Sentenza 13 marzo 2014
Massime • 3
Il principio di preclusione del "ne bis in idem" non opera, per diversità del fatto, nel caso in cui un soggetto faccia parte, in coincidenza temporale, di due diverse associazioni criminose.
In tema di successione di leggi penali nel tempo, il concorrente che abbia realizzato un contributo causale interamente esauritosi prima della introduzione di una nuova norma incriminatrice o meramente sanzionatoria è soggetto alla disciplina sopravvenuta, anche se più sfavorevole, quando il reato è pervenuto a consumazione dopo l'entrata in vigore di quest'ultima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203, in relazione ai reati di importazione e conseguente detenzione di armi da guerra, nei confronti di imputato che aveva intrapreso trattative con il venditore prima della introduzione della aggravante, e la condotta illecita si era però perfezionata dopo il suo arresto e dopo l'entrata in vigore della nuova norma per effetto dell'apporto di altri concorrenti).
Il termine entro il quale può essere effettuata la contestazione di una circostanza aggravante coincide con la chiusura del dibattimento. (Fattispecie in cui, dopo l'espletamento della istruttoria dibattimentale, era stata contestata una circostanza aggravante in assenza della quale il reato avrebbe dovuto essere dichiarato prescritto).
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2014, n. 19008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19008 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 08/01/2014
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - N. 749
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO IU - Consigliere - N. 10499/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA RE, nato [...];
2) DE TE Rudi, nato [...];
3) EL EN, nato [...];
4) IS IU, nato [...];
5) IN IN, nato [...];
6) OL RO, nato [...];
7) PR AL, nato [...];
8) NA GA, nato [...];
9) TT AL, nato [...];
10) TT EL, nato [...];
avverso la sentenza della corte di appello di Bologna n. 1464/2010 del 21.2.2012;
Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere Dott. Maurizio Fumo;
udito il PG in persona del sost.proc.gen. Dott. A. Fraticelli che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi CA, IN, OL, PR, rigettarsi gli altri ricorsi;
udito l'avv. D. Mangio per la parte civile, che, depositando nota spese e conclusioni scritte, si è riportato a queste ultime;
udito l'avv. F. De Sanctis per DE TE, EL e IS, udito l'avv. G. R. Giribaldi per CA, udito l'avv. M. Carbone per IN, udito l'avv. C. Ciuffi per TT e TT, udito l'avv. M. Ragonese per NA, udito l'avv. E.Cataldo per PR, i quali si sono riportati ai rispettivi ricorsi e ne hanno chiesto l'accoglimento. RILEVATO IN FATTO
1. La corte d'appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, ha parzialmente riformato la pronuncia del tribunale di Rimini in data 20 maggio 2008. I fatti per i quali è processo si svolsero nel 1991 e furono giudicati, in un primo tempo, dall'autorità giudiziaria fiorentina. A seguito di annullamento senza rinvio da parte della corte di cassazione, che riconobbe l'incompetenza territoriale del predetto giudice, gli atti furono trasmessi al pubblico ministero presso il tribunale di Rimini, innanzi al quale si celebrò nuovamente il dibattimento di primo grado, cui ha fatto seguito la sentenza di appello sopra ricordata.
1.1. CA RE, DE TE DY, EL EN, IS IU, IN NU, OL RO, PR AL, NA GA, TT AL, TT EL, all'esito della sentenza di secondo grado (corte di appello di Bologna), risultano variamente imputati dei seguenti reati e per essi condannati alle rispettive pene di giustizia: capo B): delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, capo C):
associazione per delinquere di stampo mafioso, ai sensi dell'art. 416 bis c.p., capo D): delitto di cui agli artt. 81 cpv e 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, L. n. 895 del 1967, art. 1 e art. 2, comma 2, art. 4
con riferimento ad armi e munizioni, anche da guerra, detenute, cedute, poste in vendita, trasportate, di cui parte cadute in sequestro (pistole mitragliatrici Uzi calibro 9 Luger di fabbricazione cecoslovacca, bombe a mano di tipo ananas a frammentazione, 1800 cartucce calibro 9 Luger, numerosi caricatori per dette armi, nonché pezzi di ricambio), capo E): estorsione aggravata in danno di CC CO, capo H): rapina aggravata in danno del gioielliere NC GO, capo I): estorsione aggravata in danno di D'GE RI, capo L): tentata rapina aggravata in danno della Cassa di Risparmio di Pisa, agenzia di NI, capo M):
delitto di porto e detenzione di armi - da guerra e comuni da sparo- in relazione al delitto di cui al capo che precede, capo R): rapina e tentata estorsione (entrambe aggravate) in danno di CO IG. Per alcuni dei reati sopraindicati è contestata l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7. 2. Il compendio probatorio è costituito essenzialmente da: a) dichiarazioni delle persone offese, b) intercettazioni telefoniche, c) dichiarazioni di collaboratori di giustizia (AS DO, SO AL, IM GI, IM RO), e) materiale caduto in sequestro, f) parziali ammissioni di taluni tra gli imputati.
2.1. In particolare, la sentenza oggi impugnata ricostruisce i fatti come segue. Nel 1991, tra la Toscana e l'Emilia, gli imputati, in parte di origine siciliana, in parte autoctoni, si associarono per commettere una serie di delitti contro il patrimonio, utilizzando armi - anche da guerra - delle quali, alcuni di loro facevano commercio, rifornendo anche i clan mafiosi operanti in Sicilia. Come attività collaterale, si sviluppò anche un traffico di sostanze stupefacenti, che interessò taluni tra gli attuali imputati (l'unico che, allo stato, risulta aver riportato condanna con riferimento a reati di tal genere è IN NU).
Nello specifico, la corte d'appello di Bologna, nel riformare parzialmente la sentenza di primo grado, ha comunque ritenuto e ribadito che, nelle regioni sopraindicate, si era costituita una associazione malavitosa di stampo mafioso, alla quale avevano dato vita alcuni elementi provenienti dalla Sicilia, cui si erano aggregati personaggi del mondo delinquenziale toscano. Tutti costoro si erano dati a una attività di sistematico sfruttamento delle imprese commerciali esistenti sul territorio di riferimento, consumando estorsioni e rapine, utilizzando armi che ricevevano principalmente dall'estero.
3. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso, personalmente, ovvero tramite i rispettivi difensori, gli imputati sopra elencati.
4. Ricorso OL.
4.1. Deduce errata valutazione ai sensi dell'art. 192 c.p.p. degli elementi probatori ed errata sussunzione delle condotte dei capi E) ed L) e quelle di cui agli artt. 629 - 628 c.p.. 5. Ricorso IN.
5.1. Deduce omessa e/o insufficiente motivazione in ordine all'entità della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Invero, con riferimento all'unico reato residuo a carico di questo imputato, vale a dire quello di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6, viene applicata la pena di anni 7 di reclusione e Euro 28.000 di multa. Nulla si dice in sentenza circa la eventuale sopravvivenza del contestato comma 6 dell'art. 73 della legge prima riportata, pur essendo venuta meno l'aggravante ivi prevista in seguito alla assoluzione di EL dal capo B). Peraltro la gravità della condotta addebitata al IN consisterebbe, secondo i giudici del merito, nella sistematicità delle forniture, con caratteristiche ponderali non minimali. In realtà, a tutto voler concedere, sono state individuate solo tre forniture e dunque non può certo parlarsi di sistematicità. Viene anche negativamente valutata la personalità dell'imputato; tuttavia la corte avrebbe dovuto aver presente che si tratta di fatti di circa 20 anni fa. Attualmente l'imputato è un settantenne con gravi problemi di salute e in trattamento di recupero presso le strutture pubbliche del territorio nel quale vive.
6. Ricorso NA.
6.1. Con riferimento al delitto di cui all'art. 416 bis c.p., deduce violazione degli artt. 192, 546 e 549 c.p.p. e carenze l'apparato motivazionale. Sin dal primo grado di giudizio, si era fatta rilevare la identità del fatto criminoso tra quelli oggetto di contestazione nel presente procedimento e quello definito con sentenza emessa dalla corte d'assise di Catania in data 27 luglio 1995 per aver fatto il NA parte della organizzazione di RE IU. Orbene, la corte d'appello bolognese sostiene, nella sua sentenza, che il NA sarebbe stato inviato in terra toscana per sorvegliare l'operato di VI AL, altro aderente al sodalizio mafioso siciliano. SO AL, collaboratore di giustizia, conferma di essere stato colui che incaricò il ricorrente di recarsi in Toscana proprio a tale scopo. Se dunque questo era il mandato conferito al NA, è evidente che esso si pone in stretta relazione con l'attività dell'associazione mafiosa siciliana. Per negare ciò, i giudici del merito ricorrono a mere formule tautologiche, in base alle quali, per il solo fatto che il "teatro di operazioni" sarebbe geograficamente diverso, dovrebbe essere ritenuta la sussistenza di una diversa associazione. Per altro è da dire che la specificità della nuova e diversa associazione viene individuata dai giudici di primo grado nell'attività per così dire fondativa che il ricorrente avrebbe posto in essere, nel suo ruolo di promotore e organizzatore;
tale ruolo, viceversa, viene disconosciuto dai giudici di secondo grado. Viene quindi a cadere il preteso elemento di specificità e la sentenza di secondo grado viene inevitabilmente a porsi in contraddizione con quella di primo.
