Sentenza 15 aprile 2010
Massime • 1
In tema di reati di criminalità organizzata, il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 8 D.L. n. 152 del 1991 non implica necessariamente, data la diversità dei relativi presupposti, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, le quali si fondano su una globale valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere del colpevole.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/04/2010, n. 20145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20145 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 15/04/2010
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA UI - rel. Consigliere - N. 785
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO IC - Consigliere - N. 26955/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OZ CA, nato il [...];
FR IA di LA (KA), nato il [...];
AN NZ, nato il [...];
CA FI, nato il [...];
RI IC, nato il [...];
TT ES, nato l'[...];
avverso la sentenza 25 settembre 2008 della Corte di appello di Napoli, la quale, dichiarato inammissibile l'appello della parte pubblica, ha confermato la sentenza 14 luglio 2008 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di IA e TT, condannandoli alle spese del grado, mentre ha ridotto la pena per gli altri appellanti AN NZ, NA FO, CA FI, RI IC, OZ CA.
Decidendo altresì sul ricorso - avverso la stessa sentenza - proposto da:
CA LA, nato il [...], terzo sequestratario. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UI Lanza;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso di CA LA e per il rigetto di tutti gli altri ricorsi;
e sentiti i difensori dei ricorrenti: avv.ti Naso e Coppi, per TT, che hanno chiesto l'annullamento della sentenza;
avv.ti Stravino e Veneto, per CA FI, avv. Baldascino, per AN e IA, i quali hanno concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
avv. Cola, per RI, che si è riportato ai motivi, insistendo per l'annullamento con rinvio;
avv. Stellato, per CA LA, che ha chiesto annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1.0) premessa sullo sviluppo diacronico dei fatti.
Per una più agevole comprensione delle vicende oggetto di imputazione va premessa una sintesi sullo sviluppo e la concatenazione dei fatti di maggior rilievo, considerato che la sentenza della corte distrettuale propone una ricostruzione degli episodi contestati, frazionandola nella disamina delle singole posizioni degli imputati.
La scansione cronologica degli eventi che qui interessano, recuperata anche dal tenore delle impugnazioni, può essere così articolata:
a) i giudici di merito hanno ritenuto provato che le prime infiltrazioni del sodalizio camorristico - denominato Clan dei AL - nel settore della distribuzione del latte nella provincia di Caserta debbano essere fatte risalire al 1995, anno in cui, secondo le dichiarazioni rese da uno dei suoi membri, RA IC, si svolse un incontro, alla Masseria Ammutinato, cui parteciparono lo stesso RA, IA FR di UI, RI IC e NZ RI, TT TO e RI TT e IC TT;
b) nell'incontro nella Masseria Ammutinato - riferisce il RA - "si è cominciato a parlare che bisognava fermare tutti queLL lì che rifornivano il latte ES nella zona del casertano";
c) al 1995 è fatto risalire, secondo l'assunto di CU ER (altro membro del Clan dei AL), l'episodio del suo interessamento per il recupero di un credito vantato da tale Iavarone Mattia, nei confronti di una persona di Santa Maria a Vico, in occasione del quale egli ebbe modo di apprendere e di constatare che i liternesi RI TT, DA NZ ed TO CI gestivano, insieme a OZ CA, un'impresa operante nel settore della distribuzione del latte che aveva da poco acquistato un deposito in Arienzo, azienda identificabile nella F.LL OZ di OZ DO & C. S.A.S., da molti anni concessionaria della distribuzione del latte ES in alcuni comuni posti ad est di Aversa ed a cavallo del confine tra le province di Napoli e Caserta (Sant'Arpino, Orta di Atella, Frattaminore, Sant'Antimo, Grumo Nevano, Casandrino);
d) ancora al 1995, infine, i Giudici di merito fanno risalire l'estorsione che NN CO, membro di un altro sodalizio criminale, in allora capeggiato da TE SS ed operante nel territorio dei comuni di Arienzo e Santa Maria a Vico, ha confessato di aver perpetrato, insieme ad DR De AT, ai danni di CA OZ e riuscita grazie all'accondiscendenza mostrata da RI TT, chiamato in causa dallo stesso OZ come proprio socio;
e) all'epoca, il mercato del latte nella provincia di Caserta era dominato dai marchi "B e AT, entrambi di proprietà della CI EN De IC s.p.a. (sino all'aprile del 1994 denominata CI RT De IC S.p.A.), da circa un anno passata sotto il controllo di SE NO, ma con marchi e segni distintivi ancora commercializzati mediante distinte linee distributive;
f) qualche anno prima, infatti, PE AV, nel vendere alla CI RT De IC S.p.A, allora sotto il controllo dello Stato per il tramite della SME S.p.A., l'azienda che produceva il latte ES, aveva ottenuto che la distribuzione in una buona parte della provincia di Caserta del latte prodotto con questo marchio fosse assegnata ad una società sotto il suo controllo, la LM s.r.l., mentre il latte Berna continuava ad essere commercializzato dalla CI RT De IC (poi CI EN De IC), in parte mediante la propria rete di concessionari "storici" ed in parte direttamente, avvalendosi di propri agenti, date le difficoltà incontrate nel processo, iniziato da qualche anno, di passaggio dal primo al secondo metodo di distribuzione.
g) nel 1995, il rapporto tra la CI EN De IC e la LM venne risolto consensualmente, dando così l'opportunità alla prima di avviare l'unificazione delle reti di distribuzione del latte Berna e del latte ES, ma anche ad altri imprenditori di prendere le posizioni, prima occupate dall'impresa del AV, che peraltro - poco dopo aver ceduto l'azienda che produceva il latte ES, della quale era titolare la Latte Sud s.p.a., alla CI RT De IC s.p.a. - aveva cominciato a produrre, con la società Latte del ES, ed a commercializzare anche in Campania, con la società Torre del Duca s.r.l., il latte Foreste Molisane;
h) in questo contesto vengono collocate le intimidazioni che IN TO e l'ing. AL TA, dirigenti della CI EN De IC s.p.a., hanno riferito di aver personalmente subito, da RI TT, in nome e per conto del Clan dei AL, a partire dal luglio del 1996, intimidazioni che li avevano indotti, prima, a recarsi entrambi, alla fine di agosto dello stesso anno, a Villa Literno per incontrarvi RI TT e, poi, l'ing. TA Al., e, quindi:
a cedere alla prima delle richieste avanzate dal TT Ma., assegnando, a partire già dal 2 settembre 1996, la concessione della distribuzione del latte, nel territorio dei comuni dell'agro aversano (già coperti dalla LM di PE AV), ad una società da poco costituita, l'Ital.Com. s.r.l., amministrata da OZ CA;
nonché a concedere alla detta Ital.Com., sconti particolari, premi, incentivi e contributi vari, che dovevano servire a fornire la provvista, per il pagamento al Clan dei AL di una somma di L. 35.000.000 al mese, per il tramite del gruppo che, nell'ambito del sodalizio camorristico, faceva capo a RI TT ed aveva il suo fulcro operativo nel territorio del comune di Villa Literno;
i) gli equilibri così raggiunti tra le pretese avanzate, in nome e per conto del Clan dei AL, da RI TT, e le resistenze opposte dalla dirigenza della CI EN De IC S.p.A., nel dicembre del 1997 incorporata dalla CI S.p.A., nonché all'interno del sodalizio camorristico, ressero fino alla morte del TT Ma. ucciso il 16 marzo 1998;
l) l'uscita di scena del TT Ma., ideatore, regista e principale protagonista dell'operazione di infiltrazione camorristica nella distribuzione del latte nella provincia di Casetta riuscita nell'estate del 1996, determinò, secondo i Giudici di merito, un riassestamento dei rapporti di forza all'interno del Clan dei AL.
Riepilogando, sul piano strettamente cronologico, e stando alla minuziosa scansione degli eventi operata dal giudice di 1^ grado (da pag.132 a pag.343 e per gli anni 1996-97-98-99):
nel 1995, anno in cui RI TT e OZ CA si sono conosciuti, si sono create le condizioni per l'attuazione dell'illecita operazione (con le divergenti proposte, più tradizionali, quelle di IC RI, e più innovative quelle di RI TT) realizzando le premesse per prendere contatto con l'ing. AL TA, principale dirigente CI;
nel 1996-97 l'operazione, predisposta l'anno prima, si consolida e nel 1998, dopo l'assassinio di RI TT (+16 marzo 1998), anno in cui, riferisce il TA Al., "il proseguimento dell'attività, che prima avveniva attraverso il TT, avviene ora attraverso CA Fi." (pag. 229 sentenza 1^ grado);
l'anno 1999 è stato invece considerato (pag. 287 sentenza 1^ grado) quello del definitivo cambiamento di assetto dell'operazione, iniziata da RI TT, e dopo la sua morte (18 marzo 1998) "presa in consegna" da IC RI.
In particolare:
1^) nel luglio del 1998 a - a seguito di un incontro avvenuto, tra il 16 marzo ed il 6 luglio 1998, in NA, tra RI IC e l'allora poco più che diciottenne ES TT, succeduto allo zio TT RI a capo del gruppo dei liternesi - la zona per la quale la Ital.Com. s.r.l. era divenuta un paio d'anni prima concessionaria della distribuzione del latte venne assegnata, dalla CI, ad una nuova concessionaria, la UR s.r.l. dei CA di NA (costituita nel novembre del 1996), già operanti da anni nel settore come grossisti con la società Bev.AL. 87 s.a.s ed amministrata all'epoca dal diciottenne FI CA, mentre gli sconti particolari, i premi, gli incentivi ed i contributi provenienti dalla CI (che costituivano la provvista occorrente per il pagamento della somma di denaro che doveva giungere, per il tramite del gruppo dei liternesi al vertice del Clan dei AL ed aumentata a L. 50.000.000 al mese) passarono all'altra società di CA OZ, la F.LL OZ s.a.s. (già s.n.c.), che era rimasta concessionaria della distribuzione del latte Berna, nei comuni di Sant'Arpino, Orta di Atella, Frattaminore, Sant'Antimo, Grumo Nevano e Casandrino;
2^) a partire dal luglio del 1999, sulla base di una successiva decisione del vertice del Clan dei AL, il gruppo dei liternesi e con esso CA OZ vennero entrambi surrogati anche in quel ruolo di "filtro" delle somme estorte alla CI, dal 31 maggio 1999, dalla Eurolat s.p.a. (cui era stato dalla CI conferito il ramo d'azienda relativo alla produzione del latte, ai fini del suo passaggio sotto il controllo del gruppo AL di tanzi caLLsto), filtro che in precedenza era stato svolto, mediante la. Ital.com srl e la F.LL OZ, da FI CA e dalla sua UR s.r.l., sulla quale vennero fatti convergere gli sconti particolari, i contributi, i premi e gli incentivi che dovevano servire a creare le risorse finanziarie per i pagamenti di dette somme.
3^) con effetto dal dicembre 2000. poi, il ramo d'azienda relativo alla produzione del latte ES venne ceduto dalla Eurolat s.p.a. alla neocostituita Newlat s.r.l., per ottemperare ad una delibera adottata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, senza che ciò importasse alcuna modificazione sostanziale nell'assetto della distribuzione nella provincia di Caserta del latte, prodotto con i marchi "B e AT.
