Sentenza 14 marzo 2010
Massime • 1
Ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di misure cautelari personali, è illegittima la valutazione frazionata e atomistica della pluralità di elementi indiziari acquisiti, dovendosi non solo accertare, in un primo momento, il maggiore o minore livello di gravità e precisione dei singoli indizi, ciascuno isolatamente considerato, ma anche, in un secondo momento, procedere al loro esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità e a inserirli in una lettura complessiva che di essi chiarisca l'effettiva portata dimostrativa e la congruenza rispetto al tema d'indagine prospettato dall'accusa nel capo di imputazione.
Commentario • 1
- 1. Requisiti dell'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio (Corte di Cassazione, n. 49135/2013)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
L'esistenza di una associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente (art. 74 TU stup.) può essere accertata anche per il tramite di indizi e non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati. Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 6 novembre ? 6 dicembre 2013, n. 49135 Presidente Garribba ? Relatore De Amicis Ritenuto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2010, n. 16548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16548 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16/02/2010
Dott. DI TOMASSI MAstefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO CO M.S. - Consigliere - N. 740
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 41603/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA, nei confronti di:
1) LO ME N. IL (Ndr: testo originale non comprensibile);
avverso l'ordinanza n. 624/2009 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 27/08/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO Margherita;
sentite le conclusioni del Dott. GERACI NZ che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Udito il difensore Avv. LA che ha chiesto che il ricorso del pubblico ministero sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 27 agosto 2009 il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., accoglieva la richiesta di riesame avanzata da EN EL e, per l'effetto, revocava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti il 10 agosto 1009 dal gip del locale Tribunale in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis c.p.. Dal provvedimento impugnato risultava che le intercettazioni telefoniche disposte nei confronti di vari appartenenti della famiglia EL a partire dal 19 giugno 2009 avevano evidenziato una particolare tensione tra i EL e AM CO. Quest'ultimo, infatti, aveva chiesto conto a EL NE del duplice omicidio di due parenti avvenuto nel 1989, pretendendo una sorta di risarcimento in termini di vite umane, minacciando in caso contrario pesanti ritorsioni.
In conseguenza di tali fatti si svolgeva a Granarolo, domicilio di NE EL, su iniziativa di quest'ultimo, attivamente coadiuvato da CC AE GA (la cui figlia è convivente di un figlio di NE EL), una riunione, oggetto di intercettazione ambientale. Alla stessa prendevano parte EL CC, fratello di NE, il figlio, EN EL (cl. 1980) e il PO, EN EL (cl. 1977), odierno ricorrente. Nel corso dell'incontro si faceva esplicito riferimento alla minaccia formulata da CO AM, che veniva posta in correlazione con il pedinamento di NE EL ad opera di un individuo che lo aveva poi affrontato accusandolo di avere dato l'autorizzazione al duplice omicidio dei familiari di AM. Si conveniva, inoltre, di chiedere spiegazioni dell'accaduto a CE CO, capo dell'omonimo clan, per comprendere se AM potesse contare su appoggi autorevoli, atteso che non aveva la forza e il carisma criminale per affrontare autonomamente i EL. Si affermava, infine, l'esigenza di dotare NE EL di armi, giubbotti antiproiettile e auto blindate, di prelevare con la forza CO AM e di farlo sparire.
Dopo questo incontro veniva intercettata, il 22 giugno 2009, una conversazione intercorsa tra MA ES D'ST (moglie di EL EL) e il figlio TO, contenente espliciti riferimenti alle conseguenze disastrose di un'eventuale guerra di mafia a SA che avrebbe inevitabilmente coinvolto anche donne e bambini.
Il 26 giugno 2009 EL EL e il figlio TO venivano arrestati nella flagrante detenzione di un'arma nascosta dietro il forno dell'abitazione.
Il 15 luglio 2009 venivano uccisi in SA due giovani, NZ LA e CO AM, quest'ultimo parente di CO AM, autore delle minacce a EL EL. Ad avviso del Tribunale non integravano i gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. i seguenti elementi, valorizzati dal gip nel provvedimento limitativo della libertà personale: a)contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali ritualmente disposte;
b)sentenze acquisite ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., comprovanti l'esistenza della cosca EL, operante in territorio di SA e alleata con le famiglie CE e CA;
c) arresto, in data 16 febbraio 2005, del latitante RE EL, in disponibilità del quale veniva rinvenuto un vero e proprio arsenale di armi;
d)arresto, in data 16 luglio 2007, di SE RE (padre del ricorrente), trovato in un bunker sotterraneo in località Fondo Raffaele della frazione di San Giovanni di Mileto, all'interno della quale venivano rinvenuti una pistola con matricola abrasa, munita di caricatore, una rilevante somma di denaro in contanti (11.400.000 Euro), un silenziatore;
e) sentenza irrevocabile di condanna emessa il 9 novembre 2005 nei riguardi di EN EL in relazione al delitto di cui all'art. 390 c.p., aggravato L. n. 203 del 1991, ex art.
