Sentenza 22 gennaio 2009
Massime • 2
In tema di misure di prevenzione, l'applicazione della regola secondo la quale i ricorsi per cassazione in tale materia sono soggetti alla trattazione con la procedura camerale non partecipata (art. 611 cod.proc.pen.), non trova ostacolo nella pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo 13 novembre 2007 in causa Bocellari e Rizza c/ Italia, che si riferisce solo ai procedimenti davanti ai giudici di merito.
In tema di misure di prevenzione, è legittima la confisca, ex art. 2-ter L. 31 maggio 1965 n. 575, dei dividendi e del ricavato della vendita di quote azionarie di una società, appartenenti ad un indiziato mafioso, quando l'intera azienda sia stata utilizzata come strumento funzionale a procacciarsi variamente il favore dello schieramento mafioso e per finanziarne le attività, così da attuare una attività imprenditoriale prevalentemente illecita. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittima la confisca di tutti i dividenti che il preposto aveva percepito, quale azionista di un istituto di credito, e l'intero prezzo di vendita del suo pacchetto azionario, in quanto frutto di attività illecita posta in essere attraverso l'esercizio dell'attività bancaria).
Commentari • 2
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La summa del pensiero della Corte in tema di rapporti interordinamentali, sia con la CEDU che col diritto dell?Unione , a favore di una separazione di procedimenti (a discapito di quelli di integrazione). sentenza 80/2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Ugo DE SIERVO Presidente - Paolo MADDALENA Giudice - Alfio FINOCCHIARO ? - Alfonso QUARANTA ? - Franco GALLO ? - Luigi MAZZELLA ? - Gaetano SILVESTRI ? - Sabino CASSESE ? - Giuseppe TESAURO ? - Paolo Maria NAPOLITANO ? - Giuseppe FRIGO ? - Alessandro CRISCUOLO ? - Paolo GROSSI ? - Giorgio LATTANZI ? ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2009, n. 17229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17229 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 22/01/2009
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 173
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 20542/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IM RE, nato a [...] il [...];
2) IZ IA TO, nata a [...] il [...];
3) IM IE IA, nato ad [...] il [...];
4) IM MA IA, nata a [...] il [...];
5) IM AR IA, nata a [...] il [...];
contro il decreto del 18 dicembre 2006 emesso dalla Corte d'appello di Palermo;
visti gli atti, il decreto impugnato e i ricorsi;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
letta la richiesta del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Gialanella Antonio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso presentato da IM AR IA e per il rigetto degli altri ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con il decreto in epigrafe la Corte d'appello di Palermo, decidendo sulle impugnazioni proposte dal Procuratore presso il Tribunale di Trapani nonché da RE IM, IZ IA TT, IE IA IM, MA IA IM e IM AR IA contro il Decreto del 13 luglio 2000 emesso dal Tribunale di Trapani che aveva applicato nei confronti di RE IM la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per tre anni e ordinato la confisca di numerosi cespiti riconducibili allo stesso, ha rigettato gli appelli del pubblico ministero e di RE IM, per quest'ultimo nella parte relativa all'applicazione nei suoi confronti della misura di prevenzione personale, ha dichiarato inammissibile l'appello di IM AR IA, mentre ha accolto, parzialmente, il resto delle impugnazioni, rideterminando in Euro 8.012.993,77 la consistenza delle pretesa ablativa dello Stato e confermando la confisca di beni, titoli e conti correnti.
2. - Contro la decisione della Corte d'appello hanno proposto un unico ricorso per Cassazione sia il proposto, IM RE, che i terzi interessati dai sequestri, IA TO IZ, IM IE IA e MA IA IM, per mezzo dei loro difensori di fiducia, avvocati Alfredo Gaito e Paolo Paladino. 2.1. - Con riferimento alla misura di prevenzione personale imposta a RE IM viene contestato il provvedimento che ha fondato il giudizio di pericolosità sul concetto di "appartenenza" ad associazioni di tipo mafioso di cui alla L. n. 575 del 1965, art.1, inteso in senso ampio, facendovi rientrare anche il "concorrente esterno" al sodalizio. Si ritiene che quando il giudizio sulla responsabilità penale abbia escluso la partecipazione all'associazione criminosa e ridotto la condotta del soggetto al meno grave livello del "concorso esterno", come accaduto nel caso in esame, tale esito non può non essere preso in considerazione dal giudice della prevenzione e, in tali ipotesi, la misura di prevenzione potrà essere applicata solo in presenza di elementi diversi da quelli valutati dal giudice penale, idonei a fondare un autonomo giudizio sulla "appartenenza" del proposto all'associazione mafiosa. Nella specie i giudici di primo e di secondo grado oltre che allargare l'ambito di applicazione del citato L. n. 575 del 1965, art. 1, al concorrente esterno all'associazione, hanno proposto una diversa valutazione delle medesime emergenze probatorie del giudizio penale, senza individuare i necessari elementi distintivi per poter ritenere legittimamente che il prevenuto sia inserito stabilmente nell'organizzazione denominata "cosa nostra".
Sotto un diverso profilo i ricorrenti deducono l'erronea applicazione della L. n. 575 del 1965 là dove la Corte d'appello, avallando l'impostazione del primo giudice, ha ritenuto che la verifica circa l'attualità della pericolosità del soggetto è richiesta solo dalla L. n. 1423 del 1956, art. 3, comma 1 e non anche dalla L. n. 575 del 1965, in quanto la permanente pericolosità sociale sarebbe correlata all'avvenuto accertamento dell'appartenenza del soggetto all'associazione mafiosa. Secondo i ricorrenti è errata tale impostazione, che ammette che la pericolosità potrebbe essere esclusa solo in presenza di dati concreti e contrastanti attestanti il recesso del soggetto ovvero la disgregazione dell'organizzazione;
invero, si sostiene che il giudice è comunque tenuto ad accertare e a motivare sulla sussistenza attuale della pericolosità del proposto. Nella specie un tale accertamento è mancato, avendo i giudici omesso di verificare il requisito dell'attualità, senza considerare che il motivo della vicinanza del proposto all'organizzazione mafiosa era dovuto alla sua posizione all'interno della banca, posizione che non ha più ricoperto dal 1990. I ricorrenti evidenziano come l'accertamento dell'attualità è tanto più necessario nell'ipotesi in esame in cui, come è stato detto, la pericolosità di RE IM è stata ritenuta in base ad una condanna per concorso esterno nell'associazione mafiosa. 2.2. - Con altro motivo i ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità della misura di prevenzione patrimoniale.
Innanzitutto, si assume l'erroneità della scelta di considerare confiscabile l'intero corrispettivo della vendita delle quote dell'Istituto Bancario Siciliano al Credito Emiliano, considerandolo profitto derivante dalla illecita gestione della banca, inquinata da interferenze mafiose.
Inoltre, viene dedotta la mancanza di motivazione sulla pretesa riconducibilità al RE IM della partecipazione azionaria intestata alla moglie, IA TO IZ, sebbene questa risultasse titolare di beni immobili e di azioni sin dal 1974- 1976, nonché titolare di propri redditi.
2.3. - Con l'ultimo motivo i ricorrenti eccepiscono, ex art. 609 c.p.p., comma 2, la violazione dell'art. 6 CEDU per violazione del diritto ad una pubblica udienza nel caso di procedimento camerale riguardante l'applicazione di una misura di prevenzione, così come statuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con sentenza 13 novembre 2007, OC e ZA c. Italia, chiedendo che il presente ricorso venga trattato in pubblica udienza.
3. - Ha presentato ricorso personalmente anche IM AR IA.
Nel suo ricorso deduce violazione degli artt. 535 e 592 c.p.p., per non avere la Corte d'appello specificato che la sua condanna si riferiva alle sole spese derivanti dalla sua impugnazione e non anche a quelle degli altri appellanti.
4. - L'avvocato Alfredo Gaito ha, inoltre, depositato note di replica alle conclusioni del procuratore generale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. - È infondato il motivo con cui, nel ricorso presentato dagli avvocati Gaito e Paladino, si assume l'illegittimità della misura di prevenzione personale.
I giudici hanno utilizzato il materiale investigativo e giudiziario raccolto a carico di RE IM in procedimenti penali instaurati a suo carico e, in particolare, si sono avvalsi degli elementi di giudizio che sono stati ritenuti idonei a fondare la sua condanna per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, ritenendo che il compendio indiziario offrisse sufficienti elementi per affermare che il proposto, in qualità di importante banchiere dell'area trapanese, aveva operato in stretto rapporto con le cosche mafiose locali "intrecciando con gli uomini di cosa nostra rapporti di ogni tipo, in posizione di assoluta autonomia e parità e prestando il proprio assenso e la propria collaborazione per tutta una serie di operazioni anomale recanti vantaggi economici di considerevole rilievo al sodalizio mafioso". Si rileva che RE IM, prima attraverso la Banca Agraria di Marsala, controllata dalla famiglia IM, e successivamente con l'Istituto Bancario Siciliano, nato dalla fusione tra la prima banca menzionata e la Banca Agricola di Credito e di Risparmio, "aveva sistematicamente assecondato gli interessi finanziari di cosa nostra, aveva costruito in massima parte la propria ricchezza insieme a soggetti intranei all'organizzazione che a lui erano legati da vincoli anche antichi impossibili da recidere, ed ancora al momento del giudizio disponeva di enormi risorse economico-finanziarie e patrimoniali".
Convenendo con quanto sostenuto nella articolata requisitoria del procuratore generale, si deve riconoscere che la Corte d'appello di Palermo, nel confermare il provvedimento del Tribunale di Trapani, anche in punto di pericolosità qualificata del proposto, ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 1, si è attenuta a consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità. Infatti, questa Corte ha avuto modo di affermare che, in tema di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, il principio secondo cui il requisito dell'attualità della pericolosità è da considerare implicito nella ritenuta attualità dell'appartenenza, opera anche quando quest'ultima assuma la forma del "concorso esterno", caratterizzato dalla non estemporaneità del contributo prestato al sodalizio e, quindi, dalla presunzione di attualità del pericolo, in assenza di elementi dai quali possa fondatamente desumersi l'avvenuta interruzione del rapporto (cfr. Sez. 6, 10 aprile 2008, n. 35357, D'Arrigo; Sez. 2, 16 febbraio 2006, n. 7616, Catalano;
Sez. 2, 16 dicembre 2005, n. 1023, Canino;
Sez. 6, 17 marzo 1997, n. 1120, Prisco).
Nelle decisioni riportate si afferma che "il concetto di appartenenza ad una associazione mafiosa va distinto sul piano tecnico da quello di partecipazione, risolvendosi in una situazione di contiguità all'associazione stessa che risulti funzionale agli interessi della struttura criminale e nel contempo denoti la pericolosità sociale specifica che sottende al trattamento prevenzionale" (così, Sez. 2, 16 febbraio 2006, n. 7616, Catalano): da ciò deriva l'ammissibilità dell'applicazione delle misure di prevenzione anche a chi appartenga ad un sodalizio mafioso non in qualità di partecipe, ma di concorrente esterno. In sostanza, il concetto di appartenenza viene inteso in senso ampio, ricomprendendovi, appunto, anche i cosiddetti "concorrenti esterni".
Il concetto di appartenenza ad un'associazione mafiosa è sicuramente più sfumato e meno tecnico di quello di partecipazione, sia da un punto di vista strettamente letterale, sia sotto il profilo della diversa consistenza che deve necessariamente investire il collegamento probatorio tra il procedimento di prevenzione e il procedimento penale. Ed è infatti proprio nell'ambito dell'autonomia dei due procedimenti che emerge tra i due concetti di appartenenza e di partecipazione una differenza che non è solo di estensione per così dire linguistica, ma è altresì di ordine giuridico- sociologico e si riflette, come tale, sul sistema probatorio il quale, nella materia in esame, è inteso ad accertare non un fatto- reato, ma comportamenti che sono indice di pericolosità sociale specifica. Il concetto di appartenenza si differenzia infatti da quello di partecipazione, nel senso che i rispettivi procedimenti trovano la loro autonomia proprio rispetto al diverso oggetto dell'indagine che, in un caso, mira all'accertamento di situazioni di contiguità al sodalizio mafioso, mentre nell'altro è volto ad accertare il ruolo organico che il soggetto ha svolto in seno ad esso. In quest'ottica, l'appartenenza che il legislatore pone come condizione per l'applicabilità di una misura di prevenzione personale antimafia ricomprende ogni comportamento che, pur non realizzando il reato di associazione di tipo mafioso, sia funzionale tuttavia agli interessi dei poteri criminali e costituisca una sorta di terreno più generale di cultura mafiosa.
Quanto all'accertamento della attualità della pericolosità, si rileva come sia ormai pacifico l'orientamento per il quale la pericolosità di un soggetto, di cui sia accertata la presumibile appartenenza ad associazioni di stampo mafioso, è da ritenere latente ed attuale, salvo prova positiva di un suo recesso. Di conseguenza si ritiene non necessaria, in mancanza della prova del recesso, la specifica motivazione sull'attualità della pericolosità e tale valutazione è stata estesa, come si è già detto, anche all'ipotesi del concorrente esterno (Sez. 2, 16 febbraio 2006, n. 7616, Catalano). Infatti, si è ritenuto che anche la qualifica di concorrente esterno comporta una valutazione di stabilità e di permanenza dei legami del soggetto con la organizzazione, tranne il caso di recesso dell'interessato dal sodalizio del quale deve essere acquisita positivamente la prova (Sez. 1, 14 febbraio 2007, n. 8173). Nella specie, la Corte d'appello ha correttamente individuato gli indici rivelatori, sul piano indiziario, dell'appartenenza dello IM RE alla associazione mafiosa, ripercorrendo i contenuti fattuali della sentenza di condanna per concorso esterno in associazione mafiosa adoperabili nel procedimento di prevenzione e ha inoltre identificato i termini di tale contesto criminale in una specifica famiglia mafiosa, prendendo atto, infine, dell'assenza di elementi attestanti un suo recesso, anzi mettendo in evidenza la lunga storia della collaborazione tecnico-economica offerta al sodalizio e la permanenza di solidi vincoli con gli associati, ritenuti addirittura "impossibili da recidere". I giudici hanno anche evidenziato come il mero decorso del tempo dall'epoca dei fatti addebitati non possa costituire sintomo di ravvedimento, dal momento che l'asservimento alle logiche mafiose che caratterizza il vincolo associativo, sia pure nelle forme del concorso esterno, comporta la disponibilità del concorrente per le esigenze del sodalizio, indipendentemente dallo specifico settore di appartenenza e non agevoli forme di distacco da esso.
In conclusione, deve riconoscersi che i giudici, sia di primo che di secondo grado, hanno fatto una corretta applicazione delle norme denunciate, peraltro sulla base di una consolidata giurisprudenza che il Collegio ritiene di condividere pienamente.
6. - Infondato è anche l'altro motivo con cui si deduce, sotto due prevalenti profili, l'illegittimità della misura di prevenzione patrimoniale.
In primo luogo, si contesta il provvedimento impugnato che, dopo aver preso atto delle divergenti soluzioni indicate dai vari consulenti per la quantificazione dell'arricchimento illecito dei coniugi IM - IZ, ha adottato una soluzione "totalizzante", ritenendo che l'intero prezzo di vendita delle azioni corrisposto ai coniugi dal Credito Emiliano fosse astrattamente confiscabile, in quanto profitto della gestione illecita della banca, inquinata da interferenze mafiose. Secondo la difesa le conclusioni alle quali pervengono i giudici di secondo grado contraddicono tutte le indicazioni emerse nel primo processo, in cui si è esclusa qualsiasi illecita intrusione mafiosa tendente ad incrementare forzosamente l'attività creditizia.
In secondo luogo, viene censurato il provvedimento per avere ricondotto alla persona di RE IM anche la partecipazione azionaria intestata alla moglie, IZ IA TO, nonostante questa risultasse proprietaria di beni immobili e di azioni della Banca Agraria di Marsala sin dal 1974. 6.1. - Si osserva al riguardo che le conclusioni cui giunge la Corte d'appello si fondano su una coerente motivazione, che non può essere oggetto di critica in questa sede, in quanto, come è noto, in questa materia non è deducibile il vizio di motivazione in sede di legittimità, a meno che questa non sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente (tra le tante v., Sez. 6, 8 marzo 2007, n. 35044, Bruno;
Sez. 6, 17 dicembre 2003, n. 15107, Criaco;
Sez. 2, 10 marzo 2000, n. 703, Ingraldi). La Corte d'appello ha, effettivamente, risolto la questione relativa alla qualificazione e quantificazione dei beni da confiscare in maniera del tutto diversa rispetto alla soluzione individuata dal Tribunale di Trapani, riconoscendo l'inattendibilità delle soluzioni individuate in primo grado e l'inadeguatezza delle valutazioni dei vari consulenti tecnici, fondate in larga misura su mere ipotesi non suffragate da elementi concreti. La Corte territoriale ha confermato che l'intera operazione della gestione dei fondi-terremoto è stata espressione di una precisa attività illecita e ha respinto la tesi difensiva secondo cui l'Istituto Bancario Siciliano non avrebbe tratto alcun beneficio da tale attività, rilevando tuttavia che le modalità di quantificazione della locupletazione di IM indicate dai primi giudici non erano corrette;
conseguentemente, ha spostato la sua attenzione sulla complessiva attività svolta da RE IM, prima nella Banca Agricola di Marsala, poi nell'Istituto Bancario Siciliano, frutto della fusione con la Banca Agricola di Credito e Risparmio, fino alla vendita di tale banca al Credito Emiliano.
