Sentenza 22 settembre 1998
Massime • 1
L'unificazione con il vincolo della continuazione di vari reati disancora quelli satelliti dalle specifiche pene edittali e li aggancia al criterio dell'aumento fino al triplo della pena prevista per la violazione più grave. Ne discende che per i reati satelliti anche le relative circostanze restano inefficaci, salva la loro limitata funzione "quoad poenam""di concorrere a determinare in maggiore o minore misura l'aumento di pena previsto dall'art. 81 cpv. cod. pen.. (Fattispecie di attenuante speciale che riduce la pena da un terzo alla metà: la S.C. ha escluso che in dipendenza di essa l'aumento per la continuazione debba essere ridotto almeno di un terzo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/1998, n. 13006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13006 |
| Data del deposito : | 22 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. PIROZZI Enzo Presidente del 22.9.1998
1. Dott. MACRÌ Giovanni Consigliere SENTENZA
2. " OS LL " N. 896
3. " DE NARDO Giuseppe " REGISTRO GENERALE
4. " RO IL " N. 19390/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da OR IN nato il [...] avverso la sentenza del 26 marzo 1998 della 1^ Corte di Assise di Appello di Torino
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Giuseppe De Nardo. OSSERVA:
1. La 1^ Corte di Assise di Appello di Torino con sentenza del 26 marzo 1998, giudicando in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza del 5.11.1988 della Corte di Assise di Torino, dichiarava non doversi procedere nei confronti di OR IN - ravvisata (oltre le attenuanti generiche già riconosciute con giudizio di prevalenza) altresì la attenuante speciale di cui all'art. 8 DL 152/91 - in ordine ai reati associativi contestati al OR per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione e, conseguentemente, eliminava la relativa pena di mesi 4 di reclusione già stabilita a titolo di continuazione per tali reati. La Corte d'Assise di Appello di Torino, inoltre, con la detta sentenza, ravvisata l'attenuante speciale ex art. 8 DL 152/91 in relazione al delitto di omicidio di cui al capo 13) -omicidio di De FA NC, già ritenuto come il reato più grave -, valutata ex novo la continuazione, riduceva la pena inflitta al OR ad anni 12, mesi 1, giorni 13 di reclusione e L. 17.910.000 di multa. In sostanza la Corte di merito riduceva di un terzo per effetto della riconosciuta attenuante speciale la pena inflitta al OR per l'omicidio De FA e, quindi, valutata "ex novo" la continuazione, apportava l'ulteriore diminuzione per i reati satelliti di 1 giorno di reclusione per ciascun reato e di L. 10.000 di multa per i reati puniti anche con pena pecuniaria.
2. Come leggesi nella sentenza della 1^ Corte di Assise di Appello era stato condannato in primo grado alla pena di anni 21 di reclusione e L. 23 milioni di multa per una lunga serie di delitti tra cui tre omicidi e l'associazione a delinquere di stampo mafioso. Arrestato nel febbraio del 1984 aveva subito iniziato la sua collaborazione con gli inquirenti contribuendo, insieme ad altri collaboranti, allo smantellamento del c.d. "clan dei catanesi" operante a Torino in particolare nei primi anni '80 con piu' di 50 omicidi ed un impressionante numero di reati.
La posizione del OR, pienamente confesso, veniva stralciata in sede di appello a seguito del concordato sulla pena ex art. 599, 4^ comma, c.p.p. e con sentenza del 23.3.1990 della Corte di Assise di Appello di Torino, non impugnata, la pena veniva ridotta ad anni 17, mesi 2 di reclusione e L. 18 milioni di multa. La vicenda processuale del OR subiva vicissitudini varie in considerazione nella separazione della sua posizione da quella degli altri imputati (oltre 150), nei cui confronti la Corte di Assise di Appello di Torino in sede di rinvio con sentenza del 27.4.'93 aveva ribadito il carattere mafioso dell'associazione, cui era collegata la possibilità di riconoscere l'attenuante speciale di cui all'art. 8 DL 152/91.
Quindi la Cassazione con sentenza del 22.9.1997, accogliendo il ricorso del OR, riconosceva l'effetto estensivo dell'impugnazione anche nei confronti di coloro le cui posizioni - come era avvenuto per il OR - erano state superate e giudicate in un procedimento diverso da quello principale.
Come si è detto in premessa, pronunziando in sede di rinvio la Corte di Assise di Appello di Torino con la sentenza del 26.3.98 riconosceva l'applicabilità della attenuante speciale di cui trattasi nei confronti del OR e riteneva di applicarla nel minimo edittale, vale a dire nella misura di un terzo. Aggiungeva la Corte di merito in motivazione che appariva evidente la connessione dei vari reati con il delitto di cui all'art.416 bis c.p., "limitatamente all'applicabilità dell'attenuante speciale".
