Sentenza 8 gennaio 2009
Massime • 1
In tema di stupefacenti, l'aggravante dell'associazione armata, prevista dall'art. 74, quarto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, diversamente da quella analoga, ipotizzata dall'art. 416 bis, quinto comma cod. pen. quanto all'associazione per delinquere di stampo mafioso, richiede unicamente la disponibilità di armi, non esigendo anche la correlazione tra queste ultime e gli scopi perseguiti dall'associazione criminosa.
Commentario • 1
- 1. Inutilizzabilità mai a danno dell'imputato (Cass. 19496/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 settembre 2021
L'inutilizzabilità patologica opera solo "in malam partem" e non può risolversi a danno dell'imputato. L'istituto della inutilizzabilità di cui all'art. 191 c.p.p. è posto a garanzia delle posizioni difensive e colpisce le prove illegittimamente acquisite contro divieti di legge, quindi in danno del giudicabile vale a dire come prove a carico. Tale istituto, pertanto, in tutte le sue articolazioni (una delle quali è rappresentata dall'ipotesi prevista dall'art. 195 c.p.p., comma 1) non può essere applicato per ignorare un elemento di giudizio favorevole alla difesa che, invece, deve essere considerato e discusso secondo i canoni logico razionali propri alla funzione giurisdizionale. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/01/2009, n. 13682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13682 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 08/01/2009
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - N. 2
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA NT - Consigliere - N. 31802/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AV SQ, nato a [...] [...];
TE HE, nato a [...] il [...];
NT EN, nato a [...] il [...];
SI IE, nato a [...] il [...];
OR IO, nato a [...] il [...];
IO DO, nato a [...] il [...];
TT CL IE, nato a [...] il [...];
Avverso la sentenza 17.3.2008 della Corte d'Appello di Napoli;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Ugo De Crescienzo;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Vito D'AMBROSIO, il quale ha chiesto:
- il rigetto dei ricorsi di TT, IO e SI;
- dichiararsi inammissibili i ricorsi di AV, TE, UI, OR;
Uditi i difensori:
- avv.to Aricò Giovanni per TA e TI il quale chiede l'annullamento della impugnata sentenza, senza rinvio;
- avv.to Lignari Francesco per TA e TE il quale chiede l'annullamento della sentenza impugnata;
- avv.to Baffi Eugenio per SI IE, il quale si riporta ai motivi;
- avv.to NT Obert il quale chiede l'annullamento della impugnata sentenza.
OSSERVA
Con sentenza 28.11.2006 il GUP del tribunale di Napoli, a seguito di giudizio celebrato con il rito abbreviato, dichiarava la penale responsabilità degli odierni ricorrenti, con riferimento alle imputazioni qui indicate:
AV UA, SI IE, NT CO, OR MA e TE CH delle violazioni: a) del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 commi 1, 2 e 3 e L. n. 203 del 1991, art. 7; e)
artt. 110, 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73;
IO DO, TT CL IE imputato dei delitti di cui: b) art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73; c) D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1 e 2 e L. n. 203 del 1991, art. 7 li condannava alla pena della reclusione rispettivamente: AV: anni venti di reclusione;
SI: anni dodici di reclusione;
NT: anni otto di reclusione;
OR: anni otto di reclusione;
TE: anni dodici di reclusione;
IO: anni diciotto di reclusione;
TT: anni dodici di reclusione. Tutti gli imputati sono stati dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, con la interdizione legale per la durata della pena. Agli imputati AV, TE, SI, IO, TT è stata altresì imposta la misura della libertà vigilata per la durata di anni tre, una volta espiata la pena detentiva. Avverso la suddetta sentenza, gli imputati proponevano appello nel corso del quale NT CO, TE CH e OR MA previa rinuncia ai motivi non concernenti la entità della sanzione, concordavano la pena con l'Ufficio del Pubblico Ministero;
la Corte territoriale, ritenuta congrua ed adeguata la pena concordata, all'entità dei fatti e al comportamento processuale degli imputati, non rinvenendo dagli atti elementi utili per una diversa pronuncia di assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., tenuto conto degli elementi probatori richiamati nel contesto dell'impugnata sentenza, pronunciava sentenza di conseguenza. In merito ai restanti gravami, con sentenza 17.3.2008 la Corte d'Appello di Napoli assolveva SI IE dal reato di cui al capo e) per non avere commesso il fatto, rideterminava la pena nei confronti del SI IE per il reato associativo escludendo la aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 confermava nel resto la condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti dell'AV UA, TT NT IE, IO DO. Propongono ricorso per Cassazione gli imputati:
SI IE deducendo: 1) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. E) in relazione alla motivazione a sostegno dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo a); 2) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B) in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4; violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. E); 3)
violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E) per mancanza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.74, comma 4; 4) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. C)
per totale travisamento di una prova decisiva in merito alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.74, comma 4; 5) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. E) in relazione al giudizio di equivalenza delle circostanze;
6) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. E) in relazione alla commisurazione della pena base;
7) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. E) in relazione alla applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per anni uno.
TT CL IE chiedendo: 1) annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. B) ed e) in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per mancanza o manifesta illogicità della motivazione quanto al raggiungimento della prova della colpevolezza del TT per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti;
in via subordinata: 2) annullamento della sentenza, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione alla sussistenza della L. n. 203 del 1991, art. 7 per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per mancanza o manifesta illogicità della motivazione quanto alla sussistenza della prova dell'utilizzo delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. o dello scopo di agevolare le associazioni previste dallo stesso articolo;
3) annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione al D.P.R. n.309 del 1990, art. 74, comma 4 per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per mancanza o manifesta illogicità della motivazione quanto alla configurazione dell'associazione ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4 come costituita per commettere i fatti descritti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4; 4) annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 62 bis c.p. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla mancata concessione del minimo della pena;
5) annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73 per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla mancata derubricazione del reato di partecipazione ad associazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 in quello di spaccio semplice o di tentativo di spaccio previsto dall'art. 56 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. In data 18.12.2008 la difesa dell'imputato depositata memoria scritta contenente motivi aggiunti di gravame, consistenti in sviluppo delle ragioni di gravame già illustrate con il ricorso principale.
IO DO chiedendo: 1) annullare la impugnata sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. B) in relazione all'art. 192 c.p.p., art. 530 c.p.p.,
comma 2, art. 533 c.p.p., comma 1, art. 546 c.p.p., nonché al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74; 2) annullare l'impugnata sentenza per mancanza o contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dalla mera lettura del testo nonché da atti del processo specificatamente indicati nei motivi di gravame, ex art.606 c.p.p., lett. E) in relazione all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4,
art. 530 c.p.p., comma 2, art. 533 c.p.p., comma 1; 3) annullare la impugnata sentenza per inosservanza o erronea applicazione delle legge penale o contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. B) ed e) in relazione alla L. n. 203 del 1991, art. 7; 4) annullare la impugnata sentenza per inosservanza o erronea applicazione delle legge penale o contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art.606 c.p.p., lett. B) ed e) in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74; 5) annullare la impugnata sentenza per inosservanza o erronea applicazione delle legge penale o contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. B) ed e) in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p.. AV SQ deducendo: 1) violazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) ed e) in relazione all'art. 192 e 533 c.p.p., nonché al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, art. 110 c.p.; 2) violazione art. 606 c.p.p., comma 1 lett. B) ed e) in relazione agli artt. 192 e 533 c.p.p., nonché agli artt 546 e 598 c.p.p., e agli artt. 81, 132 e 133 c.p.; 3) violazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) ed e) in relazione alla L. n. 203 del 1991, art. 7; 4) violazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) ed e) in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74.
