Sentenza 30 gennaio 2009
Massime • 1
La confisca di prevenzione di un complesso aziendale non può essere disposta, in ragione del carattere unitario del bene che ne è oggetto, con limitazione alle componenti di provenienza illecita, specie nel caso in cui l'intera attività di impresa sia stata agevolata dalla cointeressenze con organizzazioni criminali di tipo mafioso.
Commentario • 1
- 1. Assolto nel penale, ammissibile miura di prevenzione? (Cass. 11846/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 gennaio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/01/2009, n. 17988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17988 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI US - Presidente - del 30/01/2009
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 62
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI IA - Consigliere - N. 6064/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 16.11.2007 da:
Avv. Lillo Fiorello, difensore di AT NI, nato a [...] il [...];
CALÀ IA, nata a [...] il [...];
AT IA EB, nata a [...] il [...];
AT US, nato a [...] il [...];
AT EL UE, nata a [...] il [...];
e AT RD, nato a [...] il [...];
e sui ricorsi proposti dagli avv.ti Tricoli Roberto ed Cardone Alfredo, difensore di AT NI e dal solo avv. Tricoli in favore degli interventori AT IA EB, AT US e AT EL UE;
avverso il decreto del 21 luglio 2007 della Corte d'Appello di Palermo;
Letti i ricorsi ed il provvedimento impugnato;
Letta la memoria difensiva depositata dall'avv. Tricoli Fabio nell'interesse di AT NI;
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
Lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale in sede, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
OSSERVA
1. - Con decreto del 6 ottobre 2005, il Tribunale di Palermo ha applicato a AT NI la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni tre, disponendo altresì il versamento della cauzione di Euro 10.000,00. Con lo stesso provvedimento ha ordinato anche la confisca, ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, delle società AT NI s.r.l. (con socio unico ed amministratore lo stesso AT NI), BI.AP IO s.r.l. (con amministratore unico AT US e soci AL IA, AT IA EB, AT US, AT EL UE e AT RD) e OR OG s.r.l. (con amministratore unico AT RD e soci AL IA, AT IA EB, AT US, AT EL UE e AT RD) nonché di svariati beni immobili e rapporti bancari intestati allo stesso proposto ed agli interventori.
Pronunciando sui gravami proposti dai difensori, la Corte di Appello di Palermo, con il decreto indicato in epigrafe, ha confermato l'impugnato provvedimento, con ulteriori statuizioni di legge. Avverso tale decisione, i difensori dei nominati in epigrafe hanno proposto distinti ricorsi per Cassazione, per le ragioni indicate in parte motiva.
2. - Il primo motivo del ricorso dell'avv. Fiorello deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione alla L. n. 1423 del 1956, art. 4 e L. n. 575 del 1965, art. 2 ter.
Lamenta, in particolare, che con motivazione apparente, affidata a mere formule tralatizie, i giudici di appello si erano limitati ad applicare la presunzione di disponibilità di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, comma 3, per ritenere che il proposto avesse la disponibilità uti dominus, anche indiretta, di determinati beni ancorché formalmente intestati al coniuge ed ai figli. Gli stessi giudici avevano, peraltro, ingiustamente disatteso la documentazione versata in atti, al fine di provare la regolare gestione delle società ad opera dei familiari del AT, soggetti laureati e perfettamente in grado di provvedervi autonomamente, senza necessità di alcun intervento genitoriale o coniugale. Lamenta, poi, che sia stato ritenuto sussistente il nesso di pertinenza tra presunti proventi di natura illecita ed aziende sottoposte a sequestro, nonostante la documentazione offerta dimostrasse la corretta evoluzione imprenditoriale dei soggetti proposti e la regolarità gestionale nonché una crescita aziendale certamente proporzionata al volume d'affari, giustificata peraltro dall'inserimento della BIAP IO tra i fornitori di fiducia del gruppo FI e del gruppo AR s.p.a., che spiegava ampiamente l'aumento di fatturato. I giudici di merito avevano, poi, disatteso le tesi difensive, ritenendo di poter valorizzare l'asserita circostanza che il AT avesse goduto anche dell'appoggio dell'associazione mafiosa, pur potendo muoversi autonomamente. Il ricorrente si duole, poi, che, in presenza di complesso aziendale, gli stessi giudici abbiano ritenuto di non poter effettuare valutazioni atomistiche per distinguere tra capitali di provenienza lecita ed eventuali capitali di illecita provenienza, provvedendo, magari, a confisca di quote ideali del complesso aziendale ritenute sproporzionate rispetto ai redditi dichiarati.
