Versione
13 ottobre 1982
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7 aprile 1990
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7 settembre 2010
7 settembre 2010
Art. 30. ((Le persone condannate con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o gia' sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entita' e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresi' tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani))
Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna.
Gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la misura di prevenzione e' revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione.
Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna.
Gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la misura di prevenzione e' revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione.
Commentari • 37
- 1. Il sequestro finalizzato a confisca obbligatoria va sempre motivato anche su periculum in moraAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 16 luglio 2025 · 36.97548
Giurisprudenza • 141
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 16451Provvedimento: […] secondo l'editto accusatorio, sull'imputato gravava l'ulteriore, analogo, obbligo decennale di comunicazione imposto dall'art. 30 della legge 646/1982, obbligo non Penale Sent. […] Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello ha concluso per l'annullamento della sentenza limitatamente all'assoluzione agli addebiti relativi alle violazioni dell'art. 30 della legge n. 646/1982, con rinvio per nuovo giudizio. 4. […] Alla luce delle ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata annullata, relativamente ai capi a) e b) in relazione ai reati di cui all'art. 30 legge n. 646 del 1982, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari.Leggi di più...
- art. 30 legge 646/1982·
- art. 76 d.lgs. 159/2011·
- Corte di appello di Bari·
- rinvio per nuovo giudizio·
- obbligo di comunicazione patrimoniale·
- art. 80 d.lgs. 159/2011·
- art. 606 cod. proc. pen.·
- annullamento sentenza·
- violazione legge penale·
- reati di prevenzione