Sentenza 25 settembre 2008
Massime • 2
Non ricorre un'ipotesi di mutamento della contestazione qualora l'imputato, cui sia stato contestato di essere l'autore materiale del reato, venga riconosciuto responsabile a titolo di concorso morale in esso, tale modificazione non comportando una trasformazione essenziale del fatto addebitato, né potendo provocare menomazione del diritto di difesa, poiché l'accusa di partecipazione materiale al reato necessariamente implica, a differenza di quanto avverrebbe nell'ipotesi inversa, la contestazione di un concorso morale nella commissione del reato.
Nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori.
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La massima Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all' art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., sono da qualificarsi enti pubblici le associazioni private che, in attuazione di programmi finanziati, in forza di apposita legge, dall'ente provinciale, svolgono attività di formazione, di ricerca e di innovazione tecnologica volta alla realizzazione dell'interesse pubblico della promozione e lo sviluppo socio-economico del territorio di riferimento, al di fuori di ogni logica di tipo industriale o commerciale finalizzata al perseguimento di obiettivi di natura imprenditoriale o con scopo di lucro, tipici di chi opera in regime concorrenziale (Cassazione penale , sez. …
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La massima In tema di truffa, la prova dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l'inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la …
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La massima In tema di rapina impropria, qualora la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni, cagioni lesioni personali o sia volta a determinare la morte della persona offesa, i corrispondenti reati di lesioni e di tentato omicidio concorrono con quello di rapina e si configura la circostanza aggravante del nesso teleologico ex art. 61, primo comma, n. 2, c.p. , che non è assorbita nella rapina laddove la violenza esercitata dall'agente sia esorbitante rispetto a quella idonea ad integrare detto reato (Cassazione penale , sez. II , 05/03/2019 , n. 21458). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre …
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Per indizio s'intende un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare, secondo lo schema del cd. sillogismo giudiziario: l'indizio è un elemento conoscitivo che, senza poter rappresentare in via diretta il fatto da provare, è dotato di un'autonoma capacità rappresentativa, riguardante una o più circostanze diverse, ma collegate sul piano logico con quella da dimostrare. Se dall'indizio è deducibile un'unica conseguenza, esso costituisce una prova logica compiuta ed in sè sufficiente nel senso che presenta una correlazione obbligata tra fatto ignoto e quello noto, al quale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2008, n. 42993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42993 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2008 |
Testo completo
42993/0 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Udienza pubblica del 25.9.2008
composta dai signori:
1. dott. Severo Chieffi Sentenza Presidente
B. 1196/08 Consigliere rel.
2. dott. Giovanni Silvestri n.
3. dott. Francantonio Granero Consigliere
4. dott. M. Cristina Siotto Consigliere
5. dott. Paola Piraccini Consigliere Registro Generale
n. 13114/2008
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da PI AN, nato a [...] il [...], avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Bologna in data 20.9.2007;
Letti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Silvestri;
Sentite le conclusioni del P.G. dott. Oscar Cedrangolo, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
the Sentito il difensore dell'imputato, avv. Giovanni Aricò;
e
Con sentenza del 5.3.2005, la Corte di Assise di Rimini ha condannato PA NE alla pena di otto mesi di reclusione ritenendolo responsabile del delitto di partecipazione ad una rissa sviluppatasi il 5.10.2003 tra cittadini albanesi e peruviani all'interno del locale
"Cheers", con l'aggravante delle lesioni riportate da taluni dei corrissanti, così modificata l'originaria imputazione al capo A) mediante l'esclusione della contestata aggravante delle lesioni in danno di RR SC MO AN e della morte di RR SC
RA AN. Con la stessa sentenza l'imputato è stato assolto, con la formula "per non avere commesso il fatto”, dai reati di porto illegale di armi da punta e da taglio (capo B), di omicidio volontario in danno di RR SC RA AN (capo C) e di tentato omicidio di RR SC MO AN.
In parziale riforma della decisione di primo grado, impugnata dall'imputato e dal
P.M., la Corte di Assise di Appello di Bologna dichiarava PA NE responsabile di tutti i reati ascrittigli, applicata l'attenuante prevista dall'art. 116 c.p. al delitto di omicidio volontario contestato al capo C), e ritenuta la continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti - lo condannava alla pena di undici anni di reclusione, confermando le statuizioni civili della sentenza di primo grado.
La Corte di secondo grado riteneva che il primo giudice non avesse correttamente valutato il quadro probatorio e che non fosse condivisibile la ricostruzione della vicenda compiuta dallo stesso giudice, sicchè doveva essere riformata la sentenza della Corte di
Assise di Rimini e l'imputato doveva essere considerato responsabile dei reati contestatigli.
