Sentenza 1 luglio 2010
Massime • 1
Ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il Tribunale della libertà ha escluso l'identità del fatto, rilevante ai fini della preclusione di cui all'art. 649 cod. proc. pen., con riguardo a procedimento per il delitto di omicidio preterintenzionale nel caso che le lesioni - per le quali si sia già proceduto - abbiano solo successivamente determinato la morte della persona offesa dalla condotta dell'agente).
Commentari • 7
- 1. Condanna italiana contrasta con assoluzione greca: ne bis in idem? (Cass. 36539/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 ottobre 2024
Annullato il mancato riconoscimento dell'idem di una sentenza di condanna italiana rispetto ad una sentenza assolutoria greca: la nozione di «stessi fatti», richiamata dalle decisioni quadro sul reciproco riconoscimento nell'ambito dell'Unione europea, ai fini del il divieto del bis in idem, costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione europea, in quanto non può essere lasciata alla discrezionalità delle autorità giudiziarie dei singoli Stati membri l'esegesi di tale concetto sulla base del loro diritto nazionale, occorrendo di esso garantire l'applicazione uniforme nel diritto dell'Unione europea. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Sentenza n. 36539-24 dd. 5 …
Leggi di più… - 2. Lesioni personali: non sussiste ne bis in idem con l'omicidio preterintenzionale sugli stessi fattiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 settembre 2023
La massima Non contrasta con il principio del ne bis in idem - non ricorrendo l'identità del fatto considerato in tutti i suoi elementi costitutivi - la condanna per il delitto di omicidio preterintenzionale nei confronti di un soggetto già condannato per lesioni personali con sentenza divenuta irrevocabile in relazione alla medesima condotta, ma il giudice del secondo procedimento, in ossequio al principio di detrazione, deve assicurare, mediante un meccanismo di compensazione, che le sanzioni complessivamente applicate siano proporzionate alla gravità dei reati considerati (Cassazione penale , sez. V , 25/10/2021 , n. 1363). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di …
Leggi di più… - 3. Stessa condotta, due condanne: non è bis in idem (Cass. 1363/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 gennaio 2022
Ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta. Non ricorre l'idem factum tra le lesioni personali e l'omicidio preterintenzionale, in quanto il fatto concreto di cui all'art. 584 c.p. è caratterizzato dall'evento-morte, che è, invece, assente nel delitto di cui all'art. 582 c.p., la cui tipicità è integrata da un diverso, e meno grave, evento, le lesioni personali; trattandosi di …
Leggi di più… - 4. Occupazione di immobile non è reato se .. (Cass. 33838/11)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 maggio 2018
L'illecita occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che ben può consistere, oltre che in lesioni della vita o dell'integrità fisica, nella compromissione di un diritto fondamentale della persona come il diritto di abitazione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi, e cioè l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo: ai fini della ricorrenza della scriminante, non basta un mero stato di disagio abitativo, potendo questo essere ovviato mediante la richiesta di ausilio ai servizi sociali e alle altre istituzioni pubbliche di assistenza. …
Leggi di più… - 5. Affinchè ricorra il divieto del ne bis idem è sufficiente che i fatti materiali, a prescindere della loro qualificazione giuridica, siano identicihttps://www.filodiritto.com/ · 20 ottobre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/07/2010, n. 28548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28548 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 01/07/2010
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 1139
Dott. FUMO ZI - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - N. 18146/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA RI N. IL 08/05/1975;
avverso l'ordinanza n. 351/2010 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA, del 18/03/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RI FUMO;
udito il P.G. in persona IN S., che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.
OSSERVA
quanto segue:
Il tribunale di Reggio Emilia in data 8.2.2010 applicava ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a OG ZI la pena (sospesa) di anni uno di reclusione, con riferimento al delitto di lesioni volontarie aggravate in danno di IC RI.
In data 17.2.2009 (nove giorni dopo) il IC decedeva nell'ospedale nel quale era stato ricoverato ininterrottamente dal giorno in cui aveva riportato le predette lesioni. La morte era attribuita all'aggravarsi della sua situazione di salute (il IC era persona anziana), conseguente alle lesioni riportate. In data 19.2.2009 il competente PM promoveva separato procedimento a carico del OG con riferimento al delitto di omicidio preterintenzionale e richiedeva al GIP la emissione della misura cautelare degli aa.dd..