Sin qui la ricostruzione delle vicende, nei termini fatti propri dai giudici di merito e sostanzialmente ripresi nelle impugnazioni con la successione delle società: Ital.com s.r.l.; UR s.r.l., TT s.a.s. (già s.n.c); Eurolat s.p.a.; Newlat s.r.l.. In questo contesto, di successive condotte ed eventi (anche societari), la Corte territoriale ha confermato il giudizio formulato dai Giudici di prime cure, che avevano ritenuto RI IC e FI CA responsabili del proseguimento della consumazione dei delitti di estorsione e di illecita concorrenza - iniziati nell'estate del 1996 da RI TT con il concorso di CA OZ - attraverso l'imposizione - posta in essere rinvigorendo il clima di violenza e minaccia, attraverso:
l'iniziale "presentazione" del OZ titolare della società UR (gestita dal TT sul piano delle decisioni strategiche, e dal OZ stesso sul piano operativo), come concessionaria nella distribuzione del latte;
la successiva condotta di diretta percezione della somma, corrisposta dalla CI a titolo di tangente, e con l'apporto di CA FI, concorrente esterno all'associazione clan dei casalesi. Il concreto ruolo e la caratura dei singoli personaggi, negli sviluppi e negli esiti della vicenda, risultano infine individuati, con una precisa analisi da parte del giudice di 1^ grado, all'atto della determinazione della pena, nei termini che verranno di volta in volta ripresi all'atto della conclusione sul giudizio di responsabilità.
1.1) la sentenza 13 luglio 2006 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e la motivazione della sanzione. AN NZ, TT ES, CA FI, RI IC, OZ CA, IA FR di LA hanno proposto appello, unitamente al P.M., avverso la sentenza emessa il 13 luglio 2006 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale:
CA FI e OZ CA sono stati riconosciuti colpevoli di concorso esterno in associazione di stampo camorristico, così qualificata l'imputazione di cui al capo a) della rubrica;
AN NZ, CA FI, OZ CA, IA FR, limitatamente al periodo 1996/1998, TT ES e RI IC, a far data dal 1998, del reato di estorsione aggravata di cui al capo b) della rubrica;
CA FI, OZ CA, TT ES e RI IC del reato di cui al capo g) all'art. 513 bis c.p. (illecita concorrenza con minaccia e violenza), e, unificati per questi ultimi imputati i reati, ex art. 81 capoverso, previa concessione al TT dell'attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 ed al AN di quella prevista dall'art. 114 c.p., comma 1, sono stati condannati:
AN NZ, alla pena di anni sette di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa;
CA FI e OZ CA, ad anni tredici di reclusione d Euro 5.000,00 di multa ciascuno;
IA FR ad anni dieci di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa;
RI IC ad anni quindici di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.
1.2) la sentenza 25 settembre 2008 della Corte di appello di Napoli. La Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello della parte pubblica nei confronti del prosciolto NA R., ha confermato la sentenza 14 luglio 2008 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di IA (anni 10 di reclusione ed Euro 2 mila di multa) e TT (anni 2 e mesi 6 di reclusione ed Euro mille di multa), condannandoli alle spese del grado, mentre ha ridotto la pena per gli altri appellanti: AN NZ (da 7 a 6 anni di reclusione); CA FI e OZ CA (da 13 ad 8 anni di reclusione); RI IC (da 15 a 13 anni di reclusione).
2.0) le singole posizioni processuali, i motivi di impugnazione e la decisione della Corte di cassazione.
Per uniformità narrativa si seguirà l'ordine degli imputati quale esposto nella motivazione della sentenza impugnata. 2.1) OZ CA (capi: a, b, g): la sentenza della Corte di appello impugnata.
Nella decisione oggetto di ricorso, CA OZ è stato ritenuto responsabile unitamente: - a CA FI, di concorso esterno in associazione di stampo camorristico, così qualificata l'imputazione di cui al capo a) della rubrica;
- a CA FI, AN NZ, IA FR, limitatamente al periodo 1996/1998, TT ES e RI IC, a far data dal 1998, del reato di estorsione aggravata di cui al capo b) della rubrica;
- a CA FI, TT ES e RI IC del reato di cui al capo g) in relazione all'art. 513 bis c.p. (illecita concorrenza con minaccia e violenza).
La pena inflitta in primo grado è stata pari ad anni 13 di reclusione ed Euro 5 mila di multa, ridotta in appello ad anni 8 di reclusione ed Euro 4 mila di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti a tutte le aggravanti, esclusa quella di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 (convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203).
2.2) i motivi di ricorso del OZ e la decisione di rigetto della Corte.
Con nota difensiva depositata il 2 dicembre 2009 ad integrazione dei motivi di ricorso è stata prodotta: copia del decreto 16 giugno 2008 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, sia la proposta di confisca dei beni personali ed aziendali;
copia della sentenza 26 marzo 2009 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di ER IC imputato del delitto di tentata estorsione aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7 in danno del denunciante CA TT.
Con un primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità.
In particolare si lamenta l'enfatizzazione del ruolo dei collaboratori di giustizia, la sistematica allegazione a sospetto, se non addirittura di totale inaffidabilità conferita a qualsivoglia contributo probatorio proveniente dall'imputato ed il ricorso sistematico a risposte giudiziarie basate sull'argomentazione apodittica, l'unica che consente di elevare il sospetto e la verosimiglianza a dignità di prova.
Nello specifico si critica la motivazione della Corte di appello nei punti concernenti:
a) l'epoca di conoscenza del TT Ma. da parte del OZ: da collocarsi non nel 1995 ma nella primavera inoltrata del 1996; e la data di disponibilità del capannone di Arienzo:
realizzata solo nel luglio del 1995; e sulla data di attivazione in Arienzo degli Uffici amministrativi nel settembre 2005, senza tener conto dello stato di detenzione e del regime degli arresti domiciliari del TT Ma.;
b) la circostanza - che si riferisce come non esattamente valutata - che TT Ma. si è occupato della distribuzione del latte nell'agro aversano, esclusivamente attraverso la IT di OZ CA e dopo aver ottenuto il via libera dai vertici della CI, nell'incontro con l'ing. TA Al. del 26 agosto 1996, nel corso del quale si perfezionò l'accordo di coinvolgere la IT di OZ, al fine di veicolare la tangente CI;
c) l'utilizzo (quanto al punto sub a) delle dichiarazioni di NA NN (affiliato del clan SS), ignorando il diverso apporto fornito da CU ER e D'AD TO, incontratisi in carcere tra il gennaio e l'aprile 1997;
d) le frequentazioni extra-lavorative del OZ (locale per scambisti anziché night club);
e) la mancata valorizzazione delle dichiarazioni dell'ing. TA Al. e del IS il primo dei quali ha riferito di ritenere il OZ "coercito" tanto quanto i dirigenti CI;
f) l'omessa considerazione delle dichiarazioni dell'ing. TA Al. e del rag. IN A. che avrebbe portato a ritenere il OZ come persona coinvolta, suo malgrado ed in adesione ad una specifica sollecitazione del TA Al.; l'ulteriore omessa valutazione delle dichiarazioni dei dirigenti CI IS e AN in merito alla volontà del OZ di recedere dalla operazione estorsiva della IT, quando era ancora vivo TT RI, irrilevante essendo il fatto che il recesso fosse attribuibile a rischi per problemi fiscali.
Ritiene la Corte che tale complesso di doglianze, per più profili inammissibili, nella parte in cui propongono una più favorevole lettura dei dati processuali, non possano essere accolte. Nella specie infatti va rilevato che ci si trova di fronte a due sentenze, di primo e secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova, posti a fondamento delle rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che si salda perfettamente con quella precedente, così integrando un unitario corpo argomentativo, privo di lacune, considerato che la sentenza impugnata, ha dato comunque congrua e ragionevole giustificazione delle critiche prospettate nei motivi di gravame.
Sono quindi destituite di fondamento le doglianze riguardanti la ricostruzione del fatto e la conseguente valutazione compiuta dai giudici di merito, mediante la prospettazione di vizi logici della motivazione.
La corte distrettuale ha infatti affermato la certa attribuibilità degli illeciti all'imputato, valorizzando i consistenti elementi di prova esistenti, che sono stati verificati e pesati nel loro insieme con rigore e correttezza: da ciò è derivata una motivazione rispondente ai canoni stabiliti dall'art. 192 c.p.p., ed il procedimento probatorio, che ha fondato l'affermazione di responsabilità, resiste alle censure di merito, in parte inammissibili, formulate dal ricorrente il quale tende a proporre una non consentita lettura alternativa degli eventi.
Nella decisione impugnata infatti risultano evidenziati, con ordine logico e condivisibili sequenze successive di risultato, tutti i passaggi nodali e le relative conclusioni in tema di colpevolezza, con la valorizzazione a tal fine, in modo unitario, di plurime fonti, quali:
1^) le dichiarazioni conformi, sui punti di sostanziale rilievo ai fini delle imputazioni, dei collaboratori di giustizia CU ER, IC RA, ES TT, NA UI, NN NA e TE SS, collaboratori tutti la cui attendibilità intrinseca ed estrinseca risulta in più punti ampiamente e correttamente motivata;
2^) le convergenti affermazioni dei dirigenti della società CI, AL TA, TO IN, (ed anche di AN UI) i quali hanno attestato la presenza di OZ CA in tutti i momenti cruciali della condotta estorsiva, quale articolata e sviluppata da RI TT, non soltanto nell'incontro risolutivo di fine agosto, ma anche, con un ruolo di "contatto" tra IN (suo conoscente) e RI TT, nel primo incontro prodromico in cui è stato chiesto all'IN di contattare l'ing. TA Al.; ed ancora negli incontri, avvenuti con i dirigenti CI, dopo l'inizio della attività della Ital.com, nei quali vennero avanzate le richieste di sconti, di promozioni e di allargamento del territorio di competenza;
da ciò, tra l'altro, la conclusione che la realizzazione, da parte di TT RI, dei reati di estorsione e di illecita concorrenza è stata realizzata con il concorso di CA OZ, il quale: ha fornito il suo contributo nella fase preparatoria fornendo strumenti con cui far partire l'operazione; ha creato, nella fase consumativa, condizioni per i contatti con i dirigenti della CI - uno dei quali suo conoscente - e per l'incontro in cui sono stati manifestati gli intenti delittuosi;
ha infine collaborato efficacemente alla gestione partecipando alle successive riunioni della società Ital.com.. 3^) dalle risultanze di Polizia giudiziaria ed in particolare, tra l'altro, le dichiarazioni del m.llo Cicia.
Trattasi di scansioni argomentative essenziali, frutto di una doppia e conforme valutazione che - come puntualmente annotato dalla decisione impugnata - non è stata in alcun modo scalfita dalle diverse argomentazioni e conclusioni prospettate nel ricorso. Invero le doglianze di cui ai punti dianzi contrassegnati da a) ad f), non sono idonee ad annullare la valenza dei dati oggettivi - comunque non contestabili - e la ragionevolezza delle interpretazioni attribuite, nelle due conformi decisioni dei giudici di merito, per la semplice ragione che esse tendono ad invalidare elementi di dettaglio e contorno dei fatti e delle condotte del OZ i quali lasciano inalterato l'esito probatorio finale che giustifica ampiamente la pronuncia di responsabilità.
Va infatti e comunque ribadito che "l'adeguatezza nel motivare", negli atti formali indicati dall'art. 125 c.p.p., non può significare in diritto totale ed inarrivabile "completezza", essendo tale ultima qualità un cerchio concentrico di maggior ampiezza - esigibile nelle scienze esatte - ma che invece, nel campo della ricostruzione dei comportamenti e delle relazioni interpersonali, penalmente rilevanti, può essere correlata soltanto a quella "quantità bastevole di proposizioni ragionevoli", che, tra loro interrelate, siano in grado di produrre certezze umane verificabili. Ed in questo quadro è naturale che vi siano, per i difensori, difformità valoriali nella scelta nella individuazione dei punti nodali, posti a fondamento del giudizio di responsabilità dei ricorrenti, a fronte di possibili diverse altre letture, ma tale realtà in tanto rileva in sede di giudizio di legittimità in quanto trovi formale e sostanziale collocazione nel catalogo dei vizi che rigorosamente delimitano ex art. 606 c.p.p. l'impugnazione per cassazione.
Per risalente giurisprudenza, eccede infatti dalla competenza della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito.
Il controllo sulla motivazione della Suprema Cotte è, dunque, circoscritto, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, alla verifica di tre requisiti, la cui esistenza rende la decisione intoccabile in sede di legittimità: l'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata;
l'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione, ossia la coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che l'hanno determinate;
il mancato affioramento di alcuni dei predetti vizi dall'atto impugnato (Cass. pen. sez. 6^, 5334/1992 Rv. 194203,VerdeLL). Il motivo va quindi rigettato.
