Sentenza 9 dicembre 2010
Massime • 1
In tema di reato permanente (nella specie partecipazione ad associazione mafiosa), la contestazione contenuta nel decreto che dispone il giudizio con la formula 'ad oggì delimita la durata della contestazione e, quindi, la cessazione della permanenza alla data di formulazione dell'accusa. Ne deriva che, divenuta irrevocabile la condanna, il nuovo processo per l'ulteriore permanenza del reato associativo è precluso solo se il fatto in esso contestato risulta accertato per un tempo che assorbe il suo termine finale.
Commentario • 1
- 1. Reato permanente e consumazione: la Cassazione chiarisce il ruolo delle contestazioni suppletivehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/2010, n. 4554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4554 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 09/12/2010
Dott. ROTELLA Mario - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 2793
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 12996/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BR SCIMONE GIUSEPPE, N. IL 18/05/1963;
2) ST GIOVANNI, N. IL 05/09/1976;
3) IS AN, N. IL 06/10/1966;
4) UG SALVATORE, N. IL 19/01/1971;
5) SS LETTERIA, N. IL 26/12/1963;
6) RT GIACOMO, N. IL 06/09/1959;
avverso la sentenza n. 1019/2008 CORTE APPELLO di MESSINA, del 08/10/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/12/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO ROTELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fodaroni Maria Giuseppina, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso NE e rigetto altri ricorsi;
udito i difensori avv. Silvestro per IA NE RI;
avv. Scordo per tutti gli altri (RU, OS, PA;
avv. Rioco per PA.
PREMESSO IN FATTO
La Corte di Messina con sentenza dell'8.10.09, depositata il 7.1.10, in parziale riforma di sentenza del GUP in giudizio abbreviato dell'8.11.07, ha assolto:
IS EL da estorsione aggravata ai danni del tabaccaio OT (capo 5) perché il fatto non sussiste, rideterminandone la pena per partecipazione all'associazione di tipo mafioso (c. 1:
clan PA, dal 21.8.03 al 19.12.06), in a. 2, e quella per concorso in estorsione (c. 2) ai danni di NO EL, imprenditore di movimento terra e (3) di SÀ NO, imprenditore edile e per (c. 8) promozione ed organizzazione del combattimento di animali (art. 544 quinquies), esclusa l'aggr. ex L. n. 203 del 1991, art. 7, in a. 4 rec., Euro 600 m.;
UG LV dal delitto di tentata estorsione aggravata in concorso con NO EL (16), perché il fatto non sussiste e rideterminato la pena per il capo 1 in a.3 di reclusione e per i reati sub 2 e 3, esclusa l'aggravante, in a. 5, m. 4 ed Euro 1.200. Ha rideterminato le pene inflitte a BR MO Giuseppe, per il capo 1, esclusa la recidiva specifica in a. 2 e m. 6 di reclusione;
a IN ZZ in a.2 e m. 4 rec. ed Euro 16.000 di multa per (10) traffico e (11) coltivazione di marjuana. Ha concesso la sospensione condizionale della pena a ST IO, per concorso in cessione di stupefacenti a tali "IO" (12) e IA FA (13).
Ha confermato le pene per il capo 1 di RT GI, promotore organizzatore, ad a. 5 e m.4 rec. e di SS TE (sua moglie), con generiche, ad a. 1 e m. 4 rec.
In motivazione ha escluso la preclusione di giudizio per il reato associativo (c. 1), perché la contestazione nel processo c.d. "AR" nel quale già erano stati ritenuti responsabili PA, IA ON e RU, era chiusa con l'espressione "sino ad oggi", alla data del decreto che disponeva il giudizio. In questo ha ritenuto gli stessi imputati ed altri raggiunti da elementi confermativi di permanenza del vincolo associativo, tratti da risultati di intercettazioni, e da prove di reati tuttavia non aggravati ex L. n. 203 del 1991, art.
