Cass. pen., sez. V, sentenza 01/07/2010, n. 28548
CASS
Sentenza 1 luglio 2010

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Massime1

Ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il Tribunale della libertà ha escluso l'identità del fatto, rilevante ai fini della preclusione di cui all'art. 649 cod. proc. pen., con riguardo a procedimento per il delitto di omicidio preterintenzionale nel caso che le lesioni - per le quali si sia già proceduto - abbiano solo successivamente determinato la morte della persona offesa dalla condotta dell'agente).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 01/07/2010, n. 28548
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28548
Data del deposito : 1 luglio 2010

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