Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/11/1998, n. 1472
CASS
Sentenza 2 novembre 1998

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Qualora l'imputato sia stato sottoposto coattivamente a prelievo di sangue da sottoporre a perizia ematologica, il risultato della prova così conseguita, contrastando con quanto affermato dalla sent. n. 238 del 1996 della Corte cost. - che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 224 cod. proc. pen. nella parte in cui consente al giudice di disporre misure aventi incidenza sulla libertà personale dell'imputato senza che siano previsti dalla legge i casi e i modi per l'espletamento di tale attività - è inutilizzabile, e ciò anche qualora il prelievo sia stato effettuato in epoca antecedente alla predetta sentenza, posto che i divieti di utilizzazione probatoria operano fino al momento della decisione e non solo nel momento di acquisizione della prova, in tal modo dovendosi applicare, relativamente a tale materia, il principio "tempus regit actum". Peraltro, il rifiuto ingiustificato dell'imputato di sottoporsi spontaneamente al prelievo, non essendo motivato da ragioni inerenti all'invasione della propria sfera corporale e quindi alla violazione della libertà personale, ma da argomenti pretestuosi, può essere valutato dal giudice come elemento di convincimento (nella specie, come riscontro individualizzante a chiamata di correo).

In tema di incompatibilità del difensore, malgrado che il giudice, dopo aver rilevato la incompatibilità, non abbia provveduto a indicarla, esponendone i motivi e a fissare un termine per rimuoverla, avendo invece sostituito direttamente il difensore incompatibile con uno di ufficio, non sussiste violazione dell'art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., ove in concreto nessun pregiudizio alla difesa dell'imputato sia derivato dalla inosservanza della procedura prevista dall'art. 106 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui l'imputato, subito dopo la sostituzione del precedente difensore con quello di ufficio, ne aveva nominato altro di fiducia, che aveva regolarmente preso parte all'attività processuale).

Il difensore che assuma formalmente l'incarico a favore di un assistito, ma in realtà su impulso e mandato sostanziale di altri soggetti, che provvedono materialmente al compenso, al solo scopo di venire a conoscenza delle dichiarazioni del suo assistito e di poterle riferire a quelli, e che poi così faccia, pone in essere una condotta diretta ad aiutare detti soggetti a eludere le investigazioni dell'autorità, integrante il reato di favoreggiamento personale, di cui all'art. 378 cod. pen.

In tema di reati associativi, perché si realizzi la partecipazione dei singoli associati, non è necessario che ciascun partecipe consegua direttamente, per sè o per altri, il profitto o il vantaggio da realizzare attraverso l'associazione, contrassegnato dal connotato della ingiustizia. La condotta di partecipazione consiste nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione e, quindi, alla realizzazione dell'offesa degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice, qualunque sia il ruolo o il compito che il partecipe svolga nell'ambito dell'associazione.

In tema di sindacato della Corte di cassazione sulla valutazione delle chiamate di correo operata dal giudice di merito, non è consentito al giudice di legittimità un controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, ma gli è conferito solo il compito di verificare l'adeguatezza e la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in se stessi e nel loro reciproco collegamento. Il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire cioè giudice del contenuto della prova, trattandosi di un compito estraneo a quello istituzionalmente affidatogli, anche perché, con il nuovo codice di rito, il travisamento del fatto è stato espunto dai vizi concernenti la motivazione, essendo richiesto che eventuali contrasti siano interni a quest'ultima.

La disciplina transitoria di cui all'art. 6 della legge 7 agosto 1997, n. 267, non vieta in alcun modo la lettura, a norma dell'art. 512 cod. proc. pen., delle dichiarazioni rilasciate nella fase delle indagini da soggetto imputato in procedimento connesso di cui, per sopraggiunta irreperibilità, non sia stato possibile assicurare la presenza in dibattimento, tanto più che tale norma è espressamente richiamata dall'art. 513, comma secondo, cod. proc. pen., proprio nel testo modificato dalla legge n. 267 del 1997.