7. Ha quindi ricostruito l'estorsione ai danni di NO EL (c. 2) di RI e RU che, riscuotendo tangente mensile, erano richiesti dall'offeso di fargli avere il pagamento di un suo credito da SÀ a prezzo della metà di quanto ricevuto, oltre a formulare loro una richiesta di raccomandazione per ottenere un subappalto. Ed ha perciò ritenuto il concorso con NO, IR e OS degli stessi, che miravano a consentire a NO il recupero di provvista per far fronte alle loro richieste per il sodalizio (cfr. Cass., Sez. 2, n. 4681/97 -cfr. CED rv. 207595) in tentata estorsione a SÀ (c.3), che non negava il debito, ma rifiutava loro, da cui non si lasciava intimidire, la consegna e l'adempimento in tempi brevi.
Ha ritenuto che le corse clandestine dei cavalli (c. 8) erano autorizzate da RI (e CC) e che le cessioni di stupefacenti attribuite a NE in concorso con AN (12 e 13) erano diverse da quelle oggetto di altro processo. Infine ha escluso che fosse ravvisabile la continuazione tra reato associativo e reati c.d. fine, deliberati in momento successivo all'assunzione del ruolo di partecipi dell'associazione, determinando le pene per ciascun ricorrente.
2. I ricorsi sono articolati come segue.
L'Avv. S. Silvestro ne ha promosso uno comune per più imputati:
1 - per BR ON denuncia:
1 - violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2 in relaz. art. 416 bis c.p. e art. 649 c.p.p. ed art.606 c.p.p., lett. b ed e - vizio di motivazione sotto ogni profilo in ordine all'improcedibilità dell'azione penale per precedente giudicata si tratta di sentenza 23.4.09 della stessa Corte (c.d. operazione "AR"), divenuta definitiva il 23.4.2010 (per rigetto del relativo ricorso). Con successiva memoria ha allegato copia informale della stessa sentenza (e di consecutivo "ordine provvisorio di scarcerazione" del P.G. di Messina), per dimostrare che ha avuto ad oggetto la partecipazione di IA
all'associazione di stampo mafioso con PA GI ed altri, dal 95 alla data odierna (cioè della sentenza di 1 grado del Tribunale del 13.7.07) sicché, trattandosi della stessa associazione, il periodo ricomprende quello in esame, il cui termine finale è indicato nel dicembre 2006; 2 - idem in ordine alla sussistenza della condotta di partecipazione, perché la motivazione poggia su unica conversazione, del 22.10.04 tra AN e RI, circa la consegna di quota di denaro alla moglie di imprecisato "PO", senza tenere peraltro conto dell'allegata esistenza di un debito di AN verso IA per l'acquisto di un ciclomotore;
2 - per ST:
3 - preclusione di giudicato, perché è incongrua la risposta della Corte che si tratterebbe di fatti "analoghi e coevi" con riferimento a condanna (patteggiamento) del GUP di Messina per cessioni a persone ignote di modiche quantità di stupefacenti, nel procedimento c.d. "operazione Tremestieri";
3 - per IS:
4 - motivo analogo al 2^ per IA, circa l'indimostrata sussistenza della prova di partecipazione (rapporto stabile ed organico) del ricorrente, su scorta dei risultati di intercettazioni disancorati da dinamiche storico - fattuali, viepiù che la sentenza cita un episodio di estorsione ai danni del tabaccaio OT per cui vi è stata pronuncia assolutoria e travisa che il ricorrente non ha negato le sue frequentazioni connesse alla comune passione per i cavalli;
5 - violazione art. 192 c.p.p., comma 2 in relaz. art. 629, vizio di motivazione circa il capo 2 (estorsione ai danni di NO EL), per erronee implicazioni tratte da tre conversazioni intercettate sull'auto del ricorrente. In quella del 4 settembre NO chiedeva a RI ed a RU di consentirgli di recuperare, dietro compenso, una somma di denaro vantata nei confronti dell'imprenditore SÀ. Ma la Corte ha travisato che era emerso che NO aveva staccato un assegno (sequestrato nell'auto del ricorrente) di Euro 3000 a favore di CC che, su interessamento di RI, aveva effettuato lavori di carpenteria per lui, tant'è che CC era prima escarcerato e poi assolto dal Tribunale, mentre nulla dimostra vessazioni degl'interlocutori nei confronti di NO, per quanto la minaccia possa assumere diverse forme;
