Sentenza 12 novembre 2009
Massime • 2
La condanna al là di ogni ragionevole dubbio implica, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa. (La Corte ha precisato che il dubbio ragionevole non può fondarsi su un'ipotesi alternativa del tutto congetturale seppure plausibile).
Il sindacato di legittimità sulla gravità, precisione e concordanza della prova indiziaria è limitato alla verifica della correttezza del ragionamento probatorio del giudice di merito, che deve fornire una ricostruzione non inficiata da manifeste illogicità e non fondata su base meramente congetturale in assenza di riferimenti individualizzanti, o sostenuta da riferimenti palesemente inadeguati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/11/2009, n. 48320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48320 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano Presidente del 12/11/2009
Dott. MARZANO Francesco Consigliere SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe rel. Consigliere N. 2842
Dott. FOTI Giacomo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. D'ISA Claudio Consigliere N. 38121/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA CO N. IL 29/07/1976;
avverso la sentenza n. 2425/2003 CORTE APPELLO di MESSINA, del 01/06/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. SCARFÒ Rosario che ha concluso per l'accoglimento.
La Corte:
OSSERVA
1) La Corte d'Appello di Messina, con sentenza 1 giugno 2007, ha confermato la sentenza 20 febbraio 2003 del Tribunale della medesima Città che aveva condannato RA CO alla pena di anni tre e mesi due di reclusione ed Euro 250,00 di multa per i delitti di cui alla L. n. 895 del 1967, artt. 4 e 7 (porto illegale di una pistola) e art. 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 1, 2 e 3 (furto di alcuni capi di abbigliamento sottratti, previa effrazione di una finestra, nell'abitazione di DE UC MARIO) ritenuti in continuazione. La sentenza di primo grado aveva inoltre assolto RA dal delitto di detenzione illegale di arma e il coimputato LA LE da tutti i medesimi reati ascrittigli contestati in concorso con RA.
I fatti oggetto del presente processo sono stati così ricostruiti dai giudici di merito. La sera dell'8 febbraio 1998 veniva commesso un furto nell'abitazione di DE UC MARIO, sita in Scaletta Zanclea, all'interno della quale i responsabili del fatto si erano introdotti dopo aver forzato una serranda. I Carabinieri intervenuti, nel corso dell'ispezione dei luoghi, accertavano la presenza di un'autovettura Fiat Uno nei pressi dell'abitazione della persona offesa e, nel perimetro della medesima abitazione, rinvenivano alcuni dei capi di abbigliamento sottratti (una pelliccia e un giaccone) oltre ad una pistola cal. 38 in pessimo stato di manutenzione. All'interno dell'autovettura i Carabinieri rinvenivano un libretto nel quale erano riportate le notizie relative alle presentazioni all'autorità di pubblica sicurezza di tale RA CO sottoposto a sorveglianza speciale. E le indagini svolte confermavano che l'autovettura, pur non essendo intestata al predetto, era nella sua disponibilità; circostanza confermata dalla denunzia di furto presentata il giorno successivo dall'imputato che peraltro non ha mai contestato di essere il proprietario del veicolo.
2) Il giudice di primo grado aveva ritenuto che RA fosse l'autore del furto rilevando come l'abitazione di DE UC si trovasse in zona isolata e aggiungendo che "considerando anche l'ora tarda e la notte piovosa, non può darsi alla presenza dell'autovettura in quel luogo altro significato se non quello del collegamento con il furto perpetrato ai danni di De UC. La Corte d'Appello ha confermato la valutazione del primo giudice e ha ribadito la responsabilità dell'imputato "stante la presenza della sua autovettura nei pressi dell'abitazione della persona offesa." La sentenza impugnata ha escluso poi ogni rilievo probatorio alla denuncia di furto dell'autovettura presentata da RA il giorno successivo e agli scontrini relativi al pagamento del pedaggio autostradale prodotti dall'imputato per dimostrare che egli, al momento del furto, si trovava in altra località.
3) Contro la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del suo difensore il quale ha dedotto, come unico motivo di censura, il vizio di motivazione nonché la violazione delle regole di valutazione della prova previste dall'art. 192 c.p.p.. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata avrebbe fondato l'affermazione di responsabilità su un unico indizio privo di alcun significato probatorio - quale la presenza dell'autovettura nei pressi del luogo dove era avvenuto il furto - e privo dei caratteri di gravità e precisione;
senza che, inoltre, venissero neppure prese in considerazione le ipotesi alternative che potevano essere formulate (per es. l'arma, peraltro inutilizzabile, poteva essere stata detenuta dalla persona offesa).
