Sentenza 12 maggio 2005
Massime • 1
In tema di reati contro l'ordine pubblico, tra la fattispecie delittuosa prevista e punita dall'art. 31 Legge n. 646 del 1982 e quella prevista dall'art. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992 non opera il principio di specialità; conseguentemente deve ritenersi ammissibile il concorso tra le due norme in quanto la prima punisce l'omessa comunicazione, entro il prescritto termine, delle variazioni patrimoniali operate da soggetti condannati per associazioni mafiose o da soggetti sottoposti a misure di prevenzione, mentre la seconda punisce il fraudolento occultamento della titolarità di beni o della disponibilità di valori finalizzati ad eludere i provvedimenti previsti in materia di prevenzione patrimoniale.
Commentario • 1
- 1. Accertamenti fiscali e tributari in materia antimafia.Gennaro Tramontano · https://www.filodiritto.com/ · 26 febbraio 2006
Una recente sentenza della Corte di Cassazione in materia di misure di prevenzione patrimoniale consente di fare un punto di situazione sul disposto degli articoli 30 e 31 della legge 13 dicembre 1982, n. 646 [1] che, in sintesi, ha previsto un obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali in capo ai soggetti condannati per il reato di cui al 416bis c.p. o sottoposti a misura di prevenzione [2], con la finalità di prevedere un sistema di controllo decennale del patrimonio, allo scopo di accertare il tipo e seguire lo sviluppo dell'attività economica svolta dal mafioso e di individuare le persone che intrattengono con questi rapporti di affari [3]. La norma ha determinato una …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/2005, n. 35670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35670 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio Presidente del 12/05/2005
Dott. DI VIRGINIO Adolfo Consigliere SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo Consigliere N. 884
Dott. IPPOLITO Francesco rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni Consigliere N. 21957/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta;
nel procedimento penale nei confronti di:
IR UC;
DI OT NT;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta, emessa in data 19.5.2004;
letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
letta la requisitoria del Procuratore Generale, G. D'Angelo, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Caltanissetta ha parzialmente revocato il decreto di sequestro preventivo di taluni terreni agricoli, adottato dal giudice per le indagini preliminari in data 21.4.2001, nel procedimento penale nei confronti dei coniugi UC IR e NT Di OT in relazione a reati previsti dagli artt. 31 L. 646/1982 e 12-quinquies L. 356/1992. Il Tribunale ha innanzi tutto escluso la possibilità di configurare il concorso dei reati di cui all'art. 31 L. 646/1982 (omessa comunicazione entro il prescritto termine, da parte di persone condannate con sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 4/6- bis c.p. o già sottoposte, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione, delle variazioni patrimoniali intervenute) con quella prevista dall'art. 12-quinquies L. 356/1992 (attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di danaro, beni o altra utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale...). Il tribunale ha ritenuto che quest'ultima fattispecie, "prevedendo un'espressa clausola di riserva ("salvo che il fatto costituisca più grave reato") ha natura sussidiaria e, quindi, può essere applicata soltanto ove non risultino applicabili altre più gravi fattispecie incriminatici". Ricorre il Pubblico Ministero, deducendo inosservanza di legge per inesistenza della ritenuta sussidiarietà tra le due fattispecie. Il ricorso è fondato. La clausola di riserva, in talune norma penali posta dal legislatore, ha lo scopo di modificare il generale principio di specialità stabilito dall'art. 15 del codice penale, che opera allorquando la "stessa materia" è regolata da più leggi penali o più disposizioni della stessa legge penale (art. 15 cod. pen.). Ma proprio perché tale clausola interviene per modificare un principio generale, deve ricorrere la stessa situazione normalmente regolata dal principio generale, vale a dire la disciplina della "stessa materia" da parte di due o più norme, delle quali si applica normalmente solo quella speciale (per specificazione o per aggiunta di elementi della fattispecie).
Esattamente il ricorrente rileva che il presupposto dell'assorbimento è che il fatto costituente il reato di attribuzione fraudolenta di valori sia almeno parzialmente comune alla condotta prevista dalla fattispecie più grave, come accade, ad esempio, qualora l'acquisto di beni o la disponibilità di denaro in capo al prestanome, finalizzati ad eludere le disposizioni di legge in materie di prevenzione patrimoniale, costituisca anche ipotesi di ricettazione o di riciclaggio, fondata sulla dimostrata provenienza illecita della provvista finanziaria impiegata nell'acquisto. In siffatte ipotesi, opera la clausola di riserva con assorbimento della fattispecie prevista dall'art. 12-quinquies L. 356/1992 nel reato più grave. Al contrario, tra le due fattispecie contestate agli indagati non v'è comunanza di elementi, per cui, al fine di decidere se un certo fatto integri o no la fattispecie prevista dall'art. 31 L. 646/1982 o quella dall'art. 12-guinquies L. 356/1992 non viene in rilievo una questione di rapporto tra norme, ma soltanto un problema di ricostruzione del fatto e sua qualificazione giuridica. Quest'ultima norma incrimina il fraudolento occultamento della titolarità di beni o della disponibilità di valori finalizzati ad eludere i provvedimenti previsti in materia di prevenzione patrimoniale. La prima norma, invece, incrimina l'omissione di comunicazione, entro il prescritto termine, delle variazioni patrimoniali operate da soggetti condannati per associazioni mafiose o da soggetti sottoposti a misure di prevenzioni: condotte del tutto autonome e successive a quelle con cui si realizzano gli acquisti medesimi.
Egualmente diversi sono i presupposti e la ratio della confisca. In forza dell'art. 31 si confiscano gli acquisti o i corrispettivi derivanti dalle variazioni patrimoniali non comunicate: si punisce e si confisca in ragione dell'omissione di comunicazione, ossia della mera sottrazione al controllo.
Nell'ipotesi dell'art. 12-sexies la confisca obbligatoria è condizionata agli ulteriori presupposti dell'impossibilità da parte del soggetto di giustificare la provenienza dei beni e della sproporzione tra il valore del beni e i redditi del soggetto, presupposti che costituiscono indici sintomatici della provenienza illecita delle risorse finanziarie impiegati negli acquisti. L'ordinanza impugnata va, perciò, annullata con rinvio al tribunale di Caltanissetta per nuova deliberazione, che dovrà fondarsi sul principio del possibile concorso tra le ipotesi delittuose sopra indicate.
Appare opportuno precisare, giacché la questione appare rilevare nel caso in esame, che l'art. 30 L. 646/82 pone due distinti obblighi di comunicazione: il primo concerne le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore a 10.329,14 euro, da comunicare entro 30 giorni dal fatto;
il secondo concerne le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono elementi di valore non inferiore alla somma predetta, da comunicare entro il 31 gennaio di ciascun anno. È appena il caso di specificare che i due obblighi non hanno identico oggetto, riguardando il secondo le variazioni patrimoniali avvenute nell'anno precedente che, pur non raggiungendo ciascuna il limite sopra indicato, lo raggiungano complessivamente nell'anno solare: ciò al fine di impedire l'elusione dell'obbligo (e del controllo) con acquisti frazionati e suddivisi per tempo e per valore.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata a disporre la trasmissione degli atti al Tribunale di Caltanissetta per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 12 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2005