Articolo 24 della Legge 11 marzo 1953, n. 87
Articolo 23Articolo 25
Versione
15 marzo 1953
Art. 24.
L'ordinanza che respinga la eccezione di illegittimita' costituzionale per manifesta irrilevanza o infondatezza, deve essere adeguatamente motivata.
L'eccezione puo' essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo.
Entrata in vigore il 15 marzo 1953
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