6.2. Quanto al delitto di porto e detenzione di armi, si deduce carenza di motivazione e violazione di legge sostanziale e processuale. Il ricorrente, invero, fu tratto in arresto il 22 aprile 1991 in occasione della tentata rapina consumata in NI. La consegna delle armi avvenne in data successiva, di talché l'unica condotta che - in merito - è possibile addebitare a NA consiste nella iniziale prospettazione telefonica di un acquisto di armi, che sarebbe stato possibile in territorio toscano. Non è questa una condotta che possa integrare concorso nel reato contestato, ma un mero prodromo della successiva conclusione dell'accordo, che non può essere posto a carico del ricorrente;
ne consegue ulteriormente e che al reato in questione non è applicabile l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, entrato in vigore dopo l'arresto del ricorrente.
6.3. Con riferimento alla estorsione in danno di NA CO, deduce, ancora una volta, violazione di legge e carenze dell'apparato motivazionale, atteso che, a parte la errata qualificazione giuridica che in astratto la condotta addebitata al ricorrente dovrebbe ricevere (delitto ex art. 393 e non ex art. 629 c.p.), resta il fatto che con la persona offesa il ricorrente ebbe un solo incontro, dal contenuto assolutamente asettico. Di talché, ritenere che tale incontro sia stato caratterizzato da valenza intimidatrice costituisce una vera e propria immutatio veri e denuncia che i giudici di merito non hanno valutato le singole posizioni, ma hanno valutato la vicenda nel suo insieme.
7. Ricorso PR.
7.1. In relazione alle imputazioni di cui all'art. 416 bis c.p. deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sia per quel che riguarda la esistenza dell'associazione in questione, sia per quel che riguarda la partecipazione del PR a detta associazione. Secondo i giudici di merito, in Toscana avrebbe operato una sorta di costola autonoma della mafia catanese, un gruppo costituitosi quasi spontaneamente e al quale il ricorrente avrebbe aderito. In realtà, è mancata qualsiasi dimostrazione, sia dell'accordo criminoso, sia della stabilità di tale accordo come di una struttura che potesse essere definita mafiosa. Inoltre, mancava la prova del tipico modus operandi della mafia e della conseguente forza di intimidazione, sufficientemente diffusa nel territorio di riferimento. A ciò si deve aggiungere che i fatti per i quali l'imputato è stato giudicato risalgono al lontano 1991, vale a dire agli albori dei processi di mafia, di talché, ai più, la sussistenza del cosiddetto metodo mafioso era del tutto sconosciuta. Non si vede dunque come le pretese vittime possano essere rimaste soggiogate da modalità comportamentali che esse non conoscevano. Secondo la giurisprudenza della corte di cassazione, è necessario accertare che l'associazione di mafia sia effettivamente radicata sul posto, con quelle peculiari connotazioni che la legge pretende;
altrimenti non di associazione di stampo mafioso si potrà parlare. Secondo la illogica ricostruzione dei giudici di merito, PR, in quanto debitore di un clan catanese, ne sarebbe anche un associato. Si tratta di due realtà, i cui dati sono tra loro intrinsecamente contrastanti e non si può dunque affermare che il ricorrente fosse organico a nessuna associazione di stampo mafioso in Sicilia. Il solo fatto che, come si assume, dalla Sicilia fossero stati mandati due "soldati" di mafia per controllarlo costituisce circostanza più che eloquente. In realtà, PR, commerciante fallito, si era recato al nord per tentare una nuova vita lavorativa, allo scopo di saldare i suoi debiti e di mantenere la sua famiglia. Peraltro, è del tutto illogico ritenere che, appartenendo il predetto a un'associazione mafiosa, avrebbe poi preso parte a un solo reato fine.
7.2. Con riferimento alla estorsione in danno di BE CO, si deduce ancora contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Sostiene la corte bolognese che la responsabilità del ricorrente sarebbe provata sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e del collaboratore di giustizia AS DO. Le cose stanno diversamente in quanto il PR non si sostituì (come si sostiene in sentenza) a tale TI nell'esigere un credito di quest'ultimo presso il BE, in quanto aveva un suo proprio credito nei confronti del predetto. E ciò emerge con chiarezza proprio dalle dichiarazioni del AS che, evidentemente, la corte d'appello non ha letto con la dovuta attenzione. Il ricorrente, proprio perché non riusciva ad incassare i crediti che vantava nei confronti del BE, si rivolse al AS, il quale, effettivamente, utilizzò metodi alquanto spicci per ottenere soddisfazione. Tale non commendevole condotta integra - tuttavia - gli estremi del delitto di cui all'art. 393 c.p. e non certo quelli di cui all'art. 629. D'altra parte, che tra BE e PR ci fossero rapporti di affari e che il primo avesse consegnato autovetture al secondo, in esecuzione di tali rapporti, emerge dalle stesse dichiarazioni del BE.
7.3. Quanto al trattamento sanzionatorio, il diniego di attenuanti generiche è del tutto immotivato in quanto si fa riferimento alla gravità del reato. Se così si deve ragionare, in presenza di un grave reato, le attenuanti generiche non potrebbero mai essere concesse. In realtà, i precedenti penali del PR non esistono, in quanto il suo certificato penale evidenza solamente una dichiarazione di fallimento. Se si eccettua la condanna per la rapina tentata in NI, collegata direttamente a questo procedimento, bisogna riconoscere che il ricorrente non ha mai rivestito il ruolo di indagato o imputato in alcun procedimento penale. Così stando le cose, è del tutto incomprensibile, attesa la comprovata resipiscenza del PR, la ragione di un così severo trattamento sanzionatorio.
8. OR TT e TT EL.
8.1. Si deduce inosservanza delle norme processuali e precisamente dell'art. 522 c.p.p., comma 2 in relazione alla contestazione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 con conseguente violazione dell'art. 517 dell'art. 129 c.p.p.. Invero, ad istruzione ormai conclusa e a termini prescrizionali ormai decorsi, è stata contestata l'aggravante di cui sopra. Come la stessa corte d'appello riconosce, sul punto, la giurisprudenza di legittimità non è unanime. Se però non si vuole tradire la lettera e lo spirito dell'art. 517 c.p.p., bisogna riconoscere che non possono essere contestate circostanze aggravanti preesistenti e che dunque non siano emerse nel corso del dibattimento. Nel caso di specie, peraltro, il dibattimento doveva ritenersi anche chiuso, in quanto l'ultimo atto era stato l'esame dell'imputato CA. Quanto alla maturata prescrizione, avrebbe dovuto trovare immediata applicazione l'art. 129 c.p.p. e conseguentemente l'aggravante di cui sopra non avrebbe dovuto essere contestata.
8.2. Con la seconda censura, si deduce contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, con particolare riferimento alla partecipazione dell'imputato TT EL. In specie, si deve rilevare che la corte d'appello non ha ravvisato ruolo di promotori organizzatori e coordinatori in nessuno degli imputati. Si sarebbe dunque in presenza di un'associazione di tipo mafioso del tutto acefala. Il che ovviamente rappresenta una contraddizione in termini. Se così stanno le cose, al più, si può parlare di concorso nel reato;
ne' si può dalla mera partecipazione a uno scarsissimo numero di pretesi reati-fine dedurre la sussistenza di un reato associativo.
8.3. Con specifico riferimento al reato di cui al capo D), si deduce poi, con la terza censura e con riferimento a entrambi i ricorrenti, inosservanza di norme penali e in particolare dell'art. 2 c.p., comma 4, per l'applicazione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 al TT.
Per quel che riguarda il traffico di armi, la corte d'appello, premesso che le dichiarazioni di IM RO sono di scarso rilievo per la loro genericità, pretende poi di riscontrarle con altri elementi, quali ad esempio le intercettazioni telefoniche. Al proposito si deve osservare che l'intercettazione alla quale si fa riferimento riguarda la conversazione tra SO AL e AS DO: dunque non una conversazione nella quale sia coinvolto il TT. Ulteriori elementi sarebbero stati desunti dalle liste d'imbarco sugli aerei, ma, com'è stato osservato, all'epoca le liste d'imbarco erano molto meno controllate che ai giorni d'oggi; di tal che era anche possibile viaggiare sotto falso nome, come certamente fece SO. Partendo da tale presupposto non si vede per quale motivo TT avrebbe dovuto utilizzare il suo vero nome.
Sgombrato il campo da tali pretesi riscontri, non rimane che una chiamata di correo priva di qualsiasi corroborazione e, come tale, assolutamente inutilizzabile. È peraltro da notare che le dichiarazioni di SO AL sono intervenute dopo quelle di AS DO e, non a caso, sono del tutto sovrapponibili.
8.4. Per quanto specificamente riguarda il coinvolgimento del TT, la motivazione è del tutto illogica.
Al proposito, vengono sviluppate considerazioni analoghe a quelle già illustrate a proposito del ricorso NA.
8.5. Con la quarta censura si deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'estorsione di cui al capo E), con riferimento la posizione di TT, nei cui confronti esiste solamente la dichiarazione della parte offesa, sulla cui credibilità non è stata sviluppata alcuna considerazione. Il TT sarebbe stato presente solo in occasione di un'unica visita fatta all'autosalone del BE, nella sua qualifica di "osservatore" del PR;
per la sua aspecificità e genericità, la predetta "qualifica" non può essere valutata in danno di questo imputato.
8.6. Con la quinta censura si deduce inosservanza di norme processuali e in particolare degli artt. 649 e 529 c.p.p. e mancata dichiarazione di bis in idem per quel che riguarda TT (capi C e D), sia per quel che riguarda TT (capo D). In proposito, vengono svolte considerazioni analoghe a quelle già illustrate a proposito del ricorso PR.
Con l'ultima censura, si deduce illogicità della motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche per entrambi gli imputati. In merito la sentenza fa riferimento all'estrema gravità delle imputazioni e ai precedenti penali. Quanto alla prima considerazione, si osserva che la gravità del reato in sè non è e non può essere ostacolo alla concessione eventuale delle attenuanti, altrimenti, per ogni grave reato, le attenuanti generiche non potrebbero mai essere concesse. Quanto alla seconda considerazione, va detto che la valutazione avrebbe dovuto essere fatta considerando la situazione degli imputati al momento la commissione dei fatti e non a distanza di 20 anni, vale a dire quando il processo è stato celebrato. Diversamente ragionando, verrebbe violato il principio di eguaglianza, perché gli imputati verrebbero diversamente valutati, a seconda del momento in cui il processo viene celebrato.
9. OR DE TE, EL, IS.
9.1. Deducono mancata ovvero erronea applicazione dell'art. 190 bis c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione sul punto. Con
ordinanza del 10 dicembre 2007, il giudice di primo grado, vale a dire il tribunale di Rimini, dispose l'acquisizione delle dichiarazioni di AS DO e rigettò l'istanza di sua audizione, formulata ai sensi dell'art. 190 bis c.p.p., sostenendo che, in base al criterio della valutazione frazionata delle dichiarazioni, non fosse necessario accedere alle richieste istruttorie. In realtà, sarebbe stata opportuna una decisione in senso contrario, in quanto le dichiarazioni del AS hanno trovato smentita processuale nella assoluzione di altre persone da lui ingiustamente accusate e chiamate in correità. Certamente non vere furono le dichiarazioni del AS circa il cosiddetto giuramento di fedeltà o l'imposizione del pizzo a un locale che, in realtà, già lo pagava a una famiglia calabrese. Per tutte tali ragioni era stata richiesta la nuova audizione del collaboratore di giustizia.
9.2. Con la seconda censura, si deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 517 relativamente alla tardiva contestazione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 in relazione all'art. 522, comma 2 e manifesta illogicità della motivazione. Premesso che il GIP aveva pronunciato sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione ai soggetti imputati di semplice partecipazione alla presunta associazione mafiosa, il pubblico ministero di udienza, all'esito dell'istruzione dibattimentale, si accorse che alcuni reati erano connotati all'aggravante di mafia e procedette alla relativa contestazione. Tale tardiva contestazione viene ritenuta dal ricorrente effettuata contra legem per le stesse ragioni già illustrate a proposito del ricorso che precede.
9.3. Con la terza censura si deduce nullità dell'ordinanza del tribunale di Rimini che ha dichiarato utilizzabili i verbali delle dichiarazioni di IN OC, ER RT, e BA IS, nonché manifesta illogicità della relativa motivazione. Il tribunale, invero, ha ritenuto che non fosse possibile ottenere la presenza dei tre, per il solo fatto che costoro risiedevano all'estero e avevano rifiutato di affrontare le spese per tornare in Italia per deporre. La corte d'appello ha creduto di superare il problema dichiarando la superfluità di tali dichiarazioni in quanto, secondo quel che si legge in sentenza, esse sarebbero non afferenti ai fatti oggetto di contestazione. In realtà, la sentenza si contraddice nel momento in cui, successivamente, sostiene che il delitto in tema di armi vede la sua consumazione solo al momento del sequestro delle stesse.
Al proposito, era stato fatto notare - con i motivi di appello - come EL, in realtà, non avesse alcun controllo delle forniture di armi, tanto da essere costretto a telefonare ad altri quando si faceva questione di prezzo. Anche ipotizzando, poi, che nei giorni 10 e 11 settembre il SO fosse in Toscana o in Emilia e si fosse incontrato con EL, non per questo, si può sostenere la sussistenza del reato in questione in quanto - tutt'al più - si potrebbe ipotizzare una trattativa. Il vero trafficante era ED AN, tant'è vero che il sequestro della fornitura in data 23 febbraio 1992 in Mordano fu effettuato quando EL era in carcere. La responsabilità del EL viene, in sintesi, ritenuta unicamente sulla base di telefonate intercettate, telefonate alle quali lo stesso non sempre prende parte, telefonate nel corso delle quali si fa riferimento a capi di vestiario, che, arbitrariamente, vengono intesi dai giudicanti come riferimenti criptici ad armi. Non va dimenticato che EL era un commerciante di pellame e che quindi è ben possibile che, almeno qualche volta, quando si parla di GI o giubbotti, ci si intendesse riferire effettivamente a tali capi di vestiario.
9.4. Con la quarta censura, si deduce erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p. e della correlata circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e manifesta illogicità della conseguente motivazione. Nei confronti di DE TE e IS, con riferimento al delitto di cui al capo C), è stata dichiarata la prescrizione;
con riferimento al medesimo delitto, EL è stato assolto per non aver commesso il fatto. Tuttavia è interesse dei ricorrenti sostenere e dimostrare la insussistenza del delitto associativo, in quanto ad esso è collegata l'aggravante sopra indicata. A seguito della rivisitazione operata dalla corte d'appello, la presunta struttura mafiosa operante in Toscana ed Emilia sarebbe stata priva di capi, promotori e coordinatori;
ciò rappresenta un'evidente contraddizione logica e priva di significato la costruzione giudiziaria. Peraltro, nel 1991 in Toscana neanche si sapeva chi fosse il PA, di talché, se anche fosse vero che gli imputati avessero tentato di spendere il nome della famigerato capomafia, si può immaginare che nessun effetto essi avrebbero ottenuto. Lo stesso collaboratore di giustizia SO AL, d'altra parte, ha reso dichiarazioni con le quali ha escluso che vi fossero collegamenti tra il clan RE e i soggetti imputati nel presente processo. Dunque, non può parlarsi di una struttura associativa nemmeno a livello embrionale, con la conseguenza che la contestata aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 non è nemmeno ipotizzabile.
9.5. Con la quinta censura, si deduce erronea applicazione della L. n. 895 del 1967, art. 1 e art. 2, comma 4, art. 4 e manifesta illogicità della motivazione, con particolare riguardo alla posizione del ricorrente DE TE DY. Invero, l'imputazione relativa al traffico di armi pone il problema della collocazione temporale delle consegne delle stesse ai rappresentanti del clan RE. È rimasto accertato che le consegne furono certamente due: una nel mese di maggio, l'altra nel mese di giugno 1991. Quanto alla prova, essa deriverebbe unicamente dalle intercettazioni telefoniche e dall'uso del linguaggio criptico, che, come si è già detto, fa riferimento giubbotti, GI, bottoni e quant'altro. Si è già detto come la posizione del EL non si caratterizzi certo per la sua centralità e preminenza, spettando tale ruolo piuttosto al ED. Ebbene, considerando il sequestro intervenuto in data 23 febbraio 1992, sta di fatto che la fattispecie in esame, una volta depurata dall'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, è sicuramente prescritta già dal 22 novembre 2006.
Per quanto specificamente riguarda DE TE DY, lo stesso viene coinvolto in quanto intermediario tra EL (del quale in realtà è figlio) e i siciliani. Anche in questo caso, tuttavia, gli unici riferimenti sono le telefonate tra EL e DE TE. In particolare, nella conversazione del 3 agosto 1991, si parla di un tale OC e di giubbotti che avrebbero perso i bottoni. Orbene, OC è persona realmente esistente, vale a dire: un commerciante emiliano in rapporti di affari perfettamente leciti con EL. D'altra parte, in altre parte del discorso si fa parola della madre del DE TE ed è difficilmente credibile che i colloquianti volessero coinvolgere la donna in situazioni difficili, scabrose e pericolose. SO AL, per altro, non parla mai di DE TE.
9.6. Con la sesta censura, si deduce erronea applicazione dell'art. 628 c.p. con riferimento alla rapina in danno di NC e alla tentata rapina nell'istituto bancario di NI (capi H ed L), ascritti al DE TE, nonché manifesta illogicità della motivazione. Secondo la sentenza, questo imputato sarebbe coinvolto nella fase preparatoria di entrambe le rapine e, per quanto riguarda la tentata rapina in NI, anche nella fase successiva. Al proposito, non si nega che il ricorrente abbia commesso il furto di un'autovettura, successivamente utilizzata da coloro che rapinarono il NC. Emerge tuttavia l'assoluta inconsapevolezza del DE TE con riferimento all'uso che di tale auto sarebbe stato fatto. Tale è infatti l'assunto del AS. La corte di appello, tuttavia, assurdamente sostiene che, poiché DE TE avrebbe fatto, con altra auto, da staffetta all'auto rubata (che doveva essere rifornita di carburante), ciò starebbe a provare la sua consapevolezza dell'uso che di tale auto si doveva fare. Quanto al tentativo di rapina in danno dell'istituto bancario di NI, la responsabilità di DE TE viene individuata attraverso tre circostanze, vale a dire: aver rubato - insieme con IM GI - l'auto successivamente utilizzata, aver accompagnato, dopo il fallimento dell'impresa criminosa, a Roma due dei rapinatori, aver fornito guanti, utilizzati dai rapinatori, procurati attraverso un infermiere suo amico.
Ebbene, quanto alla prima circostanza, si tratta di un fatto assolutamente sovrapponibile a quello prima esposto circa il furto dell'auto utilizzata per la rapina in danno del NC;
quanto alla seconda circostanza, è evidente che si tratta di un post factum che non presuppone affatto la consapevolezza del ricorrente. Invero, il AS dovette penare non poco per rintracciare DE TE (telefonò anche alla madre dell'imputato) per chiedergli di accompagnare i due soggetti. A ciò va aggiunto che a tanto DE TE si prestò portando seco anche la fidanzata. Secondo la corte d'appello, si sarebbe trattato di un espediente per allontanare i sospetti della polizia e scongiurare eventuali controlli. Trattasi di congettura priva di qualsiasi fondamento, in quanto è evidente che, se DE TE avesse saputo che stava accompagnando due persone che avevano appena consumato una rapina, certamente non avrebbe esposto a rischi la fidanzata. In danno di DE TE viene anche valutato il contenuto di una conversazione che egli ebbe telefonicamente con la fidanzata dopo averla lasciata. Alla donna l'imputato suggeriva - evidentemente nel caso fosse stata interrogata dagli inquirenti- di sostenere che quel giorno era stata con lui a Monsumanno. Ebbene, se DE TE avesse voluto concordare un falso alibi, l'avrebbe certamente fatto durante il viaggio di ritorno e non alcune ore dopo, telefonicamente. Tale circostanza, in realtà, sta a provare che, solo dopo essere ritornato "in sede", egli fu informato di quanto era accaduto e, solo in quel momento, si preoccupò di costruirsi un alibi.
Quanto ai guanti utilizzati nella rapina, si è in presenza di travisamento delle risultanze processuali. I guanti, infatti, furono consegnati a DE TE prima della rapina in danno di NC e non furono utilizzati nella rapina tentata in NI.
9.7. Con la settima (erroneamente indicata come sesta) censura, si deduce erronea applicazione dell'art. 629 c.p. con riferimento all'estorsione in danno di CH e di D'GE (capi E ed I), nonché erronea applicazione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e manifesta illogicità della motivazione.
Invero, in entrambi i casi non è dubbio che esistesse un credito preesistente e che i presunti estorti tardassero ad onorare le loro obbligazioni. Con specifico riferimento all'episodio che vede come protagonista passivo il D'GE, non si può dimenticare che l'effettivo creditore, tale IN, fu presente. Venne concordato anche un pagamento rateale e -tuttavia- il D'GE, anche questa volta, non onorò il suo impegno. Si è dunque, evidentemente, all'interno dell'ipotesi di cui all'art. 393 c.p.. Per quanto specificamente riguarda l'episodio che vede come protagonista passivo il BE, a parte il fatto che la stessa persona offesa ha riferito che DE TE rimase assolutamente silenzioso e inerte, sta di fatto che la BMW consegnata al AS e poi utilizzata per la rapina di NI, non fu frutto di estorsione, ma fu regolarmente pagata, accendendo una pratica di leasing. Per quanto poi riguarda la rapina e la collegata estorsione in danno di CO (capo R), anche in questo caso sussisteva effettivamente un credito (vantato da tale EL IC). I fatti si svolsero in due riprese, nel maggio del 1990 e nel gennaio del 1991. IS e DE TE, nel 1990, non conoscevano nemmeno il AS. Dopo la scarcerazione, del AS vi fu l'episodio svoltosi nella conceria del CO con la rapina di un assegno e di 4 milioni in contanti. Sostenere che tale secondo episodio fu la "continuazione" dell'azione estorsiva commessa circa due anni prima è frutto di pura fantasia;
in ogni caso, DE TE e
IS al primo episodio non potettero certamente prender parte.
9.8. Con l'ultima censura (erroneamente indicata come settima, ma in realtà, ottava), si deduce violazione dell'art. 62 bis c.p. e mancanza assoluta o manifesta illogicità della motivazione. Si lamenta che, immotivatamente, la corte d'appello ha negato la concessione delle attenuanti generiche, facendo riferimento alla gravita dei fatti. Si tratta di motivazione meramente apparente, in quanto, come è noto, le attenuanti generiche possono essere applicate a qualsiasi reato. DE TE e IS non hanno più riportato condanne e questo non può che essere interpretato che come indice di concreta resipiscenza e del totale abbandono di qualsiasi tendenza delinquenziale. A nessuno degli imputati è contestata la recidiva e le uniche condanne ulteriori che essi hanno riportato rientrano nell'ambito della medesima vicenda, tanto che è stata applicata la continuazione. Era comunque stata prodotta documentazione attestante anche la lecita attività lavorativa svolta da IS;
di tutto ciò la corte d'appello non ha tenuto conto, tanto da non darne atto assolutamente motivazione. 10. Ricorso CA.
10.1. Deduce inosservanza delle norme processuali di cui all'art. 517 c.p.p. e art. 522 c.p.p., comma 2 in relazione alla contestazione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, nonché violazione dell'art. 129 c.p.p.. In merito, questo ricorrente svolge considerazioni analoghe a quelle già illustrate a proposito di TT - TT e altri. 10.2. Con la seconda censura, deduce mancanza ovvero illogicità manifesta della motivazione ed erronea applicazione della legge penale in punto di mancata ammissione delle richieste integrazioni probatorie, impugnando allo scopo - esplicitamente - anche l'ordinanza 21 aprile 2008, con la quale si negava la riapertura dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p.. Invero era stato chiesto un nuovo esame del BE. La corte ha negato tale possibilità, sostenendo che l'audizione del predetto non era indispensabile ai fini del decidere. Il potere del giudice di integrare il compendio probatorio introdotto dalle parti non deve però essere inteso nel senso della mera discrezionalità, dovendo la relativa decisione essere assistita da un'adeguata giustificazione motivazionale. Tale non è certamente quella tautologica esibita dal giudice di secondo grado.
Il potere di integrazione probatoria, invero, non deve essere inteso come un relitto del sistema inquisitorio nel nuovo processo penale, ma come uno strumento finalizzato all'attuazione di un processo veramente giusto. Anche perché il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale impone una costante verifica dell'esercizio dei poteri di iniziativa del pubblico ministero e quindi anche un potere di sostituzione da parte del giudice, nel caso di sua carenza od omissione. D'altra parte, le sezioni unite della corte di cassazione già nel 1992 avevano opportunamente rilevato la correttezza dell'orientamento che riteneva il potere del giudice esercitabile anche in caso di inerzia delle parti, affermando di conseguenza che, nel giudizio di appello, al giudicante fosse consentito, proprio ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 3, disporre d'ufficio la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in tutti quei casi previsti dai commi precedenti e quindi anche nel caso di prove che, benché conosciute, non erano state assunte. Orbene, considerata la condotta del CA, così come contestata in sentenza, era più che necessario, indispensabile, richiedere alla persona offesa quale fosse stato in concreto l'atteggiamento dell'imputato. 10.3. Con la terza censura si deduce manifesta illogicità della motivazione e ancora errata applicazione della legge penale circa la esistenza degli elementi integranti il reato di estorsione. È rimasto provato che i rapporti tra CA e BE erano normali rapporti di dare e avere tra commercianti. È rimasto anche provato che CA era entrato in società con PR. È ancora rimasto provato che il BE aveva contratto debito con il TI. Non vi è dunque nessun motivo per ritenere che il CA, accompagnandosi al PR, nel suo accesso presso l'autosalone del NA, non avesse semplicemente presupposto che si stava recando presso un commerciante in normali rapporti di lavoro e di debito-credito con altri. Cosa certa è che CA, per stessa ammissione del BE, non tenne un atteggiamento minaccioso e/o violento nei suoi confronti.
Secondo la corte di merito, tuttavia, la sola presenza di questo imputato avrebbe rafforzato il proposito criminoso degli altri, vale a dire che la sola presenza fisica del CA, secondo l'assunto fatto proprio dai giudici del merito, sarebbe valso -insieme con le azioni concretamente tenute dai coimputati- a intimidire il BE. Si tratta di un convincimento assolutamente indimostrato e del tutto arbitrario. Certamente CA, non essendo organico ad alcuna organizzazione criminale, non poteva essere minimamente sospettato di un'azione di appoggio ad una qualsiasi attività malavitosa. D'altra parte, come premesso, il CA era consapevole del fatto che il BE fosse debitore del TI e quindi, anche quando si rese conto che i suoi accompagnatori stavano tenendo una condotta violenta e intimidatrice, al più, potette ipotizzare che gli stessi stavano usando metodi poco ortodossi, ma comunque al solo scopo di consentire al TI di rientrare in possesso di quanto a lui dovuto. Si vuoi significare che, a tutto voler concedere, il CA non poteva avere consapevolezza del fatto che nei confronti del BE si stava consumando un'estorsione, in quanto egli non poteva essere partecipe dell'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 629 c.p.. Quanto al fatto che in suo possesso sia stato trovato un assegno di L. 8.175.000, va chiarito che si tratta di un assegno che recava la sola firma di girata del BE. Tale titolo gli era stato consegnato dal PR nell'ambito dei rapporti che quest'ultimo aveva proprio con CA. Ebbene il possesso di tale titolo postdatato appare circostanza di nessun rilievo ai fini che in questa sede interessano, poiché è facile argomentare circa il fatto che l'assegno in questione fu consegnato al CA perché provvedesse a incassarlo, ignorandone evidentemente la provenienza e la causa. Dunque, sotto questo aspetto, CA si presenta più come una vittima e uno strumento inconsapevole del PR, che come suo complice. A ciò si deve aggiungere che l'assegno in questione non è mai stato ritrovato nel fascicolo processuale. 10.4. Con ulteriore censura, si deduce mancanza, contraddittorietà, illogicità manifesta della motivazione in relazione alla quantificazione della pena. Era stato rappresentato dai giudici di merito che, a tutto voler concedere, nei confronti del CA avrebbe dovuto essere applicato l'art. 114 c.p.. In secondo luogo, era stato rappresentato al giudice d'appello come, ai sensi dell'art. 133 c.p., era del tutto iniqua la applicazione di una pena superiore al minimo edittale. Al più, la condotta tenuta da questo imputato deve ritenersi del tutto marginale, se è vero che egli, semplicemente con la sua presenza, avrebbe contribuito, certo in maniera non determinante, a intimidire il BE. In merito, manca qualsiasi motivazione da parte della corte territoriale. Tutta la giurisprudenza di legittimità in tema di quantificazione della pena è stata così travolta dal silenzio del giudice di secondo grado, il quale si limita a far riferimento, in maniera del tutto astratta, alla gravità del fatto, considerando quindi due volte il medesimo elemento, sia per la quantificazione della pena, come si è detto, in misura superiore al minimo edittale, sia per il diniego delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p.; con ciò contraddicendo consolidata giurisprudenza.
In tal maniera, viene completamente stravolta la funzione della pena, in quanto solo una pena giusta e proporzionata può correttamente svolgere la funzione che le è assegnata all'art. 27 della nostra Carta fondamentale. Va poi aggiunto che CA, all'epoca dei fatti, era un soggetto di giovanissima età e del tutto incensurato. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi del OL e del IN sono inammissibili;
il primo, per assoluta genericità, essendosi l'imputato limitato alla enunciazione delle censure - e quindi dei pretesi vizi della sentenza - senza in alcun modo articolare e argomentare il suo assunto;
il secondo per manifesta infondatezza. Invero il concetto di sistematicità non è strettamente legato al numero degli episodi. È evidente che un solo episodio non può essere indice di sistematicità, ma più episodi, per le modalità con le quali sono portati ad esecuzione, per il numero delle persone, per la riconoscibile programmazione e - per così dire - proiezione verso il futuro, possono agevolmente essere qualificati come sistematici. Il fatto che, in un lasso di tempo relativamente breve, IN abbia consumato episodi dello stesso tipo e con le medesime modalità ha consentito ai giudici del merito di ritenere - ragionevolmente - che egli, a suo tempo, si fosse dedicato, con sistematicità appunto, allo spaccio di sostanze stupefacenti. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la corte bolognese motiva adeguatamente a pagina 60 con riferimento ai gravi e numerosi precedenti penali dell'imputato e alla sua propensione all'illecito. Il fatto che, trascorsi circa due decenni dalla consumazione dei reati, la situazione di IN sia notevolmente mutata e il suo stato di salute sia gravemente peggiorato potrà essere apprezzato in fase esecutiva.
2. La prima censura del ricorso NA è infondata.
2.1. Il divieto di bis in idem, stabilito dall'art. 649 c.p.p., postula una preclusione derivante dal giudicato, formatosi per lo stesso fatto e per la stessa persona. Ne consegue che, quando la stessa persona sia coinvolta in due (o più) fatti - reato (anche se giuridicamente qualificabili sub specie della medesima ipotesi criminosa), detta identità non sussiste. Così, in tema di reati associativi, è stato chiarito che il medesimo agente ben possa (contemporaneamente) far parte di due (o più) associazioni delinquenziali (ASN 200844860-RV 242197). Tale contemporanea "militanza", per altro, si verifica frequentemente quando una delle associazioni sia costituita con il consenso dell'altra e operi sotto il suo controllo oppure sia a questa legata da vincolo federativo (ASN 200825727-RV 240470; ASN 200506410-RV 230831). Il fatto che alcuni soggetti facciano parte di più gruppi criminosi non sta, dunque, necessariamente a provare che si tratti di un'unica associazione, diversamente articolata sul territorio, ben essendo possibile, appunto, che lo stesso individuo sia al contempo attivo in più sodalizi malavitosi. Ovviamente, l'apprezzamento circa la identità/diversità delle societates scelerum è questione di fatto che va affrontata e risolta dal giudice del merito, cui incombe l'onere di motivare adeguatamente.
Certamente, elementi di differenziazione possono essere integrati dalla diversa (anche parzialmente diversa) composizione del sodalizio, dalla differente "zona di operazioni", dalla mancata coincidenza della tipologia di reati commessi o che ci si propone di commettere, dalla diversa struttura organizzativa e così via. Nel caso in esame, benché alcuni elementi di provenienza siciliana risultino aver "prestato servizio" anche in una associazione mafiosa attiva in territorio catanese, sta di fatto che, poi, tali soggetti, una volta trapiantatisi in Toscana, si associarono con esponenti della locale delinquenza, dedicandosi ad attività criminose in quella regione e nella limitrofa Emilia-Romagna, mettendo a frutto, evidentemente, il contributo (di conoscenze e relazioni, di organizzazione e logistico) che la delinquenza autoctona poteva loro fornire. Particolare rilievo assumono poi, nel caso in scrutinio, le attività di "recupero crediti" e di traffico di armi, anche da guerra, certamente reso più agevole, più che dai pregressi contatti dei "toscani", dalla posizione meno periferica che le regioni del centro-nord d'Italia hanno rispetto alla Sicilia, atteso che le partite di armi, per quanto accertato, erano di provenienza continentale Europea. Conseguentemente, nulla vieta che il NA possa aver "militato" in utroque. Nè il fatto che siano stati esclusi dalle sentenze di merito, in capo agli attuali ricorrenti, ruoli propulsivi, costitutivi e -comunque- apicali, può minare il ragionamento appena svolto, atteso che il presente procedimento rappresenta stralcio da altro e che, comunque, il fatto che gli attuali imputati non siano stati riconosciuti ne' come capi, nè come organizzatori o promotori, non esclude certo che altri ben possano aver rivestito tali ruoli.
2.2. Per quel che riguarda la estorsione di cui al capo E), emerge dalla sentenza impugnata (pagina 53) che la persona offesa percepì perfettamente la presenza e l'intervento del NA a sostegno delle pretese di PR. È poi il caso di ricordare che anche la semplice presenza o il mero intervento di un soggetto in un contesto in cui altri pongono in atto azioni violente, intimidatorie e minacciose nei confronti di un terzo può assumere valenza causale, in quanto, da un lato, tale presenza ben può valere a rafforzare il proposito criminoso di coloro che materialmente operano, dall'altro, può avere l'effetto di intimidire ulteriormente la vittima di fronte alla quale si schierano più persone contemporaneamente, ovvero intervengono più persone in momenti successivi. Insieme con CA e TT, proprio il NA viene indicato dall'estorto come uno dei suoi persecutori (ciò si legge chiaramente nella sentenza impugnata a pagina 51 e su tale punto il ricorso tace completamente). D'altra parte, il ruolo del ricorrente nell'estorsione in questione è evidenziato dal fatto che proprio al NA il BE fu costretto a consegnare una autovettura in leasing. E in effetti il PR aveva indicato proprio il BE come una persona dalla quale "si poteva prendere qualcosa", condotta che, evidentemente, il NA ritenne opportuno puntualmente mettere in atto.
Che poi non si sia trattato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma di una vera e propria estorsione, è di tutta evidenza. Invero (cfr, ASN 200739366-RV 238038, tra tante), il delitto di cui all'art. 393 c.p. si traduce nella indebita attribuzione a se stesso, da parte del privato, di poteri e facoltà spettanti esclusivamente al giudice;
l'agente pertanto deve essere animato dal fine di esercitare un diritto, con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa effettivamente e giuridicamente in toto. Ne consegue che certamente non ricorre il suddetto reato quando si tratti di una pretesa illegittima, in tutto o in parte (ovvero sia giuridicamente impossibile il ricorso al giudice). Nel caso in esame, il BE fu costretto ad un tacere che andava ben al di là del versamento di quanto dovuto, atteso che lo stesso fu sottoposto a una sistematica opera di spoliazione.
Inoltre, è stato ritenuto che non sia mai configurabile il reato di ragion fattasi, quanto piuttosto - viceversa - quello di estorsione, concorrente con quello di associazione per delinquere, allorché si sia in presenza di una organizzazione specializzata in realizzazione di crediti per conto altrui, la quale associazione operi, in vista del conseguimento anche di un proprio profitto, mediante sistematico ricorso alla violenza o ad altre forme di illecita coartazione nei confronti dei soggetti indicati come debitori (ASN 199201556-RV 189943).
Invero, come non può certo sussistere il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nel caso in cui il creditore incarichi soggetti dei quali conosca i metodi violenti e minacciosi per costringere il proprio debitore all'adempimento (in quanto, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 393 c.p., la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere perfettamente - come si è anticipato - all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico), così, meno che mai, il reato de quo potrà ricorrere quando siano i componenti di un'associazione mafiosa ad arrogarsi il ruolo di "esattori", peraltro trattenendo per sè (in tutto o in parte) quanto ottenuto dalla vittima. La seconda censura del ricorso NA è, dunque, inammissibile in quanto, da un lato, suggerisce arbitrariamente una diversa ricostruzione dell'accaduto, dall'altro, essa è manifestamente infondata.
2.3. Quanto infine al delitto di cui al capo D), in tema di armi, sostiene la sentenza impugnata (cfr. pagina 41) che, senza intermediazione del ricorrente nel mettere in contatto il clan catanese con il EL, l'affare non si sarebbe concluso. Il contributo di AR, dunque, sarebbe stato non occasionale, ma -anzi- essenziale e imprescindibile per la commissione del reato. Il fatto che il mandato esplorativo conferito al ricorrente, per quanto si legge in sentenza, avrebbe avuto ad oggetto la semplice individuazione di un possibile venditore, ma non anche la individuazione della merce illegale da acquistare (di talché tale condotta andrebbe inquadrata negli atti preliminari, di per sè non ancora punibili) risponde a una visione atomistica e non finalistica dell'agire umano.
Innanzitutto, è ovvio che la ricerca del soggetto da cui acquistare venne effettuata in ragione della merce da acquistare, in quanto evidentemente non tutti sono in grado di procurare, trasportare e vendere armi (anche da guerra), di talché i due elementi della trattativa (quello soggettivo e quello oggettivo), possono essere solo astrattamente tenuti distinti;
in secondo luogo, proprio perché "l'affare" si concluse in ambito associativo, non può essere dubbio che le azioni dei diversi associati vadano considerate in un'ottica di necessaria integrazione;
di talché i primi contatti istaurati dal NA (e necessariamente interrotti dalla perdita di libertà da parte del predetto) furono evidentemente coltivati e continuati da altri, ma l'impulso che il ricorrente dette al "felice esito" della trattativa fu certamente essenziale e insostituibile (in quanto non sostituito, ma, appunto, portato a compimento).
Ciò consente di chiarire anche la seconda parte dell'ultima censura del ricorso del NA, vale a dire quello della addebitabilità al predetto della aggravante L. n. 203 del 1991, ex art.
7. La continuità -logica e cronologica- della trattativa
(iniziata dal ricorrente e conclusa da altri) comporta che anche chi pose in essere la parte iniziale della condotta è chiamato a sopportare le conseguenze sanzionatorie che dalla condotta stessa, per volontà del legislatore, scaturiscono. L'istituito del concorso di persone nel (medesimo) reato non consente diversa conclusione. E se, perdurante l'azione, interviene medio tempore la previsione di un aggravamento di pena, tutti coloro che hanno contribuito a porre in essere un frammento della condotta - finalisticamente orientato al suo naturale epilogo- devono essere puniti in base alla lex gravior. D'altra parte, quando una condotta (concorsuale, nel caso di specie) inizia sotto il vigore di una norma incriminatrice o meramente sanzionatoria, ma si conclude sotto il vigore di una nuova norma della medesima specie, non può essere dubbio che debba trovare applicazione la seconda norma, anche se le conseguenze in tema di pena possano essere più severe. In tal caso non si ha alcuna violazione dell'art. 2 c.p., comma 4 perché, evidentemente, il tempus commissi delicti è quello in cui si perfeziona la condotta o si verifica l'evento. E se la condotta si è protratta nel tempo (anche eventualmente ad opera di più soggetti concorrenti) è il momento conclusivo quello che rileva.
Ciò è stato esplicitamente sostenuto per i delitti associativi (cfr., ad es., ASN 201040203-RV 248461), ma il principio deve trovare applicazione anche per i reati non permanenti, quando l'azione abbia avuto durata apprezzabile e si sia, comunque, conclusa (e dunque il reato abbia avuto consumazione) sotto la vigenza della nuova legge. Per tutto quanto premesso, in sintesi, la terza censura del ricorso NA è infondata. Il predetto ricorso, conclusivamente, merita rigetto.
3. Anche il ricorso del PR è, nel suo complesso, da rigettare.
3.1. Che le persone entrate in contatto con gli attuali imputati provassero un forte timore nei loro confronti e si trovassero in una condizione psicologica di assoluta soggezione viene messo in adeguata evidenza dalla sentenza impugnata, nella quale si da atto, ad esempio, che il BE si decise a denunciare i fatti solo dopo che le indagini ne avevano accertato l'esistenza; viene anche evidenziato che la stessa persona offesa chiedeva ai suoi aguzzini quale fosse la versione che doveva rendere alle forze di polizia (capo E); viena ancora ricordato che il D'GE e il CO, intimoriti (cfr. ad es. pagina 57 "non denunciò l'accaduto per paura"), invece di rivolgersi alle forze dell'ordine, sottoposti ad estorsione, tentarono di ricorrere ad alcuni intermediari perché potessero "intercedere" in loro favore presso il PR e gli altri.
Che dunque non si trattasse della "normale" attività delinquenziale e del conseguente timore che ne poteva scaturirne è circostanza adeguatamente illustrata nella sentenza impugnata e motivata con riferimento a precisi dati di fatto;
d'altra parte, sempre nella sentenza in questione, si legge che non pochi tra gli attuali imputati esibivano la loro origine siciliana e il loro legame con la criminalità organizzata dell'isola, proprio allo scopo di terrorizzare i loro interlocutori. Che poi, prima della celebrazione dei grandi processi di mafia, in Toscana o in Emilia si ignorasse cosa fosse quest'associazione criminosa e quali fossero i suoi metodi è affermazione alquanto "spericolata", posto che comunque la cronaca giudiziaria, la letteratura e la filmografia avevano - già da decenni- ampiamente illustrato il fenomeno. D'altra parte, altri ricorrenti (DE TE, IS, EL) sostengono (cfr. infra) che alcuni commercianti in zona già pagavano "il pizzo" a malviventi calabresi.
La contraddizione -poi- che, con il ricorso, si crede di cogliere tra la posizione di debitore del PR e la sua intraneità a un'associazione mafiosa, in realtà, non esiste, atteso che al predetto non è certo addebitata la militanza in una struttura mafiosa operante in Sicilia, ma, appunto, nella nuova "costola" (rectius: metastasi) radicatasi in Toscana ed Emilia. Una appena attenta lettura della sentenza impugnata avrebbe consentito di chiarire che i giudici di secondo grado hanno voluto significare che il PR, allontanatosi dalla Sicilia e portatosi nell'Italia centrosettentrionale allo scopo di raccogliere fondi per pagare i suoi debiti verso una consorteria mafiosa, giunto nella predetta regione, iniziò, a sua volta, tra l'altro, a utilizzare metodi mafiosi per taglieggiare i commercianti con i quali veniva in contatto. Per fare ciò, egli si associò agli altri attuali imputati. Sulla base di tali emergenze fattuali, giudici del merito hanno ritenuto che appunto tra Toscana ed Emilia fosse nata una nuova consorteria criminale che, in parte perché composta da elementi di chiara origine mafiosa, in parte perché della mafia aveva adottato i metodi, ben poteva essere inquadrata nell'ipotesi criminosa di cui all'art. 416 bis c.p.. La prima censura del ricorso del PR è dunque infondata.
3.2. La seconda censura è inammissibile perché articolata in fatto e tendente a una diversa ricostruzione degli accadimenti. Quale che fosse la ragione (o meglio il pretesto) per il quale il ricorrente richiedeva al BE il versamento di denaro e la produzione di altre utilità (consegna di autovetture), sta di fatto che, come leggesi in sentenza, da pagina 50 in poi, le pressioni sul predetto furono esercitate in maniera molto energica. BE venne schiaffeggiato, i suoi mobili d'ufficio vennero rovesciati. Lo stesso fu più volte visitato dal PR, che si accompagnava agli altri imputati. Secondo quanto si legge in sentenza, l'originario recupero del credito vantato fu solamente l'occasione attraverso la quale la consorteria mafiosa entrò in contatto con il commerciante e lo sottopose a una sistematica opera di spoliazione, della quale il PR fu uno dei principali beneficiari. D'altra parte, questo ricorrente non ha mai completamente spiegato per qual motivo il BE si sia riconosciuto debitore nei suoi confronti di ben 60 milioni di lire, ne' quali fossero, con precisione, i reciproci affari. Rimane che PR si avvalse della collaborazione del AS per terrorizzare e sottoporre a intollerabile pressione psicologica proprio il BE.
Al proposito, non resta che richiamare quanto già scritto, in merito al capo E), con riferimento al ricorso del NA.
3.3. La censura relativa al trattamento sanzionatorio è infondata, in quanto la corte d'appello, a pagina 59, da adeguatamente conto della ragione per la quale, per questo ricorrente, non ha inteso concedere le attenuanti generiche. Come proprio PR ammette, peraltro, egli aveva preso parte al tentativo di rapina consumato ai danni di una banca in NI. Allo stesso ovviamente sono stati addebitati anche i reati satellite. La corte bolognese mette in evidenza, oltretutto, che questo imputato non aveva esitato, una volta emigrato in Toscana, a legarsi a soggetti di elevato spessore delinquenziale, condividendone la cultura e le modalità operative e dando -in questa maniera- prova evidente della sua inclinazione al delitto, tanto da essere ritenuto pericoloso al pari degli altri. Trattasi di motivazione compiuta e congrua, che, in questa sede, non può essere intaccata.
4. La prima censura dei ricorsi TT e TT è
infondata.
4.1. La giurisprudenza di questa corte (cfr. S.U. sent. n. 4 del 1999, ric. Barbagallo, RV 212757) ha chiarito che la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all'art. 517 c.p.p. ben può essere effettuata dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale, e -dunque- anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari (conf. ASN 200944980-RV 245284; ASN 200903192-RV 242672, e, per la sola ipotesi del reato concorrente, ASN 200944501-RV 245006). Nel caso in esame, tuttavia, la contestazione della circostanza aggravante (in assenza della quale il reato avrebbe dovuto essere dichiarato prescritto) è intervenuta, non prima, ma dopo, l'espletamento della istruttoria dibattimentale (ma, ovviamente, prima delle conclusioni delle parti); ebbene, al proposito, si è ritenuto che deve ritenersi che il termine ultimo entro il quale possono essere effettuate nuove contestazioni di circostanze aggravanti debba farsi coincidere con la chiusura del dibattimento e che, dunque, a tale scopo, possa essere addirittura interrotta la discussione finale (ferma restando, ovviamente, la possibilità di concedere all'imputato i termini a difesa, cfr. ASN 199910394-RV 214300; principio recentemente ribadito da ASN 201336717-RV 256721 a proposito di contestazione di circostanza aggravante, operata dopo la escussione di un teste, ascoltato ex art. 507 c.p.p.). In realtà, la vigente normativa non prevede limiti temporali o preclusioni all'esercizio del potere di modificare l'imputazione in dibattimento, anche perché la contestazione di una circostanza emersa dal dibattimento (ma anche nel dibattimento) è un fatto conseguente a una attività meramente ricognitiva che, come tale, non comporta alcuna immutatio dell'esistente e, conseguentemente, non determina alcuna situazione di "minorata difesa" nell'imputato, il quale, come premesso, può sempre chiedere (e deve ottenere) termine per poter controdedurre e difendersi.
4.2. Quanto alla censura relativa alla sussistenza della associazione mafiosa e alla mancanza di capi o promotori, si deve rinviare alle argomentazioni già sviluppare a proposito dei ricorsi NA e PR.
4.3. Quanto al traffico di armi, con specifico riferimento alla posizione del TT, è da rilevare che le chiamate in correità provengono, non solo dal IM, ma anche dal SO e del AS.
A riscontro, la sentenza cita una conversazione intercettata tra AS e tale LV, che, secondo i giudici di appello, sarebbe, appunto, TT AL. Per quel che si legge nel ricorso, viceversa, il LV sarebbe SO AL. Al proposito, è da notare che il ricorrente non ha fornito elementi per suffragare la sua tesi, ne' per contestare, sul punto, la ricostruzione operata dai giudici di merito.
La presenza di TT in loco, poi, sempre secondo la corte di appello, sarebbe testimoniata, tanto da una frase intercettata ("non so se dobbiamo prendere l'aereo"), quanto dalla consultazione della lista di imbarco. Secondo il ricorrente, detta lista sarebbe inaffidabile perché, all'epoca, i controlli erano approssimativi e chiunque avrebbe potuto viaggiare sotto falso nome. L'argomento, oltre ad essere sfornito di base probatoria, è inconcludente, in quanto, se pur fosse vero che il TT avrebbe potuto viaggiare utilizzando generalità altrui (o inventate), nel caso in esame, si dovrebbe ipotizzare l'esatto contrario: che qualcuno abbia viaggiato spacciandosi per TT. Si tratta, evidentemente, di una mera eventualità, di un fatto -in astratto- possibile, ma con riferimento al quale, sarebbe necessario fornire, se non un principio di prova, almeno una ragionevole spiegazione della ragione in base alla quale un quivis avrebbe dovuto utilizzare il nome di questo imputato sul tratto Catania-Pisa (14 maggio 1991) e Pisa-Catania (16 maggio 1991). Dunque, per quel che riguarda TT, le argomentazioni spese dalla corte bolognese non sono ne' insufficienti, ne' contraddittorie, ne' illogiche.
È poi appena il caso di ricordare che il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiari di aver partecipato, non è equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3 (ASN 201021878-RV 247447). Ne consegue che non ha rilievo il fatto che la persona della quale si parli non sia intervenuta nel colloquio, competendo al giudice valutare la rilevanza del contenuto del colloquio stesso, sia, se del caso, nei confronti dei colloquianti, sia eventualmente rispetto ai terzi oggetto di conversazione.
4.4. Per quanto attiene alla posizione del TT, che, come si è premesso, sviluppa, in merito, considerazioni analoghe a quelle contenute nel ricorso del NA, non rimane che rinviare alla parte motiva della presente sentenza relativa a tale imputato (NA, appunto), così come, in merito all'estorsione in danno del BE, vanno richiamate le considerazioni sub 3.2. 4.5. Quanto al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, non va dimenticato che uno dei parametri previsti dall'art. 133 c.p. (e gli stessi parametri valgono con riferimento all'art. 62 bis c.p.) è quello della pericolosità sociale del soggetto. Ebbene, detta pericolosità si valuta, come è ovvio, con riferimento alla attualità e non al "dato storico", di talché la figura dell'imputato, quale emerge anche a seguito degli eventi giudiziari successivi al fatto per il quale si procede va apprezzata nella sua interezza. D'altra parte, sarebbe assurdo imporre al giudicante di ignorare quanto è accaduto dopo la commissione del reato, anche perché la condotta post delictum, oltretutto, costituisce -a sua volta- oggetto di valutazione (art. 133, comma 2, n. 3) ed essa non si esaurisce certamente nella condotta processuale.
Tanto premesso, si deve ritenere, che anche nei confronti di TT AL e TT EL, la corte d'appello abbia prodotto una motivazione che, con riferimento al trattamento sanzionatorio, non appare censurabile in sede di legittimità.
5. La prima censura del ricorso EL, DE TE e IS è generica e manifestamente infondata;
come tale inammissibile. Benché si deduca violazione di legge processuale, in realtà, si fa questione di valutazione della prova, contestandosi il principio della valutazione frazionata, ampiamente ammesso dalla giurisprudenza di legittimità e adeguatamente giustificato dalla corte di merito.
5.1. La seconda censura del medesimo ricorso, sostanzialmente ricalca quella già sviluppata nei ricorsi in precedenza illustrati (TT e TT). In merito quindi devono svolgersi le medesime considerazioni.
5.2. La terza censura è inammissibile per genericità, e sostanzialmente inconcludente, in quanto già nel ricorso si da atto che delle dichiarazioni di IN, ER e BA la corte d'appello non ha fatto uso. Ne vorrebbe far uso, a quanto sembra di comprendere, il ricorrente stesso, ma allora non si capisce per quale motivo non abbia accondisceso (anzi intenda negare la legittimità) all'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni extradibattimentali dei tre (le uniche esistenti).
Quanto al fatto che EL fosse semplicemente a conoscenza del traffico di armi e non avesse alcun controllo dello stesso, in quanto dominus dell'illecito commercio sarebbe stato ED AN, da un lato, si deve osservare che trattasi di rilievo di fatto e, come tale, inammissibile in sede di legittimità, dall'altro, pur a concedere che la tesi esposta nel ricorso fosse fondata, nondimeno non si vede perché EL non dovrebbe rispondere a titolo di concorso, posto che il contenuto delle conversazioni intercettate lo coinvolge comunque nell'illecita attività. Al proposito è appena il caso di ricordare quanto già esposto circa la valenza delle conversazioni captate inter alios. La corte di appello giustifica sufficientemente il convincimento, in base al quale, quando si parlava di capi di abbigliamento, in realtà, ci si riferiva alle armi. Innanzitutto, infatti, è da rilevare, come lo stesso ricorso ricorda, che effettivamente un carico significativo di armi fu sequestrato;
in secondo luogo, è evidente che l'uso
"intercambiabile" e promiscuo di termini quali pellicce, GI, giubbotti eccetera mal si attaglia all'ipotesi che effettivamente si trattasse di commercio di capi di abbigliamento e, viceversa, rende manifesto che i colloquianti volevano "significare altro" rispetto a quel che il tenore letterale (ma illogico) delle conversazioni evidenziava.
D'altra parte, il riferimento a un capo di vestiario (nuovo) "che perdeva i bottoni" appare surreale.
Per tutte queste ragioni, l'interpretazione fornita dal giudice di merito, non apparendo ne' arbitraria, ne' illogica, non può essere contestata in sede di legittimità.
5.3. Il quarto motivo del ricorso EL, DE TE e IS relativo al delitto associativo merita la medesima "risposta" già fornita, sul punto, ai ricorsi precedentemente trattati.
D'altra parte che dello "stile mafioso" si sia abbondantemente fatto uso è comprovato, come già premesso, dal fatto che, in più di un'occasione (e particolarmente durante gli episodi estorsivi), furono adoperate modalità, e tenuti comportamentali tipici della mafia siciliana, cui d'altronde, pacificamente, taluni degli imputati erano particolarmente "vicini".
5.4. La quinta censura del ricordato ricorso (DE TE, EL, IS) è inammissibile in quanto sostanzialmente articolata in fatto e tendente a una diversa interpretazione del contenuto della conversazione intercettata. Per i motivi già sopra illustrati tale interpretazione non è proponibile, nel caso di specie, con il ricorso innanzi al giudice di legittimità.
