Sentenza 10 marzo 2015
Massime • 2
Non sussiste la nullità della sentenza qualora le prove siano valutate da un collegio in composizione diversa da quello davanti al quale le stesse siano state acquisite e le parti presenti non si siano opposte, né abbiano esplicitamente richiesto di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in quanto, in tal caso, si deve intendere che esse abbiano prestato consenso, sia pure implicitamente, alla lettura degli atti suddetti.
Il principio di preclusione del "ne bis in idem" non opera, per diversità del fatto, nel caso in cui un soggetto faccia parte, in coincidenza temporale, di due diverse associazioni criminose. (In motivazione, la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse valorizzato, quali elementi idonei a differenziare il fatto storico, la diversità dei soggetti apicali e dei partecipi alle due associazioni, la circostanza che le organizzazioni operavano in ambiti territoriali distinti, seppur contigui, nonchè la diversità di funzioni svolta dall'imputato nei predetti sodalizi criminali).
Commentario • 1
- 1. La rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice: unRaffaele Muzzica · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca qui. 1. L'obbligo di rinnovazione dibattimentale: nobili ideali, distorsioni nella prassi. – La rinnovazione del dibattimento in caso di mutamento della persona fisica del giudice, allorquando le parti non prestino il consenso all'utilizzabilità mediante lettura delle prove dichiarative precedentemente assunte, è considerata, a partire dal famoso arresto delle Sezioni Unite, sent. n. 2 del 15/01/1999, Iannasso, poi confermato dalla giurisprudenza successiva, un necessario quanto insostituibile meccanismo di conformità del processo penale ai canoni dell'oralità e dell'immediatezza, in ragione dei quali il giudice che delibera la sentenza deve …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/03/2015, n. 44537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44537 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2015 |
Testo completo
445 37 / 1 5 : REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE : Composta da : . Sent. n. sez. 8th Presidente - Alfredo AR Lombardi AN Bevere PU - 10/03/2015 AO Micheli R.G. N. 27624/2014 -- Relatore Luca Pistorelli Ferdinando Lignola ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di 1. AR IO, nato a [...] il [...] 2. AR BI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 27/01/2014 dalla Corte di appello di Catanzaro i visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. AO Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MA Pinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi: - per la parte civile Provincia di Cosenza, l'Avv. Giovanna Mazza -· per la parte civile Comune di CO Calabro, l'Avv. Salvino Mondello · per le parti civili RT PE e PI AR RI, l'Avv. MA Migliano i quali hanno concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi degli imputati;
uditi altresì gli Avv.ti Andrea Salcina (per AR IO) e Salvatore Sisca (per entrambi i ricorrenti), i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi, e l'annullamento della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO :
1. Il 27/01/2014, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Rossano, in data 06/12/2012, nei confronti dei fratelli IO e BI AR, condannati rispettivamente ad anni 19 e mesi 6 di reclusione e ad anni 12 di reclusione ed euro 2.200,00 di multa. La declaratoria di penale responsabilità degli imputati riguarda i reati: sub 1), ex art. 416-bis cod. pen., per la loro ritenuta partecipazione al "locale" di 'ndrangheta operante nel territorio di CO, con IO AR quale organizzatore ed esattore delle attività estorsive del . sodalizio, e BI AR quale gestore, per conto della cosca, della squadra di calcio "Schiavonea 97", utilizzata per imporre pagamenti di tipo estorsivo mistificati sotto forma di sponsorizzazioni agli imprenditori ! della zona, nonché titolare di un'impresa di messa in opera di strutture in i cartongesso, con cui il sodalizio medesimo si ingeriva in appalti pubblici e privati;
sub 2), quanto ad una estorsione consumata in danno di IN RT, • realizzata attraverso la costrizione della persona offesa ad appaltare all'impresa di BI AR i lavori per la costruzione e posa in opera di cartongesso presso la gioielleria del RT, lavori poi eseguiti in misura inferiore rispetto a quanto risultante dalla fattura emessa a riguardo;
: sub 3), in ordine ad altra estorsione consumata in danno del RT, nuovamente costretto ad appaltare analoghi lavori all'impresa di BI AR, da realizzare all'interno del complesso turistico "Airone", e che avevano comportato successivi pagamenti per oltre 186.000,00 euro, non dovuti almeno nella misura del 30%; sub 3-bis), per una ulteriore estorsione commessa ai danni di AL • US, il quale era stato costretto a subappaltare alla ditta individuale di BI AR alcuni lavori di tinteggiatura che rientravano in una commessa del Ministero della Difesa per la costruzione di alloggi nel territorio del comune di RO. Il solo IO AR è stato contestualmente condannato in ordine ai delitti contestatigli ai capi: 2 4), concernente una estorsione tentata in danno di SS RO, per una somma di 5.000,00 euro;
• 7) ed 8), ancora relativi ad estorsioni consumate nei confronti di PE RT, costretto ad appaltare all'impresa dei fratelli CE i lavori per l'edificazione del ricordato complesso turistico "Airone" (con conseguenti pagamenti a detta impresa per circa 1.800.000,00 euro, relativi a lavori non eseguiti), nonché a consegnare oggetti in oro per oltre 15.000,00 euro, mai pagati da AN CE, subendo l'imposizione di non adire le vie legali per ottenere l'adempimento;
9-bis), relativo ad una estorsione consumata in danno di IE AO RA e AL US, costretti a subappaltare lavori edili in favore della ditta di IN LI;
• 9-ter), quanto ad un tentativo di estorsione in danno di AN EC, per il subappalto di lavori di condizionamento d'aria in favore dell'impresa di RU OS;
• 25) e 26), ex art. 12-quinquies del d.l. n. 306/1992, per avere attribuito fittiziamente a LU CI ed a DO MO IL la titolarità di due ditte individuali, entrambe operanti nel settore della distribuzione di prodotti in cartoplastica.
2. Propone ricorso, per cassazione, con unico atto curato nell'interesse di entrambi gli imputati, l'Avv. Salvatore Sisca.
2.1 Con il primo motivo, il difensore dei fratelli AR deduce nullità della L sentenza e del processo di primo grado per violazione di norme processuali (in particolare, dell'art. 43-bis dell'ordinamento giudiziario): ciò in quanto in alcune udienze il collegio giudicante era stato composto da giudici onorari del Tribunale di Rossano, malgrado risultassero in servizio altri magistrati togati, prestati ad altre funzioni. Nell'interesse dei ricorrenti si richiama una delibera del C.S.M. del 16/07/2008, da interpretare nel senso che in materia penale la possibilità di prevedere che un giudice onorario faccia parte di collegi è radicalmente da escludere (né comunque esistevano circolari del Presidente del Tribunale che ordinassero la presenza di giudici onorari nella composizione di quel collegio): la sentenza impugnata avrebbe peraltro offerto una interpretazione estensiva delle nozioni di impedimento e di assenza, facendovi ricomprendere anche i casi di carenza di organico o di assegnazione del giudice togato ad altri impegni di ufficio.
2.2 Con il secondo motivo, si lamenta ancora nullità della sentenza di primo grado, sotto un diverso profilo: la difesa segnala che l'udienza del 05/12/2012 si tenne in assenza del Pubblico Ministero, e malgrado la Corte territoriale sul 007 corrispondente motivo di appello - abbia richiamato giurisprudenza secondo cui non si debbono ravvisare vizi in caso di momentaneo allontanamento, viene ribadito che nella fattispecie il rappresentante del P.M. si allontanò per una giornata intera.
2.3 Il terzo motivo è dedicato ad una ulteriore violazione di norme processuali (l'art. 525 del codice di rito), tale da comportare, ad avviso della difesa, la nullità della pronuncia e del giudizio di primo grado. Si fa presente a riguardo che il collegio mutò composizione più volte, e nessuno dei giudici ha partecipato a tutte le udienze e sentito tutti i testi escussi [...]. Dopo ogni mutamento parziale nella composizione del collegio giudicante si è proseguito nell'istruzione dibattimentale senza alcuna rinnovazione in punto di prova, senza consenso delle parti e senza dare lettura dei precedenti verbali». Il difensore dei AR richiama la sentenza Iannasso delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 2 del 15/01/1999), precisando da un lato che il riesame di un testimone si rende necessario quando possa avere luogo e vi sia esplicita richiesta di riassunzione della prova, e dall'altro che nella fattispecie concreta non vi è stato alcun consenso delle parti al mutamento del collegio, né alcuna lettura dei verbali di dichiarazioni dei testi in precedenza escussi». La difesa contesta poi l'assunto della Corte di appello secondo cui sarebbe stata pronunciata una ordinanza con la quale si dichiaravano utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento, senza eccezioni o richieste di sorta da parte delle difese: quella ordinanza, del 03/12/2012, riguardava soltanto la dichiarata utilizzabilità del fascicolo processuale n. 375/2006 R.G.N.R., afferente la tentata estorsione in danno del RO.
2.4 Con il quarto motivo, l'Avv. Sisca rileva ancora la nullità del processo di primo grado, lamentando la violazione dell'art. 139 cod. proc. pen.: vi sarebbero infatti numerosi e gravi errori nelle trascrizioni dei verbali delle udienze tenutesi dinanzi al Tribunale di Rossano, vizio da considerare assai significativo proprio in ragione dei continui mutamenti del collegio. Tale vizio era stato evidenziato con riguardo alla generalità dei verbali, ed in particolare a quelli relativi all'audizione del RT, perciò non può affermarsi come si legge invece nella motivazione adottata dalla Corte di appello che la censura sarebbe stata formulata in termini generici.
2.5 Con il quinto profilo di doglianza, la difesa dei AR deduce carenza di motivazione della sentenza impugnata sulla omessa assunzione di mezzi di prova le da ritenere decisivi, avuto riguardo alle richieste ritualmente avanzate per: - lo svolgimento di una perizia sui lavori effettivamente eseguiti dall'impresa di BI AR presso la gioielleria del RT;
- l'acquisizione di dati presso la Prefettura di Cosenza su decreti di pagamento emessi in favore del RT quale vittima della 'ndrangheta; - l'acquisizione di certificazioni attestanti i decreti ingiuntivi emessi nei confronti del RT e le procedure esecutive in atto;
- l'acquisizione presso il DAP di certificati attestanti i periodi di detenzione di vari soggetti menzionati dai collaboratori di giustizia, onde dimostrare l'inattendibilità di costoro (su quest'ultimo punto, la Corte calabrese avrebbe fatto financo confusione, ritenendo che l'istanza si riferisse piuttosto ai certificati del Casellario giudiziale).
2.6 Con il sesto motivo, il difensore degli imputati rileva motivazione carente, illogica e contraddittoria quanto alla valutazione dei documenti prodotti nell'interesse dei AR. In particolare, erano state acquisite su iniziativa della difesa alcune sentenze dove si affermava in altri giudizi l'inattendibilità dei collaboratori LF, RA e AN;
si era provato che il RA risultava detenuto in periodi nei quali lo stesso aveva sostenuto di avere presenziato a specifici episodi oggetto di narrazione;
la trascrizione di una intercettazione tra i fratelli DO e NO PE, detenuti a Vibo Valentia, dimostrava che IO AR non era stato citato dagli interlocutori, che pure avevano menzionato i vari soggetti preposti a funzioni di comando delle articolazioni territoriali della 'ndrangheta nelle zone di Cassano, CO e Rossano. I giudici di appello non avrebbero spiegato perché, a fronte di quelle obiettive risultanze, sarebbe stata in ogni caso da privilegiare la ricostruzione offerta dai collaboratori di giustizia.