3) Il ricorso deve ritenersi fondato. L'atto di impugnazione censura anzitutto la sentenza impugnata deducendo la violazione delle regole di valutazione della prova stabilite dall'art. 192 c.p.p. in quanto gli elementi indiziari utilizzati ai fini della condanna non avrebbero carattere di gravità, precisione e concordanza. Va premesso che i fatti descritti nelle sentenze di merito devono ritenersi ormai incensurabilmente accertati e che, comunque, si tratta di fatti che neppure il ricorrente pone in discussione. Va anche premesso che non è sindacabile, nel giudizio di legittimità, la valutazione sull'irrilevanza dell'"alibi" fornito dal ricorrente in merito alla sua presenza in altra località il giorno in cui è avvenuto il furto avendo, il giudice di merito, fornito una valutazione non illogica sulla compatibilità tra gli orari indicati nei documenti prodotti e la presenza dell'imputato sul luogo del furto nel momento in cui era stato consumato.
Il problema che si pone al giudice di legittimità è invece quello di verificare se i giudici di merito abbiano logicamente giustificato la loro valutazione - sulla sufficienza degli elementi di natura indiziaria acquisiti al processo al fine di pervenire all'affermazione che il ricorrente doveva ritenersi l'autore del furto e se abbiano correttamente applicato i criteri di valutazione della prova indiziaria previsti dall'art. 192 c.p.p.. 4) È ancora opportuno rilevare che il vizio dedotto dal ricorrente non è riconducibile al cd. "travisamento del fatto" perché, con il proposto ricorso, si pone il problema dell'individuazione dei criteri che il giudice deve utilizzare per valutare l'idoneità indiziaria dei fatti accertati e l'efficacia probatoria di questi indizi nonché la loro capacità individualizzante.
Non viene quindi in considerazione il tema della ricomposizione del quadro probatorio ormai "fotografato" con la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito che sarebbe inammissibile in questa sede. Compito del giudice di legittimità non è infatti quello di ricostruire e valutare i fatti diversamente da quanto compiuto dal giudice di merito ma di sindacare la correttezza del ragionamento di questi sulla valutazione relativa alla efficacia indiziaria dei fatti accertati.
Il sindacato di legittimità sul procedimento logico che consente di pervenire al giudizio di attribuzione del fatto con l'utilizzazione di criteri di inferenza, o massime di esperienza, è diretto a verificare se il giudice di merito abbia indicato le ragioni del suo convincimento e se queste ragioni siano plausibili. E, per giungere a queste conclusioni, è necessario verificare se siano stati rispettati i principi di completezza (se il giudice abbia preso in considerazione tutte le informazioni rilevanti), di correttezza e logicità (se le conclusioni siano coerenti con questo materiale e fondate su corretti criteri di inferenza e su deduzioni logicamente ineccepibili).
In particolare, sul tema della valutazione della gravità, precisione e concordanza della prova indiziaria, i limiti dello scrutinio di legittimità attengono alla verifica della correttezza del ragionamento probatorio compiuto dal giudice di merito che deve fornire una ricostruzione non inficiata da manifeste illogicità o compiuta su base meramente congetturale e priva di riferimenti individualizzanti ovvero con riferimenti di questo tipo palesemente inadeguati.
Si tratta, come appare del tutto ovvio, di una zona posta al confine tra il merito e la legittimità (ammesso che questo limite sia individuabile) con il concreto rischio, per la Corte di cassazione, di sconfinare nella "zona proibita" della valutazione del complesso probatorio. Ma l'esercizio di queste funzioni è reso obbligato dalla natura del controllo di legittimità sul contenuto della decisione;
l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) preclude al giudice di legittimità di rivalutare prove e indizi;
non di verificare se questa valutazione sia avvenuta secondo criteri logici, se cioè i criteri di inferenza usati dal giudice di merito possano essere ritenuti plausibili o se ne siano consentiti di diversi, idonei a fondare soluzioni diverse, parimenti plausibili.
