Sentenza 30 marzo 2004
Massime • 1
L'appartenenza di taluno ad un'associazione a delinquere in posizione gerarchicamente dominante, pur non potendo di per sè costituire prova di responsabilità in relazione ai cosiddetti reati fine dell'associazione, non è privo di rilevanza ben potendo tale ruolo assumere rilevanza di elemento di riscontro rispetto a dichiarazioni accusatorie riguardanti quei fatti, a condizione che tale ruolo sia stato accertato in modo autonomo e per altre vie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2004, n. 17886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17886 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 30/03/2004
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 426
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 042837/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR LU N. IL 18/12/1932;
2) AR IR N. IL 23/12/1959;
avverso SENTENZA del 03/06/2003 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
Sentito il P.G., in persona del Dott. Galati G., il quale ha chiesto il rigetto del ricorso di VO IG e la declaratoria di inammissibilità di quella di VO RO;
sentito inoltre l'avv. Michele Beuno, per il ricorrente VO IG, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Osserva la Corte:
IN FATTO
Con sentenza della corte d'assise di Napoli in data 20 dicembre 2001, per quanto qui ancora d'interesse, VO RO venne condannato alla pena di anni 23 di reclusione e lire 4.000 000 di multa in quanto ritenuto responsabile di una serie di omicidi di matrice camorristica, e connessi reati in materia di armi, commessi tra il 1982 ed il 1992, e venne invece assolto VO IG per non aver commesso il fatto, ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p., dall'omicidio aggravato, sempre di matrice camorristica, di tale NE RL, commesso in PO il giorno 11 giugno 1977. Propose appello il pubblico ministero nei confronti del VO IG, lamentando come ingiustificata la ritenuta assenza di prove in ordine alla responsabilità del medesimo e chiedendo quindi la di lui condanna. Propose appello anche il VO RO, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'eccessività della pena.
Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte d'assise d'appello di Napoli, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero, dichiarò VO IG responsabile, quale mandante, dell'omicidio del NE e lo condannò alla pena dell'ergastolo. Respinse, invece, l'appello proposto nell'interesse del VO RO. A sostegno della ritenuta responsabilità del VO IG, a carico del quale si era proceduto essenzialmente sulla base delle dichiarazioni accusatone del figlio VO RO, resosi "collaboratore di giustizia, osservò, in sintesi, la corte di secondo grado, che, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, le dichiarazioni anzidette, di per sè intrinsecamente credibili (in quanto caratterizzate da spontaneità, continuità e coerenza e non mosse da alcun riconoscibile intento calunnioso riconducibile ad interesse ovvero ad odio, rancore o altra pulsione psichica che potesse avere "del tutto annullato il naturale amore filiale), dovevano anche ritenersi corroborate da adeguati elementi di riscontro, quali costituiti, in particolare, non solo e non tanto dalle dichiarazioni di tale RI AN (alle quali si era, soprattutto, riferita la sentenza di primo grado, ritenendone l'insufficienza), ma anche e soprattutto: a) dall'esistenza, relativamente all'omicidio in questione, di una causale, definita "imponente", riconducibile al VO IG, capo incontrastato di un potente sodalizio criminoso del quale faceva parte anche il figlio RO, all'epoca diciassettenne, ed identificabile nell'interesse dello stesso VO IG alla eliminazione del NE, anch'egli aderente al suddetto sodalizio, a cagione delle dichiarazioni che costui aveva reso e/o avrebbe potuto ancora rendere all'a.g. in ordine tanto a collusioni tra il "clan" VO e taluni amministratori del comune di PO (certi AN CO e NO FF), relativamente, in particolare, all'appalto per la rimozione di materiali di risulta di lavori in corso, quanto alla riferibilità, al medesimo "clan", di una rapina commessa in danno della Centrale municipalizzata del latte, in vista della quale esso NE sarebbe stato incaricato, proprio dal VO IG e da altro soggetto, di prendere in affitto, sottoscrivendo il contratto con il falso nome di VO TO (fratello del IG e cognato del NE) un immobile da utilizzare come base logistica;