circa il capo 3, perché NO, già ritenuto vittima, concorrerebbe con il ricorrente ad altre tre persone nell'estorsione ai danni di SÀ, presso il quale RI si recava chiedere la restituzione della somma di Euro 20.000, giustificando il suo interessamento per le ripercussioni sui posti di lavoro presso l'impresa di NO. Quand'anche lo si ritenga minacciato, SÀ rifiutava di dare il denaro ai richiedenti, perché il creditore era NO e manca il metus e la prova di causale illecita e la possibilità di qualificare il fatto estorsione e non esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
circa il capo 8, la sentenza travisa che i dati (risultati di intercettazioni) non consentono di pervenire alla prova che RI abbia destinato cavalli alle corse clandestine, ne' tantomeno organizzato gare clandestine, come coerentemente ritenuto a carico di persone accusate di condotte analoghe nel processo AR (v. sopra, mot. 1), ed è erroneo ritenere che la norma (art. 544 quinquies c.p. anticipi la soglia di punibilità agli atti preparatori;
6 - idem, in relazione all'art.416 bis c.p., artt. 629 e 81 c.p., per l'apodittico disconoscimento della continuazione tra reato associativo e reati fine, con riferimento ad indirizzo giurisprudenziale datato e minoritario (Cass., sez. 1, 30.4.79, Reale), alla luce di altre pronunce (Sez. 1, 3.12.87, Cass. Pen., Buondonno, m. 861; Sez. 6, 14.5.97, n. 1474, nt. est., rv 208916);
3.1 - per TUTTI i tre patrocinati:
7 - violazione artt. 62 e 69 c.p., per l'immotivato diniego delle generiche nella massima estensione o il mancato riconoscimento della prevalenza, ad esempio sull'aggravante dell'art. 628 c.p., u.c. nel caso di RI;
8 - idem in relazione art. 133 c.p., in ordine alla severità della pena inflitta a ciascuno.
L'avv. S. Scordo ha proposto distinti ricorsi, deducendo per 4 - UG:
1 - violazione dell'art. 416 bis c.p. - vizio di motivazione, perché la motivazione utilizza oltre il riconoscibile la sentenza di 1^ grado del processo "AR", non ancora in giudicato al momento della produzione. E, fondandosi sul suo portato (v. la giustificazione di pg. 13), non ne spiega genesi e sussistenza;
2 - violazione di legge - vizio di motivazione circa il capo 2, perché il fatto non sussiste o non costituisce reato (estorsione a NO EL, in particolare perché il Tribunale di riesame aveva rilevato l'ambiguità del rapporto del ritenuto offeso con RI, viepiù che poi NO è stato rinviato a giudizio per il tentativo di estorsione ai danni di SÀ e che la Corte di merito ha escluso l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.7, giungendo in sostanza alle stesse conclusioni, mentre circa il capo 3, si ignora in che consista la minaccia ai danni di SÀ;
3 - violazione di legge - vizio di motivazione in ordine all'art. 81 c.p. (v. il parallelo motivo 6 del ricorso precedente);
4 - vizio di motivazione in relazione al diniego di generiche;
5 - violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine alla determinazione di pena ben al di sopra dei minimi edittali.
5 - SS: motivo pedissequo al 1 per RU, con l'aggiunta del rilievo che la sentenza giunge in sostanza ad affermare che esiste un gruppo della zona di S. Lucia sopra ON (già ben circoscritto nel proc.to AR), senza dimostrare fondata la costruzione degl'inquirenti di una prosecuzione di quello oggetto dell'altro processo, tant'è che in questo non si contesta alcun reato fine.
6 - RT:
1 - lo stesso motivo dedotto per i ricorsi RU e OS, la sentenza riconosce che all'epoca il ricorrente, recluso, era sottoposto a regime dell'art. 41 bis e i confini di contenuto delle intercettazioni, ma non dimostra il vincolo alla prosecuzione dell'associazione, ne' considera che, come dedotto, non vi sono elementi per ritenere il ricorrente al vertice perché secondo la P.G. dalle intercettazioni in carcere nulla di rilevante era emerso, e PA per lettera esortava RI ZZ, futuro genero, a tenersi lontano da quanto era estraneo al lavoro. Pertanto non rileva la conversazione dell'11.6.04 tra RI e RU, circa la ripartizione di utili con tale GI, persona incerta e della moglie del ricorrente con il cognato, che invita a farsi restituire (nulla dimostra l'illecito) i soldi del marito da tale Giunta, sicché gli si attribuisce responsabilità da posizione;
2 - mancanza di motivazione circa il vincola, 3 - violazione di legge - vizio di motivazione in relazione al ne bis in idem (precedente giudicato nella c.d. op. AR), laddove il ricorrente sarebbe ritenuto reggente di due realtà ontologicamente diverse.