Questo compito era attribuito al giudice di legittimità anche prima delle modificazioni introdotte, alla lett. e dell'art. 606 c.p.p., dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 comma 1, lett. b), che ha ricondotto il vizio di travisamento della prova nell'alveo del vizio di motivazione senza intaccare l'ambito del sindacato di legittimità sui criteri utilizzati dal giudice di merito per la valutazione della prova consentendo però alla Corte di cassazione un limitato accesso agli atti quando il loro contenuto, senza necessità di una loro valutazione - ma per la loro stessa valenza esplicativa - siano idonei a porre nel nulla, da soli, le conclusioni ipotizzate dal giudice di merito.
È chiaro che, alla fine, la Corte di cassazione esprime un giudizio di valore come quando ritiene "debole" la regola di inferenza utilizzata dal giudice di merito ma ciò rientra nel controllo di legittimità previsto dalla norma indicata perché una prova insufficiente o una regola di inferenza "debole" utilizzata dal giudice e su cui sia fondata la decisione incrinano irrimediabilmente la congruità logica della decisione.
5) Questa forma di controllo esercitato dalla Corte di cassazione - controllo che, in buona sostanza, si esaurisce nella ricerca dello standard probatorio minimo perché debba ritenersi legittima una sentenza di condanna - ha trovato una conferma normativa nella modifica (ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 5) dell'art. 533 c.p.p., comma 1 che oggi prevede che l'imputato possa essere condannato se "risulta colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio".
Questo principio, nel nostro ordinamento, trova il suo fondamento nella presunzione di non colpevolezza prevista dalla Costituzione:
art. 27, comma 2). E - pur avendo origine negli ordinamenti di common law (beyond any reasonable doubt: acronimo Bard) - aveva già trovato ampia applicazione da parte della nostra giurisprudenza di legittimità che l'aveva, in più occasioni, affermato. Dunque può dirsi che sia stato introdotto un criterio normativo di valutazione della prova in precedenza solo di formazione giurisprudenziale. Del resto il legislatore aveva già disciplinato un analogo criterio per l'assoluzione stabilendo che, al di sotto di un determinato standard probatorio il giudice deve assolvere (art. 530 c.p.p.:
quando la prova manca, o è insufficiente o è contradditoria). Adesso invece ha previsto il criterio per la sentenza di condanna che è subordinata all'insussistenza di un dubbio o alla sua non ragionevolezza.
È del tutto ovvio che non è possibile stabilire una netta linea di demarcazione che separi le due situazioni e che esisteranno sempre le situazioni di confine;
in questi casi i limiti di intervento del giudice di legittimità si riducono sensibilmente soprattutto se il giudice di merito abbia logicamente e ragionevolmente motivato sulla scelta operata.
Non sembra però condivisibile quell'orientamento dottrinale secondo cui il criterio del ragionevole dubbio prevarrebbe anche se la prova esiste, è sufficiente e non è contradditoria se comunque non è idonea a superare il limite del ragionevole dubbio;
in questi casi, invero, se la prova è "sufficiente" (e non ci si trova quindi in presenza di un elementi indiziari "deboli") lo standard probatorio idoneo a superare il ragionevole dubbio dovrebbe ritenersi raggiunto. Naturalmente il dubbio deve essere "ragionevole"; tale non è quello che si fonda su un'ipotesi alternativa del tutto congetturale e priva di qualsiasi conferma e la ragionevolezza non può che risultare dalla motivazione (un dubbio non motivato è già di per sè "non ragionevole").
Se invece l'ipotesi alternativa è plausibile non è sufficiente che il giudice di merito l'abbia ritenuta improbabile ma occorre che siano stati individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi accolta in modo da pervenire a ritenere non razionale il dubbio derivante dall'esistenza di un'ipotesi alternativa. In questo senso si è espressa la più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass., sez. 1^, 8 maggio 2009 n. 23813, Manikam, rv. 243801; 21 maggio 2008 n. 31456, Franzoni, rv. 240763) secondo cui la regola legittima la condanna quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote - pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili - ma prive di alcun riscontro nelle emergenze processuali.
