Sentenza 16 gennaio 2013
Massime • 1
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 12 sexies D.L. 8.06.1992, n. 306, convertito nella legge 7.08.1992, n. 356, non può essere disposto in relazione al reato di estorsione tentata, seppure aggravata ex art. 7 D.L. 13.05.1991, n.152, convertito nella legge 12.07.1991, n. 203 stante la previsione espressa della sequestrabilità esclusivamente per il reato consumato.
Commentario • 1
- 1. Mafia: confisca allargata anche per il tentativoAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 4 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2013, n. 38988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38988 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 16/01/2013
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - rel. Consigliere - N. 52
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 27970/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria;
avverso l'ordinanza emessa il 26/03/2012 dal Tribunale di Reggio Calabria;
nell'ambito del procedimento nei confronti di:
SO EN, nato a [...] il [...];
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avv. Vizzari Gaetano, che ha concluso riportandosi alla memoria già depositata e chiedendo dichiararsi l'inammissibilità (in subordine, il rigetto) del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Reggio Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe, annullava il decreto emesso dal G.i.p. dello stesso Tribunale in data 01/03/2012, in forza del quale era stato disposto il sequestro preventivo su beni immobili, veicoli, società, rapporti bancari, polizze assicurative ed altro, il tutto riferibile a EN SO, persona sottoposta a indagini per il delitto di tentata estorsione. Il vincolo reale era stato fondato sul disposto del D.L. n. 306 del 1992, art. 12-sexies, essendo peraltro il reato ex artt. 56 e 629 cod. pen. ipotizzato come aggravato ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7; avverso il provvedimento del G.i.p. era stata presentata richiesta di riesame, che il Tribunale accoglieva prendendo spunto dagli stessi argomenti con cui il G.i.p. aveva quasi contestualmente - il 27/02/2012 - rigettato l'istanza del P.M. per l'adozione di misure cautelari personali a carico del SO. I fatti si riferivano a presunte minacce con richieste di denaro rivolte a persone operanti presso la Cogip S.p.a., impresa che stava curando lavori di manutenzione lungo una strada statale, fra Reggio Calabria e Melito di Porto Salvo. In particolare, il geometra AN TA, capo cantiere, aveva riferito prima al legale rappresentante della ditta e poi alle forze dell'ordine di essere stato avvicinato a maggio 2011 da un giovane a bordo di uno scooter (poi identificato in IO UL), il quale gli aveva detto che alcune persone desideravano incontrarlo;
seguito il ragazzo in questione, il TA era stato condotto al cospetto di altri due uomini (risultati in seguito OR TI e AN IL), il primo dei quali gli aveva fatto capire di essere a conoscenza dell'importo dei lavori appaltati, lamentandosi della circostanza che i lavori medesimi erano "iniziati senza le dovute presentazioni" e che la presenza della Cogip arrecava un disturbo tale da comportare un corrispettivo in denaro. Due mesi dopo, un dipendente aveva informato il TA che un individuo aveva interrotto con fare violento le attività del cantiere, togliendo di mano gli attrezzi agli operai e intimando loro di riferire al geometra che per poter continuare i lavori le cose avrebbero dovuto essere messe a posto;
il giorno successivo, il TA era stato contattato da EN SO, titolare di una ditta da cui la Cogip aveva noleggiato alcuni mezzi, e questi lo aveva informato che l'indomani ci sarebbe stato qualcuno ad attenderlo presso un distributore della zona.
Recatosi all'appuntamento, con il SO a dirgli che non intendeva accompagnarlo volendo rimanere estraneo alla vicenda (precisandogli altresì di essersi limitato a fargli sapere che qualcuno voleva parlargli, restando indifferente alla successiva determinazione del TA di aderire o meno all'invito), il geometra aveva incontrato lo stesso giovane sullo scooter, e da questi era stato condotto dinanzi ad altri due soggetti mai visti prima. Costoro gli avevano segnalato che le aree interessate dai lavori dovevano intendersi di pertinenza di famiglie diverse, e di lì a poco si erano portati tutti nelle adiacenze di una spiaggia dove il colloquio era proseguito anche alla presenza del protagonista dell'incontro precedente (il TI), appunto quale rappresentante di altra famiglia: qui uno dei due individui appena conosciuti aveva palesato al TA di dover pagare, "per quieto vivere", la somma di 60.000,00 Euro, calcolata in percentuale sull'importo dell'appalto, ed il geometra aveva preso tempo dicendo di doversi consultare con i vertici dell'azienda. A fine luglio, al solito ragazzo in moto, il TA aveva comunicato che la decisione della Cogip era quella di non pagare, ed anzi di denunciare i fatti;
il 27 settembre, il geometra aveva nuovamente incontrato il giovane, che gli aveva detto di chiamarsi IO e di avere rapporti lavorativi con la ditta del SO.