Allorché un soggetto riceva, sia pure in unico contesto temporale, una pluralità di cose di provenienza delittuosa appartenenti ad una stessa persona, rendendosi responsabile, con riferimento ad alcune di esse, del reato di cui all'art. 648 cod. pen. e, con riferimento ad altre, di quello di cui all'art. 648 bis cod. pen., si è in presenza di una pluralità di eventi giuridici e quindi di reati. Non si tratta infatti di concorso apparente di norme in relazione alla medesima condotta, ma di distinti reati commessi con riferimento a beni diversi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non operava, con riferimento al reato di riciclaggio, riguardante preziosi sostituiti in blocco con denaro contante, il divieto di "bis in idem" in relazione al reato di ricettazione, già giudicato, avente ad aggetto altri preziosi, sia pure ricevuti dall'agente nel medesimo contesto temporale).

L'art. 103, comma quinto, cod. proc. pen., nel vietare le intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni dei difensori, mirando a garantire l'esercizio del diritto di difesa, ha ad oggetto le conversazioni o comunicazioni relative agli affari nei quali i legali esercitano la loro attività difensiva, e non si estende, quindi, a tutte le conversazioni che si effettuino nel domicilio del difensore indipendentemente dal loro nesso con la funzione esercitata ne' a quelle conversazioni che integrino esse stesse reato. (Nella specie la intercettazione era stata attivata nello studio di un professionista con riferimento a conversazioni, estranee all'esercizio della funzione difensiva, integranti il reato di favoreggiamento personale).

In tema di valutazione della prova, allorché il chiamante in correità rende dichiarazioni che concernono una pluralità di fatti-reato commessi dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo, l'elemento esterno di riscontro in ordine ad alcuni di essi fornisce sul piano logico la necessaria integrazione probatoria a conforto della chiamata anche in ordine agli altri, purché sussistano ragioni idonee a suffragare un tale giudizio e ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie, quali l'identica natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti o di alcuni di loro, l'inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo. Infatti, gli elementi integratori della prova costituita da dichiarazioni rese da un imputato dello stesso reato o di un reato connesso, ex art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., possono essere della più varia natura, e quindi anche di carattere logico, purché riconducibili a fatti esterni a quelle dichiarazioni.

In tema di giudizio abbreviato, se è vero che il giudice di merito, per verificare se il dissenso espresso dal pubblico ministero alla instaurazione del giudizio abbreviato sia giustificato, deve compiere una valutazione "ex ante", prescindendo cioè dagli accertamenti poi compiuti nel dibattimento, non è peraltro inibito al giudice di fare riferimento a tali accertamenti (nella specie perizia circa la natura di cicatrici sulla persona dell'imputato) quale conferma della non arbitrarietà della prognosi effettuata. Nè è inibito al giudice di ritenere giustificato il dissenso per motivi ulteriori e diversi rispetti a quelli addotti dal pubblico ministero. Tali apprezzamenti implicano valutazioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità, salvo il controllo sulla adeguatezza e logicità della motivazione.

In tema di chiamata di correo, non sono assimilabili a mere dichiarazioni "de relato" quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e la attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente, in posizione di vertice, al medesimo sodalizio, trattandosi di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni relativamente a fatti di interesse comune agli associati. (Fattispecie in tema di associazione per delinquere dedita a rapine).

Le norme in materia di impugnazione, pur essendo ispirate a un articolato formalismo, finalizzato a delimitare gli esatti confini della cognizione del giudice del gravame, vanno comunque interpretate alla luce del principio del "favor separationis", di tal che, ai fini della individuazione delle censure, l'atto di impugnazione deve essere valutato nel suo complesso. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto che dal complesso dell'atto di impugnazione del pubblico ministero emergesse la sua volontà di interporre appello, in ordine alla misura della pena, anche nei confronti di alcuni imputati i cui nomi non erano stati formalmente ripetuti in una parte dell'atto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/11/1998, n. 1472
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1472
    Data del deposito : 2 novembre 1998

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