Insomma la regola dell'oltre il ragionevole dubbio ha messo definitivamente in crisi quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di più ipotesi ricostruttive del fatto, era consentito al giudice di merito di adottarne una che conduceva alla condanna sol perché la riteneva più probabile rispetto alle altre. Ciò non sarà più consentito perché, per pervenire alla condanna, il giudice non solo deve ritenere non probabile l'eventuale diversa ricostruzione del fatto che conduce all'assoluzione dell'imputato ma deve altresì ritenere che il dubbio su questa ipotesi alternativa non sia ragionevole (deve cioè trattarsi di ipotesi non plausibile o comunque priva di qualsiasi conferma). Anche se l'errore giudiziario non potrà mai essere del tutto eliminato la regola introdotta vale a significare che l'ordinamento - se tollera l'assoluzione del colpevole - non tollera però la condanna dell'innocente. È indubbio che da questo principio non deriva il superamento del principio del libero convincimento del giudice - che si è contrapposto all'arcaico sistema delle prove legali - ma sta a significare che questo principio trova un limite che si esprime all'interno di regole legali di valutazione della prova e non si identifica con un soggettivismo insindacabile che potrebbe sconfinare nell'arbitrio.
V'è da considerare un altro aspetto messo in evidenza dalla dottrina. È stato osservato che il ragionamento probatorio del giudice di merito che abbia condannato l'imputato erroneamente ritenendo (anche in modo implicito) che sia stata superata la soglia del ragionevole dubbio non necessariamente esprime una valutazione "manifestamente illogica" con la conseguenza che non sempre il vizio può essere inquadrato nel vizio di motivazione previsto dall'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e). Queste conclusioni sono però
opinabili; indipendentemente dalla soluzione del problema se questo vizio integri la violazione delle regole di valutazione della prova (art. 192 c.p.p., art. 530 c.p.p., comma 2 e art. 533 c.p.p., comma 1) deve osservarsi che appare discutibile sostenere la logicità o la non contraddittorietà di una decisione fondata su regole d'inferenza incongrue o su elementi indiziari palesemente privi dei requisiti di gravità e precisione.
Occorre ancora rilevare che il problema dell'individuazione dello standard probatorio è diverso da quello riguardante il travisamento della prova. Il ragionevole dubbio concerne l'individuazione di questo standard e riguarda esclusivamente l'individuazione del livello probatorio o indiziario richiesto perché si possa legittimamente pervenire ad una sentenza di condanna in base ai fatti accertati dal giudice di merito.
In questo caso la Corte di cassazione si limita a prendere atto di quanto accertato dal giudice di merito e valuta se appaia logicamente motivato nella sentenza il raggiungimento dello standard ricordato. Quando si deduce il vizio di travisamento della prova il compito del giudice di legittimità è diverso (e richiede l'esame di specifici atti) perché la censura riguarda l'affermazione dell'esistenza di una prova che non esiste o di un risultato di prova incontrovertibilmente diverso da quello ritenuto dal giudice di merito.
6) Passando all'esame del caso oggetto del presente giudizio va intanto rilevato che appare manifestamente illogica la valutazione dei giudici di merito che hanno attribuito un carattere di gravità agli elementi indiziari presi in considerazione (in realtà si tratta di un unico indizio e questa circostanza, da sola, pone un serio problema di conformità alla previsione dell'art. 192 c.p.p., che sembra richiedere una pluralità di indizi).
La gravità indiziaria deve infatti essere valutata non solo in riferimento alla sua valenza dimostrativa (se si tratti di un indizio "forte" o "debole") ma altresì con riferimento alla possibilità di ipotizzare soluzioni alternative parimenti plausibili rispetto a quella ipotizzata.
Un elemento indiziario "debole" può essere reso maggiormente significativo in presenza di ulteriori elementi che valgano a confermare l'ipotesi di accusa e consentano di verificare la natura congetturale delle ipotesi alternative ipotizzabili. Se l'elemento indiziario è "forte" (si faccia l'ipotesi, nel nostro caso, che l'imputato fosse stato visto uscire dal portone della casa dove è avvenuto il furto) questa conferma potrebbe non essere ritenuta necessaria a meno che non venisse allegata una ragionevole giustificazione che risulti confermativa della tesi difensiva (per es. la visita ad un parente o ad un amico).