b) dal fatto che il NE, oltre ad avere manifestato timori per la propria incolumità personale in una lettera inviata al giudice istruttore il 16 aprile 1977, era stato anche oggetto, secondo quanto riferito dal di lui padre ON e dall'amico FO FF, usciere del tribunale, di minacce di morte fattegli pervenire, secondo i testi, da "quelli" (cioè i VO e certi NO, ad essi associati), a mezzo di tale CH CE, detto "CE 'pazzigno", poi deceduto, poco prima che egli fosse sentito dal giudice istruttore, il 9 giugno 1977, e cioè appena due giorni prima dell'omicidio, avvenuto l'11 giugno 1977;
e) dalla esistenza di una lettera proveniente da certo SA TO (imputato del medesimo delitto) e diretta a VO IG ed a AN CO, nella quale il mittente (da identificarsi con certezza, secondo i giudici, nel suddetto SA, pur essendo risultata apocrifa la firma di costui), avrebbe, in sostanza, chiesto ai destinatari, "di attivarsi per dimostrare la sua innocenza, altrimenti avrebbe rivelato i loro nomi"; lettera che - si afferma - il VO IG non avrebbe avuto alcuna ragione di consegnare, come invece aveva fatto, al pubblico ministero, se fosse stato effettivamente estraneo all'omicidio e non avesse, quindi, avuto il riconoscibile interesse di "precostituirsi una sorta di 'alibi' (nel senso di precostituire o 'preconfezionare', se si preferisce, la prova documentale della propria estraneità al fatto) qualora il SA si fosse determinato a chiamarlo, direttamente, in causa, quale mandante dell'omicidio di NE RL".
Con riguardo alla posizione di VO RO, ritenne la corte d'assise d'appello che non vi fossero ragioni per dar luogo alla invocata mitigazione del trattamento sanzionatorio e, in particolare, al riconoscimento delle attenuanti generiche, in aggiunta alla già riconosciuta attenuante premiale di cui all'art. 8 del D.L. n. 152/1991 (conv. con modif. in legge n. 203/1991), atteso che, pur potendosi astrattamente ammettere la concorrenza di entrambe le suddette attenuanti, di fatto, nella specie, non risultavano addotti, a sostegno della richiesta di attenuanti generiche, elementi diversi da quelli già valutati relativamente all'attenuante premiale e, comunque, il numero e la gravità dei fatti (ben otto omicidi pluriaggravati funzionali agli interessi di un'associazione criminosa in cui l'imputato aveva assunto posizioni di vertice) apparivano tali da giustificare ampiamente il mantenimento della pena inflitta in primo grado.
Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, il VO IG ed il VO RO.
La difesa del VO IG ha denunciato:
1) "motivazione apparente, contraddittoria e gravata da vizi logici", unitamente ad "erronea applicazione della legge processuale penale" sull'assunto, in sintesi, che:
a) avrebbe dovuto essere esclusa la credibilità del VO RO, essendo risultato provato - si afferma - che costui, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di merito, nutriva astio nei confronti del padre e dei fratelli, in quanto era stato da loro "costretto ad accusarsi dell'omicidio di EN CE da lui commesso e per il quale era stato condannato con sentenza definitiva il fratello VO TO"; fatto, questo, a seguito del quale egli aveva deciso di iniziare la propria collaborazione, come scelta necessitata a fronte della volontà del padre e dei fratelli che egli "scagionasse il fratello accusato ingiustamente e si assumesse le sue responsabilità"; il che - si afferma ancora - aveva dato luogo a "litigi con la madre ed i fratelli" da cui era nata nel VO RO "la certezza" che il padre avesse dato "ordine di ucciderlo", come dallo stesso RO ammesso, "sia pur con qualche reticenza", nel corso del suo controesame;
