Sentenza 21 maggio 1998
Massime • 7
In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, relativamente alla individuazione del giudice territorialmente competente a giudicare del reato associativo, data la natura permanente del delitto, occorre fare riferimento al luogo in cui ha avuto inizio la consumazione (art. 8, comma terzo, cod. pen.) e, solo in caso di mancanza di prova sul luogo e sul momento della costituzione dell'organizzazione, possono soccorrere i criteri sussidiari e presuntivi del luogo in cui fu commesso l'ultimo reato-fine concretamente accertato, del luogo di arresto dell'imputato ovvero del luogo di domicilio, residenza o dimora dello stesso (attualmente stabiliti dall'art. 9 cod. proc. pen. del 1988 e, in precedenza, previsti dall'art. 40 cod. proc. pen. del 1930 operante in caso di impossibilità di determinare la competenza in base ai criteri di cui all'art. 39, comma terzo, siccome modificato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 534).
In virtù del principio di territorialità della legge penale di cui al secondo comma dell'art. 6 cod. pen., il reato si considera commesso nel territorio dello Stato anche quando l'azione o l'omissione, che ne costituisce la condotta, si è ivi realizzata soltanto in parte, dovendosi tale termine intendersi in senso naturalistico, come un momento dell' "iter criminoso" che, considerato unitariamente ai successivi atti compiuti all'estero, viene a integrare un'ipotesi di delitto tentato o consumato. Pertanto, con riferimento al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'adesione al sodalizio criminoso che si è formato e ha operato in Italia, integra partecipazione a un reato commesso nel territorio dello Stato anche se l'aderente materialmente rimanga sempre all'estero, ove la sua condotta di partecipazione all'associazione si sia svolta per intero, con l'apporto di contributi apprezzabili alla organizzazione.
In relazione ad addebito per partecipazione ad associazione mafiosa, in presenza di una pluralità di dichiarazioni accusatorie rese da soggetti tutti compresi tra quelli indicati nei commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., la eventuale sussistenza di smagliature e discrasie, anche di un certo peso, rilevabili tanto all'interno di dette dichiarazioni quanto nel confronto fra esse, non implica, di per sè, il venir meno della loro sostanziale affidabilità quando sulla base di adeguata motivazione, risulti dimostrata la complessiva convergenza di esse nei rispettivi nuclei fondamentali.
Ai fini della partecipazione di una determinata persona ad associazione per delinquere di tipo mafioso, non può escludersi il valore indiziario, eventualmente confirmatorio di altre risultanze, attribuibile ai precedenti penali e giudiziari del soggetto, e anche ad eventuali provvedimenti di prevenzione, sempre che trattisi di precedenti o di pendenze relativi ai fatti o ai reati che per titolo, per modalità di esecuzione, per l'oggetto, per concorso di persone ovvero per altre circostanze significative permettano l'aggancio a presupposti o finalità denotanti un retroterra di criminalità organizzata di tipo mafioso.
In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, le relazioni di parentela e di affinità dell'imputato assumono valore indiziante aggiuntivo circa la partecipazione al sodalizio, nulla impedendo che una volta accertata, da un lato, l'esistenza di un'organizzazione delinquenziale a base familiare e, d'altro canto, una non occasionale attività criminosa di singoli esponenti della famiglia nel medesimo campo in cui questa opera, venga considerato non privo di valore indiziante, in ordine alla partecipazione dei suindicati soggetti al sodalizio criminoso, anche il fatto che vi siano legami di parentela o di affinità tra essi e coloro che nel sodalizio familiare criminale occupano posizioni di vertice o, comunque, di rilievo.
Il giudice del merito, per verificare se il dissenso del pubblico ministero alla celebrazione del giudizio con rito abbreviato sia da considerare giustificato, deve compiere la prognosi "ex ante", senza tenere conto della incidenza degli accertamenti successivi richiesti o espletati, ma stabilendo soltanto se questi, nel momento della decisione a suo tempo adottata, apparissero ragionevolmente utili e opportuni, onde il relativo apprezzamento, quando sia coerentemente formulato, non è censurabile in sede di legittimità, in quanto esso implica una valutazione di fatto.
Ai fini della configurabilità del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, il vincolo associativo tra il singolo e l'organizzazione si instaura nella prospettiva di una futura permanenza in essa a tempo indeterminato e si protrae sino allo scioglimento della consorteria, potendo essere significativo della cessazione del carattere permanente del reato soltanto l'avvenuto recesso volontario, che, come ogni altra ipotesi di dismissione della qualità di partecipe, deve essere accertato caso per caso in virtù di condotta esplicita, coerente e univoca e non in base a elementi indiziari di incerta valenza, quali quelli della età, del subingresso di altri nel ruolo di vertice e dello stabilimento della residenza in luogo in cui si assume non essere operante una famiglia di "cosa nostra".
Commentario • 1
- 1. Art. 40 c.p.p. Competenza a decidere sulla ricusazionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/1998, n. 3089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3089 |
| Data del deposito : | 21 maggio 1998 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ITALGIUREWEB
sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento