Sentenza 5 agosto 2008
Massime • 1
In tema di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, la previa notifica dell'avvenuto accertamento delle violazioni, dalla quale inizia a decorrere il termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere al versamento dovuto - rendendo operante la causa di non punibilità prevista dall'art. 2, comma primo bis della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dal D.Lgs. n. 211 del 1994 - non può essere validamente surrogata dalla notifica del decreto di citazione per il giudizio, con la conseguenza che la mancata notifica dell'avviso di accertamento (contenente l'indicazione specifica delle somme dovute con l'avvertenza della facoltà di regolarizzare la posizione entro tre mesi), e dunque il mancato decorso del termine, escludono la procedibilità dell'azione penale.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni unite sul versamento di contributi previdenziali qualeGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. L'art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'art. 1 d.lgs. 24 marzo 1994 n. 211, dispone, tra l'altro, con riferimento al reato di omesso versamento delle ritenute assistenziali o previdenziali che «il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione». Su questo testo legislativo erano fiorite nella giurisprudenza di legittimità difformi interpretazioni che la sentenza in commento si premura di passare scrupolosamente in rassegna, per pervenire alla soluzione più plausibile, non senza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 05/08/2008, n. 44542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44542 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 05/08/2008
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 41
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 20857/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR RG, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 17 ottobre 2007 dalla corte d'appello di Genova;
udita nella pubblica udienza del 5 agosto 2008 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mura Antonello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AR RG venne rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui al D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, convertito nella L. 11 novembre 1983, n. 638, per avere omesso il versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali operate sulle retribuzioni dei propri dipendenti per i mesi di febbraio, marzo e ottobre 2000, pari ad Euro 87,80 per mese e per un importo complessivo di Euro 263,40. Il giudice del tribunale di Chiavari, con sentenza del 27 marzo 2006, assolse l'imputato perché il fatto non costituisce reato. Osservò che non vi era alcuna prova che l'imputato avesse ricevuto la raccomandata dell'Inps con la contestazione e l'invito a pagare le somme dovute, in quanto la stessa risultava ricevuta da un certo "CO", che il AR aveva dichiarato a lui sconosciuto e senza che risultasse in alcun modo una qualche relazione tra lo stesso e l'imputato.
A seguito di impugnazione del Procuratore generale, la corte d'appello di Genova, con la sentenza impugnata, dichiarò il RE colpevole del reato ascrittogli e lo condannò alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 150,00 di multa.
Osservò la corte d'appello: che la dichiarazione del AR di non conoscere il ricevitore della raccomandata non era credibile;
che invero non si comprendeva perché al suo indirizzo dovesse risiedere persona sconosciuta;
che le differenze relative al numero civico (indicato ora come 9B/1, ora come 93/1, ora come 9) erano irrilevanti perché si trattava di un comune piccolo in cui evidentemente tutti gli abitanti erano conosciuti;
che inoltre era verosimile una variazione della numerazione del civico rimanendo sempre medesimo l'edificio.
L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo:
1) inosservanza ed erronea applicazione della legge in relazione al D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, convertito nella L. 11 novembre 1983, n. 638. Osserva che nella specie è applicabile la causa di non punibilità di cui al D.L. 24 marzo 1994, n. 911, art.1, che scrimina il datore di lavoro che paga quanto dovuto entro tre mesi dalla data della contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. È quindi necessaria la prova dell'avvenuta contestazione o della notifica dello accertamento. Nella specie tale prova manca del tutto e quindi difetta l'elemento psicologico del reato nonché la stessa procedibilità dell'azione penale. La raccomandata infatti è stata consegnata ad uno sconosciuto, di cui non risulta ne' è stato specificato se fosse convivente o se avesse una qualche relazione con il destinatario. Manca quindi ogni certezza che il destinatario fosse venuto a conoscenza dell'atto o fosse stato messo nelle condizioni previste dalla legge per venirne a conoscenza.