b) la ritenuta qualità del VO IG di "punto di riferimento di tutti gli altri componenti del clan" non avrebbe potuto "dare forza e valenza probatoria alle dichiarazioni del VO RO in assenza di ulteriori elementi", nulla rilevando che il dichiarante si fosse addossato la responsabilità di numerosi altri delitti e caratterizzandosi, d'altra parte, dette dichiarazioni come "deboli perché si appuntano nei confronti di una persona già giudicata con sentenza definitiva di assoluzione (SA TO) e del padre già condannato definitivamente all'ergastolo per altri processi";
c) la pretesa causale del delitto, assunta come elemento di riscontro alle dichiarazioni accusatone, sarebbe stata da riguardare come inconsistente, dal momento che, relativamente alla ipotetica collusione del clan VO con gli amministratori comunali di PO, il NE aveva già reso dichiarazioni nel maggio del 1975 e nel successivo processo a carico degli stessi amministratori non vi era alcun accenno al VO IG;
relativamente alla rapina alla centrale del latte, il ricorrente non avrebbe potuto in alcun modo esservi coinvolto, essendo risultato documentato che, all'epoca, egli era detenuto;
d) frutto di pure illazioni e congetture sarebbe da ritenere l'ulteriore elemento di riscontro costituito, secondo la corte di merito, dall'avvenuta consegna, da parte del VO, al pubblico ministero, della lettera che si assume di provenienza del SA (peraltro assolto con sentenza passata in giudicato dall'addebito di partecipazione all'omicidio "de quo");
2) "vizio logico della motivazione per travisamento del fatto", sull'assunto, in sintesi, che - posta la nozione di "travisamento del fatto" come quella di una "distonia fra l'atto e la realtà fenomenica che esso esprime, in modo tale che la motivazione o lo trascende o lo da per esistente pur non esistendo, o lo verifica in modo non corrispondente alla storicità del suo essere valutativo" - un tale vizio sarebbe, nella specie, sussistente e rilevabile in sede di legittimità sotto il profilo della omessa valutazione, da parte della corte di merito, nel porre le premesse del proprio argomentare, di emergenze processuali quali:
a) l'intervenuta assoluzione del AN dall'imputazione di falso ideologico, in presenza della quale la corte di merito - si sostiene - nell'affermare che "il NE avrebbe potuto rivelare al dibattimento i rapporti di affari fra l'Amministrazione del comune di PO ed il clan VO", avrebbe "dimenticato che il processo è stato celebrato sotto l'egida del codice Rocco e quindi nessuna conferma al dibattimento era necessaria per eventuali accuse rese nel corso dell'istruttoria";
b) il fatto che, come riconosciuto dalla stessa corte di merito, beneficiari dell'incarico, da parte del comune di PO, del trasporto dei detriti erano VO TO e NT TE, per cui non si comprenderebbe la ragione per la quale avrebbe dovuto essere il VO IG a ordinare l'eliminazione del NE;
c) il fatto, emergente dall'acquisita sentenza di assoluzione del SA, che le dichiarazioni della vedova del NE, PU PA, erano sempre rimaste immutate, per cui sarebbe stata da considerare mera illazione quella, espressa dal VO RO nel controesame del 17 settembre 2001, secondo cui la donna sarebbe stata oggetto di minacce da parte del VO IG perché ritrattasse le suddette dichiarazioni;
d) il mancato riconoscimento del SA, in sede di indagini preliminari, da parte del VO RO, le cui dichiarazioni, quindi, anche per questa ragione, sarebbero state da valutare con "maggiore prudenza";
e) le "discordanze macroscopiche fra le dichiarazioni rese dalla moglie del NE RL e dal VO RO in ordine alle modalità dell'omicidio, con particolare riguardo alla direzione di fuga presa dall'omicida", le quali pure -si sostiene - " avrebbero dovuto indurre ad una riflessione sulle dichiarazioni del VO al fine di accertare se egli raccontasse vicende vissute in prima persona come egli assume o vicende apprese da altri o dalla lettura di atti processuali".