RITENUTO IN DIRITTO
1. I motivi dei ricorsi circa il reato associativo sono infondati.
1.1. La Corte di Messina ha escluso la preclusione di nuovo giudizio per litispendenza (S.U. n. 34655/05, P.G. in proc. Donati ed a) nei confronti di PA, IA ON e RU, la cui condanna nel processo c.d. "AR" è divenuta nelle more definitiva.
Ha ritenuto che la contestazione di reato permanente, con la formula "dal 1995 ad oggi" in quel processo si fermava alla data decreto che aveva disposto quel giudizio il 9.3.04, cosicché l'ulteriore permanenza, decorreva dal giorno successivo sino al 19.10.06 (termine espresso di chiusura in questo processo). La risponda risponde al seguente principio.
Trattandosi di partecipazione ad associazione di mafia, la locuzione "ad oggi" o "sino alla data odierna", adottata nel decreto dispositivo di giudizio, chiude la contestazione all'imputato del fatto da lui già commesso, perciò la permanenza del reato, alla data di formulazione dell'accusa (cfr..: Cass. Sez. 6, n. 49525/03, rv. 229504). Difatti la presunzione di costante esistenza in vita dell'associazione concerne il pericolo che la permanenza del reato contestato all'imputato si protragga. Ed il pericolo non autorizza a ritenere per sè il fatto dell'imputato permanente sino al momento della condanna, salvo che la sentenza lo affermi a stregua di quanto ulteriormente acquisito a suo carico nel corso del processo. Pertanto, divenuta irrevocabile la condanna, viepiù che il giudicato non è condizionato dalla qualificazione del fatto, il nuovo processo per ulteriore permanenza del reato associa-tivo come di ogni altro è precluso solo se il fatto in esso contestato risulta accertato per un tempo che assorbe il suo termine finale.
In questa luce è evidente che i ricorsi travisano il presupposto di fatto dell'eccepita i-nosservanza procedurale. La Corte di Messina, incontroversa la contestazione del dies ad quem del processo "AR" ha oltre rilevato che la sentenza non ancora definitiva di quel processo si ferma ai fatti, sintomatici del reato associativo, involti in quel giudizio.
Perciò ha ritenuto le acquisizioni ulteriori, prese in conto in questo processo, quali significative di permanenza del vincolo dei singoli in epoca successiva, come già ritenuto dal GUP. E la sua decisione risulta incensurabile.
1.2. Passando alla verifica di motivazione, l'assenza di precedente giudicato non escludeva affatto, anzi implicava per quanto osservato, che acquisita la sentenza di primo grado in esso emessa, intanto confermata in appello, potesse essere utilizzata dal GUP e quindi dalla Corte di appello in questo (giusto riferimento nella sentenza impugnata in particolare al principio di S.U. a 33748/05), per poterne indurre permanenza di reato.
I motivi di censura invertono dunque la presunzione cui hanno fatto riferimento per sostenere la preclusione. E sono frutto ancor più evidente della confusione tra l'esistenza dell'associazione e la partecipazione dei singoli, cioè tra l'evento e la condotta di ciascuno.
Difatti, le sentenze di merito di questo processo, proprio rivalutando quanto preso in conto nella sentenza del processo "AR", hanno trovato conferma della prova di esistenza dell'associazione nelle consecutive condotte dei singoli ed indotto, da fatti nuovi e diversi (v. le date), la permanenza del vincolo degli attuali ricorrenti.
E, posto che il senso della motivazione del GUP era di riprova offerta dai successivi specifici comportamenti degl'imputati, gli appelli contro la sua sentenza resa in procedimento di rito abbreviato, che s'incentra su acquisizioni preesistenti, valutate in sentenza ancorché provvisoria emessa in altro processo, non potevano sostenerne carenza dimostrativa, senza addurre il perché dell'errore nel condividere la valutazione di prova di esistenza del sodalizio, perciò ritenuta protratta. Pertanto la censura proposta nei ricorsi, di vizio di motivazione circa la sussistenza dell'associazione, presupposto della ritenuta permanenza del reato di partecipazione attribuito ai singoli, risulta manifestamente infondata. Passando al tema della permanenza del reato associativo attribuito a ciascuno, non rileva, ai fini del diniego che i fatti nuovi siano pochi o non costitutivi di reati fine, come sostenuto a seconda dei casi nei ricorsi, viepiù se la puntualizzazione della dislocazione dell'ambito territoriale del sodalizio (v. talun ricorso) è rettalmente intesa sintomatica in motivazione, salvo il paradosso che si stia trattando di nuovo sodalizio criminale, la qualcosa renderebbe per sè gratuita già l'eccezione di preclusione. Insomma non può essere travisato l'ovvio principio che gl'indici a carico di ciascun partecipe sono rilevanti anche in assenza di attribuzione di reati fine in quanto, concernendo l'imputazione di cui all'art. 416 bis c.p., dimostrino costante il vincolo al programma associativo.
Questo principio è quello che da corpo al diritto vivente in materia (v. le sentenze citate in quella impugnata), cui si connette lo stesso perché del regime detentivo differenziato del capomafia, significato dalla necessità di impedirgli di impartire direttive per il mantenimento in vita dell'associazione e per la commissione di delitti - fine da parte dei consociati.
1.3. Passando al tenore della motivazione di partecipazione dei singoli, nella specie rettamente la prova è desunta già dalla raccomandazione della moglie di PA, OS TE a RU il 15.9.04 (PA e RU, si spiega, hanno sposato due sorelle) della "richiesta di soldi di tuo cognatò a tale Giunta.
L'indizio è certo (grave) e solo apparentemente ambiguo, posto che il Giudice gli ha attribuito valenza univoca (precisione) per la sua concordanza con altri di incontestabile significato: il prestabilito destino di somme alle mogli dei detenuti, la OS e la consorte di PO (inteso IA); l'operato della TE per il convogliamento dei frutti di reato in mani prestabilite;
la fedeltà, professata da RI a PA a differenza d'altri cui attribuisce di aver "voltato le spalle", nel colloquio all'esterno del carcere del 18.1.05. E, quanto a RI la sentenza non si contraddice per l'estorsione, esclusa in fatto, ai danni del tabaccaio. Afferma proprio che la sua esclusione non toglie alcunché agli altri indici già esaminati, per ritenerne permanente il vincolo.
I Giudici di merito, dimostrando la concordanza della lettura per nulla illogica di ciascuna conversazione, offrono a tutte le acquisizioni univoca valenza secondo criterio riconoscibile. Questo rilievo non può essere superato con l'offerta di alternative interpretazioni (v. la opinabile natura lecita del credito di PA o di IA, l'attribuibilità dei riferimenti a GI o "PO" ad altri) o di presunti indici negativi (v. la sottolineatura della P.G. circa il limite delle emergenze dai colloqui intercettati in carcere o la lettera spedita dallo stesso PA al promesso genero). Il criterio (art. 192 c.p.p.) difatti è riconoscibile, perché risponde ad esperienza consolidata, nell'attribuire senso alle acquisizioni nel conto di accordi a monte e prospettive di attività delittuosa a valle, costante il vincolo tra le persone implicate, conversanti o oggetto dei loro riferimenti. In effetti tutti i ricorsi (v. sopra il loro perciò esposto dettaglio) contestano taluni indici dell'attribuzione di ruolo ai singoli, ripetendo la tesi difensiva, intesa di maggior pregio. Ma travisano che la sentenza impugnata non è la tesi di una parte, cui contrapporre alternativa da riconoscere prevalente, bensì solo oggetto di verifica se sia frutto di esercizio del potere discrezionale valutativo dei Giudici di merito nell'osservanza di legge. Perciò è censurabile solo per mancanza, illogicità manifesta o contraddittorietà nel prender conto delle acquisizioni, anche a fronte di atti specifici travisati (dopo la novella dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e). In tal caso, si aggiunge,
l'indicazione presume l'evidente omessa o erronea risposta a specifiche deduzioni decisive rivolte al Giudice di appello, il cui rilievo non necessita di "interpretazione" degli atti indicati (cfr. Cass., n. 4675/07 - CED rv. 235656; 5223/07 - 236130; 21602/07 - 237588; 23419 - 236893; 24667/07 - 237207; 35683 - 237652; 39048/07 - 238215; 39729/09 - 244623). Insomma l'errore di risposta del Giudice di appello deve risultare ictu oculi decisivo. E, nella specie non risulta tale in nessun caso, bensì solo ripetitivo della tesi di merito che, apprezzabile o non che fosse, risulta presa in conto e respinta espressamente o implicitamente per assenza evidente di decisività, secondo il ragionamento svolto.
