Articolo 619 del Codice civile
Articolo 562Articolo 567
Versione
19 aprile 1942
Art. 619.

(Nullita').

I testamenti previsti in questa sezione sono nulli quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore.

Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo comma dell'art. 606.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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