TE HE deducendo: 1) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) ed e) in relazione all'art. 129 c.p.p., nonché
agli artt. 132 e 133 c.p. e alla L. n. 203 del 1991, art.
7. OR IO deducendo: 1) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). NT EN deducendo: 1) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). MOTIVI DE DECISIONE
La presente motivazione necessita di due premesse di ordine generale rispettivamente una in diritto e l'altra in fatto.
La prima attiene alla tecnica di redazione della sentenza del giudice di appello che è stata oggetto di ripetute e generali critiche, fra loro simili. Tutti i ricorrenti hanno cercato di mettere in evidenza la estrema sinteticità delle argomentazioni, se non addirittura la carenza, o comunque la insoddisfazione della motivazione della sentenza impugnata.
In vero, la pronuncia del giudice dell'appello appare conforme alla decisione del giudice di primo grado e consiste nella riconsiderazione dello stesso materiale probatorio posta a base della decisione di primo grado. Il giudice dell'appello non fa espresso ed esplicito richiamo alla decisione di primo grado, ma dal tenore della impugnata sentenza e della sua tecnica di redazione si può trarre il fondato convincimento che il giudicante ha inteso ricorrere alla pronuncia per relationem. Sul punto è necessario soffermarsi, indipendentemente da una chiara e specifica censura mossa sul punto, trattandosi di considerazione assolutamente pregiudiziale rispetto a quelle sollevate dalle parti ricorrenti. Questo collegio ritiene che la sentenza di appello debba essere valutata congiuntamente a quella di primo grado, posto che Come già affermato in altra e diversa pronuncia di questa stessa sezione (Cass. sez. 2 16.1.2008 n. 61/08 De Mauro) "il riferimento ad altro atto o provvedimento può essere anche implicito, allorché il decidente si sia ad esso richiamato per facta concludentia, di talché ritiene il Collegio che non assuma rilevanza qualificante e decisiva, a mano di non volersi arroccare in una visione assolutamente formalistica delle norme in questione facendo riferimento alla esistenza o meno di formule di stile quali il riferimento all'atto da intendersi integralmente trascritto". Ciò in quanto, in una visione contenutistica della non facile materia, la giurisprudenza, con orientamento costante ha evidenziato che ciò che rileva ai fini dell'accertamento di siffatta validità è che il giudice del provvedimento impugnato risulti pienamente a conoscenza delle ragioni dell'atto di riferimento (anche qualora tale riferimento sia solo implicito), e le ritenga coerenti con la propria decisione condividendole, nonché che il suddetto atto di riferimento sia conosciuto dal soggetto interessato o almeno a lui ostensibile, in modo che lo stesso possa controllare e riscontrare la congruenza e quindi la legittimità della motivazione". Nel caso che qui interessa vi è più di una ragione per ritenere che siano stati rispettate entrambe le condizioni giuridiche sovra delineate. Il continuo richiamo alle fonti probatorie citate nella sentenza di primo grado, la indicazione talora delle pagine della suddetta decisione, e la manifestazioni di adesione alle risultanze della stessa costituiscono elementi sufficienti per ritenere che il giudice dell'appello è pienamente a conoscenza dell'atto di riferimento e ha ritenuto le ragioni che lo sostengono pienamente coerenti con la propria decisione. L'atto di riferimento (sentenza di primo grado di giudizio abbreviato) in quanto oggetto di appellato dagli odierni ricorrenti, è documento che si presume necessariamente conosciuto dalla difese. Pertanto si deve ritenere che la lettura della sentenza di appello debba essere integrata con quella di primo grado in un corpo motivazionale unico.
La seconda premessa attiene alla vicenda storica oggetto del presente giudizio. Stando alla ricostruzione operata dal giudice di primo grado, la vicenda giudiziaria riguarda una associazione finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti di diversa natura, operante nel territorio di San Nicola La Strada, sotto l'egida del clan TE che ne garantiva l'attività. Accanto a questa prima struttura criminale facente capo all'AV UA delineata e descritta dal capo a) della rubrica dell'imputazione, è presente altra analoga e diversa struttura criminale delineata e descritta al capo b) della rubrica dell'imputazione, in un certo senso federata alla prima e ad essa collegabile per l'identità del gruppo camorristico di riferimento ed operante in Caserta.
Il materiale probatorio raccolto dagli investigatori è costituito prevalentemente da materiale di captazione di conversazioni fra presenti e di immagini rimandate con telecamere che sono state collocate in vari punti della zona interessata all'attività di spaccio, tanto che la maggior parte dei delitti di scopo è stata osservata "in diretta", con la conseguenza che le valutazioni dei giudici di merito si basano sulla percezione di materiale probatorio (video-sonoro) che costituisce il punto di riferimento e di riscontro con le dichiarazioni rese da persone che hanno deciso di collaborare con gli investigatori e che dal giudice di primo grado sono state valutate nei seguenti termini: "... assonanti dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, alcuni dei quali coimputati (RD, RO) che si sono perfettamente armonizzate con le altre fonti di prova, concorrendo a delineare un quadro limpido in merito ai connotati del fenomeno associativo, oggetto del presente giudizio, le sue caratteristiche di mafiosità, il coinvolgimento degli imputati, il loro modus operandi, le relazioni con realtà criminali limitrofe (v. dichiarazioni di PESCE, DI GRAZIA, PACONE)..." sentenza di primo grado pp. 3-4).
Procedendo quindi alla valutazione delle richieste formulate dai ricorrenti, il Collegio osserva quanto segue:
p.1.) Le posizioni processuali di TE CH, OR MA e NT CO devono essere valutate congiuntamente, ritenuta la loro sostanziale identità processuale. I suddetti imputati hanno definito la loro vicenda processuale nel corso del giudizio di appello, ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4; pertanto, manifestata la rinuncia a tutti i motivi di merito
(eccezion fatta per la pena), hanno concordato la pena con l'Ufficio del Procuratore Generale e la Corte d'Appello, valutata la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, la congruità della pena e la insussistenza delle condizioni per pervenire a sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p., ha pronunciato sentenza conforme alla richiesta concordata fra le parti. Gli imputati TE, OR e NT lamentano, con separati ricorsi, che la decisione della Corte d'Appello sarebbe viziata nella motivazione, perché le posizioni dei singoli imputati non sarebbe stata compiutamente valutata in relazione al disposto dell'art. 129 c.p.p., non essendo stato effettuato una specifica e completa analisi del materiale probatorio al fine di verificare, sotto il profilo della prova, che non vi fossero le condizioni per pervenire ad una pronuncia di proscioglimento.
Il motivo, comune agli imputati, è manifestamente infondato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, cui questo Collegio intende adeguarsi, la sentenza applicativa dell'accordo intercorso fra le parti, può essere considerata motivata in modo sufficiente quando riporti: a) una succinta descrizione del fatto (deducibile anche dal capo d'imputazione); b) l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica della imputazione;
c) il richiamo all'art. 129 c.p.p. al fine di esplicitare che sia stato operato il controllo degli atti per escludere che si debba procedere ad una pronuncia di proscioglimento per motivi di merito o di rito;
d) la verifica della congruità della pena patteggiata e ciò ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Cass., sez. 4, 13.7.2006 in Ced. Cass., rv. 234824 (m)).