2.1. - Il ricorso proposto dagli avv.ti Tricoli e Cordone deduce, con unico motivo, violazione di legge in relazione alla L. n. 575 del 1965, artt. 1 e 2 ter e L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 9.
Contesta, in particolare, che nonostante il procedimento di prevenzione fosse scaturito da un'ordinanza di custodia cautelare e dagli atti di un procedimento penale, conclusosi in primo grado con la condanna per concorso esterno in associazione mafiosa, così derubricata l'iniziale contestazione ai sensi dell'art. 416 bis c.p., i giudici di merito non abbiano considerato che, nelle more, era intervenuta sentenza di appello assolutoria anche della riformulata imputazione e, conseguentemente, era stata revocata l'ordinanza custodiale a carico del AT. Non era stata, inoltre, considerata la documentazione offerta a dimostrazione della regolarità gestionale delle aziende e del fatto che la relativa attività si svolgesse fuori dall'area siciliana. Contesta, inoltre, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ingiustamente apprezzate dal giudice di prevenzione, e censura il rilievo di attualità della ritenuta pericolosità sociale, nonostante fosse stata revocata la custodia cautelare. Deduce, infine, la mancanza dei presupposti della disposta misura di prevenzione patrimoniale, tenuto conto della genesi e dello sviluppo del tutto regolare dell'attività imprenditoriale del AT, che era stata indiscriminatamente colpita da confisca, indipendentemente da analitica analisi dell'apporto di capitali illeciti.
I ricorrenti allegano al ricorso un elenco di gare di appalto, per documentare la scarsa incidenza statistica delle gare aggiudicate rispetto al numero delle gare cui il proposto aveva partecipato. 2.2. - Le doglianze anzidette si collocano, in parte, in area di inammissibilità in quanto volte a censurare l'impianto motivazionale e l'apprezzamento delle risultanze processuali, ove invece il sindacato di legittimità, in materia di prevenzione, è notoriamente limitato al vizio di violazione di legge, ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, senza poter estendersi al controllo sull'adeguatezza e coerenza logica del percorso giustificativo della decisione impugnata.
D'altronde, il provvedimento in esame non può ritenersi affetto da carenza motivazionale, in astratto integrante vizio di legittimità, risultando anzi corredato di un insieme argomentativo sicuramente adeguato e corretto, in quanto privo di incongruenze o vizi di sorta. Inammissibili sono anche le contestazioni in ordine alle convergenti propalazioni di numerosi collaboratori di giustizia, che attengono pur esse alla sfera di apprezzamento prettamente di merito, che, correttamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità. Del resto, la valutazione dell'imponente apporto dei propalanti risulta pienamente rispettoso dei criteri di prudenza e di critico approccio che devono informare il relativo esame, pur considerando che, in sede di prevenzione, per indiscussa affermazione giurisprudenziale, le stesse non abbisognano di riscontri individualizzanti, necessari invece, in sede di cognizione, per sostenere una pronuncia di colpevolezza. In particolare, la Corte di merito non si è sottratta al compito di valutare l'attendibilità intrinseca dei dichiaranti, specialmente del collaboratore IU NI - peraltro escusso direttamente in sede di prevenzione - alle cui dichiarazioni è stata attribuita particolare rilevanza nella ricostruzione del ruolo del AT e della sua conclamata vicinanza ad esponenti di Cosa Nostra.
