Sentenza 19 marzo 2009
Massime • 1
In tema di prova indiziaria, il giudice di legittimità, nell'ambito del più generale controllo sulla corretta struttura logica del ragionamento svolto da quello di merito, è tenuto ad esaminare in termini di consistenza logica la gravità, precisione e concordanza degli indizi, approfondendo il profilo della loro capacità di dimostrare con elevata probabilità il fatto ignoto oggetto di accertamento e verificando l'eventuale errata configurazione di un mero sospetto come elemento indiziario.
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Per indizio s'intende un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare, secondo lo schema del cd. sillogismo giudiziario: l'indizio è un elemento conoscitivo che, senza poter rappresentare in via diretta il fatto da provare, è dotato di un'autonoma capacità rappresentativa, riguardante una o più circostanze diverse, ma collegate sul piano logico con quella da dimostrare. Se dall'indizio è deducibile un'unica conseguenza, esso costituisce una prova logica compiuta ed in sè sufficiente nel senso che presenta una correlazione obbligata tra fatto ignoto e quello noto, al quale, …
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Indice La fattispecie giudicata in Cass., sez. pen V, 14 settembre 2020, n. 28559 L'antefatto di Cass., sez. pen. V, 14 settembre 2020, n. 28559 Il ricorso dell'imputato per Cassazione Il motivo del ricorso oggetto di accoglimento I concetti di indizio e di prova indiziaria Come si pone il Giudice di legittimità nei confronti della prova indiziaria La fattispecie giudicata in Cass., sez. pen V, 14 settembre 2020, n. 28559 Il grande merito di Cass., sez. pen. V, 14 settembre 2020, n. 28559 consta nell'aver fornito una preziosa definizione giurisprudenziale dei lemmi “indizio” e “sospetto”. Gli indizi sono “elementi probatori raggiunti attraverso un ragionamento inferenziale che, partendo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/03/2009, n. 19730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19730 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 19/03/2009
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 819
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 1684/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZI RA n. il 11/10/1973;
avverso SENTENZA del 22/04/2004 DELLA CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GALBIATI Ruggero;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MURA Antonio che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Uditi i difensori Avv.to ARICÒ Giovanni e avv.to PELLEGRINI Alessandro.
FATTO E DIRITTO
1. NC PO veniva rinviata a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6 e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, per avere in concorso con altre tre persone importato dall'estero e trasportato circa due chili di cocaina pura al 93,7%.
In fatto, era avvenuto che all'epoca (aprile 1997) da tempo la Procura della Repubblica di Prato stava conducendo un'indagine in ordine ad una vasta attività di traffico internazionale di stupefacenti. In tale ambito, veniva intercettata, la sera del 1-4- 1997 alle ore 21.58, una telefonata, in partenza dalla cabina pubblica del bar "Eco" di Prato, intercorsa tra OL LI e tale Enriquez, con la quale veniva data chiara notizia dell'arrivo in Italia di due ragazze con il compito di corrieri della droga. Subito dopo, il LI aveva telefonato a PO NC - utenza privata di AN - chiedendo a costei un passaggio in macchina per il giorno dopo, con appuntamento a Pistoia, senza dare ulteriori spiegazioni. La PO, dopo alcune incertezze, aveva aderito alla richiesta senza chiedere delucidazioni di alcun genere, sebbene non avesse a disposizione la propria auto ed il giorno dopo fosse impegnata con la scuola. Di conseguenza, il giorno successivo 2-4-1997, militari della Guardia di Finanza, a seguito di servizio di appostamento, avevano intercettato un'auto Renault Clio intestata al fratello di OL LI che, con alla guida LI OL, era partita da Prato uscendo al casello autostradale di Pistoia;
l'autovettura era stata persa di vista;
nel pomeriggio la macchina era stata nuovamente individuata all'uscita del casello di Modena nord, per poi dirigersi verso Sestola, dove era stata bloccata. All'interno, si trovavano la PO alla guida con vicino OL LI, e nel sedile posteriore erano sedute due donne sudamericane, tali RO UD e AL AY;
effettuate le opportune perquisizioni, venivano rinvenuti sacchetti contenenti cocaina sotto il sedile anteriore sinistro (di guida) ed altri sacchetti con la droga in un corpetto indossato dalla AL. In sede di convalida dell'arresto dei quattro indagati, il LI aveva ammesso in parte i fatti, affermando che si era accordato in Olanda con una persona per acquistare 300 grammi di cocaina, che doveva essergli consegnata a Genova il 2 Aprile;
all'uopo, siccome aveva smarrito la patente di guida, aveva contattato la PO per farsi accompagnare a Genova;
nel viaggio di andata, aveva guidato lui stesso, mentre al ritorno aveva guidato la PO: costei nulla sapeva del carico di stupefacente. A sua volta, la PO, in sede di interrogatorio, aveva negato il suo consapevole concorso nel trasporto dello stupefacente, aveva dichiarato di avere guidato sempre lei sia nel viaggio di andata che in quello di ritorno;
affermazione questa smentita nel dibattimento di primo grado nel quale aveva detto di avere guidato il mezzo solo al ritorno da Genova.
2. Il Tribunale di Modena, con sentenza in data 21 settembre 1998, assolveva NC PO dal reato ascritto per non avere commesso il fatto;
adduceva che le risultanze in atti non avevano consentito di accertare con sicurezza la consapevolezza da parte della donna circa la presenza della cocaina nell'autovettura da lei condotta.