Nella decisione impugnata veniva ritenuto che verso le ore 23 del 5.10.2003 all'interno del pub "Cheers" era avvenuta una rissa alla quale aveva partecipato il PA, arrivato nel locale con due giovani, e il gruppo di sudamericani;
che successivamente verso le ore 23,58, nei pressi di un minimarket, si era verificata un'aggressione in cui erano rimasti feriti RR
SC MO AN e RR SC AI AN, il quale decedeva il
15.10.2003 a causa delle lesioni da punta e da taglio riportate nell'aggressione; che
-
contrariamente all'opinione del giudice di primo grado - esisteva continuità tra la rissa all'interno del locale e la successiva aggressione in considerazione dei tempi e dei luoghi dei due fatti, nonché del risentimento e dello spirito di rivalsa e di vendetta del PA, protagonista della rissa nel pub in cui aveva avuto la peggio e stava per soccombere nello
е -
scontro con i peruviani;
che, pur mancando il riconoscimento del PA come uno degli autori dell'aggressione mortale, dalle risultanze probatorie potevano desumersi i seguenti indizi che convergevano nel confermare la sua partecipazione al ferimento dei RR
SC: a) falsità dell'alibi, in quanto i dati risultanti dai tabulati smentivano la testimonianza del fratello dell'imputato secondo cui quest'ultimo si trovava a casa alle ore
00,33 del 6.10.2003; b) il PA non aveva voluto mai fornire elementi utili per l'identificazione dei giovani complici;
c) l'imputato sapeva dell'aggressione prima che essa fosse riportata dai giornali, tant'è che si era recato a Milano dalla ex fidanzata chiedendole di trovargli un alloggio, aveva chiesto un anticipo di 500 euro al presidente della squadra di calcio in cui giocava, si era trasferito in Albania, era rientrato in Italia il 17.10.2003 e,
conosciuta la notizia della morte del RR SC, aveva fatto quattro telefonate alla ex fidanzata con telefoni non suoi rinnovandole la richiesta di trovargli un alloggio a Milano perché aveva un "grosso problema". Sulla base di tali elementi e ritenuta non sufficientemente provata la partecipazione materiale dell'imputato all'aggressione, la Corte di secondo grado riteneva accertata la responsabilità del PA in ordine ai reati contestatigli, precisando che poteva considerarsi certa soltanto la prova della concordata volontà di produrre lesioni ai RR SC per vendetta, sicchè, poiché non era dimostrato che l'evento mortale fosse stato voluto, era giustificata l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 116 c.p.
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 575 e 116 c.p., nonché violazione dell'art. 521 c.p.p., sull'assunto che la Corte di secondo grado aveva fatto derivare la responsabilità del PA relativamente a tutti i reati dalla sua presunta partecipazione alla rissa all'interno del pub "Cheers" sulla base di mere congetture e di elementi di sospetto privi di riscontro probatorio. In particolare il ricorrente sottolineava che gli elementi valorizzati nella sentenza impugnata per giustificare la pronuncia di colpevolezza non rappresentavano indizi gravi, precisi e concordanti, essendo suscettibili di differenti interpretazioni e, quindi, con caratteri di equivocità: aggiungeva che nella stessa sentenza era stato violato il principio di corrispondenza tra accusa e decisione di cui all'art. 521 c.p.p., in quanto la posizione del PA era stata trasformata da quella di esecutore materiale a quella di concorrente morale, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa.
e t
Infine, veniva denunciata totale mancanza di motivazione in ordine alla commisurazione della pena.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione in rito sollevata per denunciare la mancata corrispondenza tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza per la ragione che il
PA, individuato nel capo di imputazione come esecutore materiale dell'omicidio, è stato poi condannato per concorso morale. Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che nel caso in cui all'imputato sia stato contestato di essere stato l'autore materiale del fatto, non v'è mutamento della contestazione se il giudice, poi, lo ritenga responsabile a titolo di concorso morale, non comportando tale modifica una trasformazione essenziale del fatto addebitato, né potendo provocare menomazione del diritto di difesa, poiché l'accusa di partecipazione materiale al reato necessariamente implica, a differenza di quanto avverrebbe nell'ipotesi inversa, la contestazione di un concorso morale nella commissione del reato (Cass., Sez. V, 3 giugno 2005, Barcacci, rv.
232836; Sez. V, 17 gennaio 2007, Cammarata, rv. 235786).
