Sentenza 30 settembre 2008
Massime • 1
Le sentenze irrevocabili acquisite ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen. sono valutate, al pari delle dichiarazioni dei coimputati nel medesimo procedimento o in procedimento connesso, attraverso la verifica dei necessari riscontri che possono consistere in elementi di prova sia rappresentativa che logica.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2008, n. 42799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42799 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 30/09/2008
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 1210
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 004245/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN LU, N. IL 22/08/1964;
avverso SENTENZA del 23/09/2004 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MATERA LINA;
sentito il P.G. Dr. Galati Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza in data 20-2-2004, con la quale il Tribunale di Como ha dichiarato AN LU responsabile del reato di cui all'art. 372 c.p. (perché, deponendo quale testimone davanti al Tribunale di Como all'udienza del 13-3-2001 nel procedimento
contro
RA IO, FA CE ed altri, poi condannati per il reato di tentato omicidio commesso la notte tra l'11 e il 12-11- 1999 in danno di RE FR, dichiarava falsamente che il giorno 11-11-1999 era stato in compagnia di RA IO ed altra persona, poi individuata in FA CE, dalle ore 21,30 alle ore 24 circa in località Missaglia e dalle ore 24 alle ore 1,15 in località Airuno, fornendo così ai due imputati un falso alibi), e lo ha condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di anni 1 mesi 8 di reclusione, con i doppi benefici di legge.
La Corte territoriale, in particolare, ha ritenuto ritualmente acquisita, ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., la sentenza emessa dal Tribunale di Como il 27-6-2001 nei confronti dell'RA ed altri imputati, passata in giudicato, dalla quale risulta provato che l'RA e il FA sono gli autori del tentato omicidio del RE, commesso nello stesso arco temporale (la notte tra l'11 e il 12-11-1999) in cui l'odierno ricorrente assume di essere stato in loro compagnia. Essa ha dato atto dei molteplici elementi di prova sussistenti, ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3, a riscontro delle risultanze di tale decisione, ed ha ritenuto, conseguentemente, sicuramente falsa la deposizione del AN.
L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta pronuncia, per i seguenti motivi:
1) Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo della sentenza.
La motivazione della sentenza appare illogica nella parte in cui la Corte, dopo avere considerato, a pag. 5, l'assenza di un movente calunniatorie) nei confronti dell'RA e del FA, quale elemento di riscontro della credibilità delle dichiarazioni rese dal RE nel processo per tentato omicidio, poche righe più sotto afferma che "la deposizione del AN è pacificamente falsa, a nulla rilevando i motivi per i quali l'appellante si sia indotto a rendere una deposizione mendace", in tal modo ritenendo irrilevante la presenza o meno di un movente.
Il giudice del gravame ha commesso un errore logico anche nella parte in cui ha escluso la necessità di rinnovare il dibattimento mediante l'assunzione della deposizione dell'avv. Colucci, desumendo dalla conosciuta professionalità di tale difensore che il medesimo era stato portato a conoscenza dell'alibi del proprio cliente RA solo nell'imminenza dello spirare del termine per il deposito della lista testi, in quanto, in caso diverso, non avrebbe atteso tale momento.
Altro vizio logico della motivazione è dato dal fatto che la Corte, disattendendo le richieste formulate dall'appellante, ha continuato a riscontrare il contenuto della sentenza penale di condanna, assunta come elemento probatorio a carico del AN, utilizzando parti della stessa sentenza, laddove, ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3, il riscontro va effettuato con elementi diversi da ciò che si deve riscontrare.
2) Errata interpretazione dell'art. 192 c.p.p.. La Corte di Appello, nel riscontrare il contenuto della sentenza di condanna a carico dell'RA e del FA per il tentato omicidio del RE attraverso elementi contenuti nella stessa decisione, ha erroneamente applicato l'art. 192 c.p.p., comma 3, il quale richiede che gli elementi di riscontro siano diversi rispetto a ciò che si deve riscontrare.
3) Inosservanza di una norma processuale stabilita a pena di inammissibilità, in relazione all'art. 238 c.p.p., comma 2 bis. La Corte di Appello ha violato il disposto dell'art. 238 c.p.p., comma 2 bis, il quale prevede che i verbali di prove di altro procedimento possono essere utilizzati contro l'imputato solo se il suo difensore ha partecipato all'assunzione della prova. Anche se i verbali di prove del procedimento penale conclusosi con la condanna dell'RA e del FA non sono stati assunti ne' in primo grado nè in appello, infatti, il giudice del gravame ha utilizzato il loro contenuto sostanziale, con particolare riguardo alle dichiarazioni del RE, riportate integralmente nella sentenza impugnata. 4) Mancata assunzione di una prova decisiva.
La difesa aveva chiesto la rinnovazione del dibattimento per sentire l'avv. Colucci in merito al fatto che il suo cliente RA gli aveva riferito subito dopo il suo arresto il nome del AN, e in ordine alle ragioni che avevano indotto il legale e il suo assistito a non riferire quel nome all'autorità procedente. L'assunzione di tale prova era decisiva, in quanto capace di ribaltare il quadro probatorio, partendo tutti i passaggi della sentenza impugnata dal presupposto, dedotto peraltro in modo illogico, che il nome del teste AN non fu fatto nell'imminenza dell'arresto dall'RA, ma solo alla scadenza del termine previsto per il deposito della lista testi.
