Sentenza 10 maggio 2007
Massime • 3
La fattispecie del concorso esterno in associazione di tipo mafioso ha natura di reato permanente al pari di quella di partecipazione alla medesima associazione da parte del soggetto organicamente inserito nel sodalizio.
Nella fattispecie di concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso l'evento del reato è integrato dalla conservazione, agevolazione o rafforzamento di un organismo criminoso già operante e lo stesso deve essere posto in diretta relazione eziologica con la condotta attuata dal concorrente, la cui verifica è praticabile soltanto in virtù di un accertamento postumo di ogni inferenza o incidenza di tale condotta nella vita e nell'operatività del sodalizio criminoso.
La prova del concorso esterno in associazione di tipo mafioso, qualora sia fondata sulla convergenza di una pluralità di contributi dichiarativi, non può essere esclusa attraverso una selezione dei singoli compendi al fine di censurarne la loro autonoma valenza accusatoria. (La Corte ha precisato che operando in tal modo si procederebbe all'indebita estrapolazione del singolo elemento dal complessivo contesto probatorio, negando in maniera aprioristica e surrettizia la necessaria visione dinamica ed unitaria della continuità e ripetitività dei contegni di agevolazione e conservazione del consorzio criminoso, i quali costituiscono, invece, l'essenza della fattispecie in questione).
Commentari • 3
- 1. Art. 416-bis - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (1)https://www.filodiritto.com/
- 2. Sul preteso carattere permanente del concorso esternoVincenzo Maiello · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Il presente contributo è ora pubblicato nel n. 2/2014 della nostra Rivista trimestrale. Clicca qui per accedervi. SOMMARIO: 1. La natura giuridica del concorso esterno ed i profili di garanzia del relativo 'tipo criminoso'. - 2. Le sentenze n. 542/2007 della sesta sezione e n. 4123/2009 della quinta sezione. - 3. La sentenza Dell'Utri. - 4. La permanenza del concorso esterno in una recente posizione dottrinaria.
Leggi di più… - 3. Art. 110 - Pena per coloro che concorrono nel reatohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/05/2007, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 10/05/2007
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - N. 761
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - N. 046388/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AD NO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 25.02.2006, in sede di giudizio di rinvio, dalla Corte di Appello di MO;
letti la sentenza impugnata e il ricorso ed esaminati gli atti;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. MURA Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori del ricorrente, avv. MILIO ET e avv. IN Sbacchi, che nel riportarsi ai motivi di impugnazione hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del GIP del Tribunale di MO in data 14.2.1994 il Dott. NO NT, dirigente generale dell'Amministrazione della Polizia di Stato, era tratto a giudizio immediato - come da sua richiesta ex art. 419 c.p.p., comma 5 - davanti al Tribunale di MO per rispondere, in stato di custodia cautelare carceraria (essendo attinto per i fatti contestatigli da ordinanza coercitiva eseguita il 24.12.1992) dei reati di concorso in associazione per delinquere pluriaggravata ex art. 110 c.p. e art. 416 c.p., commi 4 e 5 commesso in MO e altrove fino al 29.9.1982 (capo A della rubrica) e da tale data in poi (dopo l'entrata in vigore della fattispecie incriminatrice, introdotta con L. 13 settembre 1982, n.646) di concorso in associazione per delinquere di tipo mafioso pluriaggravata prevista dall'art. 110 c.p. e art. 416 bis c.p., commi 4 e 6 (capo B della rubrica).
In particolare con la seconda più analitica imputazione, in cui i giudici di merito hanno ritenuto assorbita la contestazione di concorso in associazione criminosa semplice, il dott. NT B. è stato accusato di avere, dapprima nella qualità di funzionario di p.s. della Questura di MO, poi in quella di dirigente presso l'Alto Commissariato per il coordinamento della lotta alla criminalità mafiosa e - infine - presso il SISDE, contribuito alle attività e agli scopi criminali dell'associazione mafiosa denominata CO RA, fornendo "ad esponenti della commissione provinciale di MO di CO RA notizie riservate, riguardanti indagini ed operazioni di polizia da svolgere nei confronti dei medesimi e di altri appartenenti all'associazione". Con le aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4, 5 e 6, essendo Casa RA un'associazione armata, volta ad assumere e mantenere il controllo di attività economiche mediante risorse finanziarie di provenienza delittuosa.
Sino a pochi giorni prima del suo arresto nel dicembre 1992 il NT B. ricopriva la carica di vice capo reparto del SISDE, carica da cui era destituito il 7.12.1992, con reimmissione nei ruoli dell'amministrazione di provenienza (Polizia di Stato-Ministero dell'Interno), a seguito di formale comunicazione al direttore del Servizio della pendenza dell'attuale procedimento penale. L'intero percorso professionale dell'imputato si è sviluppato pressoché interamente in Sicilia ed a MO con specifico riferimento ai settori della criminalità organizzata di matrice mafiosa. Sicché non è inutile sintetizzare le tappe della carriera del prevenuto. Dal 4.11.1962 è assegnato in servizio presso la Questura di MO, dove l'1.9.1973 diviene dirigente della locale Squadra Mobile, carica che riveste sino al 20.10.1976 (quando gli succede il Dott. Giuliano BO), data in cui è nominato dirigente del Centro Interprovinciale Criminalpol per la Sicilia occidentale con sede a MO. Funzione svolta fino al gennaio 1982 ed alla quale - dopo l'uccisione del capo della Squadra Mobile BO Giuliano (avvenuta il 21.7.1979) - cumula, su designazione del TO (in ragione della sua pregressa esperienza presso quel medesimo ufficio operativo), l'incarico di temporanea direzione della Squadra Mobile e del Nucleo di P.G. presso la locale Procura della Repubblica (dalla fine di luglio 1979 al febbraio 1982). Il 27.1.1982 è collocato fuori del ruolo dell'amministrazione della Polizia di Stato ed immesso nei ruoli SISDE con la carica di direttore dell'ufficio di coordinamento dei centri SISDE della Sicilia e della Sardegna con sede a MO. Dal settembre 1982 fino al dicembre 1985 è chiamato a svolgere le funzioni di capo di gabinetto dell'Alto Commissario per la lotta alla mafia prefetto De CO, continuando a lavorare a MO. Il 4.1.1983 è altresì nominato direttore del Centro Operativo Speciale (C.O.S.) del SISDE presso la Prefettura di MO. Con decreto ministeriale 3.11.1985 è nominato dirigente superiore della P.S.. Il
31.12.1985 cessa dalle funzioni di capo gabinetto dell'Alto Commissario ed è revocata la sua assegnazione alla direzione del COS- SISDE. Con decreto del Presidente del Consiglio dell'1.1.1986 è trasferito a Roma ed assegnato al Terzo Reparto SISDE con compiti non operativi, incarico fuori ruolo di durata triennale, rinnovato sino al 31.10.91. Dal 31.5.1987 diviene direttore del Coordinamento Gruppi Ricerca Latitanti;
incarico che riveste fino all'8.8.1989, data in cui detto incarico gli è sospeso per essergli poi nuovamente conferito il 6.4.1990. Con decreto del Presidente della Repubblica 26.3.1991 è nominato dirigente generale della P.S.. Dall'1.6.1991 è
dirigente del Coordinamento Operativo Centri SISDE per il Lazio. Il 14.6.1991 è nominato vice capo reparto del SISDE.
1.- La sentenza del Tribunale di MO 5.4.1996. All'esito di lunga istruttoria dibattimentale (165 udienze) il Tribunale di MO con sentenza resa il 5.4.1996 affermava la penale responsabilità di NO NT per l'ascritto reato di concorso esterno in associazione mafiosa con riguardo al complessivo periodo oggetto dei due originari capi di imputazione, assorbita la fattispecie associativa semplice (meno grave) in quella di associazione di natura mafiosa (più grave) in applicazione del principio del ne bis in idem sostanziale. Per l'effetto l'imputato era condannato alla pena principale di dieci anni di reclusione ed alla pena accessoria della perpetua interdizione dai pubblici uffici, con applicazione - a pena espiata - della misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni.
L'istruzione dibattimentale, caratterizzata dall'esame di numerosi testimoni e dall'acquisizione di copioso materiale documentario, era in particolare contraddistinta dall'esame di più collaboratori di giustizia, già appartenenti all'associazione CO RA con ruoli anche rilevanti, portatori di dati conoscitivi di valenza accusatoria (chiamate in reità o in correità) nei confronti dell'imputato. In particolare erano escussi i collaboratori OM TA, PA OL, EP ES, RO LA, CO AR AN, TO CE, VU ET, UR NE, ET ST, IN EN.
Alla analitica e minuziosa disamina delle molteplici fonti probatorie dichiarative e dei corrispondenti compendi eterotestimoniali e documentali, apprezzati quali utili elementi confermativi o non delle predette fonti, il Tribunale anteponeva - a guisa di necessaria premessa metodologica enunciativa dei criteri inferenziali di valutazione critica dei dati di prova, ai quali si era uniformata la decisione affermativa della penale responsabilità dell'imputato - una dettagliata rassegna dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di chiamata di correo (verifica della credibilità soggettiva del dichiarante con coeva storicizzazione dei dati riferiti, controllo dell'attendibilità estrinseca delle asserzioni eteroaccusatorie attraverso l'esame di emergenze confermative cd. individualizzanti, analisi comparativa delle dichiarazioni in rapporto alle complessive evenienze probatorie) ed in tema di configurabilità della fattispecie criminosa del concorso eventuale in reato associativo mafioso, categoria alla cui stregua le plurime indagate condotte del NT B. erano state stimate idonee a contribuire allo svolgimento delle illecite attività di CO RA e comunque ad agevolare la persistente offensività di tale sodalizio criminoso. Tema, questo secondo, indiscutibilmente centrale nell'esame della posizione processuale del NT B., inquadrata in fase di translatio jiudicii nell'alveo del concorso materiale esterno o eventuale nel reato di cui all'art. 416 bis c.p. attuato da soggetto che, pur non essendo stabilmente inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, di questo consapevolmente favoriva gli obiettivi delittuosi con i propri contegni fiancheggiatori e ausiliari. In particolare la premessa argomentativa del Tribunale - muovendo dalla ormai riconosciuta configurabilità giurisprudenziale della fattispecie del concorso esterno nel reato necessariamente plurisoggettivo di associazione mafiosa - attingeva i parametri di riferimento valutativo dai canoni ermeneutici fissati (all'epoca) da questa Corte regolatrice con la decisione delle Sezioni Unite penali n. 16 del 5.10.1994, ric. Demitry (CED Cass. rv. 199386).
Alla stregua delle predefinite regole di giudizio il Tribunale di MO giudicava raggiunta affidabile prova della penale rilevanza delle condotte attuate in lungo arco temporale dal NT B. in un quadro di diffusa violazione dei doveri di ufficio connessi alle cariche via via ricoperte in organismi investigativi o di sicurezza informativa preposti a contrastare la criminalità mafiosa in Sicilia e in special modo a MO.
In sintesi il Tribunale evidenziava che l'imputato aveva realizzato specifiche condotte di favoritismo a vantaggio di soggetti mafiosi a lui noti come tali ratione officti (rilascio di patenti di guida e di porti d'arma), di agevolazione della latitanza di mafiosi (primo tra tutti il capo-cosca di TA ON RO RI, ucciso nel novembre 1982, e verosimilmente dello stesso TO IN, capo della mafia "corleonese"), di comunicazione di notizie su programmate indagini di p.g. a carico di appartenenti a CO RA, di ripetute frequentazioni con soggetti condannati o indagati per appartenenza mafiosa. Sottolineato come le dichiarazioni accusatorie di più collaboratori di giustizia (cd. pentiti ex mafiosi) ricevessero decisivo credito da elementi (fonti) testimoniali e documentali del tutto autonomi ed indipendenti (in termini ambientali e di eventuale contiguità mafiosa), il Tribunale rilevava che queste ulteriori indipendenti fonti probatorie consentivano di individuare nel complessivo contegno dell'imputato più episodi di favoritismo di personaggi mafiosi, di agevolazione della latitanza o della elusione di indagini in vantaggio di mafiosi o presunti tali, di interferenza in attività investigative di polizia giudiziaria e perfino di intimidazione o freno allo sviluppo di accertamenti anti-mafia promossi da organi della Questura di MO. Evocando il "principio cardine del processo penale della valutazione unitaria" delle emergenze probatorie, il Tribunale reputava conseguita la prova processualmente "certa" della colpevolezza dell'imputato, attinto da un quadro probatorio formato da fonti di eterogenea matrice, dotate di intrinseca coerenza, univoche e convergenti su specifici eventi comportamentali.
Secondo le valutazioni dei giudici di primo grado alle affidabili propalazioni derivanti da ambienti interni a varie componenti dell'associazione criminosa CO RA (dichiarazioni dei collaboratori di giustizia) si coniugavano e sovrapponevano, quali veicoli di riscontro delle chiamate in correità e nel contempo autonomi strumenti probatori delineanti un unitario quadro confermativo della responsabilità dell'imputato, elementi conoscitivi di matrice specularmente diversa, il più delle volte provenienti da ambiti istituzionali e professionali coevi allo svolgimento delle funzioni del NT B.. L'indagine dibattimentale dei giudici di MO focalizzava nove episodi o serie di vicende rappresentate da tali autonome fonti probatorie che si cumulano alle fonti testimoniali "interne" a CO RA (esternazioni di pentiti- collaboratori). Episodi intorno ai quali - in uno ai fatti e condotte descritti dai collaboratori - necessariamente si concentravano le analisi anche delle successive sentenze di merito (oltre che, nei limiti del controllo di legittimità, la stessa intermedia sentenza di annullamento di questa Corte del 12.12.2002) e che, per tanto, conviene elencare:
- cd. vicenda GE R. (perquisizione eseguita il 12.4.1980 presso l'abitazione del latitante TO LO, diretta dal funzionario della Squadra Mobile palermitana Renato GE, che riceve moniti o richiami dal NT B., resosi interprete delle doglianze dei soggetti perquisiti per l'irruenza attuativa dell'intervento investigativo);
- operazione di polizia eseguita il 5.5.1980 con l'arresto di indagati di mafia in flagranza del reato permanente di associazione per delinquere, da cui il questore di MO IN NZ estromette il NT B. (cui in origine era stato affidato l'incarico di preparare un rapporto che preludesse alla detta operazione), segnalandone agli organi superiori il contegno di sostanziale inerzia investigativa;
- agevolazione dell'allontanamento dall'Italia (MO) del mafioso americano HN AM nel contesto (ottobre 1979) del simulato sequestro di persona del banchiere LE SI poco tempo dopo l'uccisione dell'avv. Giorgio OS e del dott. Giuliano BO (luglio 1979);
- rapporti critici dell'imputato con il dott. Giuliano B. nell'ultimo periodo di vita di quest'ultimo anche in riferimento ad un incontro che il Giuliano B. avrebbe avuto con l'avv. OS G. poco prima che questi fosse ucciso, asseverante il comune spettro di indagini ed accertamenti da entrambi rispettivamente condotti;
- favorito rinnovo del porto di pistola ad Calvello ND VA indagato per associazione mafiosa;
- contrasti interpersonali tra l'imputato e i funzionari di polizia RÀ N., Montano e montalbano;
- conversazione e susseguente incontro (7.10.1983) dell'imputato con NI AL indagato per associazione mafiosa e per l'omicidio del giudice Rocco Chinnici;
- vicenda della signora DA ZI, vedova dell'ing. IS OB, vittima di omicidio mafioso avvenuto il 23.2.1985, in relazione agli incontri-colloqui avuti dall'imputato con la donna il 23.2.1985 (appena ucciso il marito) e il 7.2.1988 (subito dopo la testimonianza resa dalla donna al giudice istruttore Falcone NN);
- agevolazione (12.4.1984) della fuga da MO e dall'Italia di OL NO indagato per fatti di riciclaggio di denaro di origine mafiosa, raggiunto da fermo di p.g.
Mette conto, per completare la panoramica riassuntiva della prima decisione giudiziaria nei confronti dell'imputato, aggiungere due aspetti di rilievo nella dinamica dell'analisi fattuale svolta dal Tribunale di MO.
Per un verso la sentenza del 5.4.1996 pone l'accento sulla progressività o gradualità del manifestarsi della condotta di ausilio esterno a CO RA messa in atto dall'imputato. Questi, dopo gli iniziali contributi resi nell'esercizio delle sue funzioni alla lotta alla criminalità mafiosa con esiti brillanti (che gli valgono ripetuti elogi dei superiori), viene instaurando atteggiamenti di natura "amichevole" o comunque contatti con personaggi mafiosi di spessore caratterizzati da "piccoli favori", che possono anche astrattamente inscriversi nella trama dei rapporti fisiologici che un funzionario di polizia per ovvie ragioni d'istituto è indotto a stabilire con esponenti della criminalità. Tale situazione, secondo il Tribunale, sfugge di mano al NT B., che alla fine degli anni Settanta - allorché CO RA scatena una cruenta offensiva contro funzionari inquirenti, magistrati e uomini politici "uniti dalla comune azione di contrasto al potere mafioso" - progressivamente trasforma questi suoi contatti in un "rapporto di pieno asservimento ai voleri di CO RA". NT B. che in quegli stessi anni ha visto uccidere colleghi e persone con cui ha a lungo collaborato ed ha a sua volta ricevuto pesanti minacce mafiose (documentate in atti), che ne consiglierebbero l'allontanamento da MO (da lui rifiutato), viene a trovarsi in uno "stato di timore e sostanziale irretimento" che lo costringe - sostiene il Tribunale - ad un "definitivo passaggio nella piena disponibilità di CO RA", così divenendo - per gli incarichi ricoperti e l'autorevolezza acquisita negli anni di permanenza a MO - "uno degli elementi più significativi del sistema di connivenza tra delinquenza mafiosa e settori inquinati degli apparati istituzionali dello Stato".
Per altro verso, facendosi carico di apprezzare gli argomenti difensivi prospettati dall'imputato anche alla luce delle assunte deposizioni di numerosi testimoni di difesa che ne accreditano la correttezza e lealtà professionali, il Tribunale di MO ritiene di dover escludere l'esistenza di dati conoscitivi che coonestino la tesi, avanzata (a fronte della cospicua pluralità delle fonti accusatorie) fin dalle prime battute del procedimento penale, di una sorta di manovra vendicativa o di vero e proprio "complotto" orditi in suo danno. Conclusione cui il Tribunale, nel rimarcare l'accertata convergenza delle chiamate in correità dei collaboratori di giustizia, perviene proprio in ragione dei sopra richiamati "elementi esterni di conferma" avvaloranti l'attendibilità estrinseca dei collaboratori ("Non sussiste alcun fondato elemento che abbia consentito di dubitare che le dichiarazioni acquisite siano state frutto di collusioni, reciproche influenze o condizionamenti di alcun genere, ne' tantomeno di indimostrati complotti: in questo processo si è accertata una convergenza non generica bensì specifica su singoli rapporti intrattenuti dall'imputato con mafiosi e su specifiche condotte di agevolazione").
2.- La sentenza della Corte di Appello di MO 4.5.2001. La sentenza del Tribunale era gravata dall'appello dell'imputato e dall'appello incidentale del pubblico ministero (volto all'inasprimento del regime sanzionatorio).
Nel giudizio di secondo grado si procedeva a parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nel corso della quale - oltre all'acquisizione di copioso materiale documentario - erano esaminati (o nuovamente esaminati) numerosi testimoni addotti dalla difesa e dall'accusa ed in particolare erano assunte le deposizioni dei nuovi collaboratori di giustizia NN RU, TO UC, CO RA, CO Di AR, LO II, TE GI TT (venendo altresì nuovamente escussi i c.d.g. CO M. AN e RO LA). A conclusione del dibattimento di appello la Corte territoriale palermitana con sentenza pronunciata il 4.5.2001 mandava assolto NO NT dal delitto associativo ascrittogli per insussistenza del fatto-reato.
La Corte di Appello, pur premettendo di condividere - perché assolutamente corretti e dettagliati con ricchezza di riferimenti di dottrina e giurisprudenza - i "parametri di diagnosi tecnico- giuridica assunti dal Tribunale" in tema di chiamata di correo e di concorso eventuale in associazione mafiosa, posti a fondamento dell'espletata analisi delle vicende integranti l'imputazione, riteneva di non poterne confermare gli esiti valutativi. Conclusione, questa, che la Corte traeva da due concomitanti emergenze processuali.
In primo luogo la carenza, soprattutto per le propalazioni dei collaboranti e il coevo valore probatorio da attribuire a tali fonti, di individuazione di "fatti concreti" riconducibili a ciascuna testimonianza e dotati di "necessaria specificità", piuttosto che di apprezzamenti e opinioni espresse dai dichiaranti. In secondo luogo la sottovalutata stima da parte dei primi giudici di un elemento in grado di influire "nell'equilibrio del rapporto accusa- difesa", costituito dalla "particolare condizione professionale dell'imputato", funzionario della polizia palermitana a lungo impegnato in indagini di contrasto della criminalità organizzata, nelle quali erano stati coinvolti alcuni dei collaboratori esaminati in dibattimento. Dato storico da cui la Corte di Appello riteneva potersi desumere la verosimile insorgenza di una "sindrome rivendicatoria" di cui si sarebbero resi portatori i collaboranti nei confronti dell'imputato.
In sostanza la sentenza di appello, sebbene rilevasse talune anomalie comportamentali del dirigente di polizia NT B. (in ipotesi censurabili in separata sede disciplinare), considerava non assistite da sufficiente peso probatorio sia le dichiarazioni accusatorie provenienti dai collaboratori di giustizia, sia le altre fonti dichiarative apprezzate dal Tribunale quali momenti di riscontro delle prime propalazioni ovvero momenti dotati di autonoma efficacia dimostrativa della penale responsabilità del giudicabile. In margine al percorso argomentativo della decisione liberatoria, enunciata attraverso un'esposizione motiva assai più schematica e stringata di quella sviluppata dalla decisione di condanna dei giudici di primo grado, in particolare i giudici di appello, con peculiare riferimento alle emerse frequentazioni dei due capi mafiosi TE ON e RO RI (entrambi uccisi nella guerra di mafia promossa dall'ala corleonese di CO RA facente capo a UC IO e poi a TO IN e VE RD) di cui si sarebbe reso protagonista il NT B., ipotizzavano la configurabilità di fattispecie criminosa diversa da quella contestata di partecipazione o concorso esterno nell'associazione CO RA. Vale a dire, in ritenuta assenza di "manifestazioni significative" della volontà di NT B. di "prestare sostegno all'associazione" dei predetti ON S. e RI R., la fattispecie (raggiunta, per altro, da prescrizione) del favoreggiamento personale, nell'ipotesi (non coltivata in corso di indagini) in cui si fossero individuate con certezza le date in cui l'imputato si accompagnava all'uno o all'altro dei due mafiosi siccome corrispondenti a quelle in cui costoro fossero stati attinti da provvedimenti coercitivi dell'autorità giudiziaria per la contestazione di reati o l'esecuzione di sentenze di condanna. 3.- La sentenza di annullamento della Corte di Cassazione 12.12.2002. L'illustrata sentenza di appello era gravata dal ricorso per cassazione del Procuratore Generale della Repubblica di MO, che censurava l'insufficienza e per più versi la completa mancanza di motivazione della decisione e comunque la sua intrinseca illogicità e contraddittorietà.
Questa Corte di Cassazione con sentenza pronunciata dalla Sezione Seconda penale il 12.12.2002 riteneva pienamente fondato il ricorso del pubblico ministero e, per l'effetto, annullava con rinvio per nuovo giudizio la sentenza di appello del 4.5.2001.
La Corte, procedendo ad un analitico excursus comparativo tra le evenienze decisorie (fatti e comportamenti) valorizzate dalla sentenza del Tribunale e le corrispondenti evenienze apprezzate dall'impugnata sentenza di appello, modulato sui rilievi critici (motivi di gravame) espressi dal ricorrente P.G., è giunta alla conclusione della radicale carenza della struttura normativa della motivazione della sentenza della Corte di Appello di MO. L'analisi, condotta nel rigoroso rispetto dei parametri del controllo della motivazione esperibile dal giudice di legittimità, ha evidenziato l'inidoneità dimostrativa di un effettivo ripercorribile giudizio logico delle cadenze argomentative della decisione liberatoria emessa dai giudici di secondo grado.
Se - come autorevolmente sostenuto in dottrina - la motivazione di un provvedimento giudiziario altro non è se non la giustificazione razionale di un giudizio razionale, di guisa che l'enunciato motivazionale (il "testo del provvedimento": art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) deve riscontrare il percorso decisorio e rendersi a sua volta controllabile, ogni sentenza è subordinata alla duplice condizione della sussistenza probatoria (processuale e potenzialmente vera, aspirando il processo penale ad accertare la verità ontologica) delle premesse fattuali (indiziarie) del ragionamento decisorio nonché della correttezza logica della dinamica argomentativa che sorregge le statuizioni della sentenza. Esclusa per dettato normativo ogni "incursione verificatoria nel contenuto fattuale del provvedimento" (che equivarrebbe a dar luogo ad improprio nuovo giudizio di merito), questa Corte di legittimità con la sentenza del 12.12.2002, nel ribadire che lo scrutinio del giudice di legittimità è circoscritto alla (sola) struttura logica della motivazione, cioè alla verifica dell'esistenza o non di un logico apparato argomentativo della sentenza gravata da ricorso, ha constatato che la "concisa" rassegna dei contenuti delle fonti di accusa (quali premesse del coevo giudizio valutativo) operata dalla sentenza 5.4.2001 della Corte di Appello di MO è stata presentata "con modalità talmente succinte da rivelarne la incompletezza, la parzialità e, in alcuni punti, addirittura la inesattezza e la incomprensibilità", i giudici di secondo grado essendosi limitati ad enucleare dalle risultanze processuali descritte dalla sentenza del Tribunale, non autonomamente ricostruite nella pur rinnovata istruttoria dibattimentale, quelle che apparivano funzionali al susseguente deliberato critico (decisione assolutoria) contrastante con quello della sentenza appellata.
Ne inferisce la sentenza di legittimità la palese inosservanza dell'obbligo motivazionale gravante sulla Corte territoriale. In altri termini la Corte di Appello non ha offerto alcuna seria argomentazione suscettibile di accreditare la prescelta deliberazione modificativa di quella del giudice di prima istanza, in virtù di un paralogico metodo di valutazione, che rende palese l'intento di inficiare il costrutto argomentativo della decisione di condanna del Tribunale svilendo aprioristicamente le valenze probatorie degli elementi indiziari individuati da quella sentenza. A titolo di solo - ma ben significativo - esempio la sentenza della S.C. osserva come la Corte palermitana si sia astenuta da ogni valutazione, in aperta antinomia con la propria premessa valutativa dello specifico ruolo di funzionario di polizia del NT B., sul dato rimarcato dal Tribunale, secondo cui l'imputato ha sempre decisamente negato di aver intrattenuto qualsiasi rapporto di conoscenza anche per supposte finalità "confidenziali" con esponenti di CO RA. Le carenze motivazionali correlate a deficitarie o contraddittorie valutazioni del materiale probatorio palesate dalla sentenza di appello del 5.4.2001, non disgiunte da evidenti errori di diritto (per tutti: a fronte della pur ritenuta "sincerità" delle dichiarazioni dei collaboranti, le stesse sono ritenute inidonee a superare il vaglio di attendibilità probatoria;
l'apodittica ipotesi della "sindrome rivendicatoria" che potrebbe aver ispirato talune di tali dichiarazioni non è sorretta da alcuna dimostrazione logica, sebbene i giudici di primo grado ne avessero diffusamente esclusa la configurabilità), hanno determinato il giudizio della S.C. di "mancanza assoluta di motivazione" dell'impugnata sentenza di secondo grado. In via consequenziale la Corte ha ritenuto indispensabile, nell'effettuare la disamina delle carenze di motivazione della sentenza cassata con riguardo alle affermazioni eteroaccusatorie dei collaboranti e agli episodi rappresentati dalle individuate fonti dichiarative e documentali cd. autonome, precisare o ribadire le linee applicative - alla luce dell'uniforme giurisprudenza di legittimità - degli istituti della chiamata in correità o in reità (con specifico riferimento a natura e valenza degli indispensabili dati di riscontro asseverativi o non del loro valore probatorio) e dell'istituto del concorso criminoso eventuale o esterno nel reato di associazione mafiosa. Precisazioni indotte, per quest'ultimo aspetto, dalla conclusiva ipotesi avanzata - anche in tal caso senza alcun supporto logico - dalla sentenza della Corte di Appello di MO dell'eventuale (alternativa) sussumibilità del contegno dell'imputato nel perimetro del favoreggiamento personale, sebbene l'impugnata sentenza mostri di non aver ben chiari i confini tra detta fattispecie (art. 378 c.p.) e quella del concorso esterno in associazione mafiosa (inteso come consapevole ausilio prestato a soggetti che si muovano nell'area operativa di un tipico reato permanente quale quello associativo mafioso).
In ultima e riassuntiva analisi la Corte di legittimità ha censurato le gravi lacune mostrate dalla sentenza di merito di secondo grado nella necessaria adozione del principio della valutazione unitaria della prova postulata dalle emergenze processuali, in ottemperanza - del resto - ai canoni valutativi desumibili dall'art. 192 c.p.p., come stabilmente interpretati dalla giurisprudenza di questa S.C.:
"Ha violato tale principio la sentenza impugnata che ha parcellizzato la valenza significativa di ciascuna fonte di prova, analizzandola e valutandola separatamente e in modo atomizzato dall'intero contesto probatorio, in una direzione specifica e preconcetta, astenendosi dalla formulazione di un giudizio logico complessivo dei dati forniti dalle risultanze processuali, che tenga conto non solo del valore intrinseco di ciascun dato, ma anche e soprattutto delle connessioni tra essi esistenti... nei delitti associativi il fulcro centrale della prova è costituito nella prevalenza dei casi dalla prova logica, dal momento che la prova dell'esistenza della volontà di contribuire alla conservazione e al rafforzamento dell'associazione criminosa è desumibile per lo più dall'esame di insieme di condotte frazionate, ciascuna delle quali non necessariamente dimostrativa dell'apporto fornito alla vita del sodalizio mafioso". Il corollario della rilevata totale mancanza di struttura logica della sentenza impugnata è la caducazione del corpo decisionale nella sua interezza, anche nelle parti non rese oggetto di specifica formale censura con il ricorso del P.G. palermitano, in ragione della connessa "forza espansiva" del ricorso, e - dunque - della speculare necessità di un nuovo completo ed esaustivo giudizio di merito di secondo grado ("che proceda a rinnovata ricostruzione e valutazione delle risultanze processuali, guardate sia singolarmente che nel loro complessivo intrecciarsi"). Con l'ulteriore chiarimento che - nel quadro di un accertato vizio di motivazione del provvedimento impugnato - il giudice di legittimità non sovrappone una propria sostitutiva valutazione a quella dei giudici di merito sull'affidabilità delle fonti conoscitive e sulla loro concludenza probatoria, ma unicamente stabilisce se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione e ne abbiano operato una corretta interpretazione, offrendo esauriente risposta alle deduzioni delle parti, ed abbiano applicato coerenti regole di logica induttiva e/o deduttiva nello sviluppo delle argomentazioni che giustificano determinate opzioni decisorie in luogo di altre. Il giudice di legittimità, giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non diviene - in altre parole - giudice dei "contenuti" delle prove, l'accertamento e la valutazione delle quali rimangono affidati al giudice di merito del rinvio, unicamente tenuto ad uniformarsi - in siffatto autonomo percorso di analisi e dimostrazione delle emergenze probatorie - ai principi di diritto enunciati dalla decisione rescindente di legittimità. 4.- La sentenza della Corte di Appello di MO 25.2.2006. Il giudizio di rinvio di secondo grado svoltosi innanzi alla Corte di Appello di MO (sezione giudicante diversa dalla prima), iniziato con l'udienza dell'11.12.2003, si è sviluppato per complessive trentuno udienze, nel corso delle quali (rendendo l'imputato spontanee dichiarazioni all'esito del dibattimento) si è proceduto - come da richiesta delle parti - alla parziale rinnovazione dell'istruttoria, la cui estensione è stata definita da due ordinanze istruttorie adottate dalla Corte il 15.1.2004 e il 29.4.2004. In particolare e tra l'altro la Corte di Appello: ha assunto la deposizione testimoniale del "nuovo" collaboratore di giustizia NI FF, già latitante, capo del mandamento della famiglia mafiosa di Cacciamo;
ha nuovamente esaminato il collaborante LO II;
ha acquisito copia dei decreti di archiviazione emessi nei procedimenti a carico del funzionario di polizia LE Messineo e dell'avv. Cristoforo Fileccia (già difensore del noto esponente mafioso TO LO, ucciso dall'ala corleonese di CO RA), rispettivamente menzionati dai collaboranti OL G. e VU P.; ha proceduto all'esame dei testi ET ND e TO GO, altresì disponendo la trascrizione nelle forme peritali di conversazione ambientale intercettata tra i medesimi soggetti nell'ambito di separato procedimento, la cui trascrizione è stata prodotta dal P.G.; ha acquisito copia di sentenze irrevocabili, tra cui in special modo quella riguardante il funzionario di polizia Ignazio D'Antone, a lungo in servizio presso la Questura di MO (e in tal veste collaboratore dell'imputato NT B.), poi transitato nei ruoli dell'Alto Commissariato per la lotta alla mafia, riconosciuto colpevole di concorso esterno nell'associazione mafiosa CO RA (con contestazione di condotte agevolatrici del sodalizio criminoso per più versi omologhe a quelle ascritte al NT B.) e condannato definitivamente (sentenza Cass. Sez. 6, 26.5.2004 n. 30814) alla pena di dieci anni di reclusione. A conclusione del giudizio la Corte di Appello di MO con sentenza pronunciata il 25.2.006 ha integralmente confermato la sentenza di condanna di primo grado emessa dal Tribunale di MO il 5.4.1996. Nel conformarsi ex art. 627 c.p.p., comma 3 ai principi di diritto enunciati nella sentenza di annullamento 12.12.2002 di questa Corte di Cassazione (parametri di apprezzamento delle chiamate in correità o in reità; referenti ricostruttivi del concorso eventuale in associazione mafiosa;
valutazione unitaria delle fonti di prova), la Corte territoriale ha ritenuto necessario - in aderenza, del resto, ai motivi di appello a suo tempo formulati dal NT B. avverso la sentenza 5.4.1996 del Tribunale, integrati dopo l'annullamento della pregressa sentenza di appello - delineare "brevi puntualizzazioni" sui temi del concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso, sui criteri di valutazione delle chiamate di correo e sulla necessità di una unitaria valutazione degli elementi probatori (pp. 10-22 sentenza).
Sul tema del concorso eventuale nel reato necessariamente plurisoggettivo di cui all'art. 416 bis c.p. la Corte ha operato una sintetica ricognizione dello stato della dottrina e soprattutto della giurisprudenza di legittimità, evolutasi nell'esame di tale peculiare fattispecie incriminatrice dopo i precedenti giudizi di merito (sentenza del Tribunale e sentenza annullata della Corte palermitana) fino a trovare una esauriente e compiuta analisi definitoria di tutte le componenti (oggettive, soggettive, causali) della fattispecie con la più recente decisione n. 33748/05 resa dalle Sezioni Unite penali di questa S.C. il 12.7.2005, ricorrente Mannino. È alla luce dei principi così fissati dalle Sezioni Unite (non divergenti ma solo evolutive rispetto ad anteriori statuizioni sul tema del medesimo consesso, richiamate anche dalla sentenza di annullamento di questa stessa Corte del 12.12.2002), oltre che da quelli strettamente correlati alla odierna vicenda giudiziaria fissati dalla sentenza di legittimità che ha annullato con rinvio la sentenza assolutoria del 4.5.2001, che la presente sentenza di appello ha proceduto - in sede di rinvio - al nuovo esame del materiale di conoscenza offerto dalle emergenze processuali. In sintesi la Corte territoriale rammenta che i consolidati principi enunciati dalla Corte regolatrice (ripercorsi e definitivamente chiariti nella citata sentenza Mannino) individuano il concorso esterno in associazione mafiosa nel contegno di un soggetto che, privo della affectio societatis e non inserito organicamente nella struttura del sodalizio criminoso, fornisca contributi concreti e specifici, consapevoli e volontari (dolo diretto), continuativi o anche occasionali, idonei ad agevolare o rafforzare - in relazione di diretta causalità efficiente - il "fatto criminoso collettivo", cioè l'esistenza del sodalizio mafioso e il perseguimento dei fini illeciti che di esso sono propri. Anticipando il successivo giudizio di merito, la Corte osserva che la sentenza del Tribunale di MO ha bene applicato i principi definiti dalla giurisprudenza di legittimità alla specifica posizione di NO NT, riconducendo al paradigma del concorso esterno in CO RA "uno spettro di condotte di agevolazione, inizialmente circoscritte quanto ai beneficiari, quindi progressivamente estese ed idonee a rafforzare il sodalizio mafioso nel suo complesso;
condotte necessariamente sorrette da dolo diretto in ragione sia della loro natura... ma anche della veste professionale dell'imputato e del bagaglio di conoscenze acquisito".
Quanto alla tematica della chiamata in correità, analogamente la Corte territoriale premette gli indici di valutazione dell'attendibilità (interna ed esterna) delle dichiarazioni accusatorie provenienti dai collaboratori di giustizia ai quali ha ispirato (al pari di quel che riconosce essere stato fatto dalla sentenza del Tribunale) i propri canoni di giudizio, anch'essi desunti dai parametri ermeneutici delineati dalla giurisprudenza di legittimità. Primo tra tutti quello della peculiare accuratezza nell'esperire un vaglio di credibilità di affermazioni rese da soggetti, quali i collaboratori (o "pentiti"), che per il loro vissuto criminale (evenienza in virtù della quale, per altro, assume peso la "collaborazione") possono suscitare dubbi di credibilità. Dubbi da dissolversi - osservano i giudici di appello - attraverso un accorto e meticoloso controllo dei contenuti storici delle propalazioni e della concretezza dei corrispondenti riscontri, alieno tuttavia da impropri o fuorvianti empiti etici o moralistici, alle verificate dichiarazione eteroaccusatorie dei pentiti non potendosi contrapporre - sul piano della logicità della motivazione - le testimonianze, evocate più volte dalla difesa dell'appellante, rese da persone di più "alta statura morale" (esponenti delle istituzioni statuali), asseveranti - in termini del tutto generici e avulsi dalla realtà storica dei singoli eventi oggetto di propalazioni accusatorie - aprioristiche lealtà professionali e non consonanza mafiosa di NO NT.
Quanto - infine - al tema della valutazione unitaria delle fonti di prova, tema centrale nel determinismo della cassazione della sentenza di appello del 4.5.2001 deliberata da questa Corte con la decisione di annullamento del 12.12.2002, la Corte palermitana rinvia al vaglio specifico delle censure inerenti ogni episodio o circostanza (emergenti dalle dichiarazioni dei collaboranti o da altre autonome fonti di prova) la verifica dell'eventuale sommatoria di elementi neutri piuttosto che di elementi dotati del carattere dell'indizio processuale lamentata dall'appellante NT B.. L'analisi della Corte si conclude con la constatazione confermativa della validità del paradigma accusatorio prefigurato nei confronti dell'imputato dalle complessive risultanze processuali, individualmente e sinergicamente apprezzate.
