Sentenza 23 gennaio 2002
Massime • 1
In tema di partecipazione all'associazione per delinquere di tipo mafioso, il rapporto associativo caratterizzato dalla disponibilità personale esclusiva dell'affiliato a favore del sodalizio criminoso, anche quando si attua mediante una condotta compresa nell'esercizio di una determinata professione, non può considerarsi automaticamente esaurito con la cessazione del rapporto professionale e neppure in seguito alla cancellazione dal relativo albo (nella specie: degli avvocati).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2002, n. 21174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21174 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO FULGENZI - Presidente - del 23/01/2002
1. Dott. LUCIANO DERIU - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SAVERIO F. MANNINO - Consigliere - N. 254
3. Dott. ANTONIO S. AGRÒ - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO SERPICO - Consigliere - N. 45943/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
VO EN MA, nato il [...] a [...], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo 15 novembre 2001, con la quale è stato rigettato l'appello da lui proposto contro l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Palermo in data 10 ottobre 2001, che aveva respinto l'istanza di revoca della custodia cautelare carceraria a lui applicata.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dott. Luigi CIAMPOLI, il quale ha chiesto il rigetto dell'impugnazione;
Sentita l'arringa del difensore, avv. Ivo REINA, il quale ne ha chiesto l'accoglimento,
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo 15 novembre 2001 - con la quale è stato rigettato l'appello da lui proposto contro l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Palermo in data 10 ottobre 2001, che aveva respinto l'istanza di revoca della custodia cautelare carceraria a lui applicata. - EN MA VO ha proposto ricorso per cassazione, personalmente e a mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
il Difensore
1. violazione degli artt. 272, 274 e 275 e vizio di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) in relazione alla presunzione di pericolosità di cui all'art. 275 c. 3 c.p.p., laddove il Tribunale non ha ritenuto superata la presunzione di cui all'art. 275 c. 3 c.p.p., per il superamento della quale la difesa aveva eccepito l'avvenuta cessazione a seguito della cancellazione dall'albo degli avvocati e della volontà dell'indagato di ricoverarsi in una comunità terapeutica sita fuori dalla Sicilia, gestita da Don Mazzi;
2. motivazione apparente, perché, adducendo la complessa attività associativa dell'imputato, il Tribunale ha omesso di indicare quali condotte delittuose a lui ascritte fossero prive di collegamento con la professione legale da lui esercitata, limitandosi al generico rinvio all'ordinanza custodiale e alla sentenza di condanna;
inoltre, ha omesso di indicare le ragioni per cui l'intenzione dell'imputato di ricoverarsi presso una comunità di recupero per tossicodipendenti non sia concretamente indicativa della volontà dello stesso di recidere ogni possibilità di ricaduta nel delitto;
il VO
3. omessa motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) in relazione all'insussistenza delle esigenze cautelari, dedotta dalla difesa in relazione a due elementi, l'avvenuta cancellazione dell'imputato dall'albo degli avvocati e la sua intenzione di disintossicarsi dalla cocaina ricoverandosi nella comunità Exodus di Don Mazzi, ubicata fuori dalla Sicilia;
rispetto al primo elemento il Tribunale ha omesso di indicare, sia pure per sommi capi, quali sono state le altre forme sulle quali si sarebbe articolato il contributo fornito dall'imputato a Cosa Nostra;
riguardo al secondo, ha negato ogni collegamento tra il reato e l'intossicazione da cocaina, ignorando le consulenze specialistiche, una delle quali aveva concluso per l'incapacità di intendere e di volere dell'imputato, ed ha ritenuto che tale ricovero non potrebbe avere l'effetto di risolvere un rapporto così intenso come quello con Cosa nostra, mentre dalle risultanze processuali risultava la preoccupazione del VO che i capi della famiglia mafiosa apprendessero del suo stato di tossicodipendenza, la cui dichiarazione ufficiale dovrebbe porlo in condizione di formale incompatibilità con le regole dell'associazione criminosa.
L'impugnazione è infondata.
Il Tribunale del riesame ha rigettato l'appello dell'imputato partendo dalla constatazione che la complessità del rapporto associativo di tipo mafioso, accertato in capo all'imputato sia con l'ordinanza di custodia cautelare che con la sentenza di condanna, aveva portato alla conclusione che l'esercizio della professione forense non era stato l'unica via per cui il VO aveva contribuito all'associazione, pervenendo alla conclusione che la cancellazione dall'albo degli avvocati non eliminava, ne' attenuava il pericolo (presunto) di reiterazione criminosa specifica.