Per escludere la gravità indiziaria a carico del suddetto SO, il Tribunale aveva sottolineato che egli era "risultato indifferente al fatto che il TA fosse andato o meno all'incontro", rimarcando altresì il dato che il medesimo non aveva inteso accompagnare il geometra all'appuntamento.
2. Propone ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso la D.D.A. di Reggio Calabria.
Il P.M., nella ricostruzione dei fatti, segnala in particolare che il TA dichiarò che il SO, nel prospettargli che qualcuno intendeva vederlo l'indomani, collegò immediatamente l'incontro al "casino" che c'era stato il giorno prima in cantiere, di cui peraltro il TA non gli aveva fatto parola;
inoltre, il SO gli aveva chiarito espressamente di voler restare fuori dalla faccenda, dicendo che si era limitato a fare da "portavoce". Secondo il ricorrente, dunque, l'indagato era stato "messo a parte dell'accaduto da parte degli stessi protagonisti della vicenda estorsiva, per conto dei quali svolgeva consapevolmente il ruolo di "portavoce", al fine di combinare un incontro con la vittima, nel corso del quale proseguire l'intimidazione ed imporre il pagamento dell'ingiusto profitto preteso".
Sulla base di tali premesse, ritiene il Pubblico Ministero che il Tribunale abbia erroneamente interpretato ed applicato l'art. 110 cod. pen., per essere stata considerata decisiva l'indifferenza dimostrata dal SO al perseguimento o meno del profitto da parte di chi gli aveva dato l'incarico di invitare il TA all'incontro: al contrario, come indicato dalla giurisprudenza di legittimità, "la partecipazione al reato può manifestarsi anche nella forma di un apprezzabile e consapevole contributo agevolatore che abbia aumentato o facilitato la consumazione del delitto, stimolando o rafforzando il proposito criminale dei concorrenti, senza che sia necessario che il correo abbia un'intensità di partecipazione al fatto omogenea a quella dei correi"; - l'art. 321 cod. proc. pen., avendo ancorato la decisione sulla presunta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti del SO, quando invece per l'emissione di una misura reale si richiede un canone dimostrativo di riferimento assai inferiore.
3. In data 22/12/2012, il difensore del SO ha depositato memoria, deducendo l'inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero perché fondato su motivi manifestamente infondati ed involgenti censure di mero fatto;
evidenzia altresì che in tema di misure cautelari reali l'unico vizio deducibile in sede di legittimità è quello di violazione di legge, senza invece che possano rilevare eventuali carenze motivazionali del provvedimento impugnato.
3.1 La difesa fa presente che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (viene richiamata la sentenza della Sezione Seconda n. 36001 del 23/09/2010, di cui sono riportati ampi stralci), l'istituto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ai sensi del D.L. n.306 del 1992, art. 12-sexies, può trovare applicazione nei casi in cui la persona di cui si intendano sottoporre a vincolo i beni sia sottoposta a indagini per il delitto di estorsione consumata, ma non anche nelle ipotesi di procedimento iscritto nel R.G.N.R. per un tentativo di estorsione, seppure aggravato D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7: nella fattispecie concreta, pertanto, la norma non potrebbe comunque applicarsi.
3.2 Quanto alle doglianze espresse dal P.M., nell'interesse del SO si segnala che il ricorrente ascrive apoditticamente ai presunti mandanti delle richieste estorsive il ruolo di informatori dell'indagato sui fatti occorsi il giorno precedente il colloquio con il TA: vero è, infatti, che il geometra aveva precisato di non avere parlato con il SO di quanto accaduto in cantiere (con l'arrivo di un energumeno che aveva minacciato gli operai, togliendo loro gli attrezzi dalle mani ed intimando che la situazione venisse messa a posto prima di poter riprendere i lavori), ma è altrettanto pacifico che lo stesso TA ne era stato in precedenza edotto dal proprio caposquadra, presenti tutti i dipendenti su un camioncino. Ergo, è più che ragionevole ipotizzare che l'indagato, quotidianamente presente in cantiere per ragioni correlate al noleggio dei propri mezzi alla Cogip, avesse avuto notizia di quell'episodio - inusuale ed allarmante, tanto da avere certamente costituito argomento di conversazione per tutta la giornata seguente - da uno dei numerosi operai che vi avevano assistito o che ne erano comunque venuti a conoscenza.
Nella memoria viene quindi ribadito che il SO si era limitato ad avvertire il TA di un incontro al quale questi era atteso l'indomani, con l'aggiunta che il geometra doveva considerarsi libero di andare o meno (essendo l'indagato indifferente a quale decisione avesse poi preso, e comunque palesando indisponibilità ad accompagnarlo): elementi, questi, da cui doverosamente inferire "l'assenza di alcun contributo o cooperazione apprezzabile alla commissione del reato".