7. Il Tribunale osserva che il complesso di tali elementi non era univocamente indicativi di una piena intraneità del ricorrente al sodalizio di stampo mafioso e di un suo volontario e consapevole contributo causalmente significativo all'operatività dell'associazione, chiaramente scindibile dallo stretto rapporto di solidarietà familiare derivante dai rapporti di parentela con AL e EL EL, alla luce del quale doveva essere letta e interpretata la volontà di ristabilire l'onore della famiglia EL.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica- Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, il quale lamenta violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla valutazione frazionata e atomistica degli indizi, e all'omesso apprezzamento dei seguenti, ulteriori elementi acquisiti.
L'operatività dell'associazione di stampo mafioso dei EL pur dopo il 31 marzo 2005, data di pronunzia dell'ultima sentenza di condanna emessa nei confronti della cosca EL era comprovata dall'arresto in flagranza, in data 16 luglio 2007, dopo una lunga latitanza, di SE EL (padre del ricorrente), trovato in possesso di un'arma con matricola abrasa, di un silenziatore, di un rilevante numero di munizioni e di una consistente somma di denaro in contanti, arresto che faceva seguito a quello in data 16 febbraio 2005 di RE EL, altro elemento di vertice del clan, anch'egli latitante, scoperto nella flagrante detenzione di un vero e proprio arsenale. La lunga latitanza di componenti del gruppo, il possesso da parte loro di armi e soldi erano indicativi del fatto che essi potevano contare su una vasta rete di fiancheggiatori e che la cosca era ancora operativa.
Inoltre le conversazioni intercettate il 19 giugno 2009 ore 23,13, il 20 giugno 2009 ore 12,25, dimostravano, la prima, che la riunione di Granarolo era stata preceduta da contatti tra EL EL e il figlio EN, cui il primo preannunciava l'arrivo in Calabria di CC AE GA, latore di un messaggio importante da parte sua, e, la seconda, l'avvenuto incontro in territorio di Frosinone tra CC AE GA e suo figlio RI con SE RI, alleato dei EL. A loro volta le conversazioni intercettate il 20 giugno 2009 rispettivamente alle, ore 15,27, 16,14, 17,02 evidenziavano l'invito rivolto da RI al fratello OB di lasciare la Calabria e l'intervenuta trasmissione, tramite GA, del messaggio di EL EL a RI di raggiungerlo a Bologna. Dalle intercettazioni del 20 giugno ore 20,08 e 23,01 emergeva, poi, che EL aveva avvisato anche il fratello MI dell'imminente arrivo di GA e che EN EL aveva organizzato immediatamente la partenza per Bologna. L'intercettazione ambientale del 21 giugno 2009, effettuata presso l'abitazione di EL EL poneva in luce le seguenti circostanze: a) EL EL aveva già in passato investito EN EL (cl. 1977) del compito di rappresentare i EL presso i CE;
b) EL EL aveva incaricato EN EL di parlare con i CE insieme con EL CC, rappresentando loro che chi osava affrontare i EL - così come aveva fatto AM - era un pazzo oppure era stato pilotato e EL EL era pronto a scendere a SA per riaffermare la supremazia del suo gruppo;
c) in caso di contrasto con i EL, ci sarebbero stati problemi per tutti, atteso che i EL erano un gruppo potente in grado di uccidere anche cento persone al giorno;
d) il clan EL era pronto a prelevare e a far sparire CO AM;
e) le contromisure nei confronti di AM erano funzionali a rafforzare il prestigio criminale del gruppo EL a SA;
f) gli avvertimenti in ordine al pericolo imminente erano stati estesi alla famiglia LA, estranea al contesto familiare dei EL e alleata di questi ultimi, dopo un'attenta valutazione dei rischi connessi ad un'eventuale reazione armata dei LA contro gli AM;
g) EN EL (cl. 1977) aveva assicurato lo zio che erano già pronti alla reazione contro gli AM;
h) TO EL (figlio di EL) riteneva, affermandolo esplicitamente, che SA era loro e doveva essere sempre loro e di nessun altro;
i) EL EN (cl. 1977) si occupava di investire i soldi dell'organizzazione; l) il gruppo EL aveva la disponibilità di armi, effettivamente sequestrate in occasione dell'arresto di EL e EL TO il 26 giugno 2009, così come dimostrato anche dal possesso di altre due armi da parte del ricorrente.
Dalla conversazione intercorsa tra la D'ST e EL TO il 21 giugno 2009 emergeva, poi, che la reazione dei EL avrebbe determinato rappresaglie indiscriminate in territorio di SA.