DIRITTO
1) Il secondo motivo di ricorso, il cui esame appare preliminare, è infondato.
L'art. 238 bis c.p.p., nel prevedere che le sentenze irrevocabili possono essere acquisite al processo ai fini della prova del fatto, stabilisce che le stesse sono valutate a norma dell'art. 187 c.p.p. e art. 192 c.p.p., comma 3. Ciò vuoi dire che le sentenze emesse in altro procedimento, benché divenute irrevocabili, non costituiscono piena prova dei fatti in esse accertati, ma, al pari dalle dichiarazioni dei coimputati o coindagati nel medesimo procedimento o in procedimento connesso, necessitano di riscontri;
riscontri che, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di chiamata in reità, possono consistere in qualsiasi elemento o dato probatorio, non predeterminato nella specie e qualità, e quindi in elementi di prova sia rappresentativa che logica (Cass. Sez. 4, 10-12- 2004 n. 5821). Il fatto che l'accertamento contenuto nella precedente sentenza irrevocabile debba essere riscontrato con altri elementi, peraltro, non esclude che i riscontri esterni possano essere individuati in elementi già utilizzati nel precedente giudizio, sempre che gli stessi non vengano recepiti acriticamente, ma vengano sottoposti a nuova ed autonoma valutazione da parte del giudice procedente. Nel caso di specie, la Corte di Appello, nel dare atto che dalla sentenza del 27-6-2001, passata in giudicato, risulta provato che l'RA e il FA sono gli autori del tentato omicidio del RE, commesso nello stesso arco temporale (la notte tra l'11 e il 12-11-1999) in cui l'odierno ricorrente assume di essere stato in compagnia dei predetti soggetti condannati, ha individuato molteplici elementi di prova che valgono a riscontrare, ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3, i fatti accertati nella detta sentenza,
evidenziando, in particolare, le seguenti circostanze:
- le dichiarazioni della parte lesa RE FR, riportate nella sentenza del 27.6.2001, ritenute del tutto credibili e prive di elementi di sospetto, in considerazione della mancanza di un movente calunniatorio, della loro immediatezza e completezza fin dalla prima assunzione - effettuata poche ore dopo il ricovero, senza che il RE avesse potuto parlare con nessuno-, della loro reiterazione nel tempo, anche in presenza degli imputati, e della logicità del narrato;
- l'esistenza di riscontri esterni a dette dichiarazioni, sia non individualizzanti (quali le ferite riportate dal RE;
la località dell'accoltellamento; il rinvenimento dell'auto del dichiarante parcheggiata e con le chiavi attaccate, così come riferito dal predetto;
i reperti ematici del RE), sia relativi agli imputati (quali le ferite e i tagli ancora presenti sulle mani dell'RA e del FA al momento del loro arresto;
gli stretti contatti tra gli aggressori, attestati dalle intercettazioni e dai tabulati acquisiti;
il sangue rinvenuto su un rametto rotto davanti al pozzo, risultato essere del Visciglia;
l'incendio, nella stessa notte del tentato omicidio, della Nissan Primiera di proprietà del Valsecchi, ove poteva essere rinvenuto il sangue della persona lesa;
la detenzione del RE presso la Casa Circondariale di Brescia nello stesso periodo di quelle dell'RA e del Visciglia, come indicato dalla persona offesa;
la pena corrispondenza tra le auto indicate dal RE e quelle in uso agli imputati);
- l'inverosimiglianza che il RE, ricoverato in stato confusionale, sentito appena possibile dagli inquirenti, abbia inteso coprire i propri assalitori, accusando ingiustamente terze persone di fatti gravissimi svoltisi in un arco temporale lungo (quasi una giornata), con il rischio che qualcuno avesse un alibi reale e solido;
- la concreta possibilità, per il RE, di risalire dal pozzo nel quale il medesimo ha raccontato di essere stato gettato dopo essere stato accoltellato e di aprire il tombino, tenuto conto delle dimensioni del pozzo, della scaletta interna utilizzata, della corporatura del RE (tale da consentirgli lo spostamento del coperchio, anche in presenza di gravi ferite), delle tracce ematiche lasciate dal medesimo (ben potendo l'ulteriore sangue perso dalla persona lesa essere confluito nell'acqua del pozzo o essere stato assorbito dal terriccio circostante il pozzo e sul sentiero del bosco percorso) sui fazzoletti rinvenuti, sull'asfalto ove è stato soccorso, sui pulsanti del telefono.
Come ben si vede, pertanto, il giudice del gravame non si è affatto limitato a recepire ed utilizzare ai fini decisori i fatti e i giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della precedente sentenza passata in giudicato, con la quale è stata affermata la penale responsabilità dell'RA e del FA in ordine al tentato omicidio in danno del RE, ma ha proceduto ad un'autonoma valutazione critica delle circostanze rilevanti, individuando, con assoluto rigore logico e nel pieno rispetto del disposto dell'art.238 bis c.p.p., i numerosi elementi di riscontro che confermano il coinvolgimento del due predetti soggetti in tale episodio delittuoso. 2) Il primo motivo di ricorso è infondato.