La difesa del VO RO ha denunciato:
1) erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p., sull'assunto, in sintesi, che erroneamente sarebbero state negate le attenuanti generiche "sull'unico presupposto pregiudizievole che, essendo il VO un collaboratore di giustizia, gode già di un trattamento sanzionatorio favorevole con l'applicazione della diminuente speciale ex art. 8 L. 203/91", laddove si sarebbe, invece, dovuto tener conto, come elemento autonomamente valutabile ai fini della riconoscibilità della suddette attenuanti generiche, anche della "effettiva pericolosità" del soggetto, avuto riguardo al comportamento da lui tenuto "post delictum" ed all'ampia e determinante collaborazione che egli aveva prestato e continuava a prestare all'autorità;
2) erronea applicazione dell'art. 133, primo, secondo e terzo comma, c.p., per cui, in base agli stessi elementi già sopra illustrati, come si legge nel ricorso, l'"appellante chiede il ridimensionamento della pena con l'applicazione del minimo edittale". IN DIRITTO
Con riguardo al ricorso proposto nell'interesse di VO IG, rileva preliminarmente la Corte che non risulta minimamente contestata, da parte della difesa, la correttezza di quanto affermato nell'impugnata sentenza circa l'esistenza di un sodalizio criminoso definito, per brevità, "clan VO", capeggiato dal VO IG e del quale avrebbe fatto parte anche il VO RO. Ciò posto, va quindi osservato che certamente, come già questa Corte ha avuto occasione di affermare (Cass. 1^, 22 dicembre 1997 - 18 febbraio 1998 n. 1988, PM e Nikolic, RV 209846), l'appartenenza di taluno, anche "in posizione gerarchicamente dominante", ad un'associazione per delinquere, non può costituire elemento "di per sè solo sufficiente a far presumere, in forza di un inammissibile ed approssimativo criterio di semplificazione probatoria dell'accertamento della responsabilità concorsuale, quel soggetto automaticamente responsabile di ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, sia pure riferibile all'organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso". Proprio però sulla base del testuale tenore di tale condivisibile principio, non può ritenersi, per converso, che l'accertato ruolo dirigenziale di taluno nell'ambito di un'associazione per delinquere sia elemento da considerare del tutto privo di rilevanza, ai fini della prova in ordine alla responsabilità del medesimo soggetto relativamente a specifici fatti criminosi, rientranti nel novero dei possibili "reati fine" dell'associazione, di cui egli venga accusato da altro partecipe del sodalizio. Se così è, quindi, nulla impedisce che il suddetto ruolo, a condizione che esso sia stato autonomamente accertato per altra via, possa assumere rilevanza come semplice elemento di riscontro rispetto alle dichiarazioni accusatone riguardanti quei fatti, una volta che di tali dichiarazioni sia stata verificata la intrinseca credibilità, soggettiva ed oggettiva;
principio, questo, che, del resto, si pone in linea con quanto questa Corte (sez. 1^, 10 maggio - 11 dicembre 1993 n. 11344, Algranati ed altri, RV 195755) ha già avuto occasione di affermare addirittura con riguardo all'ipotesi che del chiamato in reità o correità sia stata autonomamente accertata la sola appartenenza al sodalizio criminoso e non l'occupazione di un ruolo di vertice. Ed è, poi, appena il caso di ricordare anche il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui i ed. "elementi di riscontro" atti a corroborare le dichiarazioni rese da soggetti rientranti nelle previsioni di cui all'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., non debbono necessariamente avere autonoma valenza probatoria (nel qual caso, infatti, cesserebbero di essere semplici "riscontri"), essendo, invece, necessario e sufficiente che essi abbiano attitudine a confermare, anche in via indiretta, su di un qualche elemento qualificante, le dichiarazioni accusatorie (in tal senso, fra le altre: Cass. 4^, 11 maggio - 20 ottobre 1939 n. 9509, Ameglio ed altri, RV 159319; Cass. 6^, 17 febbraio - 19 aprile 1998 n. 4108, Carboni ed altri, RV 204439).
Tanto basterebbe, quindi, nella fattispecie, ad escludere la fondatezza del primo motivo di ricorso, posto che nessuna valenza può essere attribuita, in questa sede, alle denunciate ed asseritamente neglette ragioni di intrinseca inattendibilità del VO RO, siccome ricondotte, dalla difesa (ved. punti A e B del motivo in esame) ad elementi di natura esclusivamente fattuale ed a valutazioni del tutto soggettive ed opinabili, a fronte di una motivazione che, in sè e per sè considerata (come è doveroso, in aderenza al chiaro ed ineludibile criterio fissato, in materia di vizi di motivazione dall'art. 606, comma 1, lett. E, c.p.p.) non si appalesa ne' carente ne' "manifestamente illogica". E, d'altra parte, con specifico riguardo alle pretese ragioni di contrasto tra il VO RO ed il di lui padre, risulta del tutto apodittico l'assunto che la "collaborazione" da parte del primo sarebbe stata frutto di una costrizione ad opera del secondo, ne' si spiega in virtù di quale processo logico-deduttivo, dalla sola esistenza dei "litigi" insorti tra il VO RO, da una parte, e la madre e i fratelli, dall'altra, il primo, secondo quanto si legge nel ricorso, avrebbe tratto la "certezza" (non si sa quanto oggettivamente fondata) che il padre avesse dato ordine di ucciderlo;
circostanza, questa, che, comunque, siccome potenzialmente idonea ad incidere sulla credibilità del "collaborante", questi, verisimilmente, in nessun modo si sarebbe indotto ad ammettere, sia pure "con qualche reticenza" (come ancora si legge nel ricorso), se avesse avuto interesse ad ammantare di fittizia credibilità accuse oggettivamente false e dai lui, quindi, per tali ben conosciute.