La sintesi (v. la richiesta al giudice di motivazione concisa nell'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) della sentenza risulta difatti incontroversa, anche per coloro cui non si attribuiscono reati fine, quali PA, pur detenuto e sua moglie OS TE che, al di là di quanto sopra rilevato, si dimostra attiva già per raccogliere isolai per un ragazzo, inteso tramite del marito detenuto per le disposizioni del denaro proveniente dalle estorsioni, o il perché del destino di quota di denaro alla moglie di SÀ da parte di AN, per il tramite di RI. Questi momenti non possono essere qui contestati come se si fosse ancora in sede di merito, travisando che i Giudici autorizzati a farlo, li hanno ritenuti in ciascun caso esemplari, per il senso loro offerto nel quadro in cui si calano, senza che siano stati loro offerte allegazioni, fuori di asserti, onde è qui impossibile superarli in via suppositiva.
2. Passando ai fatti per sè costitutivi di reato, del pari significativi di ruoli, la sentenza ha preso conto delle acquisizioni ancora secondo metri riconoscibili, pur giungendo a soluzioni discutibili, nel distaccarsene, paradossalmente in favore dei ricorrenti.
Risulta (c. 2) incontrovertito dai ricorsi, fuori di asserti negativi, che l'imprenditore NO fosse soggetto passivo di estorsioni per ragioni di mafia. I Giudici di entrambi i gradi lo desumono da intercettazioni (per tal verso obliterate nel motivo 5 del ricorso RI e 2 di RU), ancorché il Giudice di appello escluda l'aggravante per un malinteso scrupolo. NO subisce estorsioni, perché paga tangenti. E, nel corso di una di esse, secondo la ripetuta ricostruzione del fatto, chiede ai soggetti attivi di richiedere a loro volta denaro per suo conto a SÀ, suo sostenuto debitore. Tanto non esclude minimamente le estorsioni a suo carico, ne' confina il fatto successivo (capo 3) nella causa della sua pretesa, sostenuta in origine lecita nei ricorsi, taluno dei quali (v. RI) profila al riguardo l'alternativa qualificazione del fatto come esercizio arbitrario. Difatti, secondo giurisprudenza incontroversa (premessa nella sentenza impugnata) la causa lecita di un credito è, anzitutto, superata dal fine illecito proprio dei mandatari (il contributo preteso per l'associazione che NO, conseguito il denaro, cedeva loro).
Di tal fine è ritenuto consapevole NO, che chiede a chi riscuote da lui tangenti d'intervenire per il suo credito e per assegnazioni di lavori (pg. 36). Non s'intende, difatti, per quale diversa ragione di capacità, oltre quella di appartenenza criminale, i Giudici avrebbero potuto ritenere che l'imprenditore tenuto a tangente si rivolgesse proprio a chi gliene richiedeva il pagamento, per riscuotere crediti suoi e riceverne aiuto per la sua attività. Oltre sono infondate sia la censura di errore per aver ritenuto che il già coartato fosse inteso complice di reato analogo verso altri, sia di travisamento delle dichiarazioni dell'altro, nella specie l'imprenditore SÀ, volte a superare la prova di minaccia a suo carico, men che consentita, ripetitiva in questa sede delle giustificazioni dell'operato degl'imputati, anche alla luce di quanto ritenuto incidentalmente dal Tribunale di riesame. Qui si rileva solo che, sotto il primo profilo, il ragionamento ripetuto dei Giudici di merito, si rifà all'esperienza che non di rado l'imprenditore, soggetto passivo di estorsioni di mafia, si sia avvalso di chi le ha operate a suo carico per proprio tornaconto, invertendo la sua posizione da soggetto passivo a concorrente nel reato. Proprio per tal via, la mafia, profittandone, si inserisce nel tessuto sociale per controllare l'economia nel territorio, come rammenta la lettera dell'art. 416 bis c.p., per non dire di ulteriori implicazioni a carico del già offeso, se la sua scelta è prassi o risulta contribuire alla vita dell'associazione.
