Sentenza 28 maggio 2013
Massime • 1
In tema di reato continuato il giudice, nel determinare la pena complessiva, non solo deve individuare il reato più grave, stabilendo la pena base applicabile per tale reato, ma deve anche calcolare l'aumento di pena per la continuazione in modo distinto per i singoli reati satellite anziché unitariamente.
Commentari • 6
- 1. FISCOeTASSE.comhttps://www.fiscoetasse.com/
- 2. Detrazione IVA nelle fasi “non operative”: principi e limitiD'Amico Dott. Luca · https://www.fiscoetasse.com/ · 10 luglio 2025
- 3. Continuazione, indicazione dei singoli aumenti di pena e motivazionehttps://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/
1. La questione sottoposta a queste Sezioni Unite è stata così formulata: "Se, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, debba anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite o possa determinarlo unitariamente". 2. (...) Pertanto, giova alla maggiore chiarezza della presente decisione riformulare il quesito proposto, nel senso che occorre dare risposta ai seguenti interrogativi: a) se in caso di reato continuato il giudice debba stabilire (e quindi evidenziare), oltre che la pena per il reato più grave, quelle relative ai …
Leggi di più… - 4. Non basta indicare il reato più grave: va motivato ogni aumento per continuazione (Cass. pen. n. 20084/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 maggio 2025
1. Introduzione La sentenza n. 20084/2025 emessa dalla Cassazione penale, sezione IV, rappresenta un decisivo intervento interpretativo in tema di trattamento sanzionatorio nei casi di reato continuato. Il Supremo Collegio ha esaminato la corretta applicazione degli aumenti di pena legati al riconoscimento della continuazione, concentrandosi sull'obbligo motivazionale del giudice nel quantificare ciascun incremento per i reati satelliti. La questione, che ha visto contrapporsi più orientamenti ermeneutici, assume particolare rilevanza alla luce del principio di proporzionalità e della funzione rieducativa della pena. 2. Il contesto fattuale e la decisione della Corte d'Appello di Napoli …
Leggi di più… - 5. Le Sezioni Unite Pizzone su continuazione, determinazione della pena e obbligo di motivazione.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 ottobre 2022
Nota a sentenza La massima:Il giudice, laddove riconosca il vincolo di continuazione tra reati, ex art. 81 c.p., nella determinazione della pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satelliti. Indice: 1. La vicenda 2. La questione di diritto 3. Gli orientamenti sul punto 4. La soluzione 5. La sentenza 5.1 Fatto 5.2 Diritto 5.3 PQM 1. La vicenda La Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta dal giudice di prime cure nei confronti di uno degli imputati, riconoscendo l'esistenza del …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2013, n. 27198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27198 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 28/05/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - N. 1961
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 44065/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HE LA n. il 5 luglio 1955;
avverso l'ordinanza 16 aprile 2012 - Corte di Appello di Lecce;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Lecce per nuovo esame.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza deliberata in data 16 aprile 2012, depositata in cancelleria il 23 luglio 2012, la Corte di Appello di Lecce accoglieva l'istanza avanzata nell'interesse di HE LA volta a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. in relazione alle condanne ivi indicate rideterminando la pena da irrogare in complessivi anni ventidue e mesi otto di reclusione.
Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che il reato più grave, tra quelli oggetto delle quattro sentenze recate nell'istanza, era quello di omicidio aggravato in ordine al quale era stata irrogata (dalla sentenza della Corte di Assise di Appello di Lecce 17 dicembre 2008) la pena di anni diciotto e mesi otto di reclusione che doveva essere aumentata di anni uno e mesi tre di reclusione di cui alla sentenza 18 dicembre 1997, di anni uno e mesi due per i reati di cui alla sentenza 15 aprile 2003 e di anni uno e mesi 7 per i reati di cui alla sentenza 8 aprile 2008. 2. - Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione HE LA chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.
In particolare sono stati sviluppati dal ricorrente due motivi:
a) con il primo motivo di doglianza veniva lamentata l'applicazione da parte del giudice dell'esecuzione, per due volte, dell'aumento in relazione alle sentenze 18 dicembre 1997 e 15 aprile 2003, una prima volta considerandole separatamente e una seconda volta come pena base per la sentenza 8 aprile 2008;
b) con il secondo motivo di doglianza veniva osservato che il giudice non aveva operato l'abbattimento del terzo per il giudizio abbreviato quando applicabile.
2.1 - Con memoria difensiva depositata in cancelleria il difensore di HE LA, ha ripreso e approfondito le doglianze già espresse in ricorso, insistendo per l'accoglimento delle medesime. OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Corte d'Appello di Lecce.
3.1 - Secondo per vero l'indirizzo prevalente di questa Corte di legittimità (Cass., Sez. 3, 16 dicembre 2008, n. 4209, Pandolfi, rv. 24287), al quale il Collegio intende aderire, nel determinare la pena complessiva per il reato continuato, il giudice, una volta individuato il reato più grave e determinato la pena base per tale reato, deve calcolare l'aumento per la continuazione sommando singoli aumenti alla pena base (Sez. 6, 27 giugno 1988, n. 9609, Araniti, rv. 179286). Tale computo, lungi dall'essere contrario alla legge penale (e ancorché non contemplato da alcuna espressa previsione di legge, cfr. Sez. 2, 3 giugno 2010, n. 32586, rv. 247978, Ben Ali;
Sez. 1, 27 novembre 2009, n. 3100, Amatrice e altri, rv. 245958), è invece ad essa perfettamente aderente, sia perché consente di esaminare il ragionamento seguito dal giudice nel determinare la pena, sia di rideterminare la sanzione negli ulteriori gradi del giudizio, qualora tale rideterminazione dovesse risultare necessaria (Sez. 6, 17 maggio 1988, n. 7614, Grassi, rv. 178750). 3.2 - Va inoltre rammentato che questa Corte di legittimità ha già avuto modo di fissare il principio di diritto, secondo il quale "in tema di continuazione, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto ex art. 81 c.p.p., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 c.p.p., ed in particolare nell'ipotesi in cui venga ritenuta la continuazione con altro fatto già giudicato con il predetto rito e detto fatto sia considerato meno grave, l'imputato ha diritto a che l'incremento sulla pena base tenga conto della diminuente de qua" (Cass., Sez. 1, 13 gennaio 2010, n. 5480, rv. 245915, Perrone;
Sez. 5, 6 ottobre 2000, n. 11874, Ruggiero, massima n. 218574; Sez. 1, 17 febbraio 2004, n. 15409, Pennisi, massima n. 227929; e Sez. 1, 2 ottobre 2007, n. 40448, Valentino, massima n. 238049).
3.3 - Ciò posto, nella fattispecie il giudice è incorso nel duplice errore di non aver calcolato la diminuzione per il rito abbreviato e provvedendo altresì a tener conto per due volte della sentenza di condanna 15 aprile 2003, vale a dire, prima come sentenza autonoma e, poi, come sentenza inglobata nella sentenza 18 dicembre 1997 che l'aveva già ritenuta in continuazione;
occorreva inoltre che il giudice provvedesse a stabilire gli aumenti per ciascun reato a prescindere dalla condanna complessiva irrogata dal giudice di merito.
4. - Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell'art. 623 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Lecce.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 maggio 2013. Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2013