2) mancanza o manifesta illogicità della motivazione con la quale la corte d'appello ha ritenuto che il AR fosse venuto a conoscenza della notifica perché si trattava di un piccolo comune dove tutti evidentemente si conoscevano. L'istituto della notificazione non ammette eccezioni ne' esiste una presunzione di regolarità delle notificazioni, ma è invece onere dell'ufficio fornire la prova dell'avvenuta regolare notifica. In ogni caso il fatto che la notifica era stata ricevuta da soggetto estraneo avvalorava la tesi dell'errore di notifica, perché sicuramente nessun CO abitava nella residenza del AR. Inoltre anche la firma del ricevente è incerta, e per di più non solo è sconosciuta la sua identità ma è ignota anche la qualifica, e non è precisato il legame con il ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato perché effettivamente la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta regolarità della comunicazione all'interessato dell'accertamento della violazione è, da un lato, apodittica e meramente apparente e, dall'altro, manifestamente illogica.
Il D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1 bis, convertito nella L. 11 novembre 1983, n. 638, dispone che il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro tre mesi decorrenti o dalla contestazione ovvero dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. Il successivo comma 1 ter dispone poi che la denuncia di reato è presentata o trasmessa dopo il versamento di cui al comma 1 bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto, mentre il comma 1 quater stabilisce che durante il suddetto termine di cui al comma 1 bis il corso della prescrizione rimane sospeso. Questa Corte ha già rilevato che si tratta della notificazione di un atto amministrativo da parte di una autorità amministrativa, sicché deve ritenersi che la disposizione, laddove parla genericamente di "notifica", non si riferisca alla notificazione degli atti giudiziali, regolata dai codici di procedura e compiuta da un ufficiale giudiziario, bensì alla notifica degli atti amministrativi che ben può essere posta in essere anche con forme diverse che tuttavia assicurino la prova dell'effettiva avvenuta consegna dell'atto al destinatario. Quindi, ai fini del computo del termine di tre mesi per il pagamento del debito contributivo, non sono necessarie particolari formalità per la notifica dell'accertamento, ma è sufficiente l'effettiva sicura conoscenza da parte del contravventore dell'accertamento previdenziale svolto nei suoi confronti e del conseguente provvedimento amministrativo, conoscenza che ben può presumersi qualora l'atto sia notificato in forma legale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (cfr. Sez. 3^, 22.2.2005, n. 9518, Jochner, m. 230985; Sez. 3^, 25 settembre 2007, P.G. c. Paolucci).
Occorre però in ogni caso che la consegna dell'atto al destinatario sia regolarmente avvenuta, di modo che possa presumersi che questo abbia avuto una effettiva e sicura conoscenza dell'avvenuto accertamento nei suoi confronti e del contenuto dell'atto. Nel caso di specie, è pacifico che la raccomandata fu ricevuta, in un indirizzo che non si comprende bene se sia o meno quello del AR, da un certo CO, di cui non è stata meglio specificata l'identità, ne' la qualifica, ne' l'esistenza di un eventuale legame con il ricorrente.
La corte d'appello ha sostenuto che la dichiarazione del AR di non conoscere il ricevitore non era credibile, ma tale affermazione, oltre che apodittica, si risolve in una illegittima inversione dell'onere della prova, spettando all'accusa (e in definitiva all'Inps) provare la regolarità della notifica dell'accertamento al destinatario. La corte ha anche ritenuto che doveva presumersi che la raccomandata fosse stata regolarmente consegnata perché si trattava di un comune piccolo e di pochi abitanti in cui evidentemente le persone e le loro abitazioni sono ben conosciute, ma anche questa affermazione è apodittica perché non spiega la ragione per cui dovrebbe ritenersi provato che la raccomandata sia stata consegnata al vero indirizzo del AR e che comunque sia stata poi effettivamente fatta pervenire a quest'ultimo dallo sconosciuto apparente ricettore. La Corte poi rileva che deve presumersi che la raccomandata sia stata consegnata all'ignoto CO nel vero indirizzo del AR e ciò perché le differenze relative al numero civico potevano verosimilmente spiegarsi con una variazione della numerazione del civico rimanendo sempre medesimo l'edificio. Anche qui però si tratta di motivazione apodittica e manifestamente illogica, non risultando da alcun accertamento che nel comune i numeri civici fossero stati cambiati ed apparendo anzi incompatibile con la circostanza che si trattava di un piccolo comune la possibilità che il numero civico fosse cambiato da 9 a 93. In ogni modo non è poi spiegato il motivo per cui si è presunto che la raccomandata, consegnata ad uno sconosciuto pur nell'indirizzo del AR, sarebbe poi stata effettivamente consegnata a quest'ultimo. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata per vizio di motivazione con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Genova per nuovo giudizio sul punto relativo alla prova che il AR abbia effettivamente ricevuto la comunicazione da parte dell'Inps dell'accertamento della violazione.