Pertanto, il dictum relativo all'art. 129 c.p.p., può anche essere meramente enunciativo;
infatti, la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata quantomeno come ammissione del fatto (quando non la si voglia addirittura ritenere ammissione di responsabilità o implicito riconoscimento di colpevolezza), con la conseguenza che il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo se manchi un quadro probatorio idoneo a definire il fatto come reato o se dagli atti già risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega proprio alla formulazione della richiesta di applicazione della pena. (Cass. ord., sez. 5, 20.9.1999 in Ced. Cass., rv. 214478 (m)). La sentenza della Corte d'Appello, applicando la pena concordata fra le parti ha escluso che si dovesse disporre il proscioglimento di taluno degli imputati ex art. 129 c.p.p., e, pertanto può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p., succitato (Cass., sez. 3, 18.6.1999 in Ced. Cass., rv. 215071 (m)); circostanza, quest'ultima che non solo non emerge dalla lettura della impugnata sentenza, ma che appare di segno recisamente contrario posto che la sentenza qui impugnata, richiamando per relationem quella di primo grado, deve essere letta ed integrata con quest'ultima.
Per tali ragioni i ricorsi di TE, NT e OR sono inammissibili.
p.2.) SI IE.
Il ricorrente è stato condannato per la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4 di cui al capo a) della rubrica della imputazione siccome partecipe di una associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti operante in San Nicola La Strada e facente capo ad AV UA, RO FA, LL AZ e RD NT, quali organizzatori.
p.2.1.) Con il primo motivo di ricorso il SI IE denuncia la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all'affermazione della responsabilità per il reato di cui al capo a) della rubrica del capo di imputazione ove gli è contestata l'appartenenza all'associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti operante nel territorio di SAN NICOLA LA STRADA (art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74) avendo svolto la funzione di "sentinella" a presidio del territorio ove si svolgeva l'attività della organizzazione criminale. L'imputato denuncia la contraddittorietà della motivazione alla luce della insufficienza del dato probatorio, perché la Corte d'Appello non ha tenuto in considerazione: a) la scarsa presenza (otto/nove volte in sei mesi circa) sul luogo dei fatti;
b) la giovane età del prevenuto;
c) il ruolo subordinato di esecutore di ordini impostigli da TA UA e da AS AZ;
d) la mancanza di conoscenza della struttura della associazione criminale. La difesa inoltre, ritiene che la decisione dell'appello sarebbe frutto di contraddizione rilevabile nel corpo della motivazione, perché da un lato, si da atto: 1) della giovane età del prevenuto;
2) del ruolo gregario e subordinato ricoperto;
3) della mancanza di elementi di prova in ordine alla consapevolezza del prevenuto di prestare un aiuto ad una organizzazione di tipo camorristico;
4) della insussistenza della prova di partecipazione a specifici fatti di spaccio, così giungendo ad assolvere il SI dal delitto di cui al capo e) (partecipazione a singoli atti di spaccio), e ad escludere gli effetti della circostanza aggravante di cui alla L. n.203 del 1991, art. 7 e, dall'altro, sulla base del medesimo materiale istruttorio (la Corte adopera l'espressione "dagli stessi atti sopra cennati"), a ritenere responsabile lo stesso SI del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. La Corte d'Appello ha ritenuto provato (indicando le fonti: riprese di immagini dei luoghi ove si svolgeva la attività criminale e intercettazioni telefoniche) il ruolo di "gregario" (peraltro non contestato nella sua valenza fattuale) ricoperto dal SI nell'organizzazione dell'AV e la sua specifica funzione di presidiare come "sentinella", il territorio ove era esercitato il commercio illecito degli stupefacenti.
La Corte inoltre ha riscontrato attraverso il materiale probatorio, come l'imputato abbia svolto un compito specifico, funzionale all'efficienza dell'organizzazione. In tal modo la Corte territoriale è pervenuta alla conclusione, con motivazione immune da vizi logici intrinseci, che, per "facta concludentia", stata è raggiunta la prova vincolo permanente del SI alla associazione facente capo all'AV (Cass., sez. 6, 13.12.2000 in Ced. Cass., rv. 218731 (m)), peraltro ridimensionando la valenza di detto ruolo, escludendo la aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e la commissione del delitto di cui al capo e) (partecipazione ai singoli fatti di spaccio).
Il Collegio non ritiene condivisibile la tesi prospettata dalla difesa.
Infatti, una volta appurato (attraverso una valutazione delle prove non sindacabile nel merito) il ruolo dell'imputato nell'ambito della organizzazione criminale ("sentinella del territorio") con caratteri di stabilità e di permanenza, è ben possibile e non costituisce contraddizione, che, proprio attraverso la valutazione critica dello stesso materiale probatorio, si possa giungere a delineare in maggior dettaglio la portata del ruolo dell'imputato stesso, fino ad escludere, sulla base delle stessi fonti di prova: da un lato, l'esistenza di un elemento circostanziale del reato, e dall'altro, la partecipazione in altro reato che, quand'anche connesso con quello provato, è comunque diverso da quest'ultimo per il quale è intervenuta condanna.
Da ultimo, la censura di non avere adeguatamente considerato che il SI ha svolto la propria funzione di sentinella in un numero di occasioni troppo esiguo per poter affermare che sia stata raggiunta la prova del concorso del SI nel reato associativo, è circostanza di fatto la cui valutazione, in uno con gli altri elementi di prova (pure considerati dalla Corte territoriale e non valutati dalla difesa in una eccessiva ed indebita frammentazione e segmentazione del dato probatorio), non è suscettibile di sindacato di legittimità. Pertanto questo primo motivo deve essere rigettato. p.2.2.) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B) in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4; violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. E);
Con il secondo motivo la difesa denuncia la assoluta carenza di motivazione della sentenza con riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 perché "dichiarata la assoluzione dell'imputato dall'accusa di concorso nei singoli fatti di spaccio, nulla proverebbe che la ipotizzata partecipazione dello stesso sia relativa ad una associazione finalizzata al traffico di stupefacente di cui alla tabelle 1 e 3, piuttosto che alle sostanze di cui alle tabelle 2 e 4 in quanto la motivazione sul punto sarebbe del tutto carente". La doglianza è infondata. Risulta accertato che l'associazione cui volontariamente e coscientemente accedeva il SI era dedita al commercio di stupefacente di vario tipo (cocaina, hascisch, marijuana) con la conseguenza che la diversa natura dello stupefacente commerciato per l'imputato, in sè, non ha concreto rilievo, alla luce anche del tenore del D.P.R. n. 309 del 1990, art.74 ove non sono contemplate fattispecie associative differenziate dalla natura delle sostanze stupefacenti illecitamente commerciate. p.2.3.) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 4, lett. E) per mancanza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4;
Con il terzo motivo la difesa lamenta la mancanza o la contraddittorietà della motivazione della sentenza della Corte d'Appello circa la contestata aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4 manifestando insoddisfazione perché la Corte
territoriale si sarebbe limitata ad affermare "... parimenti sussistente l'aggravante di cui al citato art. 74, comma 4 desumendosi la prova della disponibilità di armi dalla conversazione 154 del 31.5.2005 riportata in sentenza (pagg. 42-46). Trattasi di aggravante a carattere oggettivo essendo sufficiente che delle armi disponga l'associazione perché la circostanza sia addebitabile a tutti i partecipi".