Ciò posto, le censure formulate con il ricorso investono soprattutto la struttura logica e giuridica della motivazione della sentenza impugnata, in quanto mirano a contestare la correttezza dell'applicazione dei criteri di valutazione degli elementi probatori, stabiliti dall'art. 192 c.p.p., e la congruenza logica della interpretazione dei fatti attribuiti al PA, nonchè della ricostruzione della vicenda nel corso della quale furono consumati l'omicidio e il tentato omicidio attribuiti all'imputato. Le doglianze attengono, in particolare, all'analisi critica degli indizi e al procedimento logico, proprio della prova indiretta prevista dal secondo comma dell'art. 192, mediante il quale si è formato il convincimento del giudice.
Le censure sono fondate e meritano accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Occorre anzitutto precisare che la prova critica o indiretta, fondata sulla utilizzazione degli indizi, consiste essenzialmente nella deduzione di un fatto ignoto da un fatto noto attraverso un procedimento gnoseologico che poggia su regole di esperienza, ricavate dall'osservazione del normale ordine di svolgimento delle vicende naturali e di quelle umane, alla cui stregua è possibile riconoscere che il fatto noto è legato al fatto da provare da un elevato grado di probabilità o di frequenza statistica, che rappresenta la base giustificativa della regola di inferenza su cui poggia il metodo logico-deduttivo della valutazione degli indizi.
е Nella giurisprudenza di questa Corte sono stati chiaramente enunciati i principi che regolano la prova indiziaria, sottolineando, innanzi tutto, che il procedimento indiziario deve muovere da premesse certe, nel senso che queste devono corrispondere a circostanze fattuali non dubbie e non possono, quindi, consistere in dati fondati su mere ipotesi o congetture ovvero su giudizi di verosimiglianza (Cass., Sez. IV, 25 gennaio 1993, Bianchi;
Cass., Sez. I, 9 aprile 1992, Pirisi).
Gli indizi, oltre a corrispondere a dati di fatto certi, devono essere gravi, precisi e concordanti, secondo l'esplicito dettato dell'art. 192, comma 2, c.p.p., che subordina alla presenza di questi tre concorrenti requisiti l'equiparazione della prova critica o indiretta alla prova rappresentativa o storica o diretta: con la conseguenza che, in mancanza anche di uno solo di essi, gli indizi non possono assurgere al rango di vera e propria prova idonea a fondare la dichiarazione di responsabilità penale.
Il carattere della "gravità" degli indizi attiene alla misura della capacità dimostrativa o grado di inferenza ed esprime la elevata probabilità di derivazione dal fatto noto di quelle ignoto, in cui si identifica il tema di prova (Cass., Sez. IV, 26 giugno 1992, Di
Iorgi; Cass., Sez. VI, 13 dicembre 1991, Grillo).
La "precisione" degli indizi designa la loro idoneità a fare desumere il fatto non conosciuto e varia in relazione inversa alla loro equivocità, nel senso che indizi precisi sono quelli che consentono un ristretto numero di interpretazioni tra le quali è inclusa quella pertinente al fatto da provare. Invece, quello che comporta un'unica soluzione è l'indizio
"necessario", caratterizzato dalla correlazione obbligata del fatto ignoto da quello noto, al quale, sulla base delle leggi scientifiche, il primo è legato in modo certo e inevitabile, onde, essendo univoco, l'indizio necessario basta da solo ad integrare la prova perchè è dotato di precisione e di gravità assolute e non postula il concorso di altri indizi né, di riflesso, il requisito della concordanza (Cass., Sez. I, 26 gennaio 1996, Scaduto;
Cass., Sez. I, 24 giugno 1992, Re).
La "concordanza" degli indizi indica, poi, la loro convergenza verso l'identico risultato ed è qualificata dalle interazioni riscontrabili tra una pluralità di indizi gravi e precisi, i quali, pur essendo da soli insufficienti a giustificare una determinata conclusione, acquistano il carattere della univocità in ragione del reciproco collegamento e della loro simultanea convergenza in una medesima direzione, assumendo, così, il crisma della prova e
е l'efficacia dimostrativa che a questa inerisce (Cass., Sez. IV, 2 febbraio 1995, Lenoci;
Cass.,
Sez. I, 9 aprile 1992, Pirisi).
Nella giurisprudenza di questa Corte è stato, poi, chiarito che il procedimento logico di valutazione degli indizi si articola in due distinti momenti: il primo è diretto ad accertare il maggiore o il minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza;
il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità ("quae singula non probant, simul unita probant"), posto che “nella valutazione complessiva ciascun indizio (notoriamente) si somma e, di più, si integra con gli altri, talchè il limite della valenza di ognuno risulta superato e l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, sicchè l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto.......che -giova ricordare non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica) quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del c.d. libero convincimento del giudice" (Cass., Sez. Un., 4 febbraio 1992,
Ballan).