Tale prova è infatti necessaria in quanto esattamente, sia pure implicitamente, la corte d'appello non ha accolto la tesi, sostenuta dal Procuratore generale nel suo atto di appello, secondo cui il termine per la sanatoria sarebbe comunque iniziato a decorrere con la notificazione del decreto di citazione a giudizio. Effettivamente, un orientamento giurisprudenziale afferma che qualora manchi la contestazione e manchi pure la notifica dell'avvenuto accertamento della violazione da parte dell'ente previdenziale, il termine di tre mesi concesso al datore di lavoro potrebbe decorrere dalla notifica del decreto di citazione a giudizio e che, qualora il termine stesso non sia ancora trascorso al momento della celebrazione del dibattimento, l'imputato può chiedere al giudice un differimento al fine di regolarizzare la sua posizione (cfr. Sez. 3^, 16 maggio 2007, n. 27258, Venditti, m. 237228; Sez. 3^, 12 dicembre 2007, n. 4723, Passante, m. 238795; Sez. 3^, 25 settembre 2007, n. 38501, Falzoni, n. 237950; Sez. 3^, 28 settembre 2005, n. 41277, De Berardis, m. 230316). Ritiene però il Collegio di dover seguire un diverso orientamento (cfr. Sez. 3^, 4 aprile 2006, n. 19212, Bianchi, m. 235159) sia perché quello appena esposto non sembra avere un sicuro fondamento normativo sia perché potrebbe produrre l'effetto di porre in sostanza nel nulla l'obbligo di notificazione legislativamente imposto all'ente accertatore, in tal modo ponendosi anche in contrasto con la ratio e le finalità della disciplina. Sotto il primo profilo, invero, la tesi in esame è certamente insoddisfacente se non altro in ipotesi certamente marginali, ma che tuttavia dimostrano come il sistema ipotizzato non sia sempre funzionale e coerente. Si sostiene invero che qualora dalla notifica del decreto di citazione alla data di celebrazione del dibattimento non fosse ancora scaduto il termine per adempiere, l'imputato potrebbe chiedere al giudice un termine per poter effettuare il pagamento. Non si è spiegato però su quale dato normativo si fondi questo ulteriore onere che sarebbe imposto all'imputato e soprattutto su quale norma si fondi un obbligo del giudice di rinviare il dibattimento. E nemmeno si spiega cosa accadrebbe qualora il giudice - se non vi fosse obbligato - rifiutasse il rinvio e decidesse di emettere subito la sentenza. In tal caso, vi sarebbe una manifesta disparità di trattamento e una manifesta irragionevolezza del sistema sia qualora si pervenisse ad una condanna (perché l'imputato sarebbe stato irragionevolmente privato della possibilità di adire, al pari di tutti gli altri, alla causa di non punibilità solo per l'omessa comunicazione dell'ente previdenziale) sia qualora si pervenisse ad una assoluzione (perché l'imputato sarebbe irragionevolmente beneficiato solo per il caso accidentale dell'udienza fissata in tempi brevi). Ma l'inconveniente potrebbe verificarsi anche in altre (più probabili) ipotesi, come ad esempio quella in cui il decreto di citazione a giudizio non contenesse tutti i dati necessari per far decorrere il termine per il pagamento. Secondo la giurisprudenza, invero, "la notifica di pagamento indicata nel D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1 bis, convertito nella L. 11 novembre 1983, n. 638, fa decorrere il termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere al versamento dovuto, solo se rechi l'indicazione dell'importo delle somme corrispondenti alla contribuzione omessa e l'avvertimento che il mancato pagamento di esse comporta la punibilità del reato. (La Corte ha nella specie precisato che nessun obbligo incombe sull'imputato di attivarsi nelle sedi competenti per conoscere l'importo delle somme da lui dovute)" (Sez. 3^, 15 dicembre 2005, n. 6982/06, Ricciardi, m. 234045; nel senso che i termini non decorrono se la contestazione non indichi con precisione l'importo non versato, v. anche Sez. 3^, 14 gennaio 2003, n. 8564, Canuti, m. 223468). Se pertanto il decreto di citazione a giudizio non contenesse l'indicazione specifica dell'importo della somma dovuta e quindi non fosse idoneo a far decorrere il termine, il sistema potrebbe funzionare solo se si ipotizzasse - ma senza una base normativa - l'esistenza di un ulteriore obbligo del giudice (o del pubblico ministero o dell'istituto previdenziale, non è chiaro) di integrare in dibattimento il contenuto del decreto di citazione con l'indicazione della somma dovuta. Restando comunque ferma l'inesistenza di una norma che obblighi il giudice, in casi come questi, a sospendere il dibattimento.