Con un secondo motivo il ricorrente lamenta ancora violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del concorso esterno in associazione mafiosa, nonché dell'aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art.
7. Il concorso esterno sarebbe stato ritenuto senza tener conto che il OZ era a sua volta destinatario di una estorsione ad opera del AU NZ, con il conseguente paradosso che la vittima dell'estorsione era, contemporaneamente, concorrente esterno della associazione di appartenenza del suo estorsore.
Priva di motivazione risulterebbe infine la ritenuta aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203. Il motivo, richiamato anche quanto dianzi argomentato circa l'essenzialità dell'apporto del OZ, nella sua insostituibile qualità di imprenditore, e fatto del pari riferimento a quanto si argomenterà al successivo p.: 2.4), è inaccoglibile. In materia di partecipazione ad associazione di stampo mafioso è ragionevole considerare "imprenditore colluso" quello che è entrato in rapporto sinallagmatico con la cosca, tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti - per l'imprenditore - nell'imporsi nel territorio in posizione dominante - e per il sodalizio criminoso - nell'ottenere risorse, servizi o utilità;
mentre è ragionevole ritenere "imprenditore vittima" quello che, sopraffatto dall'intimidazione, non tenta di venire a patti col sodalizio, ma cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a limitare tale danno.
Ne consegue che il criterio distintivo tra le due figure sta nel fatto che l'imprenditore colluso, a differenza di quello vittima, ha consapevolmente rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione col sodalizio mafioso (Cass. Pen. Sez. 1^, 46552/2005 232963 D'Orio Massime precedenti Conformi: N. 84 del 1999 Rv. 212579;
Massime precedenti Vedi: N. 6929 del 2000 Rv. 219243, N. 6929 del 2000 Rv. 219244).
Orbene, applicate tali regole all'odierna vicenda, la condotta del OZ realizza compiutamente la materialità e la soggettività che connotano "la figura dell'imprenditore colluso", inteso come colui che è entrato in adeguato e funzionale rapporto sinallagmatico con l'associazione, con modalità operative tali da arrecare vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per l'imprenditore nell'imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell'ottenere positive ricadute patrimoniali, risorse, servizi o utilità.
Il OZ RO (come pure FI CA) correttamente non è stato ritenuto "imprenditore vittima", in quanto egli non è rimasto vinto o "soggiogato dall'intimidazione", ma, all'interno di tale ipotizzabile iniziale situazione, è venuto a patti con il sodalizio, finendo con il condividerne le finalità, così agevolando il perseguimento degli illeciti esiti commerciali, e traendo beneficio dai propositi e dai risultati di infiltrazione nell'attività economico-imprenditoriale della raccolta del latte (cfr. in termini: Cass. Pen. Sez. 5^, 39042/2008 Rv. 242318 Samà. Massime precedenti Conformi: N. 46552 del 2005 Rv. 232963). Va quindi sul punto condivisa la conclusione della corte distrettuale che ha ragionevolmente ritenuto l'azione dell'imprenditore OZ, più che espressione di soggezione alle pretese criminali dell'associazione, radicata sul suo territorio, come consapevolmente orientata a fornire, il proprio fattivo apporto al clan dei casalesi, attraverso la gestione di un'attività commerciale con intranei all'associazione, con i quali era in rapporti di conoscenza e frequentazione.
La camorra per il OZ - secondo i giudici di merito - costituiva un inevitabile problema con cui confrontarsi e convivere, un potere al quale non ci si poteva ribellare ma con il quale al più, fare affari o ricorrere, per contrastare le pretese di altre organizzazioni criminali.
Nessun paradosso quindi nella circostanza che il OZ abbia pagato una tangente al clan SS, nei termini che sono stati adeguatamente giustificati con un accettabile giudizio di merito, secondo il quale "l'esibizione del TT Ma., in qualità di socio, agli adepti del clan SS", non era in grado di evitare il pagamento della tangente, in quanto RI TT conosceva ed intendeva rispettare le regole dell'agire tra i vari gruppi camorristici.
Egli, infatti, si mise "a disposizione", ordinando al OZ di pagare cinque milioni.
La circostanza che la famiglia OZ abbia continuato a pagare la tangente al clan SS, a dopo l'arresto di OZ CA, si iscrive appunto in quest'ottica convenzionale di rispetto. Nè vale ad escludere la rilevanza e lo spessore dell'apporto causale del ricorrente la velata manifestazione di un suo verbale e limitato dissenso rispetto alle condotte illecite che si realizzavano in danno della CI, quale sensazione percepita dall'ing. TA e dal rag. IN, posto che a questa impressione non sono seguiti corrispondenti, spontanei e "non aliunde determinanti", atti di estraniazione.
Quanto all'aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 (convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203), che ha appesantito l'imputazione in danno del OZ, va rilevato che per essa esiste un diffusa e corretta motivazione in tutto il compendio narrativo delle due decisioni di merito.
Ricorre infatti la detta aggravante nel delitto di estorsione, quando si riscontra che la condotta minacciosa, oltre ad essere obiettivamente idonea a coartare la volontà del soggetto passivo, sia anche e ad un tempo - come realizzato appunto nella fattispecie - espressione di capacità persuasiva in ragione del vincolo dell'associazione mafiosa, che si ostenta e si utilizza e sia stata, pertanto, idonea a determinare una condizione d'assoggettamento e d'omertà (Cass. Pen. Sez. 5^, 28442/2009 Rv. 244333 Russo), come puntualmente avvenuto.
Inoltre la detta circostanza può negativamente qualificare anche la condotta di chi, senza essere organicamente inserito in un'associazione mafiosa, offra un contributo al perseguimento dei suoi fini, a condizione che tale comportamento - come ampiamente provato nella vicenda - risulti assistito, sulla base di idonei dati indiziari o sintomatici, da una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale, dalla cui persistenza e rafforzamento traeva vantaggio e beneficio diretto e riflesso anche l'estraneo all'organigramma della consorteria (Cass. Pen. Sez. 6^, 2696/2009 Rv. 242686, P.M. in proc. D'DR). In buona sostanza ed in altre parole, bene e correttamente, l'imprenditore OZ - come il correo CA FI - sono stati ritenuti nella complessa vicenda commerciale coloro che hanno svolto il ruolo essenziale di "imprenditori cerniera": da ciò il conseguente rigetto anche di questo motivo di impugnazione. Con un terzo motivo il difensore prospetta violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata derubricazione del fatto in "favoreggiamento personale o reale" in favore di DA e TT Ma., destinatari finali del denaro, tenuto conto che la condotta del OZ sarebbe stata successiva al perfezionamento del delitto di estorsione e che, di quanto pagato dalla CI, non una lira finì nelle tasche del OZ.
Il motivo è destituito di fondamento in fatto, avuto riguardo alle indiscutibili ed argomentate conclusioni dei giudici di merito che hanno ragionevolmente "collocato" la condotta, consapevole e causalmente efficiente dell'imputato, senza soluzioni di continuo, per tutto l'iter cronologico della programmazione ed esecuzione delittuosa e non nella mera fase del "post crimen".
Con un quarto motivo si lamenta la violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di equivalenza ex art. 69 c.p., che non avrebbe tenuto conto del particolare contributo processuale dato dal ricorrente, con atto di coraggio civile, e con il risultato che egli ebbe ad indurre i vertici CI (TA- IS - IN) ad abbandonare il loro comportamento omertoso protratto per oltre 8 anni.
Ulteriore censura è proposta in ordine all'omessa valutazione del comportamento "post crimen patratum" agli effetti sia del giudizio ex art. 69 c.p. che della determinazione della sanzione nei minimi edittali.
Il motivo va rigettato in entrambe le sue articolazioni. I giudici di appello hanno chiaramente e diffusamente giustificato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - in difformità dalla decisione del primo giudice - e ne hanno argomentato il giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate diverse dalla circostanza di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, valutata la condotta complessiva del ricorrente.
È noto che in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche - come nella specie - risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza, allorché il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 c.p., l'abbia ritenuta la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto irrogata (Cass. Pen. Sez. 6^, 6866/2010 Rv. 246134 Alesci Massime precedenti Conformi: N. 758 del 1994 Rv. 196224, N. 3232 del 1994 Rv. 199100) avuto specifico riferimento alla condotta "ante delictum". 2.3) IA FR di LA "KA": la sentenza della Corte di appello impugnata.
La gravata sentenza ha affermato la responsabilità di IA FR, unitamente a AN NZ, CA FI, OZ CA, limitatamente al periodo 1996/1998, TT ES e RI IC, a far data dal 1998, per il reato di estorsione aggravata di cui al capo b) della rubrica. La condanna, confermata in appello, è stata per lo IA, di anni 10 di reclusione ed Euro 2 mila di multa: l'imputato è stato considerato colui che ha tenuto saldamente, fin dall'inizio, la supervisione di tutta l'operazione, portando il suo contributo decisorio nei momenti cruciali e nelle risoluzioni strategiche, traendone diretto ed inoppugnabile profitto.
2.4) i motivi di ricorso di IA e la decisione di rigetto della Corte.
Vi sono in atti due distinti atti di impugnazione, il primo sottoscritto dagli avv.ti Valentino e Baldascino ed il secondo dal solo avv. Baldascino, che verranno sintetizzati nell'ordine. Con un primo motivo di impugnazione (avv.ti Valentino e Baldascino) il ricorrente deduce violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 268 c.p.p. in punto di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali, già ritenute tali con sentenza 27 marzo 2006 della Corte di appello di Napoli. In particolare si censura: il mancato adeguamento della gravata sentenza al principio di diritto, in punto di inutilizzabilità, quale formulato dalla Corte di appello di Napoli con la sentenza 27 marzo 2006; l'insussistenza di un onere di produzione dei decreti trattandosi di provvedimenti presenti nel fascicolo del P.M. di altro processo.
Il motivo non è fondato.
Nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nuLLtà o inutilizzabilità, collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale (perché appartenenti ad altro procedimento o anche - qualora si proceda con le forme del dibattimento - al fascicolo del pubblico ministero), al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l'eccezione si accompagna l'ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali - positive o negative - addotte a fondamento del vizio processuale (Sez. U, 39061/2009 Rv. 244329 De Iorio).
Con un secondo motivo il ricorrente lamenta ancora violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al delitto di estorsione consumata, per assenza del danno ingiusto stante l'inconciliabilità logico giuridica di tale delitto con l'ipotesi di concorrenza illecita di cui all'art. 513 bis c.p.. In estrema sintesi la censura di fondo che viene svolta concerne l'avvenuta equiparazione dei dirigenti CI-AL a delle obiettive parti lese, dimenticando il loro diretto e preciso interesse economico nella vicenda e, pertanto la loro scarsa attendibilità intrinseca.
Inoltre difetterebbe la prova del danno ingiusto nel senso che nel mercato, alterato dall'azione minatoria di esponenti del clan camorristico, vi era necessariamente un ricavo molto maggiore rispetto a quello che si sarebbe determinato in un regime di libera concorrenza e tale "surplus economico" (che integrava ingiusto profitto per tutti gli altri operatori esclusi dal circuito illecito) costituiva un "maggior ricavo ben noto ai dirigenti CI-AL, che ne traevano ampio beneficio", anche se poi erano costretti a destinarne e versarne una parte agli esponenti del clan camorristico. L'ipotesi estorsiva - secondo il ricorrente - sarebbe realizzabile soltanto laddove si fosse dimostrato che i titolari e i dirigenti delle società di produzione e di distribuzione del latte fossero del tutto ignari che il loro prodotto aveva assunto nella zona di influenza del clan camorristico una sorta di monopolio o che questa situazione non fosse stata voluta.