L'indicato esito del giudizio di rinvio in grado di appello non è privo di conseguenze in riferimento - per quel che si chiarirà in prosieguo - al perimetro conoscitivo dell'odierno (nuovo) giudizio di legittimità. In vero, espunta (cassata) dal panorama della presente vicenda processuale la sentenza liberatoria della Corte di Appello di MO del 4.5.2001 in seguito al suo radicale annullamento per carenza totale della motivazione (giusta la sentenza Cass. Sez. 2 del 12.12.2002), i dati provvedimentali e decisori che integrano i referenti processuali della presente verifica di legittimità sono costituiti da due conformi decisioni di merito affermative della penale responsabilità del ricorrente NT B..
Con l'effetto, quindi, che nel caso di specie ai limiti imposti dall'art. 628 c.p.p. al giudizio di cassazione avverso sentenza pronunciata in sede di rinvio si giustappongono i limiti, per dir così, fisiologici di ogni giudizio di legittimità, scaturenti appunto dalla uniformità della sentenza di primo grado e della sentenza di appello gravata dal ricorso. Nel senso che - quanto meno in rapporto ad eventuali vizi di motivazione e, in particolare, di cd. travisamento della prova - il giudice di legittimità non può non incontrare il limite cd. del devolutum (proprio di una doppia decisione conforme), integrato dalla intangibilità della valutazione di merito delle risultanze probatorie.
5.- Il ricorso per cassazione dell'imputato NO NT. Avverso l'illustrata sentenza di rinvio emessa dalla Corte di Appello di MO il 25.2.2006 ha proposto, attraverso i suoi due difensori di fiducia, ricorso per cassazione l'imputato NO NT. Alla enunciazione di corposi motivi di ricorso ha fatto seguito il tempestivo deposito (art. 584 c.p.p., comma 4) di "motivi nuovi", formati da una memoria di sintesi dei profili di censura esposti con gli anteriori motivi di gravame. Unitamente alla sentenza l'imputato impugna anche le due ordinanze adottate dai giudici del rinvio in tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale invocata dal pubblico ministero e dalla difesa. L'ordinanza in data 15.1.2004, nella parte in cui ha disposto l'escussione del collaboratore di giustizia NI FF ed - entro definiti limiti - il nuovo esame del collaboratore LO II, richieste dal P.G., ed ha sostanzialmente respinto le istanze istruttorie avanzate dalla difesa. L'ordinanza in data 29.4.2004, nella parte in cui ha rigettato le eccezioni difensive sulla legittimità ed utilizzabilità dell'intercettazione ambientale tra ND ET e TO GO (ordinata in separato procedimento e allegata dal P.G.), disponendone con perizia la trascrizione in chiaro. Con il ricorso (e i motivi nuovi) si esprimono censure sulla sentenza di appello inscritte per sommi capi nei vizi di legittimità, autonomi o congiunti, di violazione di legge e di carenza, contraddittorietà, illogicità della motivazione. Le ragioni di doglianza sono articolate in cinque motivi (o serie di motivi) di gravame, che - per gli effetti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1 - vanno riassunti nei termini che seguono.
1. Violazione della legge penale processuale in relazione al combinato disposto dell'art. 34 c.p.p., comma 2, art. 178 c.p.p. lett. a) - e art. 179 c.p.p. per difetto delle condizioni di capacità di uno dei giudici componenti il collegio giudicante di appello (violazione del principio di imparzialità del giudice rispetto a parti ed interessi in conflitto ex art. 111 Cost., comma 2). Il presidente del collegio della Corte di Appello che ha emesso l'impugnata sentenza (dott. TO Scaduti) risulta aver presieduto il collegio del Tribunale del riesame di MO che - in funzione di giudice dell'appello cautelare - respingeva con ordinanza 1.10.1993 l'appello dell'imputato avverso ordinanza del g.i.p. reiettiva di istanza di revoca o sostituzione dell'applicata misura cautelare della custodia in carcere.
Il giudice in questione aveva quindi espresso - sebbene nella fase cautelare e non in quella del giudizio - il proprio convincimento in senso sfavorevole all'imputato, esprimendo una valutazione di merito (prognosi di colpevolezza dell'imputato), tale da porlo in stato di incompatibilità rispetto alla fase del giudizio. Ad avviso del ricorrente il fatto che il componente della Corte territoriale che lo ha giudicato non si sia astenuto dal processo - pur dinanzi a tale stato di incompatibilità - e che le parti non lo abbiano ricusato non può valere a determinare una sanatoria della "situazione patologica" in tal modo verificatasi. L'imparzialità quale elemento intrinseco della funzione giudiziaria, di cui sono espressione le codificate situazioni di incompatibilità, impone di considerare queste ultime - secondo autorevole dottrina - quali elementi che attengono alla struttura dell'organo giudiziario, riferibili alla nozione di capacità in concreto del giudice, soggiacendo le relative violazioni alla sanzione della nullità assoluta di ordine generale prevista dall'art. 178 c.p.p., lett. a), rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.
2. Violazione di legge ed insufficienza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 603 c.p.p. e art. 606 c.p.p., comma 1 - lett. d) e lett. e) - in relazione alla mancata assunzione di prove decisive ed all'omesso accoglimento di istanze di rinnovazione parziale dell'istruzione formulate dalla difesa dell'imputato. Il motivo di censura investe, con ricchezza di riferimenti dottrinari e giurisprudenziali, il tema dell'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia, muovendo dal duplice presupposto dell'asserita artificiosità della "convergenza del molteplice" ritenuta dal primo giudice, condivisa e fatta propria dalla sentenza di appello, e dall'emergere di elementi di ipotizzato "adeguamento" (aggiustamento) di alcune propalazioni inducenti sospetti in ordine alla loro genuinità. Elementi in parte a suo tempo rappresentati con i motivi di appello e che l'odierno ricorso riproduce in riferimento alle dichiarazioni rese in giudizio (soprattutto nel corso del dibattimento di primo grado) dai seguenti collaboratori: PA OL, CO AR AN, OM TA, RO LA, TO CE, EP ES. Al fine di rilevare tempi e modi dell'effettivo estrinsecarsi delle "collaborazioni" dei predetti soggetti e, in realtà, di tutti i "pentiti" via via esaminati, la difesa aveva sollecitato - indicando per ciascuno i dati forieri di dubbi sulla veridicità dei loro assunti accusatori (ad esempio il fratello del OL G. avrebbe riferito in una intervista dell'incontro avvenuto a Roma nel 1994 tra il fratello collaborante e OM TA) - l'acquisizione di copia del programma di protezione, informazioni sulle contribuzioni pecuniarie agli stessi erogate, la verifica della persistenza dei regimi di protezione ovvero della loro revoca. Le richieste difensive erano specificamente imperniate sulle dichiarazioni rese alla Commissione Giustizia del Senato il 26.11.1997 dal funzionario CO IL, responsabile del Servizio Centrale di Protezione, che riferiva di aver segnalato alle varie autorità giudiziarie competenti 600 casi di indebiti incontri tra collaboratori di giustizia, avvenuti in violazione dei divieti loro imposti. La Corte di Appello, anche richiamando le ordinanze di segno negativo assunte nel corso dell'anteriore annullato giudizio di appello, ha respinto le richieste difensive di ampliamento della rinnovanda istruttoria dibattimentale (ordinanze 15.1.2004 e 29.4.2004), rilevandone la esclusiva pertinenza a circostanze fattuali già considerate nel giudizio di primo grado e la loro inefficacia rappresentativa di nuove emergenze probatorie (la Corte si è limitata ad acquisire il resoconto delle dichiarazioni del dott. IL F. innanzi alla commissione senatoriale). Segnatamente la Corte ha dedotto che la "quasi notorietà" di più contegni mistificatori e propalatori di false accuse attuati da soggetti appartenenti alla nutrita schiera dei collaboratori di giustizia genericamente intesa non può corrispondere - in carenza di dati riferibili ai collaboratori le cui dichiarazioni siano state poste a base della sentenza di condanna di primo grado - alla nozione di "scienza processuale" di possibili devianze manipolatorie (riguardanti vicende e personaggi le cui esternazioni non sono state assunte o utilizzate nel processo a carico del NT B.). Si adduce nel ricorso la incongruenza logica delle determinazioni assunte dalla Corte di Appello nel respingere le istanze ex art. 603 c.p.p., atteso che le richieste articolate dalla difesa - a riprova della realtà effettuale di episodi manipolatori riferibili a cd. collaboratori - per l'appunto "miravano a far diventare scienza processuale (positivo o negativo che fosse l'esito dell'esperimento probatorio) evenienze riguardanti i collaboranti che avevano accusato NT B.", sulla sincerità delle cui dichiarazioni si addensavano più perplessità. Laddove la sentenza di appello argomenta come "le esemplificazioni che dovrebbero dar corpo all'ipotesi di inquinamento probatorio", coniugata dai difensori appellanti alle dichiarazioni rese il 26.11.1997 dal dott. Grillo CO ed ai "quasi notori eventi giudiziali maturati recentemente", sarebbero prive di solidità in ragione della "coralità delle accuse che hanno trovato ingresso nella sede dibattimentale" (sì da rendere implausibile l'ipotesi di una sorta di accordo globale tra i collaboranti che hanno enunciato indicazioni accusatorie intrinsecamente credibili nei confronti dell'imputato), il giudizio si palesa - osservano i ricorrenti - tautologico. Giacché il metro di valutazione dell'ammissibilità delle richieste difensive non poteva essere individuato nella solidità o non degli enunciati difensivi, quanto piuttosto nella reale valenza delle prove di cui si chiedeva l'assunzione in prospettiva decisoria.
L'indagine dibattimentale invocata dalla difesa si profilava indispensabile perché le acquisende prove avrebbero permesso di sostanziare i dati di "inquinamento probatorio" di cui erano stati delineati gli indizi. Il diniego dei giudici di appello si è tradotto in "lesione del principio di parità delle parti e del diritto di difesa" dell'imputato, sotto la specie della compressione o compromissione del suo diritto alla prova, diritto di rango costituzionale (art. 111 Cost., comma 3). Si aggiunge nel ricorso che in special modo la denegata escussione del funzionario CO IL è tanto più censurabile, quanto più si osservi che essa rendeva operativo il disposto dell'art. 603 c.p.p., comma 2 (analoghi rilievi sono espressi per l'ampliamento conoscitivo della posizione collaborativa del pentito PA OL:
esame del fratello NN OL). Il ricorso censura la illogicità della deduzione con cui la Corte territoriale ha negato l'assunzione della testimonianza IL F. (afferente ai vietati incontri verificatisi tra collaboranti), facendo leva sulla necessaria distinzione tra il piano della utilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboranti e quello della loro attendibilità intrinseca. Per la sentenza di appello l'utilizzabilità non verrebbe comunque in discussione perché l'eventuale violazione del divieto di incontro sarebbe stata sanzionata soltanto a partire dal 2001 (L. 15 marzo 1991, n. 82, art. 13, commi 14 e 15, come modificato dalla L.13 febbraio 2001, n. 45, art. 6), mentre l'attendibilità intrinseca rimarrebbe intatta in considerazione della ponderata e scrupolosa verifica compiutane dal Tribunale.
Considerazioni critiche del tutto omologhe (illogicità e carenza motivazionale del mancato accoglimento delle istanze di rinnovazione istruttoria della difesa) sono sviluppate nel ricorso con riguardo all'omessa acquisizione di sentenze rese in separati procedimenti penali utili per incrinare l'affidabilità delle propalazioni dei collaboranti ritenuta dal Tribunale di MO e ribadita con l'impugnata sentenza dalla Corte di Appello di MO (sentenze rapportabili alle esternazioni dei pentiti TO CE, RO LA, ET VU).
3. Violazione di legge ed omessa, insufficiente o illogica motivazione in relazione all'art. 530 c.p.p. e art. 628 c.p.p., comma 1 e artt. 110 e 416 bis c.p. con riferimento alla configurabilità
del concorso dell'estraneo nel delitto di associazione mafiosa. Il motivo di gravame affronta il tema, senz'altro nodale nel presente processo, del concorso (materiale) eventuale o cd. esterno nel reato plurisoggettivo di associazione per delinquere di natura mafiosa. Tema diffusamente affrontato nelle sue implicazioni giuridico- probatorie da tutte le decisioni susseguitesi nella vicenda processuale dell'imputato. Dalla sentenza 5.4.1996 del Tribunale, alla sentenza annullata 4.5.2001 della Corte di Appello di MO. Dalla sentenza di annullamento 12.12.2002 di questa Corte di legittimità all'attuale impugnata sentenza di rinvio. Tema su cui si stagliano, come si riconosce nel ricorso, i chiari principi - ricompositivi di un lungo percorso di ricostruzione ermeneutica della peculiare fattispecie in esame - stabiliti, con riguardo a tutte le componenti strutturali del concorso esterno in associazione mafiosa, dalla esaustiva recente decisione delle Sezioni Unite penali del 12.7.2005, ric. Mannino. Il ricorso avanza anche la tesi della non configurabilità della fattispecie o, più propriamente, della necessità di una rigorosa verifica fattuale dell'efficienza dei fatti di agevolazione e rafforzamento del sodalizio mafioso attribuiti all'imputato. Verifica che non sarebbe stata sviluppata dalle sentenze dei giudici di primo e di secondo grado. Muovendo dall'assunto secondo cui nel corpo della sentenza di rinvio "non sarebbe stata spesa una sola parola sulle specifiche doglianze mosse dalla difesa" sul tema del concorso esterno, il ricorrente giudica opportuno richiamarle integralmente. Sicché il motivo di impugnazione riproduce alla lettera il corrispondente motivo di appello enunciato avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di MO. Motivo che, ovviamente e come rileva lo stesso ricorrente, non poteva tener conto dei più recenti arresti giurisprudenziali sull'istituto in parola ne' dei connessi approfondimenti di carattere dogmatico. Sostenendosi altresì nel ricorso che gli interrogativi mossi con i replicati motivi di appello non avrebbero sempre trovato persuasive risposte nelle decisioni di legittimità di questa Corte regolatrice, il ricorso ribadisce la persistenza di un problema di rispetto dei principi di tassatività e tipicità della fattispecie incriminatrice (difetto di tipicità di cui prenderebbe atto la sentenza S.U. Mannino, ad esso difetto "sopperendo con principi di tutto rigore in materia di dolo") e rinnova (trattasi di notazione anch'essa riveniente dai motivi di appello) la prospettazione - in subordine rispetto alla principale richiesta di esclusione del concorso esterno ascritto al ricorrente - dell'eventuale alternativa riconducibilità dei contegni dell'imputato nell'area del favoreggiamento personale.
4. Violazione di legge ed omessa, insufficiente e illogica motivazione (in relazione agli artt. 238 bis, 187, 192, 193, 194 e 530 c.p.p.; L. 15 marzo 1991, n. 82, art. 16 quater, comma 14 e succ. mod.; artt. 110 e 416 bis c.p.) con riferimento ai presupposti logico- giuridici delle regole di giudizio adottate dalla Corte di Appello (propalazioni di pentiti e altre emergenze processuali). Il motivo in parola, che costituisce il fulcro dell'intero atto d'impugnazione, riprende ed approfondisce il tema del concorso eventuale in associazione mafiosa, reato di cui è stato riconosciuto colpevole NO NT.
Il ricorso prende le mosse da una disamina descrittiva dell'evoluzione dell'orientamento di questa Corte regolatrice sul tema fino a giungere ai canoni ricostruttivi precisati dalla nota sentenza Mannino resa il 12.7.2005 dalle S.U. penali. Dopo un dotto excursus riepilogativo delle più recenti decisioni di legittimità (dalle sentenze delle SS.UU.
5.10.1994 n. 16, Demitry, rv. 199386 e 30.10.2002 n. 22327, Carnevale, rv. 224181), non del tutto funzionale ad un ricorso per cassazione (iura novit curia), si assume - da un lato - che, avendo la sentenza S.U. Mannino posto l'accento sull'indispensabile dimostrazione della concretezza, specificità e rilevanza del contegno di agevolazione o rafforzamento del sodalizio mafioso, i giudici di appello non hanno reso adeguata contezza dell'esistenza di comportamenti determinati dell'imputato, concreti, specifici e dotati di effettiva valenza causale ai fini del mantenimento in vita o del rafforzamento dell'associazione. D'altro lato si sostiene ancora che, avendo la sentenza S.U. Mannino statuito che il dolo del concorrente eventuale deve investire (in chiave rappresentativa e volitiva) tutti gli elementi della fattispecie e anche il contributo causale recato con il proprio contegno alla realizzazione del fatto concreto, contributo caratterizzato da un necessario "nesso condizionalistico tra condotta e fatto tipico", la sentenza di rinvio non ha fatto corretta applicazione della legge sostanziale secondo il dettato e con i limiti che presiedono alla fattispecie concorsuale, ne' ha rispettato le regole processuali nei termini suggeriti dall'insegnamento di questa S.C., atteso che la condotta di "agevolazione" dell'imputato sarebbe stata ritenuta penalmente rilevante sulla base di propalazioni di pentiti generiche e non adeguatamente verificate in sede di merito, ne' supportate da idonei riscontri individualizzanti. Gli elementi conoscitivi raccolti nel dibattimento sono stati considerati assistiti da gravità, precisione e concordanza in aperta violazione dei canoni valutativi previsti dall'art. 192 c.p.p. e con il sostegno di ragionamenti scanditi da illogicità e da travisamento di emergenze fattuali. Sicché la ritenuta responsabilità del NT B. non è la risultante di rigorosi accertamenti di dati muniti di certezza probatoria e processuale ("oltre ogni ragionevole dubbio").
A siffatta estesa premessa giuridica il ricorso fa seguire l'analisi critica delle verifiche, suppostamele lacunose, svolte dalla sentenza impugnata in relazione alle dichiarazioni accusatorie dei collaboranti (chiamate in correità) e alle altre evenienze processuali, soffermandosi su ogni singolo compendio probatorio, come dal seguente elenco:
- dichiarazioni di: PA OL, CO AR AN, TO CE, OM TA, EP ES, RO LA, UR NE, ET ST, VU ET, EP UG, TA TE, ZZ TO, CO RA;
- vicende inerenti: telefonata ed incontro con NI AL;
ammonimenti al commissario di p.s. GE R.; operazione di p.g. del 5.5.1980 e rapporti con il TO IN V.; mancato fermo di p.g. di HN AM;
incontro del dott. Giuliano B. con l'avv. OS G.; agevolazione della fuga di NO OL;
ammonimenti a DA ZI ved. IS R.;
- dichiarazioni di LO II, NN RU, Di AR CO;
- intercettazione ambientale GO S.-ND P.. La corposità del presente motivo di ricorso (pp. 37-297 dell'atto di impugnazione) impone una sintesi riepilogativa (art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1) delle concrete ragioni di censura sviluppate dal ricorso, ribadite di volta in volta per ciascuno dei suindicati episodi o compendi probatori.
A. Inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NI FF, esaminato (su richiesta del P.G.) dalla Corte territoriale nel corso dell'istruttoria dibattimentale parzialmente rinnovata, non avendo costui reso dichiarazioni concernenti il dott. NT B. nei sei mesi in cui sono state raccolte le sue dichiarazioni collaborative. Inutilizzabilità discendente dalla L. 15 marzo 1991, n. 82, art. 16 quater, comma 9 - (che ha convertito con modificazioni il D.L. 15 gennaio 1991, n. 8 in materia di protezione e trattamento sanzionatorio dei collaboratori di giustizia), che inopinatamente la Corte di Appello (sulla base di fluttuante giurisprudenza di legittimità) considera circoscritta alla sola fase delle indagini preliminari.