Va poi ulteriormente osservato (su di un piano, peraltro, di pari rilevanza) che la difesa del ricorrente, nel porre in luce quelle che, a suo avviso, sarebbero state le ragioni per le quali il VO IG non avrebbe avuto di che temere dalle ipotetiche rivelazioni del NE all'autorità giudiziaria, passa del tutto sotto silenzio (dandolo, quindi, implicitamente per ammesso), un dato di fondamentale importanza, costituito dal fatto che comunque lo stesso NE, secondo quanto incensurabilmente accertato dalla corte di merito, era stato fatto oggetto, nell'imminenza della sua deposizione al giudice istruttore, resa appena due giorni prima della morte, di specifiche minacce di morte, a lui fatte pervenire, per il tramite di CH CE, da soggetti che altri non potevano essere, secondo quanto riferito dai testi, se non "i VO e gli NO". Il che significa che costoro, a torto o a ragione, ritenevano di poter essere danneggiati da quanto il NE potesse ancora dire al giudice istruttore giacché, altrimenti, non si sarebbero certo presi la briga di fargli pervenire la suddetta minaccia. Del tutto irrilevanti, quindi, vengono a risultare le considerazioni espresse al punto c) del primo motivo di ricorso, come pure quelle di cui al punto a) del secondo motivo - le une e le altre, peraltro, del tutto insuscettibili di apprezzamento e verifica in questa sede, per il loro carattere esclusivamente fattuale e di merito - a proposito tanto delle vicende relative al processo instauratosi a carico degli amministratori comunali quanto dello stato di detenzione nel quale si sarebbe trovato il ricorrente al tempo in cui era stata commessa la rapina alla centrale del latte;
circostanza, quest'ultima, la cui rilevanza, del resto, appare da escludere anche considerando che, per un verso, lo stato di detenzione non avrebbe, di per sè, impedito al VO IG di ordinare, dirigere ed organizzare, per interposta persona, la rapina in questione;
per altro verso, quand'anche ciò non fosse stato, lo stesso ricorrente, quale capo dell'omonimo gruppo malavitoso, avrebbe comunque avuto, presumibilmente, interesse ad evitare che ad esso e, più specificamente, a taluno dei suoi aderenti, venisse fatta risalire la responsabilità del suddetto, grave reato.
Rimane quindi, a questo punto, da dire, per esaurire l'esame del primo motivo di ricorso, che può anche convenirsi con la difesa circa il carattere alquanto ipotetico dell'ulteriore elemento di riscontro alle dichiarazioni del VO RO costituito, secondo la corte di merito, dalla lettera asseritamente proveniente dal SA e dalla sua spontanea consegna, da parte del VO IG, al pubblico ministero, trattandosi di episodio che appare, effettivamente, suscettibile di diverse ed anche contrapposte "letture". Il che, tuttavia, non può certo bastare ed escludere o sminuire il valore degli altri elementi precedentemente illustrati, di per sè più che bastevoli a giustificare la decisione adottata. Passando, quindi, all'esame del secondo motivo, ritiene la Corte che lo stesso sia da considerare addirittura inammissibile. A parte, infatti, ogni considerazione sulla "vexata questio" circa la deducibilità (peraltro esclusa dalla giurisprudenza assolutamente prevalente, anche a sezioni unite, di questa Corte), del ed. "travisamento del fatto" come motivo di ricorso per Cassazione, basti, per quanto qui interessa, osservare che quelli rappresentati dalla difesa altro non costituiscono se non elementi di fatto di cui, in sostanza, si lamenta, in modo del tutto apodittico ed assertivo, solo la mancata valutazione da parte dei giudici di merito, senza peraltro che risulti neppure in alcun modo dimostrata la loro potenziale attitudine ad assumere una decisiva rilevanza in favore dell'imputato; rilevanza che appare, piuttosto, manifestamente da escludere, non solo per quanto riguarda il punto a), del quale si è già detto, ma anche per quanto riguarda gli altri.