In particolare la difesa rileva che la Corte d'Appello non avrebbe esplicitato il percorso logico adoperato per concludere la provata disponibilità delle armi in favore della associazione. La difesa, inoltre lamenta che la Corte non avrebbe tenuto neppure in debito conto che una associazione può essere definita armata quando sia provato che disponga di più armi e che queste siano destinate al conseguimento delle finalità del sodalizio. Il motivo di doglianza è infondato. La Corte territoriale attraverso il richiamo alla telefonata n. 154 del 31.5.2005 il cui testo è da considerarsi parte integrante della motivazione della sentenza di primo grado, essendo ivi totalmente trasfusa, ha fornito un' indicazione precisa della prova sulla cui base ha tratto il convincimento che la associazione facente capo all'TA doveva considerarsi armata tenuto conto del tenore della conversazione captata, intercorsa tra IE SI, CH TE, AZ LL, VI LE e altra persona non identificata.
Per la sua sinteticità la sentenza della Corte può essere censurata per stringatezza della motivazione, ma non certo per carenza e poiché solo quest'ultima costituisce il vizio integrante la fattispecie di cui all'art. 606 c.p.p., comma 4, lett. e), il motivo prospettato dalla difesa non può essere accolto. Parimenti il motivo non può essere accolto in relazione al due ulteriori argomenti pure sollevati dalla difesa: prova del numero delle armi e finalità nell'impiego delle stesse.
Il primo argomento deve essere respinto in quanto, proprio dal testo della trascrizione della intercettazione n. 154, si è evinto che l'associazione disponeva di più armi, perché il riferimento è a "fucili a pompa" "pistole" e ancora "macchine piene di armi"). Discende che la doglianza della difesa relativa alla unicità dell'arma a disposizione della associazione è priva di fondamento processuale, anche perché, al di là del dato testuale della intercettazione n. 154, il ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova o argomento che costituisca un "contrasto" dal quale si possa inferire contraddittorietà nella motivazione o travisamento della prova.
Il secondo argomento è pure infondato perché, come già affermato da altra sezione di questa Corte (v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4750 del 13/3/1996 in Ced Cass. Rv. 204844) l'aggravante dell'associazione armata, prevista dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 4 diversamente da quella analoga, ipotizzata dall'art. 416 bis c.p., comma 5, richiede unicamente la disponibilità di armi, non esigendo anche la correlazione tra queste ultime e gli scopi perseguiti dall'associazione criminosa (nello stesso senso Cass. Sez. 1 n. 9370 del 8/6/1994 in Ced Cass. Rv. 199916). La tesi della indispensabilità della prova del requisito della finalizzazione del possesso delle armi da parte della associazione, sostenuto dalla difesa sulla base di una isolata giurisprudenza indicata dal ricorrente non può essere considerata fondata sulla scorta del dato testuale della disposizione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 da raffrontarsi con quello dell'art. 416 bis c.p., comma 4. In quest'ultima il legislatore ha previsto che l'associazione per delinquere di tipo mafioso può essere considerata armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti. Viceversa la seconda parte del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4 definisce armata, l'associazione, quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, senza peraltro prevedere la finalità di perseguimento dello scopo dell'associazione. Sulla scorta del dato testuale della disposizione si ritiene, quindi non possa essere seguita la isolata giurisprudenza richiamata dal ricorrente e nel contempo si deve rilevare che nessuna onere di motivazione incombeva al giudice dell'Appello in riferimento ad un aspetto giuridico manifestamente insussistente, come si evince, secondo quanto già affermato, dalla semplice e diretta lettura delle disposizioni di legge richiamate.
p.2.4.) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 4, lett. C) per totale travisamento di una prova decisiva in merito alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.74, comma 4;
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta il vizio di travisamento di una prova decisiva ai fini dell'affermazione della aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4. In particolare la difesa afferma che la Corte ha travisato il contenuto della già richiamata intercettazione n. 154 del 31.5.2005, rilevando che "una cosa è sentir parlare di armi ... ben altra è concludere circa la disponibilità delle stesse ...". Il motivo è manifestamente infondato e come tale deve essere considerato inammissibile. Secondo consolidata giurisprudenza, il vizio di "travisamento della prova", ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (v. fra le altre Cass., sez. 5, 25.9.2007 in Ced Cass., rv. 238215 (m)). Nel caso in esame, il ricorrente non dimostra una ipotesi di travisamento di prova, ma propone una diversa possibile ricostruzione interpretativa della telefonata, incidente sulla valenza probatoria della stessa. Trattasi di questione attinente alla valutazione di merito sulla prova, valutazione che in quanto immune da contradditorietà, illogicità travisamento, è sottratta al vaglio di questo giudice di legittimità che non può sovrapporre, a quelle del giudice del merito, proprie ed autonome valutazioni sulla portata e sul significato della prova che, tra l'altro verrebbe esaminata in modo isolato ed avulso dal complessivo contesto del materiale processuale, secondo la parziale angolatura prospettata dalla difesa. Pertanto il motivo deve essere disatteso.
p.2.5.) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione al giudizio di equivalenza delle circostanze;
p.2.6.) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione alla commisurazione della pena base;
p.2.7.) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione alla applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per anni uno.
Con il quinto il sesto e il settimo (che verranno qui trattati congiuntamente essendo attinenti, sotto aspetti diversi al trattamento sanzionatorio irrogato) la difesa lamenta la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 4, lett. e) in relazione al giudizio di equivalenza delle circostanze e in particolare perché non sarebbe stata riconosciuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, e sarebbe stata irrogata una pena eccessiva con un'applicazione di una sanzione accessoria, con una motivazione meramente apparente.
Tutti e tre i motivi dedotti dalla difesa sono infondati in quanto non vengono neppure messe in evidenza carenze, contraddizioni o illogicità manifeste desumibili dal testo della impugnata sentenza. La Corte d'Appello ha spiegato la ragione per la quale non era ritenuto opportuno concedere le attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle circostanze aggravanti, valutando in particolare la gravità del fatto ascritto al SI all'interno dell'associazione desumendo detto elemento di valutazione dall'atteggiamento tenuto in occasione dei rimproveri fatti dall'AV a LD NT alla presenza dell'odierno ricorrente.
La difesa in una visione diametralmente opposta a quella adottata dal giudice dell'appello sostiene che il SI in quella vicenda è intervenuto in favore del compagno pronunziando nei confronti dell'AV la frase "più in là, al prossimo sbaglio lo fai pagare, adesso sta facendo il bravo ragazzo ...". La tesi sostenuta dalla difesa non si traduce in una censura enucleatole fra le ipotesi contemplate dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e ma in una diversa valutazione, squisitamente soggettiva, del medesimo fatto probatorio che nel suo contenuto fattuale è stato perfettamente percepito e non travisato dalla Corte d'Appello, la quale ha valutato l'episodio in termini di gravità con un giudizio che non appare manifestamente illogico, perché proprio la confidenza dimostrata dal SI nel rivolgersi all'AV, capo dell'organizzazione, determinandolo a prendere provvedimenti in occasione di un prossimo sbaglio del LD A., denota un elevato grado di inserimento e di adattamento del SI all'interno del gruppo associativo tale da poter anche influenzare il proprio capo nel cruciale momento di tenere la disciplina dei compartecipi.
La sanzione irrogata in concreto al SI è nei minimi edittali possibili (minimo della pena prevista la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4 ridotta di un terzo per la applicazione della diminuente processuale prevista per il rito abbreviato), con la conseguenza che la doglianza sulla sua entità non può neppure essere presa in considerazione.