B. Violazione dei principi che presiedono alla materia del concorso dell'estraneo nel reato associativo.
C. Violazione delle regole di giudizio dettate dagli artt. 192, 194, 195 c.p.p.. D. Omessa "risposta adeguata motivatamente alle doglianze specifiche mosse dalla difesa", avendo opposto alle critiche difensive la materiale adesione alle statuizioni di prime cure.
E. Richiamo delle supposizioni e congetture accusatorie elaborate dalla sentenza del Tribunale e formulazione di ulteriori congetture. F. Incongrua lettura-applicazione dei principi di diritto enunciati dalla sentenza di annullamento di questa Corte in data 12.12.2002. 5. Omessa o insufficiente motivazione (con riguardo al disposto degli artt. 62 bis, 69, 110 e 416 bis c.p.) in relazione al trattamento sanzionatorio applicato all'imputato.
Il motivo di ricorso censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed il conseguente denegato giudizio di comparazione con le aggravanti della contestata fattispecie criminosa e, in ultima analisi, la gravosità ed iniquità della inflitta pena detentiva, disancorata dalla realtà processuale in ragione del "modesto apporto contributivo" in concreto offerto dall'imputato all'associazione mafiosa.
I giudici di appello, richiamandosi alle notazioni sul punto svolte dalla sentenza di primo grado, evidenzianti la grave strumentalizzazione del ruolo ricoperto in seno alle istituzioni statuali attuata dall'imputato, non hanno offerto idonea e motivata risposta ai rilievi sollevati con l'impugnazione della sentenza del Tribunale, limitandosi ad escludere la ricorrenza dei presupposti per la concessione delle attenuanti generiche e per una diversa dosimetria della pena, tenuto conto del disvalore della condotta e dell'intensità del dolo correlati al complessivo antigiuridico contegno del prevenuto.
6. Motivi nuovi depositati il 20.4.2007.
Il documento costituisce un riepilogo integrativo delle molteplici censure esposte nell'atto di impugnazione originario (in particolare con il quarto motivo di ricorso) e, dunque, riprende in esame i singoli episodi indizianti sulla cui base i giudici di merito hanno ritenuto raggiunta la prova della colpevolezza dell'imputato. Gli argomenti della generale critica rivolta alla sentenza di rinvio sono sostanzialmente i medesimi già illustrati nel ricorso, con la loro esplicita inscrizione in quello che, senza mezzi termini, viene definito il "pregiudizio accusatorio" che avrebbe presieduto alla lettura giudiziaria degli episodi integranti la regiudicanda. Alla rinnovata disamina critica della ritenuta attendibilità della maggior parte dei collaboratori di giustizia esaminati nel processo i motivi nuovi fanno seguire gli enunciati censori di carattere generale, di seguito sintetizzati.
A. La tesi della collusione del NT B. con taluni capimafia non solo è sorretta da proposizioni generiche, ma sarebbe contraddetta da altri collaboranti (ad esempio il capo mandamento RI RO, con cui si assume aver stretto legami l'imputato, sarebbe stato un confidente della polizia).
B. Al criterio della semplice convergenza non può farsi ricorso nella materia del concorso dell'estraneo nel reato associativo, perché il contributo esterno deve essere caratterizzato - oltre che da idoneità - anche da specificità ed effettività, con la conseguenza che i riscontri alle chiamate in correità o in reità debbono essere individualizzanti, cioè debbono riferirsi al fatto e al suo preteso autore, evenienza probatoria non realizzatasi nelle vicende riguardanti l'imputato.
C. Non è accettabile che nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti si sia operata l'impropria distinzione - seguita dai giudici di merito - tra "pentiti della prima ora e dell'ultima ora";
D. L'apprezzamento degli indizi di colpevolezza è avvenuto, in molti casi, in violazione della regola dettata dall'art. 192 c.p.p., comma 2, perché privi di gravità, univocità e concordanza.
Da ultimo, sulla scorta di un rilievo contenuto nella sentenza di rinvio (p. 631) secondo cui la seconda visita dell'imputato alla signora ZI avvenuta nel 1988 sarebbe "l'ultima vicenda che consente di fissare nel tempo la condotta di sistematica agevolazione del sodalizio mafioso ascritta all'imputato", con i motivi nuovi si sostiene che il reato contestato al NT B. sarebbe attinto da causa estintiva per sopravvenuta prescrizione. Riconosciuto che il reato in parola si prescrive nel termine massimo di ventidue anni e sei mesi, si afferma che - dovendosi escludere l'incidenza dell'episodio ZI nella dinamica di agevolazione mafiosa attribuita all'imputato, perché coperto da giudicato parziale (in asserito difetto sul punto dell'impugnazione del P.G. contro la sentenza assolutoria di appello cassata da questa S.C.) - l'ultimo episodio inquadrabile in tale configurazione risalirebbe alla data del 9.11.1984 (agevolazione della fuga di OL NO), di tal che il reato contestato dovrebbe ritenersi prescritto alla data del 9.5.2007 (data dell'odierna udienza di legittimità) o in epoca antecedente (adducendosi nei motivi nuovi che l'episodio NO O. risalirebbe in realtà al 12.4.1984).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NO NT non può trovare accoglimento per l'infondatezza dei proposti motivi di impugnazione, che per più versi sono attinti da profili di aperta inammissibilità con particolare riguardo alla parte più imponente delle censure, rappresentata dalle dedotte carenze motivazionali dell'impugnata sentenza della Corte di Appello quale giudice di rinvio. 6.- Questioni preliminari.
Vanno subito affrontate significative questioni di carattere preliminare e metodologico, rendendosi necessario sgombrare il campo da taluni equivoci sottesi allo sviluppo dei motivi di ricorso. A. - Occorre innanzitutto chiarire i limiti dell'odierno giudizio di legittimità. Come si è anticipato, vengono in rilievo due complementari aspetti.
Al di là dell'intrinseca chiarezza e precisione della motivazione dell'ampia sentenza di appello in sede di rinvio, non è inutile rammentare che questa Corte regolatrice ha puntualizzato come il giudice di legittimità, ai fini del vaglio di congruità e completezza motivazionale del provvedimento impugnato, deve avere riguardo - ove si tratti di una sentenza pronunciata in grado di appello - sia alla sentenza di primo grado che alla sentenza di secondo grado, che si integrano vicendevolmente, dando origine ad enunciati ed esiti assertivi organici ed inseparabili. Ed il dato, immanente nella diacronica dinamica del processo decisionale del giudice di merito, è ancor più significativo allorché, come nel caso di cui al presente ricorso, la sentenza di appello abbia interamente confermato le statuizioni del giudice di primo grado (cd. doppia conforme), con varianti valutative non incidenti sull'omologia delle statuizioni decisorie in punto di penale responsabilità dell'imputato (cfr.: Cass. Sez. 1, 26.6.2000 n. 8868, Sangiorgi, rv. 216906; Cass. Sez. 4, 4.6.2004 n. 36757, Perino, rv. 229688; Cass. Sez. 4, 24.10.2005 n. 1149, Mirabilia, rv. 233187). L'immediata conseguenza giuridica di tale rilievo investe l'analisi prospettica delle casistiche di vizi di legittimità delineate dal ricorrente con riferimento (sebbene non ex professo, ma pure più volte enunciate nel corpo dell'atto di impugnazione) ad ipotesi di travisamento del fatto o - più esattamente - della prova. In più passaggi il ricorso lamenta siffatto vizio, la cui previsione è stata introdotta dalla L. n. 46 del 2006 con la novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (novella esplicitamente menzionata nel ricorso); vizio consistente nella supposta utilizzazione ai fini della decisione di un dato di conoscenza considerato determinante ma non desumibile dagli atti del processo ovvero nella omessa valutazione di un elemento di prova dotato di valenze risolutive (prova decisiva) dello specifico tema o punto in trattazione. Ora deve osservarsi che tale specifico vizio può farsi valere nel caso in cui la decisione impugnata abbia riformato la sentenza di primo grado, ma non nel caso in cui - come nella specie - abbia confermato l'anteriore decisione (cd. doppia conforme), poiché in questo caso il limite posto dal principio devolutivo non può essere valicato (con coeva intangibilità della valutazione di merito del risultato probatorio), se non nell'ipotesi in cui il giudice di appello abbia individuato - per superare le censure mosse al provvedimento di primo grado - atti o fonti conoscitive mai prima presi in esame (cfr. Cass. Sez. 2, 24.1.2007 n. 5223, Medina, rv. 236130: "In tema di giudizio di cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e -, introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova,
che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, ed esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cd. doppia conforme, superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice"). Le emergenze conoscitive "nuove" acquisite nel corso della parzialmente rinnovata istruttoria in sede di rinvio (nuovo esame del collaborante LO II, esame del nuovo collaborante NI FF, conversazione intercettata GO S.- ND P.) sono prese in considerazione nell'impugnata sentenza di appello, ma alle stesse viene conferito un nullo o limitato peso a fini decisori, che non trascende il valore di meri riscontri delle prove in precedenza già assunte (e, quindi, non di autonomi elementi di prova). Ciò che, a ben leggere la motivazione della sentenza di appello, può ritenersi soltanto (e soltanto in parte) per le propalazioni di NI FF. Riscontri, per altro, di natura unicamente additiva (è il caso appunto delle dichiarazioni del FF A. parzialmente "riscontranti" gli enunciati del collaborante EP ES in ordine alla fuga di TO IN dal suo rifugio in località RG RA) e non modificativi della solidità delle prove dichiarative, già altrimenti surrogate da bastevoli riscontri. Di tal che le anzidette emergenze (non costituenti, ripetesi, elementi di prova in senso tecnico) non dispiegano alcuna effettiva incidenza (in virtù di siffatta sorta di prova di resistenza) sul percorso decisionale dei giudici di appello, come è agevole rilevare - del resto - dalla semplice lettura della copiosa motivazione dell'impugnata sentenza.
B. - Le illustrate evenienze processuali si innestano nella specifica area inferenziale, disegnata dall'art. 628 c.p.p., del giudizio di legittimità introdotto dall'impugnazione di un provvedimento adottato in sede di rinvio da precedente decisione di legittimità (annullamento con rinvio).
Alla stregua di quel che prevede l'art. 627 c.p.p. il giudice del rinvio decide con i medesimi poteri propri del giudice la cui sentenza è stata annullata dalla Corte di Cassazione, avendo soltanto l'obbligo di conformarsi alla sentenza di legittimità per quanto attiene ad ogni questione di diritto dalla stessa decisa. Nel caso di specie l'annullamento dell'intermedia sentenza 4.5.2001 della Corte territoriale è stato pronunciato per mancanza e (a ben vedere) per manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, sicché il giudice di rinvio è libero di esprimere le proprie valutazioni di merito con autonoma valutazione delle risultanze probatorie e dei dati di fatto concernenti i punti o le parti della sentenza attinti dall'annullamento (dovendo solo, come ovvio, giustificare la formazione del proprio convincimento secondo i parametri enunciati in modo diretto o implicito nella sentenza di cassazione).
L'annullamento della prima sentenza di appello deliberato da questa Corte con la decisione del 12.12.2002 è avvenuto per mancanza totale della motivazione, producendo la caducazione della sentenza nella sua interezza. Occorre connettere tale esito decisorio alla previsione dell'art. 628 c.p.p., comma 2, secondo cui la sentenza emessa dal giudice di rinvio può essere impugnata per i soli motivi riguardanti i "punti" non già decisi dalla Corte di Cassazione ovvero per mancato adeguamento al principi di diritto fissati dall'anteriore sentenza di annullamento della Corte regolatrice. La sentenza di annullamento è stata, come già anticipato, assolutamente chiara sul tema in questione allorché ha puntualizzato la necessità di una "rivisitazione completa del materiale probatorio" in conformità ai principi di diritto precisati in sentenza.
Da quanto esposto è possibile ricavare una doppia serie di effetti speculari e simmetrici.
In primo luogo la Corte di Appello di MO in funzione di giudice del rinvio ha - da un lato - acquisito la (nuova) cognizione della regiudicanda in tutta la sua pienezza senza limitazione alcuna, in rapporto alla piena reviviscenza dell'originario appello dell'imputato avverso la sentenza di condanna del Tribunale di MO (e al contiguo appello incidentale del p.m. quoad poenam). Da un altro lato la sua autonomia di valutazione dei profili di merito della regiudicanda è limitata soltanto dal dovere di uniformarsi ai principi giuridici fissati dalla sentenza di annullamento di questa Corte. Principi inerenti certamente la "struttura" e l'intera trama motivazionale della decisione annullata e che - ben diversamente da ciò che suppone il ricorrente - non si esauriscono nella necessità di una adeguata motivazione sugli apprezzamenti inferenziali delle emergenze di causa in connessione con una valutazione complessiva ed unitaria degli elementi di prova, estendendosi sia alla specifica tipologia del contestato delitto di concorso esterno in associazione mafiosa (che appunto richiede una valutazione unitaria della prova, del tutto omessa dalla cassata sentenza di appello del 2001), sia ai parametri stessi della verifica di sussistenza delle componenti (oggettiva, soggettiva, causale) di tale fattispecie criminosa. In secondo luogo e in logica corrispondenza il giudizio di legittimità conseguente al ricorso avverso la sentenza del giudice di rinvio non può che essere focalizzato (in aderenza alle funzioni proprie del giudice di legittimità) sulla duplice verifica:
a) dell'esistenza di una motivazione completa, coerente e logica (secondo le opzioni valutative del merito dei fatti giudicati) della sentenza di rinvio in riferimento alle rivitalizzate e rinnovate censure dell'appellante contro la sentenza di primo grado (negli anzidetti limiti di estensione, totale o parziale, degli effetti caducatori della sentenza di annullamento della S.C.);
b) dell'aderenza di tale motivazione alle questioni e ai principi di diritto rispettivamente risolte ed enunciati dalla Corte di Cassazione con la decisione di annullamento con rinvio. Orbene l'impugnata sentenza della Corte di Appello di MO del 25.2.2006 ampiamente supera il suindicato duplice vaglio di legittimità.
Nel senso, da un lato, che la decisione affermativa (rectius confermativa) della responsabilità di NO NT è assunta con deliberazione sorretta da una motivazione diffusa e dettagliata, esemplarmente rivelatrice di una percorso decisorio chiaro, esauriente, immune da aporie o contraddizioni nonché dalle supposte illogicità (quando non perfino da presunti travisamenti probatori, ipotizzati ma non dimostrati) prospettate dal ricorrente, alla concludenza e significatività processuali della sentenza della Corte territoriale non potendo certo far velo la corposità dell'odierno atto di impugnazione e - può fin d'ora aggiungersi - la sostanziale aspecificità critica delle valutazioni di merito compiute dalla motivazione della sentenza impugnata.
Nel senso, ancora e d'altro lato, che la sentenza non solo si è pienamente uniformata ai canoni motivazionali delineati dai principi di diritto espressi dalla sentenza di annullamento con riguardo ai temi del concorso esterno in associazione mafiosa, della chiamata di correo, delle prove dichiarative de relato e della valutazione unitaria delle prove, ma con commendevole impegno ha sviluppato la motivazione anche facendo applicazione della stessa evoluzione ermeneutica della giurisprudenza di legittimità plasticamente riassunta - per la figura del concorso eventuale nel reato associativo mafioso - dalla più volte citata sentenza Mannino delle Sezioni Unite penali.
Laonde, anticipandosi considerazioni che saranno approfondite in prosieguo, il compito di questa Corte nell'odierno giudizio di legittimità può e deve ritenersi esaurito per ciò che concerne il nucleo portante del terzo e del quarto motivo di ricorso (ribaditi con i motivi nuovi di ricorso), allorquando tali motivi introducono censure che - addotte sotto la nomenclatura dell'insufficienza o illogicità di motivazione - in concreto afferiscono direttamente ai profili fattuali della regiudicanda rimessi all'apprezzamento del giudice di merito e non ripercorribili in sede di legittimità. C. - Le osservazioni precedenti sull'ambito del giudizio di rinvio a seguito di annullamento per ragioni di legittimità con specifica attenzione all'obbligo di uniformarsi ai principi di diritto precisati dalla S.C. offrono il destro di espungere dall'odierno panorama processuale un altro fraintendimento in cui incorre il ricorso.
Con il terzo motivo di ricorso la difesa dell'imputato, riprendendo prospettazioni formulate con i motivi di appello - oltre a porre in dubbio la stessa configurabilità teorica del concorso esterno in associazione mafiosa - sostiene quale unica ipotesi alternativa cui eventualmente correlare la condotta del NT B. quella del favoreggiamento personale (cfr. 5.3). Con il che la difesa mostra di non aver sufficientemente esaminato i contenuti decisori della sentenza di annullamento di questa Corte del 2002.
L'ipotesi in parola (rapporti e differenze tra concorso esterno e favoreggiamento personale) ricade a pieno titolo nell'area delle questioni di diritto decise dalla sentenza rescindente di legittimità e dei principi di diritto conseguentemente enunciati. Esaminando la sentenza di appello del 2001, questa Corte ha - tra l'altro - colto le palesi incongruenze logico-giuridiche della tesi di chiusura incidentalmente formulata nella sentenza cassata, che - esclusa la sussistenza del reato di concorso esterno mafioso - esprime l'opinione della possibile sussumibilità dei contegni dell'imputato nella fattispecie sanzionata dall'art. 378 c.p. (per altro raggiunta da prescrizione). La sentenza di annullamento ha, quindi, reputato necessario delineare i criteri di demarcazione tra le due ipotesi del concorso esterno e del favoreggiamento, chiarendo (principio di diritto) che l'aiuto consapevolmente prestato a soggetto che perseveri attualmente nella condotta costitutiva di un reato tipicamente permanente, come quello di associazione per delinquere, da luogo a concorso in tale reato e non a favoreggiamento, a meno che detto aiuto, per caratteristiche e modalità di attuazione, non si traduca in alcun modo in un sostegno o incoraggiamento della condotta criminosa associativa. Avendo ritenuto dimostrata l'efficienza agevolatrice e rafforzativa di CO RA riconducibile alle condotte dell'imputato, bene ha fatto la Corte territoriale ad esimersi dall'affrontare il tema (residuale e assorbito dall'affermata sussistenza del concorso esterno) dell'eventuale configurarsi del favoreggiamento personale di NT B., così ottemperando all'obbligo di adeguamento alla decisione e al principio di diritto definito dalla S.C. (principio massimato: cfr. rv. CED Cass. n. 225566).
D. - Privo di giuridico pregio è il rilievo (subordinato) dell'asserita sopravvenuta prescrizione del reato permanente di concorso esterno in associazione mafiosa contestato al prevenuto. Il rilievo è stato formulato con i motivi nuovi di ricorso (v. antea 5.6) e nasce, anche in questo caso, dall'erronea lettura della decisione di annullamento della S.C. del 12.12.2002 e dello stesso passaggio dell'odierna sentenza di appello che localizza nel tempo il momento "finale" della condotta criminosa riferita all'imputato. Sul piano storico, al di là di apparenti discrasie espositive del ricorso, l'episodio denominato della "signora ZI vedova IS R." (due incontri di NT B. con la donna: l'uno il 23.2.1985 nel giorno stesso dell'uccisione mafiosa dell'ing. IS R.; l'altro la domenica 7.2.1988 nel giorno successivo alla deposizione testimoniale resa dalla donna innanzi al g.i. NN Falcone) pacificamente ricade nell'attività di agevolazione e fiancheggiamento di CO RA attribuita all'imputato. L'episodio è, anzi, stimato tra le manifestazioni tangibili e più gravi di tale contegno di agevolazione "esterna" dell'associazione mafiosa, per tutta una serie di concorrenti nitide ragioni ripercorse nella sentenza del Tribunale di MO (ripresa sul punto dalla sentenza di appello). Omettendo innanzitutto - a tacer d'altro - di considerare che l'episodio ZI non è oggetto di autonoma contestazione di reato ma s'inserisce nell'ascritto reato permanente di concorso associativo mafioso esterno come segmento della complessiva condotta antigiuridica (che non può essere frazionata nelle sue connesse e continuative manifestazioni), il ricorso (motivi nuovi) assume - con palese contraddizione logica - cessata la permanenza del reato in epoca precedente l'episodio ZI, la cui incidenza nella dinamica del delitto (permanente) contestata al NT B. sarebbe preclusa per essersi formato sul punto il giudicato (parziale) assolutorio, l'episodio non essendo stato reso oggetto specifico del ricorso in cassazione proposto dal Procuratore Generale di MO contro la sentenza di appello del 4.5.2001.