2.7 Il settimo motivo del ricorso a firma dell'Avv. Sisca si riferisce alla inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 416-bis e 629 cod. pen., nonché a profili di violazione della legge processuale, in ordine alla attendibilità riconosciuta ai collaboratori anzidetti. La difesa degli imputati ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nella disamina delle dichiarazioni di un collaboratore è innanzi tutto necessario affrontare il problema della credibilità del soggetto e del contenuto intrinseco del racconto offerto da costui;
occorre quindi verificare l'esistenza di riscontri esterni ed individualizzanti a quelle dichiarazioni, anche tenendo conto delle peculiari implicazioni derivanti da eventuali chiamate in correità pluriume e/o da narrazioni de relato. Ciò posto, si fa rilevare che in nessuna delle numerose altre sentenze prodotte dinanzi ai giudici di merito erano stati menzionati i fratelli AR come componenti più o meno di spicco di ん consorterie criminali;
si tratta delle pronunce relative ai processi: -a carico di AN LI ed altri;
- "Galassia", celebrato nei confronti di PE LO ed altri;
5 "Set up" (dove il collaboratore RA venne assolto dall'addebito di associazione mafiosa perché ritenuto estraneo all'organizzazione esistente in CO); - "Corinan". In altri provvedimenti i collaboratori escussi nel presente giudizio erano stati considerati non credibili, avendo offerto dichiarazioni tardive o soltanto de relato;
. la sentenza di cui al processo RU + 1, relativa all'omicidio Viola, aveva espresso valutazione negativa sull'attendibilità dell'LF, quella concernente l'omicidio di LUno RS (Acri + 2) si era analogamente orientata quanto all'LF, al RA, al AN ed a AM RS, mentre l'ordinanza del Tribunale del riesame concernente l'operazione "Timpone rosso" aveva rilevato ancora la non credibilità dell'LF e del RA. La pronuncia oggetto di ricorso, non di meno, si sarebbe totalmente basata sulle dichiarazioni di quei collaboratori, senza tener presente la conclamata inimicizia dell'LF nei confronti del cognato IO AR, né prendere atto che - essendo il RA un notorio tossicodipendente - sarebbe stato assurdo per i vertici di una cosca mafiosa confidargli segreti di rilievo. Altrettanto irragionevole è che lo stesso RA poté avere avuto conoscenza di fatti di notevole importanza in ambito criminale quando aveva soltanto 15 anni, come bisognerebbe doverosamente concludere in base al suo narrato. L'Avv. Sisca sottolinea quindi che non risultano acquisiti riscontri di sorta quanto ai presunti reati fine, facendo osservare che «quando il collaboratore fa riferimento ai disegni di natura estorsiva perseguiti dalla cosca e quindi ai taglieggiamenti, attentati, danneggiamenti, incendi, ecc., il primo elemento di confronto è rappresentato dalla dichiarazione della parte offesa. Se quest'ultima ammette di avere ricevuto richieste estorsive, di avere subito intimidazioni, nulla quaestio. Diverso è se la vittima non conferma l'accusa a carico delle persone chiamate in causa dal collaboratore, ma riconosce di essere stato oggetto di richieste vessatorie e di non averle denunciate. Oppure, sempre in punto di prova generica, ammette l'effettivo danneggiamento subito. Significativa è anche la corrispondenza tra quanto riferito dal collaboratore e le risultanze investigative e probatorie delle pregresse indagini (modalità dell'attentato, tipo di arma usata, coincidenza del luogo e della data del delitto) [...]. Nel caso di specie, nessuna delle presunte vittime di estorsioni ha affermato di essere stata minacciata, di aver subito intimidazioni, di aver avuto pressioni da parte di IO e BI AR».
2.8 Con l'ottavo motivo, si deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, laddove si afferma che a IO AR venne data la reggenza del locale di CO nel 1998, con l'avallo di 6 personaggi di spicco della consorteria (ZA, RI e MA) in quel momento detenuti;
tuttavia risulta dimostrato che i tre soggetti nominati non erano, all'epoca, ristretti in carcere. In altra parte della pronuncia, per giustificare il mancato riferimento all'imputato, quale figura di vertice in ambito criminale, in una conversazione tra i fratelli PE intercettata nel febbraio 2002, si sostiene invece che quella reggenza era stata affidata al AR dopo l'arresto del RI, avvenuto a maggio 2002. I giudici di merito scrivono altresì che IO AR avrebbe avuto ingerenza in attività imprenditoriali in genere e lavori edili attraverso l'impresa del fratello, come dimostrato dalle dichiarazioni del collaboratore RS: i fatti qui contestati risalgono però agli anni dal 2005 in poi, mentre il RS iniziò a collaborare dal 2004 ed è impossibile che conoscesse episodi risalenti a data successiva.
2.9 La motivazione della sentenza della Corte di appello di Catanzaro sarebbe quindi carente, oltre che illogica e contraddittoria, anche quanto alla valutazione degli elementi offerti dai testimoni escussi: la Corte territoriale segnala che le dichiarazioni di costoro (per uno dei quali, tale CC, risulta - disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per ipotizzate falsità) sarebbero state rese in un diffuso clima di agitazione e di paura, ma l'osservazione non è aderente al vero, tanto più che l'assenza di intimidazioni di sorta traspare chiaramente dal numero delle costituzioni di parte civile (ben sette). Tutti i testimoni, piuttosto, avevano chiaramente riferito che i fratelli AR erano persone del tutto normali, con cui avevano avuto a che fare in ordinari aspetti della loro vita di relazione: il CC, in particolare, aveva non soltanto narrato il vero, ma riportato circostanze che non influivano in alcun modo sull'accertamento dei fatti contestati. Il quadro offerto su base testimoniale, del resto, trovava conferma dal rilievo che, a fronte della ritenuta vicinanza tra IO AR e soggetti di presunto spessore criminale come gli RU od i PE, non erano state acquisite relazioni di servizio od intercettazioni idonee a riscontrare quell'assunto; né, comunque, risulterebbe accertata l'effettiva consistenza dei lavori svolti presso le ditte che avrebbero subito estorsioni.
2.10 Il decimo motivo si riferisce alla lamentata mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in punto di valutazione del contributo del collaboratore IN LF. La difesa evidenzia che nei motivi di appello erano stati analiticamente indicati gli aspetti - ben 67 su cui il collaboratore aveva sicuramente mentito: a titolo esemplificativo, si trattava del racconto relativo all'omicidio RS, su cui il dichiarante era già stato ritenuto inattendibile, dell'indicazione di soggetti a riscontro, fra cui vittime di presunte estorsioni o personaggi coinvolti in attività لگے 7 politiche, che invece lo avevano smentito, di notizie riferitegli da persone decedute, di particolari collocati erroneamente nel tempo (come il danneggiamento della vettura del RO o la ritrattazione di quest'ultimo nella vicenda estorsiva che lo aveva riguardato), del contrasto con gli elementi riferiti dal collaboratore RA su specifiche vicende delittuose o su colloqui avvenuti tra loro, dell'indicazione di più fatture che sarebbero state emesse dall'impresa di BI AR per i lavori presso il RT quando invece era stata una sola, di accuse più o meno esplicite mosse al magistrato che aveva presieduto il collegio giudicante del processo a carico del LI, come pure ad un Maresciallo dei Carabinieri indicato vicino alla cosca ma poi del tutto scagionato. La Corte di appello non avrebbe esaminato alcuno dei punti segnalati, ribadendo una apodittica valutazione di meritevolezza di fede verso le dichiarazioni dell'LF.
2.11 Identici profili di vizio vengono rappresentati quanto a IN RA, il quale secondo la difesa dei AR aveva mentito 60 volte e non di meno - era stato ritenuto attendibile senza che i giudici di merito analizzassero le censure analiticamente prospettate;
ancora a titolo di esempio, il collaboratore aveva: - sostenuto di essersi avvicinato al locale di CO nel 1991, quando era ancora adolescente;
- indicato come reggenti della cosca, in luogo di capi detenuti, altri soggetti che tuttavia erano a loro volta ristretti;
- riferito che in un dato periodo IO AR era l'unico a poter assumere un ruolo apicale perché libero, quando invece di presunti affiliati in libertà ve ne erano numerosi;
- narrato episodi obiettivamente inverosimili come il furto di 50-60 macchine al giorno;
- descritto la struttura della 'ndrangheta in termini sbagliati e configgenti con quanto già accertato all'esito di vari processi;
trovato smentita ad opera di molti soggetti su specifiche vicende da lui narrate (ivi compreso lo stesso LF, in ordine alla presunta scorta armata prestata a IO AR); - parlato della struttura del complesso "Airone" come di un semplice campeggio quando si trattava di un ben diverso complesso turistico;
collocato i lavori presso il RT negli anni 2001-2002 quando erano stati invece posteriori, e ciò malgrado i suggerimenti del P.M. che aveva tentato inutilmente di fargli correggere, nel corso della deposizione, l'epoca indicata.
2.12 Il dodicesimo motivo riguarda la dedotta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 416-bis cod. pen., 191, 192, 530 e 546 cod. proc. pen., nonché carenze motivazionali della sentenza oggetto di ricorso. 0 0 8 La difesa fa presente che la partecipazione di IO AR al sodalizio criminoso (affermata sulla base degli inaffidabili contributi dei suddetti collaboratori, come esposto in precedenza) era stata ipotizzata già in altra occasione, atteso che lo stesso imputato era stato sottoposto a indagini nell'ambito del procedimento "Timpone rosso", per l'identico addebito di cui all'art. 416-bis cod. pen., avendo egli riscosso il pizzo per conto dell'associazione in CO Calabro e zone limitrofe», e ciò «su incarico conferitogli da AN RU, alias UZ. Precisato che le fonti di prova sarebbero del tutto sovrapponibili, ivi comprese le dichiarazioni dei collaboratori richiamati, e che identici appaiono anche i fatti di sangue indicati come episodi più eclatanti nelle attività criminali della cosca (gli omicidi CI, BR e MP), l'Avv. Sisca rileva che nel processo "Timpone rosso" la Corte di assise di Cosenza ha pronunciato sentenza di non doversi procedere nei confronti del AR perché l'azione penale non avrebbe dovuto essere esercitata, in difetto di richiesta di autorizzazione alla riapertura delle indagini: ciò in quanto la posizione dell'odierno ricorrente era stata oggetto di un precedente provvedimento di archiviazione. I giudici di merito, nel presente processo, hanno peraltro fatto riferimento ad elementi indicati nella sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari nel processo "Sybaris", ma anche qui vi era stato provvedimento di archiviazione relativamente a IO AR, senza un successivo atto ex art. 414 del codice di rito. La tesi difensiva è che l'associazione di tipo mafioso di cui alla contestazione mossa al AR nel processo "Timpone rosso" sia la stessa rispetto a quella г descritta nella rubrica del presente giudizio;
è del resto la ricordata intercettazione tra i fratelli PE del febbraio 2002 a confermare l'assunto che si tratti di un'unica associazione, e il dato viene ribadito nella sentenza di primo grado, dove si legge che «la sussistenza del vincolo associativo è resa evidente anche nella frequenza dei rapporti tra i soggetti, dalla pluralità degli adepti, dalla disponibilità di armi (cfr. le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia LF, - RA, AN - con riferimento agli omicidi BR e CI)>>. Analogamente, la prova dell'aggravante dell'essere l'associazione armata viene qui ricavata dalle vicende dei suddetti omicidi, oggetto del processo già celebrato. Si tratterebbe, più in particolare, del sodalizio che - come appunto accertato nell'ambito del processo "Timpone rosso" - venne retrocesso a 'ndrina dopo l'arresto del LI, nell'ambito di una articolazione territoriale che precedeva un "locale" a Cassano ed un "crimine" a Cirò: osserva la difesa che, essendo 'ndrina, CO ha pochissimo margine discrezionale e d'azione, ed 9 una parte dei proventi della "bacinella" deve essere consegnata a Cassano e Cirò». In definitiva, sussiste nella fattispecie concreta la evidente violazione del principio del ne bis in idem: principio che nel ricorso viene diffusamente analizzato, anche alla luce della relativa elaborazione giurisprudenziale.