Il GIP rigettava la richiesta e il PM proponeva appello al TdR di Bologna, che, con l'ordinanza oggi impugnata (18.3.2010), in parziale accoglimento, disponeva a carico del OG l'obbligo di presentazione all'autorità di p.g..
Ricorre per cassazione il OG e deduce:
1) manifesta illogicità della motivazione come conseguenza della apodittica affermazione della non applicabilità, nel caso in esame, del principio del ne bis in idem, atteso che non può istaurarsi altro giudizio per il medesimo fatto, dovendosi per medesimo fatto, secondo autorevole dottrina, intendere la sola condotta dell'agente. In caso di condanna irrevocabile, la predetta dottrina esclude che il soggetto possa essere giudicato una seconda volta.
I due reati successivamente ipotizzati dall'Accusa non possono certo portare a una duplice condanna, ostandovi l'art. 15 c.p.. Il TdR non si pone il problema scaturente da una eventuale assoluzione dell'imputato dalla prima imputazione e del suo effetto preclusivo.
Si verificherebbe in tal modo una ipotesi di abuso del processo in violazione dei principi di immediatezza e concentrazione nella raccolta della prova in contraddicono ex art. 111 Cost.. È pur vero che il delitto ex art. 584 c.p. "include" quello ex art. 582 c.p., ma, nel caso in esame, la incriminazione "inclusa" è già stata contestata e deve dunque trovare applicazione l'art. 649 c.p.p.. Il ricorrente deduce inoltre:
2) manifesta illogicità di motivazione circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari, atteso che ne' il giudice monocratico, ne', successivamente il PM ravvisarono, al momento, la sussistenza di esigenze cautelari. Orbene, il TdR, valutando i medesimi fatti, giunge a conclusioni diametralmente opposte, rimproverando al OG la mancanza di "resipiscenza";
trattasi di espressione che, per il contesto in cui viene utilizzata, non si comprende che cosa voglia significare.
Dopo l'arresto, il ricorrente, rimesso in libertà, si è comportato correttamente ed è entrato in contatto con gli organi di polizia solo per ricevere le notifiche degli atti.
La prima censura è infondata.
Invero le SS.UU. di questa Corte hanno stabilito (sent. n. 34655 del 2005, ric. P.G. in proc. Donati e altro, RV 231800) che non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fasi o gradi diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato deve essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, deve essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità consegue, nel caso di specie, alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M..
Tuttavia è stato precisato (medesima sentenza RV 231799) che, ai fini della preclusione, connessa al principio ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. Nel caso in esame, è di tutta evidenza che non trattasi dello stesso "fatto", tanto che non trattasi nemmeno dello stesso reato;
vale a dire che il nomen juris è mutato (da lesioni volontarie a omicidio preterintenzionale) proprio perché doveva rispecchiare la diversità del fatto. E che per fatto - come precisato dalla appena ricordata giurisprudenza e come affermato dalla dottrina - debba intendersi tanto la condotta, quanto l'evento, quanto il nesso causale, non può esservi dubbio.
La seconda censura è inammissibile per manifesta infondatezza. Il TdR infatti ha ampiamente chiarito le ragioni per le quali ritiene sussistenti le esigenze cautelari (oltre ai gravi indizi di colpevolezza). Ovviamente, ribadito che il fatto è diverso da quello originariamente contestato al Corbognani, non possono essere prese in considerazione quelle censure con le quali ci si duole del diverso apprezzamento in ordine alla gravità oggettiva di quanto accaduto. Il TdR poi non manca di mettere in rilievo: a) che il ricorrente esercitò violenza nei confronti di un uomo ultraottantenne, b) che il OG ha tenuto in passato condotte altrettanto violente - malmenando, in quello stesso circolo ricreativo nel quale furono provocate lesioni al IC - il fratello, spaccando inoltre, a pugni, una vetrata. Ancora il Collegio cautelare ricorda i precedenti penali del ricorrente (furto in appartamento) e sottolinea come, benché già incarcerato, il OG non abbia dato segni di resipiscenza, dovendosi intendere con tale termine (secondo quanto riportano i dizionari della lingua italiana) "rinsavimento, ravvedimento, pentimento, acquisizione della consapevolezza del disvalore di azioni compiute". Il ricorso, conclusivamente, merita rigetto e il ricorrente va condannato alle spese del grado.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 luglio 2010. Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010