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2 gennaio 2000
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17 maggio 2014
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22 agosto 2014
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1 gennaio 2023
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Art. 420-quinquies. (( (Atti urgenti). )) (( 1. Finche' le ricerche della persona nei cui confronti e' stata emessa la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 420-quater sono in corso, il giudice che l'ha pronunciata assume, a richiesta di parte, le prove non rinviabili nelle forme di cui all'articolo 401. Del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per il compimento dell'atto e' dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori gia' nominati nel procedimento in cui e' stata pronunciata la sentenza.
2. Per lo stesso periodo di tempo indicato nel comma 1, il giudice che ha pronunciato la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 420-quater resta competente a provvedere sulle misure cautelari e sui provvedimenti di sequestro fino alla perdita di efficacia prevista dal comma 7 dell'articolo 420-quater. ))
2. Per lo stesso periodo di tempo indicato nel comma 1, il giudice che ha pronunciato la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 420-quater resta competente a provvedere sulle misure cautelari e sui provvedimenti di sequestro fino alla perdita di efficacia prevista dal comma 7 dell'articolo 420-quater. ))
Commentari • 61
- 1. Scheda n. 1 - Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato (art. 420 quater c.p.p. e ss.)Tribunale Di Vicenza · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 274.4333
[…] ATTI URGENTI (ART. 420-QUINQUIES C.P.P.) Si prevede che, mentre le ricerche sono in corso, il giudice che ha pronunciato la sentenza debba assumere, a richiesta di parte, eventuali prove non rinviabili. […] In questi procedimenti, in luogo di disporre nuove ricerche ai sensi dell'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale vigente prima dell'entrata in vigore del decreto, il giudice provvederà ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale come modificato, con applicazione delle norme conseguenti. […]
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Giurisprudenza • 119
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/2014, n. 7474Provvedimento: […] 3. Il ricorrente ha dedotto anche erronea interpretazione dell'art. 420 quinquies c.p.p., che, nel prevedere che in caso di rinuncia a comparire del detenuto non trovino applicazione gli artt. 420 bis e ter c.p.p., non contiene alcun richiamo all'art. 420 quater c.p.p., che disciplina la contumacia, con la conseguenza che l'imputato regolarmente citato e in assenza di legittimo impedimento a comparire, ha diritto ad essere dichiarato contumace.Leggi di più...
- esclusione·
- conseguenze·
- contumacia·
- rinuncia a presenziare in udienza·
- imputato detenuto·
- atti introduttivi·
- dibattimento·
- assenza dell'imputato·
- giudizio