La Corte di Appello ha dato conto delle ragioni in base alle quali è pervenuti al convincimento della falsità delle dichiarazioni rese in sede testimoniale dal AN, secondo cui quest'ultimo, nella notte tra l'11 e il 12-11-1999, sarebbe stato in compagnia dell'RA e del FA, dapprima in un bar di Missaglia, ove avevano parlato di un lavoro elettrico che egli avrebbe dovuto fare per l'RA, e poi in un night.
Al riguardo, il giudice distrettuale ha sottolineato che l'alibi fornito dall'odierno ricorrente, oltre ad essere assolutamente incompatibile con le dichiarazioni del RE, sì pone in contrasto con l'iniziale versione dei fatti fornita dallo stesso RA, il quale, nel corso del suo interrogatorio e dell'udienza preliminare, non ha mai parlato del AN e dei lavori che questi avrebbe dovuto fare per suo conto. Ha aggiunto che appare illogico ed inverosimile pensare che l'RA abbia voluto rimanere in carcere per oltre un anno pur sapendo che vi era un teste (il AN) che poteva scagionarlo, o che il suo difensore, benché informato immediatamente, come sostenuto dal ricorrente, dell'esistenza di tale teste, non si sia premurato di farlo sentire prima, ma abbia aspettato l'ultimo giorno utile per il deposito della lista testimoniale in dibattimento.
L'impugnata decisione, pertanto, resiste alle censure mosse dal ricorrente, essendo sorretta da un iter motivazionale non meramente apparente, non contraddittorio e privo di manifeste incongruenze logiche.
In particolare, non appare irragionevole, a fronte di un quadro probatorio ritenuto assolutamente idoneo a dimostrare la falsità della deposizione testimoniale resa dall'imputato, ritenere irrilevanti i motivi per i quali quest'ultimo possa essersi indotto a rendere le dichiarazioni mendaci. L'individuazione di un adeguato movente dell'azione delittuosa, infatti, non assume rilevanza, ai fini dell'affermazione della responsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell'attribuibilità di detta azione all'imputato. Il giudizio espresso in proposito dalla Corte di Appello, d'altro canto, non si pone affatto in incompatibile contrasto con quanto precedentemente rilevato in sentenza in ordine all'assenza di un movente calunniatorio in capo al RE nei confronti dell'RA e del FA, che è stata correttamente valutata dai giudici di merito, nell'ambito del doveroso vaglio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.
Del pari immuni da vizi logici appaiono i passaggi motivazionali attraverso i quali il giudice del gravame è pervenuto all'individuazione dei riscontri alle dichiarazioni del RE;
mentre, come meglio sarà illustrato nell'esaminare il quarto motivo di ricorso, le censure di manifesta illogicità rivolte in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento sono inammissibili, investendo valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità.
3) Il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto nel presente procedimento, per ammissione dello stesso ricorrente, i giudici di merito non hanno affatto proceduto all'acquisizione dei verbali di prova del procedimento penale conclusosi con la condanna dell'RA e del FA.
4) Il quarto motivo è inammissibile.
L'ipotesi di rinnovazione del dibattimento di cui all'art. 603 c.p.p., comma 1, che riguarda prove preesistenti o prove già note alla parte, è subordinata alla condizione che il giudice d'appello ritenga, secondo la sua valutazione discrezionale, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti;
situazione che può sussistere quando i dati probatori già acquisiti siano incerti ovvero quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze oppure sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Cass. Sez. 3, 29-1-2004 n. 3348; Cass. Sez. 3, 23-5-2007 n. 35372). Nel caso di specie, la difesa dell'appellante aveva chiesto la rinnovazione del dibattimento per sentire l'avvocato Colucci Augusto in ordine alle motivazioni per le quali, pur essendo a conoscenza dell'alibi dell'RA, aveva ritenuto opportuno indicare quale teste il AN solo per il dibattimento.
La Corte di Appello ha disatteso tale richiesta, rilevando la superfluità dell'escussione dell'avvocato Colucci, alla luce dei numerosi elementi comprovanti la responsabilità del AN, e considerata altresì l'assoluta inverosimiglianza dell'assunto secondo cui l'RA, poi condannato per il tentato omicidio, pur sapendo dal novembre del 1999 di poter contare sulla testimonianza del AN per la conferma del suo alibi e pur avendo subito informato di tanto il suo difensore, su consiglio di quest'ultimo - la cui professionalità, oltre tutto, è stata considerata ben nota al giudice territoriale -, abbia accettato di rappresentare l'esistenza del predetto teste solo il 13-11-2000, ultimo giorno utile per il deposito della lista testimoniale, rimanendo nel frattempo in stato di custodia cautelare.
Il giudice del gravame, pertanto, ha dato adeguato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di non dare corso alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con una motivazione del tutto coerente sul piano logico e, quindi, incensurabile in sede di legittimità.
5) Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2008