Per quanto riguarda la tossicodipendenza - dopo averne rilevato la mancanza di qualsiasi interferenza con l'adesione a Cosa Nostra - il Tribunale ha osservato che l'intenzione di liberarsi dalla soggezione alla cocaina, di per sè astrattamente sintomatica di un ripensamento dell'imputato in merito alle sue condizioni personali di vita, appariva indotta dalla carcerazione da scontare e, quindi, sminuita nel suo valore prognostico;
e in ogni caso, considerata l'intensità del vincolo che tradizionalmente e notoriamente lega gli affiliati alle associazioni criminose, anche se si fosse ritenuto genuino e autentico il ravvedimento che si esprime nella volontà di disintossicarsi, esso tuttavia - anche per l'assenza di un legame diretto fra le due fattispecie - non avrebbe potuto avere l'effetto di risolvere un legame tanto intenso che sembra prescindere dall'assunzione di cocaina.
La tesi posta a base del ricorso, per cui la motivazione del provvedimento impugnato avrebbe dovuto indicare specificamente le condotte diverse da quelle comprese nel rapporto professionale, non può dirsi giuridicamente corretta.
Il rapporto associativo di tipo mafioso, caratterizzato, per la nature stessa dell'adesione all'associazione mafiosa, dalla disponibilità personale esclusiva dell'affiliato, anche quando si attua tramite una condotta compresa nell'esercizio di una determinata professione, non può considerarsi automaticamente cessato con la cessazione del rapporto professionale e neppure con la cessazione della professione in seguito alla cancellazione dal relativo albo (cfr. Cass., Sez. 2^, 3 luglio 1997 n. 1788, ric. P.M. in proc. Capoluongo;
Sez. 6^, 8 marzo 1999 n. 3089, ric. Caruana e altri). Per arrivare a questa conclusione non è, perciò, necessario che il tribunale del riesame, investito dall'imputato detenuto con appello contro l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che ha rigettato la sua eccezione di insussistenza delle esigenze cautelari, enunci le possibili condotte che lo stesso può realizzare, una volta cessata l'attività professionale da lui esercitata in favore dell'associazione mafiosa nell'ambito della quale sono state realizzate le attività criminose accertate, bastando considerare la natura stessa del rapporto associativo di tipo mafioso, di cui l'imputato è stato riconosciuto colpevole, e la dedizione totale che l'adesione all'associazione mafiosa notoriamente comporta. Nella specie dalla dichiarazione di colpevolezza dell'"imputato quale associato per delinquere, sia pure per il suo rapporto di avvocato dei dirigenti dell'associazione (Giuseppe e Filippo Graviano, capi del mandamento mafioso di Brancaccio, sottoposti al regime dell'art. 41 bis O.P.), il Tribunale, benché con motivazione per relazione all'ordinanza di applicazione della misura cautelare e alla sentenza di condanna, ha tratto correttamente la conseguenza che la cessazione dell'esercizio professionale con la cancellazione dall'albo degli avvocati non era di per sè idonea ad eliminare e neppure ad attenuare il pericolo (presunto) di reiterazione criminosa specifica. Pertanto la censura mossa non sussiste per questo aspetto ne' con riguardo alla violazione di legge ne' sotto il profilo del vizio di motivazione.