Sotto l'altro profilo, non è decisivo che SÀ non sia sentito intimidito. Il GUP ha spiegato che il male ingiusto, implicitamente prospettatogli in termini di ritorsione, non si connetteva a quanto lui sapeva della mafia nel territorio, posto che già i mandatari del suo creditore gli erano sconosciuti ed attribuivano la potenziale ritorsione, in caso di mancato pagamento, a persone che SÀ non era in grado di riconoscere e temere.
Il Giudice di appello ha ripetuto il ragionamento, ma operato puntualizzazioni che lo hanno condotto a fraintendere l'implicazione di disvalore del metodo dei mandatari di NO e del fine illecito di mafia che connota questo fatto come il precedente, pure già da lui riconosciuti come e perché, giungendo ad escludere l'aggravante della L. n. 203 del 1991, art.
7. La sua contraddizione dunque si confina nel tema dell'aggravante già ritenuta a carico di RI e RU. Ma non rende controversa l'intelligenza degli elementi strutturali di reato ne' del perché ciascun fatto è stato ritenuto, già per le inconfutate ragioni di richieste e modalità, artificiosi o non che siano i riferimenti degli autori del tentativo a danno di SÀ.
3. Procedendo all'esame del reato relativo alle corse clandestine (8) oggetto del motivo 4 del ricorso per RI, anche in questo caso, paradossalmente la sentenza dice troppo.
Il Giudice d'appello, come il GUP, ha motivato incensurabilmente il necessario, spiegando che gl'imputati possiedono una stalla, dispongono di cavalli per le corse già disposte (v. i movimenti di denaro cui è riferimento) e da disporre e che l'insieme risale a PA.
Difatti opera un'aggiunta di principio, usando il termine "preparatorio" per significare l'attività di organizzazione, il che genera l'equivoco che offre spunto al ricorso. Ma l'asserto è del tutto irrilevante se nel caso di specie si è proprio ritenuta certa l'organizzazione. Indi formula la stessa concessiva esclusione dell'aggravante relativa ai reati di estorsione, confinando la valenza della necessità di consenso di PA, intanto detenuto da tempo, alla vendita del cavallo e facendo grazia di quanto acquisito circa la prassi già ritenuta certa che, all'evidenza, ha autorizzato la lettura in senso univoco dei risultati d'intercettazione.
Anche in questo caso, pertanto, il motivo si salva dal rilievo di inammissibilità per il paradosso che la scelta di favore ha autorizzato la verifica di coerenza del ragionamento di prova operato in sentenza. Oltre il motivo ricade ineluttabilmente nel fatto (v. sopra).
4. Il motivo di ricorso (3 di quello comune) per NE rasenta la genericità. Propone questione di preclusione, senza prendere conto compiuto della demarcazione storica e della diversità dei fatti oggetto di quella impugnata rispetto a quelli per cui correla il giudicato. La sentenza spiega in dettaglio perché ha disatteso l'eccezione, alla luce dei risultati d'intercettazione. Ma il ricorso non si sofferma minimamente sul suo tenore.
5. I motivi in punto di pena sono infondati. Anzitutto sono non consentiti (art. 606 c.p.p., comma 3) quelli relativi alle determinazioni perché, incontroversa l'adozione con riferimenti di contesto in ciascun caso di precisi indici, anche per escludere le generiche o confinarne gli effetti comparativi le richieste dei ricorrenti sono proprie di merito.
È altresì incensurabile l'esclusione della ritenuta continuazione tra reato associativo e reati fine. Essa "può" essere ritenuta (ed era controverso in linea di principio).
Non "deve" esserlo.
Non può perciò ritenersi erronea la sua esclusione da parte del Giudice di merito, qualora non gli risulti la prefigurazione nello stesso momento dei reati fine e di quello associativo in capo a ciascun imputato. Nella specie dunque la questione resta fine a se stessa, perché i ricorsi non si prendono conto di quanto si è ritenuto ed escluso caso per caso.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del processo.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011