Parimenti sfugge al sindacato di legittimità l'apprezzamento del grado di pregnanza conferito dai giudici di merito al contenuto di intercettazioni telefoniche ed ambientali, posto che la valutazione del materiale probatorio è stata fatta sulla base di criteri di lettura pienamente corretti ed ampiamente esplicitati. Non solo, ma ulteriore profilo di inammissibilità delle doglianze si riconnette al rilievo del loro carattere meramente ripetitivo di questioni già prospettate in sede di merito, in ordine alle quali la risposta della Corte distrettuale è stata appagante in forza di argomenti che non sono stati sottoposti a specifica censura, al di là, come si è detto, della mera riproposizione di linee difensive già puntualmente confutate.
Priva di fondamento, per quanto si è detto, è la doglianza, comune a tutti i ricorsi, di carenza o di mera apparenza di motivazione, in quanto il provvedimento impugnato è corredato di motivazione compiuta ed esaustiva, contraddistinta da particolare scrupolo dimostrativo e da apprezzabile linearità e coerenza argomentativa nel suo pur diffuso svolgimento.
Risulta, in particolare, tratteggiato con encomiabile efficacia il ritratto di imprenditore colluso, che, seppure non organicamente inserito nell'organizzazione criminale, ha sempre operato sotto Vaia protettiva di Cosa nostra, che gli assicurava cospicui benefici, ora sotto forma di esenzione dal pagamento del pizzo, ora con il sostegno assicuratogli per l'aggiudicazione di determinati appalti, forniture, noli a freddo ed altri lavori. Protezione che il AT ricambiava, alla bisogna, in forme diverse (tra cui sistemazioni logistiche a latitanti). Sulla base della corretta lettura delle risultanze di causa, i giudici di merito hanno accertato che l'appoggio mafioso ha sostenuto il AT sin dall'inizio della sua attività imprenditoriale, via via potenziatasi anche mediante sistematiche condotte illecite (false fatturazioni) e che quell'appoggio si è sostanziato di sponsorizzazioni mafiose via via diverse, per la capacità del preposto di individuare e contattare gli esponenti della criminalità di volta in volta ritenuti più affidabili o maggiormente capaci di soddisfare le sue aspettative di protezione.
3. - Venendo ora all'esame specifico dei motivi di ricorso, diversi dai profili di inammissibilità già evidenziati, si osserva che la censura proposta dall'avv. Fiorello in riferimento alla ritenuta intestazione fittizia di beni intestati ai congiunti del AT, intervenuti nel procedimento di prevenzione ed odierni ricorrenti, è priva di fondamento. Ed infatti, non è condivisibile il rilievo che la Corte di merito si sia adagiata sull'asettica applicazione della presunzione di disponibilità di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, comma 3, per ritenere che il proposto avesse la disponibilità
uti dominus, anche indiretta, di determinati beni ancorché formalmente intestati al coniuge ed ai figli. È vero, invece, che con argomentazione appagante, i giudici del gravame hanno indicato univoche emergenze che comprovavano, anche in positivo, l'assunto che le società ed i beni fittiziamente intestati ai familiari facessero capo proprio al proposto, sia con riferimento all'accertata indisponibilità economica degli stessi - al momento dell'intestazione delle quote societarie - sia con riferimento alla diretta gestione della società da parte dello stesso AT, effettivo dominus dei complessi aziendali, al di là della loro formale intestazione. In tal senso deponendo sia le indicate captazioni che le stesse dichiarazioni rese dal proposto in un procedimento penale a suo carico per bancarotta di altra società a lui facente capo. Nè può rimproverarsi alla Corte di non aver tenuto in considerazione i documenti e le obiezioni difensive, posto la valutazione dei giudici è stata inappuntabile nella sua completezza e nell'indicazione di pregnanti elementi dimostrativi, anche documentali, rispetto ai quali ogni contraria deduzione - in ipotesi, non specificamente delibata - avrebbe dovuto ritenersi logicamente, ed implicitamente, disattesa.