2.13 I motivi di ricorso dal n. 13 al n. 20 riguardano le censure mosse dalla difesa alla declaratoria di penale responsabilità degli imputati quanto ai singoli episodi di estorsione, consumata o tentata, contestati in rubrica. A riguardo, la difesa dei AR lamenta vizi della motivazione e violazione di legge sostanziale e processuale, ribadendo le ragioni della non credibilità dei collaboratori LF e RA, nonché deducendo: - quanto ai lavori effettuati presso la gioielleria del RT (motivo 13), che la Corte di appello afferma apoditticamente l'inattendibilità degli operai dell'impresa di BI AR, e che vi sarebbero rilevanti omissioni nelle trascrizioni delle dichiarazioni del RT, nelle parti in cui lo stesso BI AR era stato sostanzialmente scagionato. Contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito, la presunta persona offesa non aveva reso dichiarazioni "balbettanti", chiarendo invece di non aver subito minacce o pressioni di sorta;
- quanto ai lavori concernenti il complesso Airone, affidati alle imprese di BI AR e dei fratelli CE (motivi 14 e 17), che l'LF ed il RA nulla avrebbero potuto riferire in merito, tanto più che il contratto con gli CE venne concluso il 28/02/2006, ed in quel periodo il RA era detenuto. Inoltre, il teste Romano, avendo seguito i lavori de quibus in veste di geometra, aveva affermato che non vi furono problemi di sorta tra BI AR ed il RT, coerentemente alle dichiarazioni di quest'ultimo (secondo cui i lavori erano stati affidati al AR in ragione della loro vecchia amicizia), né risulta provato che il primo incamerò pagamenti gonfiati nella misura del 30%. Lo stesso RT, inoltre, si rivolse agli CE perché già occupavano l'area antistante, di accesso al mare, e volle così prevenire futuri problemi di vicinato;
i dissidi ebbero inizio, sempre stando alla versione del RT (il quale non aveva palesato timori di sorta, costituendosi financo parte civile), con la presentazione da parte : degli CE di una "fattura pazza" da oltre 2 milioni di euro, e che la persona offesa fu costretta a pagare sulla base di costrizioni avanzate da tale AN RU, mentre il AR non ebbe alcun ruolo nella vicenda;
à quanto ai lavori subappaltati all'impresa di BI AR per gli alloggi da realizzare in quel di RO (motivo 15), che la presunta persona offesa AL US scagiona completamente gli imputati, con una testimonianza il cui contenuto viene del tutto travisato dai giudici di merito. L'LF, quale aveva riferito di magliette indossate dagli operai della ditta del AR con l'indicazione 10 del nominativo dell'impresa (come a rendere evidente che in quel cantiere erano impegnati soggetti vicini alle organizzazioni criminali della zona, a mo' di avvertimento per prevenire fastidi di qualsiasi genere), era stato smentito dagli stessi dipendenti, mentre il RA aveva errato sulla data dei lavori e nell'indicazione delle altre ditte coinvolte;
quanto alla tentata estorsione in danno del RO (motivo 16), che non è verosimile, secondo lo stesso assunto accusatorio, l'intento di IO AR di taglieggiare un altro sodale (il RO risulta essere stato condannato per l'identico delitto di associazione mafiosa, all'esito di giudizio abbreviato). Non collimano, peraltro, i dati sull'orario della ritrattazione di RO dopo la sua denuncia a carico del AR, essendo documentalmente accertato che la ritrattazione avvenne alle 10:00 del 03/03/2006, e che il AR fu arrestato solo alle 16:00: è dunque è logicamente insostenibile che vi furono pressioni al fine di indurre il RO a ritirare le proprie accuse, visto fra l'altro che la successiva richiesta di incidente probatorio volta ad acquisirne la definitiva deposizione contrariamente a quanto sostenuto dai collaboratori fu - presentata dal P.M., e non dalla difesa, comunque ben dopo la ritrattazione già avvenuta;
- quanto alla estorsione patita dal RT, relativa a gioielli che non gli sarebbero mai stati pagati, che era stata la convivente di AN CE, DA EK, a ritirare preziosi per circa 10.000,00 euro con l'intesa di compensare pagamento con parte dei lavori, e fu poi lo stesso RT ad intervenire presso il AR affinché chiedesse allo CE di pagarne il prezzo. Perciò, il RT - le cui dichiarazioni risultano grandemente travisate dai giudici di merito - non subì costrizioni di sorta al fine di consegnare i beni, come invece ipotizzato in rubrica. La vicenda risale comunque al 2005-2006, mentre la fattura gonfiata dei fratelli CE venne emessa nel 2007, senza perciò che gli episodi possano intendersi collegati;
quanto alla estorsione in danno dell'RA e del US, finalizzata a far ottenere lavori in subappalto alla ditta del LI (motivo 19), che mancano gli elementi essenziali del reato. Il US dichiarò infatti che IO AR gli chiese in modo normale e senza alcuna pressione se poteva far lavorare il LI, imprenditore affidabile: venne presentato un preventivo conveniente e la cosa si fece. L'RA precisò che il prezzo praticato era conforme a quello di altre ditte concorrenti, e che le somme dovute vennero compensate in parte con quanto accreditato dal LI per l'acquisto di materiali;
- quanto alla tentata estorsione in danno del EC (motivo 20), che secondo le dichiarazioni di quest'ultimo la richiesta di far lavorare il OS fu prospettata da IO AR senza minacce di sorta, il EC aveva replicato che la 11 decisione spettava ad un ingegnere ed emerse in seguito che la ditta del OS non aveva un'iscrizione particolare, necessaria per l'assegnazione de qua (la difesa evidenzia altresì che la Corte di appello fa riferimento non solo alla richiesta di subappaltare i lavori per il condizionamento dell'aria, ma anche per pulizie e guardiania, aspetti estranei alla contestazione).
2.14 Il ventunesimo ed il ventiduesimo motivo di ricorso sono dedicati - con riferimento agli addebiti ex art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992, contestati al AR ai capi 25) e 26) - alla illustrazione di vizi analoghi a quelli appena segnalati per le condotte estorsive sopra ricordate. Per entrambe le fattispecie criminose descritte in rubrica, la difesa rappresenta che le dichiarazioni rese in proposito dai collaboratori LF e RA risultano generiche e de relato (in parte, quanto a notizie asseritamente apprese dallo stesso IO AR), ed evidenzia altresì come il RO, nella denuncia presentata con riferimento alla tentata estorsione da lui subita, non faccia alcun riferimento alla ditta in questione, pur essendone egli socio unitamente al fratello ed alla moglie (LU CI). In ogni caso, non poteva affermarsi che fossero concretamente paventabili nei confronti del AR eventuali misure di prevenzione patrimoniale. Il reato sub 25) dovrebbe comunque intendersi prescritto, risalendo al 2004 e non potendosi ritenere ravvisabile l'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152/1991, in ordine alla sussistenza della quale la sentenza impugnata non offrirebbe alcuna motivazione.
2.15 Con il ventitreesimo motivo, la difesa degli imputati lamenta violazione degli artt. 125, 192, 238-bis e 546 cod. proc. pen., con riferimento alla valutazione dei giudici di merito circa il contributo offerto dai collaboratori di giustizia ulteriori rispetto all'LF ed al RA. L'Avv. Sisca fa rilevare che: OM US, collaboratore dal 1998, avrebbe dichiarato che BI e - IO AR non facevano parte del locale di CO;
- AN NO e IO BA, i quali iniziarono a collaborare a fine anni Novanta, sostengono di non conoscere i AR (il secondo sì, ma non come appartenenti alla 'ndrangheta); AM RS avrebbe intrapreso la collaborazione nel 2004, dopo essere rimasto lontano da ambienti criminali per tutti gli anni Novanta ed avere k sofferto periodi di carcerazione: in seguito, si vide revocare il programma, e risulta essersi suicidato in carcere. Egli riferì episodi appresi durante la restrizione da AN RU, ma non si comprende perché quest'ultimo, figura di spicco in ambito criminale, avrebbe dovuto riferire a uno sconosciuto fatti di estrema rilevanza: in ogni caso, sul particolare di una somma di 3 milioni 12 di lire che lo stesso RU gli avrebbe fatto avere dal AR, e che costui avrebbe consegnato al fratello del dichiarante, fu proprio quest'ultimo (Espedito RS) a smentire la circostanza;
- AN CI, a sua volta collaboratore dal 1998, avrebbe riferito solo dopo 15 anni di aver conosciuto IO AR come persona vicina a 'ndranghetisti quali Salvatore MO (mai condannato per associazione mafiosa) ed NG HI (condannato solo per fatti posteriori al 2000); - AN CI si sarebbe rivelato assolutamente inattendibile anche sul piano delle vicende organizzative essenziali della consorteria criminale (in particolare, a : proposito della "copiata" attestante i nominativi di coloro che presentano gli affiliati all'interno del sodalizio, e che dovrebbe pur sempre contemplare il "capo società"): la difesa sottolinea che le dichiarazioni dei fratelli CI
contro
IO AR risultano tardive, ed intervennero dopo che l'odierno imputato era stato rinviato a giudizio per concorso nell'omicidio del loro padre. :
2.16 Il ventiquattresimo profilo di doglianza riguarda il difetto di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale circa i motivi di appello aggiunti, a suo tempo presentati nell'interesse degli imputati. In quella sede, la difesa aveva segnalato come il Tribunale avesse travisato le risultanze istruttorie su più emergenze puntualmente illustrate (fra cui, ad esempio, il tema dei periodi di restrizione sofferti da tale AN RU, in : relazione al narrato del RA ed anche con riguardo ad una presunta intercettazione fra il RU e IE CC;
la localizzazione della casa di campagna di IO AR in località Gardena piuttosto che in quella di Cardame;
alcune vicende politiche ed elettorali su cui erano stati sentiti numerosi testimoni della difesa, a confutazione delle dichiarazioni dei collaboratori;
l'omesso esame della deposizione dell'Avv. Camodeca, il quale aveva smentito fatti riferiti dall'LF e dall'Avv. Campolo circa la pregressa tensione di rapporti fra IO AR ed il cognato), né tenuto conto della decisiva circostanza che tutte le presunte persone offese dalle condotte estorsive narrate dai collaboratori, anche al di là delle contestazioni in rubrica, avevano concordemente escluso di essere state vittime di episodi del genere.
2.17 Con il venticinquesimo motivo di ricorso, l'Avv. Sisca deduce difetto di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, nonché violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen.; la difesa lamenta l'eccessività delle pene inflitte, dal momento che (in ogni caso, e pure insistendo per la irrilevanza penale delle condotte loro ascrivibili) il comportamento tenuto dai due fratelli non fu connotato da alcuna violenza o carica intimidatoria. Inoltre, si tratta di soggetti incensurati, ed il fatto che ai fini della concessione delle attenuanti generiche non si possa tenere conto del mero dato 13 dell'assenza di precedenti, sottolineato dal Tribunale, potrebbe valere solo per reati commessi in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 125/2008: al contrario, nella fattispecie concreta gli addebiti più recenti risalgono al 2007. 2.18 Il ventiseiesimo motivo si riferisce alla inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 7 del d.l. n. 152/1991, e ad un correlato difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'aggravante de qua. Argomenta la difesa, fra l'altro, che «è di solare evidenza che per i reati contestati a BI AR l'intervento del fratello IO AR [...] era esclusivamente in suo favore e non riguardava certamente il gruppo malavitoso coriglianese. Nessun profitto realizzato da BI AR con il suo lavoro è finito nella "bacinella" o ad altre persone>>.
2.19 Con il ventisettesimo ed ultimo motivo, la difesa dei due imputati si duole dell'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 12-sexies d.l. n. 306/1992 e 546 cod. proc. pen., nonché di carenze motivazionali in punto di confisca. Le statuizioni dei giudici di merito circa la confisca di beni riferibili ai ricorrenti non risultano in alcun modo motivate, e pertanto «i beni di scarso valore economico vanno dissequestrati, avendo i due imputati dimostrato la loro provenienza lecita ed essendo compatibili con i loro redditi. L'acquisto dei beni, poi, risale a data anteriore ai reati contestati».
3. Nell'interesse del solo IO AR propone ricorso anche il suo secondo difensore, Avv. Andrea Salcina.
3.1 Il primo motivo di doglianza riguarda un profilo di inosservanza ed : erronea applicazione, nonché di mancanza ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata. L'Avv. Salcina fa presente che, con memoria del 24/10/2013, la difesa aveva presentato motivi aggiunti di appello, rilevando una causa di improcedibilità ai sensi dell'art. 129, comma primo, del codice di rito (per violazione del principio del ne bis in idem): nello scritto era stato evidenziato come IO AR fosse stato già giudicato per lo stesso addebito ex art. 416-bis cod. pen. dalla Corte di assise di Cosenza, con sentenza n. 2/2013 (relativa al c.d. processo "Timpone rosso"). Con quella pronuncia, era stato dichiarato non doversi : procedere nei confronti dell'imputato per la ragione formale già sopra ricordata, stante l'archiviazione intervenuta relativamente al AR con provvedimento del 30/03/2004; ergo, si era instato per la produzione della sentenza, irrevocabile in parte qua, ai sensi dell'art. 238-bis del codice di rito. La Corte di appello ha ritenuto che i motivi nuovi debbano essere necessariamente riferiti a quelli presentati nei termini, con conseguente declaratoria di inammissibilità: in tal modo, però, viene confusa l'impugnazione : 14 stricto sensu con la questione relativa ad una causa di improcedibilità, che può o financo rilevata e dichiarata di ufficio - in ogni stato e gradoessere sollevata - del procedimento. Osserva il ricorrente che «con la memoria datata 24/10/2013 lo scrivente difensore, lungi dal muovere, sul punto, una impugnazione della sentenza di primo grado non investito dal gravame principale, avanzava, ai sensi del combinato disposto degli artt. 129, 529 e 598 cod. proc. pen., una diversa richiesta di non doversi procedere relativamente alla contestazione associativa, difettando una condizione di procedibilità (il decreto di riapertura delle indagini)»; appare dunque non conferente il richiamo operato dalla Corte territoriale alla giurisprudenza di legittimità sulla necessaria attinenza dei motivi aggiunti rispetto a quelli originari. L'Avv. Salcina sottolinea quindi l'identità delle fonti di prova nel procedimento per cui intervenne l'archiviazione poi formalmente sfociato nel - giudizio definito con la sentenza "Sybaris" del Tribunale di Castrovillari - rispetto a quelle qui acquisite (le dichiarazioni dei collaboratori LF, RA, AN e RS); identici risultano anche i fatti indicati, in entrambe le sentenze, quali reati di maggiore allarme posti in essere dall'associazione mafiosa (gli omicidi CI e BR/MP).
3.2 Con il secondo motivo, nell'interesse di IO AR si deduce violazione degli artt. 238-bis, 603 e 649 cod. proc. pen., nonché mancanza ed illogicità della motivazione. La Corte di appello, trattando ad abundantiam la questione relativa alla presunta duplicazione del giudicato, afferma che le associazioni sottese alle contestazioni del processo definito ed a quello odierno sarebbero diverse, sostenendo che sarebbe «emerso, anche nell'ambito del presente processo, la coesistenza di due clan criminali, autonomi, anche se reciprocamente collegati, cui l'imputato ha effettivamente partecipato». Conseguentemente, i giudici di Catanzaro avrebbero ritenuto di non acquisire la sentenza n. 2/2013 della Corte di assise di Cosenza, perché superflua, anche alla luce di un presunto "sbarramento temporale" costituito dalla circostanza che la pronuncia sarebbe intervenuta dopo la decisione di primo grado nel presente giudizio. La questione era stata in parte esaminata anche dall'anzidetta sentenza di primo grado, secondo la quale vi era una ontologica differenza dei gruppi criminali, non coincidendo le rispettive figure di vertice e gli ambiti territoriali di riferimento;
in realtà, le zone di influenza sarebbero sostanzialmente sovrapponibili (la difesa osserva che da una parte si parla di CO e comuni viciniori, dall'altra di Cassano allo Ionio e territori limitrofi: si tratta di aree confinanti, separate dal fiume Crati). Nel ricorso si richiama giurisprudenza di legittimità secondo cui «al fine di escludere l'identità del fatto (nell'ipotesi di 15 contestazione associativa mafiosa), non rilevano né, dal punto di vista del soggetto, eventuali mutamenti nelle modalità di partecipazione (attività e ruoli), né, dal punto di vista dell'organizzazione, eventuali mutamenti in ordine all'ampiezza dell'oggetto del programma criminoso, od in relazione al numero dei componenti». Resta il fatto che, come già segnalato nel precedente motivo di doglianza, i : giudici di merito hanno comunque evocato la medesima struttura argomentativa e le stesse fonti di prova dei processi "Sybaris" e "Timpone rosso", dove si afferma l'esistenza dell'associazione di stampo mafiosa cosiddetta "zingara" anche a CO Calabro;
e, sull'aggravante dell'essere l'associazione armata, si fa riferimento nel presente giudizio alla consumazione dei ricordati omicidi CI e BR/MP, tuttavia già ritenuti reati-fine dell'associazione di cui al processo già celebrato. Anche le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia depongono per l'identità dei fatti giudicati, in quanto: AM RS aveva dichiarato che il AR gli era noto come "uomo degli zingari" già nel 2003, per averglielo riferito AN RU, e il dato è esplicitamente richiamato dalla Corte di appello, dove si ricorda che secondo RS l'imputato era «l'effettivo, affidabile referente della potente cosca degli zingari di Cassano», mentre le dichiarazioni del AN «convalidano la gestione delle estorsioni affidata al AR per conto della cosca di Cassano a partire dal 2000»; - secondo il RA il AR, sia pure come non "battezzato" ma come semplice "contrasto onorato", era stato individuato come referente prima da DO PE e poi da AN RU, aggiungendo che dopo l'arresto di molte figure coriglianesi di vertice i cassanesi si erano trasferiti proprio a CO, dove avevano ripetuti incontri con IO AR, incaricato di ritirare il denaro ricavato dalle estorsioni;
- il AN aveva parlato del AR come interno al gruppo criminale di Cassano, essendogli stato presentato in tale veste.
3.3 Con il terzo motivo, l'Avv. Salcina lamenta inosservanza ed erronea applicazione di norme sostanziali e processuali, nonché carenze motivazionali : : della sentenza impugnata, non avendo la Corte territoriale affrontato la totalità delle censure sviluppate dalla difesa nei confronti della pronuncia di primo grado: . i giudici di Catanzaro si sarebbero infatti limitati a ritenere "condivisibile" la decisione del Tribunale di Rossano, incorrendo così nel vizio di motivazione apparente. Il rilievo riguarda soprattutto la ritenuta attendibilità dei collaboratori, oggetto di specifiche doglianze, tanto più dovendosi rilevare che i collaboratori assunti come decisivi nel presente processo risultano già essere 16 stati considerati inaffidabili da questa stessa Corte con sentenza n. 9834 del 15/01/2013. 4. Con atto depositato il 27/02/2015, l'Avv. Sisca ha presentato motivi aggiunti di ricorso.
4.1 La difesa degli imputati lamenta violazione degli artt. 111 Cost., nonché delle norme processuali in punto di obbligo di motivazione, valutazione della prova ed epiloghi decisori. Richiamate le linee generali dei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di controllo del giudice di legittimità sulle sentenze di merito, il difensore dei AR sostiene che detti principi di diritto sarebbero rimasti inosservati, nella fattispecie concreta, da parte del Tribunale di Rossano e della Corte di appello di Catanzaro.
4.2 In secondo luogo, l'Avv. Sisca deduce inosservanza ed erronea applicazione delle previsioni di legge sulla valutazione delle dichiarazioni di collaboratori giustizia, nonché vizi di motivazione della sentenza impugnata sul principio di frazionabilità delle dichiarazioni medesime. Ancora su un piano generale, la difesa ricorda come si imponga al giudicante, nella disamina di una chiamata in reità od in correità, la verifica dell'attendibilità del dichiarante e della intrinseca consistenza del suo narrato, quindi - nell'esatto ordine indicato la ricerca di riscontri esterni di carattere individualizzante. Nel caso di specie, si fa osservare che «le uniche fonti di prova considerate dai giudici di prime cure e di appello sono le dichiarazioni dei pentiti, alle quali non si dà alcun tipo di riscontro esterno, anzi il loro narrato è più volte smentito dagli altri testi e sono prive di qualsiasi fondamento logico. Inoltre, gli "accusatori" di IO e BI AR si contraddicono tra loro, le loro versioni non combaciano». Secondo il difensore degli imputati, inoltre, la Corte di appello non avrebbe riconosciuto il dovuto rilievo alle deposizioni dei testimoni indotti dalla difesa od escussi ai sensi dell'art. 507 del codice di rito, affermando apoditticamente che vi sarebbe stato "un clima di agitazione e di paura" del quale, al contrario, non si era registrata traccia. Richiamati i nominativi dei testi de quibus, fra i quali - a riprova della serietà del loro contributo - vi erano imprenditori, professionisti, militari e deputati, l'Avv. Sisca allega le trascrizioni dei verbali di udienza in cui sono riportate alcune delle dichiarazioni rese da PE RT e AL US, k presunte persone offese, nonché dell'interrogatorio di IO AR, affermando che «dalle predette allegazioni emerge che i giudici di merito hanno travisato la prova».
4.3 A proposito del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in favore dei ricorrenti, la difesa segnala che il nuovo testo dell'art. 62-bis cod. pen. 17 (secondo cui non può assumere rilevanza, in vista dell'applicazione della norma, il solo dato della pregressa incensuratezza dell'imputato) risulta in vigore dal maggio 2008 e, trattandosi di norma sostanziale, non può riferirsi ai fatti risalenti ad epoca anteriore: nella fattispecie, l'ultimo degli addebiti contestati in rubrica si colloca nel 2007. Vengono quindi riportati ampi stralci della sentenza : n. 183/2011 della Corte Costituzionale, da cui si evince la possibilità di riconoscere le attenuanti in parola anche in ragione della condotta del reo susseguente alla condotta criminosa, e si fa presente che: - BI AR era non solo incensurato, ma altresì privo di carichi pendenti di sorta;
- nel parallelo giudizio svoltosi nelle forme del rito abbreviato nei confronti di altri imputati, le attenuanti generiche sono state riconosciute anche a soggetti recidivi, come pure a chi, dagli stessi fatti addebitati agli odierni ricorrenti, aveva in ipotesi tratto notevoli vantaggi economici (l'Avv. Sisca menziona MA AN CE, che avrebbe incassato 1.800.000,00 euro per lavori non eseguiti, quando BI AR avrebbe ricavato un profitto, per lavori liquidati in misura superiore al dovuto, di circa 60.000,00 euro;
le pene irrogate ai due fratelli AR appaiono oltremodo eccessive e sproporzionate, ove si consideri che sanzioni inferiori risultano comminate nel recente passato dalla stessa Corte di appello di Catanzaro per casi di omicidio, e comunque non risultano spiegate le ragioni di un trattamento sanzionatorio tanto severo, tale da richiedere una compiuta motivazione.
4.4 La difesa rappresenta quindi l'intervenuta prescrizione anche del reato sub 26), in quanto commesso nel 2004 e sanzionato con un massimo edittale di anni 9 di reclusione.
4.5 Quanto infine alla misura della confisca, disposta ai sensi dell'art. 12- sexies del d.l. n. 306/1992, l'Avv. Sisca lamenta che «i giudici di merito non hanno valutato che BI AR negli anni '90 ed agli inizi del 2000 faceva dei lavori a Firenze ed in altre località, producendo reddito non riportato nella dichiarazione. Hanno omesso di valutare che IO AR, nelle dichiarazioni dei redditi, non ha riportato quando incassava con la gestione della sua palestra sita in CO Schiavonea [...]. Non si possono colpire due soggetti, espropriandosene il patrimonio non per una presunzione d'illiceità, in tutto od in mancata dichiarazione di alcuni redditi». b parte, della sua provenienza, ma per il solo fatto dell'evasione fiscale relativa alla CONSIDERATO IN DIRITTO 18 1. Le questioni in rito.
1.1 Il motivo di ricorso presentato dall'Avv. Sisca quanto alla composizione 2 del collegio giudicante presso il Tribunale di Rossano è manifestamente infondato. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che «l'integrazione di un collegio da parte di un giudice onorario in veste di supplente non viola l'art. 43-bis del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, che si riferisce all'esercizio delle funzioni del Tribunale in composizione monocratica, né è causa di nullità processuale, atteso che detta previsione introduce un mero criterio organizzativo di ripartizione dei procedimenti tra i giudici ordinari e quelli onorari» (Cass., Sez. VI, n. 7200 del 08/02/2013, Koci, Rv 254505; nello stesso senso, già in precedenza, v. anche Cass., Sez. III, n. 21772 del 16/02/2011, M., Rv 250373, secondo cui «la partecipazione di un giudice onorario alla composizione di un collegio giudicante del Tribunale non è causa di nullità assoluta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma primo, lett. a), e 179, comma primo, cod. proc. pen., non incidendo sulle condizioni di capacità del giudice».
1.2 Analogamente, non può convenirsi con le censure mosse dalla difesa in ordine all'assenza del rappresentante del P.M. in occasione dell'udienza del 05/12/2012. Al di là dei precedenti giurisprudenziali che escludono vizi di sorta nelle ipotesi in cui il Procuratore della Repubblica abbia momentaneamente ad allontanarsi dall'aula (v. Cass., Sez. I, n. 23814 del 12/05/2009, Fichera), e pure ammettendo che nell'odierna fattispecie - l'allontanamento si protrasse assai - a lungo, è pacifico che il P.M. fosse presente al momento dell'apertura del verbale, per poi assentarsi durante la discussione delle altre parti (attività processuale che non può ritenersi affetta da nullità qualora il P.M. non vi assista costantemente). L'udienza de qua, infatti, era dedicata alla raccolta delle conclusioni delle parti private.
1.3 Sul problema dei mutamenti del collegio durante processo di primo grado, va innanzi tutto ricordato l'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, la testimonianza raccolta dal primo giudice non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, senza ripetere l'esame del dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti» (Cass., Sez. U, n. 2 del 15/01/1999, Iannasso, Rv 212395). Già in quella occasione, peraltro, si era precisato che qualora, nel corso del dibattimento rinnovato a causa del mutamento del giudice, nessuna delle parti riproponga la richiesta di ammissione della prova assunta in precedenza, il giudice può di ufficio disporre la lettura 19 delle parti e inserite delle dichiarazioni raccolte nel contraddittorio legittimamente nel fascicolo degli atti processuali. Pacifica è altresì l'interpretazione giurisprudenziale nel senso che non sussiste la nullità della sentenza per violazione del principio di immutabilità del giudice qualora, successivamente al provvedimento di ammissione delle prove ma prima dell'inizio dell'istruttoria dibattimentale, muti l'organo giudicante, in assenza di obiezione o esplicita richiesta delle parti di rivisitazione dell'ordinanza ex art. 495 cod. proc. pen.» (Cass., Sez. VI, n. 43005 del 03/04/2012, P., Rv 253789).
1.3.1 Nella fattispecie concreta, secondo la ricostruzione offerta nell'interesse degli imputati, vi sarebbero state ben sei diverse composizioni del collegio del Tribunale di Rossano. Esaminando gli atti, tuttavia, debbono effettuarsi alcuni rilievi: nella prima composizione indicata dall'Avv. Sisca (Dottori De Vuono, D'Alfonso, Zizzari), il Tribunale diede effettivamente corso ad alcune attività istruttorie;
il collegio indicato come secondo (De Vuono, Zizzari, Mastroianni) venne impegnato soltanto per l'udienza del 12/12/2011, che si risolse in un mero rinvio (senza dunque la necessità che venissero adottati provvedimenti di sorta); il 14/05/2012, dinanzi ai Dottori De Vuono, AN e Mastroianni, si svolse ulteriore attività istruttoria, ma nel relativo verbale di udienza si legge un'ordinanza del seguente tenore: "il Tribunale, stante la diversa composizione del collegio giudicante, dispone la rinnovazione formale degli atti mediante lettura, ai sensi dell'art. 190-bis cod. proc. pen.". A detto provvedimento (dove si dava comunque contezza di una rinnovazione che trovava causa nel mutamento dei componenti del collegio) non risulta che fecero seguito opposizioni o rilievi delle parti;
analoghe ordinanze vennero adottate alle udienze del 19/06/2012 (collegio - De Vuono, Zizzari, Ferrara) e del 09/07/2012 (De Vuono, AN, Zizzari); il collegio composto dai Dottori D'Alfonso, Zizzari e Ferrara, l'11/10/2012 provvide (secondo la stessa prospettazione del ricorrente) sulle istanze ex art. 507 del codice di rito. Nel verbale dell'udienza indicata non risultano ordinanze di rinnovazione, ma deve considerarsi che le richieste di escussione A di testimoni ulteriori furono nuovamente discusse e decise anche in seguito, dinanzi al collegio (nuovamente De Vuono, Zizzari, Ferrara) che emise poi la sentenza.
1.3.2 In definitiva, non avendo, né la difesa né gli imputati personalmente, mai proposto questioni in ordine alla differente composizione del collegio 2 20 0 giudicante, è necessario ricordare che «nel caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del giudice collegiale, le dichiarazioni acquisite nella precedente fase dibattimentale possono essere utilizzate per la decisione, mediante la semplice lettura, a condizione che vi sia il consenso delle parti, consenso che non deve essere espresso necessariamente in modo formale, ma che può risultare anche da comportamenti concreti» (Cass., Sez. I, n. 17804 del 07/12/2001, Graviano, Rv 221694). Tale orientamento risulta costantemente ribadito, pure con recenti pronunce dove si è affermato che «il consenso delle parti all'acquisizione mediante lettura delle dichiarazioni dibattimentali rese nello stesso procedimento dinnanzi al giudice in diversa composizione può essere manifestato anche attraverso comportamenti di acquiescenza» (Cass., Sez. I, n. 18308 del 14/01/2011, Bellarosa, Rv 250220). Una ulteriore decisione, di questa stessa Sezione (sentenza n. 8820/2011 del 30/11/2010, ric. Romeo) illustra più diffusamente che «gli atti assunti nella fase precedente al mutamento del giudice e riportati in apposito verbale entrano a fare parte legittimamente del fascicolo del dibattimento [...]; ed ancora con maggiore precisione è stato chiarito che siffatte dichiarazioni, che sono state assunte nel contraddittorio delle parti, debbono essere trattate alla stregua di quelle rese nell'incidente probatorio [...]. Orbene, trattandosi di atti legittimamente acquisiti al fascicolo per il dibattimento [...], non vi è dubbio che gli stessi siano utilizzabili ai fini della decisione attraverso la lettura degli atti prevista dall'art. 511 cod. proc. pen. Nel corso del dibattimento rinnovato a causa del mutamento del giudice, questi può utilizzare i verbali di dichiarazioni anche di ufficio se le parti non abbiano esercitato la facoltà di nuova richiesta di prove;
ciò proprio perché si tratta di dichiarazioni raccolte nel contraddittorio delle parti ed inserite legittimamente negli atti dibattimentali. La lettura dei verbali di dichiarazioni è consentita, però, soltanto dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo. Tale inciso dell'art. 511 cod. proc. pen., comma 2, ("a meno che l'esame non abbia luogo"), è privo di specificazioni, cosicché postula soltanto che l'esame non si compia o per volontà delle parti, espressamente manifestata ovvero implicita nella mancata richiesta di riaudizione del dichiarante, o per sopravvenuta impossibilità della riaudizione [...]. Da quanto detto si deve trarre il principio secondo cui, in caso di mutamento del giudice, l'art. 525 cod. proc. pen., non impone necessariamente il riesame delle persone già esaminate dal precedente giudice quale condizione di utilizzabilità nel nuovo giudizio. Il riesame sarà, invero, necessario quando possa aver luogo e vi sia esplicita richiesta della parte di riassunzione della prova. Del resto la giurisprudenza anche più recente ha ribadito i principi enunciati dalla sentenza Iannasso chiarendo, in particolare, che il consenso delle 21 parti alla lettura delle dichiarazioni rese non deve essere espresso necessariamente in modo formale, ma può risultare anche da comportamenti concreti [...] e sottolineando che la mancanza di una iniziativa di parte che rappresenti il dissenso o la non perfetta condivisione o anche l'opportunità di una rivisitazione della precedente fase e dunque il tacito implicito consenso - - equivale a consenso espresso [...]. La interpretazione letterale delle norme in esame e quella logico - sistematica, che tiene conto del ruolo attivo assegnato alle parti nel vigente processo penale, consentono conclusivamente di riaffermare il principio che non sussiste la nullità della sentenza quando le prove acquisite da un collegio siano valutate da un collegio in composizione diversa qualora le parti presenti non si siano opposte alla lettura degli atti del fascicolo dibattimentale precedentemente assunti e non abbiano esplicitamente richiesto la rinnovazione della istruttoria dibattimentale, in quanto, in tal caso, si deve intendere che esse abbiano prestato consenso, sia pure implicitamente, agli atti suddetti».
1.3.3 Né, infine, potrebbe assumere rilievo la mancata esplicitazione, ad opera del collegio che presiedette alla discussione per poi curare la deliberazione e l'emissione della sentenza, di provvedimenti o materiali attività di lettura degli atti. Infatti, la violazione dell'obbligo previsto dall'art. 511 cod. proc. pen., di dare lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento, ovvero di indicare quelli utilizzabili ai fini della decisione, non può essere considerata come causa di nullità, non essendo essa specificamente sanzionata in tal senso, né apparendo inquadrabile in alcuna della cause generali di nullità previste dall'art. 178 cod. proc. pen.; tale violazione, inoltre, neppure può dare luogo ad inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., degli atti di cui è stata : omessa la lettura ○ l'indicazione, non incidendo essa sulla legittimità dell'acquisizione delle prove documentate nei menzionati atti e facendosi, d'altra parte, riferimento sia nell'art. 191 che nell'art. 526 cod. proc. pen., al solo concetto di acquisizione e, quindi, ad un'attività che, logicamente e cronologicamente, si distingue, precedendola, da quella di lettura od indicazione degli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento» (Cass., Sez. I, n. 38306 del : 04/10/2005, Safsaf, Rv 232443). Ergo, un provvedimento formale attestante la lettura o la semplice indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione non può intendersi prescritto a pena di nullità, né il difetto di una ordinanza ad hoc risulta altrimenti sanzionata;
e deve ritenersi che le parti, nel momento in cui il presidente del collegio giudicante diede la parola al P.M. per la discussione, de facto esaurendo l'attività di assunzione delle prove, prestarono acquiescenza alla utilizzazione di tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo processuale. 22 1.4 Ineccepibile è la valutazione di genericità espressa dalla Corte territoriale sul motivo di appello afferente gli errori o le lacune delle trascrizioni dei verbali di udienza. Il richiamo indifferenziato a tutti i verbali, o quanto meno a quelli relativi all'escussione della persona offesa PE RT, è infatti contenuto solo nell'odierno ricorso, mentre l'atto di appello per come parimenti riportato - dall'Avv. Sisca - si limitava a rappresentare che tutti gli interventi del difensore erano stati "trascritti in modo incompleto" e che "le generalità di tantissimi soggetti sono errate ed incomprensibili".
1.5 Secondo le tesi dei difensori di IO AR, l'imputato era stato persona sottoposta a indagini per gli stessi addebiti ex art. 416-bis cod. pen. qui contestati, in occasione del procedimento c.d. "Timpone rosso", dove si era ipotizzato che egli fosse stato un esattore di proventi di estorsioni, su incarico di AN RU, nel territorio di CO. La posizione dell'odierno ricorrente era stata poi archiviata, tanto che la Corte di assise di Cosenza risulta avere disposto il non doversi procedere nei suoi confronti, in assenza di un decreto ex art. 414 del codice rito. Inoltre, nel presente giudizio, si sarebbe fatto riferimento a risultanze di un secondo processo ("Sybaris", sfociato in una sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari), dove era stato emesso analogo decreto di archiviazione quanto a IO AR, cui mai aveva fatto seguito una riapertura delle indagini preliminari. Al di là della correttezza o meno delle valutazioni della Corte di appello di Catanzaro circa l'irritualità di quelle doglianze, avanzate solo in sede di motivi aggiunti (da un lato, la difesa sostiene di avere comunque sollevato una questione in tema di improcedibilità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen.; dall'altro, la stessa questione era stata decisa dal Tribunale di Rossano, con un punto della sentenza che non aveva costituito oggetto dell'impugnazione originaria), le doglianze : difensive non possono comunque condividersi. Ciò perché non sembra affatto come già evidenziato, del resto, dal Tribunale nel punto della decisione appena ricordato che i fatti ascritti al AR dalla odierna rubrica coincidano con quelli che lo avevano visto inizialmente coinvolto nelle vicende del processo "Timpone Rosso"; né il mero richiamo ad elementi emersi in un differente giudizio, come si assume avvenuto quanto agli accertamenti relativi al processo "Sybaris", può determinare automaticamente la sovrapponibilità degli specifici fatti oggetto di contestazione nelle rispettive sedi.
1.5.1 Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, «ai fini della preclusione connessa al principio ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in 23 A tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona» (Cass., Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv 231799). Lo stesso principio appare ribadito nella sentenza n. 18736/2013 della Sezione Seconda, ric. Cuffaro: la massima ufficiale della pronuncia in esame (Rv 255837) recita che «per medesimo fatto, ai fini dell'applicazione del principio del ne bis in idem di cui all'art. 649 cod. proc. pen., deve intendersi identità degli elementi costitutivi del reato, con riferimento alla condotta, all'evento e al nesso causale, nonché alle circostanze di tempo e di luogo, considerati non solo nella loro dimensione storico-naturalistica ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente più disposizioni di legge» (con il risultato, in quella fattispecie concreta, di considerare le condotte integranti delitti di rivelazione di segreti d'ufficio e favoreggiamento, ascritti all'imputato, non già prove dell'ulteriore delitto di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. bensì i medesimi fatti, seppure diversamente qualificati). Più diffusamente, la motivazione della sentenza Cuffaro chiarisce che sul piano ermeneutico, nell'alternativa se per "medesimo fatto" (espressione testualmente adoperata dal legislatore nell'art. 649 cod. proc. pen.) si debba intendere l'idem factum o l'idem legale, va osservato che l'opzione privilegiata nella giurisprudenza di legittimità, è quella c.d. storico-naturalistica (idem factum) [...]. La soluzione alla quale perviene la giurisprudenza di legittimità [...] permette di ritenere legittima la prospettazione della "diversità" del fatto anche in ipotesi di concorso formale eterogeneo di reati, con la conseguenza che una persona giudicata per un reato ben può essere sottoposta ad un successivo giudizio per l'ulteriore e diverso reato contestualmente commesso con il primo [...]. In secondo luogo, nella perimetrazione del concetto di "fatto" giudicato (ex art. 649 cod. proc. pen.) va chiarito che esso non coincide (secondo criteri puramente formali) solo con quanto descritto nel capo di imputazione, ma conformemente al principio della "contestazione" sostanziale, il "fatto" (oggetto del giudizio) ricomprende tutti quegli aspetti che, nella progressione della vicenda processuale, sono stati via via oggetto di contestazione e di puntualizzazione della originaria accusa che risulta così compiuta attraverso atti diversi e successivi rispetto a quelli tipicamente preposti a tal fine [...]. Va da ultimo osservato che il "fatto" giudicato va considerato non solo sotto il profilo della sua materialità storica, ma anche con riferimento alla ritenuta "qualificazione giuridica" conferitagli nel giudizio, con la conseguenza che anche quest'ultima è oggetto di "giudicato"; tale considerazione è il necessario corollario derivante dall'ultima parte dell'art. 649 cod. proc. pen., comma 1, ove è prevista la preclusione del ne bis in idem quando il medesimo fatto sia oggetto 24 di un secondo giudizio per un "diverso" titolo. L'ovvia conclusione alla quale si perviene è che la preclusione [...] ricorre ogni qualvolta il "fatto" oggetto di contestazione sostanziale (comprensivo di tutti gli elementi strutturali del reato: condotta, evento, nesso causale, circostanze di tempo e di luogo), nei due diversi procedimenti penali, promossi contro la stessa persona, presenta caratteri di identità nei suoi elementi costitutivi, sì che, indipendentemente dal nomen iuris attribuito, i contenuti delle due diverse contestazioni sono pienamente sovrapponibili. Non hanno rilevanza ed efficacia, ai fini della preclusione ex art. 649 cod. proc. pen., l'identità delle fonti probatorie e l'unicità della condotta caratterizzante la fattispecie del concorso formale eterogeneo di reati, con la conseguenza che le medesime fonti probatorie possono essere utilizzate per dimostrare l'esistenza di un ulteriore illecito che risulti essere stato commesso con la medesima azione con la quale è stato integrato quello già giudicato».