Le intercettazioni telefoniche del 23 e 24 giugno 2009 erano tutte indicative della capacità di intimidazione del gruppo EL ed evidenziavano che: a) i LA avevano chiesto informazioni su CO AM ad una persona del nucleo RA, a loro vicina, al fine di comprendere se AM potesse contare su eventuali appoggi;
b) il componente del gruppo RA aveva negato di intrattenere rapporti con CO AM per paura di ritorsioni dei EL;
c) CO AM era pronto alle ritorsioni dopo l'omicidio del giovane parente CO AM cl. 1963; d) i LA erano alleati dei EL nel controllo del territorio di SA. Il pubblico ministero ricorrente osservava, poi, che il Tribunale del riesame aveva omesso qualsiasi apprezzamento della struttura e della composizione tipiche dei gruppi di criminalità organizzata calabresi, basati proprio sui rapporti di parentela e di affinità. Il provvedimento impugnato non aveva neppure valutato altre circostanze rilevanti, quali l'avvertimento dato da parte del ricorrente a persone estranee al nucleo familiare (i RI e i LA) in ordine al pericolo derivante da una degenerazione dei rapporti in territorio di SA, la forza di intimidazione della 'ndrina EL e i suoi rapporti di alleanza con i CE per il controllo mafioso del comune di SA, comprovata da sentenze passate in giudicato, nonché l'esito delle indagini svolte sulla gestione di fatto del supermercato SMA di SA, fittiziamente intestato ad altri, ma di fatto nella disponibilità dei EL, indicative della forza espansiva di tale gruppo.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso del pubblico ministero è fondato.
1. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che il procedimento logico di valutazione degli indizi si articola in due distinti momenti. Il primo è diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza. Il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità, posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio (notoriamente) si somma e, di più, si integra con gli altri, talché il limite della valenza di ognuno risulta superato e l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, sicché l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto... che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metolodogica che giustifica e sostanzia il principio del cd. libero convincimento del giudice (cfr. in tal senso Cass., Sez. Un. 4 febbraio 1992, n. 6682, rv. 191231). Le linee dei paradigmi valutativi della prova indiziaria sono state recentemente ribadite dalle Sezioni Unite che hanno evidenziato che il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può, perciò, prescindere dall'operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa, tendente a porre in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Cass. Sez. Un.12 luglio 2005, n. 33748, rv. 231678).
2. Alla luce di tali principi, nel giudizio posto a base dell'ordinanza impugnata è presente una palese discrepanza dei criteri di valutazione probatoria prescritti dal primo e dall'art.192 c.p.p., comma 2, atteso che la disamina degli elementi di indagine è stata condotta dal Tribunale del riesame in modo frammentario e senza affatto ricercare le interazioni riscontrabili tra le diverse risultanze investigative.
La struttura e l'articolazione della motivazione dell'ordinanza impugnata risultano manchevoli sotto il profilo testè indicato, in quanto il Tribunale ha valutato la posizione dell'indagato analizzando i singoli elementi probatori acquisiti senza preoccuparsi di calarli all'interno del contesto che avrebbe potuto indubbiamente contribuire a chiarire la loro effettiva portata dimostrativa e la loro reale congruenza rispetto al tema d'indagine prospettato dall'accusa formulata nel capo d'imputazione.
In tale prospettiva è evidente la carenza e la frattura logico- argomentativa del provvedimento impugnato che, attraverso una disamina incompleta e parcellizzata del copioso materiale probatorio acquisito e la sostituzione di generiche presunzioni o regole di esperienza all'attenta e completa lettura dei dati processuali, ha omesso di valutare e di correlare logicamente tra loro i seguenti profili:
- il contenuto della sentenza acquisita ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., comprovante l'esistenza, in territorio di SA, di un gruppo di criminalità organizzata capeggiato dai EL che, grazie anche all'alleanza con altre famiglie (quali, ad esempio, i CE) realizzava, grazie alla forza di intimidazione del vincolo associativo e alle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà, un penetrante controllo territoriale;
- le risultanze degli arresti, operati dopo lunghi periodi di latitanza, di RE EL (16 febbraio 2005) e di EL SE (16 luglio 2007) e degli esiti delle perquisizioni e dei sequestri effettuati in tali contesti che consentivano il rinvenimento di un rilevante numero di armi, munizioni, di ingenti somme di denaro, dimostrativi, per il contesti cronologico e la tipologia delle cose rinvenute, della perdurante operatività della cosca EL anche in epoca successiva a quella oggetto di accertamento giudiziale;