È stato messo in rilievo che RE IM ha utilizzato la Banca Agricola di Marsala come uno strumento funzionale a "procacciarsi variamente il favore dello schieramento mafioso" e per finanziarne le attività, circostanze che emergono da decisioni della Corte di Cassazione (sentenze n. 38651 del 21 settembre 2005 e n. 28336 del 26 marzo 2004), in cui si legge che il proposto avrebbe ricevuto innumerevoli vantaggi dalla sua disponibilità nei confronti della mafia, individuabili oltre che "nella ampiezza e varietà dei rapporti intrecciati con esponenti" mafiosi, anche nell'utilità "che il rapporto privilegiato con questi andava indirettamente ad apportare in un periodo di spietata concorrenza locale nel settore economico" per la banca. Inoltre, è stato pure evidenziato come l'Istituto Bancario Siciliano abbia potuto effettuare una serie redditizia di impieghi a breve termine grazie all'enorme massa di liquidità dovuta alla illecita giacenza dei fondi-terremoto, riuscendo così a sopperire ad una grave crisi di liquidità, mascherando una situazione economica estremamente critica, apparsa tale solo dopo l'acquisizione da parte del Credito Emiliano ed accertata dalle consulenze disposte dal pubblico ministero, che hanno evidenziato una situazione "macroscopicamente" non corrispondente al vero dei bilanci 1988-1989 (IM è stato anche condannato per falso in bilancio con sentenza del Tribunale di Marsala del 6 marzo 1999). Ancora, i giudici palermitani hanno respinto le considerazioni difensive tese a dimostrare che l'acquisto della banca da parte del Credito Emiliano stava a significare la solidità dell'azienda bancaria, ponendo in chiaro come l'operazione risultasse alterata dalle abili falsità in bilancio commesse dagli amministratori dell'Istituto Bancario Siciliano e, in primo luogo, dallo stesso IM. Sulla base di queste considerazioni la Corte di appello, anche sulla base di quanto affermato dal perito d'ufficio, secondo cui l'arricchimento dei coniugi IM - OZ si è realizzato solo in occasione della distribuzione dei dividendi e della cessione delle azioni al Credito Emiliano, ha ritenuto che debbano essere "considerati illeciti sia tutti i dividendi che gli appellanti hanno percepito dall'Istituto bancario Siciliano, sia l'intero prezzo di vendita del loro pacchetto azionario". In sostanza, si esclude che possano essere operate distinzioni in una situazione "che ha visto lo IM trasformare la Banca Agricola di Marsala nella vera e propria banca di cosa nostra nel territorio marsalese", utilizzata per operazioni di riciclaggio (dichiarazioni del collaboratore Spatola) e per venire incontro alle esigenze degli affiliati, e che ha visto poi l'Istituto Bancario Siciliano operare con modalità illecite e sopravvivere grazie ad "abili camuffamenti di bilancio", fino al momento della sua incorporazione. Secondo i giudici d'appello le falsità di bilancio, le attività di riciclaggio e le condotte di agevolazione degli interessi degli appartenenti alla mafia rappresentano dati sintomatici dimostrativi di una attività bancaria prevalentemente illecita, in cui le condotte indicate rappresentano l'espressione di un modus operandi che caratterizza la complessiva strategia dell'azienda. La Corte territoriale utilizza espressioni particolarmente efficaci per descrivere la sostanza delle attività poste in essere dallo IM attraverso la gestione delle sue banche, attività che hanno avuto modo di espandersi e di produrre reddito proprio grazie all'inserimento dello stesso nel sodalizio mafioso ed alle operazioni illecite dispiegate: in questo contesto la falsificazione dei bilanci ha avuto un ruolo strategico, perché ha consentito di mascherare le operazioni effettivamente poste in essere e, soprattutto, le conseguenze che tali attività (di riciclaggio o di agevolazione degli affiliati) avevano sulla reale consistenza della banca fino alla avvenuta vendita. Si è trattato di una attività bancaria svolta allo scopo prevalente di consentire e agevolare la commissione di reati. In questo senso appare del tutto legittima e coerente la conclusione cui approda la Corte