Sentenza 17 novembre 1998
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di partecipazione a un'associazione per delinquere comune o di tipo mafioso, non è necessario che il vincolo tra il singolo e l'organizzazione si protragga per una certa durata, ben potendo, al contrario, ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/1998, n. 3685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3685 |
| Data del deposito : | 17 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dal sigg.: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 17.11.1998
1. Dott. Tito Garribba Consigliere SENTENZA
2. Dott. Antonino Assennato Consigliere N. 3685
3. Dott. Eugenio Amari Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere N. 337131/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ES AM nel confronti dell'ordinanza del Tribunale di Napoli in data 25.5.1998. Letti gli atti processuali e l'ordinanza impugnata;
Udita la relazione del Consigliere dott. Eugenio Amari;
Udito il Pubblico Mistero, in persona del dott. NT Albano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Osserva in fatto e diritto
1. Con ordinanza in data 27.4.1998 il G.I.P. del Tribunale di Napoli applicava a AM ES la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza in data 25.5.1998, confermava l'ordinanza del G.I.P., impugnata dall'indagato con richiesta di riesame.
2. Propone ricorso per cassazione il ES lamentando la violazione dell'art. 273 c.p.p.. Deduce il ricorrente che alla chiamata di correo effettuata dall'ES non corrispondeva analoga accusa da parte di EL MO, pure citato dal giudice del riesame tra le fonti del materiale probatorio in ordine all'indagine nel confronti dei partecipanti alle due associazioni criminali.
L'ES non era poi inattendibile sotto vari profili, essendosi sottratto al programma di protezione, dapprima rendendosi irreperibile e poi ritornando nella casa di Bagnoli;
aveva reso dichiarazioni incomplete e mutevoli;
aveva un passato di tossicodipendente e aveva dimostrato di essere animato di grande rancore. Quanto al riscontri, pur essendo stato il ES arrestato per un'estorsione in ordine alla quale aveva reso piena confessione, era pur vero che le parti offese, LL e Castagnola, avvicinati alla fine dell'aprile del '97 dalla persona che in presenza del ricorrente aveva ritirato il Pizzo nel mese di febbraio, nel protestare vibratamente ritenendo l'episodio concluso si sentirono rispondere che l'individuo piu' anziano (il ES, appunto) "non aveva capito nulla e non faceva più parte del sistema". D'altra parte, secondo quanto riferito dallo stesso ES, l'adesione dell'indagato al clan D'SI sarebbe stata brevissima, essendovi entrato alla fin del '96 per uscirne nei primi mesi dell'anno successivo. In ordine al successivo tentativo di estorsione e all'incendio doloso dell'imbarcazione il Tribunale del riesame aveva poi ritenuto, con ordinanza del 24.11.1997, la carenza di indizi a carico del ES.
Il ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Il ricorso non e' fondato
Il giudice del riesame ha evidenziato che, secondo la prospettazione accusatoria, nella zona di Napoli compresa tra i quartieri di Bagnoli, Cavalleggeri d'Aosta e Agnano operavano due contrapposti sodalizi criminosi armati, l'uno facente capo a NI D'SI e l'altro a PA RP, che si avvalevano della forza intimidatoria del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivava per commettere estorsioni, omicidi, gestione del lotto e del totocalcio clandestini, allo scopo di acquisire il controllo sul traffici illeciti nonché la gestione o il controllo di attività economiche svolte nella zone e in particolare di quelle inerenti alla programmata riconversione dell'area industriale di Bagnoli.