Tale tesi difensiva è erronea.
Innanzitutto in via preliminare perché - avuto riguardo all'unitarietà della contestazione del reato permanente di concorso associativo esterno - il passaggio decisorio della sommaria e immotivata sentenza del 2001 non configura sotto il profilo tecnico nè un "capo" e neppure in "punto" della sentenza assolutoria, secondo la definizione concettuale fornitane dalle Sezioni Unite di questa S.C. recentemente ribadita (cfr. Cass. S.U., 19.1.2000 n. 1, Tuzzolino, rv. 216239; Cass. S.U. 17.10.2006 n. 10251, Michaeler, rv. 235700).
In secondo luogo e in termini del tutto dirimenti perché in concreto non si è verificata nella trama processuale alcun giudicato parziale sull'episodio ZI, ne' alcuna implicita preclusione valutativa connessa all'effetto devolutivo dell'appello. In vero con il proprio ricorso il P.G. palermitano ha impugnato la prima caducata sentenza di appello nella sua interezza, deducendone la completa carenza di motivazione e persino di comprensibilità (per la frammentaria e generica disamina delle risultanze probatorie). La sentenza di annullamento 12.12.2002 di questa Corte è quanto mai puntuale sugli effetti della disposta cassazione della sentenza assolutoria di appello, poiché puntualizza che essi determinano la devoluzione al giudice di appello del rinvio dell'intera regiudicanda senza eccezioni di sorta (per la necessità della "completa rivisitazione del materiale probatorio") ed a chiare note precisa (con il richiamare la forza espansiva del ricorso) che il "nuovo, completo ed esaustivo giudizio" dovrà abbracciare la ricostruzione e valutazione di tutte le risultanze probatorie, ivi incluse quelle non espressamente menzionate nell'atto di ricorso del P.G., che - ai fini della sua menzionata tesi impugnatoria (sentenza di appello priva del tutto di motivazione) - si è limitato ad offrire una sorta di campionatura delle più eclatanti epifanie del detto vizio motivazionale (la sentenza di annullamento evoca l'efficacia espansiva ed onnicomprensiva del ricorso del P.G.). E l'estensione del giudizio di rinvio a tutti i temi o segmenti del paradigma accusatorio discende direttamente dalle connotazioni invalidanti del vizio di difetto di motivazione della sentenza del 2001, le ragioni della cui declaratoria ad opera di questa Corte non sono di natura formale o limitate ad una specifica erronea metodica valutativa, ma di pregnante natura sostanziale, riguardando (come afferma la sentenza di annullamento) la totale deficitaria struttura logica della cassata sentenza di appello.
7.- L'infondatezza del primo motivo di ricorso.
Deve ritenersi destituito di giuridico fondamento il primo motivo di ricorso, inerente la supposta incapacità del giudice di appello, per la partecipazione al giudizio di rinvio di un magistrato (il presidente del collegio giudicante), che aveva fatto parte del collegio del giudice dell'appello cautelare (Tribunale di MO), che - in epoca anteriore all'inizio del dibattimento del processo celebrato nei confronti dell'imputato (dieci anni prima dell'oggi censurato giudizio di appello: ordinanza Tribunale MO 1.10.1993) - aveva respinto l'appello del prevenuto contro ordinanza del g.i.p. di rigetto di istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia carceraria all'epoca applicata al giudicabile. La problematica sollevata dal ricorso è ampiamente trattata dalla giurisprudenza di legittimità, sia prima che dopo la novella normativa che ha introdotto nell'art. 111 Cost. la nozione di "giusto processo", postulante la celebrazione del giudizio davanti ad un giudice "imparziale". La soluzione del tema può definirsi pacifica in senso contrario alla tesi prefigurata in ricorso, alla stregua del consolidato indirizzo di questa Corte regolatrice (che lo stesso atto di gravame correttamente non ignora, pur invocandone una revisione evolutiva), da cui questo collegio non reputa di doversi discostare, secondo il quale l'eventuale situazione di incompatibilità del giudice costituisce possibile motivo di ricusazione, ma giammai vizio determinante la nullità del giudizio.
L'esistenza di possibili cause di incompatibilità, infatti, non incide - secondo l'esegesi normativa (artt. 33 e 34 c.p.p.) elaborata dall'interpretazione di questa S.C. anche a Sezioni Unite - sui requisiti di capacità del giudice e non produce la nullità del provvedimento giurisdizionale adottato da un giudice supposto incompatibile, risolvendosi soltanto in un motivo di ricusazione da far valere con l'accesso alla specifica procedura codicistica;
ne' spiega effetti sulla capacità del giudice l'eventuale violazione del dovere di astensione, che non è causa di nullità generale e assoluta della decisione, risolvendosi anch'essa in mero motivo di ipotizzabile ricusazione del giudice non astenutosi. In vero il difetto di capacità del giudice previsto dall'art. 178 c.p.p., lett. a), si connota quale carenza dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche come difetto delle specifiche condizioni inerenti l'esercizio di tali funzioni in un determinato procedimento (Cass. S.U. 17.4.1996 n. 5, D'Avino, rv. 204464; Cass. S.U., 24.11.1999 n. 23/2000, Scrudato, rv. 215097:
"L'eventuale incompatibilità del giudice costituisce motivo di ricusazione, ma non vizio comportante la nullità del giudizio"). Va soltanto aggiunto che - a prescindere da ogni ulteriore implicazione - la violazione dell'art. 34 c.p.p. (ipotesi di incompatibilità del giudice per atti compiuti nel procedimento) non determina alcuna nullità, neanche relativa, per il principio di tassatività dei casi di nullità (un tal genere di causa invalidante non essendo prevista da alcuna disposizione), ed altresì che l'illustrato indirizzo interpretativo di legittimità è coonestato da stabili conformi decisioni delle sezioni semplici di questa Corte evidenzianti come eventuali situazioni di incompatibilità dei giudici ovvero irregolarità nella formazione dei collegi divengano idonee ad incidere sulla capacità funzionale del giudice unicamente quando si traducano nella elusione o deliberata inosservanza del principio del giudice naturale precostituito per legge (cfr., ex plurimis: Cass. Sez. 2, 17.3.2004 n. 17510, Carrabs, rv. 229702;
Cass. Sez. 1, 30.3.2005 n. 13445, Perronace, rv. 231338; Cass. Sez. 1, 5.4.2006 n. 16214, Moccia, rv. 234216). 8.- L'infondatezza del secondo motivo di ricorso.
Non assistito da fondamento deve considerarsi il secondo motivo di ricorso, attinente - in relazione a dedotti vizi di cui all'art. 606 c.p.p., lett. d) ed e) - alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale;
motivo che, ad onta dell'ampiezza espositiva (sebbene non priva di ripetizioni), lambisce accenti di inammissibilità, vuoi per manifesta infondatezza delle enunciate censure, vuoi per indeducibilità delle stesse (nelle parti in cui invadono il merito fattuale delle emergenze probatorie ovvero ripropongono temi esaurientemente affrontati e risolti, senza traccia delle lamentate illogicità dalla decisione della Corte di Appello). AL ribadire, inoltre, che l'esame del motivo di ricorso appare confermare un sostanziale equivoco di fondo che permea l'intero costrutto impugnatorio, quasi che l'odierno giudizio di legittimità sia interpretato impropriamente non come strumento di controllo della coerenza logica dei ragionamenti decisori del giudice di rinvio di secondo grado, ma piuttosto come una sorta di nuovo giudizio di appello destinato a revisionare il merito delle opzioni valutative adottate nel giudizio di rinvio, lungo una direttrice del tutto impraticabile in sede di legittimità alla stregua del pur novellato art. 606 c.p.p., lett. e). Le deduzioni difensive, per altro, si mostrano sotto diversi aspetti generiche e carenti dell'indispensabile specificità (art. 581 c.p.p., lett. c). Ciò che in particolare vale per le invocate integrazioni dei supporti informativi concernenti il percorso collaborativo di quasi tutti i chiamanti in correità dell'imputato esaminati in dibattimento. Integrazioni di cui non si indicano gli esiti (ancorché ipotetici) di diretta relazione causale con i contenuti effettuali delle propalazioni di ciascun collaboratore, la cui attendibilità intrinseca ed estrinseca è stata approfonditamente valutata prima dal Tribunale e poi dalla Corte di Appello, anche e soprattutto (nel caso della impugnata sentenza di rinvio) tenendo in debito e nient'affatto superficiale conto le rappresentazioni critiche della difesa dell'imputato (motivi di appello). Laonde è frutto di mera petizione di principio il tacciare di illogicità l'approccio ermeneutico reso palese dalla motivazione della sentenza di appello, che a ragione deplora la genericità e marginalità (siccome non correlata al compendio delle analisi svolte dai due giudici del merito, con risultati di uguale segno valutativo, in merito alle evenienze accusatorie esternate da ciascun collaborante intervenuto nell'odierno processo), puntualizzando: "In questa cornice non possono trovare cittadinanza, perché marcatamente esplorative e di stampo universalistico, le istanze di rinnovazione della istruzione dibattimentale con cui è stata chiesta, per tutti i collaboranti escussi in primo grado, l'acquisizione di informazioni relative ai periodi di detenzione extracarceraria, ad eventuali colloqui investigativi, ad incontri con altri collaboratori di giustizia, ad eventuali compensi percepiti, al contenuto dei rispettivi programmi di protezione. I difensori, infatti, anche traendo spunti da eventuali, specifici elementi di contraddizione emersi dall'esame e dal controesame di ciascun collaborante, avevano l'onere di allegare che, in concreto, il pentito A si fosse incontrato con il pentito B nel periodo in cui l'uno, l'altro o entrambi stavano rendendo le loro dichiarazioni al pubblico ministero in ordine al presente procedimento;
ovvero che vi fossero stati incontri successivi, all'origine della narrazione dibattimentale di fatti non riferiti nel corso delle indagini preliminari, fatti esposti senza una plausibile spiegazione del ritardo nella loro rievocazione. Tali evenienze non risultano essersi avverate, ed in alcuni casi non avrebbero materialmente potuto avverarsi, dato lo strettissimo intervallo tra gli inizi di alcune delle collaborazioni più significative (segnatamente, quelle di OL G., ES Gi. e CE S.) e le prime dichiarazioni accusatorie nei riguardi di NT B.: senza dire che comunque, anche quando la forbice tra i due momenti è risultata più ampia (è il caso di RO LA e CO AR AN) il silenzio dei collaboranti ha trovato una congrua giustificazione" (sentenza, p. 375).
Ruolo centrale nel discorso critico proposto dal ricorrente con il presente motivo di gravame è assunto dall'ipotizzata lesione del diritto alla prova e della speculare violazione del disposto dell'art. 603 c.p.p., comma 2. Come noto, l'istituto della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in sede di appello, è duplicemente disciplinato dall'art. 603 c.p.p., a seconda che si tratti di riassunzione di prove preesistenti o di assunzione di prove nuove coeve al giudizio di primo grado ma emerse in un diverso contesto temporale o fenomenico, ovvero si tratti di assunzione di prove nuove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio. Nel primo caso il giudice di appello deve disporre la rinnovazione dell'istruttoria soltanto ove ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. Nel secondo caso deve rinnovare l'istruzione, uniformandosi ai soli limiti del diritto alla prova e dei requisiti della stessa previsti dall'art. 495 c.p.p., comma 1, vale a dire (per effetto del richiamo all'art. 190 c.p.p. contenuto nel detto art. 495 c.p.p., comma 1) con esclusione di prove vietate dalla legge e di prove connotate da manifesta superfluità od irrilevanza.
Di tal che l'assunzione di siffatte nuove prove deve sempre essere calibrata sulla utilità processuale dell'invocata assunzione probatoria (cfr. Cass. Sez. 6, 5.5.2004 n. 29137, Amoroso, rv. 229452; Cass. Sez. 3, 9.11.2006 n. 230, Casale, rv. 235809). È perfino superfluo osservare che il vaglio di tale utilità processuale è esperibile solo in base all'apprezzamento delle emergenze processuali già acquisite e ad una prognosi di rilevanza/irrilevanza dei dati conoscitivi acquisibili mediante l'assunzione delle nuove prove;
apprezzamento che è espressione di un tipico potere discrezionale del giudice di merito di secondo grado. Con l'ovvia conseguenza, quindi, che la decisione in materia di rinnovazione istruttoria si sottrae al sindacato di legittimità, purché (come è altrettanto ovvio) le determinazioni istruttorie del giudice di appello siano sorrette da idonea motivazione. È un dato di fatto non confutabile che nell'odierno processo le scelte istruttorie compiute ai sensi dell'art. 603 c.p.p. dalla Corte di Appello di MO, non condivise dalla difesa del ricorrente, siano estesamente motivate con argomenti lineari e logici non soltanto attraverso le proposizioni enunciate nelle due ricordate ordinanze istruttorie del 15.1.2004 e 29.4.2004, ma ancor più diffusamente nel corpo della motivazione dell'impugnata sentenza in specifico rapporto alle prospettazioni censorie della difesa dell'imputato (la sentenza dedica l'intero capitolo 13 della motivazione alle "doglianze relative alla possibilità di incontri tra collaboratori di giustizia e relative richieste di rinnovazione della istruzione dibattimentale": pp. 363 ss.).
Il ricorrente invoca l'applicabilità, rispetto alle istanze istruttorie difensive (inerenti, come detto, il "vissuto" del percorso di collaborazione con la giustizia dei singoli dichiaranti o chiamanti in correità o in reità) del disposto dell'art. 603 c.p.p., comma 2, argomentandone l'indispensabilità sul presupposto della violazione del diritto alla prova. Il ragionamento espresso nel ricorso è fallace, poiché le richieste avanzate dalla difesa nel giudizio di appello (in sede di rinvio) non possono ascriversi in senso proprio al novero degli accertamenti dibattimentali legittimanti l'applicazione della disciplina dell'ammissione delle prove regolata dall'art. 495 c.p.p., trattandosi piuttosto (come è reso evidente dalla puntuale analisi svolta nella motivazione della sentenza di appello) di mere sollecitazioni di una parte processuale affinché il giudice dibattimentale espleti una investigazione dai contorni di semplice esito "esplorativo", senza specificazione dell'eventuale diretta incidenza dimostrativa a fini decisori. Le richieste difensive (incentrate sulle affermazioni del dott. Grillo F. su casi di incontri tra collaboratori di giustizia) non fanno riferimento alcuno, infatti, a prove di incontri tra l'uno o l'altro dei dichiaranti esaminati nel presente processo, che divengano suscettibili di delineare l'effettivo verificarsi - anche solo in parte - di episodi di "inquinamento probatorio" rapportabili agli specifici apporti conoscitivi dei collaboranti che accusano l'imputato e soprattutto a quegli apporti che i giudici di merito hanno reputato assistiti da attendibilità e idonei riscontri estrinseci. Avendo riguardo all'elencazione delle richieste difensive riferite a ciascuno dei collaboranti, elencazione riportata nel ricorso (e nella stessa sentenza di appello), è agevole coglierne i caratteri di tipiche istanze "sollecitatorie" di indagini aspecifiche o generiche, e per ciò stesso di richieste esulanti dalla categoria concettuale della ammissione di prova in senso tecnico. Ad ogni buon conto non è obliterabile - in rapporto alla completezza e logicità delle motivazioni offerte dalla Corte territoriale - l'evenienza per cui, a fronte delle deduzioni difensive su possibili fuorvianti strategie di accuse mendaci nei confronti del NT B., la sentenza impugnata offre esplicite e razionali risposte, riconducendole a vicende e contesti - come si è visto - di collaboratori di giustizia le cui dichiarazioni non sono state in alcun modo prese in considerazione ai fini della decisione di condanna dell'imputato (la sentenza menziona espressamente le dichiarazioni di RI AN Di EO, IN La ER, EN TO RU) ovvero già constano nel loro dettaglio in termini tali da poter già essere valorizzate in chiave difensiva dall'imputato (la sentenza menziona le dichiarazioni rese da NN RU sull'allontanamento di TO IN dal rifugio di RG RA, episodio su cui si soffermano le dichiarazioni di EP ES).
Dinanzi alle osservazioni sviluppate in sentenza in relazione ad ognuna delle situazioni propalatorie "critiche" evocate dalla difesa la riproposizione con il ricorso di temi ipotizzanti oscura trame calunniose e mistificatorie diviene palese segno di sostanziale carenza di specificità del presente motivo di gravame. A mero titolo di esempio nessun serio rilievo critico (salvo riduttivamente addurne l'indimostrata apoditticità) è espresso sulla constatazione enunciata dalla sentenza di appello in merito alla materiale impossibilità del verificarsi dei supposti incontri manipolatori di collaboranti, attesi i brevissimi intervalli temporali intercorrenti tra gli inizi di alcune delle collaborazioni e le prime dichiarazioni accusatorie esternate a carico dell'imputato (la Corte richiama in particolare l'esordio delle collaborazioni di OL G., ES e CE S.); così ancora il ricorso non propone specifiche censure sul rilievo della Corte in relazione al fatto che i tentativi di inquinamento probatorio in cui RO LA adduce di essere stato in qualche misura coinvolto si rivelano del tutto estranei alla posizione dell'odierno imputato NT B. (lo LA R., per altro, si riferisce a incontri tra collaboranti in stato di libertà, situazione non ricorrente per i dichiaranti assunti nel presente processo). Analogamente, ancora a titolo di esempio, puramente labiale si rivela la critica espressa avverso la decisione della Corte di Appello di non acquisire una sentenza del Tribunale di MO asseverante l'inattendibilità del collaborante CE S., astenendosi il ricorrente dal chiarire perché la Corte avrebbe dovuto discostarsi dall'indirizzo giurisprudenziale che delle sentenze emesse in procedimenti diversi e non ancora irrevocabili riconosce l'utilizzabilità come prova limitatamente all'esistenza delle decisioni e alle vicende processuali in esse descritte, ma non anche ai fini della valutazione e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei separati procedimenti (indirizzo ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte: Cass. S.U., 12.7.2005 n. 33748, Mannino, rv. 231677). In conclusione appare un fuor d'opera definire "asfittica" la meticolosa disamina con cui la sentenza impugnata si fa carico di valutare il verificarsi di possibili episodi di inquinamento o di condizionamento dichiarativi riscontrabili nel corpo delle plurime esternazioni dei collaboranti concernenti l'imputato NT B.. Nè le determinazioni istruttorie dei giudici di appello hanno prodotto alcun concreto "annichilimento delle prerogative defensionali". 9.- L'infondatezza del terzo e del quarto motivo di ricorso, concernenti il concorso esterno in associazione mafiosa e l'addotta incongruenza logico-giuridica delle regole di giudizio applicate dalla Corte di Appello di MO.