In qualche decisione la base normativa dell'orientamento in esame è stata individuata nel fatto che, nel caso di omesso notifica dell'accertamento, non vi sarebbe una norma che preveda espressamente un obbligo del pubblico ministero che abbia acquisito la denuncia di sospendere il procedimento fino alla scadenza del termine fissato per la regolarizzazione, a differenza di quanto stabilito nella diversa materia delle contravvenzioni in tema di sicurezza e igiene sul lavoro dal D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 23. Non sembra però che questa osservazione sia decisiva. Il sistema delineato dal D.Lgs. n.758 del 1994, artt. 20 e ss., infatti, è nel senso che l'organo di vigilanza, pur dovendo impartire la prescrizione e fissare il termine per la regolarizzazione, ha comunque l'obbligo di riferire immediatamente la notizia di reato al pubblico ministero, ma il procedimento è sospeso fino a quando l'organo di vigilanza non comunichi l'esito positivo o negativo dell'eventuale procedura di regolarizzazione, fermo restando che la sospensione non preclude la richiesta di archiviazione, ne' l'assunzione di prove in incidente probatorio, ne' gli atti urgenti, ne' misure cautelari reali. Il sistema previsto dalla L. n. 638 del 1983, invece, se da un lato non parla espressamente di sospensione del procedimento e delle indagini, dall'altro lato è addirittura più restrittivo perché, mentre il D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 20, comma 4, ribadisce l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire subito la notizia di reato al pubblico ministero, la L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 ter, prescrive espressamente che l'organo che accerta il mancato pagamento non deve presentare la denunzia di reato al pubblico ministero, la quale dovrà invece essere trasmessa senza ritardo soltanto dopo il versamento della somma o il mancato decorso del termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento. Non sembra quindi probante la circostanza che la disposizione in esame non stabilisca espressamente (al contrario dell'altra) la sospensione del procedimento, perché essa prevede addirittura che non deve essere per il momento nemmeno trasmessa la notizia di reato, e che non debba quindi nemmeno iniziare il procedimento, sicché sarebbe stato superfluo disporre la sospensione di un procedimento di cui non è ancora previsto l'inizio. È invece correttamente prevista la sospensione della prescrizione perché il reato si consuma nel momento di scadenza del termine per il versamento dei contributi e perché evidentemente fino alla scadenza del termine per la regolarizzazione anche il procedimento resta sospeso. Anzi, se proprio si vuole cercare un fondamento normativo espresso alla necessità di sospensione del procedimento, questo può individuarsi, oltre che nella norma che prescrive di sospendere l'invio al pubblico ministero della notizia di reato, anche nella norma che dispone la sospensione della prescrizione, dal momento che non si comprenderebbe perché la prescrizione dovrebbe essere sospesa se il procedimento potesse invece iniziare e continuare normalmente il suo corso. Sembra pertanto che il confronto fra le due disposizioni dovrebbe portare, semmai ve ne fosse bisogno, ad una applicazione analogica della seconda, e non all'uso dell'argomentum a contrarium. Il sistema stabilito è dunque quello che, in mancanza della contestazione o della notifica dell'accertamento della violazione ed in mancanza del decorso del termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica, è la stessa denuncia di reato che non deve essere trasmessa al pubblico ministero. D'altra parte, l'orientamento che non si condivide sembra anche contraddittorio laddove afferma che non può ipotizzarsi un obbligo del pubblico ministero di sospendere il procedimento perché nessuna norma prevede tale sospensione, e