Il motivo, che tende sostanzialmente a recuperare una sostanziale correità dei dirigenti CI-AL, al doppio effetto di screditarne le dichiarazioni ed escludere l'ingiustizia del danno, è privo di fondamento.
Invero, come già argomentato dalla corte distrettuale, nel punto che ha trattato la pretesa disparità di trattamento tra dirigenti CI- AL (etc.) e gli odierni ricorrenti, la critica sembra ignorare i diversi contesti ambientali e professionali in cui l'azione illecita ha attecchito e si è sviluppata, in un quadro opprimente di minacce, dovute anche all'evocazione espressa del sodalizio, nel quale non vi era spazio ragionevole per una libera e diversa scelta di mercato.
Quanto all'ingiustizia del danno, va richiamata una recente decisione di questa Corte (Cass, Pen. Sez. 6^, 46058/2008 Rv. 241924, Russo) che, in tema di estorsione patrimoniale, la quale si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto, con altrui danno, è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, impedendogli di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute più confacenti ed opportune.
Esito questo che non è escluso dalla circostanza che, in via del tutto riflessa, possa derivare un qualche vantaggio o beneficio alla vittima stessa, la quale rimane pur sempre ed irreparabilmente danneggiata, nella sua autonomia negoziale e nelle sue scelte di mercato, anche se paradossalmente tali libere scelte potessero rivelarsi di minor positiva ricaduta patrimoniale. Per ciò che attiene infine al rapporto di "esclusione-inclusione- compatibilità" tra delitto contro il patrimonio, integrato dall'estorsione, e il delitto contro l'industria ed il commercio, previsto dall'art. 513 bis, reato che contempla la concorrenza illecitamente esercitata mediante minaccia o violenza, va ribadito il principio che tra le due disposizioni non ricorre concorso apparente di norme ed è pertanto configurabile il concorso formale. Il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia, che ha natura di reato complesso, non può quindi essere assorbito nel delitto di estorsione, trattandosi di norme con diversa collocazione sistematica e preordinate alla tutela di beni giuridici diversi, sicché, come nella specie, quando ricorrano gli elementi costitutivi di entrambi i delitti, si ha il concorso formale degli stessi (Cass. Pen. Sez. 2^, 46992/2008 Rv. 242301, Padula. Conformi: N. 27335 del 2007 Rv. 237442.
Con un terzo motivo il difensore prospetta sempre violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione degli indizi di colpevolezza usati per il giudizio di responsabilità. Il motivo è inammissibile per i profili di incensurabilità che connotano la motivazione dei due giudici di merito sul punto, dato che essa risulta espressa, in modo sintonico sia in primo che in secondo grado, e con adeguata ragionevolezza e scansioni prive di salti logici o scorrettezze in punto di diritto.
Nella seconda impugnazione - a firma del solo avv. Baldascino - con il primo motivo si prospetta nuLLtà della decisione per violazione dell'art. 525 c.p.p. sulla deliberazione della sentenza, ed illegittimità costituzionale dell'art. 190 bis c.p.p. in relazione all'art. 111 Cost., comma 2, nella parte in cui consente, nonostante l'esplicita opposizione dell'imputato o del suo difensore e la esplicita richiesta di rinnovazione dell'esame dibattimentale di acquisire la prova scritta formatasi avanti a giudice diverso da quello che deve decidere.
La deduzione è infondata.
L'eccezione di nuLLtà della sentenza di primo grado, ex art. 525 c.p.p, per violazione del principio dell'identità del giudice,
immanente anche nei processi per i delitti indicati nell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, è stata disattesa dai giudici di merito sul rilievo che, nell'ambito dei processi relativi ad associazioni di stampo mafioso o camorristico, è rituale l'acquisizione di dichiarazioni rese dinanzi a collegio diversamente composto, mediante semplice lettura, nonostante l'opposizione della difesa, stante l'applicabilità dell'art. 190 bis c.p.p., il quale, con riguardo ai procedimento di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis c.p.p., prevede che l'esame di chi ha reso dichiarazioni, non solo in sede di incidente probatorio ma anche in dibattimento, in contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, ovvero dichiarazioni i cui verbali siano stati acquisiti ai sensi dell'art. 238 c.p.p., venga effettuato nel solo caso in cui il giudice lo ritenga assolutamente necessario.
L'argomentare risulta corretto con l'ulteriore condivisibile osservazione - fatta dalla corte distrettuale - che per i processi celebrati anteriormente alla modifica di detto articolo, ad opera della L. 1 marzo 2001, n. 43, art. 1 la giurisprudenza di legittimità già includeva tra le dichiarazioni delle quali era possibile dare lettura, quelle rese dinanzi a collegio diversamente composto (cfr. Cass. Sez. 5^, sent. n. 3406 del 15.12.2004). Quanto alla eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 190 bis c.p.p., comma 1 per l'asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, relativamente ai procedimenti concernenti i reati di cui all'art. 51, comma 3 bis del codice di rito, impone limiti all'ammissibilità dell'esame di testimoni o di persone indicate nell'art. 210 che già abbiano reso precedenti dichiarazioni nel contraddittorio tra le parti, essa appare infondata atteso che il peculiare regime della lettura di dette dichiarazioni trova giustificazione nella l'esigenza di prevenire l'usura delle fonti di prova, particolarmente pressante in ragione delle peculiarità soggettive ed oggettive dei procedimenti in questione, e si tratta pur sempre di dichiarazioni provenienti da persona già debitamente esaminata (Sez. 6^, 26119/2003 Rv. 228301). Con un secondo motivo il ricorrente (avv. Baldascino) lamenta l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali. Sul punto vi è adeguata e condivisibile motivazione dei giudici di merito i quali hanno correttamente ritenuto infondata l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, per inosservanza delle regole indicate dagli artt. 267 e 268 c.p.p., per omesso deposito da parte della Pubblica Accusa dei decreti autorizzativi, la cui mancanza avrebbe dovuto il primo giudice rilevare ex officio, è stata ritenuta infondata.
La mancanza del decreto autorizzativo delle intercettazioni è stata ritenuta infatti non idonea a rendere inutilizzabili i risultati dell'attività di captazione effettuata, posto che la parte interessata ha diritto di ottenerne copia dal procedimento originario, proprio al fine di valutarne l'utilizzabilità. L'inutilizzabilità delle intercettazioni discende, RO, dalla violazione delle norme richiamate dall'art. 271 c.p.p., comma 1 e non dalla mera indisponibilità degli atti concernenti l'intercettazione stessa (cfr. Cass. SSUU sent. N. 45189 del 17.11.2004); inoltre la parte che eccepisce nel procedimento "ad quem" la mancanza o l'illegittimità dell'autorizzazione per opporsi all'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in un procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, ha l'onere di produrre il decreto autorizzativo (se del caso, richiedendone copia ex art. 116 c.p.p.), in modo da porre il giudice nella condizione di poter verificare l'effettiva inesistenza nel procedimento "a quo" del controllo giurisdizionale prescritto dall'art. 15 Cost.. (Cass. Pen. Sez. 6^, 6875/2009 Rv. 243671 Pagano).
Risulta agli atti che il ricorrente non ha adempiuto all'onere del deposito dei decreti, limitandosi ad eccepire l'omesso deposito da parte del P.M. e a chiedere, all'effetto, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, al fine di depositare detti decreti. I decreti in esame peraltro non sono stati prodotti in primo grado e non vi era necessità - come correttamente precisato dalla corte distrettuale - di rinnovare l'istruttoria dibattimentale potendo, in sede di gravame, essere acquista documentazione, senza necessità di ricorso al rimedio di cui all'art. 603 c.p.p.. L'onere di produzione poi non può considerarsi neppure soddisfatto mediante l'avvenuto deposito di copia della sentenza della Corte di Appello di Napoli del 27.3.2006, emessa a carico di imputati dello stesso reato, giudicati separatamente con rito abbreviato, che aveva ritenuto inutilizzabili le intercettazioni ambientali effettuate nell'abitazione di TT, posto che la decisione riporta il convincimento di quel giudice ma non mette affatto il giudice "ad quem" nella condizioni di verificare, con invicariabile autonomia di giudizio, la legittimità o meno dei decreti autorizzativi e delle intercettazioni ambientali e telefoniche.
Con un terzo motivo il ricorrente (avv. Baldascino) lamenta violazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione agli artt. 530 e 533 c.p.p. nonché mancanza di motivazione e motivazione apparente illogica e contraddittoria.
In particolare si contesta la qualifica attribuita allo IA di "capo indiscusso del Clan dei casalesi", qualifica attribuitagli dai collaboratori di giustizia, secondo la prospettazione difensiva, al solo fine di lucrare benefici premiali, considerato che nel periodo 94-98 non esisteva questo fantomatico capo, tenuto conto che, secondo quanto riferito da Cu. ER e da NA "ciascuno comandava al paese suo", e la questione del Latte CI era "affare di TT RI, il quale provvedeva a mandare 5 milioni al mese al capozona di S. Maria Vico, ove si trovava la centrale di distribuzione del latte e la vicenda venne seguita da TT ES, diventato capo zona di Villa Literno dopo la morte dello zio TT PA.
I motivi segnalano poi tutta una serie di argomentazioni, proposte nell'appello circa la tangente CI, ed assertivamente rimaste senza risposta nella gravata sentenza e senza tener tra l'altro conto che le dichiarazioni dei due pentiti sono state espresse quando i fatti erano già stati oggetto di divulgazione.
I motivi, al limite dell'inammissibilità, sono contrastati da un'ampia diversa argomentazione in entrambe le decisioni di merito, le quali propongono una giustificazione dell'affermazione di responsabilità dello IA, e della sua "leader-ship", coerente rispetto alle emergenze processuali utilizzate, priva di vizi logico giuridici e per ciò stesso non superabile in questa sede, attraverso una rivalutazione del materiale probatorio, oppure mediante una prospettata lettura alternativa dei fatti stessi, ed avendo riguardo al fatto che la motivazione, in punto di responsabilità, non può considerarsi viziata per mancata risposta alle doglianze d'appello.
Invero, la corte distrettuale - con la sua decisione - non si è limitata ad una mera ed acritica riproduzione della sentenza di primo grado, ma, al contrario, nell'esaminare le proposte doglianze, ha finito con l'arricchire e rafforzare sul piano argomentativo la struttura portante e le sequenze logico giuridiche che hanno imposto in primo grado la conclusione di penale responsabilità del ricorrente.
La corte distrettuale infatti non si è sottratta all'obbligo di valutare l'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni hanno informato la conclusione di responsabilità dello IA, offrendo ampie ed accettabili indicazioni sulla loro credibilità e rafforzando le conclusioni di responsabilità, avuto riguardo all'utilizzabile intercettazione ambientale, relativa ad una conversazione intercorsa tra il fratello di RI TT, TT TA, e due donne, di cui una moglie di DA, avvenuta pochi giorni dopo il decesso del primo, in cui esplicitamente si fa riferimento al nome di KA, "messo a base" della richiesta di tangente in termini di "riferimento apicale", non alterato dall'assoggettamento al regime speciale, attesa la pacifica possibilità di far trapelare - comunque - ordini e direttive all'esterno.
In conclusione: nessun vizio di motivazione quindi, ne' tanto meno violazione di legge con riferimento al disposto dell'art. 125 c.p.p., comma 3, con conseguente rigetto dei motivi proposti.
2.5) AN NZ (capo b): la sentenza Corte di appello impugnata.
AN NZ è stato condannato con la gravata sentenza, unitamente a CA FI, OZ CA, IA FR, e per il periodo 1996/1998, TT ES e RI IC, a far data dal 1998, del reato di estorsione aggravata di cui al capo b) della rubrica.
La corte distrettuale, pur negando all'imputato le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la sanzione irrogatagli in primo grado (anni 7 reclusione ed Euro 2 mila di multa) ad anni 6 di reclusione ed Euro 2.000 di multa.