I due motivi di gravame attengono alla medesima tematica della revisione critica della decisione di condanna della Corte di Appello (il terzo motivo costituendo soltanto la premessa teorica, se così può dirsi, delle ragioni censorie articolate con il più esteso quarto motivo di ricorso) e possono essere trattati congiuntamente. 1. - I profili enunciati con il ricorso, scanditi dagli elementi dottrinari e giurisprudenziali qualificanti la figura criminosa del concorso eventuale in associazione mafiosa (il ricorso richiama più volte la nota sentenza Mannino delle Sezioni Unite penali) e dalla dettagliata rassegna delle emergenze probatorie volta a contestare la fuorviante lettura che ne avrebbe offerto l'impugnata sentenza, non conformandosi ai canoni ermeneutici stabiliti da questa S.C., in apparenza funzionalmente connessi e compenetrati l'uno nell'altro, sono in realtà scindibili perché le stesse enunciazioni del ricorso paiono separare i due momenti della sintesi teorica e della lettura critica delle valutazioni delle evenienze processuali attribuita alla Corte di Appello. Sicché può in questa sede fondatamente operarsi un distinto giudizio (anche in conseguenza della diffusività della duplice tipologia di argomentazioni impiegata nel ricorso) sugli uni e sugli altri momenti in cui si snoda questa parte del ricorso. Nel senso che i momenti o profili dei motivi in senso lato strettamente giuridici (sui temi del concorso esterno in associazione mafiosa, delle chiamate di correo, delle dichiarazioni de relato) debbono considerarsi privi di fondamento;
laddove i profili del secondo tipo - assumendo tratti e significanze di esclusiva valenza fattuale - vanno giudicati inammissibili perché denunciano i presunti vizi di insufficiente e/o illogica motivazione della sentenza impugnata attraverso una direttrice di puro merito, che non può essere sottoposta all'apprezzamento e allo scrutinio di questo giudice di legittimità.
Il vero è che dalla lettura del meticoloso quarto motivo di ricorso si ricava la percezione dell'inemendabile equivoco in cui incorrono i proponenti difensori dell'imputato NT B.. Equivoco che finisce per attribuire impropriamente all'odierno giudizio di legittimità la sostanziale funzione di una sorta di giudizio di appello avverso l'impugnata sentenza di appello del 4.5.2006, nella misura in cui le censure espresse sono interamente calibrate su una lettura diversa (riduttiva o alternativa) rispetto a quella delineata dalla sentenza della Corte territoriale, in guisa da dar luogo ad un terzo giudizio di merito piuttosto che di legittimità. Ciò che è precluso (segnatamente a fronte di due decisioni conformi dei giudici di primo e di secondo grado) dai confini e dai limiti propri del sindacato di legittimità.
2. - La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente analizzato e descritto le coordinate ed i limiti entro cui deve svolgersi il controllo sulle motivazioni dei provvedimenti giudiziari, in particolare più volte chiarendo che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è - per espressa disposizione legislativa - rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" dei consociati ed infine esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro. In altri termini - in aderenza alla previsione normativa che attribuisce rilievo solo al vizio della motivazione che risulti "dal testo del provvedimento impugnato" - il controllo di legittimità si appunta esclusivamente sulla coerenza strutturale interna della decisione, di cui saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo. Al giudice di legittimità è preclusa - nel controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Simili interventi muterebbero, infatti, la Corte in un nuovo giudice del fatto, impedendole di svolgere la peculiare funzione (assegnatale dal legislatore) di organo deputato a verificare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito rispetti sempre un coefficiente minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'itinerario logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
Esaminato sulla base di tali coordinate, questa parte (motivo) del ricorso è inammissibile, poiché - dietro lo schermo locutorio della formale prospettazione di vizi motivazionali (per supposte mancanza, insufficienza, illogicità, contraddittorietà del percorso giustificativo della decisione censurata), tende senza remore a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti e comportamenti che direttamente attingono la ricostruzione del fatto e l'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva cognizione del giudice del merito.
A tacer d'altro non possono sostenersi apprezzabili dati di critica - pena l'inferenzialità di paralogismo delle argomentazioni - muovendo, come va rilevato per il presente ricorso, da generalizzanti presupposti metagiuridici (tutti i collaboratori di giustizia debbono per definizione considerarsi inaffidabili e - se le loro propalazioni convergono in una direzione - ciò diviene assiomatica fonte di sospetto di concordate dichiarazioni manipolatorie o di predefiniti obiettivi calunniosi, in una parola di una specie di congiura o complotto), senza curarsi di sondare realmente l'effettività e significanza logica e dimostrativa dei dati di riscontro individuati dai giudici di merito nel rispetto delle regole di valutazione previste per le prove dichiarative e in special modo per le chiamate in correità o in reità (categorie in cui ricadono le dichiarazioni dei cd. collaboranti), dati che entrambe le sentenze di merito scandagliano nel pieno rispetto dell'art. 192 c.p.p.. Nè ancora e congiuntamente è possibile, proprio in relazione alla particolare fattispecie di reato ascritta all'imputato (che conserva la sua natura di reato permanente al pari della partecipazione ad associazione mafiosa del soggetto organicamente "interno" al sodalizio), selezionare i singoli compendi dichiarativi (propalazioni di ciascun collaborante), atomisticamente censurandone i contenuti e la loro valenza accusatoria ed estrapolandoli dal complessivo contesto probatorio e dalla indispensabile visione dinamica ed unitaria della continuità e ripetitività dei contegni di agevolazione e conservazione del consorzio criminoso riconducibili al concorrente "esterno" e sostanzianti la struttura del reato permanente a lui contestato. Ciò che equivale ad escludere in modo aprioristico e surrettizio (o, in pratica, a renderne altrimenti indimostrabile l'esistenza) la prova dell'elemento oggettivo del reato di concorso esterno. E più propriamente dell'evento di tale reato, integrato dalla conservazione o agevolazione o rafforzamento di un organismo criminoso già operante, che debbono essere voluti (rappresentati e accettati) dal soggetto agente (concorrente esterno) e posti in diretta relazione eziologica con la condotta da costui attuata (donde il cd. nesso condizionalistico cui fa riferimento la giurisprudenza di questa S.C.: cfr. sentenza Mannino delle S.U. penali). È di tutta evidenza che l'enucleazione e la verifica del rapporto eziologico tra condotta ed evento nel concorso esterno è praticabile soltanto in virtù di un accertamento postumo di ogni inferenza o incidenza dell'analizzata condotta nella vita e nell'operatività del sodalizio criminale. Un accertamento che costituisce il prodotto di una analisi fattuale particolarmente attenta e penetrante e, quindi, di un paradigmatico giudizio di merito.
3. - La tecnica espositiva ed argomentativa delle doglianze sollevate dall'odierno ricorso contro la sentenza della Corte territoriale si imbatte, in definitiva, nel medesimo errore dialogico e concettuale pesantemente stigmatizzato dalla decisione di annullamento della prima sentenza di appello pronunciata da questa Corte. Quello della parcellizzazione dei singoli elementi conoscitivi e di una visione atomistica dell'intero contesto probatorio che - al di là del valore dimostrativo intrinseco di ciascun dato - trascuri di cogliere le connessioni e le interdipendenze esistenti tra le singole fonti indiziarie, obliterando l'ineludibile valutazione unitaria del materiale probatorio.
L'analisi testuale della motivazione della sentenza di rinvio, compiuta (per quanto già detto) in sinergica lettura con la confermata sentenza di primo grado, non pone in luce ne' le ipotizzate carenze di motivazione, ne' le censurate illogicità, ne' - ancor meno - i supposti travisamenti probatori lamentati nel ricorso e nei motivi aggiunti;
ne' offre spazio a critiche di possibili lacunosità nel vaglio delle prospettazioni difensive dell'imputato, atteso che - con apprezzabile impegno - la sentenza della Corte di Appello palermitana non trascura alcuno dei rilievi avanzati (in termini di insufficienza o contraddittorietà delle fonti indiziarie, id est in special modo delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia), condividendone i fondamenti ovvero (in un maggior numero di casi, visto l'esito colpevolistico del giudizio di rinvio) superandone la potenziale portata di elisione dei dati accusatori con argomenti logici e persuasivi.
Ne deriva che la sentenza impugnata non presenta affatto quelle carenza o evidenti illogicità del ragionamento del giudice di merito di secondo grado che, alla luce dei principi affermati da questa Corte (SU 24.9.2003, Petrella, rv. 226074), può indurre a ritenere sussistente il denunciato vizio motivazionale . Le conclusioni cui è pervenuta la Corte di Appello di MO confermative della condanna di NO NT, oltre a rivelarsi frutto di un concreto e autonomo apprezzamento delle risultanze processuali (per nulla acriticamente appiattito sulle conclusioni del Tribunale, come si insinua nel ricorso), sono convenientemente motivate sul piano logico e giuridico.
A fronte della meticolosa analisi delle propalazioni dei cd. pentiti (non tutti quelli esaminati nelle varie fasi diacroniche del processo), della verifica di loro attendibilità intrinseca (piena o parziale) e dell'esistenza di riscontri estrinseci ed individualizzanti (il cui valore è stato largamente sceverato), della piena affidabilità dei riscontri, in numerosi casi costituenti - come già rimarcato - autonome fonti indiziarie che si giustappongono a quelle rivenienti dalle dichiarazioni dei collaboranti, il ricorso si è limitato (è il caso di dire) a prospettare una diversa (e, per l'autodifensiva tesi dell'imputato, più adeguata) valutazione degli elementi indizianti. Ma non rientra nei poteri di questa Corte di legittimità quello di effettuare, come in sostanza si chiede da parte del ricorrente, una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato in questa sede circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti della decisione. Verifica il cui esito è senza incertezze positivo. 4. - Dinanzi alle lineari, coerenti ed esaustive conclusioni della Corte di Appello il ricorso rimane confinato in una lettura alternativa delle risultanze processuali traducentesi in una vera e propria diversa e riduttiva riscrittura della sentenza di appello, che si sofferma su considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, neppure in virtù delle recenti modifiche all'art. 606 c.p.p., lett. e) apportate dalla L. n. 46 del 2006. Infatti neanche la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o illogicità manifesta della motivazione, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche "da altri atti del processo", può nel caso di specie salvare le censure proposte dal ricorrente dalla declaratoria di infondatezza o inammissibilità nei termini dianzi indicati.
Lo scrutinio di questa Corte regolatrice rimane pur sempre ancorato alla sfera di legittimità.
Con la conseguenza che non può esserle demandato un riesame critico delle risultanze istruttorie. Il riferimento agli altri atti del processo può essere utilizzato unicamente per contestare la correttezza dell'iter logico-argomentativo utilizzato dal giudice di merito, non già per confutare in punto di fatto la valutazione dal medesimo giudice offerta del materiale istruttorio allegato a fondamento della ipotesi accusatoria. Vale a dire che la omessa motivazione può essere dedotta là dove il giudice di merito abbia ingiustificatamente negato l'ingresso nella giustificazione della sua decisione ad un elemento di prova di segno contrario pacificamente risultante dagli atti processuali e dotato di efficacia "scardinante" dell'impianto motivazionale;
non già quando ne abbia dato, con coerenza ed esaustività memori delle doglianze dell'imputato, una valutazione difforme rispetto alle prospettazioni e alle aspettative del ricorrente.
Allo stesso modo la illogicità manifesta e la contraddittorietà sussistono quando "gli altri atti del processo", specificamente indicati nel gravame, inficino in modo radicale dal punto di vista logico l'intero apparato motivazionale, e non quando siano stati idoneamente valutati nel provvedimento di merito in modo diverso rispetto alla tesi propugnata in ricorso.
Situazione, questa descritta, in tutto e per tutto verificatasi nell'odierno processo.
5. - Calando, allora, gli illustrati parametri valutativi nell'esame del presente motivo di ricorso, può subito ribadirsi che - anche alla luce della riformata disciplina prevista dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), - l'apparato logico-argomentativo e motivazionale della sentenza della Corte palermitana nei confronti di NT NO si rivela scevro da aporie o manchevolezze di immediata o dirompente decisività.
Quanto al profilo della specifica natura delle fonti probatorie "altre", dalla cui omessa o non approfondita valutazione (il primo immediato riferimento è alle testimonianze di autorevoli esponenti delle istituzioni attestanti la correttezza professionale del dott. NT B.) il ricorrente fa discendere le critiche motivazionali mosse contro l'impugnata sentenza, si è detto come tali fonti - di cui la sentenza di appello sottolinea la genericità valutativa e soggettiva, inidonea ad elidere o vanificare gli elementi accusatori - abbiano prevalente connotazione di fonti dichiarative. Non occorre spendere troppe parole per segnalare, alla luce degli orientamenti di questa S.C. sul novellato art. 606 c.p.p., lett. e), comma 1, come una fonte dichiarativa sia per sua stessa definizione scandita da significanze non univoche, sì da doversi escludere che essa possa in linea di principio integrare gli altri atti del processo cui potrebbe o dovrebbe estendersi in questa sede di legittimità lo scrutinio sulla completezza e logicità della motivazione della decisione impugnata. La testimonianza, salvi i casi limite in cui l'oggetto della deposizione sia del tutto definito o attenga alla proposizione di un dato storico semplice e non opinabile (il teste dice bianco, il giudice valuta la deposizione come se avesse detto nero o non avesse detto nulla), è sempre il frutto di una percezione soggettiva del dichiarante anche se attiene a fatti di sua diretta scienza. Dal momento che il dato informativo e probatorio offerto dal testimone è sempre filtrato dalla capacità cognitiva del teste, dalla sua sensibilità percettiva ed emotiva, dal suo stato di coinvolgimento o meno negli accadimenti che riesuma e descrive. Laonde il giudicante nel valutare i contenuti di una deposizione testimoniale è sempre chiamato a depurare, in diversa misura, il dichiarato dalle predette personali cause di interferenza provenienti dal dichiarante. E ciò è esattamente la sintesi del percorso correttamente seguito dalla Corte di Appello siciliana nel valutare tutte le deposizioni dibattimentali e in modo particolare le chiamate di correo effettuate dai collaboratori di giustizia che designano il NT B. come contiguo a CO RA (soprattutto la sentenza del Tribunale di MO rende chiaro in quale misura i rapporti personali stretti dall'imputato con i capimafia ON TE e RO RI non contraddicano i favoritismi e le agevolazioni spesi dall'imputato anche in vantaggio di acerrimi nemici dei suoi diretti referenti mafiosi, atteso che la "vicinanza" del soggetto istituzionale deve necessariamente giovare all'intero sodalizio criminoso e ad ognuno dei suoi esponenti, valicando la sfera dei contrasti personali interni all'organizzazione mafiosa). Affinché il giudice di legittimità possa esprimere un eventuale negativo giudizio di completezza e di logicità e non contraddittorietà della motivazione della decisione gravata da ricorso in rapporto all'apprezzamento (di fatto) di una fonte testimoniale operato o non operato dal giudicante, diverrebbe necessario, allora e come sembra indiscutibile, che avesse contezza dell'intero compendio probatorio (tutti gli atti processuali) raccolti fino al momento della decisione, sulla base dei quali svolgere l'analisi comparativa inerente la decisività o non della fonte testimoniale e della incidenza causale dalla stessa svolta (cioè della sua lacunosa o preterita considerazione) nel percorso decisionale del giudice di merito. La qual cosa non è possibile in rapporto alla natura del giudizio di legittimità per le ragioni prima largamente esposte.
La predetta analisi comparativa non può essere surrogata dalla circostanza per cui il testo della sentenza impugnata non rechi sempre menzione (neppure per interpretarne od escluderne il valore dimostrativo o probatorio) di talune delle testimonianze evocate dalla difesa dell'imputato. Anche in tal caso (e forse in ancor maggior misura) qualsiasi inferenza - pur sotto il solo profilo della completezza di motivazione della sentenza impugnata (più e prima che sulla sua logicità) - imporrebbe la conoscenza dell'intero quadro delle emergenze probatorie, cioè di tutti gli atti processuali pacificamente non ostensibili a questa Corte di legittimità. Rilevato come il giudice dell'appello di rinvio nell'esternare, attraverso la motivazione, le ragioni della propria decisione non sia tenuto ad offrire un ragionieristico esame di tutte le emergenze processuali, potendo e dovendo operarne una selettiva indicazione atta a dare ragione della coerenza del proprio convincimento decisorio, è evidente che un sindacato svolto in questi termini dal giudice di legittimità ne snaturerebbe in radice la funzione, rendendolo in tutto e per tutto un ulteriore giudice del fatto. Il giudice di legittimità non può, insomma, sostituire una propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, dovendo saggiare la tenuta logica della pronuncia sottoposta alla sua cognizione attraverso un raffronto tra l'assetto argomentativo che la sostiene ed altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, non oltrepassando il sindacato di legittimità l'accertamento della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotto alla stregua degli stessi parametri valutativi che geneticamente le danno corpo, ancorché questi siano in ipotesi sostituibili da altri. L'indagine sul discorso giustificativo della decisione impugnata ha - quindi - un orizzonte percettivo delimitato, al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari temi della decisione impugnata non potendosi mai sovrapporre la verifica dell'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è giovato per sostenere il suo convincimento o della loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione come vizio denunciabile deve essere, per ciò, inevitabilmente palese e di immediata riconoscibilità, cioè di spessore tale da emergere ictu oculi.
Nel caso di specie l'adeguatezza e logicità (nel senso appena specificato) della motivazione della sentenza impugnata in realtà non sono state minimamente aggredite dal ricorrente, limitatosi a proporre critiche sulla valutazione data dalla Corte di Appello al materiale probatorio sottoposto al suo esame, delineandone una diversa lettura e stesura inscritte nella trama di una preventiva e facile (perché soltanto nominale) accusa di illogicità, di cui l'analisi della motivazione dell'impugnata sentenza non offre traccia (siffatta accusa di illogicità fondandosi unicamente sulla personale e comprensibile non condivisione da parte del ricorrente dei risultati valutativi raggiunti dai giudici di appello). 6. - La congiunta lettura che le sentenze del Tribunale e della Corte di Appello di MO registrano delle emergenze processuali e la conseguente analisi valutativa che di esse compiono entrambe le sentenze accreditano con ragionevolezza - espositiva e logica - il giudizio di penale responsabilità dell'imputato, correttamente imperniato su un percorso valutativo che applica il criterio dell'apprezzamento complessivo delle fonti probatorie coessenziale alla verifica di sussistenza o meno del reato di concorso esterno. Tale apprezzamento non è formato - come riduttivamente sostiene il ricorso - dal semplice assemblaggio e dalla "mera sommatoria" degli elementi indiziari, ma da una scrupolosa opera di selezione dei dati conoscitivi e del loro globale valore nel definire una continuità comportamentale che integra le componenti del contestato concorso esterno nel reato associativo mafioso, essendo ben chiaro che secondo la teoria della valutazione probatoria (unitaria) l'ultima fase dell'attività di giudizio si definisce non per il vaglio e il controllo dei singoli apporti gnoseologia, ma proprio per l'impiego o lettura combinati dell'intero patrimonio conoscitivo giudiziale. Si è visto come la decisione di annullamento della prima sentenza di appello adottata da questa Corte ha sottolineato che la fattispecie criminosa attribuita all'imputato è qualificata da una condotta desumibile da una pluralità di elementi indiziari che soltanto attraverso una valutazione complessiva possono, in via di principio, assumere il carattere della specificità. Questa Corte ha completato il proprio dictum di annullamento della prima sentenza di appello, espresso con statuizione di diritto da applicarsi nel processo di rinvio (che vi ha appunto ottemperato), con l'evidenziare che nei reati associativi il fulcro della prova è costituito nella prevalenza dei casi dalla prova logica, poiché la prova dell'esistenza della volontà di contribuire all'agevolazione e al rafforzamento (o conservazione) del sodalizio criminoso è per lo più dinamicamente desumibile dall'esame d'insieme di una serie di contegni frazionati, ciascuno dei quali non necessariamente rivelatore dell'apporto recato alla vita dell'assetto criminoso. Non è inopportuno, del resto, soggiungere che l'indicata statuizione di diritto del giudice di legittimità ha logicamente presupposto che l'analisi dei singoli elementi indiziari (quale sviluppata nella sentenza del Tribunale, immotivatamente riformata dalla cassa sentenza di appello del 2001) offrisse spazio per siffatta valutazione unitaria di quei singoli elementi. Se il giudice di legittimità avesse rilevato l'inagibilità di un simile percorso (perché nella fisiologica anteriore fase del controllo di ogni singolo dato indiziario e della sussistenza di relativi riscontri avesse già constatato l'inadeguatezza delle argomentazioni del Tribunale a soddisfare i parametri legali), con tutta verosimiglianza logica non avrebbe rinvenuto ragioni giuridiche per reinvestire il giudice del merito (in sede di rinvio) di un rinnovato onere valutativo comunque inutile se privo di un precedente positivo esito del vaglio analitico delle stesse risultanze processuali. È conseguente, per quanto fin qui esposto, che questa Corte non può seguire l'odierno ricorso, facendosi trascinare nell'orbita della pretesa rivisitazione e reinterpretazione delle molteplici emergenze indiziarie che attingono NO NT, già conformemente valutate dai due giudici del merito, secondo lo schema esclusivamente fattuale che connota l'articolazione del motivo di gravame di cui si discute. Diversamente operando, essa contraddirebbe la propria funzione di giudice della legittimità dei provvedimenti giudiziari. Tale verifica conduce ad un giudizio di piena logicità e linearità della sentenza 4.5.2006 della Corte di Appello di MO. I giudici di appello e in precedenza i giudici di primo grado, facendo corretta applicazione dei parametri di cui all'art. 192 c.p.p. e dei collegati canoni ermeneutici, hanno analiticamente preso in esame le dichiarazioni accusatorie dei numerosi collaboratori di giustizia esaminati in dibattimento, ne hanno approfondito per tutte l'intrinseca credibilità o non, ne hanno comparato le valenze dimostrative con i riscontri estrinseci rinvenuti (e confermati, se di natura dichiarativa, in tutto o in parte in dibattimento);
parimenti i giudici di merito, con omologa progressione valutativa, hanno stimato i coefficienti probatori ascrivibili ai molti elementi di riscontro dotati di autosufficiente forza rappresentativa, tali da costituire autonome fonti di prova, individuando tra tali elementi - nel delineato contesto di unitario apprezzamento di tutte le emergenze di causa - quelli congiuntisi alle dichiarazioni dei collaboranti, tali da apportare idonei supporti al paradigma accusatorio e conducenti al giudizio di responsabilità dell'imputato.