Parimenti non può essere accolta la doglianza in ordine alla irrogazione della sanzione accessoria collegata alla ritenuta pericolosità del SI.
In particolare la motivazione del Giudice dell'appello non può essere considerata apparente, perché se è vero che in punto giustificazione dell'irrogazione della sanzione accessoria la Corte territoriale ha fatto solo un espresso richiamo alla "pericolosità", questa, sotto il profilo motivazionale deve essere ricollegata alla affermata gravità del reato associativo, in relazione al quale il SI non è stato giudicato meritevole del riconoscimento della massima estensione delle attenuanti generiche.
Pertanto da una lettura completa e non parcellizzata, come dimostra fare la difesa, di tutta la motivazione della sentenza, nella parte relativa al trattamento sanzionatorio comminato al SI, non si ravvisano mancanze o illogicità manifeste e contraddittorietà; i motivi devono quindi essere respinti.
p.3) TT CL IE.
Il ricorrente è stato condannato (in primo e secondo grado) alla pena di anni dodici di reclusione a seguito di rito abbreviato in relazione al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1 e 2 aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1990, art. 7 fatti descritti nel capo c) della rubrica della imputazione. Trattasi di organizzazione concorrente con quella diretta dall'AV, operante sul medesimo territorio di quest'ultima in SAN NICOLA LA STRADA, sulla base di una ripartizione territoriale concordata con l'organizzazione antagonista.
p.3.1) Con un primo motivo, il TT richiede "annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per mancanza o manifesta illogicità della motivazione quanto al raggiungimento della prova della colpevolezza del TT per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti". Con l'atto di appello l'imputato, detenuto dal 1996 al luglio 2006 (con eccezione del periodo maggio - novembre dell'anno 2004) ha lamentato: 1) di essere stato attinto da elementi di accusa attraverso la telefonata n. 121 intercorsa in data 30.5.2005 nel periodo in cui il TT era detenuto, tra AV UA e IO (avvenuta il 30.5.2005) alla quale la Corte attribuisce particolare valenza probatoria;
2) l'inesistenza di qualsivoglia riscontro probatorio a suo carico essendo stato detenuto dal 1996 al luglio del 2006 eccetto il periodo maggio - novembre 2004; 3) che il Giudice delle indagini preliminari, in assenza di prova di attività criminosa svolta successivamente al suo arresto, aveva respinto la richiesta di misura cautelare, salvo pochi giorni dopo condannarlo per il reato ascritto, in modo contraddittorio;
4) che sia stata riconosciuta attendibilità alle dichiarazioni generiche (contrastanti con quelle del RD) rese dal RO risultato essere entrato nel sodalizio criminoso successivamente al novembre del 2004.
La Corte d'Appello, esaminando tutti gli argomenti proposti dall'imputato appello ha espressamente affermato che: 1) lo stato di detenzione non esclude la persistenza del vincolo associativo;
2) RO e RD riferiscono concordemente che il TT faceva parte del gruppo DE UR (contrapposto al gruppo AV), il TT si occupava specificatamente dello spaccio e del rifornimento a CASERTA per conto di DE UR e che le dichiarazioni non sono generiche ma attendibili anche alla luce del loro raffronto con quelle rese da altri collaboratori di giustizia;
3) la telefonata intercettata n. 121 in quanto intercorsa fra personaggi di rilievo delle due organizzazioni ha una valenza probatoria particolarmente rilevante.
A sostegno del motivo del presente ricorso, ribadito anche nella memoria integrativa), la difesa del TT, lamenta: a) la carenza di motivazione della sentenza del giudice dell'Appello circa l'affermata persistenza del vincolo associativo, anche successivamente all'arresto del TT;
b) la carenza di motivazione circa la prova della esistenza della associazione criminosa facente capo al DE UR e la carenza di motivazione in ordine alla idoneità della prova a carico dello imputato rappresentata dal contenuto delle intercettazione ambientale n. 121 del 30.5.2005 e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (RO; c) la carenza di motivazione anche alla luce del fatto che la captazione n. 121 del 30.5.2005 era già stata oggetto di censura da parte della Corte di Cassazione nel giudizio incidentale sul provvedimento cautelare, avendo questi affermato che la conversazione - discussione (AV/IO) - era intercorsa tra persone diverse dall'imputato, in sua assenza, e senza che potesse essere individuata la loro fonte di conoscenza che le suddette persone non avevano partecipato ad alcun reato con il TT ne' viene indicata la fonte dalla quale sarebbero state apprese le notizie oggetto della conversazione;
per di più il colloquio si sarebbe svolto in un ambito di animosità fra i due interlocutori;
d) la mancanza di ogni considerazione in relazione al fatto che il DE UR NT e il TT AB (fratello dell'odierno ricorrente) sono stati assolti, nel separato e parallelo procedimento penale che si è svolto con il rito ordinario, dalla medesima accusa. La decisione della Corte d'Appello, corredata di una motivazione specifica su ogni punto oggetto di impugnazione e implicitamente richiamante, per relationem, la sentenza di primo grado, non presenta i vizi denunciati.
Il giudizio di responsabilità del TT IE e individuazione del suo ruolo è fondata sulle dichiarazioni di RD, RO e sul contenuto della già richiamata intercettazione n. 121.
La Corte d'Appello ha valutato attendibili (con un giudizio non sindacabile nel merito) le suddette fonti di prova, dichiarando che sono fra loro concordanti e non generiche o intrinsecamente inattendibili, così richiamando implicitamente e in modo legittimo gli argomenti della decisione del giudice di primo grado che a pag. 55 della propria sentenza svolge una articolata motivazione sulle ragioni per le quali la dichiarazioni del RD e quelle del RO debbano essere considerate attendibili. Va inoltre aggiunto, a confutazione delle censure del ricorrente, secondo una tesi cui questo collegio aderisce, che, nella motivazione della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. In tale caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. sez. 4, 24.10.2005 Ced Cass., rv. 233187 (m); Cass., sez. 4, 4.6.2004 in Ced Cass., rv. 229688 (m)).
Passando quindi in rassegna le singole affermazioni poste a sostegno del motivo dedotto il Collegio osserva quanto segue. Sul punto a) carenza di motivazione in ordine alla affermazione del giudice dell'appello circa la irrilevanza della condizione di detenzione ai fini della valutazione della persistenza del vincolo associativo si deve osservare che l'argomento enunciato dalla Corte territoriale, deve essere correlato con gli altri adoperati per valutare, in modo dialettico, anche se sintetico, il fondamento delle tesi sostenute dall'appellane TT.
