Sentenza 3 dicembre 2003
Massime • 1
L'illegittimità della pena è rilevabile d'ufficio ed è, quindi, sindacabile indipendentemente dalla deduzione di specifiche doglianze in sede di impugnazione; tuttavia, essa non determina il superamento della preclusione processuale derivante dall'inammissibilità del gravame, che impedisce il passaggio del procedimento all'ulteriore grado di giudizio ed inibisce la cognizione della questione e la rivisitazione del decisum per la formazione del giudicato interno. (In applicazione di questo principio la S.C., pur rilevando l'illegittimità della pena applicata dal giudice di appello per il reato di lesioni lievissime - che rientra nella competenza del giudice di pace ed è punito, ex artt. 4, 63, 64, d. lgs. n. 274 del 2000, con la multa e non con la reclusione, sanzione che deve essere irrogata anche nel caso in cui, per qualsiasi ragione, il processo sia celebrato dal giudice ordinario - e pur ritenendo, in assenza di specifiche doglianze al riguardo da parte del ricorrente, che si tratti di questione rilevabile d'ufficio, ha affermato - sussistendo una causa di inammissibilità del ricorso - la prevalenza di quest'ultima, in quanto preclusiva della formazione di un valido rapporto di impugnazione e, quindi, in grado di impedire l'esercizio del potere di cognizione del giudice ad quem anche per le questioni rilevabili ex officio).
Commentario • 1
- 1. Alle Sezioni unite la questione della rilevabilità di ufficioGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere l'ordinanza qui commentata, clicca sotto su download documento. 1. Non sarà semplice, per le Sezioni unite, il 25 giugno prossimo, data fissata per l'udienza di discussione del ricorso in proc. Butera, dare risposta nel merito al contrasto sottoposto alla loro cognizione dalla quinta sezione penale con l'ordinanza in rassegna. Vediamo perché. Converrà prendere le mosse dai fatti oggetto di giudizio. Due coniugi, cui si ascrivono lesioni personali in concorso e, per il solo marito, minacce, sono rispettivamente condannati alla pena condizionalmente sospesa di due e tre mesi di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Sentenza confermata in …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/12/2003, n. 24926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24926 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2003 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ITALGIUREWEB
sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento