Sentenza 27 settembre 2004
Massime • 1
In tema di reati di criminalità organizzata, la ratio della circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, convertito in legge n. 203 del 1991, non è solo quella di aggravare la pena per chi utilizza metodi mafiosi o agisce al fine di agevolare associazioni mafiose, ma anche nei confronti di chi - pur non organicamente inquadrato in tali associazioni - agisca con metodi mafiosi o, comunque, dia un contributo al raggiungimento dei fini di un'associazione mafiosa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/09/2004, n. 44402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44402 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 27/09/2004
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIRENA Pietro A. - Consigliere - N. 1243
Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - N. 21987/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OL IN, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza del Tribunale di Catania del 27.11.2003;
Sentita la relazione del Consigliere Dott. CARMENINI;
Sentite le conclusioni del P.G. Dott. PASSACANTANDO G., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Aricò Giovanni che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con l'ordinanza del 27.11.2003, oggetto della presente impugnazione, il tribunale della libertà di Catania, decidendo sulla richiesta di riesame, ha confermato il provvedimento, in data 3.11.2003, col quale il gip dello stesso tribunale ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di OL CE, indagato per i reati di estorsione aggravata e di illecita concorrenza. Ricorre per Cassazione il difensore dell'interessato, il quale deduce tre motivi: 1) mancanza della motivazione ed erronea applicazione della legge in relazione all'art. 273 c.p.p., soprattutto sotto il profilo del recepimento acritico delle conclusioni del p.m., senza esame delle note difensive;
2) mancanza della motivazione ed erronea applicazione della legge in relazione all'art. 7 L. 203/91 e all'art. 275, comma 3, c.p.p., anche con riferimento al trasferimento dell'indagato in territorio sul quale non gli sarebbe possibile reiterare attività della specie a lui addebitata;
3) mancata applicazione dell'art. 292, comma 2 lett. c), c.p.p. e mancanza assoluta di motivazione sul punto, specie in relazione al tempo trascorso dall'epoca dei fatti ed al trasferimento altrove per ragioni lavorative.
Il ricorso non è fondato.
Quanto al primo motivo, va ricordato che in tema di misure cautelari personali la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" (v. art. 273 c.p.p.) non si atteggia allo stesso modo del termine "indizi", quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza, che sta ad indicare la prova logica o indiretta, ossia quel fatto certo connotato da particolari caratteristiche (v. art. 192, comma 2, c.p.p.), che consente di risalire ad un fatto incerto attraverso massime di comune esperienza. Per l'emissione di una misura cautelare, invece, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli. L'ordinanza, oggetto di censure, ha fatto buon uso di questo principio delineando in maniera precisa i fatti, quali emergono allo stato dal quadro probatorio, e ne ha fissato un profilo di rilevante gravità, desumibile dall'articolata serie di elementi emergenti dalle indagini. In particolare, dopo avere evidenziato il ruolo di rilievo svolto da tale NA NG nell'ambito dell'associazione mafiosa locale, ha sottolineato che questi - pur essendo detenuto in espiazione di pena inflittagli per il reato previsto dall'art. 416 bis c.p. - contattò personalmente il LI per discutere in ordine agli appalti in corso nella provincia di Siracusa;
che sempre il NA, in una conversazione con una terza persona parla di un mandato conferito a tali AR e AL per indurre gli imprenditori, tramite il LI, ad affidare i lavori ad una ben determinata ditta, nonché di altri lavori ottenuti con estorsioni e collegamenti con gruppi criminali organizzati. La stessa ordinanza fa riferimento ad altre conversazioni intercettate, svolte tra il LI ed altri, dalle quali emerge che gli imprenditori messinesi non sono stati liberi ne' di scegliere la ditta a cui appoggiarsi per effettuare i lavori in Avola, ne' di determinare il prezzo dei lavori.
Il tribunale ha quindi offerto una serie di elementi, noti all'indagato, collegati attraverso valutazioni logiche e giuridicamente coerenti che dimostrano non un pedissequo accoglimento di altrui considerazioni, ma il vaglio autonomo ed articolato delle acquisizioni probatorie, superando le obbiezioni difensive: questa situazione argomentativa si sottrae al sindacato di legittimità. Al riguardo è noto che la mancanza o manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento stesso e l'indagine di legittimità è necessariamente circoscritta a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo svolto dal giudice di merito. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto già vagliati e posti a fondamento della decisione impugnata, non potendo integrare il vizio di legittimità soltanto una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, magari prospettata in maniera più utile per il ricorrente.
Anche riguardo agli altri due motivi, è incensurabile il ragionamento del tribunale del riesame che disattende, quale elemento determinante, il trasferimento del LI in altra città per ragioni di lavoro, date le modalità dei contatti tenuti tra le persone coinvolte, ma soprattutto per la presunzione legislativa derivante dal disposto dell'art. 275, comma 3, c.p.p., avendo il tribunale - come si vedrà in appresso - ritenuto la configurabilità dell'aggravante contestata e vagliato l'assenza di elementi che escludano le esigenze cautelari presunte iuris tantum. Nè vi sono elementi per cui possa affermarsi che il tempo trascorso ha operato il completo distacco dalle possibilità di ulteriori contatti ed attività di tal genere.
Con riferimento, appunto, all'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, infine, va detto che ratio della norma non è solo quella di aggravare la pena per chi utilizza metodi mafiosi o agisce al fine di agevolare associazioni mafiose, ma anche di reprimere il comportamento di coloro che - anche se non organicamente inquadrati in tali associazioni - agiscano con metodi mafiosi, o comunque, diano un contributo al raggiungimento dei fini di un'associazione mafiosa:
correttamente il giudice di merito ne ha ritenuto la sussistenza, avendo inquadrato l'azione del LI sia nel contesto di metodi estorsivi collegati a gruppi criminali organizzati ed usi al metodo intimidatorio tipico, sia nell'ambito di tasselli posti al conseguimento delle finalità del sodalizio.
Queste considerazioni comportano il rigetto del ricorso, con ogni ulteriore conseguenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2004