Infatti, in tema di associazione per delinquere, stante la natura permanente del reato, è pacifico che, il sopravvenuto stato detentivo di un soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della partecipazione al sodalizio criminoso di appartenenza, atteso che, in determinati contesti delinquenziali (come quelli a sfondo camorristico o mafioso), i periodi di detenzione sono accettati e previsti dai sodali come prevedibili eventualità le quali, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo e alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non fanno cessare la disponibilità a riassumere un ruolo attivo non appena venga meno il forzato impedimento Cass., sez. 1, 23.11.2000 in Ced Cass., rv. 218440). Da questa constatazione, seguono necessariamente le seguenti ulteriori considerazioni. Se da un lato, per la dichiarazione di responsabilità in ordine ai singoli reati - fine della associazione, è necessaria l'esistenza di una prova positiva della partecipazione, vieppiù se il soggetto compartecipe sia in stato di detenzione, per il reato associativo con riferimento a tipologie di natura mafiosa (latu sensu intesa), la dissociazione o il distacco da detta associazione necessita di una prova specifica desumibile solo da un comportamento concreto dell'imputato, che denoti un irreversibile distacco dalla associazione medesima, posto che, come già affermato, il vincolo associativo può perdurare anche durante il periodo detentivo, tanto che è previsto, per tale evenienza, che la associazione procuri un sostegno economico al sodale "sfortunato". Pertanto, l'affermazione della Corte d'Appello, circa la mancata interruzione provata del vincolo associativo del TT, non è contraddittoria con altri punti della sentenza, e non è manifestamente illogica. Al massimo, nella sua sinteticità, può tradursi, in una motivazione poco appagante in ordine alla reiezione dell'argomento dell'appellante, ma per ciò solo non può essere ravvisato il vizio denunciato perché l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) prende in considerazione la sola ipotesi di carenza assoluta di motivazione, ma non già quello dell' insufficienza che non costituisce di per sè elemento viziante.
Con riferimento al punto b) è infondata la tesi del ricorrente circa il contrasto intercorrente tra le dichiarazioni del RO e quelle del RD, perché, contrariamente a quanto asserito, vi è una sostanziale convergente assonanza delle dichiarazioni del primo (desumibili dalla lettura della sentenza di primo grado v. in particolare p. 57 ove sono indicati specifiche condotte individualizzanti, rilevanti sul piano penale, riferibili al ricorrente, nonché il luogo e la fonte di conoscenza delle informazioni rese dal RD) con quelle degli altri collaboratori di giustizia;
inoltre, la difesa non ha messo in evidenza in modo specifico e dettagliato i punti di contrasto tra le dichiarazioni dei collaboratori e il contenuto della intercettazione n. 121.
Di qui consegue che la motivazione del giudice dell'appello non appare manifestamente illogica. Infatti come rilevato nel corpo della sentenza di primo grado, cui evidentemente fa riferimento quella di appello, le dichiarazioni del RO trovano convergenza in quelle del RD ed entrambe, infine trovano conforto nelle dichiarazioni rese da altri collaboratori di giustizia, nonché nel compendioso materiale investigativo rappresentato da intercettazioni e filmati. Il ricorrente non ha indicato specifiche divergenze nelle dichiarazioni dei collaboratori circa i fatti materiali oggetto di propalazione;
il ricorrente non ha fornito indicazioni oggettive circa la esistenza di intese fraudolente, suggestioni, condizionamenti che possano in qualche modo inficiare il valore della concordanza delle dichiarazioni. Per la loro specificità le dichiarazioni hanno i caratteri della convergenza e sono sufficientemente individualizzanti sia sulla persona dell'incolpato sia in relazione alle imputazioni, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (Cass., sez. 2, 17.12.1999 in Ced Cass., rv. 215558 (m)).
Con riferimento al punto c), l'argomento con il quale si fa riferimento alla contrastante valutazione della intercettazione n. 121 operata dalla Corte di Cassazione non può essere preso in considerazione in quanto il vizio, consistente nella contraddittorietà ed illogicità della motivazione, non può essere individuato confrontando il provvedimento impugnato con altro provvedimento emesso in un diverso procedimento penale (nel caso di specie quello riguardante il TT AB), ma deve emergere confrontando le varie argomentazioni che costituiscono la motivazione del solo provvedimento impugnato (In tal senso v.: Cass., sez. 1, 6.7.1994 Marchetti). Sotto questo diverso profilo il ricorrente non ha posto in evidenza elementi di contrasto tra il contenuto della intercettazione n. 121 e il contenuto delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, che appaiono fra loro pienamente congruenti. Con riferimento al punto d), va infine segnalato come la produzione di un dispositivo di sentenza resa in un diverso giudizio (ancorché per fatti connessi con quelli di cui al presente giudizio), senza allegazione della motivazione e senza la deduzione circa un suo eventuale passaggio in giudicato, si traduce in un fatto in sè del tutto irrilevante rispetto all'oggetto dell'odierno giudizio e come tale del tutto ininfluente sulla posizione processuale del ricorrente. Di tal che la mancanza di motivazione della Corte d'Appello su tale punto (riferimento ad una assoluzione contenuta in un diverso processo, senza deposito della sentenza e senza passaggio in giudicato della stessa) non ha riflesso alcuno sulla valutazione della posizione processuale dell'imputato. Per tali ragioni il motivo deve essere rigettato.
p.3.2) Con un secondo motivo la difesa del TT chiede che sia annullata la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione alla sussistenza della L. n. 203 del 1991, art.7 per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per mancanza o manifesta illogicità della motivazione quanto alla sussistenza della prova dell'utilizzo delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. o dello scopo di agevolare le associazioni previste dallo stesso articolo.
In particolare la difesa presenta la mancanza del riscontro individualizzante sulla consapevolezza da parte del TT IE circa il metodo mafioso della organizzazione.
Il motivo è infondato. Circa la circostanza aggravante la decisione della Corte d'Appello appare congrua in quanto va integrata dalla motivazione della sentenza di primo grado ove (pag. 266 e ss., 269 e 279 in particolare) si tratta della detta circostanza con specifico riferimento alla persona del ricorrente, con motivazione che non è stata oggetto di specifica critica in ordine alla sua eventuale manifesta illogicità contraddittorietà.
Pertanto il motivo va rigettato.
p.3.3) p.3.5) con il terzo e quinto motivo, da esaminarsi congiuntamente perché involgenti la questione inerente alla qualificazione giuridica del fatto, il ricorrente richiede l'annullamento della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art.74, comma 4 per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per mancanza o manifesta illogicità della motivazione quanto alla configurazione dell'associazione ai sensi del D.P.R. n.309 del 1990, dell'art. 74, comma 4 come costituita per commettere i fatti descritti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4. Il ricorrente chiede inoltre l'annullamento della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73 per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla mancata derubricazione del reato di partecipazione ad associazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 in quello di spaccio semplice o di tentativo di spaccio previsto dall'art. 56 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. 1 motivi in questione sono inammissibili in quanto generici nella loro formulazione perché non specificano in modo dettagliato le ragioni per le quali i fatti contestati presentano le connotazioni di illiceità di minor gravità. A tale considerazione si deve aggiungere confutazione della doglianza di carenza di motivazione, che il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. In tale caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. sez. 4, 24.10.2005 Ced Cass., rv. 233187 (m); Cass., sez. 4, 4.6.2004 in Ced Cass., rv. 229688 (m)) e in tal senso deve intendersi la circostanza che la motivazione della sentenza della Corte d'Appello è tesa a dare contezza della giustificazione della condanna per i reati contestati, escludendosi, così implicitamente qualsivoglia ipotesi alternativa che non è stata peraltro specificata in modo dettagliato dal ricorrente. Il motivo va quindi disatteso.
p.3.4) Con un quarto motivo il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 62 bis c.p. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla mancata concessione del minimo della pena.
Il motivo è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. La Corte d'Appello infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha riconosciuto in suo favore le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti ed è insindacabile nel merito il giudizio volto alla determinazione della pena, apparendo congrua la motivazione dovendosi integrare la sentenza d'appello con quella di primo grado.
p.4.) IO DO
Condannato dal GUP alla pena di anni 18 di reclusione in relazione al delitto di cui al capo c) (associazione per delinquere dedita al narcotraffico riconducibile al DE UR) "
Appellando la sentenza del Tribunale il TI ha richiesto: 1) assoluzione del reato di cui al capo c) perché il fatto non sussiste o perché manca la prova che il fatto sussista;
2) l'esclusione della aggravante di cui all'art. 74, comma 1; 3) il riconoscimento della attenuante di cui all'art. 74, comma 5; 4) l'esclusione della aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7; 5) minimo della pena e attenuanti generiche.