d'appello di Palermo: se), l'intera azienda, intesa come complesso unitario di beni e di rapporti, è tendenzialmente illecita, nel senso sopra evidenziato, in quanto ha potuto realizzare reddito e sopravvivere nel mercato perché sostanzialmente immersa nei legami e negli affari mafiosi, grazie all'appartenenza alla mafia di IM RE, che tale banca ha guidato, allora appare corretto sottrarre all'indiziato mafioso i beni che ha acquisito grazie alla sua azione illecita, penetrando nel tessuto economico-imprenditoriale e inquinandolo fin nel fondamentale basamento della libera concorrenza. RE IM ha tratto profitto dalla gestione e dalla vendita di un'azienda connotata da irregolarità tanto gravi da meritare la qualifica di azienda intrinsecamente illecita, sicché sussistono i presupposti per confiscare l'equivalente di quanto è stato erogato a titolo di dividendi e di quanto ha percepito vendendo il pacchetto di azioni a favore del Credito Emiliano, perché ritenuto frutto di attività illecita posta in essere attraverso l'esercizio dell'attività bancaria.
Sostanzialmente il percorso valutativo che ha condotto la Corte territoriale a individuare e quantificare i beni da sottoporre a confisca finisce per qualificare l'impresa in questione come mafiosa, in quanto pur essendo funzionale all'esercizio di un'attività imprenditoriale di per sè lecita quanto all'oggetto, ha rivelato una natura illecita perché caratterizzata da matrice criminale in ordine ai modi di gestione e, inoltre, perché si è dimostrata la sua strumentalità alla consumazione di condotte delittuose, tra cui in particolare il riciclaggio di denaro. È, quindi, con riferimento all'impresa c.d. mafiosa che si giustifica la confisca dei dividendi e del prezzo di vendita delle quote azionarie, in quanto si ritiene che l'impresa abbia avuto la possibilità di espandersi e di produrre reddito proprio grazie all'uso distorto che è stato fatto dei beni aziendali, uso distorto che è attestato pure dalle accertate falsificazioni di bilancio e che ha consentito di piegare la politica imprenditoriale della banca agli interessi mafiosi. Ne consegue che, come è stato messo in evidenza nella requisitoria del procuratore generale, "anche le entrate progressivamente reimpiegate per l'ulteriore sviluppo aziendale debbano ritenersi connotate da quella illiceità che la L. n. 575 del 1965, art. 2 ter intende colpire attraverso la confisca dei beni di provenienza illecita." Del resto, "le stesse modalità illecite di esercizio dell'attività imprenditoriale vengono a costituire un criterio prioritario in ordine alla valutazione della provenienza illecita di eventuali beni sequestrati in danno del prevenuto (...), come tale prevalente sull'altro criterio della proporzione del valore di tali beni rispetto ai redditi dichiarati e all'attività economica svolta, nel caso in cui i redditi di cui ha goduto il proposto siano esclusivamente quelli derivanti dall'attività imprenditoriale inquinata". Diverso è, invece, il caso di redditi di natura lecita estranei al circuito produttivo dell'attività di impresa illecita e che potrebbero avere consentito al proposto di effettuare acquisizioni patrimoniali.
In conclusione, deve innanzitutto essere esclusa l'ipotesi della mancanza assoluta di motivazione, stante l'argomentatissima spiegazione fornita dai giudici e, inoltre, deve considerarsi che la decisione impugnata ha fatto un corretto riferimento alla valenza reale dell'indizio in una fattispecie in cui i beni ricompresi nel compendio confiscato sono stati ritenuti, sulla base di una motivazione congrua, acquisiti al patrimonio dello IM per effetto, diretto o indiretto, dell'impiego dei proventi di attività illecite, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla legge. Dinanzi a tale ricostruzione il ricorso appare piuttosto funzionale a richiedere un nuovo giudizio di fatto, con una lettura alternativa delle emergenze così come riportate nella motivazione adottata dai giudici di merito, richiesta che non può essere soddisfatta in sede di legittimità e, in particolare, nell'ambito del procedimento di prevenzione.