3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna impugnava la sentenza. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 22 aprile 2004, riformava la decisione di primo grado, dichiarava la PO colpevole per il reato attribuito, e, concesse le circostanze attenuanti generiche e quella ex art. 14 c.p. ritenute prevalenti sulle aggravanti, la condannava alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa.
La Corte di merito osservava che un'attenta deliberazione degli elementi acquisiti al processo attestava che l'imputata era consapevole della natura del viaggio organizzato dal LI e del trasporto della sostanza stupefacente. In tal senso, deponeva il contenuto generico della telefonata intercorsa tra la PO e il LI, il che presupponeva la sussistenza di un precedente contatto dei due a chiarimento della richiesta interposta dall'uomo e prontamente accettata dalla donna, malgrado i suoi impegni scolastici. Altro elemento significativo era la discrepanza delle versioni fornite dalla prevenuta in ordine alla persona che aveva condotto l'autovettura nel corso del viaggio. Inoltre, il LI, nel corso di un colloquio in carcere con la propria moglie - intercettato - aveva fatto riferimento alla PO in modo interpretabile come ammissione della complicità della stessa nella vicenda.
4. L'imputata avanzava ricorso per cassazione.
Rilevava che a suo carico sussistevano degli indizi privi dei requisiti stabiliti dall'art. 192 c.p.p.; in particolare, priva di logicità e di ogni aderenza alla realtà appariva la deduzione relativa alla ricorrenza necessaria di altro contatto intervenuto tra lei il LI circa la ragione del viaggio a Genova;
parimenti, il colloquio intercorso tra il LI e la moglie in carcere non era stato valutato nel suo insieme dal Giudice di Appello ed era stato del tutto frainteso nella sua corretta "portata", attestante invece il rammarico del predetto per il coinvolgimento della PO, inconsapevole, nel fatto criminoso.
Con un secondo motivo, la ricorrente rappresentava che l'intercettazione telefonica del colloquio svoltosi tra lei e LI OL in data 1-4-1997 non poteva essere utilizzata, in relazione agli artt. 267 e 271 c.p.p.. Difatti, il GIP del Tribunale di Prato aveva autorizzato l'intercettazione dell'utenza telefonica del bar "Eco" di Prato, unitamente ad altre cabine telefoniche pubbliche, con la seguente limitazione: "... con la precisazione che le operazioni di intercettazione in relazione alle menzionate cabine telefoniche pubbliche devono essere eseguite unicamente in relazione alle chiamate in partenza per numeri telefonici cellulari ed esteri, nonché per numeri telefonici nazionali ritenuti utili per il prosieguo delle indagini ed emersi nel corso delle stesse". Nel caso di specie, l'utenza della PO non poteva essere intercettata, perché il nominativo di questa non era comparso in precedenza nelle indagini. Chiedeva l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata.
5. Il ricorso deve essere accolto perché fondato.
Si osserva che le deduzioni svolte dalla ricorrente si palesano corrette, comportanti un'adeguata qualificazione delle contrarie argomentazioni sviluppate dalla Corte di merito che, in effetti, appaiono definibili come di carattere meramente congetturale. Come è noto, la prova critica (cd. anche indiziaria o indiretta) ha per oggetto un fatto suscettibile di essere assunto come indicativo e significativo di un altro fatto. In altre parole, secondo la comune accezione giuridica, l'indizio costituisce una circostanza certa dalla quale si può trarre una conclusione circa l'esistenza o l'inesistenza di un fatto ignoto;
gli elementi indiziari, contrassegnati dai caratteri stabiliti nell'art. 92 c.p.p., comma 2, si configurano come i risultati di argomentazioni e non come dati di fatto provenienti da specifiche acquisizioni. Peraltro, la giurisprudenza è sostanzialmente concorde nel ritenere eguale di per sè la capacità persuasiva della prova rappresentativa (cd. anche storica o diretta), correttamente acquisita e valutata, e della prova critica connotata dai requisiti previsti dal legislatore. Va, comunque, aggiunto che la prova indiziaria per essere legittimamente utilizzata deve essere qualificata da gravità, precisione, concordanza.
D'altro canto, non è dubbio che la Corte di legittimità, nell'ambito del compito di verifica della corretta applicazione delle regole di logica "strutturale" del ragionamento svolto dal giudice di merito, sia tenuta ad esaminare in termini di consistenza logica la gravità, precisione (univocità) e concordanza degli indizi, approfondendo il profilo della loro capacità dimostrativa per l'accertamento con elevata probabilità del fatto ignoto. Parimenti spetta alla Corte di Cassazione sindacare l'errata configurazione, ad opera del giudice di merito, di un semplice sospetto come elemento indiziario. Invero, il sospetto consiste in un'illazione soggettiva meramente congetturale che si fonda su un ragionamento ipotetico cd. abduttivo (nel senso di argomentazione che, conosciuto l'effetto, consente di ricostruirne la causa), fonte di conclusioni solo in termini di possibilità.
6. Nel caso di specie, i dati presi in considerazione dal Giudice di Appello si palesano privi di gravità (nel senso di notevole contiguità logica con il fatto ignoto da accertare) ed univocità, consentendo significazioni alternative ed antitetiche, fonte di valutazioni opinabili.
Inoltre, non appare priva di fondamento l'eccezione radicale sollevata di inutilizzabilità dell' intercettazione telefonica intercorsa tra l'imputata ed il LI.
7. Pertanto, in assenza di validi elementi probatori a carico dell'imputata e risultando superfluo il rinvio ad altro giudice di merito, la sentenza impugnata va annullata appunto senza rinvio, non avendo la ricorrente commesso il fatto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione 4^ Sezione Penale annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere la ricorrente commesso il fatto. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2009