La corte d'Appello con la sentenza qui impugnata ha confermato la pronuncia di primo grado mettendo in evidenza: la particolare rilevanza della intercettazione sub 121 relativa alla telefonata intercorsa proprio tra il IO e l'AV; la congruenza tra il contenuto della intercettazione citata e il restante materiale probatorio rappresentato dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia;
il ruolo di rilievo del IO nell'ambito della associazione criminosa.
Avverso quest'ultima decisione, ricorre per Cassazione il AT per il tramite del proprio difensore chiedendo lo annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Napoli, formulando 5 motivi di gravame così articolati: p.1.) violazione art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all'art. 192 c.p.p., art. 530 c.p.p., comma 2, artt. 533 e 546 c.p.p. nonché alla L. n. 309 del 1990, art. 74; p.2.) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e in relazione all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, art. 530 c.p.p., comma 2 e art. 533 c.p.p., comma 1; p.3.) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) con riferimento all'aggravante di cui all'articolo 7 1. 203/1991; p.4.) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) con riferimento alla aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74; p.5.) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
p.4.1.), p.4.2.) Con il primo motivo e il secondo motivo (da esaminarsi congiuntamente) la difesa del IO lamenta che i giudici dell'appello, non prendendo in considerazione le ragioni poste a base del gravame incorrendo in contraddittorietà e illogicità. In particolare sostiene che sarebbe erronea la affermazione, (fondata sul materiale probatorio composto dalle intercettazioni telefoniche e ambientali e delle dichiarazioni dei vari imputati), della esistenza di due distinti gruppi di spacciatori operanti nel territorio di San Nicola La Strada, perché non vi sono, per quanto attiene al gruppo di appartenenza del ricorrente IO, contestazioni circa la commissione di reati fine, ne' sono state individuate persone inserite nella organizzazione con posizioni di meri partecipi.
Il ricorrente inoltre sostiene che la intercettazione del colloquio (intercettazione n. 121) intercorso con l'AV non può essere assunto quale elemento indiziante idoneo a provare i fatti in esso contenuti.
Sostiene ancora il ricorrente che la Suprema Corte avrebbe affermato, già in altra e precedente occasione, che l'intercettazione in questione non conterrebbe elementi significativi in ordine al delitto associativo e che l'interpretazione data al tenore della telefonata non sarebbe corretto, ed,infine, che la Corte d'Appello non avrebbe offerto alcun elemento che giustifichi il giudizio di responsabilità del ricorrente a fronte della diversa decisione con la quale il DE UR è stato assolto.
Il motivo è infondato e va respinto.
In primo luogo il ricorrente non deduce specifici ed individuati aspetti di contraddittorietà o di manifesta illogicità della sentenza del giudice dell'appello, ma si limita a confutare il fondamento del materiale probatorio, proponendo soluzioni interpretative alternative. Si tratta di valutazioni di merito che non sono suscettibili di censura da parte del giudice della legittimità ed esulanti dal più stretto tema proposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
Identica considerazione deve essere fatta per quanto attiene l'interpretazione del contenuto della intercettazione n. 121 che costituisce, proprio per il IO un dato probatorio insuperabile che va letto unitamente (e non disgiuntamente come pare volere fare la stessa difesa) alle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Va inoltre aggiunto che in materia di intercettazioni telefoniche, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Cass., sez. 6, 11.12.2007 Sitzia), anche perché è possibile prospettare, in sede di legittimità, un'interpretazione del significato di una intercettazione, diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Cass., sez. 2, 17.10.2007 Donno). Come già osservato, infine, il fatto che in un separato giudizio la Corte di Cassazione abbia escluso la capacità indiziante della conversazione (n. 121) in riferimento ad un soggetto terzo estraneo, è dato assolutamente irrilevante, in quanto, in via generale, si deve ribadire che il giudizio sulla motivazione della sentenza impugnata non può avere come riferimento altro e diverso provvedimento giudiziario, reso in altro procedimento. A ciò si deve aggiungere che nel caso che qui interessa, la intercettazione riguarda proprio il ricorrente essendo suoi i discorsi captati, riguardanti la sua persona. Nello specifico, si tratta di captazione di conversazione, protratta e approfondita, fra il IO e l'AV, riguardante aspetti di traffico degli stupefacenti dei rispettivi gruppi e il problema degli sconfinamenti. Parimenti non ha rilievo alcuno il riferimento al fatto che altro giudice abbia assolto il DE UR dal reato associativo nel quale è concorrente lo stesso IO, posto che nel concreto nel giudizio di appello è stato prodotto solo il dispositivo di una sentenza, senza la motivazione, non essendo neppure passata in giudicato e ciò non costituisce, di per sè, ragione di maggiori o diverse motivazioni circa la responsabilità del IO. Per tali ragioni il motivo è infondato e va respinto.
p.4.3.) Con il terzo motivo il ricorrente si duole del vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Il motivo è inammissibile perché non vengono dedotti specifici vizi della motivazione ma osservazioni generiche sulla attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori senza neppure affrontare il tema della indubitabile convergenza sostanziale fra le dette dichiarazioni e il contenuto della captazione delle conversazioni tra il IO e l'AV nelle quali, in modo inequivocabile si fa riferimento al traffico di sostanze stupefacenti, alla competenze e capacità degli aderenti ai due gruppi, alla ripartizione del territorio e alla necessità che non avvengano indebiti sconfinamenti.
p.4.4.) Con il quarto motivo il ricorrente si duole del vizio di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza ove viene affermato il ruolo di promotore della organizzazione sostenendo in particolare che la assenza di reati - fine impedisce di riconoscere in capo al ricorrente un ruolo predominante nella organizzazione posto che tale ruolo compete a chi "promuove" l'associazione o la rende stabile. Anche questo motivo di ricorso è infondato. In primo luogo non viene indicato alcun specifico punto della motivazione ove si possa appuntare un giudizio di contraddittorietà o di manifesta illogicità della motivazione. Inoltre il motivo è comunque privo di pregio perché il giudizio espresso dalla Corte d'Appello sul ruolo di vertice ricoperto dal IO trova riscontro proprio nel testo della conversazione n. 121, ove si può notare, dal tenore del colloquio, che il IO, se non è un promotore è sicuramente un soggetto che "dirige" l'associazione di cui fa parte, negoziando in termini aspri il rispetto della ripartizione del territorio con il responsabile della organizzazione concorrente operante sul medesimo mercato e sul medesimo territorio.
p.4.5.) Con il quinto motivo il ricorrente censura la motivazione con la quale la Corte d'Appello ha escluso la concessione delle attenuanti generiche.
Anche questo motivo è inammissibile in quanto non viene indicata alcuna specifica contraddittorietà o illogicità della motivazione, tenuto conto del ruolo particolarmente attivo svolto dal IO e della descrizione che ne da il giudice dell'appello nella sentenza qui impugnata.
p.5.) AV SQ.