L'impraticabilità di qualsiasi intervento surrogatorio da parte di questa Corte di legittimità nel contesto valutativo probatorio così definito rinviene, del resto, ulteriori due dati di conforto. Innanzitutto, avuto riguardo all'imponente complesso delle evenienze indiziarie stagliantisi a carico del ricorrente, è facile osservare che la solidità del panorama probatorio fondante la condanna non risulterebbe scalfita dalla rimozione, se così può dirsi, di uno o più dei tasselli che lo sorreggono (immutata rimanendo la struttura logico-dimostrativa della sentenza impugnata). In secondo luogo l'ampiezza della motivazione offerta dalla Corte di Appello di MO è sostenuta dalla diffusa e puntuale considerazione di tutte le osservazioni critiche formulate dalla difesa del ricorrente sui singoli passaggi o punti dell'appellata sentenza del Tribunale di MO, sì che sarebbe mera superfetazione locutoria il riprodurre le rinnovate doglianze dell'odierno ricorso, che ricalcano per più versi i medesimi costrutti critici già enunciati avverso la sentenza di primo grado con i motivi di appello (in più casi reiterati alla lettera nell'atto di ricorso).
7. - Deve allora convenirsi, da un lato, che il tessuto motivazionale della sentenza censurata offre idonea e corretta valutazione delle significanze indiziarie riconducibili al narrato di molti e attendibili collaboratori di giustizia.
In particolare e tra gli altri (a titolo esemplificativo) di OL PA nella parte in cui riferisce di aver appreso dal capo- mandamento RO RI dei diretti rapporti da costui instaurati con il NT B. (rapporto inizialmente stretto con l'altro capomafia TE ON per il tramite del costruttore palermitano Arturo AS contiguo a CO RA), in virtù del quale il funzionario di polizia lo preavverte di operazioni investigative nel territorio da lui controllato;
nella parte in cui riferisce per scienza diretta di aver constatato che nel 1981 il RI R. aveva diminuito le misure di cautela e circospezione per sottrarsi a controlli e ricerche degli organi di polizia, sentendosi maggiormente sicuro per effetto del legame stretto con NT B.;
nella parte in cui riferisce della stabile coeva frequentazione della stessa zona di Via Jung a Paleremo da parte del RI R. (che al civico n. 1 possiede l'abitazione familiare e altri locali nella stessa strada) e del NT B. (che a poca distanza dall'appartamento del capo mafioso dispone di un appartamento di cui fa personale uso: Via Jung n. 12).
Di CO AR AN, laddove (in un quadro di ricostruita linearità del suo percorso collaborativo e di non parcellizzata scissione delle sue dichiarazioni) riferisce di aver assistito ad un colloquio in cui TE ON e il suo sottocapo ER NN concordano di fissare un appuntamento con il NT B. per il tramite del conte AS A.; laddove, a tacer d'altro, conferma (così riscontrando il OL G.) la frequentazione di Via Jung dove NT B. ha un appartamento che gli sarebbe stato messo a disposizione dallo stesso RI R..
Di TO CE, quando sostiene la notorietà in seno a CO RA dei rapporti esistenti tra il dott. NT B. e l'organizzazione criminale, riferendo di aver appreso comunque fin dal 1976 - per averglielo narrato i due uomini di onore PA NN e LI LÒ (capo del mandamento di Porta Nuova e "superiore" diretto del CE S.)- che NT B. era persona "vicina" a TE ON e di essere venuto a conoscenza successivamente (nel 1979 tramite il predetto PA G.) dell'interessamento di NT B. per il rilascio della patente e del porto d'armi al ON S. (che insieme a RI R., secondo LI LÒ, ha "in mano" il poliziotto); quando sostiene di sapere che del rapporto di NT B. con il duo ON S.-RI R. era stata informata la commissione provinciale di CO RA presieduta da NO Badalamenti (organo collegiale di vertice della consorteria mafiosa); quando sostiene, perché informatone da più mafiosi e dallo stesso IN TO, che all'esito della seconda guerra di mafia che ha visto prevalere la corrente corleonese (IN S.) si è verificata una sorta appropriazione traslativa dei canali informativi istituzionali (ivi incluso il NT B.) creati dal precedente gruppo dirigente mafioso.
Di OM TA, che - recatosi clandestinamente a MO - apprende dall'interno dell'organizzazione e segnatamente dallo stesso RI R. della relativa "tranquillità" della zona di TA ON controllata da RI R. (che lo esorta a restare colà) in ragione delle segnalazioni di NT B. di eventuali operazioni di polizia che ivi si dovessero svolgere (TA T. riceve conferma diretta dei rapporti con NT B. dallo stesso RI R., di cui rileva la particolare sicurezza di movimento nel "suo" territorio).
Di EP ES, allorché credibilmente (giusta la meticolosa verifica compiuta, al pari che in tutti gli altri casi di collaborazione analogamente allegati a sospetto dalla difesa NT B., dalla Corte territoriale per escludere ogni possibile manipolazione dichiarativa del propalante) racconta di aver aiutato il latitante TO IN a spostarsi dal suo covo di RG RA in altro rifugio a seguito di segnalazione di controlli e perquisizioni che sarebbero stati condotti in quella località effettuata dal NT B. a LE RE che ne rende edotto suo zio LI ES, da cui egli è esortato ad avvertire senza indugio il IN S..
Di RO LA, quando (dissolte dalla Corte le discrasie individuate dalla difesa nella linearità del suo narrato, esteso soltanto dopo l'uccisione del giudice Borsellino P.) fornisce conferma degli stretti rapporti tra NT B. e RI R. visti insieme ad un tavolo appartato di un ristorante di Sferracavallo;
quando avvalora il rapporto di condizionamento eteromafioso subito dal NT B., che l'esponente mafioso avv. Messina gli riferisce essere una sua fonte di notizie sulle attività della Questura di MO.
Di LO II, nella parte in cui (nella limitata misura in cui la Corte di Appello ne giudica significative le dichiarazioni come riscontro di altra emergenza probatoria) assicura di aver personalmente constatato un incontro di NT B. con ON TE.
Di NI FF, nella parte in cui conferma (riscontrando il CE S.) - in virtù della sua autorevolezza di mafioso eminente- essere avvenuta la fuga di TO IN dal suo rifugio di RG RA (localizzazione conosciuta da pochissimi membri di CO RA) per effetto di avvertimento proveniente dal dott. NT B..
All'esemplificativo richiamo alle suindicate rilevanti dichiarazioni accusatorie se ne aggiungono molte altre, analizzate con pari cura e profondità di verifica di attendibilità dai giudici di appello, che - attraverso gli accertati plurimi riscontri cd. incrociati - concorrono a disegnare un generale allarmante quadro della contiguità o delle casistiche apertamente fiancheggiatrici attuate dall'imputato e che si inscrivono nella menzionata indispensabile valutazione unitaria delle fonti di prova indiziaria. È necessario, a tal punto, poiché si tratta di tematica giuridica in virtù della quale la difesa del ricorrente ha sollevato rilievi (per esser chiari: sospetti di "aggiustamenti" concordati delle esternazioni) sul percorso valutativo della Corte territoriale nell'esame di gran parte dei collaboranti, affrontare in rapida sequenza la questione della pluralità e convergenza delle propalazioni collaborative integranti chiamate in correità o in reità di NO NT, per evidenziare come l'impostazione adottata al riguardo dalla sentenza della Corte territoriale di rinvio si mostri giuridicamente inappuntabile.
Quando si sia alla presenza di convergenti dichiarazioni di più collaboratori, la presunta preordinazione delle stesse non può costituire un'inferenza discendente in via automatica dalla constatazione della coincidenza degli apporti narrativi (come tende a sostenere il ricorrente). È ovvio, infatti, che si rende indispensabile la verifica scrupolosa e meditata della autonomia di ogni singola collaborazione. Ma, in caso di positiva verifica di attendibilità, dalla convergenza delle dichiarazioni possono e debbono tararsi (diversamente da quanto si ipotizza nel ricorso) tutte le inferenze ed implicazioni del caso, dovendosi in particolare dedurre l'efficacia di riscontro reciproco delle dichiarazioni convergenti con connesso consolidamento del quadro di accusa. È proprio questo il modo in cui la Corte di Appello ha correttamente sviluppato l'indagine sulle dichiarazioni convergenti raccolte in dibattimento.
In margine al tema in parola i difensori del ricorrente si soffermano sulle dichiarazioni del collaboratore FF A., adducendone la radicale inutilizzabilità, che è fatta oggetto di specifica articolazione del presente quarto motivo di ricorso (cfr. antea 4.A) sul presupposto dell'omesso coinvolgimento dell'imputato nelle propalazioni del collaborante nel termine di legge di sei mesi dall'inizio della collaborazione (L. n. 82 del 1991, art. 16 quater, comma 1). La risposta offerta dalla sentenza di appello, secondo cui l'inutilizzabilità delle intempestive dichiarazioni eteroaccusatorie sancita dalla L. n. 82 del 1991, art. 16 quater, comma 9, deve intendersi riferita alla fase delle indagini preliminari e non anche a quella del dibattimento in cui il collaborante (che non avrebbe potuto essere esaminato prima) sia escusso su uno specifico tema, si mostra giuridicamente corretta e conforme all'esegesi della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 5,13.2.2002 n. 18061, Bagarella, rv. 221912: "La sanzione di inutilizzabilità che, ai sensi del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 16 quater, comma 9, conv. con modifiche in L. 15 marzo 1991, n. 82, introdotto nel corpo del citato D.L. dalla L. 13 febbraio 2001, n. 45, art. 14, colpisce le dichiarazioni del collaboratore di giustizia rese oltre il termine di centottanta giorni previsto per la redazione del verbale informativo dei contenuti della collaborazione, trova applicazione solo con riferimento alle dichiarazioni rese fuori dal contraddittorio e non alle dichiarazioni rese nel corso del dibattimento, anche in considerazione del fatto che, se la collaborazione si manifesta proprio in tale fase processuale, all'interessato possono esser concesse, ai sensi del D.L. n. 8 del 1991, art. 16 quinquies, comma 3, le attenuanti conseguenti alla collaborazione, pur in mancanza del verbale illustrativo, che dovrà essere redatto successivamente"). Nel corpo del gravame la proponente difesa dell'imputato censura l'omesso accertamento da parte del giudice di rinvio dell'effettiva osservanza del divieto di incontro tra i collaboratori escussi nel processo
contro
NO NT, che l'accertamento positivo (sostenendo la difesa esservi stati incontri tra i collaboranti esaminati) implicherebbe l'inutilizzabilità delle dichiarazioni e soprattutto fornirebbe dimostrazione dell'inquinamento manipolatorio delle loro propalazioni (e quindi, in ultima analisi, della congiura tramata nei confronti dell'imputato). Anche in questo caso la risposta dell'impugnata sentenza è corretta. Da un primo punto di vista di carattere formale la Corte territoriale ha buon titolo nell'osservare che il divieto temporaneo di incontri tra pentiti, volto a prevenire la compromissione della genuinità delle dichiarazioni collaborative (L. n. 82 del 1991, art. 13, comma 14), comporta l'inutilizzabilità dibattimentale delle dichiarazioni dei collaboranti soltanto a far data dalla novella normativa che ha introdotto nel 2001 tale previsione sanzionatoria del divieto di incontro tra collaboranti (della cit. L. n. 82 del 1991, art. 13, comma 15 unitariamente modificato dalla L. 13 febbraio 2001, n. 45).
Situazione non ricorrente nel presente processo. Da un più sostanziale e assorbente punto di vista la sentenza della Corte palermitana osserva che gli episodi di "contatti" tra collaboranti pertengono tutti, nella ricostruzione fattuale operata in sentenza, a soggetti non portatori di dichiarazioni utilizzate in senso accusatorio nell'ambito del presente processo, cioè prive del carattere della decisività (secondo il puntuale schema di trattazione delle verifiche di attendibilità seguito dalla sentenza per la posizione di ciascun collaboratore).
8. - Come si è più volte rimarcato, alle fonti di prova costituite dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (di cui si è appena delineato un sommario esemplificativo), tutte rigorosamente verificate e riscontrate (anche alla luce delle notazioni critiche dei difensori dell'imputato) dalla sentenza di appello, si sovrappongono - in simbiotica valenza probatoria - altre fonti conoscitive di prevalente natura dichiarativa inerenti specifici episodi di cui NO NT è divenuto protagonista, le quali non solo offrono in più casi motivo di riscontro alle propalazioni dei collaboranti, ma si palesano dotate di autonoma efficienza indiziaria. Anche per esse la verifica referenziale (storica e logica) di attendibilità espletata dalla sentenza della Corte territoriale risulta sul piano dimostrativo e causale e sul piano valutativo immune - per coerenza di analisi e razionalità di enunciati - dai vizi motivazionali denunciati dal ricorrente. È così per la vicenda del commissario Renato GE della Squadra Mobile di MO (con le connesse inerenti implicazioni fattuali esposte dai giudici di appello), che poche ore dopo aver eseguito il 12.4.1980 una vana perquisizione presso l'abitazione del latitante capomafia TO LO, si vede rappresentare dal dott. NT B. (che in quel momento è a capo della Criminalpol ed è estraneo alla conduzione ed organizzazione della Squadra Mobile) le doglianze da costui ricevute dal difensore dell'LO S. (il legale facendosi latore del messaggio del latitante) per la peculiare irruenza con cui sarebbe stato posto in esecuzione l'atto investigativo a sorpresa, impaurendo donne e bambini presenti in casa. Rappresentazione che il NT B. scandisce con il consiglio o richiamo a maggiore prudenza, marcato dal funereo ricordo della tragica fine (poco meno di un anno prima) del vice TO BO Giuliano, in guisa da mettere in luce un comportamento a dir poco inconsueto e anomalo per le sue scaturigini (subitaneo, per quanto mediato dal difensore, contatto tra NT B. e LO S.), che induce il GE R. e il capo della Squadra Mobile dott. Impallomeni a redigere relazioni di servizio inoltrate al TO IN V.. È così ancora per l'operazione di polizia del 5.5.1980 e la connessa relazione del TO di MO NZ IN, che chiede in via gerarchica il trasferimento ad altra sede del dott. NT B., segnalando l'allarmante inerzia operativa del già brillante funzionario, che teme molto per la sua personale incolumità ma non vuole allontanarsi da MO (i giudici di merito riportano per intero la relazione del dott. IN V. dagli inquietanti riferimenti descrittivi); inerzia che il TO focalizza con il ritardo (sostanzialmente omissivo) con cui - essendosi concordato, subito dopo l'uccisione del dott. Giuliano B. (21.7.1979) e i successivi non meno gravi omicidi di rappresentanti dello Stato (il giudice Terranova, l'onorevole mattarella e - a maggio del 1980 - il capitano dei Carabinieri basile) di procedere ad arresti in flagranza del reato permanente di associazione per delinquere di soggetti notoriamente appartenenti a CO RA per dare un "segnale" della reazione delle istituzioni - il NT B., pur già incaricato dal precedente TO di curare la redazione del relativo rapporto all'autorità giudiziaria e pur a ciò sollecitato dall'IN V., non prepara il detto rapporto (salvo lasciarne una semplice bozza prima di mettersi in congedo per ferie), la cui compilazione deve essere affidata ad altri funzionari. È così ancora per l'allontanamento dall'Italia di HN AM (oltre alle inerenti ulteriori implicazioni fattuali esposte dai giudici di appello), esponente di famiglie mafiose siculo-americane che accompagna in Italia (a MO) il banchiere contiguo a CO RA LE SI in occasione del suo sequestro di persona (ben presto accertatosi simulato), sul quale in quel momento indaga l'A.G. di Roma. Vicenda scandita da un casuale controllo a MO, il 12.10.1979, del AM J. trovato in possesso di documenti che lo collegano al caso SI M. e che il funzionario di polizia De Luca intende sottoporre a fermo di p.g., venendone dissuaso dal dott. NT B. in virtù del rilievo che il giudice istruttore romano Dott. Imposimato F., titolare del processo SI M., avrebbe convenuto sull'insufficienza degli elementi per farsi luogo alla misura precautelare. I successivi sviluppi del caso evidenzieranno che il AM J. era in possesso di un foglio contenente specifiche indicazioni per individuare il volo di rientro di SI M. negli Stati Uniti dalla Germania e, per ciò, l'univoca falsità del suo orchestrato sequestro di persona. Evenienza di cui l'A.G. sarà tardivamente resa edotta, le affermazioni autodifensive dell'imputato venendo apertamente smentite dall'ex giudice istruttore Ferdinando Imposimato.
È così per l'omessa indicazione da parte del dott. NT B. di un eventuale incontro Giuliano B.RO G. nel rapporto sui primi accertamenti sull'omicidio di BO Giuliano (rapporto 7.8.1979), verosimile incontro avuto dal dott. Giuliano B. a Milano, pochi giorni prima dell'uccisione del legale, con l'avv. Giorgio OS, liquidatore dell'istituto bancario di SI M., ucciso da mano mafiosa il 12.7.1979, uccisione seguita a breve dall'omicidio dello stesso Giuliano B.. Incontro, attestato dal maresciallo della G.d.F. Orlando Gotelli, collaboratore di OS G., e indirettamente dall'avv. EP ZI, legale dei creditori delle banche sindoniane, di cui danno notizia gli organi di stampa, prontamente smentiti dal NT B., che nel suo rapporto non accenna neppure in via ipotetica al predetto incontro, che - se non altro - avrebbe consentito di connettere i due omicidi e di dirigere le relative indagini sulle investigazioni promosse dal dott. Giuliano B. in materia di riciclaggio di proventi finanziari mafiosi, investigazioni di sicuro interesse anche per gli accertamenti svolti dall'avv. OS G.. Comportamento, quello del NT B., che - nel doveroso inquadramento unitario delle emergenze di causa - i giudici di merito non si esimono dal porre in relazione con il favorito allontanamento dall'Italia di AM HN che l'imputato attua appena due mesi dopo.