Nei confronti del ES sussistevano gravi indizi di colpevolezza in ordine alla contestata condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, integrati dalle dichiarazioni particolarmente attendibili di IM ES, in passato componente del clan SI e che aveva iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria dal luglio '97 avendo ragione di temere che il D'SI intendesse ucciderlo. L'ES aveva precisato le circostanze della sua affiliazione al clan e aveva riferito i delitti da lui stesso commessi, tra cui alcuni omicidi per i quali nessun indizio gravava a suo carico;
aveva indicato il fratello NT quale autore di omicidi e il fratello RO quale partecipe nell'attivita' di scommesse clandestine;
aveva reso dettagliate dichiarazioni in ordine alla composizione e alle attività del clan D'SI e del clan RP, nonché in ordine alle vicende del contrasto tra le due organizzazioni criminali;
la sua collaborazione era rimasta costante nel tempo e il contributo di conoscenza offerto risultava di notevole rilievo, specie al fini dell'identificazione dei responsabili di diversi fatti di sangue;
le sue dichiarazioni erano risultate coerenti, prive di contraddizioni, precise e, ad un primo esame, connotate dal carattere dell'obiettività perfino quando riguardavano la persona dell'SI; ne' comunque emergevano elementi validi per ritenere che il collaborante intendesse coinvolgere taluno con accuse infondate. Al contrario, le indicazioni fornite dall'ES sulla composizione e sulle attività dei clan avevano trovato precisi e incontestabili riscontri nelle risultanze dell'ampia attività di indagine svolta negli anni sulla criminalità organizzata d Bagnoli, Cavalleggeri d'Aosta e di Bagnano. Per quanto concerneva in particolare la persona del ES, proseguiva il Tribunale, le dichiarazioni del collaborante, che lo aveva indicato come facente parte del gruppo del D'SI per conto del quale aveva commesso varie estorsioni nella zona di Agnano, erano precise, particolareggiate, idonee ad individuare il ruolo del chiamato in correità nell'ambito dell'associazione e all'apparenza disinteressate. Le medesime dichiarazioni avevano trovato poi riscontro nelle risultanze del procedimento per le estorsioni ai danni degli operatori nautici di Agnano, nell'ambito del quale il ES, riconosciuto da vari imprenditori come autore di richieste di denaro in favore delle famiglie dei carcerati, era stato raggiunto da un provvedimento coercitivo. La ritenuta carenza di gravi indizi a carico del ES circa l'ulteriore tentativo di estorsione e l'incendio di uno dei cantieri nautici a seguito del mancato pagamento della somma di denaro richiesta non costituiva motivo per ritenere inattendibile l'ES; tale azione criminosa narrata dal collaboratore poteva essere stata materialmente posta in essere da altri affiliati al clan;
e d'altra parte, la riferita circostanza che nell'occorso era rimasta incendiata anche la barca di TO ST, intimo amico del D'SI e riciclatore del suo denaro, poteva essere una conseguenza non voluta dell'azione delittuosa. Osserva questo Collegio che la disamina dell'attendibilità del collaborante IM ES è stata effettuata dal giudice del riesame in modo accurato, indagando su tutti i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità, a norma dell'art. 192 comma 3 c.p.p.: e cioè la credibilità del chiamante, l'intrinseca consistenza della sue dichiarazioni e i cd. riscontri esterni. Le censure relative all'inattendibilità dell'ES, più che denunciare l'illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, prospettano una valutazione delle risultanze processuali diversa da quella cui è pervenuto il giudice di merito con motivazione adeguata ed esente da errori logici e giuridici, e quindi insindacabile in sede di legittimità. È pacifica poi la presenza di un elemento di riscontro individualizzante nel confronti del ES, arrestato per un'estorsione in danno di operatori nautici di Agnano in ordine alla quale ha reso confessione. Nè varrebbe ad escludere la sussistenza del reato per cui è indagato la circostanza dedotta dal ricorrente della brevità della sua eventuale permanenza nell'associazione criminale. Al fini della configurabilità del reato di partecipazione ad un'associazione per delinquere comune o di tipo mafioso non è, infatti, necessario che il vincolo tra il singolo e l'organizzazione si protragga per una certa durata, ben potendo, al contrario, ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1 ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 1998.
Depositato in Cancellerai il 11 dicembre 1998