Siamo infatti in presenza, in questo caso, non di un'ipotesi che la dottrina qualifica "semplice" ma di un'ipotesi che ne ammette di contrarie o di diverse (in particolare non solo quella che l'auto fosse stata sottratta all'imputato ma anche che RA si fosse effettivamente recato nel luogo per ragioni che non vuole indicare o che abbia affidato l'auto ad un terzo di cui non ha inteso fornire le generalità).
Ciò comporta che il giudice di merito, in presenza di altre ricostruzioni plausibili del fatto, non possa omettere di valutarle per stabilire un giudizio di equiprobabilità (che non consente la condanna dell'imputato) ovvero di maggiore, ma elevata, probabilità dell'ipotesi di accusa che consenta di pervenire all'affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio anche per la natura congetturale di quelle alternative.
Insomma, nel caso in cui coesistano più ipotesi ricostruttive contrastanti, il giudice deve verificare il grado di conferma (in senso qualitativo, non quantitativo) di ciascuna di esse dopo aver acquisito tutte le informazioni rilevanti;
e se ciò è impossibile non potrà convalidare una delle ipotesi plausibili sol perché la ritiene più convincente di altre. A maggior ragione nei casi in cui la prova è indiretta per cui è necessario individuare una regola di inferenza "forte" per ricollegare il fatto accertato a quello da provare.
È ancora opportuno precisare che non esiste un onere per l'imputato di allegare (e tanto meno di provare) le ipotesi alternative;
solo in presenza di un indizio "forte" (o anche "debole" ma caratterizzato dalla presenza di elementi di conferma) la mancata allegazione delle ipotesi alternative potrebbe avere rilievo confermativo dell'ipotesi accolta dal giudice.
Nel caso in esame non solo ci troviamo in presenza di una prova insufficiente fondata su un indizio "debole" e su una massima di esperienza illogica (se un'autovettura viene trovata nei pressi del luogo dove è avvenuto un furto chi ne ha la disponibilità deve essere considerato autore del furto) ma anche le ipotesi alternative, certamente possibili e plausibili, non sono state proprio prese in considerazione dai giudici d'appello i quali hanno ritenuto che la presenza del veicolo fosse da sola idonea a confermare l'ipotesi di accusa.
Come è agevole verificare la motivazione sulla fondatezza dell'ipotesi ricostruttiva accolta dai giudici di merito è meramente apparente perché non esistono elementi di conferma dell'elemento indiziario di accusa "debole" per cui l'ipotesi formulata si esaurisce in una congettura, forse fondata, ma che non perde tale natura congetturale perché priva di qualunque elemento di conferma. In definitiva: l'unico fatto significativo accertato dai giudici di merito è costituito dalla circostanza che un'autovettura nella disponibilità dell'imputato è stata rinvenuta nei pressi del luogo dove è stato consumato il furto. E deve dunque ritenersi che la sentenza impugnata, come già accennato, sia fondata su una massima di esperienza illogica perché contraria ad opposte e riconosciute massime di esperienza dirette invece a fondare la diversa conclusione che non è sufficiente il ritrovamento di una cosa appartenente ad un soggetto nei pressi del luogo del delitto per ritenerlo automaticamente autore del reato.
E la natura congetturale dell'ipotesi formulata è ancor più evidente con riferimento al ritrovamento dell'arma per la quale le ipotesi alternative ragionevolmente ipotizzabili sono ancor più numerose (il giudice di primo grado aveva addirittura ipotizzato che l'arma potesse essere stata sottratta all'interno dell'abitazione e aveva dunque condannato per il porto dell'arma e assolto per la sua detenzione).
In conclusione deve ritenersi che alcuna delle ragioni indicate nella sentenza impugnata integri una prova "sufficiente" idonea a superare la soglia del ragionevole dubbio o che comunque valga a sminuire la possibilità di ipotizzare ipotesi alternative: ci si trova in presenza di più ipotesi ugualmente plausibili che dunque non valgono a far ritenere superata la soglia indicata anche per la manifesta illogicità degli argomenti posti, dai giudici di merito, a fondamento della condivisione di una delle ipotesi alternative. 5) Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere accolto;
la sentenza impugnata va conseguentemente annullata senza rinvio per non avere l'imputato commesso il fatto non essendo ipotizzabili ulteriori accertamenti idonei a confermare l'ipotesi di accusa.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere l'imputato commesso il fatto.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2009