poi, sempre in mancanza di una norma del genere, sostiene che il processo dovrebbe essere obbligatoriamente sospeso dal giudice del dibattimento (a pena dell'impossibilità di funzionamento del sistema qualora il termine non fosse decorso o il decreto di citazione a giudizio non contenesse gli elementi necessari per far decorrere il termine). Senza considerare che il preteso obbligo del giudice di sospendere eventualmente il processo si pone in contrasto con il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui deve escludersi anche la sola facoltà per il giudice di disporre la sospensione del processo quando manchi una norma che preveda espressamente la sospensione (v., ad esempio, da ultimo, Sez. 3^, 12 gennaio 2007, n. 13459, Baldi, m. 236333, secondo cui "in materia paesaggistica, la presentazione all'autorità preposta alla gestione del vincolo della domanda di compatibilità paesaggistica al fine di ottenere la estinzione del reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 ai sensi della L. 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 37, (cosiddetto condono paesaggistico), non consente la sospensione del procedimento relativo ai reati paesaggistici in mancanza di una espressa previsione in tale senso"; nello stesso senso, Sez. 3^, 5 aprile 2007, n. 19719, Carrozzo, m. 236749; Sez. 3^, 3 luglio 2007, n. 37311, Dottorini, m. 237384). In secondo luogo, va anche considerato che la volontà oggettiva del legislatore è chiaramente nel senso di stabilire - per meglio assicurare la finalità perseguita di un più rapido e più ampio recupero dei contributi non versati - un preciso obbligo dell'istituto previdenziale e degli organi di vigilanza di effettuare, in caso di mancata contestazione, la notifica dell'accertamento e di non trasmettere la denunzia di reato prima del decorso del termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento. Con l'orientamento in esame, invece, questo obbligo verrebbe, in sostanza, trasformato in una mera facoltà, non ancorata ad alcun criterio normativamente predeterminato e dipendente in definitiva dalla discrezionalità e dalla diligenza dei singoli soggetti ed uffici accertatoti. E comunque non sarebbe più ugualmente assicurata la ratio di favorire il sollecito recupero dei contributi versati, che sarebbe in ogni caso posposto alla notificazione del decreto di citazione a giudizio. Già in tal modo vi potrebbero essere dubbi sulla conformità di un tale sistema ai principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa. Vi sarebbero inoltre evidenti ed ingiustificate disparità di trattamento anche nei confronti dei diversi soggetti che pur abbiano commesso una identica violazione, dal momento che sicuramente differente è la posizione di chi sia stato regolarmente e tempestivamente avvisato e messo in condizione di attivare la causa di non punibilità ed evitare la sottoposizione ad un processo penale e di chi invece, non avendo avuto in precedenza l'avviso dell'accertamento e l'opportunità di corrispondere le somme non versate, si trovi ad essere rinviato a giudizio in un processo penale con tutte le ulteriori e ben più gravose conseguenze non solo di ordine economico (onorario al difensore e spese processuali) ma anche e soprattutto di ordine morale (stante l'attitudine lesiva degli interessi morali del soggetto anche della sola citazione in un giudizio penale). Potrebbe quindi prospettarsi una manifesta irragionevolezza del sistema per la ingiustificata disparità di trattamento tra datori di lavoro che hanno tenuto una identica condotta (omesso versamento ed appropriazione dei contributi non versati) ma che potrebbero invece essere non soggetti o soggetti ad un giudizio penale a seconda di un accadimento del tutto casuale e ad essi estraneo, e dipendente invece soltanto dalla discrezionalità e diligenza dell'amministrazione e dalla regolarità degli atti da essa compiuti.