D'altra parte, il carattere essenzialmente funzionale della motivazione, in regime di libertà di forma, comporta che, rispettati i parametri essenziali dell'effettività, sufficienza e logicità, e reso, quindi, possibile il controllo delle argomentazioni in fatto e in diritto poste a base della decisione adottata, essa non è soggetta a ulteriori restrizioni puramente formali. Di qui la generale legittimità della motivazione per relationem, ottenuta per riferimento al contenuto di altri atti o provvedimenti analoghi, non necessariamente adottati nel medesimo procedimento (Cass., Sez. 3^, 24 novembre 1994 n. 3148, ric. Giallombardo) e neppure definitivi (Cass., Sez. 1^, 2 febbraio 1995 n. 670, ric. Schiavone), purché noti all'interessato e nella sua disponibilità; e purché il richiamo sia precisamente delimitato (Cass., Sez. 1^, 3 novembre 1993 n. 4581, ric. P.G. in proc. Maugeri) in modo da consentire l'esatta ricostruzione della motivazione e, quindi, il controllo della congruenza e della legittimità della stessa (Cass., Sez. 6^, 3 marzo 1994 n. 928, ric. Ferretti;
Id., 17 marzo 1995 n. 1022, ric. Franceschini;
Sez. 1^, 14 giugno 1993 n. 2808, ric. Esposito), e il giudice non si limiti al rinvio, ma enunci le ragioni per cui ritiene di condividere la motivazione dell'atto o del provvedimento richiamato (Cass., Sez. 3^, 8 marzo 2001 n. ric. Riggi). Nel caso concreto gli atti richiamati nell'ordinanza impugnata erano in possesso del ricorrente, che nel suo ricorso vi ha fatto diffusamente riferimento e il Tribunale ha esattamente indicato i limiti e le ragioni del rinvio, adeguandosi alla sentenza richiamata. Pertanto anche sotto questo profilo la motivazione risulta corretta e adeguata.
Ma a ben vedere il ricorrente cita i vari passi della sentenza con l'intento di dimostrare l'esattezza del suo punto di vista, ossia che il rapporto associativo per cui è stato condannato dipendeva esclusivamente da quello professionale, con questo richiedendo in sede di legittimità una ricostruzione e un giudizio sui fatti alternativi rispetto a quelli del Tribunale, come tali incompatibili con la funzione propria del ricorso per cassazione e, perciò, inammissibili.
Altrettanto corretta è la decisione per quanto riguarda il secondo degli aspetti denunciati.
In proposito occorre rilevare che il ricorrente si duole prima di tutto dell'affermazione del Tribunale dell'insussistenza di qualsiasi nesso fra il reato associativo e l'intossicazione da cocaina, ignorando le consulenze specialistiche una delle quali aveva accertato la sua incapacità di intendere e di volere all'epoca dei fatti. Ora, difficilmente potrebbe ravvisarsi un'incongruenza sul punto nell'ordinanza impugnata, considerando, peraltro, che la condotta incriminata esclude qualsiasi incapacità. Secondariamente si osserva che il ricorrente articola la propria tesi su due caposaldi: il ricovero in comunità terapeutica col contemporaneo allontanamento dalla Sicilia e da Palermo;
l'incompatibilità della tossicodipendenza con il rapporto associativo di tipo mafioso e l'effetto di separazione conseguente alla dichiarazione pubblica di esso.
Il Tribunale è stato molto preciso nella motivazione di rigetto di questa tesi del ricorrente, osservando che il vero problema è la possibilità di superare un vincolo associativo così intenso e assorbente con la semplice volontà di disintossicarsi, cioè con un elemento del tutto eterogeneo e insufficiente.
In realtà, la presunta incompatibilità tra il vincolo associativo di tipo mafioso e la tossicodipendenza - asserita come esistente in base a dichiarazioni di pentiti - non può fondarsi su posizioni di principio, dal momento che il rapporto associativo ha natura delinquenziale e non si ispira per qualità propria ad alcun genere di valori, ma è fondata su un atteggiamento meramente pratico, espresso da una valutazione di inaffidabilità sotto il profilo criminale.
Questa differenza è assai rilevante, perché contrasta con l'effetto di ripudio che si vorrebbe far discendere automaticamente dall'apprendimento da parte dell'associazione mafiosa della situazione di tossicodipendenza dell'affiliato in conseguenza della pubblicità da lui stesso datavi con espressione della volontà di disintossicarsi (apprendimento tardivo, per vero, assai dubbio, dati i poteri di accertamento che vigono nel mondo criminale, e per di più nei confronti di persona che già vi opera) e da adito, invece, al recupero di quest'ultimo all'attività delinquenziale associativa a seguito della sua disintossicazione.
Peraltro, il ricovero in comunità terapeutica con allontanamento dalla zona in cui opera l'associazione mafiosa di appartenenza (nella specie, la Sicilia e Palermo) non è l'unico e non è, quindi, il mezzo indispensabile per la disintossicazione, e, inoltre, l'allontanamento dev'essere effettivo e non lo è se la comunità prescelta ha sede in regione limitrofa (come la Calabria), il trasferimento nella quale non realizza in concreto una reale separazione (nè dall'isola ne' dal capoluogo siciliano). Anche per questo aspetto l'ordinanza impugnata è, dunque, legittima.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2002