All'imputato, responsabile del solo reato di estorsione, è stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 114 c.p., considerato di minima importanza il contributo da lui offerto e concretizzatosi nelle pressioni effettuate il 9 giugno 1999 su TT ES, per il rispetto delle direttive provenienti da Casal di Principe, non passando più la tangente da Villa Literno a partire dal luglio del 1999.
2.6) i motivi di ricorso di AN e la decisione di rigetto della Corte.
Con il primo motivo si prospetta nuLLtà della decisione per violazione dell'art. 525 c.p.p. sulla deliberazione della sentenza ed illegittimità costituzionale dell'art. 190 bis c.p.p. in relazione all'art. 111 Cost., comma 2. Il motivo identico alle doglianze del I motivo del ricorso di IA (avv. Baldascino) va rigettato, qui richiamate le argomentazioni di cui al precedente p. 2.4).
Con un secondo motivo il ricorrente lamenta l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali in quanto effettuate in violazione dei disposti degli artt. 371, 267 e 268 c.p.p.. Il motivo non va accolto per le stesse argomentazioni dianzi proposte per IA, ritenuta la correttezza dell'argomentare sul punto della Corte di appello.
Con un terzo motivo il difensore prospetta vizio di motivazione "su punti specifici" nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione stessa, contestando in particolare l'individuazione del AN come l'interlocutore di TT ES, avuto riguardo alla dichiarazione di NA UI il quale ha riferito della vicenda del latte come un affare da lui vissuto in prima persona anche come interlocutore di TT ES (Rino). Con un quarto motivo si duole della violazione dei disposti degli artt. 110 e 629 c.p. in relazione all'art. 379 c.p.. Nella specie si critica la lettura data dai giudici di merito alla conversazione telefonica trattandosi nella specie di semplice informazione senza alcun contributo decisionale nemmeno per lo spostamento della tangente da Villa Literno a NA. In buona sostanza ed in altre parole i giudici di merito avrebbero confuso un post factum, quale quello di una mera informazione in ordine alle modalità di giustificazione contabile su chi doveva figurare come percettore della tangente in un contributo causale della estorsione.
Tali due ultimi motivi, per la loro stretta correlazione, vanno unitariamente trattati: le doglianze comunque non possono essere accolte.
Esiste RO in atti una precisa e coerente ricostruzione del fatto, operata dai giudici di merito, sia sul punto della identità del "parlante", sia sulla ragionevole interpretazione del valore comunicativo delle espressioni usate, nonché sulla specifica funzionalità del "dictum" del AN, nella complessiva dinamica ed economia del crimine.
L'inequivoco "parlare" del AN, risulta infatti - ed in modo palese - finalizzato ad assicurare il "tragitto" e la puntuale "destinazione" della tangente ("quel coso che state prendendo voi ogni mese"), in un contesto di precisa e piena conoscenza delle pregresse dinamiche delittuose e dei loro sviluppi, nei termini ampiamente e ragionevolmente illustrati in motivazione dai giudici di merito.
Le diverse letture proposte nel gravame non superano quindi la soglia dell'ammissibilità.
2.7) PA FI (capi: a, b, g): la sentenza Corte di appello impugnata.
FI CA è stato ritenuto responsabile, unitamente: -a OZ CA, per concorso esterno in associazione di stampo camorristico, così qualificata I1 imputazione di cui al capo a) della rubrica, - a AN NZ, OZ CA, IA FR, limitatamente al periodo 1996/1998, TT ES e RI IC, a far data dal 1998, del reato di estorsione aggravata di cui al capo b) della rubrica, - a OZ CA, TT ES e RI IC per il reato del capo g) in relazione all'art. 513 bis c.p. (illecita concorrenza con minaccia e violenza).
L'imputato è stato condannato in primo grado alla pena di anni 13 di reclusione ed Euro 5 mila multa, pena ridotta in appello, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ad anni 8 di reclusione ed Euro 4 mila di multa.
I giudici di merito - come già detto - hanno considerato CA FI e CA OZ come coloro che hanno avuto e svolto un ruolo determinante nell'intera operazione illecita, perché, senza la loro "complicità commerciale" di imprenditori, non si sarebbero potute creare le condizioni per la perpetrazione e protrazione della catena di iLLceità: da ciò l'entità della pena irrogata, ed inflitta in pari misura, perché - come rilevato dal primo giudice - nessuno dei due si è dimostrato più "onesto" dell'altro, considerato che entrambi hanno tratto profitto dall'operazione, determinati ed animati unicamente dalla volontà di arricchirsi con facilità.
2.8) i motivi di ricorso di FI CA e la decisione di rigetto della Corte.
Per FI CA vi sono due distinti ricorsi, uno a cura dell'avv. Stellato e l'altro a cura dell'avv. Stravino, nonché motivi aggiunti con il patrocinio dell'avv. Veneto, che verranno riferiti nell'ordine.
Con un primo motivo di impugnazione (avv. Stellato) il ricorrente deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da TA, IN, TI, IS, AN, per essere state le stesse rese, mediante collegamento a distanza, in assenza dei presupposti di legge: tale tipologia di collegamento sarebbe stata illegittimamente giustificata con la circostanza che, essendo intervenuto un decreto di archiviazione, tali testi andavano esaminati come degli imputati.
Secondo il ricorrente non sussistevano per l'utilizzo del videocollegamento, ne' l'ipotesi di una nuova assunzione di prova, nè gravi difficoltà ad assicurare la comparizione delle persone da sottoporre all'esame e rappresentate da TA, IN, TI, IS e AN con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni stesse.
Il motivo è privo di fondamento e va rigettato.
La corte distrettuale ha ritenuto infondata l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai dirigenti CI, mediante il sistema di videocollegamento, trattandosi di soggetti che, originariamente indagati per il reato di favoreggiamento personale, aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 hanno avuto definita la loro posizione con decreto di archiviazione. Agli stessi è stata attribuita quindi la veste di testi assistiti, ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p. e la loro "audizione protetta" è stata giustificata con il richiamo all'art. 147 bis disp. att. c.p.p., comma 5 sotto il profilo della sussistenza delle "gravi difficoltà ad assicurare la comparizione delle persone che devono essere sottoposte ad esame".
Nella specie - osserva la gravata sentenza - si trattava di persone che avevano subito minacce e intimidazioni da parte di appartenenti al clan dei casalesi e questo spiegava la loro iniziale reticenza nel narrare quanto accaduto, anche considerato che uno di loro preferì lasciare l'incarico e svolgere attività di consulenza per altre società, piuttosto che continuare a subire le imposizioni di detto clan, attuate per tutti mediante minacce di danni gravi ai familiari in un clima di persistenti difficoltà e intimidazioni. L'argomentare della corte distrettuale è adeguato e corretto e l'interpretazione data alla norma risulta conforme al sistema voluto dal legislatore, il quale non ha fatto distinzioni tassative e vincolanti sulla qualità processuale delle persone, suscettibili di fruire dell'opportunità del videocollegamento, escludendovi appunto i "testi assistiti".
Bene pertanto i giudici di merito hanno considerata praticabile tale modalità di ascolto, facendo ricorso - con un giudizio di merito, insindacabile per come è stato formulato - al criterio della difficoltà "grave", per i testi assistiti stessi, di comparire per essere sottoposti ad esame.
In ogni caso, si tratterebbe di una irregolarità che non comporta la inutilizzabilità della prova - in tal modo e per tali persone assunta - e neppure una nuLLtà assoluta di cui agli artt. 178 e 179 c.p.p., bensì, a tutto voler concedere, come già detto, una mera irregolarità o comunque una nuLLtà relativa, non più deducibile, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., dopo il compimento dell'atto, considerato che la finalità precipua della norma (Cass. Pen. Sez. 1^, 25053/2002 Rv. 223011 Lo Piccolo) è quella di garantire che la persona esaminata possa assistere, partecipare ed esprimersi nell'udienza, in stato di libertà e senza condizionamenti (Cass. Pen. Sez. 1^, 25662/2004 Rv. 228129 Calabrò) nella specie innegabili avuto riguardo alla qualità delle imputazioni ed alla storia criminale di alcuni degli accusati.
Con un secondo motivo viene lamentata violazione di legge e vizio di motivazione sulla corretta valutazione dei dati probatori, con riferimento ad una motivazione carente ed illogica ed a seguito di una mancata assunzione di prova decisiva, costituita dalla richiesta di una "perizia d'ufficio tecnico-contabile" in punto di alterazioni di bilancio, che si ritiene necessaria in un processo in cui le fonti probatorie non si limitano alla generica prova dichiarativa, ma si estendono alla verifica di dati tecnici ed amministrativo-contabili di assoluta rilevanza, attesa la contestata interferenza tra attività imprenditoriali ed attività illecite.
Si sostiene che il metodo valutativo sintetico, con "interpretazione libera" ed "in malam partem", che sarebbe stato usato dalla corte distrettuale, non avrebbe fornito adeguate giustificazioni al contrasto tra il dictum di ES TT rispetto alle affermazioni di NA UI, considerato anche che il primo è stato esaminato dopo l'emissione dell'ordinanza cautelare, contrasto comunque che verterebbe su elementi non marginali, quali: la data di inizio delle attività estorsive;
l'ammontare della tangente;
ed altro.
Il motivo insiste poi nel ribadire che non vi fu alcuna costituzione di società ex novo per entrare nell'affare del latte e l'ipotesi accusatoria, di una partecipazione del CA, viene proposta in chiave puramente deduttiva anziché in termini esplicativi, ignorando i chiarimenti del teste AN ed impedendo sul punto una seria verifica, con la negazione della chiesta rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'esecuzione di una perizia sul punto. In buona sostanza la Corte di appello, avendo l'ing. TA riferito che, rientrato in azienda, aveva trovato come distributori del latte i CA, la gravata sentenza ne ha dedotto e concluso che essi avevano nella sostanza occupato il ruolo dei OZ nel passaggio della tangente.
Altra questione - correlata - che si affronta in termini critici è quella della determinazione del volume di affari e dell'ammontare degli incentivi, due operazioni ineliminabili per poter giustificare (attraverso alterazioni di bilancio o documentali) la capienza patrimoniale idonea al pagamento della tangente e consentire che i margini di utile (derivanti dalle false fatturazioni o dalle sovrafatturazioni) sarebbero transitati dalle vecchie società dei OZ a quelle dei CA.
Si tratterebbe di verifica negletta dalla corte distrettuale la quale avrebbe confuso i vari momenti della tangente superando la successione naturale dei momenti estorsivi quali indicati dal TT il quale ha chiarito che in una prima fase la tangente sarebbe stata gestita tramite i OZ: sul punto il difensore richiama i fogli 242 e 243 della sentenza di 1^ grado.
Analoga superficialità ed inadeguatezza viene lamentata per i significati attribuiti alle intercettazioni: in proposito si citano le conversazioni 9 giugno 1999 tra TT ES ed CI TO per trarne la conclusione che nel 1999 gli interlocutori della tangente sono ancora i Liternesi.
Il motivo nei suoi plurimi sviluppi non può essere accolto. Innanzitutto insussistente è la pretesa violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) per la negata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per l'esecuzione di una perizia d'ufficio tecnico- contabile, in punto di alterazioni di bilancio (o documentali), nonché di capienza patrimoniale, idonea o meno al pagamento della tangente e comunque in grado di consentire che i margini di utile (derivanti dalle false fatturazioni o dalle sovrafatturazioni) transitassero dalle vecchie società dei OZ a quelle dei CA.
È noto che tale dedotto vizio della sentenza consiste in una sorta di "error in procedendo", che è ravvisabile solamente quando la prova, richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni formulate in motivazione a sostegno ed illustrazione della decisione, risulti tale che, se esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia.