3.3 Il difensore del SO richiama infine le argomentazioni svolte dinanzi al Tribunale del riesame (e che non era stato necessario esaminare, stante la decisione adottata) a riprova dell'inesistenza di una sproporzione del valore dei beni oggetto del provvedimento di sequestro rispetto al reddito ed all'attività imprenditoriale dell'indagato, nonché a giustificazione della legittima provenienza degli stessi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Con riguardo all'applicabilità del sequestro D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12-sexies ad ipotesi in cui sia contestato un mero tentativo di estorsione, questa Corte ha effettivamente affermato - come rilevato nella memoria difensiva da ultimo richiamata - che "non può essere disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-sexies, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356, in relazione al delitto di tentata estorsione, stante l'espressa previsione della sequestrabilità esclusivamente per il reato consumato e l'autonomia rispetto ad esso del tentativo, che non consente estensioni in malam partem" (Cass., Sez. 2, n. 36001 del 23/09/2010, Fasano, Rv 248164). Detta pronuncia, cui non risulta abbiano fatto seguito nuovi interventi in sede di giurisprudenza di legittimità, evidenzia in motivazione che la norma di cui al ricordato art. 12-sexies "fa espresso riferimento, tra gli altri, al delitto di cui all'art. 629 cod. pen., con riferimento al solo reato consumato e non, invece, al delitto tentato che non viene menzionato .... Peraltro vi è anche una ulteriore considerazione che induce a ritenere che la norma non si applichi al delitto tentato in quanto costituisce, comunque, un'ipotesi più lieve rispetto al delitto consumato e giustifica, sotto il profilo logico, la omessa menzione del tentativo nel corpo della norma. Non è quindi, possibile disporre il sequestro preventivo, ex art. 321 cod. proc. pen., comma 2, nel caso di reato tentato che costituisce fattispecie criminosa autonoma, risultante dalla combinazione di una norma principale - la norma incriminatrice - e di una norma secondaria, prevista dall'art. 56 cod. pen., con la conseguenza che gli effetti sfavorevoli, previsti con specifico richiamo a determinate norme incriminatrici, debbono intendersi riferita alla sola ipotesi di reato consumato e non anche al tentativo in quanto le norme sfavorevoli devono ritenersi di stretta interpretazione, e non possono estendersi anche, salvo espressa previsione normativa, anche al delitto tentato".
Segnalando disposizioni di contenuto analogo, interpretate in termini coerenti ai principi in quella sede affermati, la Sezione Seconda di questa Corte rilevava poi che "l'esclusione della causa di non punibilità per l'estorsione prevista dall'art. 649 cod. pen., u.c., per fatti commessi a danno di congiunti sia applicabile solamente al reato consumato e non al reato tentato, che costituisce figura criminosa autonoma a sè stante e da luogo ad autonomo titolo di reato .... Infatti l'ultimo comma del citato art. 649 cod. pen. fa espresso riferimento agli artt. 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persona e, in forza del principio del favor rei, non si ritiene ammissibile una interpretazione in malam partem che imporrebbe di dare al comma 3 un significato precettivo più ampio di quello previsto dalla stessa norma".
La conclusione veniva quindi definitivamente ribadita evidenziando che la giurisprudenza di legittimità "ha costantemente affermato, in tema di esclusioni oggettive dall'amnistia e dall'indulto e in tema di arresto in flagranza, che le relative norme operano solo nelle ipotesi di reato consumato, quando solo queste siano indicate. Allorché il legislatore ha voluto ricomprendere il tentativo lo ha espressamente previsto, come nel caso di cui all'art. 380 cod. proc. pen., che consente l'arresto obbligatorio in flagranza per chi è
colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce una determinata pena". Il collegio reputa gli argomenti appena esposti meritevoli di piena condivisione e aderenti al dettato normativo, con la conseguente impossibilità di disporre sui beni del SO - sottoposto a indagini per il delitto di tentata estorsione, come si evince dal contenuto stesso dell'ordinanza impugnata che riproduce la contestazione mossa al prevenuto - un sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dal D.L. n. 306 del 1992, più volte menzionato art. 12-sexies.
Va ad abundantiam rilevato che nel ricorso del P.M. si da per scontato - ai fini della dimostrazione del presunto concorso del SO con i soggetti da cui provenivano le richieste estorsive in pregiudizio della Cogip S.p.a. - che l'indagato fosse stato messo da costoro a conoscenza delle vicende occorse presso il cantiere il giorno prima del suo colloquio con il TA: ricostruzione, al contrario, tutt'altro che pacifica, atteso che è ragionevole ritenere che quei fatti furono lungamente commentati dagli operai nelle ore successive, sì da poter giungere facilmente alle orecchie del SO in virtù della sua abituale frequentazione dei luoghi per motivi di lavoro. Uno degli elementi su cui il Procuratore della Repubblica ancora la ritenuta gravità indiziaria, sia pure non essendo necessario raggiungere uno standard equivalente a quanto richiesto dall'art. 273 codice di rito in tema di misure cautelari personali, si rivela pertanto fallace o comunque non univoco.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2013