Infine, mette conto rilevare che nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può, ovviamente, consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192, comma 2°, c.p.p. e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori
(Cass., Sez. I, 26 gennaio 1996, Scaduto).
Nel caso in esame, la Corte di secondo grado ha ribaltato il verdetto assolutorio emesso dal giudice di primo grado, pronunciando la condanna del PA senza una rigorosa analisi critica dei concorrenti elementi indiziari al fine di porre in evidenza gli indispensabili connotati della gravità, della precisione e della concordanza, a norma dell'art. 192, comma e E
2° c.p.p., e di verificare la loro totale convergenza in un quadro probatorio unitario univocamente dimostrativo della responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti.
Nella sentenza impugnata è stato, anzitutto, accertato che l'imputato, che era accompagnato da due albanesi, è rimasto coinvolto nella rissa svoltasi verso le ore 23,30
all'interno del pub "Cheers" con un gruppo di peruviani, tra i quali si trovavano anche
RR SC MO ed AI. Tale dato probatorio, recepito anche nella sentenza di primo grado, è stato preso a base del convincimento espresso dalla Corte di secondo grado per sostenere l'esistenza di una sicura continuità con la successiva aggressione avvenuta, poco prima della mezzanotte, a circa cinquecento metri di distanza dal pub "Cheers", ai danni di RR SC, uno dei quali rimase ucciso e l'altro restò ferito.
E' stato tentato di svalutare l'argomento favorevole alla posizione dell'imputato assumendo che costui non era stato riconosciuto tra gli aggressori perché era stato visto solo da RR SC AI, che però era deceduto: tuttavia, non è stata data alcuna spiegazione della ragione per cui il PA non era stato identificato dall'altro aggredito, pur avendo quest'ultimo preso parte alla precedente rissa della quale il primo era stato protagonista. La frattura e la contraddittorietà delle linee del ragionamento probatorio risultano avvalorate dal fatto che nella sentenza impugnata, dopo avere cercato di chiarire perché il PA non è stato riconosciuto nel corso dell'aggressione, facendo però pensare ad una sua presenza, ha poi asserito che l'imputato "poteva anche non avervi partecipato personalmente" per il timore di essere riconosciuto, aggiungendo che egli era rimasto su una delle due autovetture ed aveva, così, rafforzato il proposito criminoso degli aggressori.
Deve segnalarsi altresì che la ricostruzione delle circostanze relative all'aggressione mortale è intessuta di deduzioni fattuali scaturenti da una serie di illazioni e di congetture, prive di affidabile ed obiettiva base dimostrativa, in ordine al numero degli aggressori e delle auto utilizzate, tanto più che risultano tutt'altro che coerenti e congruenti sul piano logico le considerazioni svolte a proposito della deposizione di CO CO, detto "il toro".
Al fine di giustificare la pronuncia di condanna la Corte di assise d'appello ha, quindi, passato in rassegna una pluralità di elementi - da essa qualificati come indizi gravi, precisi e concordanti - la cui disamina, tuttavia, non è stata condotta in modo organico, tanto da giustificare il ripudio della interpretazione che ne aveva dato la Corte di assise di Rimini: tuttavia, l'esame dei singoli elementi indiziari è stato compiuto senza una convincente e 7 5
analisi critica e senza una prospettiva globale ed unitaria, tale da fare apparire il convincimento del giudice di secondo grado incompatibile con ogni altra soluzione logica in termini di equivalenza e di alternativa.
Dai precedenti rilievi deve inferirsi che la struttura della motivazione della sentenza impugnata presenta aporie e crepe logiche che la rendono contrastante con le regole che, a norma dell'art. 192, comma 2°, c.p.p., governano la prova indiziaria. Pertanto, la sentenza deve essere annullata in ordine ai reati contestati, ad eccezione di quello concernente la rissa all'interno del pub "Cheers", con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di
Bologna, che dovrà rivalutare autonomamente tutti gli elementi di prova acquisiti e verificare che i risultati del nuovo giudizio siano muniti di elevata tenuta logica e di certezza razionale, tanto da superare lo standard probatorio segnato dal principio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio" enunciato dal primo comma dell'art. 533 c.p.p.
A norma dell'art. 624-bis c.p.p., deve dichiararsi la cessazione della misura cautelare personale applicata con la sentenza di secondo grado.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Bologna.
Dichiara cessata la misura cautelare applicata con la sentenza impugnata.
Così deciso in Roma il 25 settembre 2008.
Il Consigliere estensore Il Presidente
1 chiefli
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
1 8 V. 2008
IL CANCEL
Stefania Paicua
8