- il complesso dei rapporti intercorsi tra i EL e la famiglia AM in conseguenza del duplice omicidio di due appartenenti alla famiglia AM e alla luce della richiesta di un "risarcimento" in termini di vite umane avanzata da CO AM a EL EL;
- i contatti e gli spostamenti antecedenti la riunione convocata a Granarolo, in conseguenza delle tensioni con gli AM, da parte di NE EL, tra cui, in particolare: 1) le conversazioni intercorse tra EL EL e il PO EN EL;
2) il viaggio effettuato in Calabria da parte di GA CC AE, latore di un messaggio di EL EL per il PO EN e il fratello MI e il successivo immediato trasferimento di EN EL in Emilia Romagna;
3) incontro di CC AE GA, in territorio di Frosinone, con il figlio RI e con SE RI - alleato dei EL e non legato ad essi da vincoli di parentela - in vista della partecipazione alla riunione a Granarolo;
4) immediato abbandono del territorio calabrese da parte di OB RI, fratello di SE e su richiesta di quest'ultimo, nella prospettiva di prevedibili scontri in territorio calabrese e in vista della partecipazione all'incontro a Granarolo fra i EL e loro alleati, finalizzato alle decisioni da assumere in conseguenza delle richieste di AM;
5) la contemporanea convergenza a Granarolo, in vista della partecipazione alla riunione indetta da EL EL, anche di persone estranee al nucleo familiare dei EL quale conseguenza dell'allarme suscitato dalla richiesta avanzata da CO AM a EL EL;
- l'integrale tenore dell'intercettazione ambientale del 21 giugno 2009 presso l'abitazione di EL EL, evidenziante un complesso di circostanze non esaminate dal Tribunale del riesame, quali: 1) il conferimento da parte di EL EL al PO EN del compito di rappresentare le ragioni del gruppo EL nel corso delle pregresse riunioni con i CE, funzionali al controllo del territorio di SA;
2) la missione affidata da EL EL al PO EN di indagare presso i CE le reali motivazioni sottese all'affronto rivolto dalla famiglia AM, foriero di gravissime ricadute e di possibili, sanguinose rappresaglie in territorio di SA al fine di riaffermare la supremazia e il prestigio dei EL, in grado di uccidere anche cento persone al giorno;
3)l'elaborazione di una complessiva strategia da parte del gruppo EL, di concerto con gli alleati RI e LA, alla luce di possibili reazioni ostili da parte di gruppi avversi in territorio di SA, tenuto conto dei rischi connessi ad un'eventuale reazione armata, funzionale a ribadire il comando del clan EL in territorio di SA;
4) disponibilità di armi da parte del gruppo EL, comprovata anche dal sequestro di armi in occasione degli arresti di EL e TO EL e dal rinvenimento di armi in possesso del ricorrente;
5)assicurazioni fornite da EN EL allo zio EL circa l'immediata disponibilità ad una reazione violenta contro persone nemiche, quali, appunto, gli AM); 6) attività di investimento del denaro di pertinenza dell'organizzazione svolte da EN EL;
- la peculiare struttura delle 'ndrine calabresi, contraddistinte da una forte connotazione di tipo familiare.
In questo articolato contesto e' palese il vizio della motivazione dell'ordinanza impugnata che, valutando in maniera parziale e frazionata soltanto alcuni dei dati probatori acquisiti e valorizzando esclusivamente i legami intercorrenti tra l'indagato e gli altri EL, ha ricondotto le condotte poste in essere da EN EL e dagli altri soggetti in precedenza menzionati alla reazione di un gruppo familiare ad una "provocazione grave, improvvisa e inspiegabile" e all'esigenza di proteggere i componenti della stessa, aggiornandoli sulle preannunciate aggressioni, così omettendo di valutare il comprovato coinvolgimento dei RI e dei LA nella elaborazione della complessiva strategia di risposta agli AM e nella preparazione della riunione, poi effettivamente svoltasi a Granarolo presso EL EL.
Inoltre, basandosi su una lettura frazionata e incompleta degli indizi e mancando di apprezzare le sentenze acquisite ex art. 238 bis c.p.p. e il contenuto delle intercettazioni svolte, ha riduttivamente inquadrato l'incontro di Granarolo come mera riunione familiare così rinunciando ad esplorare la riconducibilità di tale riunione alla perdurante operatività del gruppo di criminalità organizzata facente capo ai EL e alla gestione, da parte dei predetti e dei loro alleati, di attività illecite di interesse dell'associazione in SA.
Infine, enfatizzando i vincoli di parentela e trascurando di valutare la peculiare connotazione delle 'nrdine, incentrate proprio sui legami familiari, non ha preso in esame le attivita' fiduciarie svolte dal ricorrente anche in epoca antecedente l'incontro di Granarolo, quali emergenti dal contenuto delle intercettazioni (trasmissione di direttive e di messaggi funzionali all'operatività del gruppo EL e alla elaborazione delle strategie criminali, attività di investimento dei soldi di pertinenza del sodalizio). Per tutte queste ragioni, s'impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.
La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art.94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010