Può infine anche osservarsi che, sebbene l'art. 2, comma 1 bis, non lo preveda espressamente, è opinione diffusa che l'avviso di accertamento da notificare al contravventore debba contenere, oltre all'indicazione precisa della somma dovuta, anche l'avvertenza della facoltà di pagare detta somma nel termine di tre mesi evitando in tal modo la punibilità per il reato già commesso. La necessità di tale avvertenza è invero insita nella ratio e finalità della disposizione, che non è tanto (come qualche volta si è affermato) quella, ispirata al favor rei, di offrire al contravventore una via per sanare la violazione, ma piuttosto quella di consentire ed incoraggiare il pagamento, sia pure tardivo, delle somme dovute e di meglio tutelare le finanze degli enti previdenziali. Anche per questa ragione è stato ritenuto che la notifica dell'avviso di pagamento fa decorrere il termine concesso al datore di lavoro per provvedere al versamento solo se, oltre all'indicazione dell'importo non corrisposto, rechi anche l'avvertimento che il soggetto ha la facoltà di pagare entro il termine di tre mesi le somme dovute e che il mancato pagamento di esse comporta la punibilità del reato (Sez. 3^, 15 dicembre 2005, n. 6982, Ricciardi, m. 234045). Anche sotto questo profilo non può sostenersi la equipollenza, ai fini che interessano, tra notifica dell'accertamento da parte dell'ente previdenziale e decreto di citazione a giudizio, dal momento che quest'ultimo, ovviamente, non reca solitamente l'invito a pagare nel termine di tre mesi e l'avvertenza che il pagamento nel termine esclude la punibilità del reato. Nè sarebbe facilmente individuabile chi (giudice, pubblico ministero, ente previdenziale), quando e in che modo potrebbe integrare il contenuto del decreto di citazione a giudizio con gli elementi che sono invece propri dell'avviso di accertamento che va notificato dalla pubblica amministrazione. Ed anche ad ammettere, in contrasto con la giurisprudenza citata, che il decreto di citazione sia ugualmente idoneo a far decorrere il termine pur in mancanza dell'avvertenza sulla facoltà di regolarizzazione, si verrebbe comunque a determinare una ulteriore ingiustificata disparità di trattamento tra il soggetto che ha ricevuto l'avviso e l'avvertenza della facoltà di pagare per evitare la pena ed il soggetto che invece ha ricevuto solo il decreto di citazione a giudizio e che quindi non è a conoscenza della sua facoltà di evitare la pena pagando entro tre mesi. Non può infatti evidentemente presumersi che il contravventore sia o debba essere a conoscenza di una siffatta valenza del decreto di citazione a giudizio non prevista da alcuna disposizione normativa. Sintomatica è proprio la vicenda oggetto del presente giudizio in cui dovrebbe presumersi che l'imputato abbia preferito sopportare le spese di tre gradi di giudizio penale e le conseguenze di una condanna pur sapendo che sarebbe stato non punibile se avesse pagato le tre rate di contributi di Euro 87,80 ciascuna, per un totale di Euro 263,40.
In conclusione, l'orientamento secondo cui la mancata regolare notifica al datore di lavoro dell'avvenuto accertamento potrebbe essere surrogata dal decreto di citazione a giudizio da luogo ad un sistema non fondato su sicuri dati normativi ed inoltre in contrasto con la ratio della disciplina nonché, sotto diversi profili, irrazionale, incompleto, non funzionale e non conforme ad alcuni principi e norme costituzionali. Deve quindi ribadirsi la preferenza per la tesi secondo cui la previa notifica dell'avvenuto accertamento delle violazione, dalla quale inizia a decorrere il termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere al versamento dovuto, non può essere validamente surrogata dalla notifica del decreto di citazione per il giudizio, con la conseguenza che la mancata notifica dell'avviso di accertamento (contenente l'indicazione specifica delle somme dovute e l'avvertenza della facoltà di regolarizzare la posizione entro tre mesi) ed il mancato decorso del termine escludono la procedibilità dell'azione penale e comunque la possibilità di emettere una pronuncia di condanna. Questa tesi, infatti, pur potendo essere anch'essa insoddisfacente per taluni aspetti, appare tuttavia idonea a dar luogo ad un sistema nel suo complesso più completo e razionale nonché maggiormente coerente con la ratio e le finalità della previsione della causa di non punibilità e non in contrasto con principi costituzionali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte
d'appello di Genova per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 5 agosto 2008. Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2008