1.5.2 Nel caso di specie, non si ravvisano problemi circa la possibilità di individuare le condotte ascritte al AR, nelle diverse vicende processuali sopra ricordate, come violative di diverse disposizioni di legge: all'imputato era stata sempre addebitata la veste di partecipe in un'associazione mafiosa, ponendosi perciò una questione più "scolastica" circa la ravvisabilità di un effettivo bis in idem. Ma già la sentenza del Tribunale di Rossano, come evidenziato in precedenza, fornisce elementi per escludere tale evenienza. Indipendentemente dal rilievo che fossero stati gli stessi collaboratori di giustizia a fornire elementi a carico di IO AR sia nell'una che nell'altra occasione, infatti, il processo "Timpone Rosso" riguardava «il sodalizio criminale denominato "locale zingaro", ovvero la cosca di Cassano a cui l'odierno imputato pure apparteneva» (v. pag. 31 della motivazione della pronuncia di primo grado). Una cosca che costituiva gruppo «ontologicamente diverso, per i soggetti apicali che lo dirigono, per quasi tutti i partecipi che lo compongono, per l'ambito territoriale in cui opera» rispetto a quella di CO, che vedeva impegnato il AR - secondo l'ipotesi accusatoria nello specifico settore della organizzazione ed esazione delle pretese estorsive (pag. 32). Del resto, è pacificamente affermato nella giurisprudenza di legittimità che «il principio di preclusione del ne bis in idem non opera, per diversità del fatto, nel caso in cui un soggetto faccia parte, in coincidenza temporale, di due diverse associazioni criminose» (Cass., Sez. I, n. 44860 del 05/11/2008, Ficara, Rv 242197; v. anche Cass., Sez. V, n. 19008 del 13/03/2014, Calamita). Nella motivazione della sentenza Ficara, appena richiamata, si chiarisce che la struttura dell'associazione per delinquere non è, di per sé, incompatibile con la contemporanea adesione di uno stesso soggetto a più sodalizi criminosi, in 25 A special modo qualora l'adesione ai diversi organismi delinquenziali s'inquadri in più ampie strategie di gruppi di criminalità organizzata, volte a stabilire alleanze per rendere più capillare e saldo il controllo del territorio oppure a strutturare l'operatività delle associazioni in modo più funzionale, dinamico e tattico e rispetto alle esigenze di gestione e di predominio esclusivo delle attività illecite. Pertanto, in tema di associazione a delinquere, il "fatto" è diverso, quando il soggetto [...] faccia parte, in coincidenza temporale, di due distinti organismi criminosi [...], quando la condotta prosegua o riprenda in epoca successiva a quella accertata con la sentenza di condanna [...], qualora vi sia protrazione di una qualsivoglia attività, che risponde ai bisogni di un sodalizio criminoso, oltre la data indicata come terminativa di essa in una precedente sentenza di condanna [...]. Di conseguenza, in presenza di una molteplicità di gruppi cui il medesimo soggetto abbia prestato adesione, l'accertamento dell'esistenza di un'unica associazione o di distinte organizzazioni criminali è questione di fatto che va risolta mediante l'esame di indici materiali congruamente apprezzati in base alle regole di esperienza». Tali rilievi appaiono sostanzialmente confermati dalle deduzioni difensive, non foss'altro laddove si viene a rappresentare che le due consorterie verrebbero a coincidere perché i rispettivi territori di riferimento sarebbero confinanti e separati da un corso d'acqua o poco più: ma già riconoscere che un contesto spaziale "confina" con un altro rende evidente l'alterità delle due dimensioni. Neppure decisiva risulta l'obiezione che vorrebbe (comunque in periodi temporali peculiari, non coincidenti in toto con i limiti della contestazione odierna) l'articolazione di CO organica a quella di Cassano: infatti, «in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, risponde di distinti reati associativi colui che agisce per conto di due consorterie criminali, le quali, pur se tra loro federate e funzionalmente collegate, conservano entrambe autonomia decisionale ed operativa» (Cass., Sez. II, n. 27116 del 22/05/2014, Grande Aracri, Rv 259810). E non risulta, per inciso, che in ordine ai fatti estorsivi addebitati a IO AR nel presente processo egli avesse necessità di attendere direttive od obblighi di rendicontazione a chi aveva veste apicale nel gruppo degli "zingari". Che poi, si ribadisce, le fonti di prova siano o possano essere state identiche, rimane dato del tutto irrilevante;
al pari della circostanza che, per descrivere il generale contesto criminale di riferimento, nelle sentenze di merito di cui alla presente vicenda siano stati ricordati omicidi contestati in altri processi come reati-fine di quelle associazioni mafiose.
1.6 Infondato è parimenti il quinto motivo di ricorso presentato dall'Avv. Sisca, a proposito dell'omessa assunzione di prove decisive. 26 Quanto all'accertamento peritale a suo tempo sollecitato, deve ricordarsi che la sentenza con cui il giudice respinge la richiesta di una perizia, ritenuta decisiva dalle parti, non è censurabile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se 5 sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in Cassazione» (Cass., Sez. IV, n. 7444 del 17/01/2013, Sciarra, Rv 255152). I riscontri documentali su eventuali provvidenze o, al contrario, esposizioni debitorie del RT non avevano alcuna possibilità di incidere sul complessivo giudizio di credibilità del teste, mentre la valutazione dei contributi offerti dai collaboratori di giustizia, operata già dal Tribunale di Rossano, aveva tenuto conto della ragionevole possibilità di imprecisioni.
1.7 Sul tema della affidabilità dei collaboratori, va ricordato che gli elementi oggetto di doverosa verifica (in presenza di chiamate in reità od in correità) consistono innanzi tutto nel controllo della credibilità del soggetto che le rende, da svolgere sia in punto di disamina dell'attendibilità soggettiva del dichiarante (anche in ragione del contesto in cui risulta maturata la sua determinazione a collaborare con la giustizia, ovvero della disponibilità a rendere dichiarazioni anche auto-accusatorie su fatti non ancora noti agli inquirenti), sia a proposito delle caratteristiche del narrato. Una volta affrontata, e superata con esito positivo, tale prima problematica, occorre procedere al reperimento dei necessari riscontri esterni, come imposto dalla previsione di cui al già citato art. 192, comma 3, cod. proc. pen., dei quali - nell'ambito dei principi elaborati dalla pluriennale e corposa giurisprudenza di legittimità va ricordata da un lato la necessità che si tratti di riscontri individualizzanti sulla posizione dello specifico soggetto cui si riferisce la chiamata in reità od in correità (anche in relazione all'idoneità dimostrativa sul fatto che gli si addebita), e dall'altro la possibilità che derivino da acquisizioni probatorie della più diversa natura, ivi comprese le dichiarazioni di altri collaboratori, in linea di principio idonee a riscontrarsi reciprocamente purché i rispettivi contributi di conoscenza di costoro risultino da fonti autonome, senza fenomeni di "circolarità della prova". A riguardo, va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità «i riscontri esterni alle chiamate in correità possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione;
b) per la loro indipendenza - intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente - da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza;
c) per la loro specificità, nel senso che la c.d. "convergenza del molteplice" deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo 27 restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere» (Cass., Sez. II, n. 13473 del 04/03/2008, Lucchese, Rv 239744). Più di recente, si è affermato che «in tema di chiamata di correo, quando le dichiarazioni accusatorie siano plurime e sussista il dubbio di artificiose consonanze, al giudice è fatto obbligo di verificare non soltanto se la convergenza non sia l'esito di collusione o di concerto calunnioso, ma anche se non sia il frutto di condizionamenti o reciproche influenze, dovendo egli valutare la sussistenza di fenomeni di allineamento delle indicazioni più recenti rispetto a quelle raccolte per prime» (Cass., Sez. VI, n. 4157 del 09/10/2012, C, Rv 254292). Va infine precisato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui «la chiamata in correità o in reità de relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo;
c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum;
d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse» (Cass., Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv 255143). Tanto precisato, deve rilevarsi che la sentenza di primo grado aveva compiuto una diffusa ed analitica disamina del compendio probatorio acquisito attraverso le dichiarazioni dei collaboratori, sottolineando tempi e significatività dei rispettivi contributi, e dando preliminarmente atto che «quasi tutte le chiamate in correità nascono da percorsi conoscitivi del tutto diversi circa i fatti narrati, percepiti da angolazioni e contesti diversificati», nonché della inesistenza di «elementi che credibilmente possano ritenersi idonei a mettere in crisi l'autonomia e diversità delle fonti di delazione». La Corte di appello ha inteso confermare in pieno le valutazioni espresse dai primi giudici, aggiungendo peraltro che le dichiarazioni acquisite non risultano, per gran parte, avere natura de relato. 28 Sul conto dell'LF e del RA, nei riguardi dei quali si è insistito anche in sede di motivi di ricorso nella atomistica "caccia all'errore" già stigmatizzata dal Tribunale di Rossano (v. pag. 58) e dalla Corte di appello di Catanzaro (v. pag. 42) i giudici di merito evidenziano peraltro che: a fronte della presunta congerie di imprecisioni o falsità lamentate, come pure di una altrettanto presunta inaffidabilità derivante da motivi personali di contrasto con i AR (l'LF) o conclamato uso di stupefacenti (entrambi), le censure della difesa non riescono a superare il dato pacifico che entrambi i collaboratori risultano essersi autoaccusati di gravi delitti, in relazione ai quali non vi era alcun procedimento a loro carico;
oggetto della valutazione sull'attendibilità del collaboratore non può che essere il complesso delle dichiarazioni rese su un determinato episodio Fra le 67 bugie dell'LF (v. pag. 52 del ricorso dell'Avv. Sisca) o le 60 ascritte al RA (pag. 60) si inseriscono, peraltro, elementi di manifesta inconsistenza: a mero titolo esemplificativo, che un collaboratore richiami dati di conoscenza acquisiti da persone defunte non è automaticamente indice di inaffidabilità, come è irrilevante la presa d'atto dell'inesistenza di condanne per furto di taluno che pure sostenga di aver passato parte della vita a commettere reati contro il patrimonio;
nel contempo, non ha alcuno spessore rappresentare che questo o quel dichiarante sia stato smentito dalle persone offese di reati su cui egli abbia riferito, nel momento in cui i giudici di merito chiariscono le ragioni della non credibilità, piuttosto, della negatoria delle vittime. $ Non appare decisivo neppure il generico riferimento della difesa ad una presunta inaffidabilità dei collaboratori escussi nel presente processo, quale dovrebbe desumersi da precedenti decisioni di questa Corte;
la sentenza richiamata nel ricorso a firma dell'Avv. Salcina (Cass., Sez. V, n. 9834 del 15/01/2013, ric. P.g. in proc. Acri ed altri) si riferisce infatti ad una vicenda assai peculiare, dove si erano registrate dichiarazioni altalenanti di più testimoni, e il giudizio di inattendibilità formulato nei riguardi di AM RS, dell'LF e del AN appare espresso richiamando le argomentazioni dei giudici di merito - in relazione agli strumenti di loro possibile conoscenza sui fatti de quibus (mentre per il RA ed altro dichiarante vi era stato solo un problema di mancanza di riscontri).