Il vizio "de quo" quindi si determina soltanto quando sussiste la certezza della "decisività della prova" ai fini del giudizio e dell'idoneità dei fatti che ne sono oggetto ad inficiare le ragioni poste a base del convincimento manifestato dal giudice", (cfr. Cass. Penale sez. sez. 2^, 16354/2006, rv.234752, Maio;
Cass. Sez. 2^ sent. n. 2380/1995 rv. 200980); inoltre, dette connotazioni di decisività della prova non sono state affatto modificate dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46. In conclusione il detto vizio rileva nel solo caso in cui la prova, richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni a sostegno della decisione adottata, risulti "decisiva", nel senso che, se esperita, avrebbe potuto determinare una diversa soluzione: la valutazione di siffatta decisività deve quindi essere compiuta accertando se i fatti indicati dal ricorrente nella relativa richiesta siano tali da potere inficiare tutte le argomentazioni poste a fondamento del convincimento del Giudice". (Cass. Sez. 1^ sent. n. 12584 del 21/10/1994 dep. 20/12/1994 rv 200073). Orbene, detto esito di decisività è stato attentamente soppesato e negato dai giudici di merito e la prova relativa è stata opportunamente esclusa, in relazione ad una serie insuperabile di adeguate giustificazioni così proposte:
a) quanto alla percentuale degli incentivi sul fatturato ed alla percentuale si è osservato che le società beneficiane di uno sconto maggiore furono la IT e la F.LL OZ e che l'ammontare, anche considerato quello minore ammesso dalla difesa, non trovava corrispondenti tra gli altri distributori di latte, alcuni dei quali non hanno mai goduto di alcuno sconto;
b) circa lo sconto, esso era in relazione al fatturato ed essendo oltremodo elevato quello della Eurolat, detta percentuale era idonea a coprire la somma da versare mensilmente ai casalesi a titolo di tangente;
c) in tale quadro diventavano così privi di rilievo sia il bilancio che la documentazione contabile della Eurolat, dovendosi la Corte basare sui dati forniti dalla CI, in quanto certamente attendibili: da ciò la superfluità dell'indagine sui rapporti tra l'UR e i suoi clienti, per accertare il vero margine di utile della prima, in quanto la CI forniva gli incentivi sulla base del quantitativo di latte fornito all'UR;
d) per ciò che attiene all'asserzione circa la "non-mutata situazione nel periodo di amministrazione giudiziaria", essa è stata considerata elemento di valenza neutra, in quanto essa poteva ricollegarsi a nuove logiche aziendali, oppure perché la pendenza di un processo per una tangente, che si assume versata mediante sconti e note di credito, non è elemento che impone di per sè una revisione o ancora, per ciò che riguarda la AL, perché la sua particolarissima condizione non consentiva di iscrivere tra le sue priorità la variazione delle condizioni di vendita nei confronti di un concessionario;
e) in ogni caso, sia OZ, che TT ES e gli altri collaboranti hanno parlato di questa tangente, ed in particolare lo stesso OZ ed il TT ne hanno anche quantificato l'ammontare: affermazioni queste, di ben due imputati, tra loro coincidenti e reciprocamente riscontrate, che la corte distrettuale ha ritenuto pienamente probanti in ordine all'avvenuto pagamento della tangente, più dei dati contabili, che peraltro non sconfessano detta ricostruzione dei fatti;
f) da ultimo, agli effetti della non ammissione della perizia, ha assunto, nella decisione della Corte di appello, ulteriore assorbente rilievo la dichiarazione del OZ, che, in sede dibattimentale, ha affermato che, per giustificare l'uscita delle somme versate a titolo di tangente, vennero utilizzate note di credito e tutti i mezzi possibili, per celare la realtà sottostante, dichiarazioni queste sintomatiche del fatto che i documenti contabili di una società non rappresentano il suo reale andamento, l'utile sociale o le uscite.
Nessuna violazione quindi censurabile ex art. 606, comma 1, lett. d). Quanto alle altre doglianze (ricostruzione della cronologia degli eventi;
determinazione del volume degli affari;
contrasti tra collaboratori di giustizia;
tenore interpretato delle intercettazioni) esse finiscono con il proporre una lettura alternativa degli eventi, con la finale prospettazione di una rivisitazione dei dati probatori, non consentita in questa sede, avuto riguardo alla motivazione delle due sintoniche decisioni di condanna, le cui corrispondenti e sovrapponibili valutazioni hanno dato adeguata spiegazione delle questioni oggi riproposte. Da ciò il rigetto del motivo.
Con un terzo motivo il difensore prospetta ancora violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermata sussistenza dell'art. 416 bis c.p.: la motivazione della Corte di appello è definita deficitaria e si sostiene che il reato estorsivo sarebbe stato considerato sintomatico ed assorbente anche rispetto alla prova del delitto associativo.
Il motivo va rigettato, qui richiamate per le parti comuni le argomentazioni dianzi svolte per il OZ (cfr.:p. 2.2). Da ultimo, quand'anche si ammettesse l'avvenuta rituale proposizione della doglianza sul reato associativo nei motivi di appello dell'imputato CA, le critiche risultano infondate. La posizione di FI CA, come già quella del OZ, è infatti quella di un pacifico "continuum" nella filiera commerciale della iLLceità, ed il giudizio, oggi contestato, e le ampie motivazioni dei giudici di merito possono sì essere superate, ma non attraverso inammissibili operazioni di sostituzione critica alla valutazione dei dati probatori e delle emergenze processuali, quali sono state individuate ed espresse, di volta in volta, con l'attribuzione del peso e del rilievo penale della condotta accertata.
In tale quadro infatti, la forza e l'efficacia dell'estorsione, ed il suo utile realizzo, in tanto si giustificano in quanto la cornice comportamentale, ben nota alle vittime, e agli odierni ricorrenti imprenditori, evocava la potenza criminale del sodalizio - per cui vi era concorso esterno - le sue modalità costrittive, ed i suoi precisi interessi patrimoniali, legati a doppio filo a quel tipo di gestione "non interrotta" della vicenda.
Con un quarto motivo si lamenta la mancata derubricazione dei fatti, dall'ipotesi di estorsione in quella della turbata libertà dell'industria e del commercio ex art. 513 bis c.p., tenuto conto che il meccanismo posto in essere non era finalizzato all'estorsione di denaro, ma ad ottenere migliori condizioni per vincere la concorrenza.
Il motivo va rigettato, per le ragioni dianzi espresse sull'infondatezza della identica censura formulata nel 2^ motivo del ricorso dello IA (cfr.:p. 2.4): si versa RO nella specie in una realtà di condotte parallele, connotate da lesioni di beni giuridici diversi e con differenziate anche se sinergiche finalità, sorrette da corrispondente coefficiente psicologico. Con un quinto motivo si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis e 69 c.p. e art. 133 c.p. dovendosi invece operare la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, avuto riguardo all'incensuratezza del ricorrente. Come già argomentato per l'imprenditore OZ (cfr.:p.
2.2. motivo 4^), va rilevato che i giudici di appello hanno chiaramente e diffusamente giustificato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - in difformità dalla decisione del primo giudice - e ne hanno argomentato il giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate, diverse dalla circostanza di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 convertito dalla L. 12 luglio 1991, n.203, valutata la condotta complessiva del ricorrente.
Come già detto, in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche - come nella specie - risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza, allorché il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 c.p., l'abbia ritenuta la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto irrogata, avuto specifico riferimento alla condotta "ante delictum". Con un sesto motivo si contesta l'affermata sussistenza dell'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7 trattandosi di operazione finalizzata ad agevolare un singolo gruppo familiare e non il clan camorristico.
Il motivo non ha pregio, posto che risulta agli atti che l'attività illecita fu posta in essere mediante l'effettivo utilizzo del metodo mafioso, tipico dell'organizzazione, in una realtà operativa i cui benefici confluivano nel potenziamento del controllo territoriale del clan, in un contesto di azione specificamente caratterizzato:
a) dalla particolare pericolosità criminale di coloro che parteciparono all'"operazione del latte" e dalla loro determinazione criminosa;
b) dall'utilizzo di metodi mafiosi, cioè di condotte idonee ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente massiccia intimidazione, che tipicizzano le organizzazioni di tipo mafioso.
I giudici di merito hanno correttamente desunto tale sussistenza, valorizzando il fatto che il ricorrente era perfettamente consapevole di tale determinante realtà per scienza diretta, avendovi egli partecipato e contribuito in prima persona, nonché per i suoi rapporti con IC RI, zio di FI in quanto fratello della di lui madre.
Con un settimo ed ultimo motivo si sostiene l'illegittimità della confisca ex art. 240 c.p. limitata alle sole cose materiali e non estensibile a persone giuridiche quali le società.
Il Tribunale - e la Corte di appello ha sul punto confermato - ha ordinato ai sensi dell'art. 416 bis c.p., comma 7 e della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies la confisca delle società che sono state utilizzate per acquisire la "tangente" e cioè la società UR s.r.l., e la società F.LL OZ di OZ DO & C. s.a.s., nella loro interezza, comprensi tutti i beni ad esse riferibili;
nonché l'immobile sito in Santa Maria a Vico in via Caudio a. 31 (foglio 6, particella 917) acquistato da OZ CA, contestualmente - prima del luglio 1999 - alla partecipazione del medesimo all'operazione delittuosa. Trattasi provvedimento legittimo, considerato che nella specie l'intera azienda è stata utilizzata come "necessario ed unico strumento funzionale" al perseguimento del concreto doppio interesse, degli imprenditori collusi, e della stessa organizzazione mafiosa di riferimento, con l'esclusiva finalità di realizzare e mantenere, con modalità illecite e mafiose, una attività imprenditoriale. Tanto premesso, vanno era esaminati gli altri motivi di ricorso. I motivi a cura dell'avv. Stravino sono indicati numericamente in complessivi 6, in realtà risultano essere 7, essendo il 5^ motivo indicato due volte (pag.33-54) per due diverse doglianze. ) Con un primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 147 bis disp. att. c.p.p. e art. 191 c.p.p. nonché mancanza, contraddittorietà
manifesta illogicità della motivazione riguardante la sussistenza delle condizioni per l'ammissibilità dell'esame a distanza di AL TA, TO IN, TI FR, RO IS e UI AN.
Il motivo è identico al 1^ motivo dell'avv. Stellato e ne segue la sorte, nei termini sopra argomentati.
Con un secondo motivo il ricorrente lamenta inosservanza dell'art.192 c.p.p., commi 1 e 3, anche in relazione all'art. 197 bis c.p., comma 6, e mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità
della motivazione riguardante, in linea generale, la credibilità personale dei dichiaranti ES TT, NA UI, AL TA, TO IN, TI FR, RO IS e UI AN e l'attendibilità intrinseca delle loro dichiarazioni.
Con un terzo motivo il difensore prospetta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 192 c.p.p., commi 1 e 3, e mancanza, contraddittorieta e/o manifesta illogicità della motivazione in particolare sulla credibilità personale di TT ES e l'attendibilità, intrinseca ed estrinseca, delle sue dichiarazioni rilevanti per la posizione di FI CA. Tali due motivi sono privi di fondamento.
Il tema della attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia e della loro finale credibilità, in relazione ai riscontri individualizzanti, risulta, in più punti, per più profili e per diverse situazioni, diffusamente trattato e correttamente esaminato da entrambi i giudici di merito, con un risultato adeguatamente argomentato che si sottrae ad ogni censura in questa sede, attesa la linearità delle giustificazioni sull'affidabilità dei "dichiaranti", e le diffuse corrispondenti analisi, le quali non hanno tralasciato di cogliere e spiegare le eventuali discrepanze o difformità nelle diverse ricostruzioni. Con un quarto motivo si sostiene mancanza, contraddittorieta e/o manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta sussistenza del concorso di FI CA nei delitti di estorsione e di illecita concorrenza mediante violenza o minaccia. Violazione del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza di cui all'art. 521 c.p.p., o, in subordine, inosservanza del principio di specialità di cui all'art. 15 c.p. nei rapporti tra la fattispecie di cui all'art. 513 bis e quella di cui all'art. 629 c.p.. Il motivo non può essere accolto, qui richiamate le considerazioni dianzi svolte in punto di art. 513 bis c.p. ne', tanto meno, ricorre l'eccepita violazione dell'art. 521 c.p.. Invero per aversi "mutamento del fatto", occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, che non consenta di rinvenire, tra il fatto contestato e quello accertato, un nucleo comune identificativo della condotta, riscontrandosi invece un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità capace di creare un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa, a fronte del quale si verifica un pregiudizio, concreto e reale, dei diritti della difesa (Cass. Penale sez. 2^, 5993/2007 Rv. 239320, imputato Cuccia Cass. pen. sez. 3^ 9916/2009 246226 Scarfò): realtà questa assolutamente non verificatasi nell'odierna vicenda dove le strategie difensive si sono sviluppate a tutto campo con una completa espressione di ogni possibile critica e difesa.