Ed infatti, relativamente al punto b), omette la difesa del ricorrente di ricordare che, a pag. 73 dell'impugnata sentenza, si spiega come l'attività di rimozione dei materiali di risulta, di fatto gestita dalla soc. VOL.SO., di VO TO e SO TE, fosse riferibile, al pari di altre (esercitate anche in funzione di fittizia copertura di attività illecito), all'intero "clan"; il che basta a rendere più che plausibile il ritenuto interesse anche del VO IG, quale capo del suddetto "clan", oltre che fratello del VO TO, all'intera vicenda che dall'appalto dell'attività in questione era nata. Relativamente al punto c), non risulta che l'impugnata sentenza si sia in alcun modo basata sulle ipotetiche minacce che la PU PA avrebbe ricevuto dal VO IG, per cui appare assolutamente irrilevante il denunciato carattere di "illazione" di quanto si afferma riferito, in sede di controesame, dal VO RO a proposito delle suddette minacce. Sul punto d), nulla si spiega in ordine alle circostanze nelle quali sarebbe dovuto avvenire il riconoscimento del SA da parte del VO RO ne' in ordine alle ragioni per le quali la mancanza di detto riconoscimento avrebbe dovuto - come si legge nel ricorso - "indurre la Corte ad una maggiore prudenza nella valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni" da lui provenienti;
e ciò a prescindere dalla ulteriore considerazione che il prospettare l'opportunità di una "maggiore prudenza" nella valutazione di determinate risultanze processuali non significa certo denunciare - come è invece richiesto dall'art. 605, comma 1, lett. e), c.p.p. - una "mancanza o manifesta illogicità" della motivazione su cui si fonda il provvedimento gravato di ricorso. E tale ultima considerazione vale anche con riguardo al punto e), relativo alla pretese (e peraltro non verificabili in questa sede) "differenze macroscopiche" tra la versione della PU e quella del VO RO circa la direzione di fuga che avrebbe preso l'omicida; differenze che la difesa si limita - in ciò peraltro mostrando una apprezzabile onestà intellettuale - a presentare come elemento che avrebbe dovuto indurre la corte ad "ad una riflessione" circa la diretta constatazione o meno, da parte del "collaborante" di quanto da lui riferito sulla dinamica dell'omicidio. Si aggiunga, poi - sempre con riguardo al punto in questione - che, avendo il "collaborante" attribuito al VO IG il ruolo non di diretto partecipe all'omicidio ma di mandante, la conoscenza, da parte del medesimo "collaborante", di un tale ruolo non implicava affatto la necessità che egli fosse stato a sua volta materialmente partecipe del delitto e fosse stato quindi in grado di riferirne, "de visu", la dinamica. Conclusivamente, il ricorso proposto nell'interesse del VO IG non può che essere considerato, nel suo complesso, infondato, e quindi, da respingere, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.
Con riguardo al ricorso proposto nell'interesse di VO RO, ritiene la Corte che esso sia da dichiarare inammissibile. Il primo motivo altro non fa che riproporre gli argomenti, già disattesi con adeguata e corretta motivazione, dalla sentenza d'appello, la quale ha spiegato - ma la spiegazione risulta del tutto ignorata nel ricorso - come il diniego delle invocate attenuanti generiche non dipendesse da una ritenuta ed insussistente loro incompatibilità concettuale con la diminuente premiale, ma solo dall'assenza di ulteriori elementi che, oltre a quelli che già avevano dato luogo all'applicazione di detta diminuente, fossero valutabili in favore dell'imputato, a fronte della innegabile, straordinaria gravità dei fatti di cui egli era stato ritenuto responsabile. Quanto al secondo motivo, esso consta unicamente di un richiamo al contenuto del primo, in funzione, stavolta, di sostegno ad una pura e semplice richiesta di applicazione della pena nel minimo edittale, non proponibile, ovviamente, in sede di legittimità.
La ritenuta inammissibilità del gravame comporta le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche la prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro cinquecento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso di VO IG e dichiara inammissibile quello di VO RO, condannando entrambi in solido al pagamento delle spese processuali ed il solo VO RO anche al versamento della somma di euro cinquecento alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2004