5.5. La sesta censura è infondata. La corte d'appello pone in rilievo come, in occasione di entrambe le rapine (capi H ed L), la condotta di DE TE abbia risposto a un medesimo standard comportamentale. Invero, in entrambi i casi, lo stesso fu incaricato di procurare l'autovettura che sarebbe stata usata per l'azione criminosa e, in entrambi i casi, DE TE ottemperò al compito affidatogli. Tanto premesso, i giudici di merito desumono che il predetto imputato avesse piena consapevolezza dell'utilizzo e della destinazione delle auto che egli aveva rubato, sulla base della condotta tenuta immediatamente dopo il furto e/o immediatamente dopo la consumazione delle rapine. Nel primo caso (rapina NC), viene adeguatamente sottolineato come DE TE abbia accompagnato AS, scortandolo con la sua auto, quando costui, recandosi a far benzina con l'auto rubata, poneva in essere atti preparatori all'utilizzo della vettura per l'impresa criminosa;
nel secondo caso, il ricorrente aveva accompagnato due dei rapinatori, in fuga dopo il fallimento dell'impresa criminosa in NI, addirittura fino a Roma. Il "viaggio" viene considerato, certo non illogicamente, condotta altamente sintomatica del coinvolgimento dell'imputato nell'azione criminosa e quindi della completa consapevolezza dell'utilizzo che delle auto che aveva rubato sarebbe stato fatto. Le considerazioni circa il coinvolgimento della fidanzata del ricorrente, le istruzioni a costei fornite allo scopo di costituire un alibi (nel caso fosse stato necessario) attengono alla ricostruzione del fatto e sono oggetto di valutazione nel merito, valutazione adeguatamente e congruamente rispecchiata nella struttura motivazionale della sentenza.
Quanto ai guanti, lo stesso ricorrente ammette di averli procurati. Orbene, che essi siano stati utilizzati nella prima o nella seconda rapina non è elemento, nel caso di specie, di particolare significanza, atteso che al DE TE non è contestata la materiale partecipazione alle imprese criminose in questione, ma la consapevolezza del fatto che la sua attività preparatoria (furto di auto, procacciamento di guanti) non era certamente fine a se stessa, ma inquadrata nell'ambito di un più vasto e "ambizioso" programma criminoso.
5.6. Per quel che riguarda la settima censura, richiamato quanto sopra già scritto a proposito del rapporto tra il delitto di cui all'art. 393 e quello di cui all'art. 629 c.p., è da rilevare che, per quanto riguarda l'estorsione in danno del D'GE, dalla sentenza impugnata, si desume che solo in una occasione fu presente il creditore originario - IN NO - vale a dire quando la vittima fu (di fatto) sequestrata, portata sulle rive di un fiume e lì malmenata. AS, per quel che si legge in sentenza, chiese a EL di intervenire a sua volta sul D'GE (che già era stato picchiato da DE TE, che aveva riconosciuto in foto). Intimorito, D'GE finì per versare solo parte di quanto dovuto a IN, ma versò nelle mani di coloro che gli avevano usato violenza e, per quel che affermano i giudici del merito (e che i ricorrenti non negano), il denaro non arrivò mai al vero creditore, ma fu trattenuto dagli imputati. La riprova di ciò è fornita anche da alcune conversazioni intercettate, nel corso delle quali, padre e figlio (EL e DE TE) fanno chiaramente intendere che essi avevano incassato (e utilizzato) i soldi del D'GE e che altri ne aspettavano.
Così stando le cose, è di tutta evidenza che certamente non può parlarsi del delitto ex art. 393 c.p., sia per le ragioni sopra indicate (a proposito degli altri soggetti imputati di estorsione), sia perché, quantomeno con riferimento al D'GE, i soggetti attivi agirono "in nome e per conto" proprio, di talché la preesistenza del credito del IN fu un semplice pretesto per estorcere denaro al D'GE.
EL, d'altra parte (cfr. sentenza pagine 54-55-56), ha anche di fatto ammesso di essere stato il mandante dell'estorsione e di essersi servito del figlio e del IS. Per quanto viceversa, riguarda la estorsione in danno del BE, costui riferisce della presenza del figlio del suo compagno di infanzia EL, vale a dire del DE TE, nel momento in cui egli veniva picchiato e minacciato e si lamenta della sua condotta indifferente. Appare superfluo ripetere quanto già premesso in ordine al contributo che anche la semplice presenza di una persona (e, a maggior ragione, di più persone) può fornire alla consumazione di un delitto connotato da violenza fisica.
5.7. Quanto infine agli episodi in danno del CO, la contestazione indica come dato temporale "epoca anteriore e prossima all'aprile 1991". Dunque: non vi è riferimento al maggio 1990 e, conseguentemente, le argomentazioni che, sul punto, si sviluppano nel ricorso non hanno fondamento fattuale.
Anche in questo caso, la preesistente situazione debitoria della vittima costituì la mera occasione per poter entrare in contatto con la stessa, per sottometterla e depredarla. La responsabilità per rapina non è contestata nel ricorso.
5.8. Con riferimento all'ultima censura, attinente al trattamento sanzionatorio, si rileva che i giudici del merito hanno adeguatamente giustificato il loro convincimento facendo riferimento alla multiforme e insistita attività delinquenziale posta in essere dai ricorrenti negli episodi per i quali è processo, atteso che essi risultano coinvolti in ben più di un fatto criminoso.
6. Quanto alla prima censura del ricorso del CA, ci si riporta a quanto già scritto al punto 4.1. della presente parte motiva.
6.1. Con riferimento alla seconda censura, si deve osservare che la corte d'appello non ha negato la nuova audizione del BE perché ha ritenuto di non dover acquisire altri elementi di conoscenza, ma per la ragione esattamente opposta, vale a dire perché ha dato per certo e scontato che il CA non abbia tenuto una condotta aggressiva e/o violenta in occasione del suo accesso presso l'autosalone della persona offesa. La corte d'appello ha, tuttavia, ritenuto che il CA, collegato al PR, abbia acconsentito, con la sua sola presenza, a contribuire all'azione intimidatoria nei confronti del BE. Al proposito, si deve richiamare quanto già affermato circa il valore rafforzativo della presenza di più persone che intervengano sul luogo nel quale si svolgono azioni violente e intimidatorie.
6.2. Quanto alla terza censura, la sentenza di secondo grado da atto del fatto che CA sia stato trovato in possesso di assegni per 105 milioni di lire e che lo stesso indica come ricevuti dal PR. Ritiene la sentenza che, dunque, con tali affermazioni, CA abbia confermato il suo collegamento con PR e pertanto sostanzialmente la sua adesione personale agli obiettivi illeciti del gruppo, prestandosi anche a presenziare (come di fatto avvenne) alle visite presso l'autosalone per spalleggiare gli altri sodali.
Quanto al possesso dell'assegno di L. 8.715.000, la corte di merito non crede alla buona fede del CA perché il predetto ha falsamente escluso di aver concluso affari con il PR, così come ha escluso affari con il BE. Sulla base di tali elementi, la corte ha ritenuto il coinvolgimento anche di questo imputato nel delitto di cui al capo E), atteso che lo stesso non ha fornito alcuna valida spiegazione per giustificare il suo coinvolgimento (sia pure con ruolo di mero supporto) nelle azioni violente in danno del BE.
6.3. Quanto al trattamento sanzionatorio, la ipotesi ex art. 114 c.p. è relativa, come è noto, alla minima importanza che una condotta concorsuale possa aver avuto nell'economia del fatto-reato. Ma, per quel che si è detto, anche la semplice partecipazione a una sistematica attività di spoliazione, condotta con metodi mafiosi, in danno di una vittima designata, non può certo ritenersi trascurabile. L'esistenza di una societas sceleris "qualificata", nell'ambito della quale i reati vengono portati ad esecuzione, comporta che anche un contributo fondato sulla mera presenza di un associato al compimento di un atto criminoso, con evidenti compiti di supporto e rafforzamento, non possa considerarsi contributo causale di minima incidenza. Infine, dei precedenti penali dell'imputato ben può il giudice di merito servirsi due volte per finalità diverse e per giudizi differenziati, ossia al fine di determinare un aggravamento di pena e di negare la concessione delle attenuanti generiche (ASN 200235930-RV 222351 e, in precedenza, ASN 199100403-RV 186232).
7. Tutti i ricorrenti vanno singolarmente condannati al pagamento delle spese del grado. IN e OL, i cui ricorsi, come anticipato, sono inammissibili, vanno inoltre condannati (sempre singolarmente) al versamento di somma a favore della cassa ammende. Si stima equo determinare detta somma in Euro 1000.
TT, NA, CA, DE TE, IS, OL e PR sono inoltre tenuti, solidalmente, a rimborsare le spese sostenute dalla parte civile, BE CO, in questo grado di giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi di CA, DE TE, EL, IS, PR, NA, TT e
TT, che condanna singolarmente al pagamento delle spese del procedimento;
dichiara inammissibili i ricorsi di IN e OL, che condanna singolarmente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di mille (1000) Euro alla cassa delle ammende;
condanna in oltre TT EL, NA, CA, DE TE, IS, OL e PR a rimborsare in solido le spese sostenute dalla parte civile, BE CO, che liquida, per il grado, in complessivi Euro duemilacinquecento (2500), oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2014