È così per la fuga dall'Italia di OL NO, imprenditore bresciano legato a gruppi mafiosi, indagato per il reato di riciclaggio finanziario nell'ambito del processo denominato "Pizza Connection", destinatario di un provvedimento di fermo di p.g. predisposto da funzionari della Questura di MO. Localizzato il 12.4.1984 in un albergo palermitano, riesce inspiegabilmente a dileguarsi facendo perdere ogni sua traccia. Il NO O. si costituisce nel 1988 in Svizzera, essendo indagato anche dall'autorità giudiziaria di quel Paese. Interrogato nel maggio 1989 a mezzo di commissione rogatoria internazionale dal g.i. di MO NN Falcone alla presenza del giudice elvetico Del Ponte Carla e del p.m. palermitano EP Ayala, il NO O. (che al momento dell'arresto aveva ammesso al funzionario di polizia svizzero Clemente Gioia di essere stato aiutato a fuggire dall'Italia grazie all'avvertimento di un amico poliziotto) ammetteva, a richiesta del dott. Falcone G. (essendo già chiuso il verbale di interrogatorio), di essere stato informato del suo imminente arresto nell'aprile 1984 dall'imputato NT B..
È così ancora per gli incontri dell'imputato il 23.5.1985 e il 7.2.1988 con la signora DA ZI vedova dell'ing. IS OB, imprenditore palermitano e presidente della società di calcio MO, ucciso in agguato mafioso il 23.5.1985. Il giorno stesso dell'omicidio del marito NT B. si reca a casa della signora ZI, ammonendola a non rivelare ad alcuno fatti e vicende della vita del marito che possano porsi in relazione con il suo omicidio, monito giustificato da ragioni di sicurezza della signora e della sua bambina. Rivelando la ZI al proprio avvocato tale inusuale e affrettato contegno del dott. NT B. (già amico o conoscente del marito, ma con cui lei non intrattiene particolari rapporti), il legale della donna otteneva un incontro della stessa con il giudice Falcone G., che con cautele di massima riservatezza fissava alla signora un appuntamento per il sabato 6.2.1988, nel corso del quale ne assumeva le dichiarazioni testimoniali. La domenica successiva (7.2.1988) il dott. NT B. si presentava a casa della ZI, mostrando - con vivo stupore della donna - di essere a conoscenza del suo incontro o dialogo con il giudice Falcone G., dei cui contenuti le chiedeva notizie. I giudici di merito (in questo caso la sentenza del Tribunale ripresa sul punto dalla Corte di Appello) pongono in relazione l'esigenza di avere contezza di eventuali notizie rivelate dalla ZI all'autorità giudiziaria mostrata dall'imputato il 7.2.1988 con l'omicidio di univoca matrice mafiosa dell'ex sindaco di MO IN EP. Nel corso delle prime indagini sull'omicidio, commesso tre settimane prima (il 15.1.1988), indagini sviluppate dal commissario montalbano, viene rinvenuto uno scottante diario-memoriale dell'IN G., nel quale egli si duole del sistema affaristico politico-mafioso imperante a MO e gestito dal conte AS Arturo, sistema di cui definisce vittima anche l'ing. IS R..
9. - La concludenza e convergenza degli elementi indiziar di cui si è appena proposto un esemplare spaccato (dichiarazioni riscontrate attendibili di collaboratori di giustizia già intranei a CO RA;
altre autonome fonti testimoniali), lumeggiate con trasparente e razionale completezza ed in corretta applicazione dei canoni valutativi codicistici dalle due conformi sentenze dei giudici di merito e in particolare - per quanto d'interesse in questa sede - dalla sentenza 25.2.2006 della Corte di Appello di MO si rivelano fuori discussione. Tali concludenza e convergenza indiziarie di certo e comprensibilmente possono non essere condivise dall'imputato, ma non meritano le censure di illogicità, contraddittorietà e perfino travisamento di prove denunciate con l'odierno ricorso e con i motivi nuovi di gravame.
Nè idonea ad infirmare la validità argomentativa e logica della impugnata decisione di appello si mostra la surrettizia evocazione di indimostrate sindromi rivendicatorie o di oniriche suggestioni complottistiche che trapela da molti passaggi del ricorso. L'ipotesi della macchinazione in pregiudizio del dott. NO NT è priva di consistenza e causali e si scontra con le univoche emergenze del processo, per superare le quali le deduzioni prefigurate nel ricorso finiscono per scivolare nel paradosso semiologico. A non diversa considerazione offre, infatti, spazio il rilievo che - per sostenersi la fallacia degli indizi proiettati sulla scena processuale dalle autonome fonti testimoniali diverse dai collaboranti - deve addursi che i testimoni che ne sono portatori o mentono deliberatamente (come in più casi apertamente si afferma nel ricorso) o non godono di buona memoria percettiva e audio-visiva. Di guisa che dovrebbe - e l'esito paradossale diviene evidente - sostenersi che: mentono o ricordano male i prossimi congiunti di BO Giuliano e NI RÀ; mentono o ricordano male il funzionario di polizia Renato GE e l'ex giudice Imposimato Ferdinando;
mentono o ricordano male il giudice italiano Ayala, il giudice svizzero Carla Del Ponte e il commissario della polizia elvetica Clemente Gioia;
mentono o ricordano male la vedova dell'ing. IS R., il maresciallo Gotelli O., l'avv. ZI Gi., il funzionario di polizia montalbano e quanti altri via via discorrendo. È necessario, da ultimo, avendo il ricorso fatto dell'argomento una sorta di implicito rilievo alla sentenza impugnata, osservare come non risponda al vero che i giudici di appello di MO abbiano acriticamente recepito le impostazioni ricostruttive e gli esiti valutativi definiti dalla sentenza del Tribunale, di cui hanno ritenuto di dover condividere il giudizio di colpevolezza dell'imputato. È vero soltanto che la sentenza di appello ripercorre analiticamente le argomentazioni della sentenza di primo grado, cui rapporta le obiezioni difensive dell'imputato (motivi di appello), che confuta con osservazioni che sono frutto di indipendente giudizio sulle evenienze indiziarie. Non mancano, poi, i casi di difformità valutativa espressi dalla Corte di Appello rispetto alla decisione del Tribunale, essendo al riguardo sufficiente menzionare a mero titolo di esempio la telefonata tra NT B. e AL NI, la vicenda del rinnovo del porto di pistola a A. VA Calvello, le dichiarazioni (ritenute non coerenti o inaffidabili) dei collaboratori VU P. e TE G. B..
10. - Infondati, si è detto e in parte già chiarito, sono i rilievi di carattere strettamente giuridico formulati col ricorso (terzo e quarto motivo) ed i motivi nuovi sull'esatta applicazione delle norme procedurali in tema di apprezzamento delle fonti probatorie e delle norme sostanziali sui contorni della fattispecie criminosa contestata al NT B..
Il ricorso muove obiezioni sulla stessa configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa, richiamando tuttavia tesi sostanzialmente superate dalla giurisprudenza più recente delle Sezioni Unite (sentenza Carnevale del 2002 e sentenza Mannino del 2005), alla quale si è riportata la sentenza della Corte di Appello, non senza riscontrare che anche la decisione del Tribunale aveva a suo tempo applicato metodiche valutative del tutto compatibili con la successiva evoluzione giurisprudenziale.
Premesso che la decisione Mannino 12.7.2005 delle S.U. costituisce la sintesi esegetica del percorso ricostruttivo degli elementi che costituiscono la fattispecie del concorso esterno o eventuale nel reato di cui all'art. 416 bis c.p., sintesi cui si sono conformate anche le successive decisioni delle Sezioni semplici sulla medesima tematica (Cass. Sez. 5, 20.4.2006 n. 16493, Prinzivalli, rv. 234457;
Cass. Sez. 1, 22.11.2006 n. 1073/07, Alfano, rv. 235855), è agevole rilevare che l'impugnata sentenza della Corte territoriale ha tratto dal complesso del materiale probatorio inferenze che presentano puntuale corrispondenza con i postulati teorici messi a punto dalla sentenza Mannino.
Con riguardo alla consapevolezza di metodiche e finalità dell'associazione CO RA, certamente posseduta dall'imputato in virtù dello specifico ruolo professionale ricoperto. Con riguardo alla capacità dell'imputato di rendersi conto dell'efficacia causale e del peso dei suoi interventi di sostegno forniti all'associazione mafiosa, di cui conosce in profondità organigramma e modalità operative ed organizzative. Con riguardo alle connotazioni del "contributo" reso all'associazione, evidenziando la Corte di Appello che esso proviene da un autorevole membro delle istituzioni statuali per lunghi anni impegnato nel contrasto alla criminalità organizzata a MO in Sicilia (l'effetto rafforzativo per CO RA dell'apporto esterno di NT B. è elevato e deriva, come spiegano persuasivamente i giudici di merito, dalla semplice percezione in seno all'associazione della sola "disponibilità" di una figura dello spessore del funzionario NT B.).
Con riguardo, infine, alla specifica serietà e concretezza dell'impegno a favorire interessi del sodalizio mafioso assunto dall'imputato, anche in ragione delle posizioni apicale rivestite in seno a CO RA dei capimafia con cui egli interloquisce e interagisce.
Non dissimili considerazioni si impongono per le censure ascritte dal ricorrente alla sentenza di appello in tema di criteri valutativi della chiamata in correità o in reità (collaboratori di giustizia) e in particolare dei criteri di verifica dell'esistenza di elementi di riscontro. Anche per tal verso, infatti, i giudici di appello si sono limpidamente uniformati ad una idonea applicazione dei canoni dettati dall'art. 192 c.p.p., comma 3 quale delineata dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice.
In base agli univoci e concordi arresti della giurisprudenza di legittimità la chiamata in correità o in reità assunta a sostegno di una affermazione di responsabilità richiede, come noto, che il giudice affronti e risolva, anzitutto, il problema della credibilità del dichiarante in relazione - tra l'altro - alla sua personalità, alle sue condizioni sociali, al suo passato e ai suoi rapporti con il chiamato in correità (accusato) nonché alla genesi e alle ragioni che lo hanno indotto alla confessione e/o all'accusa dei coautori - complici o di altre persone. Di poi il giudice è chiamato a verificarne l'intrinseca consistenza e le caratteristiche, alla luce di criteri quali - tra gli altri - quelli della spontaneità ed autonomia, precisione, completezza della narrazione dei fatti, coerenza e costanza. Infine egli deve verificare i riscontri esterni, che divengono realmente idonei a corroborare la chiamata purché siano individualizzanti, cioè univocamente suscettibili di istituire una diretta relazione con i fatti reato per cui si procede e con il soggetto cui quei fatti sono attribuiti e contro il quale si procede. Ribadito che il sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo operata dai giudici di merito non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendo questa Corte soltanto verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la significanza dei vari elementi di prova (in sè stessi e nella loro reciproca interazione), l'analisi della motivazione della sentenza impugnata dimostra come la Corte Appello si sia rigorosamente attenuta, senza alcuno discrasia, ai descritti indici di apprezzamento delle dichiarazioni accusatorie espresse (in special modo dai collaboranti) dai testimoni, assistiti e non, nei confronti di NO NT. La Corte territoriale, anzi, ha sempre cercato nei limiti del possibile, al fine di un più efficace vaglio globale di attendibilità o meno di ciascun dichiarante, di rendere contestuali gli interconnessi controlli sulla credibilità soggettiva e sulla credibilità oggettiva delle esternazioni eteroaccusatorie (cfr. Cass. Sez. 6, 13.3.2007 n. 11599, Pelaggi, rv. 236151: "In tema di chiamata in reità, poiché la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella dell'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muovono lungo linee separate, posto che l'uno aspetto influenza necessariamente l'altro, al giudice è imposta una considerazione unitaria dei due aspetti, pur logicamente scomponibili;
sicché, in presenza di elementi incerti in ordine all'attendibilità del racconto, egli non può esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, in quanto - salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità del dichiarato - il suo convincimento deve formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo").
Ancora la sentenza impugnata, nell'apprezzare situazioni di parziale credibilità delle dichiarazioni di collaboranti (ad esempio nel caso di CE S.), ha correttamente applicato il principio della frazionabilità della chiamata di correo, praticabile nel caso in cui non sussistano interferenze o sovrapposizioni fattuali e logiche fra la parte del narrato ritenuta non credibile e le rimanenti parti intrinsecamente affidabili e riscontrato (cfr.: Cass. Sez. 6, 20.4.2005 n. 6221, Aglieri, rv. 233095; Cass. Sez. 1, 17.3.2006 n. 24466, Morfò, rv. 234412). Lamenta, infine, il ricorrente la ripetuta disapplicazione da parte della Corte di Appello - soprattutto per le dichiarazioni dei collaboranti su fatti appresi da consociati - dei criteri dettati in tema di testimonianza indiretta o de relato dall'art. 195 c.p.p.. La doglianza non ha pregio, poiché i giudici di secondo grado - anche per tal verso non trasmodando dagli indirizzi di questa S.C. - fondatamente hanno ritenuto che le informazioni riferite dal collaborante per averle costui acquisite in seno al sodalizio mafioso non siano omologabili a semplici dichiarazioni de relato, ma siano assistite da maggiore e più penetrante valenza dimostrativa. Si tratta, del resto, di principio o indicazione collimante con una cognizione divenuta patrimonio condiviso negli innumerevoli processi interessanti organismi mafiosi, fondato sull'oggettivo rilievo che le conoscenze proprie di un partecipe (associato mafioso) attingono l'insieme dei dati conoscitivi formati o derivanti dal flusso di informazioni che scandisce la vita dell'assetto interno dell'associazione e riguarda fatti e vicende di interesse collettivo per i componenti dell'organismo mafioso (v. Cass. Sez. 1, 26.1.2006 n. 11097, Termini, rv. 233648: "In tema di dichiarazioni provenienti da collaboratore di giustizia che abbia militato all'interno di un'associazione mafiosa, occorre tenere distinte le informazioni che lo stesso sia in grado di rendere in quanto riconducibili ad un patrimonio cognitivo comune a tutti gli associati di quel determinato sodalizio dalle ordinarie dichiarazioni de relato, che non sono utilizzabili se non attraverso la particolare procedura prevista dall'art. 195 c.p.p., in quanto l'impossibilità di esperire, nel primo caso, l'anzidetta procedura rende le stesse propalazioni meno affidabili e, come tali, inidonee di per sè a giustificare un'affermazione di colpevolezza;
nondimeno, le stesse possono assumere rilievo probatorio a condizione che siano supportate da validi elementi di verifica in ordine al fatto che la notizia riferita costituisca, davvero, oggetto di patrimonio conoscitivo comune, derivante da un flusso circolare di informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati, in aggiunta ai normali riscontri richiesti per le propalazioni dei collaboratori di giustizia").
10.- L'infondatezza del quinto motivo di ricorso.
Il quinto motivo di ricorso, con cui si lamenta (in palese prospettiva subordinata) la gravosità del trattamento sanzionatorio applicato al NT B., censurandosi la carente motivazione della sentenza di rinvio nel respingere la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche ovvero di irrogazione di una pena meno afflittiva, è inammissibile per diretta indeducibilità (motivo concernente questione non ritualmente proposta in appello) o comunque per difetto di specificità (in rapporto alla genericità delle ragioni addotte a sostegno del motivo di ricorso: ipotizzata iniquità della sanzione correlata al "modesto apporto contributivo" criminoso attuato dal NT B. ed alla sua personalità). In vero nel capitolo dedicato al trattamento sanzionatorio la Corte territoriale rileva che le doglianze inerenti l'entità della pena detentiva inflitta all'imputato sono state enunciate soltanto con i motivi nuovi di appello, non rivenendosene traccia nell'iniziale atto di impugnazione. Con la conseguenza - quindi - dell'indeducibilità della censura, perché eccedente l'oggetto dei "motivi nuovi" ex art.585 c.p.p., comma 4 circoscritto al thema decidendum già devoluto con l'impugnazione originaria, sì da non potersi addurre con i "nuovi" motivi - come da stabile giurisprudenza di legittimità - ragioni giuridiche diverse da quelle originariamente e tempestivamente proposte con l'atto impugnarono (cfr. Cass. S.U., 25.2.1998 n. 4683, Bono, rv. 210259). Nondimeno la Corte di Appello ha ritenuto, evocando la facoltà riconosciutale dall'art. 597 c.p.p., comma 5, di esprimersi sul tema, osservando - con motivazione largamente sufficiente (anche perché integrata dalle richiamate valutazioni esposte dai giudici di primo grado) - per un verso la non concedibilità delle attenuanti generiche in considerazione del concreto disvalore della condotta antigiuridica e dell'intensità del dolo che l'ha caratterizzata e, per altro verso e per le stesse ragioni, la congruità della pena irrogata (coevamente respingendo la richiesta di inasprimento sanzionatorio formulata dal pubblico ministero con l'appello incidentale).
Mette conto - per completezza espositiva - rilevare che la sentenza della Corte di Appello, nell'esaminare la questione del trattamento sanzionatorio dell'imputato, affronta il tema, pure sollevato con l'odierno ricorso (punto n. 23 del capitolo 5 del gravame, p. 296), della mancata considerazione di una pluralità di testimonianze favorevoli all'imputato (cfr. sentenza, p. 781: "Deve essere confutata l'osservazione difensiva secondo cui il Tribunale avrebbe liquidato in - poche battute la ricchissima mole di testimonianze rese in favore dell'imputato"). Tema ricorrente e che permea numerosi passaggi dell'atto di ricorso, come sintonico corollario della tesi (benché formalmente denegata in ricorso) del complotto calunnioso ordito in danno di un valente funzionario dello Stato come NT NO o - più semplicemente - della indimostrata prospettiva della cd. sindrome vendicatoria sottesa alle dichiarazioni dei collaboranti evocata in forme locutorie dall'annullata sentenza della Corte di Appello di MO del 4.5.2001. Il tema è, del resto, incidente (in rapporto alla personalità dell'imputato e alla gravità della strumentalizzazione delle sue funzioni ritenuta dai giudici del merito) sul profilo del trattamento sanzionatorio applicato al ricorrente.
L'impugnata sentenza della Corte territoriale innanzitutto deduce che il Tribunale - lungi dall'estrapolare da un deserto argomentativo il globale giudizio sulle testimonianze addotte dalla difesa sulla lealtà e onestà professionali dell'imputato - ha posto in luce i limiti di tali testimonianze (siccome enunciative di mere personali valutazioni non pertinenti agli oggetti della regiudicanda) o ne ha motivatamente disatteso le potenziali valenze probatorie nei non molti casi in cui esse investivano episodi specifici. In secondo luogo la sentenza giudica "frutto di palese forzatura il voler ridurre la valutazione della prova alla contrapposizione tra i collaboratori di giustizia indicati dall'accusa e i testimoni indicati dalla difesa", poiché alle attestazioni di stima di questi ultimi hanno fatto da contraltare le diffidenze e le circostanze di fatto riferite da alcuni non meno qualificati e autorevoli testimoni indicati dal pubblico ministero.
Non occorre spendere troppe parole per constatare la linearità del giudizio in tal modo espresso dalla Corte di Appello segnatamente in relazione al tenore valutativo e non percettivo delle testimonianze richiamate dalla difesa del ricorrente e, dunque, alla loro ininfluenza sui singoli temi probatori affrontati nel corso del processo di merito.
Per effetto del rigetto del gravame il ricorrente deve per legge essere onerato del pagamento delle spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2008