Condannato in primo grado, a seguito di giudizio abbreviato, alla pena di anni venti di reclusione per tutti i reati contestati, l'AV ha proposto appello chiedendo: a) l'assoluzione da tutti i reati contestati;
b) l'esclusione dell'aggravante di cui alla L. n.203 del 1991, art. 7; c) l'esclusione delle aggravanti contestate con il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche e la riduzione della pena al minimo;
d) la riduzione della pena. La Corte d'Appello ha respinto tutti i motivi di gravame confermando la sentenza di primo grado.
p.5.1.), p.5.4) Con il primo e il 4^ motivo di ricorso (che vengono trattati congiuntamente) la difesa si duole in modo generico della carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione della Corte d'Appello, lamentando che: a) non sarebbero state prese in considerazione tutte le intercettazioni effettuate dalla polizia giudiziaria, ma solo quelle che sono state riportate nella sentenza di primo grado;
b) sono contraddittorie le dichiarazioni rese dal RD il quale ha dichiarato di essere estraneo alla associazione oggetto di propalazione;
c) le dichiarazioni rese dal RO sarebbero interessate e volte ad ottenere un trattamento giudiziario più favorevole;
d) mancano riscontri sulla posizione dell'AV.
I motivi sono infondati. Il giudice dell'Appello ha valutato la posizione dell'AV richiamando espressamente la motivazione della sentenza del Tribunale, ripercorrendo in modo succinto lo stesso materiale probatorio utilizzato dal giudice del primo grado di giudizio, operando richiami specifici (con indicazione delle pagine o delle intercettazioni) a parti della sentenza di primo grado, operando così una riconsiderazione del materiale istruttorio alla luce dei motivi di appello proposti. I motivi adotti dalla difesa in questa sede non evidenziano aspetti di contraddizione interna desumibili dalla motivazione della sentenza del giudice di appello, nè tantomeno, aspetti di manifesta illogicità, ma si traducono in osservazioni critiche che attengono al merito della vicenda e che non possono essere oggetto di giudizio in sede di legittimità non deducendo in modo specifico e puntuale vizi riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) desumibili dalla lettura della sentenza, integrata nella sua motivazione per relationem con quella di primo grado.
La generale critica formulata in ordine alla tecnica di redazione della sentenza adoperata dalla Corte d'Appello non propone, attraverso la evidenziazione di reali vizi della motivazione, una diversa valutazione del materiale probatorio. Questo vede intrecciarsi in una piena convergenza sia le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia da un lato, sia il materiale derivante dalla intercettazioni telefoniche e ambientali, sia, ancora, il materiale di ripresa audiovisiva che è stato puntualmente e analiticamente riportato dal giudice di primo grado nella propria sentenza e implicitamente ripreso e riconsiderato dal giudice di appello.
La censura per la quale sarebbe stato fatto uso ai fini probatori del solo materiale captativo riportato in sentenza è questione di merito, attinente alla scelta del materiale ritenuto rilevante ai fini del giudizio e che è sottratto al giudizio di legittimità, posto che non viene data specifica ed individualizzante indicazione in ordine alla esistenza di altro e diverso materiale istruttorie che, attraverso un sostanziale travisamento della prova non sarebbe stato preso in considerazione del giudice del merito. Per tali ragioni il motivo deve essere respinto.
p.5.2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che non vi sarebbe alcun riferimento nella motivazione della sentenza in ordine a tutti i reati contestati all'AV, ulteriori a quello di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 carenza che viene evidenziata anche con riferimento alla sentenza di primo grado e che non vi è specificazione alcuna in ordine alla determinazione della pena. Il motivo è destituito di fondamento. Il Giudice dell'appello attraverso il richiamo per relationem della sentenza di primo grado ha dimostrato di condividere le ragioni per le quali è stata affermata la piena responsabilità dell'AV con riferimento a tutti i reati che gli sono stati ascritti cui il giudice di primo grado dedica una parte specifica della motivazione della sentenza richiamando le risultanze istruttorie a carico del ricorrente rappresentate da intercettazioni di conversazioni nonché da filmati con i quali viene documentata l'attività di spaccio nel territorio controllato dal gruppo facente capo all'AV stesso, nonché la attività dell'imputato che è stato intercettato nell'atto di penetranti verifiche sulle risultanze dell'attività di spaccio (si veda la intercettazione relativo al CASTALDO ANTONIO) accompagnata da minacce.
Nell'ambito di questo motivo il ricorrente lamenta ancora che la pena gli sarebbe stata determinata "in modo forfettario". La deduzione è totalmente erronea. La Corte d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado in ordine al trattamento sanzionatorio e il giudice di primo grado ha determinato in modo corretto e dettagliato la pena indicando la sanzione base, l'aumento determinato per l'effetto della circostanza aggravante, la recidiva e la continuazione, e l'effetto derivante dalla diminuente per il rito.
Pertanto il motivo va respinto.
p.5.3.) con il terzo motivo il ricorrente lamenta che la aggravante sarebbe stata contestata solo in ragione di un metodo presuntivamente violento nella difesa del territorio e nella suddivisione dei luoghi di spaccio con altre associazioni. Il motivo è infondato. Infatti, l'aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7 (ove fa espresso richiamo alle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p.) è integrata, come nel caso di specie, qualora la condotta violenta e caratterizzata da atteggiamenti intimidatori sia finalizzata al perseguimento di uno scopo tipicamente camorristico quale è quello della supremazia nei confronti del gruppo contrapposto per il controllo degli affari nell'ambito di un determinato territorio (v. Cass., sez. 1, 203.2007 S.G.). Da ultimo si osserva che il ricorrente ha allegato al proprio ricorso tre distinti atti (il testo di due intercettazioni e la trascrizione delle spontanee dichiarazioni rese dal RD avanti il Giudice dell'Udienza preliminare) adombrando la ipotesi di vizio di travisamento nella motivazione della sentenza impugnata. Il motivo dedotto appare del tutto generico. Le modalità con le quali esso è stato introdotto e il suo contenuto aspecifico, consente di cogliere che la censura mossa attiene al cd. "travisamento del fatto" e non già al "travisamento della prova". Il giudice di legittimità, in più occasioni ha affermato che in tema di motivi di ricorso per cassazione, a seguito delle modifiche dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8 mentre non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è, invece, consentito dedurre il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (Cass., sez. 5, 25.9.2007 in Ced Cass., rv. 238215 (m)). Nel caso sottoposto all'esame del Collegio non viene indicata una ipotesi di vizio derivante da erronea percezione della "prova" da parte del giudice di merito, ne' tantomeno viene sottoposta una ipotesi di pretermissione, da parte del giudice stesso di una prova risolutiva, cioè di un dato che per la sua intrinseca forza probante, nel momento in cui viene preso in considerazione, ha l'effetto di rovesciare e stravolgere il ragionamento probatorio sviluppato da quel giudice.
Per tali ragioni, quindi anche questo aspetto del gravame deve essere respinto.
Sulla base delle suddette considerazioni i ricorsi di AV, SI, IO, TT devono essere rigettati, mentre quelli di TE, NT, OR devono essere dichiarati inammissibili. Tutti gli imputati devono essere condannati, in solido fra loro,al pagamento delle spese processuali e TE, NT, OR devono essere altresì condannati al pagamento di Euro 1.500,00 cadauno in favore della Cassa per le ammende, non esulando profili di colpa nella proposizione dei rispettivi gravami.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di AV, SI, IO, TT e dichiara inammissibili i ricorsi di TE, NT, OR. Condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e gli ultimi tre altresì, della somma di Euro 1.500,00 cadauno, alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 gennaio 2009. Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2009