Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/2008, n. 20663
CASS
Sentenza 29 gennaio 2008

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La circostanza aggravante della cessione di sostanze stupefacenti a persona minore di età di cui all'art. 80, comma primo, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 è incompatibile con la circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. sopra citato, in quanto il fatto stesso della cessione a minori, per la sua maggiore intrinseca pericolosità, rende più grave l'azione delittuosa ed esclude l'applicazione dell'ipotesi attenuata, anche in presenza di altri elementi sintomatici, in astratto, della lieve entità del fatto.

Ai fini della attribuibilità della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma primo, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, inerente alla consegna delle sostanze stupefacenti a persone di minore età, è necessario accertare, ai sensi dell'art. 59, comma secondo, cod. pen., la colpevolezza del soggetto attivo anche in relazione alla circostanza contestata, dimostrando che la stessa sia da lui conosciuta, ovvero ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che la suddetta aggravante, per essere attribuita all'agente, deve ancorarsi ad un coefficiente di prevedibilità concreta in ordine alla destinazione finale della droga, non desumibile dal mero dato obiettivo degli stretti vincoli di collaborazione intercorrenti tra gli imputati in ordine alla realizzazione del traffico di sostanze stupefacenti).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/2008, n. 20663
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20663
Data del deposito : 29 gennaio 2008

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