Nel respingere, globalmente, ogni altro tentativo di proporre, anche in questa sede, una rilettura del materiale di causa (anche sulla base di inammissibili allegazioni documentali), merita invece di essere, specificamente, considerato il rilievo difensivo che si duole della sottoposizione a confisca dell'intero complesso aziendale, senza analitica distinzione delle componenti per così dire sane, riferibili a capacità e lecita iniziativa imprenditoriale, dall'asserito apporto di capitali illeciti. Anche sul punto la risposta della Corte risulta giuridicamente ineccepibile nel sostenere - sulla base di insegnamento di legittimità (pur se malamente citato: si tratta, infatti, della sentenza Cass. Sez. 2, 8.2.2007, n. 5640, Schimmenti ed altri, non massimata), al quale questo Collegio aderisce pienamente - che, nell'insieme aziendale, peraltro sin dall'inizio inquinato dalla protezione mafiosa, non fosse possibile operare la reclamata distinzione, stante il carattere unitario dell'azienda, che è il risultato combinato di capitali, beni strumentali, forza lavoro ed altre componenti, giuridicamente inglobati ed accomunati nel perseguimento del fine rappresentato dall'esercizio dell'impresa, secondo la definizione civilistica (art.2555 c.c.). Nell'insieme unitario costituente autonoma realtà
ecomico-sociale, proprio perché i vari fattori interagiscono finalisticamente e si integrano vicendevolmente dando luogo ad un'entità autonoma, non è possibile discernere nella dinamica aziendale l'apporto riferibile a componenti illecite da altre, tanto più nel caso di specie in cui tutto il percorso imprenditoriale, secondo il motivato convincimento dei giudici di merito, era stato, sin dall'inizio, agevolato e sostenuto dall'organizzazione mafiosa in un circuito perverso di illecite cointeressenze (cfr., pure, in tema di sequestro Cass. sez. 3, 7.11.2007, n. 6444, rv. 238819). La doglianza espressa nell'articolato ricorso degli avv.ti Tricoli e Cordone - in riferimento alla circostanza che, nelle more del procedimento di prevenzione, sia intervenuta sentenza assolutoria dall'addebito di concorso esterno in associazione mafiosa, come era stata riqualificata dal primo giudice l'originaria imputazione di cui all'art. 416 bis c.p. - attiene a profilo di censura già esaminato dai giudici di merito, che correttamente hanno ritenuto che la pronuncia assolutoria, peraltro con la formula perplessa del comma secondo dell'art. 530 c.p., non avesse alcuna influenza. E ciò per la nota autonomia del procedimento di prevenzione, a maggior ragione per il fatto che la pronuncia anzidetta, peraltro relativa a specifiche e circostanziate condotte illecite, oggetto di contestazione, non aveva smentito la storicità ed ontologica esistenza degli elementi indiziari poi utilizzati dal giudice della prevenzione per accertare la pericolosità sociale qualificata del proposto, per via dell'accertata vicinanza all'organizzazione mafiosa, dunque in area di contiguità rilevante ai fini dell'applicabilità della misura di prevenzione.
Anche in punto di attualità della pericolosità sociale l'esame della Corte non offre il destro a contestazioni di sorta, avendo ritenuto siffatta condizione ancora persistente, nonostante la revoca della misura custodiale, peraltro determinata da specifiche ragioni connesse alla sopravvenuta mancanza, per diverse ragioni, dei personali riferimenti mafiosi del tempo. Giudizio questo convincentemente affidato a rilievi logici di sicuro spessore indiziario, che attenevano all'intensità dei rapporti affaristici mantenuti nel tempo dal proposto, al suo stile di vita compenetrato di inquinamenti mafiosi, alla piena sintonia con le logiche criminali ed alla sistematica ricerca di sostegni del mondo della criminalità organizzata. Il convincimento dell'appartenenza a quell'universo criminale, nell'ampia accezione recepita da indiscussa giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, ha sostenuto correttamente il giudizio di attualità, in ragione delle conclamate peculiarità dell'organizzazione mafiosa di riferimento (Cosa Nostra), che autorizzano la regola di presunzione della persistenza del legame mafioso, almeno sino alla presa d'atto dell'intervenuto scioglimento di quel vincolo, in forza di univoche ed incontrovertibili opzioni dissociative o di mutati stili di vita o di sopravvenuta disgregazione della consorteria mafiosa.
4 - Per quanto precede, i ricorsi - globalmente considerati - devono essere rigettati, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 gennaio 2009. Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2009