Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/2005, n. 35670
CASS
Sentenza 12 maggio 2005

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Massime1

In tema di reati contro l'ordine pubblico, tra la fattispecie delittuosa prevista e punita dall'art. 31 Legge n. 646 del 1982 e quella prevista dall'art. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992 non opera il principio di specialità; conseguentemente deve ritenersi ammissibile il concorso tra le due norme in quanto la prima punisce l'omessa comunicazione, entro il prescritto termine, delle variazioni patrimoniali operate da soggetti condannati per associazioni mafiose o da soggetti sottoposti a misure di prevenzione, mentre la seconda punisce il fraudolento occultamento della titolarità di beni o della disponibilità di valori finalizzati ad eludere i provvedimenti previsti in materia di prevenzione patrimoniale.

Commentario1

  • 1Accertamenti fiscali e tributari in materia antimafia.
    Gennaro Tramontano · https://www.filodiritto.com/ · 26 febbraio 2006

    Una recente sentenza della Corte di Cassazione in materia di misure di prevenzione patrimoniale consente di fare un punto di situazione sul disposto degli articoli 30 e 31 della legge 13 dicembre 1982, n. 646 [1] che, in sintesi, ha previsto un obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali in capo ai soggetti condannati per il reato di cui al 416bis c.p. o sottoposti a misura di prevenzione [2], con la finalità di prevedere un sistema di controllo decennale del patrimonio, allo scopo di accertare il tipo e seguire lo sviluppo dell'attività economica svolta dal mafioso e di individuare le persone che intrattengono con questi rapporti di affari [3]. La norma ha determinato una …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/2005, n. 35670
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35670
Data del deposito : 12 maggio 2005

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