D'altra parte, la circostanza, lamentata dalla difesa, che i giudici di secondo grado abbiano ribaltato le argomentazioni contenute nel primo provvedimento, giungendo ad individuare e a quantificare i beni da confiscare sulla base di un differente approccio, non comporta alcuna violazione di legge processuale, dal momento che è consentito al giudice dell'impugnazione di pervenire allo stesso risultato cui è pervenuto il primo giudice anche sulla base di argomenti diversi da quelli già considerati o alla luce di dati di fatto non valutati in primo grado, senza con ciò violare il principio dell'effetto devolutivo dell'impugnazione.
6.2. - Anche per quanto concerne la riconducibilità a IM RE della partecipazione azionaria intestata a IZ IA TO deve escludersi che, come assume la difesa, vi sia stata una "macroscopica" omissione di motivazione.
Il provvedimento impugnato ha dato conto puntualmente, seppure in maniera sintetica, delle ragioni per cui si è ritenuta la sussistenza della presunzione prevista dalla L. n. 575 del 1965, art.2 bis, comma 3 in relazione al coniuge e agli altri terzi interessati, rilevando che non è stata prodotta alcuna allegazione da cui desumere l'autonomia finanziaria dei congiunti del proposto e, quindi, tale da superare la presunzione della disposizione sopra indicata.
In questa materia la cit. L. n. 575 del 1965, art. 2 ter autorizza il sequestro e la confisca dei beni di cui la persona sottoposta a procedimento di prevenzione risulta poter disporre direttamente od indirettamente e fra questi rientrano per presunzione di legge, sia pure relativa, i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, soggetti nei cui confronti devono essere sempre disposte le indagini, ai sensi di quanto previsto dalla citata legge, art. 2 bis, comma 3. Il legislatore, infatti, presuppone che l'indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso faccia in modo che i beni illecitamente ottenuti appaiano formalmente nella disponibilità giuridica delle persone di maggior fiducia, ossia i conviventi, sui quali grava pertanto l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità del bene per sottrarlo alla confisca (Sez. 1, 7 dicembre 2005, n. 2960, Nangano;
Sez. 5, 18 marzo 2002, n. 13797, Augugliano). Peraltro, si esclude che in questo modo si verifichi un'inversione dell'onere della prova, perché la legge ricollega a fatti sintomatici la presunzione di illecita provenienza dei beni e non alla mancata allegazione della loro lecita provenienza, la cui dimostrazione è idonea a superare quella presunzione (Sez. 5, 12 dicembre 2007, n. 228, Campione;
Sez. 5, 28 novembre 1996, n. 5218, Brodella).
Nella specie, la difesa censura la decisione impugnata sostenendo sia incorsa in una forma di travisamento per non aver considerato che nell'atto di appello era stata dedotta la questione relativa all'erronea applicazione della misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di IA TO IZ, moglie dello IM. Sul punto si osserva che i giudici non hanno affatto negato che fosse stata dedotta la questione nell'atto di appello, ma, facendo applicazione della giurisprudenza sopra ricordata, hanno piuttosto rilevato che i terzi interessati, tra cui anche la IZ, non hanno assolto all'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità dei beni, omettendo di produrre allegazioni al riguardo, con la conseguenza che la presunzione ha mantenuto la sua operatività.