Con un quinto motivo si deduce erronea affermazione della sussistenza del giudicato interno in ordine all'interpretazione ed all'applicazione al caso di specie del combinato disposto degli artt.110 e 416 bis c.p.. Come articolazioni ulteriore dello stesso motivo, l'impugnazione opera una rassegna dell'evoluzione giurisprudenziale sul concorso esterno nei reati associativi;
motiva l'incondivisibilità dell'attuale orientamento della giurisprudenza di legittimità, appunto in tema di concorso esterno nell'associazione mafiosa e ribadisce le conseguenti censure alla sentenza appellata (5.4.) fondata sull'attuale orientamento della giurisprudenza, sostenendo la non necessarietà ai fini della sopravvivenza e/o del rafforzamento del Clan dei AL del contributo che a tale sodalizio avrebbe fornito FI CA.
La critica, che non merita accoglimento, esige un richiamo dei parametri individuati da questa Corte sul tema del concorso esterno in reati associativi.
Le Sezioni Unite, con la sentenza Mannino 33748/05 (ripresa nella successiva decisione di questa sezione: Mannino n.7651 del 14 gennaio 2010) hanno ritenuto innanzi tutto di confermare il principio giurisprudenziale (Sez. Un., 5/10/1994, Demitry, Foro it. 1995, 2^, 422; Sez. Un., 27/9/1995, Mannino, Cass. pen. 1996, 1087; Sez. Un., 30/10/2002, Carnevale, Foro it. 2003, 2^, 453), secondo cui anche per il delitto di associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416 bis c.p. è configurabile il concorso esterno.
Il Supremo collegio ha quindi precisato che assume la veste di concorrente "esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa e privo dell'affectio societatis (che quindi non ne "fa parte"), fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima.
Quanto ai requisiti strutturali che caratterizzano il nucleo del concorso di persone nel reato le S.U. hanno chiarito che esse sono dati dalle convergenti circostanze:
a- che, da un lato, siano realizzati, nella forma consumata o tentata, tutti gli elementi del fatto tipico di reato descritto dalla norma incriminatrice di parte speciale e che la condotta di concorso sia oggettivamente e soggettivamente collegata con quegli elementi (arg. ex art. 115 c.p., circa la non punibilità del mero tentativo di concorso, nelle forme dell'accordo per commettere un reato e dell'istigazione accolta a commettere un reato, non seguite però dalla commissione dello stesso);
b- che, dall'altro, il contributo atipico del concorrente esterno, di natura materiale o morale, diverso ma operante in sinergia con quello dei partecipi interni, abbia avuto una reale efficienza causale, sia stato condizione "necessaria" - secondo un modello unitario e indifferenziato, ispirato allo schema della "condicio sine qua non" proprio delle fattispecie a forma libera e causalmente orientate - per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la produzione dell'evento lesivo del bene giuridico protetto, che, nella specie, è costituito dall'integrità dell'ordine pubblico, violata dall'esistenza e dall'operatività del sodalizio e dal diffuso pericolo di attuazione dei delitti-scopo del programma criminoso. Per ciò che riguarda il dolo del concorrente esterno, si è ribadito che la particolare struttura della fattispecie concorsuale comporta, quale essenziale requisito, che il dolo del concorrente esterno investa, nei momenti della rappresentazione e della volizione, sia tutti gli elementi essenziali della figura criminosa tipica, sia il contributo causale recato dal proprio comportamento alla realizzazione del fatto concreto, con la consapevolezza e la volontà di interagire, sinergicamente, con le condotte altrui nella produzione dell'evento lesivo del "medesimo reato". E, sotto questo profilo, nei delitti associativi si esige che il concorrente esterno, pur sprovvisto dell'affectio societatis e cioè della volontà di far parte dell'associazione, sia altresì consapevole dei metodi e dei fini della stessa (a prescindere dalla condivisione, avversione, disinteresse o indifferenza per siffatti metodi e fini, che lo muovono nel foro interno) e si renda compiutamente conto dell'efficacia causale della sua attività di sostegno, vantaggiosa per la conservazione o il rafforzamento dell'associazione.
Egli "sa" e "vuole" - com'è stato adeguatamente argomentato dai giudici di merito sia per il OZ che per il CA FI - che il suo contributo sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio, il quale viene inoppugnabilmente rafforzato, nelle sue logiche di controllo ed egemonia territoriale, anche nelle attività e transazioni commerciali.
In merito allo statuto della causalità le S.U. hanno poi esplicitamente osservato come non sia affatto sufficiente che il contributo atipico - con prognosi di mera pericolosità ex ante - sia considerato idoneo ad aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato, qualora poi, con giudizio "ex post", si riveli per contro ininfluente o addirittura controproducente per la verificazione dell'evento lesivo. Giudizio causale positivo questo ben presente ed evidenziato nella valutazione e nella motivazione della corte distrettuale. In conclusione: tutti tali criteri risultano essere stati puntualmente rispettati e concretamente applicati, dal momento che i due giudici di merito hanno positivamente e adeguatamente argomentato su quello che è stato l'ineludibile e reale contributo individualizzante che i "ricorrenti imprenditori" hanno portato alla vicenda e costituito da quel "quid pluris" che ha effettivamente influenzato il fatto storico dando ulteriore forza e potenzialità criminale al sodalizio.
Con il sesto motivo si prospetta mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'entità della pena inflitta.
Il motivo non ha fondamento avuto riguardo alla motivazione dei giudici di merito e l'assenza in essa di vizi o incoerenze logico giuridiche nella valutazione e nel peso da attribuirsi ai molteplici dati di riferimento di cui all'art. 133 c.p.. È infatti risaputo che in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Cass. Penale sez. 2^, 12749/2008, Rv. 239754 Gasparri;
conformi 56/1989 Rv. 180075). Con il settimo motivo si propone violazione di legge in ordine all'art. 240 c.p. e vizio di motivazione per ciò che attiene alla disposta confisca della UR s.r.l..
Il motivo è infondato per le ragioni dianzi esposte con riferimento al motivo 7^ dell'avv. Stellato.
A tali doglianze sono seguiti per il CA FI dei motivi aggiunti (avv. Veneto) ed una, così definita, "soggiunta" ai motivi aggiunti.
Con un primo motivo aggiunto (avv. Veneto) CA FI deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 147 bis disp. att. c.p.p. anche con riferimento agli artt. 125, 191, 192,
197 bis e 210 c.p.p. sostenendo che le dichiarazioni rese dai dirigenti CI sono inutilizzabili in quanto formate fuori del regolare contraddittorio inter partes, in un contesto di audizione protetta, a distanza e a mezzo di video collegamento. Il ricorso contesta l'assunto della corte distrettuale secondo cui la particolare loro veste di testi assistiti e minacciati autorizzava tale modalità di audizione che sarebbe invece applicabile ai soli collaboratori di giustizia.
Il motivo è un'iterazione delle identiche precedenti doglianze, dianzi rigettate, e ne segue necessariamente la sorte. Con un secondo motivo aggiunto il ricorrente lamenta ancora violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art.546 c.p.p. in ordine ai requisiti della sentenza per ciò che attiene alla posizione del CA, tenuto conto che l'accordo, raggiunto tra IS e FI CA per il passaggio delle zone dalla IT alla Euro Milk, atteneva a logiche di mercato concorrenziale, senza vantaggi ingiusti e senza ricorso a mediazioni camorristiche-mafiose, tenuto in particolare conto che, a trattare con la CI furono AU CI e non CA, il quale non compare ne' in ruoli attivi, ne' come mero spettatore negli episodi estorsivi e che il CA non è "uomo" di OZ ne' ha rapporti con TT e la sua unica colpa è quella di essere parente di RI.
Nè può soccorrere in proposito l'episodio estorsivo AV - NA R. a fronte di una mole di elementi diversi e favorevoli alla posizione di estraneità del ricorrente.
Con un terzo motivo aggiunto il difensore prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 597 c.p.p. sulla cognizione del giudice di appello, non potendosi detto giudice esimersi dal valutare se fosse correttamente qualificata la condotta del CA come concorso esterno in associazione mafiosa, posto che i capi della sentenza espressamente impugnati sono legati da vincolo di connessione essenziale di tipo logico rispetto al reato associativo, avuto anche riguardo all'appello (non accolto) del P.M.. Tali due ultimi motivi ripropongono, come già avvenuto per il 1^ motivo di OZ (cfr.:p. 2.2), questioni che attengono al merito della vicenda in punto di concorso esterno in associazione mafiosa, per il quale, anche per questo ricorrente, esiste congrua ed accettabile motivazione al di là della questione processuale. In definitiva: le doglianze, per come prospettate e sviluppate, al di là dello schermo di una pretesa violazione di legge, appaiono in concreto finalizzate ad ottenere una non consentita rivalutazione degli esiti probatori, nei termini quali pesati ed analiticamente argomentati dai giudici di merito, e si risolvono nella sostanziale ed inaccettabile richiesta di rivisitazione degli elementi di fatto, posti a base della ragionevole decisione della Corte distrettuale, la quale, proprio perché logicamente sostenuta e adeguatamente correlata ai dati probatori, non può essere censurata sotto il profilo della possibile prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più favorevole valutazione delle emergenze processuali (cfr. in termini: Cass. Penale sez. 2^, 15077/2007, Toffolo). Con un quarto motivo si lamenta la violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p. in relazione alla sanzione applicata ed all'immotivato giudizio di equivalenza.
Il motivo non espone ragioni di novità rispetto alla identica censura del 5^ motivo dell'avv. Stellato, e va pertanto del pari rigettato.
Con atto indicato come "soggiunta ai motivi aggiunti" si sostiene da ultimo violazione di legge per mancata assunzione di prova decisiva con riferimento alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale chiesta dall'avv. Stravino con nota depositata in udienza 29 febbraio 2008 e sulla quale la Corte si era riservata di decidere, omettendo successivamente di motivare.
Premessa l'irrilevanza dell'omissione, essendovi in proposito implicita motivazione, il motivo non va accolto, richiamato sul punto quanto argomentato in ordine ad identica doglianza formulata dalla difesa dell'avv. Stellato ( cfr. retro: motivo 2^).
2.9) RI IC: la sentenza Corte di appello impugnata. Nella decisione della Corte di appello di Napoli: AN NZ, CA FI, OZ CA, IA FR, limitatamente al periodo 1996/1998, TT ES e RI IC, a far data dal 1998, sono stati dichiarati responsabili del reato di estorsione aggravata di cui al capo b) della rubrica;
RI IC, CA FI, OZ CA, TT ES del reato di cui all'art. 513 bis c.p. (illecita concorrenza con minaccia e violenza).
IC RI è stato condannato in primo grado alla pena di anni 15 di reclusione ed Euro 5 mila di multa, pena ridotta in appello ad anni 13 di reclusione ed Euro 4 mila di multa. 3.0) i motivi di ricorso di IC RI e la decisione di rigetto della Corte.
Con un primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'art. 147 bis disp. att. c.p.p. e art. 178 c.p.p., lett. c), per aver utilizzato le dichiarazioni di TA AL, IN TO, TI FR, IS RO e AN UI, nonostante fossero state assunte mediante video-collegamento a distanza al di fuori dalle ipotesi tassative previste dalla legge. Il motivo va rigettato, richiamato quanto argomentato al p. in relazione alla posizione di FI CA (cfr.. p. 2.8, 1^ motivo avv. Stellato).