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi:
a) inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al combinato disposto degli artt. 157 e 160, ult. comma, c.p. per mancata declaratoria di estinzione dei reati per i quali l'intervenuta prescrizione (art. 606, lett. e) c.p.p.);
b) inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione all'art. 597, 3^ comma, c.p.p. con conseguente inasprimento del trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al combinato disposto degli artt. 63, 81, 2^ co., c.p. e 8 DL 152/91, con conseguente omessa riduzione, nella misura quanto meno minima indicata dalla legge, della pena inflitta per i reati unificati dal vincolo della continuazione (art. 606, lett. b) c.p.p.). In sostanza con il primo motivo di gravame il ricorrente lamenta la mancata declaratoria di estinzione di tutti quei reati per i quali, in forza del riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 8 DP 152/91, doveva ritenersi intervenuta la prescrizione che, invece, era stata dichiarata dalla Corte di merito soltanto con riferimento ai reati associativi (cfr. dispositivo della sentenza impugnata).
Secondo il ricorrente, invece, doveva essere dichiarata la prescrizione per tutti i reati contestati, con esclusione dei tre omicidi di cui ai capi 3), 13) e 15), del sequestro di persona di cui al capo 6) (sequestro Alessio) e dei reati relativi al traffico degli stupefacenti (capi 1 e 2).
Con il secondo motivo il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia applicato soltanto nella misura di 1 giorno di reclusione - oltre alla multa di L. 10.000 per quei reati puniti anche con la multa - la riduzione di pena per ciascuno dei reati satelliti conseguente al riconoscimento dell'attenuante speciale. Secondo l'assunto difensivo, invece, la riduzione di pena incidente su ciascun aumento stabilito dalla sentenza di primo grado a titolo di continuazione per ciascuno di detti reati avrebbe dovuto essere determinata in misura corrispondente quanto meno al minimo previsto per la attenuante di cui all'art. 8 DL 152/91, vale a dire almeno in ragione di un terzo.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini qui di seguito indicati.
Con riferimento in particolare al primo motivo di gravame appare, infatti, evidente la contraddizione esistente fra il dispositivo della sentenza impugnata che ravvisa espressamente l'attenuante speciale di cui all'art. 8 DL 152/91 con riferimento ai reati associativi ed al reato di omicidio di cui al capo 13) (omicidio De FA) con la parte motiva della sentenza nella quale si afferma a più riprese (cfr. ff. 14 e 15 della sentenza) che l'attenuante speciale era applicabile a tutti i reati c.d. satelliti. Verosimilmente, invece, proprio in forza dell'applicazione dell'attenuante di cui trattasi soltanto a taluni reati, la Corte di merito ha dichiarato estinti per prescrizione soltanto "i reati associativi", riducendo invece per gli altri reati satelliti in misura quasi simbolica l'aumento di pena stabilito dal giudice di primo grado pur nei casi in cui anche per essi avrebbe dovuto essere dichiarata la prescrizione.
Sotto tale profilo, quindi, la sentenza impugnata va annullata per manifesta illogicità della motivazione, limitatamente alla applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 8 DL 152/91 ai reati diversi dai reati associativi e dall'omicidio De FA ed alla conseguente determinazione della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di Appello di Torino.
Può, invece, trovare accoglimento soltanto parziale il 2^ motivo di ricorso relativo alla misura delle diminuzioni di pena applicabili, per effetto del riconoscimento dell'attenuante speciale, agli aumenti di pena stabiliti per ciascun reato satellite, naturalmente nel caso che non debba essere dichiarata la prescrizione.
Non può condividersi, infatti, l'assunto del ricorrente secondo cui, trattandosi di attenuante speciale che riduce la pena da un terzo alla metà, ciascun aumento stabilito per la continuazione dovrebbe essere ridotto almeno di un terzo. Invero in tema di continuazione il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 81 cpv. c.p. è correlato alla pena stabilita per il reato più grave che può essere aumentata fino a triplo.
L'unità del disegno criminoso che unifica con il vincolo della continuazione i vari reati disancora, infatti, quelli satelliti dalle specifiche pene edittali e li aggancia al criterio dell'aumento fino al triplo della pena prevista per la violazione più grave. Ne discende che per i reati satelliti anche le relative circostanze restano inefficaci, salva la loro limitata funzione "quod poenam" di concorrere a determinare in maggiore o minore misura l'aumento di pena previsto dall'art. 81 cpv. c.p. e salva, naturalmente, la loro valutazione per l'eventuale applicazione di cause estintive del reato.
Di conseguenza nel calcolare la diminuzione di pena da apportare a ciascun aumento ex art. 81 cpv. c.p. per effetto dell'eventuale riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 8 DL 151/91 in relazione ai singoli reati, dovrà tenersi conto del tipo di attenuante e la relativa diminuzione, pur non potendo essere determinata nella misura di un terzo, come richiesto dal ricorrente, non potrà neppure essere fissata nella misura quasi simbolica stabilita con la sentenza impugnata.
Pertanto, il giudice del rinvio nella determinazione della pena si uniformerà alle indicazioni enunciate da questa Corte.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 8 DL 152/91 ai reati diversi da quelli associativi e dall'omicidio di De FA NC ed alla conseguente determinazione della pena e rinvia ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Torino per nuovo giudizio sul punto. Così deciso in Roma, il 22 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 1998