In ogni caso, nel ricorso e nella nota difensiva si richiamano genericamente i motivi dedotti con l'atto di appello, senza farne menzione specifica, sicché non è neppure possibile individuare autonomamente la questione sollevata ne' verificare se siano state o meno prodotte allegazioni. L'atto di ricorso deve essere autosufficiente, cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica, per cui è inammissibile il ricorso i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto ed impedendo così l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (Sez. 6, 19 dicembre 2006, n. 21858, Tagliente). 7. - Infondato è anche l'ultimo motivo con cui si deduce ex art. 6 CEDU la violazione del diritto alla pubblicità dell'udienza, richiamando la giurisprudenza della Corte europea e chiedendo che la trattazione del ricorso avvenga nelle forme della udienza pubblica. Invero, con la sentenza del 13 novembre 2007, OC c. Italia, seguita recentemente da un'altra decisione del medesimo tenore (8 luglio 2008, Perre c. Italia), la Corte europea dei diritti dell'Uomo ha ravvisato la violazione dell'art. 6 cit. e giudicato essenziale che le persone implicate in un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione abbiano la possibilità di sollecitare una pubblica udienza. Tali decisioni, in realtà, hanno precisato che la violazione sussiste qualora la parte chieda l'udienza pubblica e questa non venga concessa;
inoltre, in entrambe le sentenze la necessità della pubblica udienza viene riferita esclusivamente ai giudizi di merito, presso i tribunali e le corti d'appello, non anche al giudizio che si svolge davanti alla Corte di Cassazione. Pertanto, deve riconoscersi che la trattazione con la procedura camerale non partecipata di cui all'art. 611 c.p.p. dei ricorsi per Cassazione in materia di misure di prevenzione non trova alcun ostacolo nella pronuncia della Corte europea che, come si è detto, si riferisce solo ai tribunali e alle corti di appello (in questo senso v., Sez. 1, 26 febbraio 2008, n. 11279, Magnisi;
Sez. 1, 13 febbraio 2008, n. 8990, Ambrogio). L'eccezione si giustifica in quanto l'esigenza della pubblicità dell'udienza è direttamente espressione del modello processuale accusatorio in cui l'escussione delle prove avviene pubblicamente e la c.d. pubblicità immediata del processo finisce per assicurare una maggiore garanzia per il rispetto dei diritti dell'interessato;
mentre nel processo camerale di cui all'art. 611 c.p.p. non vi sono prove che devono essere formate e il contraddittorio avviene su base formale, con gli scritti difensivi delle parti. D'altronde, la stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo (sentenza del 26 ottobre 2004, Miller c. Regno Unito;
sentenza del 24 giugno 1993, Schuler-Zgraggen c. Svizzera) riconosce la possibilità di deroghe alla pubblicità anche nei casi in cui il giudizio si caratterizzi per il contenuto prevalentemente tecnico, come avviene, appunto, nel giudizio di legittimità. Contenuto tecnico che è ancor più evidente nel procedimento di prevenzione, in cui il ricorso per Cassazione è ammesso solo per violazione di legge, secondo il disposto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, richiamato dalla L. n. 575 del 1965, art. 3 ter, comma 2, per cui è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi della illogicità manifesta ex art. 606 c.p.p., lett. e), potendosi denunciare con il riscorso, oltre alle violazioni di legge, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato ex citata legge, art. 4, comma 9.
In conclusione, anche prescindendo dalla questione relativa alla immediata efficacia delle disposizioni della CEDU come interpretate dalla Corte europea, nel caso di specie deve affermarsi che: a) la mancata celebrazione pubblica dell'udienza davanti al Tribunale di Trapani e alla Corte di appello di Palermo non può determinare alcuna conseguenza dal momento che non risulta che gli interessati abbiano mai richiesto formalmente che il giudizio fosse tenuto in forma pubblica;
b) non può accogliersi, per le ragioni sopra espresse, l'istanza di trattazione del ricorso in pubblica udienza, non riguardando la invocata sentenza della Corte europea il giudizio per Cassazione.
8. - Infine, deve ritenersi l'infondatezza del motivo fatto valere con il ricorso presentato personalmente da AR IA IM. La condanna della ricorrente alle spese del secondo grado è stata la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità dell'appello per carenza di interesse, stante la mancanza di statuizioni pregiudizievoli nei suoi confronti, per cui nessuna censura può essere mossa alla decisione sul punto, in quanto la condanna alle spese è stata pronunciata correttamente ai sensi dell'art. 592 c.p.p.. Al mancato accoglimento dell'imputazione non poteva che conseguire la condanna al pagamento delle spese anticipate dallo Stato in esecuzione dell'onere per l'attuazione della funzione giurisdizionale.
Altrettanto correttamente è stata pronunciata la condanna in solido, in forza del principio generale che pone le spese processuali a carico di tutte le parti soccombenti.
9. - L'accertata infondatezza dei motivi proposti, determina il rigetto dei ricorsi, con la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido, delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2009