Con un secondo motivo il ricorrente lamenta per il capo b) della rubrica, vizio di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p., commi 1, 3 e 4, per avere la Corte di appello motivato in modo illogico,
contraddittorio e soprattutto carente, in ordine alla formazione della prova e sulla valutazione dell'affidabilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia, nonché sulla sussistenza dei c.d. riscontri individualizzanti;
omessa, illogica e contraddittoria motivazione emergente, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche dai seguenti atti del procedimento:
1. consulenza Dott. martone;
2. consulenza Dott. di matteo. In particolare si lamenta che per il NA si sia valorizzata l'avvenuta uccisione di un congiunto come elemento finalizzato ad ottenere una ritrattazione delle sue affermazioni, al di là di una vera conseguita prova di tale correlazione causale. Il tutto in un contesto motivazionale in cui la tensione dei giudicanti era quella blindare sul piano probatorio le dichiarazioni del NA e del ES TT.
La credibilità di quest'ultimo inoltre risulta mutuata dall'analisi parceLLzzata delle incongruenze narrative, anziché da una loro visione di insieme e considerato, come dato riassuntivo, che il TT C. ha riferito i particolari dell'estorsione che erano estrapolabili dalla lettura dell'ordinanza cautelare. In tale quadro sarebbero irrilevanti le generiche chiamate in correità effettuate da NA UI, CU ER e RA IC, considerato tra l'altro la circostanza che i dirigenti AL e CI che hanno denunciato i loro estorsori nulla hanno riferito sulla condotta dei CA, i quali erano diventati "clienti speciali della CI" senza alcuna pressione camorristica e successivamente ne vennero concessionari in quanto già clienti speciali ed unici a disporre dei requisiti commerciali richiesti.
Conclusione questa, indirettamente confermata dalla assoluzione di CA LE, e da ribadirsi in relazione ai risultati delle consulenze contabili in atti che attestavano l'impossibilità che la UR potesse elargire L. 600 milioni all'anno al clan dei AL recuperandoli dall'incasso di "benefici, promozioni ed incentivi" incassati dalla CI-Eurolat-Newlat. La verità sarebbe che quegli incentivi di cui la UR beneficiava sotto l'amm.ne dei CA erano del tutto in linea con il mercato e la politica aziendale anche dei nuovi dirigenti AL di nomina governativa.
Inoltre non vi sarebbe prova che l'estorsione sia proseguita anche dopo il 1999 come sostenuto dal TT ES e difetterebbe anche la prova sui tempi della decisione del passaggio dell'estorsione dai Liternesi ai AL.
In ogni caso mancherebbero per il RI riscontri individualizzanti.
Con un terzo motivo il difensore prospetta violazione di legge e vizio di motivazione per il capo g) della rubrica, per non aver motivato in ordine alla responsabilità dello RI IC per il suddetto capo di imputazione in violazione dell'art. 125 c.p.p. e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e). La trattazione della posizione di questo ricorrente, successiva a quella degli altri imputati, consente di sintetizzare al massimo la motivazione, di rigetto delle ultime due doglianze, essendo state le critiche formulate, per la loro conformità ai motivi di impugnazione degli altri accusati - salvo quelle di interesse strettamente personale - già esaminate e valutate nei precedenti ricorsi. In ogni caso nessuna delle deduzioni critiche, peraltro sotto più profili inammissibili, può essere accolta.
L'imputato è stato considerato dai giudici di merito come il principale responsabile della protrazione nel tempo della consumazione dei reati;
egli ha dimostrato di averne compreso l'importanza fin dall'inizio e, dopo la morte di TT RI, è stato capace di prenderne il completo controllo, mantenendolo fino all'intervento dell'autorità giudiziaria ed in relazione a ciò la pena è stata determinata in misura maggiore rispetto agli altri imputati.
La corte distrettuale ha sul punto rilevato che le dichiarazioni dei collaboranti sono attendibili e credibili, tenuto anche conto che dalle stesse affermazioni, riportate dalla difesa nell'atto di gravame, emerge una serie di accuse nei confronti dello RI, provenienti da più soggetti, tutte coincidenti ed reciprocamente intersecantesi tra loro.
Dichiarazioni tutte, di natura individualizzante, e che, tra loro correlate, pur nelle inevitabili difformità su questioni, che peraltro non risultano alterare la sostanza dei fatti di rilievo penale, hanno finito con il determinare una realtà incontestabile di complessivo reciproco riscontro, considerato infine la non praticabilità di una loro diversa e alternativa ricostruzione, oppure di una loro interpretazione alla luce di motivi di astio rancore da parte dei dichiaranti nei confronti dello RI, indicato in qualche intercettazione come "quello del tempio" dalla presenza, in NA, luogo di residenza del ricorrente, di una chiesa e un ristorante denominato appunto "il tempio". Ulteriore e finale dato di corredo dell'intera realtà illecita è stato poi desunto dal tenore della conversazione in cui si parla in modo inequivoco del fatto che lo RI, latitante da anni e personaggio di spicco del clan dei casalesi, "gestiva l'affare del latte" attraverso la società amministrata dal nipote. Quanto agli esiti di natura contabile, vanno qui riprese le argomentazioni già espresse per FI CA in punto di non necessità della chiesta rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, attesa l'adeguata sufficienza delle emergenze processuali con riferimento all'azione esecutiva ed ai profili soggettivi dell'imputazione, assolutamente non velati da pretese incongruenze di corrispondenza dei dati contabili.
Ci si trova quindi di fronte ad un compendio probatorio plurimo, convenientemente valorizzato dai giudici di merito con una motivazione, adeguata alle emergenze processuali, priva di sconnessioni logiche-giuridiche e, per ciò stesso, non censurabile in questa sede, apparendo la diversa prospettazione difensiva un tentativo, non consentito, di rivalutazione della prova, mediante l'enfatizzazione di dati marginali e comunque assorbiti nella sostanziale prova degli elementi soggettivi ed oggettivi degli illeciti contestati ed accertati.
3.1) TT ES (capi: b, g): la sentenza Corte di appello impugnata.
La gravata sentenza ha affermato la penale responsabilità di AN NZ, CA FI, OZ CA, IA FR, limitatamente al periodo 1996/1998, TT ES e RI IC, a far data dal 1998, per il reato di estorsione aggravata di cui al capo b) della rubrica;
nonché di CA FI, OZ CA, TT ES e RI IC del reato di cui all'art. 513 bis c.p. (capo g: illecita concorrenza con minaccia e violenza).
TT ES è stato condannato in primo grado alla pena - confermata in appello - di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, all'imputato è stata concessa la circostanza attenuante ex art. 8 legge 203/91, per il concreto aiuto dato all'autorità giudiziaria per la raccolta di elementi probatori decisivi per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione dei responsabili, circostanza ritenuta prevalente sull'aggravante L. n.203 del 1991, ex art. 7.
3.2) i motivi di ricorso di TT ES e la decisione di rigetto della Corte.
Con un primo motivo di impugnazione TT C. deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e violazione dell'art. 526 c.p.p. sulle prove utilizzabili per la decisione.
In particolare si lamenta che il ruolo ricoperto nell'associazione dal ricorrente è stato valutato due volte: agli effetti della sanzione ex art. 416 bis c.p. ed agli effetti della negazione delle circostanze attenuanti generiche.
Il motivo è infondato in tutte le sue articolazioni.
La corte distrettuale ha negato le chieste circostanze attenuanti generiche avuto riguardo: al ruolo di vertice ricoperto dal collaborante nell'associazione, alle modalità della condotta posta in essere e alla valutazione complessiva della personalità dell'imputato, desunta dalla vita anteatta, dai suoi rapporti parentali e sociali, dai motivi a delinquere e dall'intensità del dolo, nei termini dallo stesso imputato indicati ed emergenti dalle altre risultanze dibattimentali su richiamati.
Lo stesso giudice ha altresì doverosamente e correttamente spiegato che l'applicazione dell'attenuante della collaborazione, è priva di significanza con riferimento alle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., in quanto essa, ex se ed in assenza di altri favorevoli elementi, non è idonea ad elidere la caratura criminale della persona e la gravità protratta nel tempo della condotta illecita. Quanto alla dedotta violazione del principio del cosiddetto "ne bis in idem sostanziale", valido nell'ambito di operatività dell'art. 15 c.p., va rilevato che esso non può essere invece invocato per negare che il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, possa utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare le scelte operate in ordine agli elementi la cui determinazione e affidata al suo prudente apprezzamento, purché il fattore stesso presenti, come nella specie, un significato ed un valore negativo polivalente. Opera pertanto legittimamente il giudice che, attraverso il riferimento alla gravità del fatto, neghi la concessione delle attenuanti generiche e nel contempo determini e gradui, in ragione della medesima gravità, l'entità della pena complessiva da irrogare.
Il motivo va quindi rigettato.
Con un secondo motivo che costituisce sviluppo del primo si deduce falsa applicazione della legge penale sostanziale posto che non si è tenuto conto agli effetti delle circostanze attenuanti generiche e della determinazione della sanzione della confessione del reo e alle sue condizioni personali di vita.
Anche questa doglianza è priva di fondamento.
Invero il riconoscimento della circostanza attenuante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8 la quale si fonda e trae giustificazione sulla utilità obiettiva, che deriva dal proficuo contributo fornito alle indagini, ovvero nell'aver evitato conseguenze ulteriori all'attività delittuosa, non implica necessariamente, data la diversità dei rispettivi presupposti, il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, le quali si basano su una globale valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere del colpevole (Cass. Pen. Sez. 1^, 14527/2006 Rv. 233938 Cariolo;
Massime precedenti Conformi: N. 2137 del 1998 Rv. 212531, N. 43241 del 2001 Rv. 220295, N. 26003 del 2003 Rv. 224995).
Ultima posizione, assente nella decisione della Corte di appello è quella del ricorrente LA CA il quale nella sua impugnazione deduce i motivi che seguono.
3.3) CA LA: motivi di impugnazione e decisione e declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Con un unico motivo di impugnazione LA CA lamenta che il Tribunale non avrebbe dovuto confiscare la società UR ed i beni ad essa afferenti, sia per l'intero che per la quota, non potendosi essa considerare "il risultato ovvero il profitto" del reato di cui all'art. 416 bis c.p. avuto riguardo alla assoluzione in primo grado di CA OT, padre di CA FI e di LA CA dal reato associativo, la derubricazione del reato per CA FI ed il proscioglimento dell'odierno ricorrente CA LA ex art. 416 bis c.p.. Il motivo è inammissibile perché proposto da soggetto processualmente non legittimato a ricorrere per cassazione avverso questa sentenza della Corte di appello che nominativamente non lo riguarda e che non ha assunto decisioni penalmente rilevanti nei suoi confronti.
LA CA, infatti, che si definisce come "terzo sequestratario di quote societarie", è persona di cui non v'è traccia ne' nella rubrica, ne' nel dispositivo e neppure nella motivazione della sentenza d'appello impugnata.
Il CA Ni. deduce la nuLLtà della decisione della Corte di appello, sostenendo di non essere stato citato nel giudizio di impugnazione in secondo grado, nonostante egli avesse - unitamente ad altri coimputati - presentato rituale atto di appello, depositato in Cancelleria in data 23 novembre 2006.
Ma va subito rilevato, sul piano strettamente formale, che, dagli atti in possesso della Corte di legittimità, non risulta avanti a quale Cancelleria l'atto di appello (prodotto in copia) sia stato depositato, ne' a tale possibile identificazione è consentito pervenire dall'esame dei timbri di annullo delle due marche da bollo, illeggibili nelle loro connotazioni qualificanti. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di Euro. 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di LA CA, che condanna al pagamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende. Rigetta tutti gli altri ricorsi.
Condanna tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2010