2. I profili sostanziali 2.1 A proposito della presunta violazione degli artt. 416-bis e 629 cod. pen., che si ricaverebbe dalla ritenuta insussistenza degli elementi di prova a carico degli imputati, occorre rilevare che i motivi di doglianza non a caso, genericamente accompagnati dalla allegazione di profili di contestuale, erronea 29 A applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti che riguardano la ricostruzione del fatto e l'apprezzamento del materiale probatorio, da riservare alla esclusiva competenza del giudice di merito e già adeguatamente valutati sia in primo che in secondo grado. Sino alla novella introdotta con la legge n. 46 del 2006, la giurisprudenza di questa Corte affermava pacificamente che al giudice di legittimità deve ritenersi 1 preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e : valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendo soltanto controllare se la motivazione della sentenza di merito fosse intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito. Quindi, non potevano avere rilevanza le censure che si limitavano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, e la verifica della correttezza e completezza della motivazione non poteva essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite: la Corte, infatti, non deve accertare se la decisione di merito propone la migliore ricostruzione L dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento» (v., ex plurimis, Cass., Sez. IV, n. 4842 del 02/12/2003, Elia). I parametri di valutazione possono dirsi solo parzialmente mutati per effetto delle modifiche apportate agli artt. 533 e 606 cod. proc. pen. con la ricordata novella: in linea di principio, questa Corte potrebbe infatti ravvisare un vizio rilevante in termini di inosservanza di legge processuale, e per converso in termini di manifesta illogicità della motivazione, laddove si rappresenti che le risultanze processuali avrebbero in effetti consentito una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella fatta propria dai giudici di merito, purché tale diversa ricostruzione abbia appunto maggior spessore sul piano logico (realizzando così il presupposto del "ragionevole dubbio" ostativo ad una pronuncia di condanna). Si è peraltro più volte ribadito che anche all'esito della suddetta riforma gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e [...], pertanto, restano A inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio» (Cass., Sez. V, n. 8094 dell'11/01/2007, Ienco, Rv 236540). E, proprio con riguardo al principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", si è precisato che esso non ha comunque 30 G inciso sulla natura del sindacato della Corte di Cassazione in punto di motivazione della sentenza e non può, quindi, «essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello» (Cass., Sez. V, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv 254579). Disamina che, nel caso di specie, appare a dir poco analitica e minuziosa, visto lo spazio dedicato dalla Corte di appello ad illustrare e confutare le censure difensive sia in ordine alla verifica delle dichiarazioni dei collaboratori (da pag. 43 a pag. 57, sia quanto alle risultanze istruttorie concernenti la prova della partecipazione degli imputati al sodalizio mafioso e di ogni singolo reato fine (da pag. 70 a pag. 113). Del resto, i motivi di ricorso non arrivano neppure alla reale prospettazione di ipotesi di travisamento della prova, profilo di vizio deducibile dinanzi al giudice di legittimità laddove - in caso di cosiddetta "doppia conforme", come nella fattispecie concreta sussistano determinati presupposti - (il richiamo, da parte del giudice di appello, a dati probatori non esaminati in primo grado, ovvero una macroscopica ed inequivocabile «non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti»: v. Cass., Sez. IV, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv 256837). Infatti, è del tutto generica (e perciò inammissibile) la deduzione contenuta nei motivi aggiunti di ricorso, secondo cui, dalla sola allegazione delle trascrizioni di alcuni verbali delle udienze dibattimentali emergerebbe l'evidenza di come i giudici di merito avrebbero travisato la prova. Di travisamento, peraltro, parla già il quindicesimo motivo di ricorso dell'Avv. Sisca, a proposito del contenuto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa AL US, sino al punto da affermare che «una dichiarazione assolutoria è trasformata in accusatoria»: ma, a ben guardare, non ci si trova affatto dinanzi ad una deposizione di chiaro contenuto, alla quale si attribuisca una portata narrativa diversa ed inconciliabile con l'evidenza di quanto riferito. La testimonianza del US, ancor prima, è quella di un soggetto che non viene affatto creduto dal giudice di merito, con tanto di puntigliosa spiegazione delle ragioni della inattendibilità (tema sul quale si era già abbondantemente soffermato il Tribunale di Rossano, a pag. 441 della motivazione della sentenza di primo grado). Analogamente è a dirsi quanto alla prospettata inspiegabilità della trasmissione al Pubblico Ministero degli atti concernenti la testimonianza resa da LU CC, che secondo la difesa dei ricorrenti avrebbe comunque detto la verità: come si legge a pag. 283 della sentenza del Tribunale, ove si riportano le relative trascrizioni, il CC, dopo avere indicato alla polizia giudiziaria in 31 BI AR la persona che gli aveva chiesto di sponsorizzare una squadra di calcio, sostenne invece nel dibattimento che la sollecitazione gli era stata fatta da un amico di cui non ricordava il nome (malgrado l'esborso fosse stato pari ad oltre 4.000,00 euro, poco meno della metà delle sue spese pubblicitarie annuali), di non conoscere il "signor AR" e di non averne neppure fatto il nome ai militari verbalizzanti. Ne deriva che, in difetto delle condizioni appena ricordate, ed esclusa la ritualità di un approccio del giudice di legittimità che arrivi a passare in rassegna ogni singola prospettazione del ricorrente circa una non condivisa ricostruzione del materiale probatorio, sino a trasformare questa Corte in un terzo giudice del fatto, le doglianze difensive si risolvono in apodittiche riproposizioni di tesi già disattese, nuovamente formulate senza neppure tenere conto delle ragioni evidenziate dal giudice del gravame per sconfessarne la significatività. Per : costante giurisprudenza, in vero, si ritiene inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (v., ex multis, Cass., Sez. VI, n. 20377 dell'11/03/2009, Arnone, Rv 243838). Così è a dirsi, ancora a titolo necessariamente esemplificativo, per la tentata estorsione in danno del RO, a proposito della quale non si comprende sul piano logico quale dovrebbe essere la decisività da riconoscere alla circostanza che la persona offesa ritrattò l'iniziale denuncia alle 10:00 del 03/03/2006, mentre IO AR fu arrestato nel pomeriggio dello stesso giorno. Vero è che, a quel punto, il RO aveva già cambiato versione, ma come risulta dagli - allegati allo stesso ricorso a firma dell'Avv. Sisca - appena l'indomani il Pubblico Ministero aveva presentato richiesta di incidente probatorio segnalando il dato della avvenuta (e non credibile, secondo gli inquirenti) ritrattazione: ergo, era di palmare evidenza che il AR avesse un forte interesse a che quella versione liberatoria fosse confermata dinanzi al giudice, come poi avvenne. Mentre, per inciso, è del tutto irrilevante che i collaboratori - i cui contributi, su quella vicenda, trovarono plurimi riscontri anche da parte di testimoni indifferenti - ricordarono un incidente probatorio richiesto dalla difesa, piuttosto che dal Procuratore della Repubblica;
quel che conta è che in quella sede, da chiunque fosse stato sollecitato l'incombente, vi fu una ritrattazione o, il che è - equivalente, la definitiva conferma della ritrattazione della prima denuncia. Palesi sono le implicazioni in fatto anche a proposito della estorsione subita dal RT e relativa ai gioielli ritirati dalla EK senza corrisponderne il prezzo. 32 Su tale vicenda, ancora ad emblematica conferma della inconsistenza delle tesi difensive, si rappresenta che non vi sarebbe alcun collegamento con la fattura "pazza" di cui gli CE reclamavano il pagamento, perché i gioielli erano stati consegnati alla donna più di un anno prima: ma, come emerge dalla lettura della sentenza impugnata (pag. 100), il collegamento si spiega in quanto il AR secondo il racconto dell'LF, ritenuto credibile si recò dal RT per - sollecitare il pagamento della fattura anzidetta, e fu a quel punto che il RT, evidentemente per giustificarsi, gli fece presente che vi era un più antico conto in sospeso, a parti inverse. Ed ecco perché, nel medesimo contesto di un intervento che il AR aveva speso al fine di indurre il RT a sottostare ad una richiesta estorsiva, venne a collocarsi l'ulteriore imposizione di non reclamare il pagamento dei gioielli e di non adire le vie legali (come descritto nel capoverso dell'imputazione di cui al capo 8).
2.2 Circa le contestazioni ex art. 12-quinquies del d.l. n. 306/1992, va innanzi tutto precisato che a fronte della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152/1991, e delle cause di interruzione già perfezionatesi nel corso del processo non si pongono problemi di già maturata prescrizione, visto che i termini massimi debbono indicarsi in 11 anni e 3 mesi. Inoltre, il fatto che sia l'LF che il RA avrebbero appreso direttamente da IO AR delle fittizie intestazioni delle attività imprenditoriali descritte ai capi 25) e 26) non comporta alcun vizio, potendo realizzarsi un reciproco riscontro ad entrambe le chiamate provenienti dai collaboratori (v. Cass., Sez. VI, n. 43526 del 03/10/2012, Ritorto). Non rileva che IO AR fosse, all'epoca, stato proposto per eventuali misure di prevenzione, essendo sufficiente che ve ne fosse la verosimile prospettiva;
né si vede perché il RO, denunciando l'estorsione subita e di cui al capo 4), avrebbe dovuto aggiungere l'inutile a quel fine particolare della comune partecipazione societaria con il * - - AR in una ditta di cartoplastica.
3. Le questioni relative al trattamento sanzionatorio Deve premettersi, in linea generale, che «la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di Cassazione, miri ad una A nuova valutazione della congruità della pena» (Cass., Sez. III, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia); non possono pertanto rilevare la prospettata disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti coinvolti nei medesimi fatti, o men che meno l'apparente eccessività della pena comminata rispetto a episodi delittuosi del tutto eterogenei. 3333 3.1 In ordine alla ravvisabilità dell'aggravante ex art. 7 del d.l. n. 152/1991, che la difesa si limita a contestare per le stesse ragioni che dovrebbero semmai fondare l'assoluzione degli imputati (ovvero, l'avere essi sempre formulato normali richieste di collaborazione o cercato fisiologiche occasioni di lavoro, per sé o amici), appare ineccepibile quanto evidenziato dalla Corte territoriale, dove si ricorda che nella ben diversa, e dimostrata, prospettazione accusatoria - per ottenere le prestazioni estorsive era sufficiente la mera richiesta con la proposta di affidare i lavori a ditte indicate come vicine alla cosca, fatto sintomatico di per se stesso dell'autonoma carica di intimidazione diffusa esistente in luoghi caratterizzati dal concreto radicamento di metodi delinquenziali mafiosi». La non configurabilità dell'attenuante in parola per le ipotesi criminose di cui ai capi 25) e 26) è invece, nella stessa formulazione dei motivi di ricorso, meramente affermata, risolvendosi in doglianza generica e perciò inammissibile.
3.2 In ordine alla invocata concessione delle circostanze attenuanti generiche, deve ricordarsi che già il riferimento alla particolare gravità degli addebiti risulta per costante giurisprudenza - sufficiente a fondare un giudizio - negativo in sede di merito, atteso che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (v. Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi). Peraltro, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole od all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (v. Cass., Sez. II, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone). Vero è che i reati addebitati ai fratelli AR risalgono ad epoca anteriore rispetto all'entrata in vigore della norma che esclude la possibilità di considerare ex se rilevante il dato della pregressa incensuratezza, ma non può per ciò solo affermarsi che, per converso, fino al 2008 esistesse un obbligo generalizzato per R il giudice di concedere le attenuanti in parola all'imputato immune da precedenti. Al contrario, gli elementi evidenziati dalla Corte di appello alle pagg. 124 e 125, offrono una motivazione congrua, basata sulla logica valorizzazione di dati negativi e perciò tale da sottrarsi ad ogni possibilità di sindacato in questa sede. 34 4. Le disposizioni in tema di confisca. Il ventisettesimo motivo di ricorso presentato dall'Avv. Sisca si rivela manifestamente infondato. La condanna per una delle ipotesi di reato previste dall'art. 12-sexies del d.l. 306/1992 costituisce ragione legittimante ex se dell'adozione del n. provvedimento, a fronte di una sproporzione fra redditi o attività economiche e le riscontrate disponibilità dell'imputato: la presunta giustificazione dei beni posseduti dall'uno o dall'altro dei fratelli AR, che deriverebbe da ipotesi di evasione fiscale, è da un lato soltanto allegata e dall'altro irrilevante (v. Cass. Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci).
5. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna di ciascun imputato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità. Dal rigetto integrale dei ricorsi deriva altresì la condanna degli imputati, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili da intendersi validamente costituite nei loro rispettivi riguardi, e che hanno formalizzato conclusioni. I relativi importi debbono liquidarsi come da dispositivo, in ragione dell'impegno professionale richiesto ai rispettivi patrocinatori ed avuto riguardo al numero delle parti assistite.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che liquida in euro 2.500,00 complessivi in favore di RT PE e PI AR RI, ed in euro 2.000,00 ciascuno in favore del Comune di CO Calabro e della Provincia di Cosenza, oltre accessori di legge. Così deciso il 10/03/2015. Il Consigliere estensore Il Presidente вер Пай оты AO Micheti Alfredo AR Lombardi DEPORTATA IN CANCELLERIA add - 4 NON 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Panzuise