di motivazione esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dalle emergenze investigative e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità. Va comunque rilevato che il reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche in difetto della commissione di reati-fine, purché l'organizzazione sul territorio, la distinzione di ruoli ed il livello organizzativo e programmatico raggiunto ne lascino concretamente presagire la prossima realizzazione. (Cass. sez. 2, 11 gennaio 2012 n. 4304, Romeo), essendo sufficiente la mera struttura illecita della organizzazione finalizzata alla programmazione e realizzazione di reati quale finalità della consorteria mafiosa. In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile infatti a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Cass. sez.Un.12 luglio 2005 n. 33748, Mannino). Nel caso di specie il giudice di merito ha ampiamente valorizzato il contenuto delle conversazioni intercettate in cui, tra l'altro, si parlava del progettato omicidio di Lo AC PI (il 30 giugno 2008 con la diretta partecipazione di CA EM era presente che dell'omicidio doveva essere l'esecutore materiale). Quanto all'identificazione della vittima in Lo AC PI va evidenziato che il nome del Lo AC era stato fatto esplicitamente nella conversazione intercettata il 20 giugno 2008 tra il MO e il RB e che ulteriori elementi di individuazione nel Lo AC erano stati desunti dalle precedenti conversazioni intercettate (il Lo AC frequentava effettivamente con la moglie il lido balneare La Navicella, frequentato anche dal MO e dal RB;
era un soggetto corpulento e alto oltre un metro e ottanta;
era sottoposto alla misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Santa Flavia da cui non si allontanava mai, uno dei figli aveva subito atti intimidatori cui si faceva riferimento anche nella conversazione intercettata il 10 maggio 2008 nell'ambito del processo c.d. Perseo e acquisita agli atti). Una motivazione immune da vizi logici è stata fornita dal giudice di appello circa gli elementi che, secondo il ricorrente, farebbero escludere l'individuazione nel Lo AC della vittima (ff. 46^ - 47^ sentenza impugnata).
Alla inammissibilità del ricorso presentato nell'interesse del MO consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
Al rigetto dei ricorsi presentati nell'interesse del RB e del CA consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di MO IC;
rigetta i ricorsi di RB AN TO e di CA EM;
condanna i predetti al pagamento delle spese processuali e MO anche della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2012